Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 ottobre 2024, n. 172 |
Regolamento recante le procedure elettorali e la composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'ordine degli psicologi. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 117, comma 2, lettera g) e comma 6 della Costituzione; Visto la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante: «Ordinamento della professione di psicologo»; Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 238; Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre del 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 recante «Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonche' dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 4, della citata legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha inserito nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'articolo 01 (Categoria professionale degli psicologi), con il quale la professione di psicologo e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 recante: «Ordinamento della professione di psicologo», pubblicato sulla GU Serie Generale n. 127 del 4 giugno 2018; Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178; Visto l'articolo 8-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modifiche dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale dispone che: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina: a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine; b) le modalita' per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2024 n. 856/2024 e 27 agosto 2024, n. 1126/2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17 comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 effettuata con nota del 10 ottobre 2024 prot. n. 8795;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'Ordine degli psicologi e alle sue articolazioni territoriali e nazionale.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 117 della Costituzione: «Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». - La legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante: «Ordinamento della professione di psicologo», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»: «Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A. 2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento. 3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2». - Si riporta il testo dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante: «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. «Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). - 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali». - Il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre del 1946, n. 233, reca: «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse». - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 recante: «Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonche' dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253. - Si riporta l'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25: «Art. 9 (Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo). - 1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. 2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e' sostituito dal seguente: «Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi». 3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresi' gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalita' previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi. 4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' premesso il seguente: «Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). - 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561». 5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»; b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un decimo degli iscritti»; c) il comma 12 e' abrogato. 6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi». - Il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 reca: «Ordinamento della professione di psicologo». - Si riporta il testo dell'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178: «Art. 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonche' in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali). - 1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse. 2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e liberta' nella partecipazione al voto. 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi. 4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla medesima data. 5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti». - Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112: «Art. 8-ter (Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina: a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine; b) le modalita' per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, e' abrogato. 3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024. 4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3». - Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». |
| Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 8)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 (previsto dall'articolo 12, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3 (previsto dall'articolo 12, comma 1, secondo periodo)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi
1. I consigli regionali e provinciali dell'Ordine sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a: a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento. 2. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive, tenendo conto nel computo, in fase di prima applicazione del presente regolamento, anche degli ultimi due mandati. 3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo territoriale e sono eletti dagli iscritti secondo le modalita' di cui all' articolo 3. |
| Art. 3
Elezione degli organi territoriali dell'Ordine degli psicologi
1. Il voto e' esercitato con le modalita' di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, 21, commi 2 e 3, 22, commi 1, 3 e 4, 23, 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. 2. Ciascun consiglio dell'Ordine puo' stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalita' telematiche ed elettroniche, individuando le procedure operative previa verifica e validazione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine, ai sensi del regolamento sulle operazioni elettorali, di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3. Con delibera del Consiglio nazionale dell'ordine sono stabiliti i criteri in base ai quali le votazioni dei Consigli territoriali possono svolgersi anche su piu' sedi, avuto riguardo al numero degli iscritti ed in ragione delle caratteristiche geografiche del territorio e delle distanze tra le sedi. La delibera di cui al periodo precedente stabilisce altresi' i criteri in base ai quali la durata delle votazioni puo' avvenire in piu' di due giorni, di cui almeno uno festivo. Ciascun consiglio dell'Ordine che intenda procedere in attuazione della citata delibera, e' tenuto a darne notizia, nei modi e con le forme di pubblicita' opportune, oltre che al Consiglio nazionale, anche a tutti gli iscritti. 4. Il presidente uscente del consiglio dell'Ordine, sentito il consiglio, indice le elezioni. L'avviso di indizione, da inviarsi tramite posta elettronica certificata o telefax o posta prioritaria almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo territoriale, deve indicare i membri del consiglio uscente, i giorni delle votazioni, nonche', per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni, la sede o le sedi delle votazioni. L'avviso e' contestualmente comunicato anche al Consiglio nazionale. Il calendario delle convocazioni per le votazioni e' pubblicato sul sito istituzionale dell'ente territoriale e del Consiglio nazionale e viene comunicato agli iscritti tramite messaggio pec o e-mail, almeno cinque giorni prima della data dell'inizio dei lavori. Ai fini della validita' della indizione e' sufficiente la prova dell'avvenuto invio dell'avviso. 5. La votazione per l'elezione del consiglio e' valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un decimo degli iscritti, ai sensi dell'articolo 20 comma 11 della legge 56 del 1989 come modificata dall'articolo 9, comma 5, lett. b), della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il mancato raggiungimento del quorum in seconda convocazione comporta l'indizione di nuove elezioni. Dopo l'invio dell'avviso di indizione delle elezioni e durante l'intera durata delle procedure elettorali, ivi incluso nel caso di sospensione delle stesse, il consiglio dell'Ordine dovra' comunque procedere ad effettuare nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni. Le nuove iscrizioni, i trasferimenti e le cancellazioni effettuate successivamente alla data di indizione delle elezioni non sono computate nel quorum di cui al presente articolo. 6. Ciascun consiglio dell'Ordine riserva uno o piu' posti nel consiglio agli iscritti alla sezione B dell'albo, secondo quanto indicato dalla tabella di cui all'allegato 1. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile.
