Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 25 novembre 2024, n. 177
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di
guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze
stupefacenti

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:
«9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), e' sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validita', per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»;
b) all'articolo 187:
1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse;
2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse;
3) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3»;
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformita' ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e di soccorso»;
5) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»;
6) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, e' fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;
7) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, e' fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca»;
8) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca»;
9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia gia' titolare al momento del fatto di reato, non puo' conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di eta'. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida e l'interessato non puo' conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di eta'.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati.
6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validita' della patente non puo' essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validita' della patente non puo' eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive»;
10) al comma 8, le parole: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119» sono sostituite dalle seguenti: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal regolamento»;
11) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti».
2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589-bis, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da otto a dodici anni»;
b) all'articolo 590-bis, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 186 e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: «Nuovo
codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 114 del 18 maggio 1992, S.O. n. 74, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1.
E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 543 ad euro 2.170, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro
(g/l). All'accertamento della violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e
l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000,
l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al
reato, la durata della sospensione della patente di guida
e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di
recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se
e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca
un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del
presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono
raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto
previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del
comma 2 del presente articolo, la patente di guida e'
sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e' il tribunale in composizione
monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni
accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro
ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto
trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino
alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata
da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le
ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con
l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
risultante dall'aumento conseguente alla predetta
aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento
dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha
ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies
e' destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita'
notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al
comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da
parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia
della certificazione di cui al periodo precedente deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni
del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o
5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2,
lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che
precede comporta la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le
stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera
c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da
soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve
avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato,
il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della
patente fino all'esito della visita medica di cui al comma
8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis
del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo'
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri
specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto
penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio
locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di
verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica
utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del
decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica
utilita' ha una durata corrispondente a quella della
sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di
pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del
lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova
udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione
alla meta' della sanzione della sospensione della patente e
revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e'
ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice
dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita' e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di
pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di
una volta.
9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i
reati di cui al comma 2, lettere b) e c), e' sempre
disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano
apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO-Codice 68.
Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69.
Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di
tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui
all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale
prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata
imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in
occasione della conferma di validita', per un periodo di
almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b),
e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera
c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione
della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di
condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il
prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di
guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire
l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al
presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di
guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza
in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni
dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere
a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del
conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma
9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo
125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere
a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel
caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo
125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero
siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli.».

«Art. 187 (Guida dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti). - 1. Chiunque guida dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un
anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente e' raddoppiata. Per i conducenti
di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui
al primo e al secondo periodo del presente comma sono
aumentate da un terzo alla meta'. Si applicano le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente
di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI, quando il reato e' commesso da uno dei
conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1
dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se
e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'
stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224-ter.
1-bis. Se il conducente dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le
pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo
quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma
1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e' il tribunale in composizione
monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo
186, comma 2-quater.
1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata
da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le
ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai
commi 2-bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite
dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido
del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite
congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero
della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni
di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da
laboratori certificati, in conformita' ai metodi applicati
per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche in caso di incidente,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e di
soccorso.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia
possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del
cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e di
soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali
e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma
3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto
del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai
commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e
gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito
positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre
il ritiro della patente di guida fino all'esito degli
accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a
dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di
continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non
possa essere guidato da altra persona idonea presente o
prontamente reperibile, e' fatto trasportare fino al luogo
indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al
gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto
sono interamente a carico del conducente sottoposto a
controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216
in quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata
presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.
5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo
procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5
e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito
positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire
immediatamente al conducente di continuare a condurre il
veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da
altra persona idonea presente o prontamente reperibile, e'
fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il
recupero e il trasporto sono interamente a carico del
conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base
dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui
al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare
di patente di guida positivo ai predetti accertamenti
qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui
all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo
128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo
119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui
all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneita' del
conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca della
patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non puo'
conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni
decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di
revoca.
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli
accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della
certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui
ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente
titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga
alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che
deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in
via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito
dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e
con le modalita' indicati dal regolamento. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle
disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui
l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti
l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta
la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130.
L'interessato non puo' conseguire una nuova patente di
guida prima di tre anni decorrenti dalla data del
provvedimento di revoca.
6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei
confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai
commi 1 e 8, se non ne sia gia' titolare al momento del
fatto di reato, non puo' conseguire una patente di guida,
neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai
sensi dell'articolo 136, prima del compimento del
ventiquattresimo anno di eta'. Qualora, al momento della
commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente
articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a
esercitarsi ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni
relative alla sospensione e alla revoca della patente
previste dal presente articolo si applicano anche
all'autorizzazione all'esercitazione di guida e
l'interessato non puo' conseguire una nuova autorizzazione
a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno
di eta'.
6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi
da persona non munita di patente di guida, in luogo della
sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo
223 si applica il divieto di conseguirla, anche per
conversione di patente rilasciata all'estero di cui
all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i
medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona
non munita di patente di guida, quando ai sensi delle
disposizioni del presente articolo dovrebbero essere
disposte le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione della patente di guida o della revoca di essa,
in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di
conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo
corrispondente alla durata della sospensione o per i tre
anni successivi all'accertamento dei predetti reati.
6-quater. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la
visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente
articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla
guida, la durata della validita' della patente non puo'
essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la
durata della validita' della patente non puo' eccedere tre
anni e cinque anni alle conferme successive.
7.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4,
il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo
186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione
della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame
di revisione, che deve avvenire nel termine e con le
modalita' indicate dal regolamento.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis
del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo'
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna,
se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da
svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e
dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato, nonche' nella
partecipazione ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come
definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il
giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale
ovvero gli organi di cui all' articolo 59 del decreto
legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a
quanto previsto dall' articolo 54 del decreto legislativo
n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una
durata corrispondente a quella della sanzione detentiva
irrogata e della conversione della pena pecuniaria
ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di
pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e
dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta'
della sanzione della sospensione della patente e revoca la
confisca del veicolo sequestrato. La decisione e'
ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice
dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di
ufficio, con le formalita' di cui all' articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della
entita' e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di
pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di
una volta.».
- Si riporta il testo degli articoli 589-bis e 590 bis
del Codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). -
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o della navigazione marittima o interna e' punito
con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si
applica a colui che abbandona animali domestici su strada o
nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue
un incidente stradale che cagiona la morte.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore
in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186,
comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di
alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di
una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza
alcolica o di alterazione psicofisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in
presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis,
comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della
nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una
persona e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo
a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b),
c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
di un'unita' da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle
unita' da diporto di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186,,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la
morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque
a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che,
procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o
superiore al doppio di quella consentita e comunque non
inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una
velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella
massima consentita, cagioni per colpa la morte di una
persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che,
attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al
rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la
morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a
seguito di manovra di inversione del senso di marcia in
prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o
dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in
corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di
patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al
quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con
patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il
veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta'
dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto
sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora
l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o
dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino
alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il
conducente del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni la
morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu'
persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo'
superare gli anni diciotto.».
«Art. 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche
gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri
una lesione personale con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o della navigazione
marittima o interna e' punito con la reclusione da tre mesi
a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le
lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che
abbandona animali domestici su strada o nelle relative
pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente
stradale che cagiona le lesioni personali.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore
in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186,
comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di
alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di
una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza
alcolica o di alterazione psicofisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in
presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis,
comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della
nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione
personale e' punito con la reclusione da tre a cinque anni
per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le
lesioni gravissime.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo
a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b),
c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
di un'unita' da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali
gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle
unita' da diporto di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro
anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che,
procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o
superiore al doppio di quella consentita e comunque non
inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una
velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella
massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che,
attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al
rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a
seguito di manovra di inversione del senso di marcia in
prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o
dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in
corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali
gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di
patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al
quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con
patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il
veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta'
dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto
sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora
l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o
dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino
alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il
conducente del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni
lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli
anni sette.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dal presente articolo.».
 
Art. 2

Abbandono di animali

1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo»;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno».
2. Al primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte».
3. Al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 727 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 727 (Abbandono di animali). - Chiunque
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il
fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle
relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive
di gravi sofferenze.
All'accertamento del reato di cui al primo comma
consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante
l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei mesi a un
anno.».
- Per il testo degli articoli 589-bis e 590 bis del
codice penale, come modificato dalla presente legge, si
veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 3

Modifiche al codice della strada concernenti
l'uso del dispositivo alcolock

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli e' stato installato, a loro spese, ed e' funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalita' di installazione e le officine che svolgono le attivita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.
3-quater. Fuori dei casi previsti dall'articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici unionali, e' soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 125 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:

«Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti
di guida). - 1. Il rilascio della patente di guida e'
subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D puo'
essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso
di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e
DE puo' essere rilasciata unicamente ai conducenti gia' in
possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1,
C, D1 o D.
2. La validita' della patente di guida e' fissata
come segue:
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE,
D1E, o DE e' valida per i complessi di veicoli della
categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE e'
valida per la categoria DE, purche' il relativo titolare
sia gia' in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE
e' valida per i complessi di veicoli, rispettivamente,
delle categorie C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi
categoria e' valida per i veicoli della categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 e'
valida anche per la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o
D e' valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1,
C1 o D1;
g) la patente speciale di guida delle categorie AM,
A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o
minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli
aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
h) la patente di guida della categoria B e' valida,
sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di
potenza superiore a 15 kW, purche' il titolare abbia almeno
21 anni, nonche' i veicoli della categoria A1.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,
chiunque, munito di patente di guida recante un codice
unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO",
conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da
quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
158 ad euro 638.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,
chiunque, munito di patente di guida recante un codice
unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi
medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse
da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla
sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.
3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia,
recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice
68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69.
Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di
tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui
all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono
guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle
categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli e'
stato installato, a loro spese, ed e' funzionante un
dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso
in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a
zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma
3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono determinate le caratteristiche
del dispositivo di blocco, le modalita' di installazione e
le officine che svolgono le attivita' di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello
stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo
che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo
l'installazione.
3-quater. Fuori dei casi previsti dall'articolo 186,
il titolare di patente di guida recante i codici unionali
relativi a "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente
alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla
guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock
conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I
alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, che circola su strada in
condizioni diverse da quelle indicate dai medesimi codici
unionali, e' soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5
del presente articolo. Le stesse sanzioni, in misura
doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana
sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68
e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un
veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di
cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo alterato,
manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi
i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione.
4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un
veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato
in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con
caratteristiche diverse da quella indicate nella patente
posseduta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 80 ad euro 317.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
 
Art. 4
Modifiche al codice della strada relative all'inserimento della
sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonche'
aggravamento delle sanzioni per condotte lesive della sicurezza
stradale

1. All'articolo 218, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «Entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine di quindici giorni dal ritiro»;
b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 218-ter, comma 1, lettera m), la patente ritirata dall'organo accertatore e' trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall'articolo 218-ter»;
c) al decimo periodo, le parole: «Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni nel caso in cui sia presentata istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente».
2. Dopo l'articolo 218-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente:
«Art. 218-ter (Sospensione della patente in relazione al punteggio). - 1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali e' richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando, al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni, dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta e' inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite:
a) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
b) articolo 143, comma 11;
c) articolo 145, comma 10;
d) articolo 146, comma 3;
e) articolo 147, comma 5;
f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8;
g) articolo 149, comma 5;
h) articolo 154, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3;
i) articolo 171, comma 2;
l) articolo 172, commi 10 e 11;
m) articolo 173, comma 3-bis;
n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo periodo;
o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;
p) articolo 186-bis, comma 2;
q) articolo 191, comma 4.
2. La sospensione breve di cui al comma 1 e' disposta:
a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;
b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti.
3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 222 e 223, la durata della sospensione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo e' raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all'estero che commettono alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato, considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, un punteggio di almeno un punto di penalizzazione nella banca dati prevista dall'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), se al momento dell'accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui al comma 2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. In deroga alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 218, la sospensione della patente prevista dal presente articolo non e' subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto. La patente ritirata dall'agente od organo di polizia e' conservata presso l'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore ed e' restituita all'interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui e' stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.
7. La sospensione e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 a cura dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione.
8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validita' della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b), e 3 del presente articolo e' punito con le sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 218. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente avvalendosi del permesso di guida di cui all'articolo 218, comma 2, in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso.
9. Quando una delle violazioni di cui al comma 1 e' commessa piu' volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni del presente articolo si applicano solo se la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non e' gia' prevista per le violazioni indicate nello stesso comma 1».
3. Al codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 142, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione e' commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni»;
b) all'articolo 173, comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: «da euro 165 a euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;
c) alla tabella dei punteggi prevista all'articolo 126-bis, il capoverso «Art. 173» e' sostituito dal seguente: «Art. 173, comma 3-8; Comma 3-bis, primo periodo - 5; Comma 3-bis, secondo periodo - 10».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 218, 142, 173 e la
tabella di cui all'articolo 126- bis del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione
della patente). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice
prevede la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo
determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo
di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida
limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo
nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la
invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni
dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa
violazione. Entro il termine di quindici giorni dal ritiro,
il conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel
caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un
incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad
ottenere un permesso di guida, per determinate fasce
orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno,
adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro,
qualora risulti impossibile o estremamente gravoso
raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o
comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una
situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di
cui all' articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale
si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti
minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e'
determinato in relazione all'entita' del danno apportato,
alla gravita' della violazione commessa, nonche' al
pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni
dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa
documentazione, sono altresi' valutati dal prefetto per
decidere della predetta istanza. Qualora questa sia
accolta, il periodo di sospensione e' aumentato di un
numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per
le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per
eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca
l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente
fasce orarie e numero di giorni, e' notificata
immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini
della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e'
altresi' comunicata, per i fini di cui all'articolo 226,
comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il
periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro.
Nei casi di cui all'articolo 218-ter, comma 1, lettera m),
la patente ritirata dall'organo accertatore e' trasmessa
alla prefettura del luogo della commessa violazione entro
cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione
breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal
medesimo termine di scadenza della sospensione breve
decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal
prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall'articolo
218-ter. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia
adottata nel termine di quindici giorni, ovvero di trenta
giorni nel caso in cui sia presentata istanza per ottenere
il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il
titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da
parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di
sospensione della patente puo' essere concesso una sola
volta.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che
la durata della sospensione della patente di guida e'
aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima
disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta
l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida constata la
sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi
del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione
applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente
disposte; si applica altresi' il comma 2. Qualora la
sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a
conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede
a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la
patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta
restituzione e' comunicata all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della
patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
validita' della patente, circola abusivamente, anche
avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in
violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto
con cui il permesso e' stato concesso, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
2.046 ad euro 8.186.
Si applicano le sanzioni accessorie della revoca
della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica
la confisca amministrativa del veicolo.».
«Art. 142 (Limiti di velocita'). - 1. Ai fini della
sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare
tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente
omologate per il calcolo della velocita' media di
percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di
velocita' fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, previa
installazione degli appositi segnali, sempreche' lo
consentano l'intensita' del traffico, le condizioni
atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita'
dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni
atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita' massima non
puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per
le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e
limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive
e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il
trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1
figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h
se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54,
comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico:
40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri
abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma
3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),
devono essere indicate le velocita' massime consentite.
Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione
del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze
armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo
138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art.
141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti
di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze
di apparecchiature debitamente omologate, anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti
determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e
i documenti relativi ai percorsi autostradali, come
precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale
per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita'
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalita' di
cui ai commi 6 e 6-bis, di piu' violazioni dei commi 7, 8,
9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso
veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del
medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a
un'ora, si applicano, se piu' favorevoli, le sanzioni
amministrative previste per la violazione piu' grave
aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo
periodo decorre dal momento in cui e' stata commessa la
violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita',
ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173 ad euro 694. Se la violazione e' commessa all'interno
del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un
anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da quindici a trenta giorni.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre
60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543
a € 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 845 a €
3.382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei
a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 26 a € 102.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis
sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al
comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste
sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al
quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare
tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del
medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non
funzionante o alterato. E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata,
per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria e' della sospensione della patente da otto a
diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una
patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti
dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita' stabiliti dal presente articolo, attraverso
l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della
velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi
o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono
attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all'ente proprietario della strada su cui e' stato
effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le
relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e
all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al
presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono
stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le
somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi
impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e
al patto di stabilita' interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio
di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo
dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1
dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,
come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno,
e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con
la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun
intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di
cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito
internet istituzionale entro trenta giorni dalla
trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e al Ministero dell'interno. A
decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno,
entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita
sezione del proprio sito internet istituzionale le
relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La
percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma
12-bis e' ridotta del 90 per cento annuo nei confronti
dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo
periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo
periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo,
per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle
predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo
precedente rilevano ai fini della responsabilita'
disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate
tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei
conti.».
«Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi
durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida al
quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa,
sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di
usarli durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la
marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer
portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che
comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento
delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e
dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. E'
consentito l'uso di apparecchi a viva voce, o dotati di
auricolare purche' il conducente abbia adeguate capacita'
uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il
loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 83 a €332.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma
2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da quindici giorni a due mesi. Qualora lo stesso
soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un
biennio, si applicano la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi.».

