Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 5 novembre 2024 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021; Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti giuridici; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 12 agosto 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2018, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio tutela Lambrusco, con sede in Modena, viale Virgilio n. 55, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 luglio 2024, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»; conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2024, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica; Vista la nota del 16 ottobre 2024 del Consorzio tutela Lambrusco concernente la richiesta per rendere applicabili le disposizioni di cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare di produzione dalla campagna vendemmiale 2024/2025, ad eccezione della modifica dell'art. 5, comma 5, del disciplinare di produzione che sara' applicabile dalla campagna vendemmiale 2025/2026, integrata con la nota del 5 novembre 2024 di riscontro alla richiesta di chiarimenti del Ministero; Vista la comunicazione presentata in data 17 ottobre 2024 dal competente organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con la quale il medesimo dichiara di non riscontrare problemi operativi per la DOC Lambrusco Grasparossa di Castelvetro nell'applicare nella sua attivita' di controllo e certificazione le nuove regole produttive a partire dalla campagna vendemmiale 2024/2025; Vista la nota del 18 ottobre 2024 della Regione Emilia-Romagna, con la quale la medesima dichiara di concordare con la richiesta del Consorzio di rendere applicabili le disposizioni di cui alle modifiche inserite nel disciplinare di produzione della DOC Lambrusco Grasparossa di Castelvetro dalla campagna vendemmiale 2024/2025; Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 8 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2018 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2024. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto. |
| Allegato A Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»
Art. 1. Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' riservata ai vini rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso spumante (VS e VSQ); «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato spumante (VS e VSQ); «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso frizzante; «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato frizzante. La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con la specificazione della sottozona «Monte Barello» e' prodotta esclusivamente nella tipologia rosso frizzante ed e' disciplinata in calce al presente disciplinare di produzione nell'allegato A. Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato suddetto, per detta sottozona si applicano le norme previste dal presente disciplinare di produzione. |
| ALLEGATO A Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» Sottozona «Monte Barello»
Art. 1. Denominazione e vini
1.1 La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», nei limiti ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, puo' essere accompagnata dal riferimento della sottozona «Monte Barello», espressamente disciplinata nel presente allegato, nell'unica tipologia «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso frizzante. |
| Allegato B
Documento unico
1. Denominazione/denominazioni: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. 2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta. 3. Categorie di prodotti vitivinicoli: 4. Vino spumante; 5. Vino spumante di qualita'; 8. Vino frizzante. 3.1 Codice della nomenclatura combinata: 22 - Bevande, Liquidi alcolici ed aceti 2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009. 4. Descrizione dei vini: 1. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso spumante. Breve descrizione testuale: spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino di varia intensita'; odore: fragrante, con note floreali; sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Ad eccezione delle versioni elaborate nella categoria «vino spumante di qualita'», puo' presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -; titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -; acidita' totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -; tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -. 2. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato spumante Breve descrizione testuale: spuma: fine e persistente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: caratteristico con note floreali e fruttate; sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Ad eccezione delle versioni elaborate nella categoria «vino spumante di qualita'», puo' presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -; acidita' totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -; tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -. 3. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso frizzante. Breve descrizione testuale: spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino di varia intensita'; odore: caratteristico con note floreali; sapore: da secco a dolce, fresco, sapido, intenso ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Puo' presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -; titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -; acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -; tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -. 4. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato frizzante. Breve descrizione testuale: spuma: vivace, evanescente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate; sapore: da secco a dolce, fresco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Puo' presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -; titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -; acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -; tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -. 5. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso frizzante - sottozona Monte Barello. Breve descrizione testuale: spuma: rosata ed evanescente; colore: rosso rubino intenso con eventuali riflessi violacei; odore: intenso, caratteristico, fruttato; con il trascorrere del tempo puo' sviluppare anche sentori speziati; sapore: da secco ad amabile, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; la tipologia «amabile» deve presentare un titolo alcolometrico effettivo minimo di 9,5% vol; estratto non riduttore minimo: 23 g/l. Puo' presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -; titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -; acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico; acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -; tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): -. 5. Pratiche di vinificazione. 5.1 Pratiche enologiche specifiche Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Pratica enologica specifica Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave, indispensabili per conferire ai vini D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» le loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. 5.2 Rese massime: 1. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» spumante: 18000 chilogrammi di uve per ettaro; 2. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» frizzante: 18000 chilogrammi di uve per ettaro. 6. Zona geografica delimitata. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sul Secchia, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo, Vignola, San Cesario sul Panaro, tutti in Provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo del Comune di Modena. 7. Varieta' di uve da vino: Lambrusco Grasparossa N. - Lambrusco; Lambrusco Barghi N. - Lambrusco; Lambrusco Benetti N. - Lambrusco; Lambrusco del Pellegrino N. - Lambrusco; Lambrusco Grasparossa N. - Groppello Grasparossa; Lambrusco Maestri N. - Groppello Maestri; Lambrusco Marani N. - Lambrusco; Lambrusco Montericco N. - Lambrusco; Lambrusco Oliva N. - Lambrusco; Lambrusco Salamino N. - Lambrusco; Lambrusco Viadanese N. - Lambrusco; Lambrusco a foglia frastagliata N. - Enantio N.; Lambrusco di Sorbara N. - Lambrusco; Malbo gentile N. 8. Descrizione del legame/dei legami. 