Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 ottobre 2024, n. 172
Regolamento recante le procedure elettorali e la composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'ordine degli psicologi.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 117, comma 2, lettera g) e comma 6 della Costituzione;
Visto la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante: «Ordinamento della professione di psicologo»;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 238;
Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre del 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 recante «Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonche' dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 4, della citata legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha inserito nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'articolo 01 (Categoria professionale degli psicologi), con il quale la professione di psicologo e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 recante: «Ordinamento della professione di psicologo», pubblicato sulla GU Serie Generale n. 127 del 4 giugno 2018;
Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178;
Visto l'articolo 8-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modifiche dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale dispone che: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina: a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine; b) le modalita' per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2024 n. 856/2024 e 27 agosto 2024, n. 1126/2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17 comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 effettuata con nota del 10 ottobre 2024 prot. n. 8795;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'Ordine degli psicologi e alle sue articolazioni territoriali e nazionale.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 117 della
Costituzione:
«Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
- La legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante:
«Ordinamento della professione di psicologo», e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante:
«Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»:
«Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le
disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
numero dei componenti degli organi collegiali, a livello
locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle
professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano
istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, e'
ripartito in proporzione al numero degli iscritti a
ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando
comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una
percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla
componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato
passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti
alla sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai
componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il
professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1,
comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive
modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e
il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel
rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante: «Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43.
«Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). - 1.
Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi degli ordini professionali, come
previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure,
va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti
agli albi professionali nei consigli nazionali e
territoriali con un numero di componenti dei consigli
territoriali da sette a quindici in ragione del numero
degli iscritti, un numero di quindici componenti per i
consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i
consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali.
La durata e' estesa a tutte le professioni disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli
psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare
ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della
legge ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per la definizione del numero dei
componenti e del sistema di composizione dei consigli
nazionali e territoriali».
- Il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 13 settembre del 1946, n. 233, reca: «Ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
2005, n. 221 recante: «Disposizioni in materia di procedure
elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei
consigli territoriali, nonche' dei relativi organi
disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4,
dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e
dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n.
43», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n.
253.
- Si riporta l'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n.
3, recante: «Delega al governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute», pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25:
«Art. 9 (Ordinamento delle professioni di biologo e di
psicologo). - 1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45
della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella
medesima legge, ogni riferimento al Ministro della
giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto,
rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero
della salute.
2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1.
Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza
sull'Ordine nazionale dei biologi».
3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli
atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi
1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il
Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine
nazionale dei biologi, adotta altresi' gli atti necessari
all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e
nomina i commissari straordinari per l'indizione delle
elezioni secondo le modalita' previste dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine
nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge resta in carica fino alla fine
del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le
modalita' previste dalle disposizioni legislative vigenti
al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti
attuativi.
4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
e' premesso il seguente:
«Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). -
1. La professione di psicologo di cui alla presente legge
e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561».
5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli
territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel
terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione
degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre
dello stesso anno»;
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni
ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno
festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e
modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in
ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora
l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la
durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre
giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento
elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione
quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un decimo degli iscritti»;
c) il comma 12 e' abrogato.
6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni
riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al
Ministero di grazia e giustizia si intende fatto,
rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero
della salute. Il Ministro della salute, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle
funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito
il Consiglio nazionale degli psicologi».
- Il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018
reca: «Ordinamento della professione di psicologo».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante: «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 178:
«Art. 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del
concorso notarile e dell'esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense nonche' in materia
di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli
ordini professionali). - 1. All'articolo 254, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono
soppresse.
2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e
dei collegi professionali, nazionali e territoriali, puo'
avvenire, in tutto o in parte, secondo modalita'
telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e
liberta' nella partecipazione al voto.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio
stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le
norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalita' di
espressione del voto a distanza e le procedure di
insediamento degli organi.
4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine,
il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio dispone
con proprio provvedimento il differimento della data delle
elezioni degli organi territoriali e nazionali che si
svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento
alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore
a novanta giorni dalla medesima data.
5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi
eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai
termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994,
n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e
collegi territoriali e nazionali scaduti».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112:
«Art. 8-ter (Disposizioni in materia di procedure
elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei
consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari
dell'Ordine degli psicologi). - 1. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il
Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con
regolamento, disciplina:
a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli
organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la
rappresentanza negli organi collegiali territoriali e
nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B
dell'albo professionale del medesimo Ordine;
b) le modalita' per l'integrazione degli organi
disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i
componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale
dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che
coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato
albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma
1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, e' abrogato.
3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine
degli psicologi successive alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si svolgono
con l'osservanza delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute
previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.
4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e
straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle
elezioni cui al comma 3».
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
 
Allegato 1 (previsto dall'articolo 3, comma 8)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2 (previsto dall'articolo 12, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3 (previsto dall'articolo 12, comma 1, secondo periodo)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali
dell'ordine degli psicologi

1. I consigli regionali e provinciali dell'Ordine sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri non possono essere eletti per piu' di due volte consecutive, tenendo conto nel computo, in fase di prima applicazione del presente regolamento, anche degli ultimi due mandati.
3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo territoriale e sono eletti dagli iscritti secondo le modalita' di cui all' articolo 3.
 
Art. 3

Elezione degli organi territoriali dell'Ordine degli psicologi

1. Il voto e' esercitato con le modalita' di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, 21, commi 2 e 3, 22, commi 1, 3 e 4, 23, 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
2. Ciascun consiglio dell'Ordine puo' stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalita' telematiche ed elettroniche, individuando le procedure operative previa verifica e validazione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine, ai sensi del regolamento sulle operazioni elettorali, di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
3. Con delibera del Consiglio nazionale dell'ordine sono stabiliti i criteri in base ai quali le votazioni dei Consigli territoriali possono svolgersi anche su piu' sedi, avuto riguardo al numero degli iscritti ed in ragione delle caratteristiche geografiche del territorio e delle distanze tra le sedi. La delibera di cui al periodo precedente stabilisce altresi' i criteri in base ai quali la durata delle votazioni puo' avvenire in piu' di due giorni, di cui almeno uno festivo. Ciascun consiglio dell'Ordine che intenda procedere in attuazione della citata delibera, e' tenuto a darne notizia, nei modi e con le forme di pubblicita' opportune, oltre che al Consiglio nazionale, anche a tutti gli iscritti.
4. Il presidente uscente del consiglio dell'Ordine, sentito il consiglio, indice le elezioni. L'avviso di indizione, da inviarsi tramite posta elettronica certificata o telefax o posta prioritaria almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo territoriale, deve indicare i membri del consiglio uscente, i giorni delle votazioni, nonche', per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni, la sede o le sedi delle votazioni. L'avviso e' contestualmente comunicato anche al Consiglio nazionale. Il calendario delle convocazioni per le votazioni e' pubblicato sul sito istituzionale dell'ente territoriale e del Consiglio nazionale e viene comunicato agli iscritti tramite messaggio pec o e-mail, almeno cinque giorni prima della data dell'inizio dei lavori. Ai fini della validita' della indizione e' sufficiente la prova dell'avvenuto invio dell'avviso.
5. La votazione per l'elezione del consiglio e' valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un decimo degli iscritti, ai sensi dell'articolo 20 comma 11 della legge 56 del 1989 come modificata dall'articolo 9, comma 5, lett. b), della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il mancato raggiungimento del quorum in seconda convocazione comporta l'indizione di nuove elezioni. Dopo l'invio dell'avviso di indizione delle elezioni e durante l'intera durata delle procedure elettorali, ivi incluso nel caso di sospensione delle stesse, il consiglio dell'Ordine dovra' comunque procedere ad effettuare nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni. Le nuove iscrizioni, i trasferimenti e le cancellazioni effettuate successivamente alla data di indizione delle elezioni non sono computate nel quorum di cui al presente articolo.
6. Ciascun consiglio dell'Ordine riserva uno o piu' posti nel consiglio agli iscritti alla sezione B dell'albo, secondo quanto indicato dalla tabella di cui all'allegato 1. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B e' eleggibile.

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25
della legge 18 febbraio 1989, n. 56:
«Art. 20 (Elezione del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine). - 1. Le elezioni per il rinnovo
dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono
contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di
scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica
fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3.
4.
5.
6.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo
accertamento della sua identita' personale, mediante
l'esibizione di un documento di identificazione ovvero
mediante il riconoscimento da parte di un componente del
seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e
la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la
depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di
uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al
nome del votante nell'elenco degli elettori.
10.
11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad
un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno
festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e
modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in
ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora
l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la
durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre
giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento
elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione
quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un decimo degli iscritti
12. [In caso contrario, sigillate le schede in busta,
il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso
la votazione e' valida qualora abbia votato almeno un sesto
degli aventi diritto]
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad
assicurare la segretezza del voto e la visibilita'
dell'urna durante le operazioni elettorali».
«Art. 21 (Composizione del seggio elettorale). - 1.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio;
in caso di impedimento e' sostituito da un consigliere
scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione e' sufficiente la presenza di
tre componenti dell'ufficio elettorale».
«Art. 22 (Votazione). - 1. Le schede per la prima e la
seconda convocazione sono predisposte in un unico modello,
predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli
psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui
si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della
votazione, sono firmate all'esterno da uno degli
scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli
aventi diritto al voto.
2.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il
maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per
qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi
nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti
seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare
la meta' dei consiglieri si procede a nuove elezioni».
«Art. 23 (Comunicazioni dell'esito delle elezioni). -
1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi
di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla
pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti
mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati
al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e
giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica del
tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o
provinciale dell'ordine».
«Art. 24 (Adunanza del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine - Cariche). - 1. Il presidente del
consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti
giorni dalla proclamazione, ne da' comunicazione ai
componenti eletti del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella
riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta',
si procede all'elezione del presidente, del vice
presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si da' comunicazione al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia
ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validita' delle adunanze del consiglio
dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei
componenti. Se il presidente e il vice presidente sono
assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano
per eta'.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza
assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parita' di voti prevale, in materia
disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi,
il voto del presidente».
«Art. 25 (Rinnovo delle elezioni nel consiglio
regionale o provinciale dell'ordine). - 1. Il tribunale o
la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano
un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio
regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne
immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia,
il quale nomina un commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 16».
- Per l'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre
2020, n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Elettorato attivo e passivo, incompatibilita', inconferibilita'

1. Il quorum di cui all'articolo 3, comma 5 e il numero dei componenti dei consigli da eleggere viene stabilito in base al numero degli iscritti alla sezione A e B, risultanti alla data di indizione delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Hanno diritto al voto tutte le persone fisiche iscritte all'albo territoriale.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli iscritti che alla data di indizione delle elezioni risultino sospesi dall'esercizio professionale. Sono eleggibili coloro che risultano iscritti e non sospesi alla scadenza del termine di cui al comma 6. Costoro possono candidarsi singolarmente o nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai tre quinti dei componenti da eleggere. Non e' possibile candidarsi in piu' liste.
3. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilita' e incompatibilita'.
4. Le liste di candidati alle cariche di componente del consiglio dell'Ordine devono contenere almeno il 20% di candidati del genere meno rappresentato in lista se presenti tra gli iscritti all'albo e almeno il 20% di iscritti di eta' non superiore ai 45 anni. Il requisito di eta' puo' essere assorbito dal requisito di genere.
5. Le liste di candidati, opportunamente denominate, e le singole candidature al consiglio dell'Ordine, devono essere sottoscritte da un numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal presidente dell'Ordine uscente ovvero da altri soggetti previsti dalla normativa vigente.
6. Le liste di candidati e le singole candidature al consiglio dell'Ordine di cui al comma 5, devono essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la segreteria della sede del consiglio dell'Ordine territoriale. Il consiglio territoriale dell'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste di candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale, a partire dal giorno successivo al termine di presentazione e comunque entro tre giorni.
7. Il mancato rispetto di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 comporta l'esclusione della lista dei candidati o della candidatura singola dalle elezioni.
8. In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, la singola candidatura e le liste gia' presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.
 
Art. 5

Composizione dei seggi

1. Con il provvedimento di indizione delle elezioni di cui all'articolo 3 comma 4, il presidente del consiglio dell'Ordine nomina un presidente e due scrutatori per ognuno dei seggi elettorali istituiti, individuati tra gli iscritti all'albo.
2. Il segretario del seggio e' il segretario del consiglio dell'Ordine uscente; in caso dell'istituzione di piu' seggi, nel provvedimento di indizione delle elezioni, il presidente del consiglio dell'Ordine individua tra i consiglieri uscenti non candidati un sostituto del segretario per ogni seggio ulteriore istituito, con funzioni di segretario di seggio.
3. Non possono far parte del seggio elettorale coloro che abbiano rapporti di parentela o affinita' fino al secondo grado con soggetti candidati ne' i candidati stessi.
4. In caso di diniego o di impedimento successivo alla nomina di uno o piu' dei componenti del seggio, il presidente del consiglio dell'Ordine, con proprio provvedimento, provvede alla sostituzione.
 
Art. 6

Operazioni di voto

1. Fermo restando la possibilita' di adottare le modalita' telematiche ed elettroniche, la votazione si effettua a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, a mezzo di schede che sono predisposte in un unico modello predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del Consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Su tali schede, contenenti l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, uno degli scrutatori presenti nel seggio appone la propria firma leggibile in corrispondenza del timbro di cui al periodo precedente.
2. Sulla scheda l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione di una lista. Su ciascuna riga puo' essere riportata esclusivamente una preferenza; qualora siano riportate su una riga piu' preferenze, tutte le preferenze riportate sulla riga sono nulle. E' altresi' nulla qualsiasi preferenza espressa al di fuori delle righe previste nella scheda elettorale. Devono essere espresse almeno il 20% delle preferenze per il genere meno rappresentato tra i candidati a pena di nullita' della scheda.
3. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale mediante esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
4. Spetta al presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
5. Il voto puo' essere espresso per il singolo candidato; l'elettore puo' esprimere le proprie preferenze di voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere; eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
6. Il presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o piu' plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni gia' compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate almeno due strisce di carta recanti il timbro dell'Ordine e la sua firma e quella degli altri componenti del seggio elettorale nonche' di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
7. All'ora stabilita del giorno successivo il presidente del seggio, ricostituito il seggio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
8. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio nonche' recare il timbro dell'Ordine.
9. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, che dovra' svolgersi in seduta pubblica, assistito dagli scrutatori e dal segretario.
 
Art. 7

Operazioni di scrutinio

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte, preliminarmente allo scrutinio, il presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 3, comma 5. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne.
2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il presidente del seggio apre lo scrutinio e provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna, al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.
3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il presidente del seggio, in caso di piu' urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.
4. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identita' dell'elettore. Sono, altresi', nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.
5. Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarita' delle operazioni elettorali e decide, altresi', sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
 
Art. 8

Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio delle schede, previa verifica dell'eleggibilita' ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, il risultato e' immediatamente proclamato dal presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per centottanta giorni a cura del consiglio dell'Ordine. Le schede nulle e contestate sono conservate per quattro anni, dopo essere state vidimate dal presidente del seggio e dagli scrutatori, in un plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma, con il timbro dell'Ordine.
2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti tra due o piu' candidati e' proclamato il candidato con minor anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il minore di eta'. Nel caso di voti assegnati all'intera lista, risultano eletti i candidati posti in lista in ordine crescente, fino all'esaurimento dei posti a disposizione.
3. I consiglieri durano in carica quattro anni; i consiglieri che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine; i consiglieri cosi' sostituiti durano in carica fino alla scadenza originaria del mandato. Qualora venga a mancare la meta' dei consiglieri si procede a nuove elezioni ai sensi dell'articolo 9.
4. Il presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni al consiglio territoriale dell'Ordine, agli eletti, al Ministero della salute, al procuratore della Repubblica presso il tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale nonche' al Consiglio nazionale dell'Ordine e agli enti nazionali di previdenza e assistenza della categoria, ove previsti.
5. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del consiglio dell'Ordine uscente.
6. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il consiglio dell'Ordine si riunisce su convocazione del presidente uscente, per l'insediamento nonche' per procedere alla definizione delle cariche istituzionali. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi.
7. I risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al tribunale competente per territorio dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
8. I consigli regionali e provinciali eleggono, tra i propri componenti, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere.

Note all'art. 8:
- Si riportano gli articoli 17, 18 e 19 della citata
legge 18 febbraio 1989, n. 56:
«Art. 17 (Ricorsi avverso le deliberazioni del
consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia
elettorale). - 1. Le deliberazioni del consiglio
dell'ordine nonche' i risultati elettorali possono essere
impugnati, con ricorso al tribunale competente per
territorio, dagli interessati o dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale stesso».
«Art. 18 (Termini per la presentazione dei ricorsi). -
1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo».
«Art. 19 (Decisioni sui ricorsi). - 1. Sui ricorsi
avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui
all'articolo 17, il tribunale competente per territorio
provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico
ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati
possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza
delle medesime forme previste per il procedimento davanti
al tribunale».
 
Art. 9

Elezioni suppletive

1. Se i componenti del consiglio nel corso del quadriennio per cui sono stati eletti, sono ridotti per qualsiasi causa, a meno della meta', si procede entro quindici giorni all'indizione delle elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli e con le stesse modalita' in quanto applicabili.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, il presidente del Consiglio adotta i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine ivi indicato.
3. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario.
 
Art. 10

Regolamenti elettorali

1. Le modalita' operative delle operazioni elettorali, anche con modalita' elettroniche e telematiche, dei Consigli territoriali avvengono nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 31-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Del regolamento adottato e' data comunicazione al Ministero della salute.

Note all'art. 10:
- Per l'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11
Composizione, elezione e presidenza del Consiglio nazionale
dell'Ordine

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi e' composto dai presidenti dei consigli regionali e provinciali, limitatamente alle province di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. Esso e' integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo, determinata sulla base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell'articolo 6 della citata legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B sara' determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento. Entro 30 giorni dall'elezione della rappresentanza nazionale della Sez. B, il Ministro della Salute convoca il Consiglio Nazionale dell'Ordine per il suo insediamento, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56.
2. I consiglieri del Consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali e provinciali e restano in carica quattro anni.
3. I rappresentanti della sezione B nel Consiglio nazionale sono eletti dai consigli regionali e provinciali.
4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel Consiglio nazionale, il Ministero della salute entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione dei risultati delle elezioni di rinnovo dei Consigli territoriali convoca mediante apposito avviso i consigli regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni. Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati nel rispetto dei termini di cui al comma 5. Della seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato. Il presidente dell'Ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta dal Ministero della salute, con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' immediatamente trasmessa tramite pec al Ministero della salute.
5. Le candidature sono comunicate al Consiglio nazionale entro il termine stabilito dal Ministero della salute nell'avviso di convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore il Consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Nel caso in cui nessun iscritto alla sezione B dell'albo sia stato candidato o eletto ovvero una volta eletto vi rinunci senza che vi siano altri iscritti alla sezione B che abbiano riportato voti, il Consiglio e' composto dai soli membri iscritti alla sezione A.
6. A parita' di voti tra due o piu' candidati e' proclamato il candidato con minore anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita', il minore di eta'.
7. Il Ministero della salute provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.
8. Il consigliere di diritto che e' venuto a mancare per qualsiasi causa e' sostituito dal nuovo presidente eletto all'interno del Consiglio territoriale di cui trattasi o da eventuale Commissario.
9. I consiglieri elettivi che vengono a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine.

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 28 della citata legge 18
febbraio 1989, n. 56:
«Art. 28 (Consiglio nazionale dell'ordine). - 1. Il
Consiglio nazionale dell'ordine e' composto dai presidenti
dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle
province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al
precedente articolo 6.
2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di
grazia e giustizia.
3.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge
o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
5. In caso di impedimento e' sostituito dal vice
presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le
seguenti attribuzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al
funzionamento dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico,
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione per referendum agli stessi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione relativamente alle questioni di
rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine
negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove
sono richiesti;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici
ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali
degli onorari minime e massime e delle indennita' ed i
criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con
decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con
il Ministro della sanita';
h) determina i contributi annuali da corrispondere
dagli iscritti nell'albo, nonche' le tasse per il rilascio
dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli
onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti
nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare
gestione dell'ordine».
 
Art. 12
Elezioni delle cariche istituzionali del Consiglio nazionale
dell'ordine degli psicologi

1. Sono cariche istituzionali del Consiglio nazionale dell'Ordine:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere.
2. Le elezioni delle cariche, di cui al comma 1, si tengono ogni quattro anni durante la seduta di insediamento del Consiglio. Le votazioni si svolgono contemporaneamente per ciascuno dei predetti organi e risulta eletto il candidato che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti del Consiglio. Dal terzo scrutinio in poi e' sufficiente la maggioranza relativa.
3. Quando una carica viene meno prima del termine della sua scadenza, si procede a nuove elezioni per la sua sostituzione; in tal caso la durata del suo mandato e' limitato fino alla scadenza originaria.
4. I componenti di diritto del Consiglio nazionale restano in carica per il tempo in cui sono presidenti dei consigli dell'Ordine territoriale.
5. Gli avvicendamenti dei componenti del Consiglio nazionale non interrompono la continuita' di funzionamento del Consiglio nazionale stesso.
 
Art. 13

Procedimenti disciplinari

1. I consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi nell'esercizio della funzione disciplinare separano la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa e dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare.
2. A tal fine, presso ogni ordine regionale o provinciale sono costituiti uffici istruttori, composti da 3 a 9 membri, di cui uno con funzioni di coordinatore iscritto alla sezione A dell'albo, nominati dal consiglio territoriale dell'Ordine tra gli iscritti all'albo territoriale di competenza, che non siano componenti del consiglio stesso, tra cui almeno uno iscritto alla sezione B dell'albo. Almeno uno dei componenti e' estraneo alla professione ed e' in possesso di competenze giuridiche, in qualita' di ex magistrato, docente universitario in materia di diritto, avvocato. Gli uffici istruttori sono costituiti dopo le elezioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di procedimenti che coinvolgono gli iscritti alla sezione B, l'istruttoria e' sempre affidata all'intero ufficio istruttorio. Parimenti, il componente dell'ufficio istruttorio appartenente alla sezione B partecipa alla fase istruttoria degli iscritti alla sezione A.
4. Nel caso di mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B, ovvero in caso di astensione o ricusazione del rappresentante della sezione B nell'ufficio istruttore, l'ufficio opera anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.
5. Gli uffici istruttori compiono gli atti preordinati alla instaurazione del procedimento disciplinare relativo agli iscritti al consiglio regionale o provinciale, con l'invito al professionista a riferire sui fatti oggetto della segnalazione. All'esito della istruttoria trasmettono la documentazione al competente consiglio territoriale per il giudizio disciplinare, con la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare decisa a maggioranza dei presenti, con prevalenza, in caso di parita' del voto, del coordinatore formulando in tal caso i profili di addebito, previa audizione dell'interessato redigendo apposito verbale.
6. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, vista la relazione dell'ufficio istruttorio e sentito il coordinatore del medesimo ufficio che illustra la stessa in sede di consiglio, giudica gli iscritti al proprio albo.
7. I provvedimenti disciplinari vengono adottati dal consiglio dell'Ordine composto esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
8. Nel caso in cui il consiglio dell'Ordine abbia un solo componente eletto in rappresentanza della sezione B dell'albo esso giudica in composizione monocratica.
9. Nel caso in cui nel consiglio dell'Ordine non siano presenti eletti in rappresentanza della sezione B dell'Albo, il consiglio territoriale dell'Ordine viene integrato dal consigliere iscritto alla sezione B del consiglio piu' vicino.
 
Art. 14

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, e' abrogato.
 
Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 ottobre 2024

Il Ministro: Schillaci Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2799