Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 |
ORDINANZA 11 novembre 2024 |
Realizzazione del Polo impiantistico di Roma Capitale: deroga all'art. 15, comma 1, della legge Regione Lazio n. 15 dell'11 agosto 2008 e s.m.i. e all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.. (Ordinanza n. 40). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto Presidenziale del 21 giugno 2022. Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», che: al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico: a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto; b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate; d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006; e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006; al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 ove necessario, «puo' provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. [...] La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia». Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale», cd «Codice ambientale», che si pone come «obiettivo primario la promozione dei livelli di qualita' della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» ed, in particolare, l'art. 198 che, al comma 1, dispone che «I comuni concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma 2 che gli stessi «concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti»; Visto il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la transizione ecologica con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che costituisce una forte innovazione nella disciplina della pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, e che rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, nonche' la sostenibilita', l'efficienza, efficacia ed economicita' dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale; Vista la legge della Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto la «Disciplina degli Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani», il cui art. 4 recante «Disposizioni per la gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale», al comma 1, dispone che «Roma Capitale esercita le funzioni concernenti la gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio secondo le modalita' organizzative definite ai sensi del rispettivo ordinamento e nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina)»; Vista la deliberazione del 13 maggio 2021, n. 44 con la quale l'assemblea capitolina ha approvato il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»; Atteso che: con ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 4 agosto 2022 e' stata disposta l'adozione della proposta del piano dei rifiuti di Roma Capitale e l'avvio, entro il 12 agosto 2022, della procedura per la valutazione ambientale strategica (VAS) - di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni - concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e presa d'atto della proposta del «Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale»; con decreto del Commissario straordinario n. 1 del 12 agosto 2022 e' stato disposto l'avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo Rapporto ambientale nonche' l'individuazione di Citta' Metropolitana di Roma Capitale (di seguito «CMRC»), Dipartimento III Ambiente e tutela del territorio: Acqua - Rifiuti - Energia - Aree protette, nella persona del direttore pro tempore del Dipartimento medesimo, dott.ssa Rosanna Capone, quale autorita' competente; con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022 e' stata conclusa la suddetta procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) ed e' stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati; con ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022: e' stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di capacita' di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'Allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, (di seguito «Polo impiantistico»), con le caratteristiche previste dal Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito «PGRRC») approvato dal Commissario straordinario, relativo alla: a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati; e' stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da AMA S.p.a. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022; e' stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di Project Financing per il su richiamato Polo impiantistico, secondo i termini e le modalita' da definirsi nello specifico avviso pubblico; e' stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di Project Financing individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale; e' stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, ex art. 952 e ss. del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei Soci di AMA S.p.a., secondo le forme e le modalita' stabilite dallo Statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, di proprieta' di AMA S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto Polo impiantistico, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di Project Financing. Dato atto che il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti (gia' Dipartimento ciclo dei rifiuti) con: determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 ha approvato l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di Project Financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 per l'affidamento della concessione del predetto Polo impiantistico; determinazione dirigenziale n. NA/101 del 9 marzo 2023 ha