8.1 A) Informazioni sulla zona geografica. 1. Fattori naturali rilevanti per il legame. La Provincia di Modena, al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della Valle Padana, anche se differenziazioni non lievi sono indotte dal fatto che la meta' di essa si sviluppa nella regione collinare e montuosa appenninica. La speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell'Appennino, e' la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale. I valori medi degli indici relativi alla luminosita', all'escursione termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di continentalita' del nostro clima caratterizzato tra l'altro da piovosita' mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. Per quanto concerne la piovosita' in particolare, l'ambiente della pianura modenese presenta valori sempre piu' bassi rispetto alla restante pianura emiliana soprattutto nei mesi estivi, tanto che la pluviometria naturale non copre mediamente piu' della meta' del fabbisogno idrico delle colture agrarie. La natura argillosa e compatta di gran parte dei terreni modenesi non ha certo facilitato l'esercizio dell'agricoltura attraverso i secoli e ne costituisce ancor oggi uno degli aspetti piu' difficili. Questi caratteri geografici sono raccontati nel capitolo dedicato all'Ambiente Geografico del volume VI «Ducato di Modena e Reggio» compreso nell'opera letteraria di Giuseppe Gorani «L'Italia del XVIII secolo» che apre il capitolo con questa frase: «La natura sembra abbia favorito in modo particolare la citta' e il territorio dello Stato di Modena». Si deve soprattutto all'attivita' dell'uomo il fatto di avere creato le condizioni per mantenere l'ambiente naturale e fertile attraverso canalizzazioni di scolo, difesa degli eccessi idrologici, tecniche ed ordinamenti colturali basati sull'impiego di ammendanti organici per ridurre il carattere negativo della eccessiva argillosita' dei terreni agrari. All'interno della zona di produzione del «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» si distingue la sottozona «Monte Barello» che ricade unicamente nel territorio pedecollinare e collinare della Provincia di Modena. Il clima di questa area fa registrare un indice di Winkler che si attesta intorno a 1900-2000 gradi giorno secondo i siti. In particolare, il valore medio di tutto il territorio e' stato calcolato in 1941 gradi giorno, con precipitazioni medie del periodo aprile-ottobre di 500 mm, poco variabili tra i differenti siti. L'altitudine della sottozona Monte Barello varia all'incirca dai 90 ai 560 metri s.l.m.. I suoli della sottozona Monte Barello sono classificabili nelle «Terre scarsamente calcaree del margine appenninico» (suoli «Montefalcone franca argillosa limosa, 1-20% pendenti, ondulati) e Terre calcaree del basso Appennino localmente associate a calanchi; suoli «Banzola e Grifone franca argillosa limosa; 7-35% pendenti, ondulati e moderatamente ripidi). In questi ambienti il fattore umano e' determinante per realizzare una viticoltura di qualita' attraverso tecniche agronomiche di regimazione delle acque per evitare l'erosione dei terreni con il ricorso alla sistemazione dei vigneti a rittochino e scegliendo le esposizioni maggiormente soleggiate. 8.2 A) Informazioni sulla zona geografica. 2. Fattori umani rilevanti per il legame Della «vitis Labrusca» ne parla Catone nel De Agricoltura e Varrone nel De Rustica. E ancora Plinio, che nella Naturale Historia, documenta le caratteristiche della «vitis vinifera» «le cui foglie come quelle della vite Labrusca, diventano di colore sanguigno prima di cadere». Nel 1300 il bolognese Pier de' Crescenzi, nel suo trattato di agricoltura osserva sulle Labrusche, che «nere sono, tingono i vini e chiariscono, ma intere e con raspi stropicciati si pongono nei vasi e non viziano il sapore del vino». E' il primo documento che indica che in quei tempi era nato l'uso di fare il vino dall'uva di quelle viti, che forse non erano piu' tanto «selvatiche». Occorre ricordare infatti che le antiche Labrusche erano le viti selvatiche (vitis vinifera silvestris) o le viti della sottospecie vitis vinifera sativa, che nascevano spontaneamente da seme, nei luoghi non coltivati. Per questo motivo il Lambrusco e' considerato uno dei vitigni piu' autoctoni del mondo in quanto deriva dall'evoluzione genetica della vitis vinifera silvestris occidentalis la cui domesticazione ha avuto luogo nel territorio modenese. Riguardo la sottozona «Monte Barello» prende il nome dal relativo toponimo, situato in Comune di Castelvetro di Modena, la cui esistenza era gia' certamente nota nel 1020 d.C. come risulta da documentazione bibliografica del 1824 nella quale emerge che il March. Bonifacio da' alcuni terreni al Vescovo Verino al posto di Montebarello che, evidentemente, veniva considerato un luogo pregiato. Sicuramente il sito di Monte Barello era gia' abitato ai tempi degli Etruschi come testimonia il ritrovamento di preziosi reperti archeologici costituiti da «un ago crinale di bronzo» con un elegante busto di donna e armi, nonche' strumenti di pietra, bronzo e ferro ed e' noto che furono gli Etruschi a coltivare la vite e produrre il vino in Italia che, in questo territorio non poteva che essere Lambrusco. Il vino Lambrusco e' sempre stato tenuto in grande considerazione dai Duchi di Modena, tanto e' vero che, due secoli e mezzo prima, in un suo «olografo» del giugno del 1430, Nicolo' III d'Este aveva ordinato che «di tutto il vino che veniva condotto da Modena a Parigi, la meta' del dazio non venisse pagata», in modo da favorirne il commercio. Gli autori piu' significativi dell'800 confermano come nel corso dei secoli Modena rappresenta un territorio vocato alla produzione di vini mossi che hanno acquisito particolare notorieta' e tradizione di produzione e consumo e i cui caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente, compresi tutti i fattori naturali e umani che lo definiscono. L'origine storica della denominazione «Lambrusco Grasparossa» e' sicuramente nota fin dalla meta' del 1800 come dimostrano i numerosi documenti storici tra i quali troviamo il «catalogo alfabetico di quasi tutte le uve» redatto da Luigi Maini nel 1854 e il «catalogo descrittivo delle principali varieta' di uve coltivate nelle provincie di Modena e di Reggio Emilia» dell'Avv. Francesco Aggazzotti pubblicato nel 1867. L'incidenza dei fattori umani si rileva in particolare nella determinazione degli aspetti tecnici e produttivi che rappresentano gli elementi di relazione con il disciplinare di produzione. 8.3 La base ampelografica dei vigneti. La base ampelografica dei vigneti: il «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' un vitigno a bacca rossa di media vigoria con portamento semi-eretto, costantemente produttivo. I vigneti preposti alla produzione delle uve D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» devono avere una base ampelografica cosi' composta: Lambrusco Grasparossa, almeno l'85% della superficie vitata totale; altri Lambruschi tradizionalmente coltivati nella zona, Malbo Gentile, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15% della superficie vitata totale. 8.4 Le forme di allevamento L'ambiente pedoclimatico modenese favorisce un naturale accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve inoltre consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialita' produttiva delle piante, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosita' ai grappoli. Le forme di allevamento piu' diffuse sono il cordone libero, il cordone speronato, il G.D.C., il guyot. La densita' d'impianto e' di 2.500-3.000 ceppi/ettaro nei terreni parzialmente decarbonati della pianura pedemontana mentre e' di 3.000/4.000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e del basso appennino associati a calanchi. I portinnesti piu' utilizzati sono Kober5BB, SO4, 420A. 8.5 Le pratiche relative all'elaborazione dei vini. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave, indispensabili a conferire ai vini D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» le loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Gli autori latini (Catone, Plinio, Columella) nei loro scritti descrivono la produzione di un vino mosso (Lambrusco) in grado di liberare spuma e quindi se ne deriva l'immagine di un vino frizzante. Occorre pero' attendere lo sviluppo delle conoscenze che si ebbero dalla fine del '600 a tutto l'800 per capire la causa biologica e la natura chimica della fermentazione alcolica e alcuni aspetti relativi alla tecnica enologica collegata. Altre scoperte dovevano pero' fare far in modo che tutta l'anidride carbonica prodotta nel corso della fermentazione rimanesse sciolta nel vino: occorreva da un lato un contenitore in grado di reggere la pressione e dall'altro un tappo che ne impedisse la fuga. Sono due condizioni queste che si realizzarono tra la fine del '600 e gli inizi del '700. Tale propensione per vini frizzanti bianchi e rossi viene ricordata da Autori successivi del seicento e del settecento, fino alla conclusione della lunga evoluzione genetica che portera' alla miglior identificazione delle viti selvatiche dei latini nelle varieta' bianche e soprattutto rosse (famiglia dei Lambruschi modenesi) descritte dagli ampelografi del 1800 (in particolare Acerbi, Mendola e Agazzotti). Oltre ai progressi tecnologici si ebbe anche un importante cambiamento climatico (piccola era glaciale) con autunni freddi e umidi, ritardi di maturazione e fermentazioni incomplete che determinavano riprese fermentative in botte con rottura delle stesse. Dalla meta' dell'800 alla meta' del '900 la maniera piu' diffusa di ottenere un Lambrusco frizzante naturale in senso industriale era rappresentata dalla rifermentazione in bottiglia. Si otteneva cosi' un Lambrusco frizzante torbido, senza sboccatura, e la gran parte del prodotto. Nel 1860 prese cosi' ad operare a Modena la prima cantina di produzione di Lambrusco frizzante di tutta l'Emilia. Le produzioni migliori venivano comunque sottoposte alla eliminazione delle fecce anche con metodi che ne diminuissero le perdite quanti qualitative, dapprima con macchine travasatrici isobariche (messe a punto dal Martinotti a fine '800), mentre attualmente anche nei vini frizzanti e spumanti rifermentati in bottiglia si usa eliminare il deposito di fecce di lievito dopo averlo fatto discendere verso il tappo e previo congelamento del collo della bottiglia. 8.6 B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico. La D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' riferita alla produzione di vini frizzanti e spumanti, nelle tipologie rosso o rosato. Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. Dalle uve prodotte nella pianura pedemontana e nei rilievi collinari si ottiene un vino di colore rosso tendente al violaceo, strutturato, di corpo morbido, di bassa acidita', con note fruttate molto evidenti. La freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro equilibrio gustativo. 8.7 C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). A Modena la vitivinicoltura ha un valore socio-economico molto importante ed e' legata alla produzione di vini «frizzanti» e «spumanti». Il fattore ambientale piu' importante nel condizionare l'equilibrio vegeto-produttivo e la qualita' del vino e' il terreno. Pur nella loro variabilita' determinata dall'ambiente e dagli interventi agronomici, i terreni agrari modenesi possono pertanto considerarsi di buona fertilita' che si identificano nei seguenti tre tipi rappresentativi: a) terreni sciolti, di colorazione gialla o rossastra, poveri di calce e spesso anche di fosforo totale ed assimilabile, localizzati nella fascia pedecollinare ma anche ad altimetrie piu' elevate con suoli che in pianura vengono denominati «terre parzialmente decarbonate della pianura pedemontana», mentre due sono i suoli dei rilievi «terre scarsamente calcaree del margine appenninico», «terre calcaree del basso appennino localmente associate a calanchi; b) terreni di medio impasto, ottimi sia sotto il profilo fisico che chimico, originati dalle alluvioni dei fiumi Secchia e Panaro, localizzati nella media pianura che rientrano nei suoli denominati «terre calcaree dei dossi fluviali con i suoli Sant'Omobono franca limosa argillosa»; c) terreni argillosi, molto compatti ma chimicamente ben dotati e fertili, i quali costituiscono la maggior parte della pianura con i suoli denominati «terre argillose delle valli bonificate». I terreni di pianura appartengono alle alluvioni del pleistocene e dell'olocene, mentre i terreni collinari e montani, cretacei ed eocenici, sono molto ricchi di componenti finissimi e colloidali. I terreni di pianura sono praticamente esenti da scheletro grossolano che invece e' spesso presente nei terreni coltivati di collina e di montagna in forma di frammenti brecciosi che possono ostacolare le normali operazioni colturali. I vigneti preposti alla produzione delle uve DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono ubicati nella pianura posta a sud della provincia modenese dove prevalgono i suoli «terre parzialmente decarbonate della pianura pedemontana» con un indice di Winkler che varia dai 2169 ai 2193 gradi giorno, le precipitazioni medie del periodo aprile-ottobre si sono attestate sui 437-449 mm. Inoltre sono presenti vigneti di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC nel territorio pedecollinare e collinare della Provincia di Modena caratterizzato dai suoli «terre scarsamente calcaree del margine appenninico», «terre calcaree del basso appennino localmente associate a calanchi». L'indice di Winkler varia dai 1890 gradi giorno rilevati nella zona di Vignola posta all'altitudine di 120-125 m. ai 2028 gradi giorno di Levizzano Rangone posto ad una altitudine di 135 m.. La vigoria dei vigneti e' media con produzioni medio-alte nella pianura pedemontana e medio-basse nelle aree collinari. In particolare, nella sottozona «Monte Barello» l'indice di Winkler si attesta intorno a 1900-2000 gradi con una media calcolata in 1941 gradi giorno. I suoli ondulati o fortemente ondulati fino ad essere moderatamente ripidi sono classificabili nelle «Terre scarsamente calcaree del margine appenninico» (suoli «Montefalcone) e Terre calcaree del basso Appennino localmente associate a calanchi (suoli «Banzola e Grifone). La storia del Lambrusco e della produzione dei vini frizzanti nei territori modenesi parte da lontano e racchiude dentro di se' il fascino delle prime testimonianze dei poeti e degli scrittori dell'eta' classica (Virgilio, Catone, Varrone) che nelle loro opere raccontano di una «Labrusca vitis», ovvero un vitigno selvatico che produceva frutti dal gusto aspro e che soleva crescere ai margini delle campagne. Il Lambrusco, un vino rosso che puo' essere frizzante o spumante, il colore rosso rubino brillante, da servire a 12-14 °C per cogliere appieno fragranze e profumi, e' nato a Modena e da qui si e' diffuso sui mercati nazionali ed esteri. Diversi sono gli elementi dai quali si coglie l'importanza del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro nell'ambito della vitivinicoltura modenese: 1.532 ettari di superficie vitata iscritti al rispettivo Albo dei vigneti DOC con una media annuale di 145.000 quintali di uva doc rivendicata. Con l'utilizzo della denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» i produttori modenesi desiderano presentare al consumatore prodotti che hanno piu' cose da raccontare rispetto ad altri: da dove provengono, come vengono lavorati, quali sono le caratteristiche e le peculiarita' che li differenziano dalle produzioni che non si identificano in un territorio ben definito. 9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti). Link al disciplinare del prodotto: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa gina/22199 |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1, sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024/2025, a condizione che le partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo. Fa eccezione la modifica di cui all'art. 5, comma 5, del disciplinare di produzione relativa alla resa massima dell'uva in vino finito, che sara' applicabile dalla campagna vendemmiale 2025/2026. 4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2024
