Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2024, n. 137
Testo del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2024, n. 171 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

((Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale

01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «dette professioni» sono inserite le seguenti: «e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente».))

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) e' inserito il seguente:
«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma)), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e' commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 583-quater e 635 del codice
penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 583-quater (Lesioni personali a un pubblico
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente una
professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga
attivita' ausiliarie ad essa funzionali). - Nell'ipotesi di
lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni
sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da
quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la
reclusione da otto a sedici anni.
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria
nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio,
nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza
complementare in conformita' alla legislazione vigente,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la
reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni
personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al
comma primo.»
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture
sanitarie o socio-sanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte
previste nell'articolo 583-quater, secondo comma,
distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi
esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o
socio-sanitario e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e'
commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma, nonche' dal
secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo
625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a
querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto
dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace,
per eta' o per infermita'.».
 
Art. 2
Modifiche agli articoli 380((, 382-bis e 550)) del codice di
procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo ((635, quarto comma)), del codice penale;»;
b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei)) casi di delitti non colposi per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.».
((b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: «635, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto».))

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 380, 382-bis e 550 del
codice di procedura penale, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;
a-ter) delitto di lesioni personali a personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a
chiunque svolga attivita' ausiliarie ad essa funzionali
previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del
codice penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto
dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti
nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis,
secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di
cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del
codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo
624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei
gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,
di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416, commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso previsti
dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o
nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo
comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia
immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o
attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza
contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del
codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e
la querela non e' contestualmente proposta, quando la
persona offesa non e' prontamente rintracciabile, l'arresto
in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' eseguito
anche in mancanza della querela che puo' ancora
sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se
l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la
querela proposta, l'arrestato e' posto immediatamente in
liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente
ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa e' presente o e'
rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela
puo' essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma
restando la necessita' di rendere alla persona offesa,
anche con atto successivo, le informazioni di cui
all'articolo 90-bis.»
«Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1.
Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del
codice penale, si considera comunque in stato di flagranza
colui il quale, sulla base di documentazione
videofotografica o di altra documentazione legittimamente
ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o
telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non
oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' nei casi di delitti non colposi per i quali e'
previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o
nelle pertinenze delle strutture sanitarie o
socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche
o private, in danno di persone esercenti una professione
sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga
attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi
su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio
sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica o individuale ovvero per
ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio ai
sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di
documentazione video-fotografica o di altra documentazione
legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione
informatica o telematica, dalla quale emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che
l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla
sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore
dal fatto.»

«Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio). -
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la
citazione diretta a giudizio quando si tratta di
contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con
la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336,
337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343,
secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351,
372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo
comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la
minaccia siano state commesse con armi o da piu' persone
riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter,
495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma,
556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in
cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto
comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635,
terzo e quarto comma, 640, secondo comma, 642, primo e
secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonche' quando
si procede per i reati previsti:
a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma,
e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi
1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma
2-qua-ter, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione
penale con citazione diretta per un reato per il quale e'
prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e'
proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma
1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli
atti al pubblico ministero.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorita' interessate provvedono alle attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.