Note all'art. 3: - Si riportano gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56: «Art. 20 (Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine). - 1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. 2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. 3. 4. 5. 6. 7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. 9. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. 10. 11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un decimo degli iscritti 12. [In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione e' valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto] 13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali». «Art. 21 (Composizione del seggio elettorale). - 1. 2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento e' sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine. 3. Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale». «Art. 22 (Votazione). - 1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. 2. 3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la meta' dei consiglieri si procede a nuove elezioni». «Art. 23 (Comunicazioni dell'esito delle elezioni). - 1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine. 2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine». «Art. 24 (Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche). - 1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne da' comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta', si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere. 2. Di tale elezione si da' comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25. 3. Per la validita' delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. 4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo. 5. In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente». «Art. 25 (Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine). - 1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16». - Per l'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Elettorato attivo e passivo, incompatibilita', inconferibilita'
1. Il quorum di cui all'articolo 3, comma 5 e il numero dei componenti dei consigli da eleggere viene stabilito in base al numero degli iscritti alla sezione A e B, risultanti alla data di indizione delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Hanno diritto al voto tutte le persone fisiche iscritte all'albo territoriale. 2. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli iscritti che alla data di indizione delle elezioni risultino sospesi dall'esercizio professionale. Sono eleggibili coloro che risultano iscritti e non sospesi alla scadenza del termine di cui al comma 6. Costoro possono candidarsi singolarmente o nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai tre quinti dei componenti da eleggere. Non e' possibile candidarsi in piu' liste. 3. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilita' e incompatibilita'. 4. Le liste di candidati alle cariche di componente del consiglio dell'Ordine devono contenere almeno il 20% di candidati del genere meno rappresentato in lista se presenti tra gli iscritti all'albo e almeno il 20% di iscritti di eta' non superiore ai 45 anni. Il requisito di eta' puo' essere assorbito dal requisito di genere. 5. Le liste di candidati, opportunamente denominate, e le singole candidature al consiglio dell'Ordine, devono essere sottoscritte da un numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal presidente dell'Ordine uscente ovvero da altri soggetti previsti dalla normativa vigente. 6. Le liste di candidati e le singole candidature al consiglio dell'Ordine di cui al comma 5, devono essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la segreteria della sede del consiglio dell'Ordine territoriale. Il consiglio territoriale dell'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste di candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale, a partire dal giorno successivo al termine di presentazione e comunque entro tre giorni. 7. Il mancato rispetto di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 comporta l'esclusione della lista dei candidati o della candidatura singola dalle elezioni. 8. In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, la singola candidatura e le liste gia' presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature. |
| Art. 5
Composizione dei seggi
1. Con il provvedimento di indizione delle elezioni di cui all'articolo 3 comma 4, il presidente del consiglio dell'Ordine nomina un presidente e due scrutatori per ognuno dei seggi elettorali istituiti, individuati tra gli iscritti all'albo. 2. Il segretario del seggio e' il segretario del consiglio dell'Ordine uscente; in caso dell'istituzione di piu' seggi, nel provvedimento di indizione delle elezioni, il presidente del consiglio dell'Ordine individua tra i consiglieri uscenti non candidati un sostituto del segretario per ogni seggio ulteriore istituito, con funzioni di segretario di seggio. 3. Non possono far parte del seggio elettorale coloro che abbiano rapporti di parentela o affinita' fino al secondo grado con soggetti candidati ne' i candidati stessi. 4. In caso di diniego o di impedimento successivo alla nomina di uno o piu' dei componenti del seggio, il presidente del consiglio dell'Ordine, con proprio provvedimento, provvede alla sostituzione. |
| Art. 6
Operazioni di voto
1. Fermo restando la possibilita' di adottare le modalita' telematiche ed elettroniche, la votazione si effettua a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, a mezzo di schede che sono predisposte in un unico modello predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Su tali schede, contenenti l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, uno degli scrutatori presenti nel seggio appone la propria firma leggibile in corrispondenza del timbro di cui al periodo precedente. 2. Sulla scheda l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione di una lista. Su ciascuna riga puo' essere riportata esclusivamente una preferenza; qualora siano riportate su una riga piu' preferenze, tutte le preferenze riportate sulla riga sono nulle. E' altresi' nulla qualsiasi preferenza espressa al di fuori delle righe previste nella scheda elettorale. Devono essere espresse almeno il 20% delle preferenze per il genere meno rappresentato tra i candidati a pena di nullita' della scheda. 3. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale mediante esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. 4. Spetta al presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. 5. Il voto puo' essere espresso per il singolo candidato; l'elettore puo' esprimere le proprie preferenze di voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere; eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso. 6. Il presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o piu' plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni gia' compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate almeno due strisce di carta recanti il timbro dell'Ordine e la sua firma e quella degli altri componenti del seggio elettorale nonche' di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi. 7. All'ora stabilita del giorno successivo il presidente del seggio, ricostituito il seggio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura. 8. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio nonche' recare il timbro dell'Ordine. 9. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, che dovra' svolgersi in seduta pubblica, assistito dagli scrutatori e dal segretario. |
| Art. 7
Operazioni di scrutinio
1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte, preliminarmente allo scrutinio, il presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 3, comma 5. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne. 2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il presidente del seggio apre lo scrutinio e provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna, al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa. 3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il presidente del seggio, in caso di piu' urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta. 4. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identita' dell'elettore. Sono, altresi', nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa. 5. Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarita' delle operazioni elettorali e decide, altresi', sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate. |
| Art. 8
Proclamazione dei risultati
1. Ultimato lo scrutinio delle schede, previa verifica dell'eleggibilita' ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, il risultato e' immediatamente proclamato dal presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per centottanta giorni a cura del consiglio dell'Ordine. Le schede nulle e contestate sono conservate per quattro anni, dopo essere state vidimate dal presidente del seggio e dagli scrutatori, in un plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma, con il timbro dell'Ordine. 2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti tra due o piu' candidati e' proclamato il candidato con minor anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il minore di eta'. Nel caso di voti assegnati all'intera lista, risultano eletti i candidati posti in lista in ordine crescente, fino all'esaurimento dei posti a disposizione. 3. I consiglieri durano in carica quattro anni; i consiglieri che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine; i consiglieri cosi' sostituiti durano in carica fino alla scadenza originaria del mandato. Qualora venga a mancare la meta' dei consiglieri si procede a nuove elezioni ai sensi dell'articolo 9. 4. Il presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni al consiglio territoriale dell'Ordine, agli eletti, al Ministero della salute, al procuratore della Repubblica presso il tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale nonche' al Consiglio nazionale dell'Ordine e agli enti nazionali di previdenza e assistenza della categoria, ove previsti. 5. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del consiglio dell'Ordine uscente. 6. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il consiglio dell'Ordine si riunisce su convocazione del presidente uscente, per l'insediamento nonche' per procedere alla definizione delle cariche istituzionali. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi. 7. I risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al tribunale competente per territorio dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. 8. I consigli regionali e provinciali eleggono, tra i propri componenti, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere.
Note all'art. 8: - Si riportano gli articoli 17, 18 e 19 della citata legge 18 febbraio 1989, n. 56: «Art. 17 (Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale). - 1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonche' i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso». «Art. 18 (Termini per la presentazione dei ricorsi). - 1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. 2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo». «Art. 19 (Decisioni sui ricorsi). - 1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato. 2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale». |
| Art. 9
Elezioni suppletive
1. Se i componenti del consiglio nel corso del quadriennio per cui sono stati eletti, sono ridotti per qualsiasi causa, a meno della meta', si procede entro quindici giorni all'indizione delle elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli e con le stesse modalita' in quanto applicabili. 2. Nella fattispecie di cui al comma 1, il presidente del Consiglio adotta i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine ivi indicato. 3. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario. |
| Art. 10
Regolamenti elettorali
1. Le modalita' operative delle operazioni elettorali, anche con modalita' elettroniche e telematiche, dei Consigli territoriali avvengono nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 31-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Del regolamento adottato e' data comunicazione al Ministero della salute.
Note all'art. 10: - Per l'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 11 Composizione, elezione e presidenza del Consiglio nazionale dell'Ordine
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi e' composto dai presidenti dei consigli regionali e provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. Esso e' integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo, determinata sulla base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell'articolo 6 della citata legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B sara' determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento. Entro 30 giorni dall'elezione della rappresentanza nazionale della Sez. B, il Ministro della Salute convoca il Consiglio Nazionale dell'Ordine per il suo insediamento, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56. 2. I consiglieri del Consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali e provinciali e restano in carica quattro anni. 3. I rappresentanti della sezione B nel Consiglio nazionale sono eletti dai consigli regionali e provinciali. 4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel Consiglio nazionale, il Ministero della salute entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione dei risultati delle elezioni di rinnovo dei Consigli territoriali convoca mediante apposito avviso i consigli regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni. Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati nel rispetto dei termini di cui al comma 5. Della seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato. Il presidente dell'Ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta dal Ministero della salute, con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' immediatamente trasmessa tramite pec al Ministero della salute. 5. Le candidature sono comunicate al Consiglio nazionale entro il termine stabilito dal Ministero della salute nell'avviso di convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore il Consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Nel caso in cui nessun iscritto alla sezione B dell'albo sia stato candidato o eletto ovvero una volta eletto vi rinunci senza che vi siano altri iscritti alla sezione B che abbiano riportato voti, il Consiglio e' composto dai soli membri iscritti alla sezione A. 6. A parita' di voti tra due o piu' candidati e' proclamato il candidato con minore anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il minore di eta'. 7. Il Ministero della salute provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare. 8. Il consigliere di diritto che e' venuto a mancare per qualsiasi causa e' sostituito dal nuovo presidente eletto all'interno del Consiglio territoriale di cui trattasi o da eventuale Commissario. 9. I consiglieri elettivi che vengono a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine.
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 28 della citata legge 18 febbraio 1989, n. 56: «Art. 28 (Consiglio nazionale dell'ordine). - 1. Il Consiglio nazionale dell'ordine e' composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. 2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia. 3. 4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio. 5. In caso di impedimento e' sostituito dal vice presidente. 6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine; b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanita'; h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine». |
| Art. 12 Elezioni delle cariche istituzionali del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi
1. Sono cariche istituzionali del Consiglio nazionale dell'Ordine: a) il Presidente; b) il Vice Presidente; c) il Segretario; d) il Tesoriere. 2. Le elezioni delle cariche, di cui al comma 1, si tengono ogni quattro anni durante la seduta di insediamento del Consiglio. Le votazioni si svolgono contemporaneamente per ciascuno dei predetti organi e risulta eletto il candidato che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio. Dal terzo scrutinio in poi e' sufficiente la maggioranza relativa. 3. Quando una carica viene meno prima del termine della sua scadenza, si procede a nuove elezioni per la sua sostituzione; in tal caso la durata del suo mandato e' limitato fino alla scadenza originaria. 4. I componenti di diritto del Consiglio nazionale restano in carica per il tempo in cui sono presidenti dei consigli dell'Ordine territoriale. 5. Gli avvicendamenti dei componenti del Consiglio nazionale non interrompono la continuita' di funzionamento del Consiglio nazionale stesso. |
| Art. 13
Procedimenti disciplinari
1. I consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi nell'esercizio della funzione disciplinare separano la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa e dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare. 2. A tal fine, presso ogni ordine regionale o provinciale sono costituiti uffici istruttori, composti da 3 a 9 membri, di cui uno con funzioni di coordinatore iscritto alla sezione A dell'albo, nominati dal consiglio territoriale dell'Ordine tra gli iscritti all'albo territoriale di competenza, che non siano componenti del consiglio stesso, tra cui almeno uno iscritto alla sezione B dell'albo. Almeno uno dei componenti e' estraneo alla professione ed e' in possesso di competenze giuridiche, in qualita' di ex magistrato, docente universitario in materia di diritto, avvocato. Gli uffici istruttori sono costituiti dopo le elezioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Nel caso di procedimenti che coinvolgono gli iscritti alla sezione B, l'istruttoria e' sempre affidata all'intero ufficio istruttorio. Parimenti, il componente dell'ufficio istruttorio appartenente alla sezione B partecipa alla fase istruttoria degli iscritti alla sezione A. 4. Nel caso di mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B, ovvero in caso di astensione o ricusazione del rappresentante della sezione B nell'ufficio istruttore, l'ufficio opera anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A. 5. Gli uffici istruttori compiono gli atti preordinati alla instaurazione del procedimento disciplinare relativo agli iscritti al consiglio regionale o provinciale, con l'invito al professionista a riferire sui fatti oggetto della segnalazione. All'esito della istruttoria trasmettono la documentazione al competente consiglio territoriale per il giudizio disciplinare, con la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare decisa a maggioranza dei presenti, con prevalenza, in caso di parita' del voto, del coordinatore formulando in tal caso i profili di addebito, previa audizione dell'interessato redigendo apposito verbale. 6. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, vista la relazione dell'ufficio istruttorio e sentito il coordinatore del medesimo ufficio che illustra la stessa in sede di consiglio, giudica gli iscritti al proprio albo. 7. I provvedimenti disciplinari vengono adottati dal consiglio dell'Ordine composto esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento. 8. Nel caso in cui il consiglio dell'Ordine abbia un solo componente eletto in rappresentanza della sezione B dell'albo esso giudica in composizione monocratica. 9. Nel caso in cui nel consiglio dell'Ordine non siano presenti eletti in rappresentanza della sezione B dell'Albo, il consiglio territoriale dell'Ordine viene integrato dal consigliere iscritto alla sezione B del consiglio piu' vicino. |
| Art. 14
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, e' abrogato. |
| Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 ottobre 2024
Il Ministro: Schillaci Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2799 |
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