Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 ottobre 2024 |
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di La Spezia, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7, dell'art. 56-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Considerato che il comma 7-bis, dell'art. 56-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 1190 del 22 gennaio 2016, prot. n. 10761 del 4 agosto 2017, prot. n. 26912 del 21 dicembre 2022 e prot. n. 13648 del 31 maggio 2023; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di La Spezia (SP): prot. n. 2014/13764 del 16 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2018/4464 del 27 aprile 2018, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Bolano, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «vari appezzamenti di terreno sulla destra del fiume Magra in localita' Giarizzo»; prot. n. 2014/13480 del 9 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2016/978 del 28 gennaio 2016, e prot. n. 2014/13479 del 9 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/5301 del 18 maggio 2023, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Deiva Marina, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «terreno incolto produttivo in localita' Mulino - Arenella Gea - Cimitero» e «appezzamento di terreno in sponda destra del torrente Deiva in localita' Castellino»; prot. n. 2014/10568 del 29 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2016/260 del 13 gennaio 2016, prot. n. 2014/10570 del 29 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2016/975 del 28 gennaio 2016, prot. n. 2014/10569 del 29 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2016/976 del 28 gennaio 2016, e prot. n. 2014/10567 del 29 settembre 2014, rettificato con provvedimenti prot. n. 2016/977 del 28 gennaio 2016 e prot. n. 2023/5300 del 18 maggio 2023, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Framura, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «tratto di terreno, ex alveo del torrente Deiva», «ex argine in sinistra del torrente Deiva in localita' Fornaci», «terreni gia' alveo del torrente Deiva in localita' Fornaci» e «terreni emersi dal torrente Deiva in localita' Bocche di Marco»; prot. n. 2014/13760 del 16 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/11981 del 12 dicembre 2022, e prot. n. 2014/13762 del 16 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di La Spezia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «appezzamenti di terreno con soprastante rudere detto "ex polveriera Caporacca" - localita' Acquasanta» e «relitti di terreni non confinanti tra loro lungo la ex strada militare di Visseggi (Bivio Val Durasca - Foce - Visseggi)»; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 30347 del 18 dicembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bolano
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bolano (SP) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «vari appezzamenti di terreno sulla destra del fiume Magra in localita' Giarizzo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria prot. n. 2014/13764 del 16 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2018/4464 del 27 aprile 2018, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 4.021,50 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Bolano. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 36.369,78, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 4.041,09. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 4.041,09 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 4.021,50. |
| Art. 2
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Deiva Marina
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Deiva Marina (SP) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «terreno incolto produttivo in localita' Mulino - Arenella Gea - Cimitero» e «appezzamento di terreno in sponda destra del torrente Deiva in localita' Castellino», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria, rispettivamente, prot. n. 2014/13480 del 9 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2016/978 del 28 gennaio 2016, e prot. n. 2014/13479 del 9 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/5301 del 18 maggio 2023, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.354,96 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Deiva Marina. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 12.280,02, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.364,45. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.364,45 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.354,96. |
| Art. 3
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Framura
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Framura (SP) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «tratto di terreno, ex alveo del torrente Deiva», «ex argine in sinistra del torrente Deiva in localita' Fornaci», «terreni gia' alveo del torrente Deiva in localita' Fornaci» e «terreni emersi dal torrente Deiva in localita' Bocche di Marco», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria, rispettivamente, prot. n. 2014/10568 del 29 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2016/260 del 13 gennaio 2016, prot. n. 2014/10570 del 29 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2016/975 del 28 gennaio 2016, prot. n. 2014/10569 del 29 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2016/976 del 28 gennaio 2016, e prot. n. 2014/10567 del 29 settembre 2014, rettificato con provvedimenti prot. n. 2016/977 del 28 gennaio 2016 e prot. n. 2023/5300 del 18 maggio 2023, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 24.323,18 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Framura. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 225.172,67, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 25.019,19. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 25.019,19 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 24.323,18. |
| Art. 4
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di La Spezia
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di La Spezia (SP) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «appezzamenti di terreno con soprastante rudere detto "ex polveriera Caporacca" localita' - Acquasanta» e «relitti di terreni non confinanti tra loro lungo la ex strada militare di Visseggi (Bivio Val Durasca - Foce - Visseggi)», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Liguria, rispettivamente, prot. n. 2014/13760 del 16 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/11981 del 12 dicembre 2022, e prot. n. 2014/13762 del 16 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.328,28 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di La Spezia. 4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 12.012,75, sino all'anno 2023 compreso. 5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.334,75. 6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.334,75 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso. 7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.328,28. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Bolano, di Deiva Marina, di Framura e di La Spezia della Provincia di La Spezia. 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. 4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2024
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1445 |
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