Parte di provvedimento in formato grafico

Per le patenti rilasciate successivamente al 1°
ottobre 2003 a soggetti che non siano gia' titolari di
altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati
nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la
mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio determina
l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.».
 
Art. 5

Promozione dell'attivita' formativa nelle scuole

1. All'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all'articolo 123, e sono definite le modalita' per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 230 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 230 (Educazione stradale). - 1. Allo scopo di
promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della
circolazione, nonche' per promuovere ed incentivare l'uso
della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone
appositi programmi, corredati dal relativo piano
finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle
scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la
conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche'
delle strade, della relativa segnaletica, delle norme
generali per la condotta dei veicoli, con particolare
riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di
comportamento degli utenti, con particolare riferimento
all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di
sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le
modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di
polizia municipale, nonche' di personale esperto
appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private;
l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi
per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi
stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti predispone annualmente un programma informativo
sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle
Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce
sui risultati ottenuti.
2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di
educazione stradale organizzati dalle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie
determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della
patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo
126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115,
comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo
periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in
materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di
formazione professionale e le autoscuole di cui
all'articolo 123, e sono definite le modalita' per lo
svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa
certificazione.».
 
Art. 6
Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. E' istituito, presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. L'iscrizione dell'impresa nel registro delle agenzie telematiche e' soggetta a conferma di validita' ogni due anni e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione generale per la motorizzazione.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalita' e i termini per l'iscrizione nel registro delle agenzie telematiche nonche' i programmi dei corsi di formazione che il titolare dell'impresa deve dimostrare di aver frequentato in sede di richiesta della conferma di validita' dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi di revoca o di cancellazione dell'iscrizione.
4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'istituzione e alla gestione del registro delle agenzie telematiche di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 6:
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 recante: «Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del 21 agosto 1991.
 
Art. 7

Limitazioni per i neopatentati

1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di patenti di guida conseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 117 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della
patente di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il
superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e
di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria
B, per i primi tre anni dal rilascio, non e' consentita la
guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita
alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di
categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di
cui al primo periodo, si applica l'ulteriore limite di
potenza massima pari a 105 kW. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del
conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di
eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente
valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci
anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle
persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i
veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del
presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono
automatiche e decorrono dalla data di superamento
dell'esame di cui all'art. 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che,
viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 165 ad euro 660. La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della validita'
della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.».
 
Art. 8

Titoli abilitativi
ed esercitazioni di guida

1. All'articolo 120, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1».
2. All'articolo 122 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, l'autorizzazione»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare passeggeri»;
c) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B puo' esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2 solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con se' anche la certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma. Chiunque guida senza tale certificazione e' soggetto alle sanzioni di cui al comma 7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di esercitazione che l'aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B e' tenuto a effettuare presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni di cui al comma 2 nonche' la disciplina e le modalita' di svolgimento delle medesime esercitazioni;
d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 120 e 122 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 120 (Requisiti soggettivi per ottenere il
rilascio della patente di guida e disposizioni
sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata
assistita). - 1. Non possono conseguire la patente di guida
i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di
quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli
articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti
salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i
soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75,
comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti
divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di
guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta,
con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della
patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75,
comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se
le condizioni soggettive indicate al primo periodo del
comma 1 del presente articolo intervengono in data
successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca
della patente di guida. La revoca non puo' essere disposta
se sono trascorsi piu' di tre anni dalla data di
applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i
reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di
revoca di cui al comma 2 non puo' conseguire una nuova
patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente
di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di
cui al comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma
1 e i provvedimenti di cui al comma 2 e' ammesso il ricorso
al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta
giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalita' necessarie per l' adeguamento del
collegamento telematico tra il sistema informativo del
Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto
intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie, in modo da consentire la
trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il
rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e
l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti
titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3,
provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui
all'articolo 116 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.084 a € 3.253.
6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma
1, il giudice con la sentenza di condanna o con
l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione,
ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui
agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1,
lettera f), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, puo' disporre
l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata
assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli
effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti
destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il
provvedimento di revoca della patente di guida puo'
disporre l'applicazione dell'ulteriore misura
dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi.
Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto e'
ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della
misura interdittiva di cui al presente comma e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
7.000 ed e' disposta la confisca del mezzo.».


«Art. 122 (Esercitazioni di guida). - 1. A chi ne ha
fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici
e psichici prescritti e' rilasciata un'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di
controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo
121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di
presentazione della domanda per il conseguimento della
patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non
sono consentite piu' di due prove.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis,
l'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su
veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la
patente o l'estensione di validita' della medesima, purche'
al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona
di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di
patente valida per la stessa categoria, conseguita da
almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria
superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare
sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed
efficacemente in caso di necessita'.
3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per
conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando
utilizzano veicoli nei quali non puo' prendere posto, a
fianco del conducente, altra persona in funzione di
istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e
3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire
le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun
caso trasportare passeggeri.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami
di guida devono essere muniti di appositi contrassegni
recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno e'
sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta
"scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e
le modalita' di applicazione saranno determinate nel
regolamento.
5.
5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di
guida di categoria B puo' esercitarsi nelle condizioni di
cui al comma 2 solo dopo aver effettuato esercitazioni in
autostrada o su strade extraurbane e in condizione di
visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle
condizioni di cui al comma 2, il titolare
dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con se'
anche la certificazione rilasciata dall'autoscuola che
comprova l'assolvimento degli obblighi di cui al primo
periodo del presente comma. Chiunque guida senza tale
certificazione e' soggetto alle sanzioni di cui al comma 7.
Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di
esercitazione che l'aspirante al conseguimento della
patente di guida della categoria B e' tenuto a effettuare
presso un'autoscuola con istruttore abilitato e
autorizzato, il numero di quelle necessarie per le
esercitazioni di cui al comma 2 nonche' la disciplina e le
modalita' di svolgimento delle medesime esercitazioni.
6. L'autorizzazione e' valida per dodici mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per
l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi
del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. La stessa
sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, essendo autorizzato per l'esercitazione,
guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi
del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla
violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 87 ad euro 344.
9-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si
applica al passeggero.».
 
Art. 9

Disposizioni concernenti i conducenti
di veicoli adibiti al trasporto di persone

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il limite di eta' e' ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il limite di eta' e' ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il limite di eta' e' ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di eta' e' ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante: "Disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
6 del 9 gennaio 2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Qualificazione iniziale). - 1. Per
l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui
all'articolo 19, comma 1, non e' richiesto il previo
possesso della patente di guida corrispondente. Per
accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida
individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, e'
necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo
122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, per la patente di guida di
categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta
di qualificazione del conducente che si intende conseguire.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto
di cose puo' guidare, a partire da:
a) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di
carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
della frequenza di un corso di qualificazione iniziale
ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del
superamento del relativo esame;
b) 18 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare
di carta di qualificazione del conducente conseguita a
seguito della frequenza di un corso di qualificazione
iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e
del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di
carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
della frequenza di un corso di qualificazione iniziale
accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del
superamento del relativo esame.
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto
di persone puo' guidare, a partire da:
a) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida D e DE, per servizi di linea con
percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di
essere titolare di carta di qualificazione del conducente
conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. Il
limite di eta' e' ridotto a 18 anni per guidare, nel
territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla
presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi
indicata, a condizione che il conducente sia titolare di
carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
della frequenza di un corso di qualificazione iniziale
ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di
280 ore e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare
di carta di qualificazione del conducente conseguita a
seguito della frequenza di un corso di qualificazione
iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e
del superamento del relativo esame. Il limite di eta' e'
ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato,
veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a
condizione che il conducente sia titolare di carta di
qualificazione del conducente conseguita a seguito della
frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario,
di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e
del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di
carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
della frequenza di un corso di qualificazione iniziale
ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del
superamento del relativo esame. Il limite di eta' e'
ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato
veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a
condizione che il conducente sia titolare di carta di
qualificazione del conducente conseguita a seguito della
frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario,
di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e
del superamento del relativo esame. Alle medesime
condizioni, il limite di eta' e' ulteriormente ridotto a 18
anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri;
d) 23 anni di eta': veicoli delle categorie di
patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di
carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito
della frequenza di un corso di qualificazione iniziale
accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del
superamento del relativo esame.
4. La carta di qualificazione del conducente,
conseguita con le modalita' di cui al comma 2, lettera b),
abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di eta' al
trasporto professionale di cose su tutte le categorie di
veicoli previsti dal predetto comma 2.
5. La carta di qualificazione del conducente,
conseguita con le modalita' di cui al comma 3, lettere a) o
b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di eta'
al trasporto professionale di persone su tutte le categorie
di veicoli previsti dal predetto comma 3.
6. I titolari di carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose che intendono
conseguire anche la carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare
esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche
attinenti alla nuova qualificazione.».
 