approvato l'unica proposta pervenuta, presentata dall'RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, contenente le proposte tecnica ed economica, ammettendola alle fasi successive della procedura, chiusasi il successivo 25 marzo; determinazione dirigenziale n. NA/116 del 22 marzo 2023 ha nominato la Commissione giudicatrice per l'esame delle proposte di Project Financing finalizzata all'individuazione del promotore per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico di cui alla determinazione dirigenziale n. NA/152/2022. Atteso, altresi', che con ordinanza n. 27 del 16 novembre 2023, il Commissario straordinario ha disposto: l'approvazione della determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti n. NA/341/2023 relativa alla proposta tecnico economica di Project financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'Affidamento della concessione del Polo impiantistico, come descritto in precedenza, presentata dal RTI composta da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di promotore; che Roma Capitale provveda ad inserire nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023 l'impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti unitamente all'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati; che Roma Capitale, tramite le competenti Strutture, provveda ad indire una gara europea a procedura telematica aperta di Project financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico; in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 di cui all'art. 41, comma 2 nonche' all'art. 6 dell'All. I.7, relativamente al contenuto del progetto di fattibilita' tecnico economica (di seguito «PFTE») posto a base di gara, nonche' parzialmente a quanto indicato all'art. 193, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 36/2023, prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara; in attuazione della su richiamata ordinanza commissariale n. 27/2023, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con determinazione dirigenziale n. NA/342 del 16 novembre 2023, ha disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento della concessione del piu' volte richiamato Polo impiantistico, mediante Project financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023, per un valore dell'investimento pari a euro 946.100.000,00, IVA esclusa; con successiva determinazione dirigenziale n. SU/654 del 16 novembre 2023, il Dipartimento centrale appalti di Roma Capitale ha provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023, la gara ad approvare il bando e il disciplinare di cui all'art. 225 del decreto legislativo n. 36/2023 alla pubblicazione degli atti di gara; il bando di gara e' stato pubblicato sulla piattaforma Tutto Gare di Roma Capitale ID 2028 ID SUAFF 98542, nonche' nella Gazzetta Ufficiale europea serie S n. 223 del 20 novembre 2023, nella Gazzetta Ufficiale V Serie speciale contratti pubblici n. 134 del 20 novembre 2023, nonche' sul Servizio contratti pubblici del MIT (SCP); a seguito della valutazione dell'offerta pervenuta, la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. NA/173 del 31 maggio 2024, ha trasmesso al RUP i verbali relativi ai lavori della stessa all'esito dei quali e' stata proposta l'aggiudicazione della gara all'RTI composta da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti. Considerato che con ordinanza n. 30 del 07 agosto 2024, il Commissario straordinario ha disposto, con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni che Roma Capitale, in qualita' di stazione appaltante ed ente concedente, si avvalga di Invitalia, quale Centrale di Committenza, per l'affidamento delle attivita' di verifica, ai sensi dell'art. 42 e dell'All.I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, sia del PFTE sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c), invitando 5 operatori economici accreditati ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'All.I.7 sopra richiamato, autorizzando a tal fine la sottoscrizione di apposita Convenzione; Preso atto che: l'Ufficio ispettorato edilizio del Municipio IX, a seguito di segnalazione della Polizia locale di Roma Capitale, ha accertato in data 26 gennaio 2024 in Roma, via Ardeatina km 23,600, in area ricadente in zona di P.R.G. Sistema insediativo - Citta' da ristrutturare - Tessuti nei programmi integrati prevalentemente per attivita' (Programma Integrato n. 12 Santa Palomba) per le particelle 796, 818, 819, 820, 822, 860, 861 e in area ricadente in zona di P.R.G. Sistema insediativo - Citta' della trasformazione - Ambiti a pianificazione particolareggiata (A.S.I. di Santa Palomba) per le particelle 560, 561, 673 e 674, area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 42/2004 (zone di interesse archeologico e relative fasce di rispetto), la presenza di diversi interventi edilizi; il Municipio Roma IX, con determinazione dirigenziale n. CN/1516 del 9 agosto 2024 ha dichiarato «l'inefficacia della D.I.A. prot. n. 40928 del 18 luglio 2002», (integrativa della precedente D.I.A. di cui al prot. CN/2001/61193 concernente le particelle 16 e 105 di cui al Foglio 1186), «al netto dei tratti di recinzione previsti in aree prive di vincolo di interesse archeologico nonche' ha ingiunto la rimozione o demolizione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. Lazio n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, degli interventi edilizi realizzati in via Ardeatina km 23,600 a carico di Immobiliare Palmiero S.r.l. e di AMA S.p.a., di cui alla lettera c) punti