Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE |
ORDINANZA 23 ottobre 2024 |
Disciplina dei criteri, delle modalita' e dei termini per l'erogazione dei contributi ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive ed ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalita' del finanziamento agevolato. (Ordinanza n. 36/2024). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016 recante «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»; Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»; Visto il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2023; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023 con foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione; Vista l'ordinanza n. 21/2024 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato nonche' definiti i criteri sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con il quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e' aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni di spesa da destinare prioritariamente agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso privato, d), e), e f) del comma 3, del medesimo art. 20-sexies; Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata»; Vista l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, con la quale il Commissario straordinario disciplina i criteri, le modalita' e i termini per l'accesso ai contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole; Vista l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, con la quale il Commissario straordinario disciplina i criteri, le modalita' e i termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze; Vista l'ordinanza n. 23/2024 in data 22 aprile 2024, con cui sono state apportate modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 11, emanata in data 25 ottobre 2023 e all'ordinanza 14, emanata in data 3 novembre 2023; Vista l'ordinanza n. 31/2024 in data 12 agosto 2024, con cui sono state apportate ulteriori modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 14, emanata in data 3 novembre 2023, all'ordinanza n. 20, in data 15 gennaio 2024 e all'ordinanza n. 23, emanata in data 9 aprile 2024; Visto l'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», con il quale viene disciplinata la procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta; Visto il regolamento UE n. 675/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, riguardante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 in data 31 maggio 2024, relativo a «Concessione delle garanzie previste dall'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonche' determinazione delle modalita' di operativita' delle stesse e delle modalita' di monitoraggio ai sensi del medesimo comma.»; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che ha modificato l'art. 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando l'incarico di Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, recante la proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, modificato, da ultimo, dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio numero 1899; Vista la convezione stipulata in data 24 giugno 2024 tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, con la quale sono regolate le modalita' di erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati; Visto il decreto n. 312076 in data 25 luglio 2024 del direttore dell'Agenzia delle entrate, che disciplina le modalita' tecniche di fruizione del credito di imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; Ravvisata l'urgente ed improcrastinabile necessita' di disciplinare le modalita' attuative, organizzative e procedurali dell'accesso ai finanziamenti agevolati mediante credito di imposta, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, dell'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti dalle attivita' produttive e dagli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze, in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100 (in seguito «decreto-legge»), ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. «legge di bilancio 2024»). 2. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria e al riconoscimento del danno, secondo i criteri e le modalita' definiti dalle ordinanze n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023 (per le imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole) e n. 14/2023 in data 3 novembre 2023 (per gli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze) - come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23/2024 in data 22 aprile 2024 e n. 31/2024 in data 12 agosto 2024 - puo' provvedere alla concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti recati allo scopo, con la modalita' del finanziamento agevolato, per i contributi di importo complessivamente superiore a: euro 20.000 (ventimila), se destinati a soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive; euro 40.000 (quarantamila), se destinati a soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive. 3. I contributi concessi con la modalita' del finanziamento agevolato di cui alla presente ordinanza non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. |
| Art. 2
Esclusioni dall'ambito di applicazione della presente ordinanza
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza i contributi riconosciuti dal Commissario straordinario con il relativo decreto di concessione di cui: a) all'art. 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge, per importi complessivamente fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive. b) all'art. 20-sexies, comma 3, lettera f), del decreto-legge, in quanto riguardante oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei. 2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati direttamente dal Commissario straordinario, secondo le modalita' previste dalle ordinanze n. 11 in data 25 ottobre 2023 e n. 14 in data 3 novembre 2023, come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23 in data 22 aprile 2024 e n. 31 in data 12 agosto 2024. |
| Art. 3
Modalita' di erogazione dei contributi mediante finanziamento agevolato
1. Il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai comuni territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, che presentano le condizioni quantitative previste dall'art. 1, comma 2, alla presente ordinanza, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi o contributi gia' percepiti, definendo se l'erogazione avverra' secondo la modalita' del finanziamento agevolato o direttamente dal Commissario straordinario. 2. L'erogazione del contributo da parte del Commissario straordinario in forma di finanziamento agevolato potra' avvenire, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, secondo le due modalita' di seguito indicate: erogazione per stati di avanzamento, nel numero massimo di 4 (quattro) comprensivo del saldo finale, che non puo' essere inferiore al 10% del contributo concesso, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalita' di pagamento per le spese gia' sostenute; erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati gia' interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese, se gia' sostenute e di asseverazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico incaricato. 3. Le erogazioni saranno effettuate in favore del beneficiario del contributo, con l'accreditamento delle somme sul conto corrente vincolato acceso dal beneficiario stesso, previsto dalla convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana citata in premessa alla presente ordinanza, dal quale l'Istituto di credito potra' spiccare bonifici esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti destinatari: i creditori del beneficiario che abbiano svolto lavori/prestazioni per gli interventi ammessi a contributo; il beneficiario medesimo, qualora egli stesso abbia anticipato le spese per i lavori/prestazioni ammessi a contributo; l'Istituto di credito, nel caso in cui quest'ultimo abbia provveduto a finanziare, attraverso apposita apertura di credito, gli interventi ammessi a contributo. 4. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al soggetto beneficiario del contributo concesso matura un credito d'imposta che viene ceduto all'istituto di credito, da portare in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in data 24 giugno 2024, nonche' dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 312076 in data 25 luglio 2024, richiamati in premessa. 5. Le richieste di erogazione dei contributi, comprensive dell'eventuale anticipo di cui al successivo comma 6, sono effettuate dai soggetti legittimati mediante apposita funzionalita' disponibile sulla piattaforma informativa regionale con l'indicazione dell'Istituto di credito convenzionato tra quelli presenti nella sezione «documenti correlati» nel sito internet di Cassa depositi e prestiti, relativo al «plafond alluvione maggio 2023» (raggiungibile all'indirizzo https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/plafond_alluvione_maggio_2023 ?contentId=PRD46894) e sono subordinate all'atto di concessione del contributo. Le erogazioni decretate dal Commissario straordinario a valere sul contributo concesso saranno formalizzate mediante accredito, da parte dell'istituto di credito individuato, delle relative somme sul conto corrente vincolato intestato al soggetto beneficiario. Il citato conto corrente vincolato potra' essere aperto presso l'istituto di credito individuato a seguito della notifica e ricezione del decreto di concessione del contributo, senza alcun onere di gestione a carico dell'intestatario e dovra' essere comunicato tramite apposita modalita' sulla piattaforma informatica, all'uopo implementata, mediante la compilazione: per l'erogazione di un anticipo fino al 50%, degli allegati «A» o «B» alla presente ordinanza a seconda che il beneficiario sia, rispettivamente, un soggetto privato non esercente attivita' sociali, economiche o produttive o un'impresa; per l'erogazione dei SAL ovvero del saldo in unica soluzione, dell'allegato 13 all'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre 2023 (testo coordinato vigente) ovvero dell'allegato 13 all'ordinanza n. 14 in data 3 novembre 2023 (testo coordinato vigente). Sul conto corrente vincolato potranno essere accreditate esclusivamente somme in adempimento alle disposizioni previste dalla presente ordinanza e potranno essere disposti pagamenti unicamente nei confronti dei soggetti destinatari individuati al comma 3 del presente articolo. 6. Il beneficiario puo' richiedere, dopo la concessione da parte del Commissario o anteriormente alla presentazione del primo stato avanzamento lavori, l'erogazione di un anticipo fino al 50% dell'importo ammesso a contributo, mediante la compilazione degli allegati «A» o «B» alla presente ordinanza. L'erogazione dell'anticipo e' subordinata: alla concessione del contributo da parte del Commissario straordinario; all'allegazione di una fideiussione incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. La fideiussione puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente. Il costo della fideiussione sostenuto dal soggetto beneficiario, nei limiti del danno riconosciuto, e' considerato costo ammissibile. L'ammontare dell'anticipo erogato al soggetto beneficiario sara' portato in diminuzione dall'importo erogabile nei SAL ovvero, nel caso di saldo in unica soluzione, in modo proporzionale all'avanzamento dei lavori rendicontati. Conseguentemente alla deduzione degli importi, il beneficiario potra' richiedere agli istituti competenti la corrispondente riduzione della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia; 7. Al fine di ottenere le erogazioni degli acconti per stato di avanzamento lavori e del saldo, il soggetto beneficiario dovra', per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, compilare la richiesta di erogazione a titolo di SAL ovvero di saldo, secondo le modalita' indicate al precedente comma 5, e caricare la seguente documentazione: attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti all'atto della rendicontazione del SAL finale, a saldo; attestazione per ogni SAL del direttore dei lavori che gli interventi realizzati, per i quali e' stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, sono quelli previsti nel progetto allegato alla domanda di contributo; attestazione per ogni SAL del tecnico incaricato nel caso di edilizia libera, che gli interventi realizzati, sono quelli previsti nel progetto allegato alla domanda di contributo; un consuntivo per ogni SAL dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle modifiche in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantita' di progetto e le quantita' eseguite; file in formato «.xml.P7m» delle fatture relative alle prestazioni svolte. Sono ammesse, altresi', copie in formato cartaceo scansionato ovvero copia di cortesia, corredate delle relative quietanze nel caso di pagamenti gia' effettuati dal beneficiario, ovvero, per i casi di pagamento da effettuarsi a favore dei creditori destinatari (di cui all'art. 3, comma 3, primo alinea della presente ordinanza), dell'indicazione delle imprese o dei professionisti a favore dei quali sono disposti i pagamenti, unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarita' contributiva delle imprese affidatarie e dei professionisti incaricati alla data di emissione delle fatture; documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti; dichiarazione asseverata attestante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiori al 20% dei prezzi dei lavori presi in appalto; dichiarazione attestante l'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio, idoneo per gli interventi effettuati anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, dalla quale risultino le eventuali richieste di prescrizioni formulate dal comune di riferimento; dichiarazione attestante gli estremi dell'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di conformita' edilizia, ove prevista, fermo restando che l'erogazione del contributo a saldo, non potra' concretizzarsi fino all'avvenuto perfezionamento di detta certificazione, anche nella forma del silenzio-assenso; 8. In esito alle richieste di erogazione presentate dal soggetto beneficiario, a titolo di SAL ovvero di saldo, il comune, ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata, ove attivata, deve: a) preliminarmente verificare la completezza e la regolarita' di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a: 1) accertamento della regolarita' formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal decreto di concessione; 2) verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa; 3) verifica dei bonifici e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato; detti documenti dovranno riportare il CUP o un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo; 4) verifica degli estratti conto, con effettiva registrazione del bonifico effettuato; b) inviare, entro 30 (trenta) giorni, al Commissario straordinario apposita richiesta di erogazione della quota a titolo di SAL ovvero, entro 45 (quarantacinque) giorni in caso di saldo, riepilogativa, per ciascun beneficiario richiedente, tenuto conto del contributo concesso e della quota di anticipazione eventualmente gia' erogata. In caso di esigenze di approfondimenti istruttori, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, ovvero di 45 (quarantacinque) giorni in caso di saldo, e' interrotto e il comune provvede a comunicare al soggetto beneficiario, dando un tempo di 30 (trenta) giorni per il riscontro, le esigenze di integrazioni documentali, ovvero di chiarimenti necessari per consentire la finalizzazione dell'istruttoria. In caso di parziale o mancato riscontro da parte del soggetto beneficiario, la richiesta di erogazione e' respinta e puo' essere presentata una nuova richiesta di erogazione, se non e' scaduto il termine concesso per la rendicontazione finale. 9. Il Commissario straordinario al termine dell'attivita' istruttoria effettuata dai comuni, ovvero dalla struttura di supporto appositamente convenzionata, ove attivata, procede, informando il comune territorialmente competente, a dare esecutivita' ai decreti di erogazione dei contributi, notificando ai soggetti beneficiari il decreto di erogazione del contributo, a titolo di SAL ovvero di saldo nella forma del finanziamento agevolato. 10. L'istituto bancario prescelto dal soggetto beneficiario, tra quelli convenzionati di cui al comma 5 del presente articolo, potra' procedere all'erogazione dei contributi a titolo di anticipo, di SAL ovvero di saldo nella forma del finanziamento agevolato successivamente all'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta e all'acquisizione del decreto di erogazione del Commissario straordinario formalizzando, mediante accredito, l'erogazione delle relative somme sul conto corrente vincolato intestato al soggetto beneficiario. |
| Art. 4
Attivita' di verifica e revoca dei contributi
1. Il presente articolo fa salvo quanto gia' previsto dall'ordinanza n. 29 in data 18 luglio 2024 in tema di verifiche e controlli; per quanto non espressamente qui disciplinato, si ritiene operante un implicito rimando alla suddetta. 2. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, ovvero di quella appositamente convenzionata, procede alle verifiche secondo le modalita' previste dall'art. 14 dell'ordinanza n. 11, in data 25 ottobre 2023 e dall'art. 12, dell'ordinanza n. 14, in data 3 novembre 2023, come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23 in data 22 aprile 2024 e n. 31 in data 12 agosto 2024. 3. Il contributo concesso attraverso la procedura descritta negli articoli precedenti sara' revocato nel caso in cui si verifichi anche solo una delle circostanze rispettivamente indicate all'art. 14, comma 4 dell'ordinanza n. 11, in data 25 ottobre 2023 e all'art. 12, comma 4 dell'ordinanza n. 14 del 3 novembre 2023, come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23 in data 22 aprile 2024 e n. 31 in data 12 agosto 2024. 4. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle previste. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore (istituto di credito convenzionato) chiede al soggetto beneficiario la restituzione del capitale e degli interessi. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. 5. Il Commissario straordinario, sulla base di apposito protocollo d'intesa adottato con la Guardia di Finanza, provvede ad implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche. |
| Art. 5
Attivita' di monitoraggio delle erogazioni
1. Il beneficiario del contributo utilizzera' unicamente il conto corrente vincolato per l'effettuazione dei bonifici nei confronti dei destinatari, di cui al comma 3, dell'art. 3 della presente ordinanza, che operano su incarico del beneficiario per gli interventi di ripristino. Tali destinatari dovranno eleggere un conto dedicato alle attivita' di ricostruzione, anche non esclusivo, che dovra' essere utilizzato per tutti i movimenti finanziari afferenti all'emergenza (anche per i pagamenti a favore di eventuali subappaltatori) e che dovranno indicare il CUP dell'intervento, allo scopo di consentire le attivita' di monitoraggio di cui al comma successivo. 2. L'istituto di credito convenzionato mettera' a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), attraverso il circuito CBI, le informazioni relative ai bonifici effettuati dai conti correnti vincolati. A tale scopo, l'Istituto di credito ordinante dovra' obbligatoriamente effettuare i bonifici di tipo XML SEPA su circuito CBI ed utilizzare gli identificativi del gestore del servizio di monitoraggio per conto del DIPE. |
| Art. 6
Trattamento dei dati personali
3. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che per effetto della presente ordinanza pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario, sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e sono trattati per le finalita' connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonche' per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso. 4. I dati personali in oggetto sono trattati, altresi', per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalita' non e' necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b) del predetto regolamento). 5. L'interessato potra' sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, nonche' proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al garante per la protezione dei dati personali. |
| Art. 7
Norme transitorie e finali
1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, rimangono ferme le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 11, in data 25 ottobre 2023 e n. 14 del 3 novembre 2023, in quanto compatibili, come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23 in data 22 aprile 2024 e il cui testo coordinato e' stato pubblicato in data 26 aprile 2024. 2. Per le attivita' produttive, le disposizioni di cui agli articoli precedenti della presente ordinanza si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014 e, in particolare, dall'art. 50 del medesimo regolamento, afferente ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamita' naturali. |
| Art. 8
Copertura finanziaria
1. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui alla presente ordinanza e' subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti legittimati. 2. Per l'erogazione dei contributi secondo la modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' stato introdotto, presso Cassa depositi e prestiti un plafond di provvista finanziaria di scopo (il «plafond alluvione maggio 2023»), prevedendo che, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possano contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati della durata massima di venticinque anni, nel limite massimo di 700 milioni di euro, comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 442 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213 ai soggetti beneficiari dei contributi riconosciuti a seguito dell'adozione del decreto di concessione ai sensi dell'art. 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. |
| Art. 9
Efficacia e obblighi di pubblicita'
1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Roma, 23 ottobre 2024
Il Commissario straordinario: Figliuolo
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2888
______ Avvertenza: La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/ |
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