Art. 10

Accertamento delle violazioni
con dispositivi di controllo automatico

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica»;
b) all'articolo 142, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
«6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalita' di cui ai commi 6 e 6-bis, di piu' violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un'ora, si applicano, se piu' favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione piu' grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui e' stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis»;
c) all'articolo 193:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche quando il veicolo e', a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilita' di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo»;
2) al comma 4-ter, dopo le parole: «con quelli provenienti» sono aggiunte le seguenti: «dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all'articolo 146, comma 3, nonche'»;
d) all'articolo 198, comma 1, dopo le parole: «diverse disposizioni» sono inserite le seguenti: «, relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale,»;
e) all'articolo 198, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando piu' violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonche' nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.
2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, puo' essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito»;
f) all'articolo 201:
1) al comma 1-bis, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente:
«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo nonche' per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada»;
2) il comma 1-quinquies e' sostituito dal seguente:
«1-quinquies. I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o piu' violazioni tra quelle indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, per l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice»;
3) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente:
«5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7, lettera a), e 9, e 176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono installati lungo le strade stesse. In tali casi, l'accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza, con l'acquisizione e conservazione di un filmato avente data e orario certificati in modo contestuale dall'operatore di polizia, oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle ventiquattro ore precedenti al momento dell'accertamento, quando l'orario di effettivo funzionamento e' certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalita' di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l'autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata effettuata, si procede alla notificazione degli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 45».
2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2.1. Ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, l'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e' aggiornato in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione, di proprieta' di soggetti residenti nel territorio comunale, registrati nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione, l'accesso alla quale e' disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 45, 193,198 e 201
del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 45 (Uniformita' della segnaletica, dei mezzi di
regolazione e controllo ed omologazioni). - 1. Sono vietati
la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non
prevista o non conforme a quella stabilita dal presente
codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive
ministeriali, nonche' la collocazione dei segnali e dei
mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' intimare agli enti proprietari, concessionari o
gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle
imprese o persone autorizzate o incaricate della
collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare,
spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo
di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per
caratteristiche, modalita' di scelta del simbolo, di
impiego, di collocazione, alle disposizionI delle presenti
norme e del regolamento, dei decreti e direttive
ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare
confusione con altra segnaletica, nonche' a provvedere alla
collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica
dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti
vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella
intimazione, la rimozione, la sostituzione,
l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e
quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi
alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il
potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti
degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti
inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo
esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o
servizi, posti in op- era dai soggetti autorizzati, l'ente
proprietario della strada puo' intimare, ove occorra, ai
soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere
immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i
segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2
o che siano anche parzialmente deteriorati o non piu'
corrispondenti alle condizioni locali o che possano
disturbare o confondere la visione di altra segnaletica
stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella
intimazione, l'ente proprietario della strada provvede
d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su
richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento
con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i
dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici
di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli
atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle
violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che,
per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti
all'approvazione od omologazione da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento
delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le
modalita' di omologazione e di approvazione, fermo restando
l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalita' e di
taratura per i dispositivi con funzione metrologica;
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle
relative del regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a €
1.731.
8. La fabbricazione dei segnali stradali e'
consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui
all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico
servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e
la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati
nel regolamento. Nel regolamento sono, altresi', stabiliti
i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende
i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma
6, non omologati o comunque difformi dai prototipi
omologati o approvati e' soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. E' vietata la produzione, la
commercializzazione e l'uso di dispositivi che,
direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e
consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature
di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate
dagli organi di polizia stradale per il controllo delle
violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i
dispositivi di cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 825 a € 3.305 Alla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca della cosa oggetto della violazione secondo le
norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».
«Art. 193 (Obbligo dell'assicurazione di
responsabilita' civile). - 1. I veicoli di cui all'articolo
1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in
circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a
norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilita' civile verso terzi. Anche quando il veicolo
e', a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilita' di
altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha
l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto
in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al
primo periodo.
2. Chiunque circola senza la copertura
dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi
indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata.
2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al
comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue altresi' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi
del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga
a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione
per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata
commessa la violazione non e' immediatamente restituito ma
e' sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le
disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti
dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La
restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia
sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo
fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il
conducente coincide con il proprietario del veicolo.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
ridotta alla meta' quando l'assicurazione del veicolo per
la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art.
1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta alla
meta' quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede
alla demolizione e alle formalita' di radiazione del
veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita'
del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l'organo accertatore di una
cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale
previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
norma di legge, l'organo accertatore restituisce la
cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che
la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall'organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il
premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o
comando da cui dipende l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo
esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo
e' confiscato ai sensi dell'art. 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai
sensi dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre
disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato
al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando
sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o
contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato
o contraffatto i documenti assicurativi di cui al
precedente periodo e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un anno. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 213 del presente codice.
4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura
assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere
effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi
alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli
provenienti dai documentatori automatici di infrazioni
semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui
all'articolo 146, comma 3, nonche' dai dispositivi o
apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma
1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente automatico e gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del
raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al
momento del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente
invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta
dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter,
costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada.».
«Art. 198 (Piu' violazioni di norme che prevedono
sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od
omissione viola diverse disposizioni, relativamente a un
unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o
sezione stradale, che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu' grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1,
nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a
traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e
agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni
soggiace alle sanzioni previste per ogni singola
violazione.
2-bis. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis,
quando piu' violazioni delle medesime disposizioni degli
articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione
immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella
stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di
strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso
divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto
delle violazioni, di cui all'articolo 201, si applica una
sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel
caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in
determinate fasce orarie nella medesima giornata nonche'
nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il
giorno successivo.
2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di
cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di
divieti e limitazioni variabili nel tempo, puo' essere
attivato solo in condizioni di regolare circolazione
all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve
essere disattivato qualora eventi eccezionali e
straordinari determinino l'involontaria permanenza dei
veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di
imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel
caso di controllo del tempo di permanenza si applica una
tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza
consentito.».
«Art. 201 (Notificazione delle violazioni). - 1.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di
targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento
della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi
dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato
dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro
dei soggetti obbligati sia identificato successivamente
alla commissione della violazione la notificazione puo'
essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla
data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale
dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque
dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in
grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la
violazione sia stata contestata immediatamente al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento
giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti
all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1,
nei seguenti casi la contestazione immediata non e'
necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi
della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo
lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo
utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non
autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e
scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle
strade riservate o con accesso o transito vietato,
attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito
regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e
l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di
circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle
corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente,
nonche' il controllo della durata di permanenza all'interno
delle medesime zone;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141,
143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3,
158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione
della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo
7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e
217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di
rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi
regolamenti adottati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le
condizioni per l'installazione e l'esercizio dei
dispositivi di controllo nonche' per l'accesso alle banche
di dati necessarie per il loro funzionamento. Per
l'accertamento delle violazioni, la documentazione
fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al
momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di
targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada;
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della
violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la
responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante il
confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo
e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti
dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso
terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 .
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma
1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata,
il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle
violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e'
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale
qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e
fuori dei centri abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai
prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo
precedente sono individuati tenendo conto del tasso di
incidentalita' e delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico.
1-quinquies. I dispositivi per l'accertamento e il
rilevamento automatico delle violazioni possono accertare
contemporaneamente due o piu' violazioni tra quelle
indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per
l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna
delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal
primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi
approvati od omologati possono essere comunque utilizzate
dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, per
l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati
esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le
quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente
approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti
ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei
requisiti per la circolazione previsti dal presente codice.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti
di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui
al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica
del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri
soggetti obbligati possono essere assunte anche
dall'Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli
organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di
circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono
poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la
violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per
divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del
divieto di accesso o transito nelle zone a traffico
limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o
dal registro della motorizzazione il veicolo risulta
intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o
l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
per comunicare al soggetto intestatario del veicolo
l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa
violazione, si trovava in una delle condizioni previste
dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita',
il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al
prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In
caso contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica.
5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e
1-bis, la contestazione immediata non e' necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi della violazione
nei termini di cui al comma 1, quando le violazioni
previste dagli articoli 175, commi 2, 7, lettera a), e 9, e
176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17,
commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie,
svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di
esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di
polizia stradale attraverso la semplice visione delle
immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che
sono installati lungo le strade stesse. In tali casi,
l'accertamento deve essere effettuato direttamente nel
momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti
di videosorveglianza, con l'acquisizione e conservazione di
un filmato avente data e orario certificati in modo
contestuale dall'operatore di polizia, oppure deve
risultare dalla visione delle registrazioni effettuate
nelle ventiquattro ore precedenti al momento
dell'accertamento, quando l'orario di effettivo
funzionamento e' certificato conforme al tempo coordinato
universale (UTC). Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono determinate le
modalita' di acquisizione e conservazione delle
registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni
accertate, che prevedono la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida di cui
all'articolo 218, sono segnalate immediatamente agli
operatori di polizia eventualmente presenti lungo
l'autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di
consentire la contestazione della violazione, ove
possibile. Qualora tale contestazione non sia stata
effettuata, si procede alla notificazione degli estremi
della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai
dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente
comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 45.».
- Per i riferimenti all'articolo 142, come modificato
alla presente legge, si veda nelle note all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del
decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante: «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, S.O. n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24
marzo 2012, S.O. n. 53, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31 (Contrasto della contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada). - 1. Al
fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto legge, avvalendosi anche dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) definisce le
modalita' per la progressiva dematerializzazione dei
contrassegni, prevedendo la loro sostituzione ((. . .)) con
sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con
banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi
controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo
definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi
e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data
della sua entrata in vigore, per la conclusione del
relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie
di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei
veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, con esclusione dei periodi di
sospensiva dell'assicurazione regolarmente
contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento
dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo,
informandoli circa le conseguenze previste a loro carico
nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in
circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno quindici giorni
di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso
il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco
di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione
viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle
prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del
proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma
1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
2.1. Ai sensi dell'articolo 193 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, per l'accertamento della circolazione su strada di
veicoli non coperti dall'assicurazione per la
responsabilita' civile verso terzi, l'elenco di cui al
comma 2 del presente articolo e' aggiornato in modo che i
dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione, di
proprieta' di soggetti residenti nel territorio comunale,
registrati nella banca dati della Direzione generale della
motorizzazione, l'accesso alla quale e' disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, siano accessibili ai
comuni e ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
del citato codice della strada, di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992.
2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in
ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto
e del pagamento del relativo premio entro i termini
stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del
proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse,
prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi
1, 2 e 3.
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli puo' essere rilevata, dandone informazione agli
automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi,
le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del
traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi
dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le
apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso
nelle zone a traffico limitato, nonche' attraverso altri
sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle
autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici,
di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle
esigenze correlate alla tutela della riservatezza
personale, consentano di accertare, anche in momenti
successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora
siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i
mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e' l'obbligo
di contestazione immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di
tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definite le caratteristiche dei
predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di
quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma, prevedendo a
tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 11

Accertamento delle violazioni
della velocita' nella navigazione

1. In considerazione dell'esigenza della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocita' nelle vie d'acqua di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, possono essere utilizzate, anche per la determinazione della velocita' media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate od omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.
2. In via sperimentale, nelle more della conclusione della procedura di approvazione od omologazione, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate apparecchiature di rilevamento della velocita' di navigazione, previa istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione tecnica e delle certificazioni di enti riconosciuti o di laboratori autorizzati, attestanti le prove alle quali le apparecchiature sono state sottoposte, nonche' di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'utilita' e l'efficienza delle stesse.
3. Al valore della velocita' rilevato mediante le apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 si applica una riduzione pari al 10 per cento con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale.
4. Gli organi accertatori possono utilizzare le apparecchiature di cui al presente articolo anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, purche' la violazione sia documentata con sistemi fotografici, videografici o analoghi che, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, consentano di accertare, anche successivamente, i fatti, le circostanze e il responsabile dell'illecito amministrativo, compresi i dati identificativi del mezzo nautico.
5. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 e' reso noto al pubblico esclusivamente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocita'.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 5
marzo 1963, n. 366 recante: «Nuove norme relative alle
lagune di Venezia e di Marano-Grado», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 2 aprile 1963:
«Art. 1. - La laguna di Venezia e' costituita dal
bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende
dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del
Brenta (conca di Brondolo) ed e' compreso fra il mare e la
terraferma.
Essa e' separata dal mare da una lingua naturale di
terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui
sono aperte tre bocche o porti, ed e' limitata verso
terraferma da una linea di confine marcata da appositi
cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.
Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale
debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute
nella presente legge a salvaguardia della laguna.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 329 del 30 novembre 1981.
 
Art. 12

Campagne di richiamo

1. Dopo l'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente:
«Art. 80-bis (Campagne di richiamo di sicurezza). - 1. I costruttori dei veicoli, in conformita' agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, garantiscono l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalita' dei veicoli di categoria M, N e O che hanno immesso sul mercato o hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti piu' tale rischio; i costruttori devono altresi' svolgere una puntuale e diligente attivita' di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5 e seguenti.
2. Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ha l'obbligo di inserire i relativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il costruttore che omette di adottare le misure correttive, di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell'elenco telematico prescritte ai sensi dei commi 1 e 2 e' soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.
4. Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di accesso all'elenco telematico di cui al comma 2 da parte degli operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti.
5. Chiunque circola con un veicolo presente nell'elenco telematico di cui al comma 2 e' soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14».
 
Art. 13
Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di
motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del
servizio di revisione dei veicoli a motore

1. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, con funzione di titolare dell'attivita', sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:
a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;
b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;
c) euro 100 a titolo di rimborso forfetario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attivita', ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato »;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attivita', con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, e' corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettera c).
1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare o con funzione di supporto, e' corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare o con funzione di supporto, e' corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta, oltre al 50 per cento della quota di competenza di cui ai commi 1, lettera b), e 1-bis.
1-quater. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono posti interamente a carico dei soggetti richiedenti.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle attivita' ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-sexies. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attivita' di cui al comma 1-quinquies sono posti interamente a carico dei soggetti destinatari delle attivita' ispettive e di vigilanza»;
c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello del servizio reso all'utenza, e' disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa od ogni seduta antimeridiana o pomeridiana.
3. All'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81 del presente codice e remunerato ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quinquies, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo sono altresi' determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 15».
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dovuti dai soggetti destinatari delle attivita' ispettive e di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 1-sexies, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le relative modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 2.
6. Alla tabella III.1 (Art. 242 - Accertamenti tecnici) allegata al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella colonna: «Accertamenti consentiti», le parole: «Lettere d), e)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Lettere c), d), e)».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870 recante: «Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986, S.O. n. 117, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19. - 1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3),
4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3
allegata alla presente legge possono essere effettuate, a
richiesta degli interessati, presso le sedi da essi
predisposte, con spese interamente a loro carico. Al
personale incaricato delle operazioni di cui al presente
comma, con funzione di titolare dell'attivita', sono
corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:
a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di
operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e
pomeridiana;
b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni,
svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;
c) euro 100 a titolo di rimborso forfetario delle
spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata
di attivita', ivi compreso il rimborso delle spese per
l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale
sia autorizzato;
1-bis. Al personale eventualmente incaricato
dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al
titolare dell'attivita', con conseguente incremento del
numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa
o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, e'
corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma
1, lettere a) e b), nonche' il rimborso delle spese di cui
al comma 1, lettera c).
1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario
di servizio antimeridiano, al personale incaricato
dell'attivita', quale titolare o con funzione di supporto,
e' corrisposta la sola quota riferita al rimborso
forfetario delle spese di trasferta di cui al comma 1,
lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in
orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di
servizio, al personale incaricato dell'attivita', quale
titolare o con funzione di supporto, e' corrisposta la
quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso
forfetario delle spese di trasferta, oltre al 50 per cento
della quota di competenza di cui ai commi 1, lettera b), e
1-bis.
1-quater. Gli oneri derivanti dalla remunerazione
delle attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono posti
interamente a carico dei soggetti richiedenti.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis
e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle attivita'
ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici
della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
1-sexies. Gli oneri derivanti dalla remunerazione
delle attivita' di cui al comma 1-quinquies sono posti
interamente a carico dei soggetti destinatari delle
attivita' ispettive e di vigilanza.
2.
3.
4.
5.
6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella
3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le
corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel
caso che le operazioni stesse vengano richieste con
carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni
decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove
occorra, oltre il normale orario di ufficio.
7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere
versati dagli interessati in conto corrente postale ed
affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad
apposito capitolo del Ministero dei trasporti per
l'ammodernamento e miglioramento dei servizi
dell'amministrazione.
8. In sede di accordo di comparto, gli importi
derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con
esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno
utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore
a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso
incentivante, collegato alla professionalita', al personale
in servizio presso la Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in
relazione all'accertato aumento della produttivita' dei
servizi.
9. Tali maggiorazioni competono anche al personale
dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di
ispettore generale e di direttore di divisione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748.
10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' con proprio decreto disporre la
corresponsione al personale della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un
acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti
commi 8 e 9 con parametrazione ai livelli stipendiali in
atto goduti dal personale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine
di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i
veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su
cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone
con numero di posti superiore a 9 compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita'
ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli
a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in
conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri per la adozione del provvedimento di revisione
singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al fine di assicurare in relazione a particolari e
contingenti situazioni operative degli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso
il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino
a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto
di merci non pericolose o non deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e
semirimorchi, puo' per singole province individuate con
proprio decreto affidare in concessione quinquennale le
suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che
svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio
di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale
o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le modalita' tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Dipartimento competente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli
sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli,
anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso
le medesime. I predetti controlli sono effettuati da
personale del medesimo Dipartimento, abilitato
all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli ai
sensi dell'articolo 81 del presente codice e remunerato ai
sensi dell'articolo 19, comma 1-quinquies, della legge 1°
dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al
comma 12 del presente articolo sono altresi' determinati
gli importi, a carico delle officine, che affluiscono
all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione
di tali importi comporta l'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 15.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma
10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e
con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di
controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra'
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta
di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici
competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per
il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a
restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione
sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa
che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo
176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia
stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173 ad euro 694. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di
revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle
cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la
circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad
euro 7.993. All'accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato
rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 430ad euro 1.731. Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la
concessione.
16. L'accertamento della falsita' della
certificazione di revisione comporta la cancellazione dal
registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad
euro 1.731. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da emanare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' di
riqualificazione delle bombole approvate in conformita' al
regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i
soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di
semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.».
- Si riporta la Tabella III.1, allegata al Titolo III
del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, S.O. n.
134, come modificata dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 14

Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160,
in materia di monopattini e altri dispositivi

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 75, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree»;
c) al comma 75-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies»;
d) al comma 75-quinquies, le parole: «75-vicies ter» sono sostituite dalle seguenti: «75-vicies quinquies»;
e) al comma 75-novies, le parole: «I conducenti di eta' inferiore a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti dei monopattini»;
f) al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: «, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile» sono soppresse;
g) il comma 75-terdecies e' sostituito dal seguente:
«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocita' non superiore a 50 km/h»;
h) il comma 75-quinquiesdecies e' sostituito dal seguente:
«75-quinquiesdecies. E' vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purche' nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilita'. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche' le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e' comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli»;
i) il comma 75-undevicies e' sostituito dal seguente:
«75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non e' stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater»;
l) al comma 75-vicies bis, le parole: «di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies»;
m) dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti:
«75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresi' il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attivita' previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le modalita' per la stampa e la vendita dei contrassegni nonche' i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto e' generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.
75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilita' elettrica, diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dei commi 75, 75-ter, 75-quater,
75-quinquies, 75-novies, 75-undecies, 75-terdecies,
75-quinquiesdecies, 75-undevicies, 75-vicies bis, 75-vicies
quater, 75-vicies quinquies della legge 27 dicembre 2019 n.
160 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2019, S.O., n. 45, come modificato dalla
presente legge:
«75. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica possiedono i seguenti requisiti:
a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua
non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocita' configurabile in
funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
maggio 2006.».
«75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da
75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalita'
free-floating, possono essere attivati esclusivamente con
apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale
devono essere previsti, oltre al numero delle licenze
attivabili e al numero massimo dei dispositivi in
circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo
svolgimento del servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i
dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in
determinate aree della citta', imponendo al gestore del
servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici
che impediscano il funzionamento dei monopattini al di
fuori di tali aree.».
«75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini
a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma
75. E' altresi' vietata la circolazione dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica privi del
contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con
contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero
privi della copertura assicurativa di cui al comma
75-vicies quinquies.».
«75-quinquies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai
commi da 75 a 75-vicies quinquies, sono equiparati ai
velocipedi.».
«75-novies. I conducenti dei monopattini hanno
l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme
alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN
1080.».
«75-undecies. E' vietata la circolazione dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui
marciapiedi. Sui marciapiedi e' consentita esclusivamente
la conduzione a mano dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica. E' altresi' vietato circolare
contromano.».
«75-terdecies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade
urbane con limite di velocita' non superiore a 50 km/h.».
«75-quinquiesdecies. E' vietata la sosta dei
monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il
marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta,
possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate
ai monopattini anche sul marciapiede, purche' nella parte
rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura
circolazione dei pedoni e delle persone con disabilita'.
Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta
segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta
riservate ai monopattini possono essere prive di
segnaletica orizzontale e verticale, purche' le coordinate
GPS della loro localizzazione siano consultabili
pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune.
Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e'
comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai
velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.».
«75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a
motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma
75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente
elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un
monopattino a propulsione prevalentemente elettrica
violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo
periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione
di cui al secondo periodo si applica anche in caso di
circolazione con un monopattino a propulsione
prevalentemente elettrica per il quale non e' stata
comunicata la variazione di residenza o di sede del
proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater.».
«75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle
disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies si
applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si
considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di
mobilita' personale che sono condotti nelle aree e negli
spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992.».
«75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di
chiedere il rilascio di apposito contrassegno
identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile,
stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
secondo le modalita' previste con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresi' il
prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
alla spesa, da destinare a compensazione del costo di
produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare
esclusivamente per le attivita' previste dall'articolo 208,
comma 2, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le
modalita' per la stampa e la vendita dei contrassegni
nonche' i criteri di formazione delle specifiche
combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento
competente del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di
assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico.
La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare
sul supporto e' generata dal Dipartimento competente del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un
applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei
veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b), del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del
1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata
e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a
questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a
chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni
di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve
essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha
l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o
della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma
3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
285 del 1992, in quanto compatibili.
«75- vicies quinquies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica non possono essere posti in
circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la
responsabilita' civile verso terzi prevista dall'articolo
2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del
titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».
- Il titolo VI, capo I, sezione II, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recano, rispettivamente:
«Degli illeciti previsti dal presente codice e delle
relative sanzioni», «Degli illeciti amministrativi e delle
relative sanzioni» e «Delle sanzioni amministrative
accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie.».
 
Art. 15

Modifiche alla disciplina della ciclabilita'