I., II. e III. del citato provvedimento, riportati a seguire, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo di cui alla nota prot. n. CN/112280 del 12 agosto 2024, e delle ulteriori eventuali opere abusive medio tempore ivi eseguite, e il ripristino dello stato dei luoghi: I) nelle aree a sud del fosso, accessibili attraverso un ingresso presente su via Ardeatina, sono state rilevate le seguenti opere: a. realizzazione di n. 2 cancelli carrabili, ciascuno di dimensioni m. 7 di larghezza x m. 2 di altezza e di un cancello pedonale di dimensioni m. 1.45 di larghezza x m. 2 di altezza, sorretti da pilasti e muri in cemento armato anch'essi di altezza m. 2 circa; gli accessi carrabili e pedonale sono arretrati di circa 17 metri rispetto al sedime stradale di via Ardeatina; b. lungo l'intero fronte di proprieta' prospicente Via Ardeatina e' stata realizzata una recinzione costituita da muri in cemento armato di altezza m. 1 circa, con soprastanti pannelli grigliati metallici modulari (tipo keller); c. sul lato destro dell'ingresso di via Ardeatina e' stato realizzato un manufatto di superficie di mq. 80 circa, con altezza interna di m. 3, il cui piano di calpestio e' posto ad una quota inferiore di circa un metro rispetto alla quota di campagna; il manufatto, originariamente destinato ad ospitare locali tecnici, ha accesso sia dall'interno della proprieta', sia da Via Ardeatina attraverso un varco pedonale presente sulla recinzione sopra descritta; d. sempre all'interno dell'ingresso su via Ardeatina, oltre i cancelli, e' presente un'area asfaltata con doppia corsia di marcia (corrispondente ai due cancelli sopra descritti) di dimensioni m. 55 x 20 circa, ricadente all'interno della p.lla 818; alla destra di detta area e' presente un piazzale, anch'esso asfaltato, di forma trapezoidale di superficie mq. 3.630 delimitata da muri in cemento armato di altezza variabile fino ad un massimo di cm. 80 circa; alla sinistra della viabilita' di ingresso e' presente un'altra area di forma trapezoidale di superficie mq. 4.356, priva di pavimentazione, anch'essa delimitata da muri in cemento armato di altezza variabile fino ad un massimo di m. 1 circa; oltre i piazzali sopra descritti, all'interno della p.lla 818, sono presenti tracce di pregressi livellamenti; e. in prossimita' del confine sud-ovest della proprieta', e' presente un muro di contenimento di altezza variabile da m. 3.00 a m. 4.00 circa, di lunghezza m. 225 circa; un tratto del suddetto muro, per una lunghezza di m. 21 circa, alla data del sopralluogo, e' risultato collassato e ribaltato a terra; al disopra del suddetto muro, in corrispondenza del confine di proprieta', e' presente un ulteriore muro in cemento armato con soprastanti pannelli metallici; il muro sopra descritto prosegue lungo il confine nord est per un tratto di m. 110 circa con altezza variabile da m. 4.00 a m. 1.50 circa ad accompagnare l'orografica del terreno circostante; parimenti avviene sul lato sud ovest, dove il muro di contenimento prosegue per un tratto di m. 40 circa, con altezza variabile da m. 3.50 a m. 1.00 circa, fino a raccordarsi ai muri del piazzale asfaltato sopra descritto; nei punti di contatto tra i muri sopra descritti sono presenti due tettoie in cemento armato di forma trapezoidale, ciascuna delle quali ancorata su due lati ai muri di contenimento stessi e, sulla parte frontale, sorrette da pilastri sempre in cemento armato; le tettoie hanno superficie rispettivamente di mq. 76 e 72 circa; f. oltre alle opere sopra descritte, all'interno dell'area sono presenti pali di illuminazione e pozzetti in cemento interrati o parzialmente interrati per la predisposizione del passaggio di reti di impianti tecnologici e di raccolta e convogliamento delle acque; II) nelle aree a nord del fosso, e' stata rilevata la realizzazione di una recinzione della stessa tipologia di quella indicata al precedente punto b. del precedente elenco su un tratto del confine dell'area con Via Cancelliera, per una lunghezza di 180 metri circa, in posizione arretrata rispetto al sedime stradale; III) in relazione al citato fosso, dal confronto tra la posizione dell'alveo indicata nella planimetria catastale e l'attuale posizione, emerge che lo stesso abbia subito modifiche del tracciato; dalla visione delle foto aeree disponibili in rete (google earth) si e' potuto verificare che nel 2003 sono state effettuate movimentazioni di terra che hanno spostato verso nord tratti dell'alveo preesistente; dalla visione delle cartografie del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) 15/5 Decima - Trigoria, allora vigente e del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) attualmente vigente, il suddetto fosso non risulta assoggettato a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004»; con il predetto provvedimento dirigenziale il Municipio IX ha, tra l'altro, determinato che, qualora venga accertata l'inottemperanza a quanto ingiunto, senza pregiudizio dell'azione penale, sara' irrogata la sanzione prevista dall'art. 15, comma 3, della L.R. 15/2008 e si procedera' alla demolizione d'ufficio, in danno, dell'opera in questione realizzata su terreno sito in Roma, in via Ardeatina km. 23,600 distinto al Nuovo catasto terreni al Foglio 1186 Particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822 ricadente in sistema di P.R.G.; Dato atto che: AMA S.p.a. e' proprietaria dell'area identificata dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 Particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822; sulla