Il dirigente: Gasparri |
| Art. 2. Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' riservata ai vini spumanti e ai vini frizzanti ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Lambrusco Grasparossa: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, e Malbo Gentile, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%. |
| Art. 2. Base ampelografica
2.1. La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello» e' riservata al vino frizzante rosso ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Lambrusco Grasparossa nella misura del 100%. |
| Art. 3. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sul Secchia, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo, Vignola, S. Cesario sul Panaro, tutti in Provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo del Comune di Modena.Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da localita' C. del Galletto sulla linea di confine tra le province di Modena e Bologna la delimitazione segue detto confine provinciale prima in direzione est e poi sud fino a raggiungere la localita' C. la Colomba: da C. la Colomba, con tracciato rettilineo in direzione nord- ovest, raggiunge Marano sul Panaro e successivamente Rodiano seguendo la strada che tocca C. Piano e Piastrello. Da questo punto la linea di delimitazione si dirige verso la localita' Casinetto per raggiungere in localita' «La Selva» l'estremo punto meridionale del confine comunale di Castelvetro. Segue per breve tratto detto confine comunale che abbandona poi nei pressi della quota 383 per proseguire, con direzione rettilinea verso ovest, fino al torrente Traino a sud della quota 277. Da tale punto la linea di delimitazione segue i tratti meridionali dei confini comunali di Maranello, Fiorano e Sassuolo, toccando le localita' Guardiola, Montelungo, C. Tripoli, Marzola, e successivamente segue il confine orientale e meridionale del Comune di Prignano sulla Secchia fino alla localita' Alevara. Dalla localita' Alevara raggiunge, con andamento rettilineo verso nord-ovest, la localita' «la Quercia» e quindi il corso del torrente Pescarola fino al fiume Secchia. Discende il corso del fiume Secchia seguendo il confine provinciale tra Modena e Reggio Emilia fino ad incontrare la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato nei pressi di Marzaglia. Abbandonato il sopraddetto confine provinciale, la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12. Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani, C. Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che, passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende il corso del Panaro fino alla localita' Usiglio e da qui, seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia, raggiunge la localita' C. del Galletto. |
| Art. 3. Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello» comprende, in parte, il territorio dei comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Prignano sulla Secchia, Vignola, Maranello, Fiorano Modenese, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Sassuolo. Detto territorio e' suddiviso in due aree distinte, delimitate ai seguenti punti A e B: A - Delimitazione della zona A: partendo dal confine tra i comuni di Maranello e Castelvetro di Modena all'altezza della strada SP467R - Nuova Pedemontana, ne segue il percorso in direzione est sino all'incrocio con Via Montanara, da cui prosegue lungo il percorso della SP467R- Nuova Pedemontana, sino all'immissione sulla strada provinciale Nuova Pedemontana, che percorre sino ad incontrare il confine del Comune di Spilamberto. Continua lungo la strada provinciale Nuova Pedemontana sino al cavalcavia di via Montanara di cui ne segue il percorso in direzione sud, sino all'incrocio con via Trinita'. Prosegue in direzione sud, passando in Comune di Vignola, lungo tutta via Trinita' sino al suo sbocco sulla strada SP 569 in cui si immette in direzione sud-est sino all'incrocio con via Circonvallazione, che segue in direzione sud sino all'immissione sulla strada provinciale SP 4, percorrendola ancora verso sud per tutta la sua lunghezza fino a giungere, in Comune di Marano sul Panaro, all'immissione in via Vignolese (SP4). Da qui procede fino alla successiva immissione in Via Circonvallazione Ovest (SP4), proseguendo su quest'ultima fino a raggiungere l'incrocio con via Pavullese, lungo la quale prosegue sino alla reimmissione sulla strada SP 4. Continua quindi sulla strada SP 4 sino al confine sud del Comune di Marano sul Panaro e prosegue lungo il medesimo sino al confine con il Comune di Maranello di cui segue il confine amministrativo, in direzione nord-ovest, sino al confine con il territorio del Comune di Fiorano modenese, di cui percorre tutto il tratto del confine sud. Giunti al confine con il Comune di Sassuolo, procede per un breve tratto verso sud-ovest lungo il confine comunale sino al territorio del Comune di Prignano sulla Secchia di cui segue il confine est e sud sino alla localita' Alevara, dalla quale raggiunge con andamento rettilineo verso nordovest, la localita' «La Quercia» e quindi prosegue seguendo il corso del torrente Pescarola fino all'intersezione con la strada provinciale SP19, lungo cui procede verso nord seguendo via San Michele (SP19),sino a raggiungere il confine con il Comune di Sassuolo. Da qui continua per la medesima strada SP 19 (via San Michele e poi via Montanara) in direzione est sino all'incrocio con via Circonvallazione Sud che imbocca e percorre in direzione est sino alla immissione in via Circonvallazione Sud Est e poi lungo quest'ultima sino all'incrocio con via Giuseppe Mazzini dove svolta a est e ne segue il percorso sino alla immissione in via Statale Ovest (via Adda) lungo la quale procede in direzione est sino al confine con il Comune di Fiorano Modenese. Prosegue in direzione est lungo via Statale Ovest sino all'immissione in via Vittorio Veneto lungo la quale prosegue sempre in direzione est sino ad imboccare via Statale Est e ne segue il percorso sino alla immissione in via Flumendosa, lungo la quale prosegue sino a immissione in via Statale che percorre per poi prendere via Claudia sino al confine con il Comune di Maranello. Da qui prosegue, sempre in direzione est, lungo via Claudia sino alla sua immissione in via Vignola, lungo la quale procede sino all'incrocio con via Statale 12; poi svolta in direzione sud lungo via Statale 12 sino all'incrocio con la strada SP467R- Nuova Pedemontana, che imbocca e segue in direzione est sino al confine con il Comune di Castelvetro di Modena dove si chiude con il punto di partenza. B - delimitazione della zona B: nel Comune di Savignano sul Panaro, partendo dalla intersezione tra il confine est del territorio e la strada SP 569 (via Claudia), ne segue il percorso in direzione ovest sudovest, sino alla sua immissione nella strada SP623 lungo la quale procede sino all'incrocio con la strada SP4dir (via Castiglione) che segue in direzione ovest sino all'incrocio con via Castiglione in cui si immette e percorre sino al confine comunale. Da qui segue il confine sud est del territorio comunale di Savignano sul Panaro dove si chiude incontrando il punto di partenza. |
| Art. 4. Norme per la viticoltura
4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. 4.2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 4.3. La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
============================================================= | | | Titolo alcol. | | | Produzione massima | vol. naturale | | Tipologia | Uva tonn. /ettaro | minimo | +===================+=====================+=================+ | Spumante | 18 | 9,50% | +-------------------+---------------------+-----------------+ | Frizzante | 18 | 9,50% | +-------------------+---------------------+-----------------+