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera E-bis e' sostituita dalla seguente:
«E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocita' non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorita' per i velocipedi»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) il numero 7-bis) e' abrogato;
2) il numero 12-bis) e' sostituito dal seguente:
«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile»;
3) il numero 12-ter) e' sostituito dal seguente:
«12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli»;
4) al numero 53-bis), dopo la parola: «ciclisti» sono inserite le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli»;
5) dopo il numero 54) e' inserito il seguente:
«54-bis) Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione con priorita' per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine»;
6) dopo il numero 55) e' inserito il seguente:
«55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera i), dopo le parole: «riservare strade» sono inserite le seguenti: «o singole corsie»;
1.2) la lettera i-bis) e' sostituita dalla seguente:
«i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocita' sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili»;
1.3) la lettera i-ter) e' abrogata;
1.4) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocita' consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali e' presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile»;
2) dopo il comma 11-bis e' inserito il seguente:
«11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui puo' essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non e' consentito superare il limite di velocita' di 30 km/h»;
d) all'articolo 40, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche»;
e) all'articolo 68, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1»;
f) all'articolo 143, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte piu' esterna della corsia»;
g) all'articolo 145:
1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti»;
2) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua»;
h) all'articolo 148, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:
«9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocita' rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilita' dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo»;
i) all'articolo 150, il comma 2-bis e' abrogato;
l) all'articolo 153, comma 1, primo periodo, le parole: «a motore» sono soppresse;
m) all'articolo 154:
1) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «; dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai conducenti di velocipedi e' consentito cambiare direzione all'interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico»;
n) all'articolo 182:
1) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili»;
2) il comma 9-ter e' abrogato;
o) all'articolo 208, comma 4, lettera c), le parole: «e ciclisti» sono sostituite dalle seguenti: «, ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli».
2. Le condizioni per la realizzazione della corsia ciclabile di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonche' la relativa segnaletica, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, 3, 7,
40, 68, 143, 145, 148, 150, 153, comma 1, 154, 182 e 208
del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade).
- Omissis
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le
seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a
raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a
carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o
fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e
marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad
unica carreggiata, con limite di velocita' non superiore a
30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con
priorita' per i velocipedi.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale,
urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente
alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da
una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile
della strada.
Omissis.».
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a
raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di
traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione
dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate
o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita'
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni
alla circolazione su aree pedonali.
3) Attraversamento pedonale: parte della
carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla
quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della
strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il
margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti
elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di
intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti
destinato a selezionare le correnti di traffico per
guidarle in determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu'
corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
da strisce di margine.
7-bis) (abrogato)
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: e' il movimento, la fermata e la
sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprieta'
stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore
della scarpata se la strada e' in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli
(corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si
muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o
piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.
12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la
circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo
promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello
stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia
possibile l'inserimento di una pista ciclabile.
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso
ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade
urbane idonea alla circolazione dei soli velocipedi in
direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i
veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata
per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata
per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in
modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non
interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla
carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione
degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della
carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata
alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune
categorie di veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai
veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre,
quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocita' o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento
delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di
strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilita'.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno
compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E'
parte della proprieta' stradale e puo' essere utilizzata
solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno,
esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli
alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno,
di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada
adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante
striscia di margine discontinua e comprendente la fila
degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna
alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi
collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro
spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di
infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami
di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune
a piu' strade, organizzata in modo da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a
incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di
canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di
strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli
accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza
longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori
della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non
dei veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato
in prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalita'.
35) Passaggio a livello: intersezione a raso,
opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
tramviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede):
parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale
idonea allo stanziamento di uno o piu' veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di
lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina,
destinata alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della
strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada
afferente una intersezione.
43) Rampa di intersezione: strada destinata a
collegare due rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente
sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o
opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo
ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i
confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di
pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della
strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a
fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di
pedoni o di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non
carrabile della strada destinata alla separazione di
correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri
abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro
abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica):
strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in
cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis) Utente vulnerabile della strada: pedoni,
persone con disabilita', ciclisti, conducenti di
ciclomotori e di motocicli e tutti coloro i quali meritino
una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade.
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso
e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di
veicoli.
54-bis) Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione con priorita' per i
velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata,
immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue.
55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di
carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato
all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via
libera.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata,
opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di
corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso
unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di
traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi
arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni
e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.
58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimita'
della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico,
in cui e' garantita una particolare protezione dei pedoni e
dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni
stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.».
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono,
con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario,
congiuntamente, nel rispetto dei criteri di
proporzionalita' e adeguatezza, ridurre le emissioni
derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli
delle sostanze inquinanti nell'aria nonche' tutelare il
patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle
esigenze di mobilita' e di tutela della produzione. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi
della facolta' di cui alla presente lettera, le categorie
dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i
parametri di qualita' dell'aria ai quali e' subordinata
l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente
disposizione nonche' i livelli minimi di servizio pubblico
da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate
limitazioni;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati
periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi
di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo
381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato
di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni, munite di contrassegno speciale,
denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali
veicoli;
5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei
passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in
prossimita' di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti,
capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di
interscambio o di attrazione di flussi rilevanti;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico
nelle ore stabilite;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta,
fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei
veicoli e' subordinata al pagamento di una somma di denaro;
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuati le modalita' di riscossione del
pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le
modalita' costruttive e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo della durata
della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche',
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i limiti massimi delle tariffe.
g) prescrivere orari e riservare spazi per i
veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma
2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico
di merci;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla
sosta e al parcheggio degli autocaravan di cui all'art.
185;
i) riservare strade o singole corsie alla
circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di
trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana;
i-bis) consentire su determinate strade a senso
unico di marcia, ove il limite massimo di velocita' sia
inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei
velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di
corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi
in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili;
i-ter) (abrogato)
i-quater) istituire la zona di attestamento
ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su
strade con una corsia per senso di marcia e con velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali e'
presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o
una corsia ciclabile.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore
8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che
attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati
nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e
quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a),
sono di competenza dell'ente proprietario della strada.
I provvedimenti indicati nello stesso comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune,
che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario
della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. (abrogato)
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico. Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel
caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorche'
subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da
barriere o altri dispositivi mobili.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento nonche' a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per
migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Il comune
individua con motivata determinazione la quota di aree
destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi
di controllo, tenuto conto dell'esigenza di garantire
adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento,
anche con limitazione temporale della durata del
parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite
a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico
limitato", nonche' per quelle definite "A" dall'art. 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla
Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della Giunta,
provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a
traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale
e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento
potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche'
di modifica o integrazione della deliberazione della
Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre
zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo
del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la
circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a
traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che
possono avvalersi di tale facolta', le modalita' di
riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli
esentati, nonche', previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire
tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e
delle tipologie dei permessi.
9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i
comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali
zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una
determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi
di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche
differenziati per categoria di veicoli o di utenti.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate
mediante appositi segnali.
10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i
comuni, qualora si renda necessario disporre divieti o
limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza,
anche in riferimento alla facolta' di cui al comma 1,
lettera b), in determinati ambiti stradali coincidenti con
zone gia' istituite o con l'intero centro abitato,
comunicano l'entrata in vigore del divieto o della
limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso
attraverso i mezzi di informazione disponibili.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo' essere
limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata
di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con
modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di
circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli
scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
frequentanti istituti scolastici, nonche' ai titolari di
contrassegno di cui all' articolo 381, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli
obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente
comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al
comma 13-bis.
11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone
ciclabili, in cui puo' essere limitata o esclusa la
circolazione di alcune categorie di veicoli, sono
realizzate misure di moderazione del traffico e non e'
consentito superare il limite di velocita' di 30 km/h.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 ad euro 344.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 168 ad euro 678 e, nel caso di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 42 ad euro 173. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332. Nei casi di
sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria
indicata nel primo periodo e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.
Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali
di sosta consentiti ai sensi dell'articolo 157, comma 6, la
sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da
euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al quarto
periodo si protragga nel tempo, la sanzione e' calcolata
moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per
il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito
compresi nel tempo intercorso dall'inizio della violazione
fino al momento dell'accertamento, comunque fino a un
importo massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti
dal quarto periodo.
14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo
periodo, si applica anche in caso di violazione della
limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui
al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell'intera
somma prevista. Al fine di consentire il recupero della
tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui
al comma 14, secondo periodo, e' maggiorata di una somma
corrispondente alla tariffa dell'intero periodo tariffato
per il giorno di calendario in cui avviene l'accertamento.
La sanzione e la relativa maggiorazione per il recupero
della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro
ore in cui si protrae la violazione.
14-ter.Nel caso di violazione della limitazione della
circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per
insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione
di cui al comma 14, primo periodo, si applica la seguente
disciplina:
a) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui e' stata
corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del
tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica
la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta
nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui e' stata
corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al
comma 14, secondo periodo.
14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della
tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter,
lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un
importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le
sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni
periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione
15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si
applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata
di cui al comma 1, letteraf). In tali casi, al fine di
consentire il recupero della tariffa non corrisposta,
quando la violazione consiste nel mancato pagamento
dell'intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14,
primo periodo, e' maggiorata di un importo pari alla
tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel
giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Fuori
dei casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la
violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento
insufficiente, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui e' stata
corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del
tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica
la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta
nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l'accertamento della violazione
avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui e' stata
corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al
comma 14, primo periodo.
15.1. Allo scopo di consentire il recupero della
tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15,
lettereb)ec), le sanzioni previste sono maggiorate di un
importo corrispondente all'intero periodo tariffato nel
giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Quando
la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si
protragga oltre le ore 24 del giorno dell'accertamento, le
sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni
periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la
violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche
limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di
cui al comma 14, quarto periodo, secondo le disposizioni e
nei modi indicati nel quinto periodo del medesimo comma.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di
altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se
nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e'
gia' stato sanzionato per la medesima violazione con
provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
E' sempre disposta la confisca delle somme percepite,
secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione
II.».
«Art. 40 (Segnali orizzontali). - 1. I segnali
orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare
la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire
prescrizioni od utili indicazioni per particolari
comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o
per la sosta riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di
ostacoli entro la carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei
veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o
discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che
delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite
invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata;
le discontinue delimitano le corsie di marcia o la
carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua puo'
affiancarne un'altra discontinua; in tal caso esse indicano
ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua,
la possibilita' di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite
prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il
veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il
segnale di "fermarsi e dare precedenza" ovvero un segnale
manuale del personale che espleta servizio di polizia
stradale nonche' in corrispondenza dei passaggi a livello
dotati di dispositivi luminosi o del segnale "fermarsi e
dare precedenza.
5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima
striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica
il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi
dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi mentre la
seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai
fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il
limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di
arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il
segnale "dare precedenza".
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme,
le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei
segnali stradali orizzontali, nonche' le loro modalita' di
applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono
essere oltrepassate; le discontinue possono essere
oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre
norme di circolazione. E' vietato valicare le strisce
longitudinali continue, tranne che dalla parte dove e'
eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere
oltrepassate solo dai veicoli in attivita' di servizio di
pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una
sosta di emergenza.
10. E' vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono
evidenziati da una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali,
salvo che per il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati
sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali
i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai
pedoni che si accingono ad attraversare la strada o che
hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento
devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei
ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili.
Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre
accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a
ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati
segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in
prossimita' degli attraversamenti stessi.».
«Art. 68 (Caratteristiche costruttive e funzionali e
dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi). - 1. I
velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente
per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace
sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di
luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di
catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere
applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono
essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1,
lettera c), devono essere presenti e funzionanti secondo
quanto previsto dall'articolo 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del
comma 1, non si applicano ai velocipedi quando sono usati
durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
costruttive, funzionali nonche' le modalita' di
omologazione dei velocipedi a piu' ruote simmetriche che
consentono il trasporto di altre persone oltre il
conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il
trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui
caratteristiche sono stabilite dal regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza
pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura
o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia
conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo
e nell'articolo 69, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma
4, non omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di un a somma da € 42 a € 173.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o
i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al
tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, e'
soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a €
1.731.».
«Art. 143 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata).
- 1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della
carreggiata e in prossimita' del margine destro della
medesima, anche quando la strada e' libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali
devono essere tenuti il piu' vicino possibile al margine
destro della carreggiata.
2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai
velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle
strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i
velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla
carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono
occupare la parte piu' esterna della corsia.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli
altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una
curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su
strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una
carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada e' divisa in due carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra; quando e'
divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere
quella di destra o quella centrale, salvo diversa
segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata
e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si deve
percorrere la corsia piu' libera a destra; la corsia o le
corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6.
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa
segnalazione, quando una carreggiata e' a due o piu' corsie
per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera
piu' a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono
riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia
l'intensita' del traffico, possono impegnare la corsia piu'
opportuna in relazione alla direzione che essi intendono
prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi
non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi
a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in
conformita' delle norme che regolano queste manovre, ovvero
per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi
e' consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i
veicoli possono procedere sui binari stessi purche',
compatibilmente con le esigenze della circolazione, non
ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa
segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso,
entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono
marciare a sinistra della zona interessata dai binari,
purche' rimangano sempre entro la parte della carreggiata
relativa al loro senso di circolazione.
10.Ove la fermata dei tram o dei filobus sia
corredata da apposita isola salvagente posta a destra
dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa
segnalazione che imponga il passaggio su un lato
determinato, possono transitare indifferentemente a destra
o a sinistra del salvagente, purche' rimangano entro la
parte della carreggiata relativa al loro senso di
circolazione e purche' non comportino intralcio al
movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167
a € 665.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza
delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di
limitata visibilita', ovvero percorre la carreggiata
contromano, quando la strada sia divisa in piu' carreggiate
separate, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 327 ad euro 1.308. Dalla
violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI. In casi di recidiva la sospensione e' da due a
sei mesi. Qualora dalla circolazione contromano di un
veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con
morte o lesioni personali gravi o gravissime, e' sempre
disposta la confisca del predetto veicolo.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 42 a € 173.».
«Art. 145 (Precedenza). - 1. I conducenti,
approssimandosi ad una intersezione, devono usare la
massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una
intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano
comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la
precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa
segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie
e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la
precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa
segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri
veicoli nelle intersezioni nelle quali sia cosi' stabilito
dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane
ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a
motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole
generali della precedenza, devono prestare particolare
attenzione ai pedoni e ai ciclisti.
4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare
la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie
ciclabili delimitate da striscia discontinua.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in
corrispondenza della striscia di arresto, prima di
immettersi nella intersezione, quando sia cosi' stabilito
dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a
pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di
arrestarsi a dare la precedenza a chi circola sulla strada.
7. E' vietato impegnare una intersezione o un
attraversamento di linee tramviarie quando il conducente
non ha la possibilita' di proseguire e sgombrare in breve
tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito
dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi,
mulattiere e piste ciclabili e' fatto obbligo al conducente
di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla
strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di
dette vie variano nell'immediata prossimita' dello sbocco
sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono
rispettare i segnali negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 167 ad euro 665.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al
comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 148 (Sorpasso). - 1. Il sorpasso e' la manovra
mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un
animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o
sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla
circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve
preventivamente accertarsi:
a) che la visibilita' sia tale da consentire la
manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire
pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa
corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga
manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa
carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia
immediatamente alla propria sinistra, qualora la
carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie,
abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da
consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto
anche conto della differenza tra la propria velocita' e
quella dell'utente da sorpassare, nonche' della presenza di
utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che
precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro
utente della strada che lo precede sulla stessa corsia,
dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi
sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente
tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e
riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo
o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono
suddivise in piu' corsie, il sorpasso deve essere
effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del
veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la
manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per
senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il piu'
vicino possibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della
carreggiata, tenuto anche conto della densita' della
circolazione in senso contrario, non consentono di
sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento,
ingombrante o obbligato a rispettare un limite di
velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve
rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena
possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei
centri abitati non sono tenuti all'osservanza di
quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in
servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni
senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un
sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o
animale, puo' rimanere sulla corsia impegnata per il primo
sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio
ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando
il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia
segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una
carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a
sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non
circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a
destra quando la larghezza della carreggiata a destra del
binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso
unico di circolazione il sorpasso si puo' effettuare su
ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo
alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori
e non esista un salvagente, il sorpasso a destra e'
vietato.
9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei
veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato
distanziamento laterale in funzione della velocita'
rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener
conto della ridotta stabilita' dei velocipedi, mantenendo,
ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza
di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le
disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni
amministrative di cui al comma 16, primo periodo.
10. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in
corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso
di scarsa visibilita'; in tali casi il sorpasso e'
consentito solo quando la strada e' a due carreggiate
separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata
apposita segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia
sorpassando un altro, nonche' il superamento di veicoli
fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai
semafori o per altre cause di congestione della
circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi
nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di
marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in
corrispondenza delle intersezioni. Esso e', pero',
consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole
sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra
e abbia iniziato detta manovra.
b) quando avvenga su strada a precedenza, purche' a
due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano
delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote
non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla
parte della carreggiata destinata al senso opposto di
marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori
o da agenti del traffico.
13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in
corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo
che la circolazione stradale sia regolata da semafori,
nonche' il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o
abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento
pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata.
14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli
di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei
casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse in
cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui
cio' sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza
osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 83 ad euro 332. Alla stessa sanzione soggiace chi
viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti
dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 ad
euro 665. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di
cui al comma 14, la sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da euro 327 ad euro 1.308. Dalle
violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del
divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e'
da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un
conducente in possesso della patente di guida da meno di
tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei
mesi.».
«Art. 150 (Incrocio tra veicoli nei passaggi
ingombrati o su strade di montagna). - 1. Quando l'incrocio
non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri
ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia e'
ostacolato e non puo' tenersi vicino al margine destro
della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i
veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte
pendenza, se l'incrocio con altri veicoli e' malagevole o
impossibile, il conducente che procede in discesa deve
arrestarsi e accostarsi quanto piu' possibile al margine
destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove
esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita
dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la
strada e' tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la
manovra in retromarcia.
2-bis. (abrogato)
3. Quando la manovra di retromarcia si rende
necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza
rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus
rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli
appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle
suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal
conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che
non sia manifestamente piu' agevole per il conducente del
veicolo che procede in salita, in particolare se
quest'ultimo si trovi in prossimita' di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente
articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.».
«Art. 153 (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva
e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). -
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima
del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso
di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni
altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei
veicoli e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le
luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le
luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a
motore, si devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i
proiettori di profondita' possono essere utilizzati fuori
dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o
sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni
della marcia connesse con le esigenze della circolazione,
devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
Omissis.».
«Art. 154 (Cambiamento di direzione o di corsia o
altre manovre). - 1. I conducenti che intendono eseguire
una manovra per immettersi nel flusso della circolazione,
per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a
sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi
in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per
fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza
creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada,
tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro
intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere
effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di
direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la
durata della manovra e devono cessare allorche' essa e'
stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere
segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi.
Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve
effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il
braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente,
il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda
voltare; dette segnalazioni non devono essere effettuate
nella zona di attestamento ciclabile.
3. I conducenti devono, altresi':
a) per voltare a destra, tenersi il piu' vicino
possibile sul margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in
luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il piu'
possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti
di intersezione, eseguire la svolta in prossimita' del
centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo
diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una
carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il piu'
possibile sul margine sinistro della carreggiata. In
entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra
strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel
flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in
marcia normale.
3-bis. Ai conducenti di velocipedi e' consentito
cambiare direzione all'interno della zona di attestamento
ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola
fase di rosso semaforico
4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di
cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non
devono eseguire brusche frenate o rallentare
improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia e' vietata in
prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni, delle
curve o dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 87 ad euro 344.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173.».
«Art. 182 (Circolazione dei velocipedi). - 1. I
ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in
cui le condizioni della circolazione lo richiedano e,
comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando
circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere
su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni
dieci e proceda sulla destra dell'altro.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane
ciclabili, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone
ciclabili.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia
e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;
essi devono essere in grado in ogni momento di vedere
liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la
massima liberta', prontezza e facilita' le manovre
necessarie.
3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei
casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e
farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano
quando, per le condizioni della circolazione, siano di
intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono
assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e
la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul
velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente
costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al
conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a
otto anni di eta', opportunamente assicurato con le
attrezzature, di cui all'art. 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati
per il trasporto di altre persone oltre al conducente
devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche,
solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono
trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i
conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo
di due bambini fino a dieci anni di eta'.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si
applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie
ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalita' stabilite nel regolamento. Le norme previste dal
regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si
applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e
sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori
dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di
velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di
indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad
alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.
9-ter. (abrogato)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 26 ad euro 102. La sanzione
e' da euro 42ad euro 173 quando si tratta di velocipedi di
cui al comma 6.».
«Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo
Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,
comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura
dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.
190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito
con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita' di
educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della
sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella
misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato,
per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del
veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Dipartimento per i servizi per il
territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale
annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica
e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per
l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di
idoneita' alla conduzione dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono
versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati
al Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui
all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni
trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni
sono effettuate con le modalita' fissate con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalita' di trasferimento della percentuale
di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo,
una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1
e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota,
a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota,
al potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e)
del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento
della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle
strade di proprieta' dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni, ciclisti e conducenti di
ciclomotori e di motocicli, allo svolgimento, da parte
degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine
e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione
stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il
personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1
dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del
presente articolo e a interventi a favore della mobilita'
ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1
determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta
facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
di cui al citato comma 4.
5-bis.La quota dei proventi di cui alla lettera c)
del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
per finalita' di protezione civile di competenza dell'ente
interessato.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 16

Circolazione dei motocicli su autostrade
e strade extraurbane principali

1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 e' consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne».

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 175 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 175 (Condizioni e limitazioni della
circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali). - 1. Le norme del presente articolo e
dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare
sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su
altre strade, individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente
proprietario, e da indicare con apposita segnaletica
d'inizio e fine.
2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli
sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata
inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico,
ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico,
e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri
cubici se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o
di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei
tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3se a motore
termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW,
destinati al trasporto di persone e con al massimo un
passeggero oltre al conducente;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente
assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto,
se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i
limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei
casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento
e gommatura possono costituire pericolo per la
circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e
fissato.
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2,
lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma
1 e' consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata
non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico
ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore
elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano
ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o
concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.
L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente
alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta
di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane
principali.
4.Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di
velocita' per l'ammissione alla circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali di
determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza
degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere
escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di
esse, anche altre determinate categorie di veicoli o
trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo
richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a
servizi pubblici di linea, il provvedimento e' adottato di
concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli
appartenenti alle Forze armate il concerto e' realizzato
con il Ministro della difesa.
6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali,
eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta.
In tali aree gli animali possono circolare solo se
debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza e'
consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i
punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli,
sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra
pertinenza autostradale e' vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attivita' commerciali o di propaganda
sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di
servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente
proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo
destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario
o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse
confinanti e' vietato, anche a chi sia munito di licenza o
di autorizzazione, svolgere attivita' di propaganda sotto
qualsiasi forma ovvero attivita' commerciali con offerta di
vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche' in
ogni altra pertinenza autostradale e' vietato lasciare in
sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro
ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi
esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree
analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il
veicolo puo' essere rimosso coattivamente; si applicano le
disposizioni di cui all'art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla
rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per
altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonche'
al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati
a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 198, n. 915. Per tali operazioni i
predetti organi di polizia possono incaricare l'ente
proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli
sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati,
anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono
esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2,
lettere e) ed f), e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7,
lettere a), b) e d), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173,
salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991,
n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7,
lettera c), e 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Dalla detta
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 42 a € 173. Se la violazione
riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e'
da € 26 a € 102.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4,
gli organi di polizia impongono ai conducenti di
abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la
necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la
norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile
riportare il carico nelle condizioni previste dalle
presenti norme.».
 
