Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2024
Definizione delle modalita' di posizionamento dei defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»;
Visto l'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, recante «Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009»;
Vista la legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), che favorisce la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso le sedi delle pubbliche amministrazioni in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico e negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilita' di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' di servizi di trasporto extraurbano in concessione;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 marzo 2023, recante «Definizione dei criteri e delle modalita' per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116», il quale stabilisce criteri e modalita' per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo, tra l'altro, ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili ventiquattro ore su ventiquattro anche al pubblico;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, prevede la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, di un Commissario straordinario del Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto, in particolare, l'art. 31, comma 6-ter, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, il quale prevede che «In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116»;
Visto, altresi', il comma 6-quater dell'art. 31 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, il quale prevede che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter»;
Visto il piano per la realizzazione del progetto di cardioprotezione di Roma Capitale adottato, in data 25 marzo 2024 (rep. n. 2024/0000011, prot. RM/2024/0001574), dal Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ai sensi dell'art. 31, comma 6-ter, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, il quale individua le dislocazioni «mobili» secondo le quali distribuire i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) capillarmente sul territorio in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
Vista la nota n. 11903 del 22 agosto 2024, con la quale il Vice Capo di Gabinetto del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 31, comma 6-quater del citato decreto-legge n. 13 del 2023, ha proposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le modalita' di posizionamento dei defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo nei luoghi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 116 del 2021;
Ritenuto di poter procedere all'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 31, comma 6-quater, del citato decreto-legge n. 13 del 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Su proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 6-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il presente decreto definisce le modalita' di posizionamento e di utilizzo dei defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.
2. I criteri e le modalita' di cui al comma 1 sono individuati agli allegati A e B al decreto del Ministro della salute 16 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2023, concernente la definizione dei criteri e delle modalita' per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116. In particolare, dato l'intenso afflusso di pellegrini previsto per il Giubileo 2025, i defibrillatori dovranno essere collocati nelle seguenti sedi:
a) luoghi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116;
b) luoghi di culto, mezzi di trasporto pubblico e strade individuati dal citato progetto di cardioprotezione di Roma Capitale;
c) qualsiasi ulteriore luogo che il Commissario straordinario indicato in premessa individui come strategico per il massiccio afflusso di fedeli.
3. Per il congruo e tempestivo utilizzo del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e per la corretta esecuzione delle manovre ad esso collegate, la formazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e l'abilitazione all'uso del defibrillatore (BLSD - Basic Life Support and Defibrillation) adulto e pediatrico, deve riguardare un numero congruo di utilizzatori che consenta il rispetto dei tempi di utilizzo del DAE previsti dal citato decreto del Ministro della salute 16 marzo 2023.
4. Al fine di consentire una formazione standardizzata e gratuita su tutto il territorio nazionale il Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, emana le linee guida per la rianimazione cardiopolmonare e l'abilitazione all'uso del defibrillatore (BLSD) in linea con le ultime raccomandazioni ILCOR (International liaison Committee on Resuscitation) e predispone specifico materiale didattico (manuale, test di valutazione, attestato, test di gradimento).
5. Il materiale di cui al comma 4 e' accessibile esclusivamente ai centri di formazione accreditati presso le centrali operative regionali «118» sulla base dei requisiti previsti a norma di legge.
6. Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute e sui relativi canali di comunicazione.
7. Dall'entrata in vigore del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano Il Ministro della salute
Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2607