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. |
| Art. 4. Norme per la viticoltura
4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello», devono presentare una giacitura in aree collinari e pedecollinari ed una esposizione atta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve. 4.2. Sono esclusi i terreni derivanti da bonifiche industriali, da attivita' di escavazione o comunque evidentemente manipolati rispetto all'orizzonte originario tipico. Sono altresi' esclusi i terreni con problemi di ristagno idrico, non sufficientemente soleggiati. 4.3. Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello», la densita' minima di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 2200 piante. Per tali impianti sono ammessi solamente le forme di allevamento a cordone speronato, nelle diverse versioni, alberello e Guyot, con esclusione della forma a GDC. Sono inoltre esclusi i nuovi impianti e reimpianti con esposizione a nord. 4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso. Le operazioni di raccolta delle uve devono essere svolte unicamente a mano. 4.5 Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata e le gradazioni minime naturali delle uve, per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello», devono essere rispettivamente le seguenti: produzione massima uva /Ha: ton. 12; titolo alcol. volumico naturale minimo: 10,50% vol. 4.6 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello» devono essere riportati nel limite di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 10% il limite medesimo; in tal caso, l'esubero di produzione potra' essere rivendicato con la denominazione di origine controllata Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione della sottozona «Monte Barello» per tutto il prodotto. |
| Art. 5. Norme per la vinificazione
5.1. Nella vinificazione ed elaborazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono ammesse le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 5.2. Le operazioni di vinificazione e di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione, nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea e nazionale, l'imbottigliamento e il condizionamento devono aver luogo nel territorio della Provincia di Modena per salvaguardare la qualita' e la reputazione, nonche' garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. Restano valide le autorizzazioni in deroga a vinificare e elaborare i vini frizzanti, nell'immediata vicinanza dell'area di produzione fino ad oggi rilasciate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste conformemente alle vigenti disposizioni unionali e nazionali. 5.3. Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all'articolo 1, la dolcificazione puo' essere effettuata con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti idonei alla produzione dei vini a D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3, o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta' Lambrusco prodotte in Provincia di Modena. II mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino a D.O.C. La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», anche su prodotti arricchiti. In alternativa con mosto concentrato rettificato o mosto concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in Provincia di Modena purche' tali quantitativi siano sostituiti da identiche quantita' di vino D.O.C., anche su prodotti arricchiti. I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo alla pratica della fermentazione/rifermentazione naturale in bottiglia, anche con «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico», e della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali. 5.4. Le operazioni di arricchimento, l'aggiunta dello sciroppo zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio nella preparazione dei vini spumanti «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. 5.5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e puo' essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente sul territorio. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 5.6. In considerazione delle tradizionali tecniche produttive consolidate nel territorio e ai sensi della vigente normativa nazionale di settore, per la preparazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», e' consentito effettuare in data successiva al 31 dicembre di ogni anno la parziale o totale fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche di annate precedenti. Tali fermentazioni o rifermentazioni devono terminare entro il 30 giugno dell'anno seguente e devono essere comunicate all'ICQRF competente per territorio, nei seguenti termini: entro il 31 dicembre per le fermentazioni gia' in atto e che proseguono oltre tale data; entro il secondo giorno precedente all'inizio della fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre di ogni anno. 5.7. E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, vini e prodotti a monte del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», sia allo stato sfuso che confezionati, che presentano una intensita' colorante superiore ai seguenti limiti massimi (secondo il metodo OIV-MA-AS2-07B): prodotti a monte del vino sfuso all'ingrosso: 25; vino sfuso all'ingrosso: 20; vino frizzante e vino spumante confezionati e vino sfuso per il consumo diretto commercializzato in recipienti di capacita' da 10 litri a 60 litri: 17. Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione che fanno registrare il superamento dei rispettivi limiti sopraindicati, perdono in ogni caso il riferimento alla varieta' Lambrusco e devono essere riclassificate a IGT «Emilia» o «dell'Emilia» o a prodotti senza DOP/IGP. |
| Art. 5. Norme per la vinificazione
5.1. Le operazioni di vinificazione, compresa la presa di spuma, di dolcificazione e di imbottigliamento del vino frizzante «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello», devono aver luogo nel territorio della Provincia di Modena senza alcuna deroga o eccezione, al fine di salvaguardare la qualita' e la reputazione, nonche' garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 5.2. La resa massima in vino dell'uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello» non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto al riferimento alla sottozona «Monte Barello» e potra' essere presa in carico come vino a denominazione di origine controllata Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Oltre il limite del 70% decade il diritto alla denominazione della sottozona «Monte Barello» per tutto il prodotto ed il vino potra' essere rivendicato con le possibili denominazioni DOP o IGP insistenti sul territorio e compatibili per caratteristiche. 5.3. La vinificazione delle uve per ottenere il vino frizzante «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello», deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti pratiche enologiche: l'arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve, quando consentito, deve essere eseguito esclusivamente con l'impiego di mosto di uve concentrato rettificato; per la presa di spuma e la dolcificazione puo' essere utilizzato esclusivamente mosto d'uva ottenuto da uve rivendicate per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello», oppure mosto di uve concentrato rettificato; la presa di spuma deve avvenire con periodo minimo di fermentazione con permanenza sulle fecce di almeno: novanta giorni se effettuata in bottiglia, con o senza degorgiatura; trenta giorni se effettuata in autoclave, secondo il metodo Martinotti-Charmat. 5.4. Il vino frizzante a Denominazione di Origine Controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello» deve essere immesso al consumo dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. |
| Art. 6. Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso spumante: spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino di varia intensita'; odore: fragrante, con note floreali; sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato spumante: spuma: fine e persistente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: caratteristico con note floreali e fruttate; sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima; 6,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: rosso rubino di varia intensita'; odore: caratteristico con note floreali; sapore: da secco a dolce, fresco, sapido, intenso ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato frizzante: spuma: vivace, evanescente; colore: rosato piu' o meno intenso; odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate; sapore: da secco a dolce, fresco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. I vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ad eccezione delle versioni elaborate nella categoria «vino spumante di qualita'», possono presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione. |
| Art. 6. Caratteristiche al consumo
6.1. Il vino «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello» «rosso frizzante», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: rosata ed evanescente; colore: rosso rubino intenso con eventuali riflessi violacei; odore: intenso, caratteristico, fruttato; con il trascorrere del tempo puo' sviluppare anche sentori speziati; sapore: da secco ad amabile, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; la tipologia «amabile» deve presentare un titolo alcolometrico effettivo minimo di 9,5% vol; acidita' totale minima: 5,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 23 g/l. 6.2 Nella tipologia frizzante prodotta tradizionalmente con la fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. 6.3 In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore del vino frizzante di cui al comma 1 puo' rivelare lieve sentore di legno. |
| Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione
7.1. Alla denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato» e similari. 7.2. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» frizzante e' obbligatorio il riferimento al contenuto in zuccheri residui come da indicazioni di legge. 7.3. I vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosati frizzanti e spumanti devono riportare in etichetta il termine «rosato»; e' ammessa, in alternativa, l'indicazione «rose'». 7.4. Nell'etichettatura delle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con rifermentazione in ottiglia, puo' essere utilizzata la dicitura «rifermentazione in bottiglia». |
| Art. 7. Designazione e presentazione
7.1. Nella designazione del vino frizzante a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello», l'indicazione della sottozona deve figurare nel campo visivo delle indicazioni obbligatorie in caratteri non superiori per dimensioni a quelli usati per l'indicazione della denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e deve essere posta al di sopra della stessa. L'indicazione della sottozona «Monte Barello», se riportata in un campo visivo diverso rispetto a quello in cui compaiono le indicazioni obbligatorie, non e' soggetta ai vincoli dimensionali di cui al periodo precedente. 7.2. Nella presentazione e designazione del vino frizzante «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con il riferimento alla sottozona «Monte Barello» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 7.3. Nella tipologia frizzante prodotta tradizionalmente con fermentazione in bottiglia, e' obbligatorio riportare la dicitura «rifermentazione in bottiglia» nel campo visivo delle indicazioni obbligatorie; tale dicitura puo' essere ripetuta in altre parti della confezione. |
| Art. 8. Confezionamento
8.1 I vini «frizzanti» e «spumanti» designati con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, esclusa la dama, aventi la capacita' non superiore a litri 9. 8.2 In considerazione della consolidata tradizione e' consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» purche' detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri. 8.3 Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono consentiti i seguenti dispositivi di chiusura: tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm; tappo a vite per le bottiglie di capacita' fino a 1,5 litri compresa; tappo raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a spago; tappo a corona: a) per le bottiglie aventi capacita' fino a litri 0,75 compresa; b) per le produzioni con rifermentazione in bottiglia. 8.4 I vini spumanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» devono essere confezionati nel rispetto delle vigenti disposizioni unionali e nazionali. Devono essere posti in commercio esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta, coperto eventualmente da capsula e/o da lamina. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso qualsiasi dispositivo di chiusura idoneo. |
| Art. 8. Confezionamento
8.1. Il vino frizzante designato con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di forma tradizionale (champagnotta, borgognotta, emiliana) di colore scuro nelle tonalita' dal verde al marrone, aventi capacita' da litri 0,75 fino a litri 6,00 comprese. 8.2. Per il vino frizzante designato con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello» sono consentite esclusivamente le seguenti chiusure con tappo in sughero: a forma di fungo ancorato, tradizionalmente utilizzato nella zona; raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a spago. Tuttavia, per la tipologia elaborata con fermentazione in bottiglia e' consentito l'uso del tappo metallico a corona. Le chiusure possono presentare una lamina/capsula di copertura. Nel caso di utilizzo del tappo a fungo la predetta lamina non deve superare l'altezza di 7 cm. 8.3. E' vietata la commercializzazione del vino dolcificato designato con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» con riferimento alla sottozona «Monte Barello» in recipienti non a tenuta di pressione. |
| Art. 9. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame. La Provincia di Modena, al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della Valle Padana, anche se differenziazioni non lievi sono indotte dal fatto che la meta' di essa si sviluppa nella regione collinare e montuosa appenninica. La speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell'Appennino, e' la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell'Italia centrale. I valori medi degli indici relativi alla luminosita', all'escursione termica alle precipitazioni piovose, confermano l'alto grado di continentalita' del nostro clima caratterizzato tra l'altro da piovosita' mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. Per quanto concerne la piovosita' in particolare, l'ambiente della pianura modenese presenta valori sempre piu' bassi rispetto alla restante pianura emiliana soprattutto nei mesi estivi, tanto che la pluviometria naturale non copre mediamente piu' della meta' del fabbisogno idrico delle colture agrarie. La natura argillosa e compatta di gran parte dei terreni modenesi non ha certo facilitato l'esercizio dell'agricoltura attraverso i secoli e ne costituisce ancor oggi uno degli aspetti piu' difficili. Questi caratteri geografici sono raccontati nel capitolo dedicato all'Ambiente Geografico del volume VI «Ducato di Modena e Reggio» compreso nell'opera letteraria di Giuseppe Gorani «L'Italia del XVIII secolo» che apre il capitolo con questa frase: «La natura sembra abbia favorito in modo particolare la citta' e il territorio dello Stato di Modena». Si deve soprattutto all'attivita' dell'uomo il fatto di avere creato le condizioni per mantenere l'ambiente naturale e fertile attraverso canalizzazioni di scolo, difesa degli eccessi idrologici, tecniche ed ordinamenti colturali basati sull'impiego di ammendanti organici per ridurre il carattere negativo della eccessiva argillosita' dei terreni agrari. All'interno della zona di produzione del «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» si distingue la sottozona «Monte Barello» che ricade unicamente nel territorio pedecollinare e collinare della Provincia di Modena. Il clima di questa area fa registrare un indice di Winkler che si attesta intorno a 1900-2000 gradi giorno secondo i siti. In particolare, il valore medio di tutto il territorio e' stato calcolato in 1941 gradi giorno, con precipitazioni medie del periodo aprile-ottobre di 500 mm, poco variabili tra i differenti siti. L'altitudine della sottozona Monte Barello varia all'incirca dai 90 ai 560 metri s.l.m. I suoli della sottozona Monte Barello sono classificabili nelle «Terre scarsamente calcaree del margine appenninico» (suoli «Montefalcone franca argillosa limosa, 1-20% pendenti, ondulati) e Terre calcaree del basso Appennino localmente associate a calanchi; suoli «Banzola e Grifone franca argillosa limosa; 7-35% pendenti, ondulati e moderatamente ripidi). In questi ambienti il fattore umano e' determinante per realizzare una viticoltura di qualita' attraverso tecniche agronomiche di regimazione delle acque per evitare l'erosione dei terreni con il ricorso alla sistemazione dei vigneti a rittochino e scegliendo le esposizioni maggiormente soleggiate. 2. Fattori umani rilevanti per il legame. Della «vitis Labrusca» ne parla Catone nel De Agricoltura e Varrone nel De Rustica. E ancora Plinio, che nella Naturale Historia, documenta le caratteristiche della «vitis vinifera» «le cui foglie come quelle della vite Labrusca, diventano di colore sanguigno prima di cadere». Nel 1300 il bolognese Pier de' Crescenzi, nel suo trattato di agricoltura osserva sulle Labrusche, che «nere sono, tingono i vini e chiariscono, ma intere e con raspi stropicciati si pongono nei vasi e non viziano il sapore del vino».E' il primo documento che indica che in quei tempi era nato l'uso di fare il vino dall'uva di quelle viti, che forse non erano piu' tanto «selvatiche». Occorre ricordare infatti che le antiche Labrusche erano le viti selvatiche (vitis vinifera silvestris) o le viti della sottospecie vitis vinifera sativa, che nascevano spontaneamente da seme, nei luoghi non coltivati. Per questo motivo il Lambrusco e' considerato uno dei vitigni piu' autoctoni del mondo in quanto deriva dall'evoluzione genetica della vitis vinifera silvestris occidentalis la cui domesticazione ha avuto luogo nel territorio modenese. Riguardo la sottozona «Monte Barello» prende il nome dal relativo toponimo, situato in Comune di Castelvetro di Modena, la cui esistenza era gia' certamente nota nel 1020 d.C. come risulta da documentazione bibliografica del 1824 nella quale emerge che il March. Bonifacio da' alcuni terreni al Vescovo Verino al posto di Montebarello che, evidentemente, veniva considerato un luogo pregiato. Sicuramente il sito di Monte Barello era gia' abitato ai tempi degli Etruschi come testimonia il ritrovamento di preziosi reperti archeologici costituiti da «un ago crinale di bronzo» con un elegante busto di donna e armi, nonche' strumenti di pietra, bronzo e ferro ed e' noto che furono gli Etruschi a coltivare la vite e produrre il vino in Italia che, in questo territorio non poteva che essere Lambrusco. Il vino Lambrusco e' sempre stato tenuto in grande considerazione dai Duchi di Modena, tanto e' vero che, due secoli e mezzo prima, in un suo «olografo» del giugno del 1430, Nicolo' III d'Este aveva ordinato che «di tutto il vino che veniva condotto da Modena a Parigi, la meta' del dazio non venisse pagata», in modo da favorirne il commercio. Gli autori piu' significativi dell'800 confermano come nel corso dei secoli Modena rappresenta un territorio vocato alla produzione di vini mossi che hanno acquisito particolare notorieta' e tradizione di produzione e consumo e i cui caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente, compresi tutti i fattori naturali e umani che lo definiscono. L'origine storica della denominazione «Lambrusco Grasparossa» e' sicuramente nota fin dalla meta' del 1800 come dimostrano i numerosi documenti storici tra i quali troviamo il catalogo alfabetico di quasi tutte le uve «redatto da Luigi Maini nel 1854 e il «catalogo descrittivo delle principali varieta' di uve coltivate nelle provincie di Modena e di Reggio Emilia» dell'avv. Francesco Aggazzotti pubblicato nel 1867. L'incidenza dei fattori umani si rileva in particolare nella determinazione degli aspetti tecnici e produttivi che rappresentano gli elementi di relazione con il disciplinare di produzione: La base ampelografica dei vigneti. La base ampelografica dei vigneti: il «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' un vitigno a bacca rossa di media vigoria con portamento semi-eretto, costantemente produttivo. I vigneti preposti alla produzione delle uve D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» devono avere una base ampelografica cosi' composta: Lambrusco Grasparossa, almeno l'85% della superficie vitata totale; altri Lambruschi tradizionalmente coltivati nella zona, Malbo Gentile, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15% della superficie vitata totale. Le forme di allevamento. L'ambiente pedoclimatico modenese favorisce un naturale accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve inoltre consentire un'adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialita' produttiva delle piante, permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosita' ai grappoli. Le forme di allevamento piu' diffuse sono il cordone libero, il cordone speronato, il G.D.C., il guyot. La densita' d'impianto e' di 2.500-3.000 ceppi/ettaro nei terreni parzialmente decarbonati della pianura pedemontana mentre e' di 3.000/4.000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e del basso appennino associati a calanchi. I portinnesti piu' utilizzati sono Kober5BB, SO4, 420A. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave, indispensabili a conferire ai vini D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» le loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Gli autori latini (Catone, Plinio, Columella) nei loro scritti descrivono la produzione di un vino mosso (Lambrusco) in grado di liberare spuma e quindi se ne deriva l'immagine di un vino frizzante. Occorre pero' attendere lo sviluppo delle conoscenze che si ebbero dalla fine del '600 a tutto l'800 per capire la causa biologica e la natura chimica della fermentazione alcolica e alcuni aspetti relativi alla tecnica enologica collegata. Altre scoperte dovevano pero' fare far in modo che tutta l'anidride carbonica prodotta nel corso della fermentazione rimanesse sciolta nel vino: occorreva da un lato un contenitore in grado di reggere la pressione e dall'altro un tappo che ne impedisse la fuga. Sono due condizioni queste che si realizzarono tra la fine del '600 e gli inizi del '700. Tale propensione per vini frizzanti bianchi e rossi viene ricordata da Autori successivi del seicento e del settecento, fino alla conclusione della lunga evoluzione genetica che portera' alla miglior identificazione delle viti selvatiche dei latini nelle varieta' bianche e soprattutto rosse (famiglia dei Lambruschi modenesi) descritte dagli ampelografi del 1800 (in particolare Acerbi, Mendola e Agazzotti). Oltre ai progressi tecnologici si ebbe anche un importante cambiamento climatico (piccola era glaciale) con autunni freddi e umidi, ritardi di maturazione e fermentazioni incomplete che determinavano riprese fermentative in botte con rottura delle stesse. Dalla meta' dell'800 alla meta' del '900 la maniera piu' diffusa di ottenere un Lambrusco frizzante naturale in senso industriale era rappresentata dalla rifermentazione in bottiglia. Si otteneva cosi' un Lambrusco frizzante torbido, senza sboccatura, e la gran parte del prodotto. Nel 1860 prese cosi' ad operare a Modena la prima cantina di produzione di Lambrusco frizzante di tutta l'Emilia. Le produzioni migliori venivano comunque sottoposte alla eliminazione delle fecce anche con metodi che ne diminuissero le perdite quanti qualitative, dapprima con macchine travasatrici isobariche (messe a punto dal Martinotti a fine '800), mentre attualmente anche nei vini frizzanti e spumanti rifermentati in bottiglia si usa eliminare il deposito di fecce di lievito dopo averlo fatto discendere verso il tappo e previo congelamento del collo della bottiglia. B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all'ambiente geografico.
La D.O.C. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e' riferita alla produzione di vini frizzanti e spumanti, nelle tipologie rosso o rosato. Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. Dalle uve prodotte nella pianura pedemontana e nei rilievi collinari si ottiene un vino di colore rosso tendente al violaceo, strutturato, di corpo morbido, di bassa acidita', con note fruttate molto evidenti. La freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro equilibrio gustativo. C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
A Modena la vitivinicoltura ha un valore socio-economico molto importante ed e' legata alla produzione di vini «frizzanti» e «spumanti». Il fattore ambientale piu' importante nel condizionare l'equilibrio vegeto-produttivo e la qualita' del vino e' il terreno. Pur nella loro variabilita' determinata dall'ambiente e dagli interventi agronomici, i terreni agrari modenesi possono pertanto considerarsi di buona fertilita' che si identificano nei seguenti tre tipi rappresentativi: a) terreni sciolti, di colorazione gialla o rossastra, poveri di calce e spesso anche di fosforo totale ed assimilabile, localizzati nella fascia pedecollinare ma anche ad altimetrie piu' elevate con suoli che in pianura vengono denominati «terre parzialmente decarbonate della pianura pedemontana», mentre due sono i suoli dei rilievi «terre scarsamente calcaree del margine appenninico», «terre calcaree del basso appennino localmente associate a calanchi; b) terreni di medio impasto, ottimi sia sotto il profilo fisico che chimico, originati dalle alluvioni dei fiumi Secchia e Panaro, localizzati nella media pianura che rientrano nei suoli denominati «terre calcaree dei dossi fluviali con i suoli Sant'Omobono franca limosa argillosa»; c) terreni argillosi, molto compatti ma chimicamente ben dotati e fertili, i quali costituiscono la maggior parte della pianura con i suoli denominati «terre argillose delle valli bonificate». I terreni di pianura appartengono alle alluvioni del pleistocene e dell'olocene, mentre i terreni collinari e montani, cretacei ed eocenici, sono molto ricchi di componenti finissimi e colloidali. I terreni di pianura sono praticamente esenti da scheletro grossolano che invece e' spesso presente nei terreni coltivati di collina e di montagna in forma di frammenti brecciosi che possono ostacolare le normali operazioni colturali. I vigneti preposti alla produzione delle uve DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono ubicati nella pianura posta a sud della provincia modenese dove prevalgono i suoli «terre parzialmente decarbonate della pianura pedemontana» con un indice di Winkler che varia dai 2169 ai 2193 gradi giorno, le precipitazioni medie del periodo aprile-ottobre si sono attestate sui 437-449 mm. Inoltre sono presenti vigneti di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC nel territorio pedecollinare e collinare della Provincia di Modena caratterizzato dai suoli «terre scarsamente calcaree del margine appenninico», «terre calcaree del basso appennino localmente associate a calanchi». L'indice di Winkler varia dai 1890 gradi giorno rilevati nella zona di Vignola posta all'altitudine di 120-125 m. ai 2028 gradi giorno di Levizzano Rangone posto ad una altitudine di 135 m.. La vigoria dei vigneti e' media con produzioni medio-alte nella pianura pedemontana e medio-basse nelle aree collinari. In particolare, nella sottozona «Monte Barello» l'indice di Winkler si attesta intorno a 1900-2000 gradi con una media calcolata in 1941 gradi giorno. I suoli ondulati o fortemente ondulati fino ad essere moderatamente ripidi sono classificabili nelle «Terre scarsamente calcaree del margine appenninico» (suoli «Montefalcone) e Terre calcaree del basso Appennino localmente associate a calanchi (suoli «Banzola e Grifone). La storia del Lambrusco e della produzione dei vini frizzanti nei territori modenesi parte da lontano e racchiude dentro di se' il fascino delle prime testimonianze dei poeti e degli scrittori dell'eta' classica (Virgilio, Catone, Varrone) che nelle loro opere raccontano di una «Labrusca vitis», ovvero un vitigno selvatico che produceva frutti dal gusto aspro e che soleva crescere ai margini delle campagne. Il Lambrusco, un vino rosso che puo' essere frizzante o spumante, il colore rosso rubino brillante, da servire a 12-14 °C per cogliere appieno fragranze e profumi, e' nato a Modena e da qui si e' diffuso sui mercati nazionali ed esteri. Diversi sono gli elementi dai quali si coglie l'importanza del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro nell'ambito della vitivinicoltura modenese: 1.532 ettari di superficie vitata iscritti al rispettivo Albo dei vigneti DOC con una media annuale di 145.000 quintali di uva doc rivendicata. Con l'utilizzo della denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» i produttori modenesi desiderano presentare al consumatore prodotti che hanno piu' cose da raccontare rispetto ad altri: da dove provengono, come vengono lavorati, quali sono le caratteristiche e le peculiarita' che li differenziano dalle produzioni che non si identificano in un territorio ben definito. |
| Art. 10. Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. Via XX Settembre n. 98/G - 00187 Roma. Telefono 0039 06 45437975. Mail info@valoritalia.it - website www.valoritalia.it La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformita' alla vigente normativa dell'UE, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento). In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018. |
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