Art. 17

Modifiche in materia di sicurezza
dei passaggi a livello ferroviari

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente:
«1-sexies. Nel caso in cui l'attraversamento comporti un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalita' previste dal regolamento, deve essere definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate dall'attraversamento stesso»;
b) all'articolo 40, comma 5, le parole: «o il segnale di "passaggio a livello"» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' in corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi o del segnale "fermarsi e dare precedenza"»;
c) all'articolo 44, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere puo' essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente, che entra in funzione, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica, per avvertire in tempo utile del passaggio del treno. L'installazione di tali dispositivi e' obbligatoria in caso di visibilita' insufficiente»;
d) all'articolo 145, comma 7, le parole: «ferroviarie o» sono soppresse;
e) all'articolo 147:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere e senza i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada:
a) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;
b) nei casi in cui la segnaletica indichi l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in vista»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada devono fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali dispositivi siano in funzione»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:
a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura;
b) le barriere o le semibarriere siano in movimento di apertura;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo»;
4) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa,» e le parole: «conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati od omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
5) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, puo' essere effettuato dopo almeno tre secondi dall'entrata in funzione dei medesimi dispositivi»;
6) al comma 4, dopo le parole: «Gli utenti della strada» sono inserite le seguenti: «non devono impegnare un passaggio a livello quando non hanno la possibilita' di proseguire e sgombrare in breve tempo l'attraversamento e, in ogni caso,», dopo le parole: «arresto forzato del veicolo» sono inserite le seguenti: «o di intrappolamento tra le barriere,» e dopo le parole: «portarlo fuori dei binari» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche abbattendo le barriere,»;
7) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un passaggio a livello con o senza barriere o semibarriere e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni del comma 4, primo periodo. Chiunque, in violazione delle disposizioni del comma 3, lettera b), impegna o attraversa un passaggio a livello con barriere o semibarriere e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344»;
8) al comma 6, dopo le parole: «in una violazione di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,»;
9) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. L'installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis e' consentita anche al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l'ente proprietario o gestore della strada».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti gestori provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 25, 44 e 147, del
citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Attraversamenti ed uso della sede
stradale). - 1. Non possono essere effettuati, senza
preventiva concessione dell'ente proprietario,
attraversamenti od uso della sede stradale e relative
pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee
elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo
sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di
qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili
liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono
comunque interessare la proprieta' stradale. Le opere di
cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate
in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non
intralci la circolazione dei veicoli sulle strade,
garantendo l'accessibilita' delle fasce di pertinenza della
strada.
1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati
tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando
l'obbligatorieta' della concessione di cui al comma 1, le
strutture che realizzano l'opera d'arte principale del
sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza
nei sovrappassi, sono di titolarita', ai fini della loro
realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell'ente
che rilascia la concessione qualora la strada interferita
sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti
dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada
interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei
flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di
strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese
le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di
titolarita' degli enti proprietari delle strade di tipo A e
B, anche quando tali enti rilasciano la concessione
all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A
e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente proprietario
della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, e' indicata nell'atto di
concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o
rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di
tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle
strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con
preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse
nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che
va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza per
l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale,
nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va
rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi
1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle
strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi,
comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti
proprietari e i gestori delle strade interessate
dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono a
disciplinare mediante appositi atti convenzionali le
modalita' e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle
predette strutture.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi
stradali esistenti, gli enti proprietari della strada
interferita e di quella interferente provvedono, ove
necessario anche mediante trasferimento della titolarita'
delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Gli enti proprietari, nonche' i
gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in
attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Nel caso in cui l'attraversamento comporti
un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle
norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato
secondo le modalita' previste dal regolamento, deve essere
definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari
delle infrastrutture interessate dall'attraversamento
stesso.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di
assoluta necessita', previo accertamento tecnico
dell'autorita' competente di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati
in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla
circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli
attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli
previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene
l'esercizio senza concessione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a €
3.464.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nella concessione o nelle norme del regolamento e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 430 a € 1.731.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione ed a sue spese, della
rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione
prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione di ogni attivita' fino
all'attuazione successiva delle prescrizioni violate,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 44 (Passaggi a livello). - 1.In corrispondenza
dei passaggi a livello con barriere puo' essere collocato,
a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa
fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il
quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere,
integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I
dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora
trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili
direttamente dal posto di manovra. Sono considerate
barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di
chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con
semibarriere deve essere collocato, sulla destra della
strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un
dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
alternativamente che entra in funzione per avvertire in
tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da
un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere
possono essere installate solo nel caso che la carreggiata
sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico
invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su
strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano
l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati
passaggi a livello con semibarriere.
2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello
sprovvisti di barriere o semibarriere puo' essere
collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del
gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci
rosse lampeggianti alternativamente, che entra in funzione,
integrato da un dispositivo di segnalazione acustica, per
avvertire in tempo utile del passaggio del treno.
L'installazione di tali dispositivi e' obbligatoria in caso
di visibilita' insufficiente.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali
ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di
segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei
segnali verticali, luminosi ed acustici, nonche' la
superficie minima rifrangente delle barriere, delle
semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di
avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi
a livello e quelle per assicurare la visibilita' delle
strade ferrate hanno carattere di pubblica utilita',
nonche' di indifferibilita' e urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilita'.».
«Art. 147 (Comportamento ai passaggi a livello). -
1.Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio
a livello, devono usare la massima prudenza al fine di
evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni
indicate nell'art. 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza
barriere o semibarriere e senza i dispositivi di
segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44,
gli utenti della strada:
a) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo
obbligo di dare la precedenza, devono assicurarsi che
nessun treno sia in vista e, in caso affermativo,
attraversare rapidamente il passaggio a livello; in caso
contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto
discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e
riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;
b) nei casi in cui la segnaletica indichi l'obbligo
di fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni
caso, prima della linea di arresto continua e attraversare
rapidamente il passaggio a livello solo nel caso in cui non
vi sia alcun treno in vista.
2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere
o semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione
luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti
della strada devono fermarsi prima della linea di arresto
continua qualora tali dispositivi siano in funzione.
3. Gli utenti della strada non devono impegnare o
attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o
semibarriere quando:
a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o in
movimento di chiusura;
b) le barriere o le semibarriere siano in movimento
di apertura;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione
luminosa o acustica previsti dall'articolo 44;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle
barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
3-bis.Il mancato rispetto di quanto stabilito dai
commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i
dispositivi di segnalazione luminosa, puo' essere rilevato
anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il
rilevamento automatico delle violazioni, approvati od
omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3-ter. L'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui
siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, puo'
essere effettuato dopo almeno tre secondi dall'entrata in
funzione dei medesimi dispositivi.
4. Gli utenti della strada non devono impegnare un
passaggio a livello quando non hanno la possibilita' di
proseguire e sgombrare in breve tempo l'attraversamento e,
in ogni caso, devono sollecitamente sgombrare il passaggio
a livello. In caso di arresto forzato del veicolo o di
intrappolamento tra le barriere, il conducente deve cercare
di portarlo fuori dei binari, eventualmente anche
abbattendo le barriere, o, in caso di materiale
impossibilita', deve fare tutto quanto gli e' possibile per
evitare ogni pericolo per le persone, nonche' fare in modo
che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in
tempo utile dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei
commi 2, 2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o
attraversa un passaggio a livello con o senza barriere o
semibarriere e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La medesima
sanzione si applica in caso di violazione delle
disposizioni del comma 4, primo periodo. Chiunque, in
violazione delle disposizioni del comma 3, lettera b),
impegna o attraversa un passaggio a livello con barriere o
semibarriere e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5,
primo e secondo periodo, per almeno due volte, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6-bis. L'installazione dei dispositivi di cui al
comma 3-bise' consentita anche al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa
convenzione con l'ente proprietario o gestore della
strada.».
- Per i riferimenti all'articolo 40 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente si legge, si veda nelle note all'articolo 15.
- Per i riferimenti all'articolo 145 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente si legge, si veda nelle note all'articolo 15.
 
Art. 18

Disposizioni in materia di mobilita'
delle persone con disabilita' visiva

1. All'articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la mobilita' delle persone con disabilita' visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci nonche' di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:

«Art. 41 (Segnali luminosi). - 1. I segnali luminosi si
suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della
velocita' in tempo reale dei veicoli in transito;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie
reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari
normali sono di forma circolare e di colore:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono
a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono
rosso, giallo e verde; il significato e' identico a quello
delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli
che devono proseguire nella direzione indicata dalla
freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli
di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo
nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o
inclinata a destra o sinistra con significato di via
libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di
un triangolo giallo su fondo nero, con significato di
preavviso di arresto.
5. Al fine di agevolare la mobilita' delle persone
con disabilita' visiva, gli attraversamenti pedonali
semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni
acustiche di indicazione dello stato di accensione delle
luci nonche' di guide tattili a pavimento idonee
all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne
semaforiche. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali
sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori
sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente
ai pedoni di effettuare l'attraversamento, ne' di impegnare
la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero
dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si
trovano all'interno dell'attraversamento di sgombrarlo il
piu' rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano
sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente
ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola
direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi
sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori
sono rosso, giallo e verde; il significato e' identico a
quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai
velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie
reversibili sono rossa a forma di X, con significato di
divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco
sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con
significato di consenso a percorrere la corsia o ad
impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti
dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
previo accertamento del grado di protezione e delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di
idoneita' indicati dal regolamento e da specifiche
normative.
8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le
lampade ad incandescenza, quando necessitino di
sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso
consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con
tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne
semaforiche devono avere marcatura CE e attacco
normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. La
loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la
struttura ottica della lanterna semaforica gia' esistente,
ove cio' sia tecnicamente possibile senza apportarvi
modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in
caso di rottura anche di un solo componente, devono
spegnersi automaticamente in modo da garantire
l'uniformita' del segnale luminoso durante il loro
funzionamento
9. Durante il periodo di accensione della luce verde,
i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni
consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in
ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di
intersezione se i conducenti non hanno la certezza di
poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i
conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai
ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i
conducenti in svolta devono, altresi', dare la precedenza
ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della
corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce
gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti
stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi
si trovino cosi' prossimi, al momento dell'accensione della
luce gialla, che non possano piu' arrestarsi in condizioni
di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare
sollecitamente l'area di intersezione con opportuna
prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce
rossa, i veicoli non devono superare la striscia di
arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono
impegnare l'area di intersezione, ne' l'attraversamento
pedonale, ne' oltrepassare il segnale, in modo da poterne
osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di
corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno
lo stesso significato delle corrispondenti luci delle
lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli
veicoli che devono proseguire nella direzione indicata
dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di
detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di
cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o
quella per i velocipedi risulti spenta o presenti
indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo
di usare particolare prudenza anche in relazione alla
possibilita' che verso altre direzioni siano accese luci
che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono
con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci
verde, giallo o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti
devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso
di lanterne semaforiche veicolari normali di cui
rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i
velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate
devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti
non possono percorrere la corsia o impegnare il varco
sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la
luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. E'
vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle
luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili
anche quando venga data l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di
cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere
purche' a moderata velocita' e con particolare prudenza,
rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna
semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o
presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di
procedere a minima velocita' e di usare particolare
prudenza anche in relazione alla possibilita' che verso
altre direzioni siano accese luci che consentono il
passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono
ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve
tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche,
dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonche'
le modalita' di impiego e il comportamento che l'utente
della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni
segnalate
19-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente codice, i segnali
luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a
messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di
controllo a distanza in grado di certificarne il momento di
accensione o spegnimento e il regolare funzionamento. Di
ogni operazione, anche automatica, di accensione,
spegnimento o modifica del contenuto del messaggio deve
essere conservata idonea registrazione in grado di
certificare l'orario e il corretto svolgimento delle
operazioni stesse. L'orario di effettivo funzionamento
registrato deve essere certificato conforme al tempo
coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui
all'articolo 5, comma 3, che impongono obblighi, divieti e
limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di
prescrizione e i segnali a messaggio variabile, devono
essere indicati le modalita' e i tempi di funzionamento dei
segnali e di accensione e spegnimento degli stessi.
19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere
utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di
pericolo o di prescrizione nonche' informazioni utili alla
guida relative alla strada su cui sono installati e agli
itinerari o ambiti a essa correlati. Tali indicazioni sono
fornite con segnali di dimensioni, colori e forme uguali a
quelle dei corrispondenti segnali verticali. Nei comuni
classificati a vocazione turistica le informazioni fornite
attraverso i segnali a messaggio variabile possono
prevedere anche l'impiego alternato di lingue straniere.
19-quater. Dall'attuazione di quanto previsto dai
commi 19-bise 19-ternon devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Gli enti interessati
provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
 
Art. 19

Disposizioni in materia di sicurezza
delle gallerie ferroviarie

1. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilita' in sicurezza delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri alle squadre di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalita' operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 17-bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - Omissis
17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della
normativa nazionale con quella dell'Unione europea in
materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie
ferroviarie del sistema ferroviario, come definito
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, sono approvate apposite linee guida
finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza
ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di
prevenzione e di protezione da applicare alle
infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei
gestori e delle imprese ferroviarie, nonche' a definire i
tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei
gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al
primo periodo e' notificato alla Commissione europea e
all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n.
50 del 2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla data
di emissione del parere favorevole espresso dalla
Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2024 i termini
previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11,
comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile
2006. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo
periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con
oneri a proprio carico, l'accessibilita' in sicurezza delle
gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri alle squadre
di soccorso e ai vigili del fuoco, mediante la
predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni
specialistiche idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi
e della ricognizione delle specifiche situazioni
territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle
risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della
rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalita'
operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso
e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori
informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Omissis.».
 
