Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2024 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 novembre 2024, n. 171 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 novembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Schillaci, Ministro della salute
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2024. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 75. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2024, N. 137
All'articolo 1: al comma 1 e' premesso il seguente: «01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente"»; al comma 1: all'alinea, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»; al capoverso, le parole: «del delitto previsto dall'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma», dopo le parole: «inservibili cose» sono inserite le seguenti: «mobili o immobili altrui» e dopo la parola: «socio-sanitario» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale». All'articolo 2: al comma 1: alla lettera a), capoverso a-quater), le parole: «635, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «635, quarto comma»; alla lettera b), capoverso 1-bis, la parola: «Nei» e' sostituita dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei» e le parole da: «, si considera comunque in stato di flagranza» fino alla fine del capoverso sono soppresse; dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: "635, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto"»; alla rubrica, le parole: «e 382-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 382-bis e 550». |
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