suddetta area grava un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione. Preso atto, altresi', che: AMA S.p.a., con nota prot. n. 159390.U del 22 ottobre 2024, richiedeva a Roma Capitale - Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli Inquinamenti l'autorizzazione a procedere alle azioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, atteso che «l'area in questione risulta soggetta ad un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione di un impianto di termovalorizzazione, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 8/2022 emanata dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con indicazione delle opere che «non possano essere oggetto di alcun intervento poiche' gia' previste nel progetto del proponente del Project Financing per la futura realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione»; AMA S.p.a. con nota prot. n. 0163440.U del 29 ottobre 2024, trasmetteva al predetto Dipartimento sia la nota con la quale aveva comunicato al competente Dipartimento di CMRC la propria intenzione di presentare formale istanza per procedere allo spostamento del fosso insistente nell'area di sua proprieta' in via Ardeatina km 23,600 - Santa Palomba (RM), ai fini del rilascio del relativo parere sia il riscontro fornito da quest'ultimo laddove veniva reputato perseguibile quanto proposto con la precisazione che la relativa procedura avrebbe dovuto essere attivata presso la competente Agenzia del demanio; il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli Inquinamenti, nonche' RUP della procedura di Project Financing per la realizzazione del Polo impiantistico, con nota prot. n. NA/23104 del 31 ottobre 2024, riguardo a ciascuno degli interventi di rimozione o demolizione imposti dalla determinazione dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024, forniva indicazioni rispetto a quelli gia' previsti nel PFTE oggetto della procedura di Project Financing per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'ordinanza commissariale n. 8/2022, riportate a seguire: con riferimento alla lettera c) punto I. a.: «Il PFTE non prevede alcun accesso al termovalorizzatore nell'area dove oggi sono presenti i 2 cancelli carrabili e prevede pertanto la rimozione/demolizione delle suddette opere. Nel PFTE in tale area e' prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale situata sul limite di proprieta' dell'area»; con riferimento alla lettera c) punto I. b.: «Il PFTE prevede la demolizione di tale recinzione e la realizzazione di una nuova recinzione lungo tutto il perimetro del progetto realizzata da un muro in cemento armato con soprastanti pannelli grigliati metallici. La posizione della nuova recinzione lungo via Ardeatina e' prevista lungo il confine indicato nella planimetria catastale»; con riferimento alla lettera c) punto I. c.: «Il PFTE prevede la demolizione del manufatto ad oggi presente. In tale area, verra' infatti realizzata una sistemazione a verde e l'edificio antincendio. Non sono previsti accessi all'area da via Ardeatina»; con riferimento alla lettera c) punto I. d.: «Il PFTE prevede la demolizione di tali opere/manufatti [ndr area asfaltata con doppia corsia di marcia, piazzale e area di forma trapezoidale priva di pavimentazione, tracce di pregressi livellamenti] ad oggi presenti sul sito in quanto in tale zona e' prevista la realizzazione degli edifici del termovalorizzatore e delle strade interne all'impianto»; con riferimento alla lettera c) punto I. e.: «Il PFTE prevede: nel tratto in prossimita' del confine sud-ovest della proprieta' la realizzazione di un'opera di sostegno situata piu' a sud rispetto all'attuale muro di contenimento e la realizzazione di un muro di recinzione in cemento armato con soprastante pannelli metallici in corrispondenza della recinzione esistente piu' a nord; il PFTE prevede la demolizione del muro esistente in tale tratto; nel tratto lungo il confine nord est (tratto di circa 110 m), verra' realizzata un'opera di sostegno parallela al muro esistente e la recinzione di progetto, sul limite di proprieta'; nel tratto lungo il lato ovest (interno all'area), non e' prevista la presenza del muro di contenimento esistente in quanto il progetto prevede una diversa sistemazione; il PFTE prevede la demolizione del muro esistente in tale tratto. Il PFTE prevede inoltre la demolizione delle due tettoie»; con riferimento alla lettera c) punto I. f.: «Il PFTE prevede la demolizione di tali opere/manufatti [ndr pali di illuminazione e pozzetti] ad oggi presenti sul sito in quanto non compatibili con la sistemazione finale dell'impianto»; con riferimento alla lettera c) punto II.: «Il PFTE prevede la demolizione del muro preesistente lungo via della Cancelliera e la realizzazione di una nuova recinzione in corrispondenza del limite della proprieta'»; con riferimento alla lettera c) punto III.: «Il PFTE prevede lo spostamento dell'opera idraulica attualmente presente - Fosso di Cancelliera - verso la Strada provinciale SP4a (Via Cancelliera) tramite la realizzazione di un canale a pelo libero a sezione rettangolare con profondita' variabile da 4 a 9 metri dalla quota del piazzale realizzando un tratto parallelo alla SP4a» in relazione al quale, con nota prot. 138965.U del 18 settembre 2024, AMA S.p.a. aveva richiesto la documentazione di progetto del termovalorizzatore ai fini della istanza all'Agenzia per il demanio di sdemanializzazione del fosso onde procedere allo spostamento del medesimo. Al riguardo precisava, inoltre, che il competente Dipartimento di CMRC, con nota prot. n. 0180104 del 28 ottobre 2024, aveva reputato «perseguibile quanto proposto [ndr da AMA S.p.a.] se verra' garantito il rispetto della messa in atto di tutte le soluzioni morfologiche, tecniche e funzionali indispensabili per perseguire la sicurezza contro il rischio idraulico» puntualizzando che «ai sensi dell'art. 5-bis della legge n. 212/2003 e per consolidata prassi, tale procedura dovra' essere attivata presso la competente Agenzia del demanio che dovra' ottenere il parere della scrivente autorita' idraulica competente ed il parere geomorfologico di competenza della Regione Lazio». Richiamati: il regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 67, in tema di edilizia privata, il cui comma 3 dispone che «La Circoscrizione assicura inoltre l'esercizio delle funzioni derivanti dal regolamento edilizio per quanto attiene al controllo sulle costruzioni, alle misure di prevenzione e repressione delle opere abusive eseguite in assenza o in difformita' delle concessioni o autorizzazioni edilizie»; la legge Regione Lazio n. 15 dell'11 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di «Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia» e, in particolare, l'art. 15 rubricato «Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformita' o con variazioni essenziali», che: al comma 1 dispone che «Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall'art. 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l'esistenza di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attivita' nei casi previsti dall'art. 22, comma 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e successive modifiche o in totale difformita' dagli stessi, ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'art. 17, ingiunge al responsabile dell'abuso, nonche' al proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi in un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni [...]; al comma 6 dispone che «Per le opere ultimate eseguite abusivamente su terreni sottoposti a vincoli di cui agli articoli 24 e 26, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore dell'ente cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, che procede alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nell'ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune»; il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e, in particolare, l'art. 31 che: al comma 2 dispone che «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3»; al comma 3 dispone che «Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. [...]». Considerato che: la succitata determinazione dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024, dichiarata l'inefficacia della D.I.A. prot. n. CN/40928/2002, al netto dei tratti di recinzione previsti in aree prive di vincolo di interesse archeologico, ha ingiunto alla Immobiliare Palmiero S.r.l. e ad AMA S.p.a., rispettivamente in qualita' responsabile della violazione edilizia e di proprietario non responsabile della stessa, di rimuovere e/o demolire gli interventi edilizi realizzati in via Ardeatina km 23,600 e le ulteriori eventuali opere abusive medio tempore ivi eseguite, nonche' di ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine previsto dall'art. 15 della legge R.L. n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, decorrente dalla notifica del predetto provvedimento; le attivita' di demolizione delle opere abusive indicate nel su menzionato provvedimento, unitamente al ripristino dello stato dei luoghi relativamente al fosso lungo un tracciato differente da quello originario, sono ricomprese nel PFTE oggetto della procedura di Project Financing per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico, come rappresentato dal RUP nonche' Direttore del Dipartimento Ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti con la succitata nota prot. NA/2024/23104; le attivita' ingiunte dal Municipio IX con il su richiamato provvedimento, seppur con tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate in linea con la vigente normativa di settore, saranno effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione; i costi connessi alle su richiamate attivita' sono gia' ricompresi nel predetto PFTE; la rimozione delle recinzioni perimetrali e dei muri di contenimento abusivi, senza la contestuale realizzazione di opere alternative, potrebbe comportare rischi sia per quanto concerne la stabilita' dei terreni sia per quanto riguarda la possibilita' di accesso all'area da parte di persone non autorizzate e/o l'abbandono di rifiuti sull'area stessa. Considerato, altresi', che: la realizzazione del Polo impiantistico discende sia dall'analisi delle criticita' individuate ed esplicitate nel PGRRC, derivanti principalmente dall'assenza di impianti adeguati dedicati alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, sia dalla scelta della configurazione adottata per il recupero energetico dai rifiuti indifferenziati, cosi' come indicata dal Programma nazionale gestione rifiuti; l'attuale situazione di assenza impiantistica provoca la necessita' di affidare la gestione di tutte le fasi della gerarchia rifiuti a soggetti terzi, spesso localizzati in altri Comuni e/o in altre Regioni con conseguente aggravio dei costi di gestione e una significativa incidenza sulle quote tariffarie ricadenti sui cittadini di Roma Capitale; il permanere dell'assenza degli impianti necessari a svolgere tutte le fasi della gerarchia dei rifiuti ovvero il ritardo nella loro realizzazione determina pesanti impatti ambientali sul territorio comunale e un'intensa attivita' di trasporto extracomunale ed extraregionale, cosi' come quantificato ed elaborato dal PGRRC. Dato atto che: il cronoprogramma del PFTE fissa il termine per l'ultimazione dei lavori a trentasei mesi dalla consegna degli stessi per le attivita' di cantierizzazione e di preparazione del sito de quo; la consegna dei lavori per le attivita' di cantierizzazione e di preparazione del sito e' vincolata al completamento delle attivita' di verifica del PFTE, ai sensi dell'art. 42 e dell'All.I.7 del decreto legislativo n. 36/2023, oggetto del sopracitato affidamento ed attualmente in corso, di cui alla ordinanza commissariale n. 30/2024; le attivita' ingiunte dal Municipio IX con il su richiamato provvedimento, seppur con tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate, saranno effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione in quanto ricomprese, unitamente ai relativi costi, nel PFTE oggetto della procedura di Project Financing per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico. Ritenuto: necessario derogare al termine di novanta giorni, di cui all'art. 15, comma 1, della legge R.L. n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale fissazione dello stesso al 31 ottobre 2026, al fine di assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del PFTE in fase di aggiudicazione, la realizzazione del Polo impiantistico e garantire la tutela del correlato interesse pubblico relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e della prossimita' territoriale nel trattamento dei rifiuti; pertanto, necessario disporre la sospensione della determinazione dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024 che individua in novanta giorni il termine per la rimozione e/o demolizione degli interventi edilizi realizzati in via Ardeatina km 23,600, delle ulteriori eventuali opere abusive medio tempore ivi eseguite, nonche' il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle particelle identificate dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 Particelle 16,105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822,860 e 861, atteso che le attivita' ingiunte dal Municipio IX con il su richiamato provvedimento, seppur con tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate, saranno effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione in quanto ricomprese, unitamente ai relativi costi, nel PFTE oggetto della procedura di Project Financing per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico. Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 7 novembre 2024 prot. RM/6369 ed espresso con nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario il successivo 11 novembre prot. RM/6465; Per quanto espresso in premessa e nei considerata;
Dispone:
con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, 1) la deroga al termine di novanta giorni, di cui all'art. 15, comma 1, della legge R.L. n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011 e successive modificazioni ed integrazioni con contestuale fissazione dello stesso al 31 ottobre 2026 al fine di assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del PFTE, oggetto della procedura di Project Financing per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico e in fase di aggiudicazione, la realizzazione dello stesso e garantire la tutela del correlato interesse pubblico relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e della prossimita' territoriale nel trattamento dei rifiuti; 2) la sospensione della determinazione dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024 nella che individua in novanta giorni il termine per la rimozione e/o demolizione degli interventi edilizi realizzati in Via Ardeatina km 23,600, delle ulteriori eventuali opere abusive medio tempore ivi eseguite, nonche' il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle particelle identificate dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 Particelle 16,105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, 860 e 861, atteso che le attivita' ingiunte dal Municipio IX con il su richiamato provvedimento, seppur con tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate, saranno effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione in quanto ricomprese, unitamente ai relativi costi, nel PFTE oggetto della procedura di Project Financing per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico; 3) che, decorso il termine di cui al punto 1, individuato al 31 ottobre 2026, venga verificata l'effettiva rimozione e/o demolizione degli interventi edilizi oggetto della succitata Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024; 4) la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, del presente provvedimento, a cura del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, al Municipio IX - Direzione Tecnica, all'Immobiliare Palmiero S.r.l., ad AMA S.p.a., al Dipartimento IV «Pianificazione strategica e Governo del territorio» di Citta' metropolitana di Roma Capitale, alla Regione Lazio, nonche' al coordinatore della Direzione 2 della Struttura commissariale; 5) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo. La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni di «attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo». Roma, 11 novembre 2024
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri |
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