Art. 20
Modifiche al codice della strada in materia di norme di comportamento
a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43:
1) al comma 5, dopo le parole: «o con la sicurezza della circolazione» sono inserite le seguenti: «o con la protezione degli operatori stradali»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata, dall'installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l'eventuale regolazione del flusso veicolare puo' avvenire anche mediante l'impiego di veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, nonche' dei soggetti in possesso dell'abilitazione prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 12.
5-ter. I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati nelle attivita' di cui al medesimo comma, devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta: "auto di sicurezza - safety car". Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d'intesa con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis nonche' le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi»;
b) all'articolo 177:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nelle situazioni di cui all'articolo 43, comma 5-bis, e' vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis. Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all'articolo 151, comma 1, lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati nella procedura di cui all'articolo 43, comma 5-bis»;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Alle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la durata della sospensione e' da tre a sei mesi».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 177 del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Segnalazioni degli agenti del traffico). -
1.Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza
indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla
regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni
eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione
data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme
di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare,
le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa:
"attenzione, arresto" per tutti gli utenti, ad eccezione
dei conducenti che non siano piu' in grado di fermarsi in
sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale e' fatto
in una intersezione, esso non impone l'arresto ai
conducenti che abbiano gia' impegnato l'intersezione
stessa;
b) braccia o braccio tesi orizzontalmente
significano: "arresto" per tutti gli utenti, qualunque sia
il loro senso di marcia, provenienti da direzioni
intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e
per contro "via libera" per coloro che percorrono la
direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente
potra' abbassare il braccio o le braccia; la nuova
posizione significa ugualmente "arresto" per tutti gli
utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui
e "via libera" per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidita'
o con la sicurezza della circolazione o con la protezione
degli operatori stradali, possono altresi' far accelerare o
rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare
correnti veicolari o singoli veicoli, nonche' dare altri
ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche
se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le
norme di circolazione.
5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni
di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla
carreggiata, dall'installazione o rimozione di segnaletica
per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevedibili,
il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e
l'eventuale regolazione del flusso veicolare puo' avvenire
anche mediante l'impiego di veicoli degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, nonche'
dei soggetti in possesso dell'abilitazione prevista dal
comma 3-bisdel medesimo articolo 12.
5-ter. I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati
nelle attivita' di cui al medesimo comma, devono tenere in
funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante
unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta:
"auto di sicurezza -safety car". Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d'intesa
con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di esecuzione della procedura di
rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di
eventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui
al comma 5-bis nonche' le caratteristiche dei veicoli
impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi
supplementari di equipaggiamento degli stessi.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni
eventualmente necessarie per la regolazione del traffico,
nonche' modalita' e mezzi per rendere facilmente
riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di
notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e
i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale
distintivo.».
«Art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di
protezione civile e delle autoambulanze). - 1. L'uso del
dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di
protezione civile come individuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano, nonche' degli
organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a
quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al
trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di
servizi urgenti di istituto. L'uso dei predetti dispositivi
e' consentito altresi' ai conducenti dei motoveicoli
impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque,
solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono definite
le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le
relative caratteristiche tecniche e sono individuati i
servizi urgenti di istituto per i quali possono essere
impiegati i dispositivi. I predetti veicoli assimilati
devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al
servizio da parte del Dipartimento per i trasporti
terrestri. L'uso dei predetti dispositivi e' altresi'
consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di
soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza
zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto,
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi
condizioni di salute puo' essere considerato in stato di
necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la
documentazione che deve essere esibita, eventualmente
successivamente all'atto di controllo da parte delle
autorita' di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma
1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico
provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai
veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1,
nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora
usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare
di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi,
i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le
prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di
comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni
degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle
regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai
veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in
prossimita' degli sbocchi sulla prima, appena udito il
segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di
lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E'
vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi
nella progressione di marcia.
3-bis. Nelle situazioni di cui all'articolo 43, comma
5-bis, e' vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella
procedura di rallentamento graduale della marcia dei
veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di
cui al medesimo comma 5-bis. Nelle medesime situazioni di
cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono
devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione
luminosa di pericolo di cui all'articolo 151, comma 1,
lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte
dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis,
impiegati nella procedura di cui all'articolo 43, comma
5-bis.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1,
fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 87 ad euro 344.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 42 ad euro 173.
5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma
3-bise' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 167 a euro 665. Alle violazioni di cui
al presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre anni, la durata della
sospensione e' da tre a sei mesi.».
 
Art. 21

Uso dei pannelli a messaggio variabile
con valore prescrittivo

1. All'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:
«19-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il momento di accensione o spegnimento e il regolare funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l'orario e il corretto svolgimento delle operazioni stesse. L'orario di effettivo funzionamento registrato deve essere certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3, che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio variabile, devono essere indicati le modalita' e i tempi di funzionamento dei segnali e di accensione e spegnimento degli stessi.
19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione nonche' informazioni utili alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti a essa correlati. Tali indicazioni sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme uguali a quelle dei corrispondenti segnali verticali. Nei comuni classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali a messaggio variabile possono prevedere anche l'impiego alternato di lingue straniere.
19-quater. Dall'attuazione di quanto previsto dai commi 19-bis e 19-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti all'articolo 41 del citato decreto
legislativo 30 aprile 30 aprile 1992 n. 285 come modificato
dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 18.
 
Art. 22
Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano,
osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i
mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale

1. Al fine di contrastare il rischio della circolazione contromano, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le caratteristiche, le modalita' e i tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare, nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco contromano.
2. All'articolo 143, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, e' sempre disposta la confisca del predetto veicolo».
3. All'articolo 176, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso di cui all'articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto e' fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia piu' vicina al margine destro della carreggiata».
4. All'articolo 20, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o pregiudizio della sicurezza stradale».

Note all'art. 22:
- Per i riferimenti all'articolo 143 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'articolo 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 176, comma 9, e 20
del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 176 (Comportamenti durante la circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali). -
Omissis
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu'
corsie, salvo diversa segnalazione, e' vietato ai
conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui
massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di
veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore
ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata. Nei tratti
autostradali in cui vige il divieto di sorpasso di cui
all'articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di
corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai
conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto e'
fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia piu' vicina
al margine destro della carreggiata.
Omissis.».
«Art. 20 (Occupazione della sede stradale). - 1.
Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo
di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle
strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata
puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto
un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle
zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa
non determini intralcio alla circolazioneo pregiudizio
della sicurezza stradale.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre
installazioni, anche a carattere provvisorio, non e'
consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di
rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni
e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole
od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un
massimo della meta' della loro larghezza, purche' in
adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una
zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno
dei triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui
all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa
l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni
e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale,
ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle
relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una sommada € 173 a € 694.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la
sanzione amministrativa accessoria dell' obbligo per
l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere
abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
 
Art. 23
Modifiche al codice della strada in materia di disciplina della sosta

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera d), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla ricarica di tali veicoli»;
1.2) alla lettera d), il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimita' di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti»;
1.3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalita' di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalita' costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonche', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe»;
1.4) alla lettera g), la parola: «cose » e' sostituita dalla seguente: «merci»;
2) il comma 5 e' abrogato;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorche' subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell'esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio»;
b) all'articolo 42, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sono altresi' segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocita' dei veicoli»;
c) all'articolo 188, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita' titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento».
2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Note all'art. 23:
- Per i riferimenti all'articolo 7 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'articolo 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 42 e 188 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge.
«Art. 42 (Segnali complementari). - 1. I segnali
complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa
adiacenti.
2. Sono altresi' segnali complementari i dispositivi
e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque
contengono un elemento di segnalamento, destinati a
impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la
velocita' dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni,
colori e simboli dei segnali complementari, le loro
caratteristiche costruttive e le modalita' di impiego e di
apposizione.».
«Art. 188 (Circolazione e sosta dei veicoli al
servizio di persone invalide). - 1.Per la circolazione e la
sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli
enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e
mantenere apposite strutture, nonche' la segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di
esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle
strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco
del comune di residenza nei casi e con limiti determinati
dal regolamento e con le formalita' nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide
autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo
del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle
aree di parcheggio a tempo determinato.
3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con
disabilita' titolari del contrassegno speciale ai sensi
dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando
gli stalli ad essi riservati, e' consentito sostare
gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al
comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma
2 o ne faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad
euro 672.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1,
pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i
limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 87 ad euro 344.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 1-ter, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezzadelle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9
novembre del 2021:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per la sicurezza della
circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di
utenti). - Omissis
1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 188 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, introdotto dal comma 1, lettera f), numero 01), del
presente articolo, si applica a decorrere dal 1° gennaio
2022. Nell'eventualita' in cui dall'attuazione del comma 1,
lettera f), derivino minori entrate per il bilancio degli
enti locali, attestate dall'organo competente, gli enti
stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il
parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo
fine di compensare le predette minori entrate.
Omissis.».
 
Art. 24
Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni per
violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico
limitato

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell'articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione e' calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito compresi nel tempo intercorso dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti dal quarto periodo»;
2) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell'intera somma prevista. Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, e' maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell'intero periodo tariffato per il giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. La sanzione e la relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.
14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo.
14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione»;
3) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento dell'intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, e' maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Fuori dei casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui e' stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo»;
4) dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno dell'accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, secondo le disposizioni e nei modi indicati nel quinto periodo del medesimo comma»;
b) all'articolo 158:
1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli».

Note all'art. 24:
- Per i riferimenti all'articolo 7 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'articolo 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 158 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei
veicoli). - 1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi
a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o
cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i
sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa
segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri
abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la
vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e
in prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle
aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno
di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della
carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei
veicoli elettrici.
Tale divieto e' previsto anche per i veicoli
elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che
permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il
completamento della fase di ricarica.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle
ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica
di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di
veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli
a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla
fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una
distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche'
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e
alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per
il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta
dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i
marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli
a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori
con un bambino di eta' non superiore a due anni muniti di
permesso rosa;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica
indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il
carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei
rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo
diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve
adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed
impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
4-bis.Chiunque viola le disposizioni del comma 2,
lettera g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a
euro 990 per i restanti veicoli.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1,
lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis)eh-ter), e del
comma 2, letterai), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro
168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro
87 a euro 344 per i restanti veicoli.
5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1,
lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due
ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 25 a € 100 per i ciclomotori e
i motoveicoli a due ruote e da € 42 a € 173 per i restanti
veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si
applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si
protrae la violazione.».
 
Art. 25

Modifiche al codice della strada in materia
di circolazione fuori dei centri abitati

1. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente:
«1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, ne' alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina piu' restrittiva ai sensi dell'articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, verificando che l'istituzione della zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato e' adottata sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade interessate provvedono all'apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L'apposizione della segnaletica non e' necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o piu' regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore, e che i siti internet istituzionali degli enti interessati diano informazioni sulla durata del divieto per l'intero periodo. Il controllo della circolazione in tali zone puo' essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g)»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le autorita' che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessita', deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L'accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non puo' in ogni caso essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori
dei centri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di
sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonche' per esigenze
di carattere militare puo', conformemente alle direttive
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di
alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di
esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario,
da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, puo' vietare la circolazione di veicoli
adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono
stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.
1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le
emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai
livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i
prefetti competenti per territorio limitatamente agli
aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti
proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono
disporre riduzioni della velocita' di circolazione dei
veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade
extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B,
limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri
abitati ovvero che sono ubicati in prossimita' degli
stessi.
1-ter. L'ente proprietario o gestore
dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti
all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma
1-bis in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5.
1-quater. Il controllo della velocita' nelle aree
individuate ai sensi del comma 1-bis puo' essere effettuato
ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di
velocita' stabiliti con i provvedimenti di cui al comma
1-bis e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.
1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze
connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza
culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati
dall'UNESCO, comunque per periodi non superiori a cinque
mesi all'anno, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle
infrastrutture stradali interessate, per quanto di
competenza, possono istituire zone a traffico limitato
territoriali. Le disposizioni di cui al primo periodo non
si applicano alle strade di tipo A e B di cui all'articolo
2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato
territoriali, ne' alle strade o zone in ambito urbano
qualora per esse sia adottata una disciplina piu'
restrittiva ai sensi dell'articolo 7. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la
perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato
territoriali, verificando che l'istituzione della zona a
traffico limitato assicuri adeguate condizioni di
circolazione e di sicurezza stradale anche sulla rete
viaria esterna alle predette zone. La proposta di
istituzione della zona a traffico limitato e' adottata
sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio,
limitatamente agli aspetti riguardanti la sicurezza della
circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade
interessate provvedono all'apposizione della relativa
segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle
limitazioni. L'apposizione della segnaletica non e'
necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a
traffico limitato territoriale coincida con i confini di
una o piu' regioni, province o comuni, a condizione che di
tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di
informazione disponibili, con un preavviso di almeno tre
mesi rispetto alla data di entrata in vigore, e che i siti
internetistituzionali degli enti interessati diano
informazioni sulla durata del divieto per l'intero periodo.
Il controllo della circolazione in tali zone puo' essere
effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli
accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g).
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le
opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti
e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e
gli intervalli di tempo e di spazio.
3.
4. L'ente proprietario della strada puo', con
l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario,
la sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumita' pubblica
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di
carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o
tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade, con particolare
riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella
lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO);
c) riservare corsie, anche protette, a determinate
categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a
veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di
una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero
abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici
invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o
tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di
pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente
con altri mezzi appropriati;
f-bis).
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo
dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per
territorio;
b) per le strade regionali, dal Presidente della
Giunta;
c) per le strade provinciali, dal Presidente della
provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal
Sindaco;
e) Abrogata
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i
poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati
dal concessionario, previa comunicazione dall'ente
concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti
possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico
aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a
disciplinare la circolazione delle strade interne aperte
all'uso pubblico e' riservata rispettivamente al direttore
della circoscrizione aeroportuale competente per territorio
e al comandante di porto capo di circondario o al
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, ove
istituita, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in
conformita' alle norme del presente codice. Nell'ambito
degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in
gestione a enti o societa', il potere di ordinanza viene
esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale
competente per territorio, sentiti gli enti e le societa'
interessati.
8. Le autorita' che hanno disposto la sospensione o
la limitazione della circolazione di cui ai commi 1,
1-sexies e 4, lettere a) e b), possono accordare, per
esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessita',
deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e
cautele. L'accesso alle zone a traffico limitato per le
categorie autorizzate non puo' in ogni caso essere a titolo
oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e
alle limitazioni possono essere utilizzati dispositivi
telematici installati sui veicoli, le cui caratteristiche
sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo
che l'autorita' competente disponga diversamente in
particolari intersezioni in relazione alla classifica di
cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di
strade la precedenza e' stabilita dagli enti proprietari
sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma
2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La
precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali
da installare a cura e spese dell'ente proprietario della
strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, puo', con ordinanza, prescrivere ai conducenti
l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a
precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a
precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve
stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti
di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli
obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli
enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide
con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di
sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1
e 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 173 ad euro 694. Se la violazione e'
commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto
di cose, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una
somma da euro 430 ad euro 1.731. In questa ultima ipotesi
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da uno a quattro mesi, nonche' della sospensione
della carta di circolazione del veicolo per lo stesso
periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di
sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 87 a euro 344.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 26 ad euro 102
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e
limitazioni previsti nel presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 ad euro 344.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa
e' del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173;
qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro
ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per
ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la
violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il
viaggio finche' non spiri il termine del divieto di
circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui
e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in
un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra
e' fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la
sosta la responsabilita' del veicolo e del relativo carico
rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra
impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente e' da due a sei
mesi.».
 
Art. 26

Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689

1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non puo' comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 24
novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema
penale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto
disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento,
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per la esazione delle imposte dirette,
trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da'
in carico all'esattore per la riscossione in unica
soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove
ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella
misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria
e comunque non superiore al 2 per cento delle somme
riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di
un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si
procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul
recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di
ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un
decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il
ruolo e' trasmesso all'esattore.  Per le sanzioni
amministrative per violazione delle disposizioni del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, la maggiorazione non puo' comunque essere superiore
ai tre quinti dell'importo della sanzione.
La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente
previsti dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza
dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di
riscossione delle imposte dirette.».
 
