Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2024 (vai al sommario)
UNIVERSITA' GUGLIELMO MARCONI DI ROMA
DECRETO RETTORALE 21 novembre 2024
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le universita' sono dotate di autonomia regolamentare;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di universita' non statali legalmente riconosciute;
Visto il d.i. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle universita' telematiche;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal d.i. 17 aprile 2003, e' stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo statuto;
Richiamate le modifiche apportate al suddetto statuto;
Richiamato lo statuto vigente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2024;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Richiamata la delibera del 17 ottobre 2024 con cui il senato accademico ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica dello statuto vigente da sottoporre al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione;
Richiamata la delibera del 5 novembre 2024 con cui il consiglio di amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso in via consultiva dal senato accademico, ha approvato in via definitiva le suddette proposte di modifica dello statuto vigente e disposto l'inoltro del nuovo testo al Ministero dell'universita' e della ricerca, per il controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Richiamata la nota prot. n. 16057 - del 18 novembre 2024 con cui la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie proposte dall'Ateneo, rilasciando il proprio nulla osta alla pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale;
Preso atto della conseguente necessita' di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale;
Valutato ogni altro elemento opportuno;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il nuovo statuto dell'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica - secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Allegato

Allegato al decreto rettorale 21 novembre 2024, n. 1

Statuto dell'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» -
Telematica

Sommario
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Natura e finalita'
Art. 2 - Modalita' e strumenti
Art. 3 - Rilascio titoli
Art. 4 - Regolamenti di Ateneo
Art. 5 - Assicurazione della qualita' di Ateneo
Art. 6 - Il codice etico
Art. 7 - Accordi e convenzioni Titolo II - Organi dell'Universita' Capo I - Organi centrali
Art. 8 - Organi
Art. 9 - Il consiglio di amministrazione - composizione
Art. 10 - Il consiglio di amministrazione - competenze
Art. 11 - Il presidente del consiglio di amministrazione
Art. 12 - La giunta
Art. 13 - Il rettore
Art. 14 - Il senato accademico
Art. 15 - Il nucleo di valutazione di Ateneo
Art. 16 - Il collegio dei revisori dei conti
Art. 17 - Il direttore generale Capo II - Altri organi
Art. 18 - Il collegio di disciplina Titolo III - Strutture dell'Universita'
Art. 19 - Strutture per la didattica e la ricerca
Art. 20 - I Dipartimenti
Art. 21 - Il consiglio di Dipartimento - composizione
Art. 22 - Il consiglio di Dipartimento - competenze
Art. 23 - Il direttore del Dipartimento
Art. 24 - La giunta del Dipartimento
Art. 25 - La commissione paritetica docenti-studenti
Art. 26 - I corsi di studio
Art. 27 - Il consiglio di corso di studio - composizione
Art. 28 - Il consiglio di corso di studio - competenze
Art. 29 - Il coordinatore del consiglio di corso di studio
Art. 30 - I dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione, i master e i corsi di formazione Titolo IV - Soggetti
Art. 31 - Corpo docente e ricercatore
Art. 32 - Attivita' istituzionali Titolo V - Disposizioni finali
Art. 33 - Liquidazione e devoluzione
Art. 34 - Entrata in vigore e pubblicita'
Art. 1.

Natura e finalita'

1. E' istituita l'Universita' degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica -, di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma.
2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Universita', ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto interministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalita' blended. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.
4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' dotata di personalita' giuridica privata.
5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

 
Art. 2

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore contestualmente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.

Modalita' e strumenti

1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla «Societa' di gestione Marconi societa' benefit a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale e partita iva 17824521003, che ne definisce le linee guida strategiche assicurandone il funzionamento, lo sviluppo e, quindi, il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.
3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Universita' svolge attivita' didattiche e sviluppa la ricerca e la terza missione, nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

 
Art. 3

Il presente decreto e' acquisito alla raccolta interna di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2024

Il rettore: Abate
 
Art. 3.

Rilascio titoli

1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1, l'Universita' puo' rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle universita'.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

 
Art. 4.

Regolamenti di Ateneo

1. Sono regolamenti di Ateneo:
a) il regolamento generale di Ateneo;
b) il regolamento didattico di Ateneo;
c) il regolamento di Ateneo per la disciplina dell'amministrazione, della finanza e della contabilita'.
2. I suddetti regolamenti sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Universita', previo parere consultivo del senato accademico per le materie di propria competenza relativamente al regolamento generale di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo. Gli altri regolamenti di Ateneo, incluso il regolamento di Ateneo per la disciplina dell'amministrazione, della finanza e della contabilita', sono deliberati direttamente dal consiglio di amministrazione.
3. I regolamenti delle strutture, ove la legge o il presente statuto non li attribuisca alla competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sono approvati dalle strutture competenti e sono, in ogni caso, trasmessi al consiglio di amministrazione, il quale esercita il controllo di legittimita' e di merito con le modalita' di cui al regolamento generale di Ateneo.
4. Tutti i regolamenti sono di regola emanati con decreto del rettore ovvero della Direzione generale o amministrativa per le materie di rispettiva competenza.
5. I regolamenti entrano in vigore contestualmente alla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento stesso, e vengono pubblicati sul sito dell'Ateneo.
6. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste dal presente statuto per la loro adozione.

 
Art. 5.

Assicurazione della qualita' di Ateneo

1. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualita' delle attivita' accademiche, l'Universita' adotta, cosi' come previsto dalla normativa vigente, un sistema di assicurazione della qualita' di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il proprio personale docente e tecnico-amministrativo. Per realizzare tale obiettivo, l'Universita' si avvale di un presidio della qualita' di Ateneo (PQA), disciplinato da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

 
Art. 6.

Il codice etico

1. L'Universita' adotta, ai sensi della normativa vigente, il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali della comunita' universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza e detta le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo.
2. Il codice etico, approvato dal consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale, individuando altresi' le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.

 
Art. 7.

Accordi e convenzioni

1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con universita' e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi nei relativi Paesi.

 
Art. 8.

Organi

1. Sono organi centrali dell'Universita':
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il rettore;
d) il senato accademico;
e) il nucleo di valutazione d'Ateneo;
f) il collegio dei revisori dei conti;
g) il direttore generale.

 
Art. 9.

Il consiglio di amministrazione - composizione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque fino ad un massimo di nove membri di cui:
a) fino a otto componenti nominati dall'ente promotore «Societa' di gestione Marconi societa' benefit a r.l.»;
b) un componente, di diritto, nella persona del rettore, nominato ai sensi del successivo art. 10, comma 2, lettera e), del presente statuto.
2. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui al comma 1, lettera a), il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita', che lo presiede e lo coordina.
3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno dalla nomina, e possono essere confermati. In caso di dimissioni, decadenza, revoca e/o sostituzione di un consigliere, il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilita' di essere confermato.
4. Assiste alla seduta del c.d.a., con funzioni di segretario, il direttore generale o il direttore generale vicario, ovvero altra persona da questi delegata.
5. Il presidente puo' nominare un vice-presidente, che lo sostituisce nel coordinamento dell'organo in caso di assenza o di impedimento.

 
Art. 10.

Il consiglio di amministrazione - competenze

1. Il consiglio di amministrazione svolge attivita' di programmazione e di indirizzo generale dell'Universita' e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.
Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualita' delle attivita' istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.
2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;
b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita' e provvedere all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Universita';
c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei Dipartimenti, dei singoli corsi di studio nonche' l'afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti;
d) definire le aree didattico-scientifiche dell'Ateneo, intese come insiemi di settori scientifico-disciplinari culturalmente e scientificamente affini;
e) nominare il rettore, in base alla proposta dell'ente promotore «Societa' di gestione Marconi societa' benefit a r.l.»;
f) designare, previa acquisizione del parere consultivo del senato accademico:
i. i direttori di Dipartimento e i vice-direttori;
ii. i coordinatori dei consigli di corso di studio;
g) designare:
i. i rappresentanti delle aree didattico-scientifiche dell'Ateneo all'interno del senato accademico;
ii. un rappresentante degli studenti e dei dottorandi all'interno del senato accademico;
h) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, in ordine alle modifiche del presente statuto, previo parere consultivo del senato accademico per le modifiche attinenti alle materie di programmazione, coordinamento e indirizzo scientifico e didattico;
i) approvare, a maggioranza dei propri componenti, il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento generale di Ateneo, acquisito il parere consultivo del senato accademico per la parte di competenza, nonche' il regolamento di Ateneo per la disciplina dell'amministrazione, della finanza e della contabilita'; provvedere alle modifiche degli stessi, acquisito sempre il parere consultivo del senato accademico per la parte di competenza, solamente in relazione ai primi due regolamenti;
j) deliberare, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di Dipartimento interessati, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
k) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;
l) approvare i regolamenti dell'Universita' e le relative modifiche;
m) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
n) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;
o) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni e contratti post-doc e di ricerca;
p) nominare i membri del nucleo di valutazione di Ateneo e approvare il regolamento di funzionamento;
q) nominare, su proposta del senato accademico, i componenti del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
r) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;
s) approvare il piano strategico triennale, su proposta del presidente, sentiti il rettore e il direttore generale per gli ambiti di rispettiva competenza;
t) approvare il codice etico dell'Universita', stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione;
u) valutare e deliberare in merito a tutte le proposte di natura accademica e didattica presentate dal rettore, su proposta del senato accademico;
v) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi.
3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione e' convocato, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione e' altresi' validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica.
5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza, ovvero mediante lo scambio e l'approvazione della bozza di verbale, attraverso l'utilizzo di sistemi che assicurino comunque l'identificazione certa dei partecipanti. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

 
Art. 11.

Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' l'organo esecutivo di massima rappresentanza dell'Ateneo che:
a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
b) ha la rappresentanza legale dell'Universita', anche in giudizio;
c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta, ove costituita;
d) definisce le linee strategiche ed operative per la gestione, la crescita e lo sviluppo dell'Ateneo e propone al rettore e al direttore generale le linee guida e i tempi per la stesura delle parti di competenza del piano strategico;
e) garantisce la corretta esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta, salva la competenza delle proposte del rettore, su istanza del senato accademico, in materia di didattica, di ricerca scientifica e di terza missione, che verranno valutate e deliberate dal consiglio di amministrazione;
f) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
g) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del consiglio medesimo nella prima seduta utile.
2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere piu' anziano per carica e, in caso di parita', di eta'.

 
Art. 12.

La giunta

1. Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi la funzionalita', puo' provvedere a costituire una giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal direttore generale o dal direttore generale vicario, e da uno a tre consiglieri scelti di comune accordo.
2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i direttori dei Dipartimenti allorche' vengano trattate materie di loro specifica competenza.
3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di amministrazione, la giunta delibera:
a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;
c) sentiti i consigli di Dipartimento, sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio;
d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;
e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonche', sugli assegni e i contratti post-doc e di ricerca.
4. La giunta adotta, nei casi di necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

 
Art. 13.

Il rettore

1. Il rettore e' nominato tra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del presente statuto.
2. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere confermato per un solo ulteriore mandato, fatta salva ogni causa di cessazione anticipata del mandato prevista dalla normativa vigente.
3. Il rettore:
a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita';
b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
e) presiede il senato accademico;
f) elabora le proposte in ordine all'attivita' scientifica e didattica dell'Universita' da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;
g) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del senato stesso nella prima seduta utile;
h) nomina i componenti del presidio della qualita' di Ateneo individuando il presidente quale suo delegato;
i) contribuisce, per le parti di propria competenza, all'elaborazione del piano strategico triennale secondo le linee guida e i tempi indicati dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico;
j) stipula accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati;
k) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente;
l) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
4. Il rettore puo' designare tra i professori di ruolo dell'Universita', un pro-rettore vicario chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza temporanea e due pro-rettori con deleghe alla didattica, e alla ricerca e/o alla terza missione, scelti anche tra i professori straordinari dell'Ateneo .
5. Il rettore puo' altresi' conferire, oltre alle figure di cui al precedente comma 4, l'incarico ad uno o piu' professori di ruolo o straordinari, ovvero a ricercatori, di seguire ulteriori e particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti tra le sue competenze.

 
Art. 14.

Il senato accademico

1. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore, che lo convoca e lo presiede;
b) i direttori dei Dipartimenti;
c) i rappresentanti delle aree didattico-scientifiche dell'Ateneo;
d) un rappresentante degli studenti e dottorandi dell'Ateneo.
Le procedure per l'identificazione e la nomina da parte del consiglio di amministrazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) sono specificate all'art. 10, comma 2, lettera g), punto i) e ii).
In caso di assenza o di impedimento del rettore, il senato accademico e' presieduto dal pro-rettore vicario, se nominato. In caso di mancata nomina, ovvero di assenza o di impedimento anche del pro-rettore vicario, il senato accademico e' presieduto dal componente con maggiore anzianita' nella carica e, in caso di parita', di eta'.
2. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono assegnate dalle norme dell'ordinamento universitario e dal presente statuto.
In particolare, il senato accademico:
a) elabora le proposte in ordine all'attivita' scientifica e didattica dell'Universita' e il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;
b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita', ad eccezione dei Dipartimenti, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) propone, sentiti i consigli di Dipartimento interessati, le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo nonche' di quelli a tempo determinato, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;
d) esprime parere consultivo sulle modifiche dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo e del regolamento generale di Ateneo in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico;
e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;
f) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti;
g) puo' contribuire, con pareri e proposte, alla definizione del Piano strategico triennale;
h) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore;
i) esprime un parere consultivo al consiglio di amministrazione circa le proposte di nomina dei direttori e vice-direttori e dei Dipartimenti e dei coordinatori dei consigli di corsi di studio.
3. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale e/o il direttore generale vicario, ovvero persona dagli stessi delegata, il quale esercita le funzioni di segretario.
4. In caso di giustificato impedimento, il direttore di Dipartimento, puo' delegare a partecipare alle sedute del senato accademico, il proprio vice-direttore, se nominato.

 
Art. 15.

Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, e nominati dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
2. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli organi accademici. Coadiuva e collabora con i suddetti organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attivita' di tutta l'Universita', secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
3. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e della tutela della privacy.

 
Art. 16.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono stabilite nel regolamento di Ateneo per la disciplina dell'amministrazione, della finanza e della contabilita' e adottato dal consiglio di amministrazione.

 
Art. 17.

Il direttore generale

1. Il direttore generale dell'Universita' e' assunto con delibera del consiglio di amministrazione che ratifica la proposta del presidente della «Societa' di gestione Marconi societa' benefit a r.l.» deliberata dal relativo consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza professionale e manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
2. Il direttore generale, per la parte di propria competenza, contribuisce all'elaborazione del piano strategico triennale secondo le linee guida e i tempi indicati dal presidente del consiglio di amministrazione.
3. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.
4. Il consiglio di amministrazione puo' nominare un direttore generale vicario scelto tra soggetti qualificati, che sostituisce il direttore generale in caso di impedimento o di assenza, ovvero lo affianca nell'espletamento delle sue funzioni ricevendo deleghe specifiche per la trattazione di particolari tematiche.

 
Art. 18.

Il collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato, dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. In caso di illeciti commessi dal rettore la titolarita' del potere disciplinare e' in capo al decano dei professori di prima fascia dell'Ateneo il quale la esercita seguendo le procedure e le modalita' previste nell'apposito regolamento di Ateneo.
3. Il collegio di disciplina e' composto da sette componenti effettivi di cui:
a) tre professori di prima fascia tra cui il presidente;
b) due professori di seconda fascia;
c) due ricercatori;
per ognuno dei suddetti ruoli e' inoltre prevista la nomina di un supplente.
4. I tre componenti supplenti, rappresentati da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, sostituiscono i componenti effettivi, ad eccezione del presidente, in caso di loro impedimento o incompatibilita'. Il presidente, in caso di impedimento o incompatibilita', viene sostituito dal decano di Ateneo dei professori di prima fascia.
5. Il collegio di disciplina e' articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori di prima fascia ed e' costituita dal presidente e da due professori di prima fascia. La seconda sezione opera nei confronti dei professori di seconda fascia ed e' costituita dal presidente e da due professori di seconda fascia. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal presidente e da due ricercatori.
6. Tutti i componenti del collegio di disciplina sono a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno.
7. Ai fini della composizione del collegio, l'elettorato passivo e' costituito dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ovvero dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso altri Atenei.
8. L'elettorato attivo e' costituito dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo.
9. Le modalita' di svolgimento della procedura elettiva e di funzionamento del collegio, sono disciplinate in apposito regolamento.
10. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza semplice dei componenti.
11. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo a corresponsioni di compensi, emolumenti ed indennita'.

 
Art. 19.

Strutture per la didattica e la ricerca

1. Costituiscono strutture didattiche e di ricerca:
a) i Dipartimenti;
b) i corsi di studio.

 
Art. 20.

I Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture preposte alla promozione, svolgimento e coordinamento delle attivita' di ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' di terza missione, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.
2. L'attivazione e la disattivazione di un Dipartimento sono deliberate dal consiglio di amministrazione. Le modalita' di afferenza dei docenti e di funzionamento di ciascun Dipartimento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
3. Le attivita' che il Dipartimento pone in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli uffici centrali di Ateneo, sono:
a) attivita' didattica, di studio, di ricerca e di terza missione;
b) attivita' di formazione.
4. Il Dipartimento opera conformandosi alle indicazioni dell'ANVUR, del nucleo di valutazione di Ateneo e del presidio della qualita' di Ateneo.
5. Sono organi dei Dipartimenti:
a) il consiglio di Dipartimento;
b) il direttore;
c) la giunta.

 
Art. 21.

Il consiglio di Dipartimento - composizione

1. Il consiglio di Dipartimento e' composto:
a) dal direttore, che lo presiede;
b) dai professori e ricercatori dell'Ateneo, a tempo indeterminato e determinato, inclusi i professori straordinari, operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento;
c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti e contrattisti post-doc o di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento. I rappresentanti sono eletti o designati dai componenti che dovranno rappresentare con le modalita' indicate nel regolamento di funzionamento del Dipartimento di cui all'art. 20, comma 2;
d) dalla componente studentesca della commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 25.
2. La mancata partecipazione di una o piu' delle componenti c) e d) del comma precedente, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.
3. Alle adunanze del consiglio di Dipartimento partecipa, esercitando le funzioni di segretario, una persona delegata dal direttore generale o dal direttore generale vicario.

 
Art. 22.

Il consiglio di Dipartimento - competenze

1. Il consiglio di Dipartimento:
a) determina i criteri per l'organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;
b) approva la politica per la qualita' della ricerca del Dipartimento coerentemente con la politica per la qualita' dell'Ateneo;
c) approva il piano annuale e triennale di ricerca del Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai piani strategici di Ateneo;
d) formula delle proposte in ordine all'attivazione di contratti post-doc o di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio;
e) sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, predispone richieste motivate di posti di personale docente nelle aree tematiche di pertinenza, tenendo presenti le necessita' scientifiche e didattiche di sviluppo del Dipartimento, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
f) delibera sull'utilizzo dei fondi da attribuire al Dipartimento, nei limiti e con le modalita' definite nel regolamento di Ateneo per la disciplina dell'amministrazione, della finanza e della contabilita' nonche' nelle ulteriori eventuali e pertinenti fonti regolamentari dell'Ateneo;
g) programma e organizza annualmente le attivita' didattiche dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, sentiti i consigli di corso di studio interessati, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e in conformita' alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
h) formula le proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
i) formula le proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio afferenti al Dipartimento;
j) propone le modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento;
k) approva le modifiche dei regolamenti dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento e coerentemente con le indicazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
l) monitora, anche tramite la commissione paritetica docenti-studenti, l'andamento delle attivita' didattiche dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, producendo la documentazione necessaria per i processi di assicurazione della qualita' e attuando eventuali azioni migliorative;
m) promuove iniziative di terza missione volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento delle competenze tecnico-scientifiche, incluse attivita' di formazione professionale e di educazione permanente;
n) formula le proposte in ordine alla designazione del direttore e del vice-direttore, da sottoporre al senato accademico che esprimera' parere consultivo al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione;
o) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

 
Art. 23.

Il direttore del Dipartimento

1. Il direttore del Dipartimento e' nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione a seguito di parere del senato accademico, su proposta del consiglio di Dipartimento, fra i professori di ruolo, ordinari o associati, afferenti al Dipartimento.
2. Il direttore resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato consecutivamente solo una volta, con le stesse procedure. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa, il direttore verra' sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 1. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio accademico, ferma restando la possibilita' di essere confermato.
3. Il direttore:
a) e' il rappresentante pro tempore del Dipartimento;
b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli organi centrali dell'Ateneo;
c) sovrintende al funzionamento generale del Dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie, inclusa l'eventuale adozione di provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio di Dipartimento sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza utile;
d) e' membro di diritto del senato accademico.
4. In caso di impedimento temporaneo superiore ai tre mesi, ovvero al fine di essere supportato nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, il direttore puo' proporre al consiglio del Dipartimento la nomina di un vice-direttore, scelto tra i professori di ruolo, ordinari e associati dell'Ateneo. La proposta, approvata dal consiglio di Dipartimento, viene sottoposta all'approvazione del senato accademico che esprimera' parere consultivo al consiglio di amministrazione che delibera definitivamente. Il vice-direttore rimane in carica tre anni accademici e comunque sino alla nomina del nuovo direttore e puo' essere confermato.

 
Art. 24.

La giunta del Dipartimento

1. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La giunta e' composta dal direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un massimo di cinque membri eletti tra i componenti del consiglio di Dipartimento, dal consiglio medesimo.
3. La giunta resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni del direttore, la giunta decade.

 
Art. 25.

La commissione paritetica docenti-studenti

1. Cosi' come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ciascun Dipartimento e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.
2. La partecipazione al predetto organo non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

 
Art. 26.

I corsi di studio

1. L'Ateneo, anche d'intesa con altre universita', istituisce le seguenti tipologie di corsi di studio:
a) corsi di laurea e laurea magistrale;
b) corsi di dottorato;
c) scuole di specializzazione;
d) master di I e II livello;
e) corsi di formazione finalizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
f) corsi brevi e corsi professionalizzanti.
Ciascuno dei corsi delle tipologie a), b) e c) afferisce a un Dipartimento. I corsi di tipologia d) o e) o f) possono afferire a un Dipartimento oppure essere gestiti e organizzati dall'Ateneo. L'afferenza di un corso di studio a un Dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione.
2. I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti didattici allegati al regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici dei corsi di studio, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ogni corso di laurea o laurea magistrale e' gestito da un consiglio di corso di studio. Con delibera del consiglio di amministrazione, puo' essere stabilito che un unico consiglio di corso di studio gestisca un insieme di piu' corsi di laurea o laurea magistrale, affini dal punto di vista didattico-formativo, anche appartenenti a livelli diversi.
4. Per ogni corso di studio viene nominato:
a) un coordinatore;
b) un gruppo di gestione dell'assicurazione della qualita' (gruppo AQ).
5. Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di corso di studio, inclusa la composizione e le funzioni del gruppo AQ, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere consultivo del senato accademico.
6. Il gruppo AQ deve prevedere sia una rappresentanza docente che una rappresentanza studentesca.

 
Art. 27.

Il consiglio di corso di studio - composizione

1. Il consiglio di corso di studio e' composto:
a) dal coordinatore, che lo presiede;
b) dai professori o ricercatori dell'Ateneo, inclusi i professori straordinari, che svolgono attivita' didattica in uno dei corsi di laurea o laurea magistrale gestiti dal consiglio;
c) dai docenti a contratto titolari di un incarico d'insegnamento all'interno di almeno uno dei corsi di laurea o laurea magistrale gestiti dal consiglio;
d) dalla componente studentesca del gruppo AQ.
2. La mancata partecipazione di una o piu' delle componenti di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.
3. Alle adunanze del consiglio di corso di studio partecipa, esercitando le funzioni di segretario, una persona delegata dal direttore generale o dal direttore generale vicario.

 
Art. 28.

Il consiglio di corso di studio - competenze

1. Il consiglio di corso di studio:
a) organizza e coordina le attivita' formative richieste dai corsi di studio gestiti;
b) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti iscritti ai corsi di studio gestiti;
c) delibera, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento di studi o altre attivita' pregresse e di titoli conseguiti;
d) avanza proposte ai Dipartimenti interessati riguardanti la programmazione didattica dei corsi di studio gestiti e la copertura delle relative attivita' formative;
e) monitora, anche attraverso il gruppo AQ, l'andamento delle attivita' didattiche, i risultati conseguiti e la funzionalita' dei servizi didattici disponibili, producendo la documentazione necessaria per i processi di assicurazione della qualita' e proponendo eventuali azioni migliorative;
f) formula ai Dipartimenti interessati proposte e pareri relativi a modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti dei corsi di studio gestiti;
g) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

 
Art. 29.

Il coordinatore del consiglio di corso di studio

1. Il coordinatore del consiglio di corso di studio e' nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione previo parere consultivo del senato accademico, su proposta del consiglio di corso di studio, fra i professori ordinari, associati e straordinari e i ricercatori facenti parte del consiglio interessato.
2. Il coordinatore resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato solo una volta, anche consecutivamente, con le stesse procedure. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa, il coordinatore verra' sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 1. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilita' di essere confermato.
3. Il coordinatore:
a) convoca e presiede il consiglio di corso di studio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
b) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza utile;
c) sovrintende alle attività dei corsi di studio gestiti dal consiglio e vigila sul regolare svolgimento delle stesse;
d) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

 
Art. 30.

I dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione,
i master e i corsi di formazione

1. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi con le relative modalita' di formazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di studio delle tipologie b), c), d) ed e) di cui all'art. 26, comma 1, sono disciplinate in conformita' alla normativa vigente e a quanto stabilito nei relativi regolamenti di Ateneo e nei regolamenti dei singoli corsi.

 
Art. 31.

Corpo docente e ricercatore

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori ordinari e associati, da professori straordinari e da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori, si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle universita' statali.

 
Art. 32.

Attivita' istituzionali

1. I professori e ricercatori dell'Ateneo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
2. L'attivita' di ricerca e le attivita' di terza missione sono e' compito primario di ogni professore e ricercatore dell'Universita'.
3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun professore e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

 
Art. 33.

Liquidazione e devoluzione

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Universita' cessi le sue attivita', si procedera' alla liquidazione del patrimonio residuo secondo le norme previste dal codice civile.
2. I beni che residueranno, una volta esaurita la liquidazione, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 31 del codice civile, all'ente promotore «Societa' di gestione Marconi societa' benefit a r.l.»; ove cio' non sia possibile, sara' devoluto ad altro ente da quest'ultimo indicato sentita l'autorita' tutoria e salva altra destinazione imposta dalla legge.
3. Nel caso di trasformazione dell'Universita' dalla sua attuale forma a quella di societa' di capitali, si applichera' l'art. 2500-octies u.c. c.c., e le azioni o quote saranno assegnate all'ente promotore, «Societa' di gestione Marconi societa' benefit a r.l.».

 
Art. 34.

Entrata in vigore e pubblicita'

1. Il presente statuto entra in vigore contestualmente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.