Art. 27
Modifiche al codice della strada in materia di circolazione in ambito
urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalita' e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonche' tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilita' e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facolta' di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualita' dell'aria ai quali e' subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonche' i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni, qualora si renda necessario disporre divieti o limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento alla facolta' di cui al comma 1, lettera b), in determinati ambiti stradali coincidenti con zone gia' istituite o con l'intero centro abitato, comunicano l'entrata in vigore del divieto o della limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili».
2. All'articolo 16 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, su viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Note all'art. 27:
- Per i riferimenti all'articolo 7 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'articolo 15.
- Si riporta l'articolo 16, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge.
«Art. 16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di
visibilita' nelle intersezioni fuori dei centri abitati). -
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con
le proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque
escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente
alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade,
siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei
divieti indicati, alla classificazione di cui all'art. 2,
comma 2, nonche' alle strade vicinali, determina le
distanze dal confine stradale entro le quali vigono i
divieti di cui sopra, prevedendo, altresi', una particolare
disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le
zone previste come edificabili o trasformabili dagli
strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le
disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice
civile.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, su
viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari
circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe,
anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono
disciplinate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
2.In corrispondenza di intersezioni stradali a raso,
alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e
c), devesi aggiungere la area di visibilita' determinata
dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata
a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel
regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento
congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e'
vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in
elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe
esterne devono essere quelle rela- tive alla categoria di
strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una sommada € 173 a € 694.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa
la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per
l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi
a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.».
 
Art. 28

Modifica al codice della strada in materia
di regolamentazione della circolazione in ambito portuale

1. All'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, ove istituita».

Note all'art. 28:
- Per i riferimenti all'articolo 6 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'articolo 15.
 
Art. 29

Modifica al codice della strada in materia
di circolazione di macchine agricole

1. All'articolo 57, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attivita' di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada: a) per il proprio trasferimento; b) per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attivita' di gestione forestale; c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonche', nell'ambito delle attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attivita' dell'impresa agricola».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine
agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a
essere impiegate nelle attivita' di cui all'articolo 2135
del codice civile e nelle attivita' di gestione forestale e
possono, in quanto veicoli, circolare su strada: a) per il
proprio trasferimento; b) per il trasporto, per conto delle
aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso
agrario e attrezzature destinate all'esecuzione delle
attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e
delle attivita' di gestione forestale; c) per il trasporto
di addetti alle lavorazioni nonche', nell'ambito delle
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi
dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il
trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole,
interessati a conoscere il contesto ambientale e
territoriale in cui si svolgono le attivita' dell'impresa
agricola. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle
operazioni di manutenzione e tutela del territorio.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
agricole si distinguono in:
a) SEMOVENTI:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o
senza piano di carico munite di almeno due assi,
prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonche' azionare determinati strumenti,
eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu'
assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di
speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse:
macchine guidabili da conducente a terra, che possono
essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b)TRAINATE:
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico
e trainabili dalle trattrici agricole; possono
eventualmente essere muniti di apparecchiature per
lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte
integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purche' muniti di sovrapattini, nonche' le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a),
numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono
essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti
non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente.».
 
Art. 30

Locazione senza conducente

1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' di trasporto di persone su strada puo' utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un'impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro»;
b) al comma 4:
1) alla lettera b-bis), le parole: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2,» sono soppresse;
2) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
«b-ter) i veicoli, aventi piu' di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli
effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su
strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri,
trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e
autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti
locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro
dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli
risultino immatricolati o messi in circolazione
conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformita' a
quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se
del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese
che esercitano la professione di trasportatore su strada di
cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009,puo' utilizzare autocarri, trattori , rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in
disponibilita' mediante contratto di locazione e di
proprieta' di impresa avente sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi o di locazione senza conducente
regolarmente abilitate.
3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' di trasporto di persone su strada puo'
utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un
contratto di locazione stipulato con un'impresa locatrice
stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a
condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o
messi in circolazione conformemente alla legislazione di
qualsiasi Stato membro.
4. Possono essere destinati alla locazione senza
conducente:
a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli destinati al trasporto di cose;
b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti
compreso quello del conducente, destinati al trasporto di
persone, i veicoli per il trasporto promiscuo, gli
autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto
di attrezzature turistiche e sportive;
b-ter) i veicoli, aventi piu' di nove posti
compreso quello del conducente, destinati al trasporto di
persone.
4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli
destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera
b), e' ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva
a pieno carico non superiore a 6 t.
4-ter. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza
conducente di cui ai commi 2 e 3 e' consentita a condizione
che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la
messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia
abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa
impresa e riguardante il personale di guida o di
accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a
disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata
del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale
proprio dell'impresa che lo utilizza.
4-quater.Al fine del rispetto delle condizioni di cui
al comma 4-ter e' necessario il possesso, a bordo del
veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente
documentazione in formato cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato
del medesimo contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il
veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto
autenticato del medesimo contratto.
4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater,
lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da
un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti
5. Per i veicoli destinati a locazione senza
conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione e'
rilasciata alle imprese che esercitano l'attivita' in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 1 del
regolamento di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell'interno, puo' stabilire eventuali ulteriori criteri
limitativi, nonche' le modalita' per il rilascio della
carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui
ai commi 2 e 3.
7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis,
chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo
non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a
euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da
euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle
stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo
adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale
uso.
7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione
senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le
condizioni di cui al comma 4-ter e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a
euro 1.731
8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.».
 
Art. 31

Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori

1. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, l'articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio nazionale.

Note all'art. 31:
- Il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea dell'11 arile 2026, L102.
- Si riporta il testo dell'articolo 179, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di
velocita'). - 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n.
3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono
circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel
regolamento stesso. Nei casi e con le modalita' previste
dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita'.
Omissis.».
 
Art. 32

Circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico

1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalita' agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo».

Note all'art. 32:
-Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
12 settembre 2023, n. 121 recante: "Misure urgenti in
materia di pianificazione della qualita' dell'aria e
limitazioni della circolazione stradale", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2023, convertito
con modificazioni dalla L. 6 novembre 2023, n. 155,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
2023, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure in materia di pianificazione della
qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione
stradale). - 1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle
sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del
10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022
nella causa C-573/19, le regioni Piemonte, Lombardia,
Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ad
aggiornare i rispettivi piani di qualita' dell'aria,
modificando ove necessario i relativi provvedimenti
attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle
iniziative gia' assunte per la riduzione delle emissioni
inquinanti, nonche' di quanto previsto dal comma 2.
2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1,
le regioni possono disporre la limitazione strutturale
della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1°
ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo,
delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria
N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5",
esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il
provvedimento con cui si dispone la limitazione della
circolazione stradale, si indicano e si motivano le
relative deroghe, fermo restando che le regioni escludono
dalle limitazioni previste dal presente comma i veicoli
ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai
divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La
limitazione di cui al primo periodo si applica in via
prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane
dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto
pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta
superato uno o piu' dei valori limite del materiale
particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere
dal 1° ottobre 2025, la limitazione strutturale alla
circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di
categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria
"Euro 5" e' inserita nei piani di qualita' dell'aria delle
Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi
provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal
secondo e dal terzo periodo del presente comma.
2-bis. Le regioni di cui al comma 1 possono esentare
dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i
veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire
dalla categoria "Euro 3" monofuel o bifuel alimentati con i
carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.
257.
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuate modalita' agevolate di
accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico,
di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle
limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del
presente articolo.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 33

Modifica al codice della strada in materia
di circolazione nelle isole minori

1. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo».

Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
presente legge.
«Art. 8 (Circolazione nelle piccole isole). - 1.
Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di
soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana
non superi 50 chilometri e le difficolta' ed i pericoli del
traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il
presidente della regione territorialmente competente,
sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i
comuni interessati, puo', con proprio decreto, vietare che,
nei mesi di piu' intenso movimento turistico, i veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con
medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al
divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di
utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le
limitazioni previsti dal presente articolo e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
430 ad euro 1.731.».
 
Art. 34

Disposizioni in materia di rimorchi

1. All'articolo 56, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e trainabili da» sono inserite le seguenti: «motoveicoli di cui all'articolo 53 e da».

Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 56 (Rimorchi). - 1. Ad eccezione di quanto
stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2
dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad
essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1
dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con
esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente
ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati
ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai
sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti
a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale
carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio
esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature
turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi
posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di
specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature
turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od
altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale
che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e
che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia
sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non piu' di due ruote
destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e
trainabili da motoveicoli di cui all'articolo 53 e da
autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli
indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti
integranti di questi purche' rientranti nei limiti di
sagome e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal
regolamento.».
 
Art. 35
Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina
concernente la motorizzazione e la circolazione stradale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' essere comunque emanato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, che recepiscono comunque le disposizioni di cui alla presente legge, sono improntati, secondo criteri di essenzialita', semplicita' e chiarezza, ai seguenti principi di carattere generale:
a) miglioramento della qualita', della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la completa digitalizzazione e automazione delle procedure, con particolare riguardo a quelle relative ai veicoli pesanti;
b) semplificazione delle procedure e garanzia del raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale;
c) riassetto della ripartizione delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilita', anche con riguardo alla previsione di limiti alla circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso dei soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonche' coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali e con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade, prevedendo altresi' il conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;
b) revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice della strada, al fine di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale;
c) armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di disabilita' e revisione della disciplina della circolazione dei veicoli per uso di persone con disabilita', tenuto conto dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine di rimuovere gli ostacoli alla liberta' di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilita' promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi;
d) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia, che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del medesimo comma 4;
e) revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo principi di effettivita', ragionevolezza, proporzionalita', dissuasivita' e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;
f) revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza, nonche' individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:
1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravita', della frequenza e dell'effettiva pericolosita' del comportamento;
2) l'aggravamento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumita' individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada;
3) la dissuasivita' delle sanzioni, che sono commisurate alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonche' alla potenza e al tipo di veicolo guidato;
4) l'armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con la disciplina concernente gli illeciti penali e amministrativi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno effetti anche sulla sicurezza della circolazione stradale;
5) la revisione della disciplina in materia di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, tenuto conto anche degli esiti delle relazioni predisposte dagli enti locali sulla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocita', al fine di assicurarne l'utilizzo prioritario per gli interventi destinati alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale;
g) semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni mediante digitalizzazione dei verbali, anche prevedendo una disciplina semplificata per eventuali atti di preavviso di accertamento e conseguenti pagamenti, al fine di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e della pubblica amministrazione, assicurando una notificazione tempestiva, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione;
h) revisione della disciplina in materia di solidarieta' delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo alle ipotesi di noleggio di veicoli senza conducente, prevedendo procedure semplificate che tengano conto dei diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque, la necessita' di assicurare il pagamento della sanzione, anche mediante la semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni;
i) revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo i velocipedi e gli altri dispositivi di micromobilita' individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale, tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita;
l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:
1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalita' di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
2) la definizione di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista, e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilita' personale, secondo quanto previsto alla lettera t);
3) la definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;
m) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure;
n) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessita' e urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari;
o) riordino della disciplina per l'uso, limitatamente all'espletamento dei servizi urgenti di istituto, dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante;
p) ricognizione delle attivita' pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalita' e regolarita' dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;
q) revisione della disciplina generale delle modalita' di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita' ovvero di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di eta' inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;
r) introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici, ivi compreso l'uso di etilometri monouso obbligatori, ai fini della sicurezza della circolazione;
s) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensita', al fine di preservare l'incolumita' degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo, esclusivamente in tal caso, all'ente proprietario o al concessionario di autostrade la facolta' di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali o, in alternativa, di appositi dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative;
t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani, finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista;
u) semplificazione, con finalita' di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilita' diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive;
v) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva della riduzione degli adempimenti richiesti all'utente;
z) miglioramento della fluidita' della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocita';
aa) razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze dei vari soggetti intervenienti, garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un'adeguata attivita' formativa, anche con l'ausilio di simulatori di guida e con riferimento, tra l'altro, all'attivita' di primo soccorso;
bb) riordino e semplificazione della disciplina relativa alla conferma di validita' della patente di guida per conducenti con disabilita', diabetici e affetti da patologie neurologiche;
cc) riordino e semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, anche mediante l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purche' gia' riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della salute;
dd) determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all'estero decorso il quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione adeguato in conformita' all'ordinamento nazionale;
ee) modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, determinando l'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano decorso il quale il proprietario del veicolo deve immatricolarlo in conformita' all'ordinamento nazionale.
4. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la modifica della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, nelle seguenti materie:
a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita', con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle violazioni delle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;
b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all'autotrasporto;
c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformita' alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;
d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;
e) per le nuove installazioni delle lanterne semaforiche, previsione di una adeguata regolamentazione della durata minima della luce gialla semaforica, comprendente altresi' l'apposizione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione della luce;
f) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, omologazione e controlli di conformita', al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensita';
g) introduzione e implementazione di dispositivi adeguati e tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti;
h) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;
i) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;
l) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo nonche' di produzione delle targhe automobilistiche;
m) riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni e ogni forma di occupazione del suolo stradale;
n) semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, di mezzi pubblicitari, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, con la previsione di congrui tempi di durata delle medesime e individuazione delle ipotesi nelle quali e' possibile installare i predetti mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilita' ridotta;
o) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali;
p) disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che tenga conto dell'innovazione nelle tecnologie del settore e delle ricerche nonche' delle sperimentazioni nazionali e internazionali sui veicoli che adottano sistemi di guida automatizzata, al fine di valutare la possibilita' che tali veicoli possano circolare e siano progressivamente introdotti sul mercato nazionale;
q) disciplina del processo di trasformazione digitale esteso progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti, di cui all'allegato «Connettere l'Italia» al Documento di economia e finanza 2017, e ad altre infrastrutture di completamento, tenuto conto che tutte le infrastrutture stradali, anche in ambito urbano, e i servizi di cui alla Piattaforma C-ITS, istituita dalla Commissione europea, interagiscono sempre piu' con i veicoli ad elevato livello di automazione e connessione che le percorrono;
r) adeguamento della disciplina attuativa della legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, in modo da garantire la piena e completa efficacia dei dispositivi antiabbandono anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l'autoveicolo;
s) aggiornamento delle modalita' di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.
5. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, che recano l'elenco delle norme abrogate.
6. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per coordinare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo.
7. Con uno o piu' decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalita' di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante:
«Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n.400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992 n. 495 recante: «Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada» e' pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 dell'8 dicembre 1992, S.O.
134.
- La legge 1° ottobre 2018 n. 1171 recante:
«Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi
per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre
2018.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, S.O. n. 245:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
Omissis.».
 
Art. 36

Disposizioni attuative
e clausola di invarianza finanziaria

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformita' alle disposizioni della presente legge modificative del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Fermo restando quando previsto dall'articolo 35, comma 9, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio