LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PUGLIA
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» Visto l'art. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto legislativo del 26 marzo 2008, n. 62, di seguito denominato Codice; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007 n. 233 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2009, n. 91; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 19 giugno 2019 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, art. 6, comma 1; Visto il decreto n. 19 del 26 gennaio 2021 con il quale il segretario regionale per la Puglia ha ricostituito la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Puglia; Visto il D.S.G. n. 19 dell'11 gennaio 2024 del segretario generale del Ministero della cultura dott. Mario Turetta, con cui e' stato conferito all'arch. Maria Piccarreta l'incarico di segretario regionale del Ministero della cultura per la Puglia; Visto il Piano paesaggistico territoriale regionale (di seguito anche PPTR) adottato con delibera di giunta regionale n. 1435 del 2 agosto 2013 ed approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, successivamente aggiornati e rettificati negli elaborati; Considerato che a seguito di un importante lavoro di studio e concertazione, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 9607 del 6 settembre 2023, inviava la documentazione relativa alla Proposta di dichiarazione alla competente struttura regionale per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004; Visto che nei trenta giorni successivi all'invio della proposta, la regione non formulava alcuna osservazione in merito, la competente Soprintendenza, con nota prot. n. 10976 dell'11 ottobre 2023, avviava il procedimento in oggetto inoltrando la proposta di dichiarazione e pedissequa documentazione ai Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lesina, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore per l'affissione sui rispettivi albi pretori (ex art. 139 comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004); Visto l'esito dell'avvio del procedimento, le interlocuzioni con la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio la soprintendenza chiedeva agli enti interessati di ritirare la pubblicazione della proposta inoltrata in data 11 ottobre 2023 con nota prot. 10976 e di attendere l'invio dell'elaborato aggiornato della disciplina d'uso per la conseguente nuova pubblicazione presso gli albi pretori; Visto che con nota prot. n. 13537 del 7 dicembre 2023, la competente Soprintendenza trasmetteva agli enti interessati la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto «Tiati - Teanum Apulum - Civitate e Bassa Valle del Fortore» completa di Manuale d'uso e pedissequi allegati, aggiornati alle direttive formulate dalla D.G. - ABAP Servizio V; Visto che i Comuni interessati procedevano alla pubblicazione della proposta e relativa documentazione sui rispettivi albi pretori, nei termini di seguito indicati: Casalnuovo Monterotaro: dal 21 dicembre 2023 al 26 marzo 2024; Casalvecchio di Puglia: dall'11 dicembre 2023 al 10 marzo 2024; Castelnuovo della Daunia: dal 19 dicembre 2023 al 18 marzo 2024; Lesina: dal 18 dicembre 2023 al 17 marzo 2024; San Paolo di Civitate: dall'11 dicembre 2023 all'11 marzo 2024; Serracapriola: dal 12 dicembre 2023 al 12 marzo 2024; Torremaggiore: dal 13 dicembre 2023 al 12 marzo 2024; Visto che in data 26 gennaio 2024 e' stata data notizia dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto «Tiati - Teanum Apulum - Civitate e Bassa Valle del Fortore», ai sensi dell'art. 139 comma 2 del decreto legislativo 42/2004, sui quotidiani a diffusione nazionale regionale; Visto che nei termini previsti ex art. 139 comma 5 decreto legislativo n. 42/2004 sono pervenute le seguenti osservazioni: IVPC Power S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3907 10 aprile 2024) + All. 2 analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3870 9 aprile 2024); Lucky Wind S.p.a.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3874 9 aprile 2024) + All. 4 analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3980 10 aprile 2024); Renvico Italy S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4010 11 aprile 2024); Repower S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4015 11 aprile 2024); ETAV S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4468 22 aprile 2024); Sud Energy S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4012 11 aprile 2024); Terna Rete Nazionale Elettrica S.p.a.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3912 10 aprile 2024); Vigreen S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3913 10 aprile 2024); Whysol - e Sviluppo S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4003 11 aprile 2024); Renantis S.r.l.: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3937 10 aprile 2024); Solar Electric S.r.l.: osservazioni + analisi critica della proposta di vincolo (prot. n. SABAP-FG 4006 11 aprile 2024); Proprietari (Bianchi Rosalba - +1) a mezzo avv. Ferrero: osservazioni prot. n. SABAP-FG 4004 11 aprile 2024; Pacifico Acquamarina 1 S.r.l.: osservazioni + analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3833 9 aprile 2024); Pacifico 2 Acquamarina 1 S.r.l.: osservazioni + analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3831 9 aprile 2024); Proprietari (D'onofrio Giuseppe e altri): osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3988 10 aprile 2024); Proprietari (Lombardi Rocco e altri): osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4013 11 aprile 2024); Proprietari (Di Pierro Consiglia e altri): osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4029 11 aprile 2024); Comune di Lesina: osservazioni (prot. SABAP-FG n. 2378 28 febbraio 2024). Considerate le controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza. Visto che con nota prot. n. 32606 del 10/10/2024 la DGABAP Servizio V ha trasmesso il verbale n. 48 del 4 ottobre, relativo alla seduta dei Comitati tecnico-scientifici congiunti, svoltasi il 1° ottobre 2024, con il quale il Comitato ha approvato all'unanimita' la proposta di vincolo di cui all'oggetto; Visto il verbale col parere positivo per l'adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia riunitasi il 30 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019; Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ricade nel territorio dei Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lesina, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, in Provincia di Foggia e s'estende su una superficie di circa 213 km². Tale zona e' cosi' delimitata: Lato nord dal tratto di costa, ricadente nei Comuni di Serracapriola e Lesina, compreso tra il Canale Capo d'Acqua, posto a confine tra il Comune di Serracapriola e Chieuti, e la Strada Provinciale n. 35 San Severo - Marina di Lesina in territorio di Lesina; Lato ovest dal Canale Capo d'Acqua posto sul confine comunale tra Serracapriola e Chieuti sulla costa Adriatica, a nord, che partendo dalla foce procede in direzione sud sino ad intercettare la SS n. 16 nel territorio di Serracapriola; dalla Strada Poderale che, partendo dal punto di intersezione con la SS n. 16 in prossimita' della Palude Capo d'Acqua, procede verso sud passando per C. Guerrieri, C. S. Lucia, sino a raggiungere C.S. Michele; dal tratto di Strada Poderale che da C.S. Michele si immette con un lieve cambio direzionale sulla strada comunale Serracapriola - Sant'Agata; dalla strada comunale Serracapriola - Sant'Agata che costeggia il V. di San Rocco, che si immette sulla strada comunale Sant'Agata di Tremiti e procede in direzione sud sino al bivio con la strada provinciale Serracapriola-Chieuti - Torre Fantine; dal tratto di strada provinciale Serracapriola-Chieuti - Torre Fantine compreso tra il bivio con la strada comunale Sant'Agata di Tremiti ed il Via Guglielmo Marconi; dalla via Car. Attilio Lombardi nel tratto compreso tra via Guglielmo Marconi e via Ada Negri, nel centro urbano di Serracapriola; dalla via A. Negri, nel tratto compreso tra via Car. Attilio Lombardi e via dei Pozzi Avellana; dalla via dei Pozzi Avellana che procede in direzione nord, verso la contrada Avellana, e lambisce il confine nord della part. lla 925 del fg. 26 del Comune di Serracapriola; dal confine est delle particelle 925, 826 e 955 del fg. 26 del Comune di Serracapriola (le particelle sono da intendersi incluse) comprese tra la via dei Pozzi Avellana e la Strada Comunale Defensa; da parte della Strada Comunale Defensa che, partendo dalla particella 955 del fg. 26 del Comune di Serracapriola, procede verso sud sino all'intersezione con la via Paolo VI; dalla via Paolo VI nel tratto compreso tra la Strada Comunale Defensa e la via Solferino; dalla porzione di via Solferino, compresa tra la via Paolo VI e la via Fitto; dalla via Fitto, nel tratto compreso tra via Solferino e via Sant'Agostino; dal tratto di via Sant'Agostino che, partendo dall'intersezione con via Fitto, procede in direzione sud, verso via Piave sino all'intersezione con via Goffredo Mameli; dalla via Piave nel tratto compreso tra via Goffredo Mameli via Giro Esterno; dalla via Giro Esterno che da via Piave procede verso sud, sino ad immettersi sulla S.S.16 ter; dalla SS n. 16/ter che dal centro abitato di Serracapriola procede in direzione sud sino all'intersezione con la SP n. 45 di Montesecco; dalla SS n. 376, nel tratto compreso tra la SP n. 45 di Montesecco fino all'intersezione con il confine regionale il Molise; Lato sud dal limite amministrativo tra la Regione Puglia e la Regione Molise nel tratto compreso tra la SS n. 376 a nord, in Comune di Torremaggiore, e il Regio Tratturo n. 5 «Celano-Foggia» che lo intercetta in territorio di Castelnuovo della Daunia; dal Regio Tratturo n. 5 «Celano - Foggia» che procede verso sud, attraversando il territorio comunale di Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di Puglia in direzione Foggia fino all'intersezione con il Regio Braccio n. 10 «Nunziatella- Stigliano»; dal Regio Braccio n. 10 «Nunziatella- Stigliano» che partendo dalla biforcazione con il Regio Tratturo n. 5 «Celano-Foggia», attraversa i territori di Casalvecchio di Puglia e Torremaggiore e procede in direzione nordest fino ad intercettare la strada vicinale Tre Fontane in prossimita' del canale del Frassino, nel territorio di San Paolo di Civitate; dalla Strada Vicinale Tre Fontane che procede in direzione nordest, a partire dal confine comunale di San Paolo di Civitate verso la SP n. 142; dalla SP n. 142 nel tratto compreso tra la l'intersezione con la Strada Vicinale Tre Fontane e la Strada Comunale Vecchia San Paolo- Serracapriola; dalla Strada Comunale Vecchia San Paolo - Serracapriola nel tratto compreso tra la SP n. 142 e la sesta strada vicinale Mezzana; dalla sesta strada vicinale Mezzana che partendo dalla Strada Comunale Vecchia San Paolo - Serracapriola attraversa il Regio Tratturo n. 1 «Aquila - Foggia» e si immette sulla Strada Vicinale Titolone procedendo in direzione nordest sino all'intersezione con la Strada Vicinale Serracapriola - Apricena; Lato est dalla Strada Vicinale Serracapriola - Apricena nel tratto compreso tra l'intersezione di detta strada con la strada Vicinale Titolone; dalla Strada Vicinale Difensola, che seguendo il limite del Foglio Catastale n. 7, lambisce il torrente «F.so dei tre Cani», costeggia la masseria Difensola, guada il V. Carapelle in prossimita' della Sorgente del Fico, sino ad immettersi nella SP n. 31 che procede verso nord; dalla SP n. 31 che dall'intersezione con la Strada Vicinale Difensuola procede in direzione nord verso Lesina costeggiando la «Masseria Coppa di Rose», sino a raggiungere il complesso abbaziale «Madonna di Ripalta» a Lesina, sino ad immettersi sulla Strada Comunale San Severo - Acquarotta in territorio di Lesina; dalla Strada Comunale San Severo - Acquarotta, nel tratto compreso tra il complesso di Ripalta e l'intersezione con la strada comunale della Stazione, in territorio di Lesina in localita' Capoposta; dalla Strada Comunale della Stazione procede in direzione nord, sino ad intercettare la linea ferroviaria Bologna - Otranto; dalla linea ferroviaria Bologna - Otranto, nel tratto compreso tra la strada comunale della Stazione e gira verso nord est sino ad immettersi nella contrada Limitoni, tangendo l'antico Ambulatorio e procedendo su questa strada in direzione nord verso Strada Comunale Rivolta; dalla Strada Comunale Rivolta ce prosegue verso est sino a ad intercettare la SP n. 35; dalla SP n. 35 che procede in direzione nord sino a raggiungere la costa. Ritenuto che detta area, delimitata come nell'unita planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per i motivi indicati nella nota di avvio prot. n. 13537 del 7.12.2023 da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. «L'area, per cui si propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico, posta a ridosso dei Monti Dauni, conserva tuttora un'alta qualita' paesaggistica derivante dalla compresenza di caratteristiche naturali pregevoli e di rilevanti testimonianze storiche ed archeologiche che testimoniano le diverse fasi d'uso di questo territorio. Dal punto di vista geomorfologico, quest'area si sviluppa come un'ampia distesa subpianeggiante, attraversata e modellata dalla rete idrografica del Fiume Fortore che dai bassi rilievi del subappennino digrada verso l'Adriatico, articolandosi in una serie di terrazzamenti e lievi ondulazioni collinari che costituiscono un riferimento scenografico significativo e un punto panoramico da cui e' possibile godere di ampie visuali da monte a mare. I rilievi tra Coppa Mengoni, Pezze della Chiesa e Piani di Lauria (con quote tra i 222 e 150 m s.l.m), sono stati frequentati gia' a partire dal Neolitico antico e probabilmente sin dall'eta' del Bronzo costituivano un importante snodo connesso alla mobilita' di beni e persone, riuscendo ad assolvere al tempo stesso sia ad esigenze di carattere economico e sia di tipo difensivo. L'antico insediamento daunio di Tiati, posto in prossimita' del Fortore, in posizione dominante sull'altura di Coppa Mengoni, garantiva il controllo del territorio e, per la vicinanza al fiume e a sorgenti d'acqua dolce, risultava essere un ambiente ad elevata naturalita' e biodiversita', particolarmente indicato per le attivita' di pastorizia e di transumanza, grazie anche alla presenza di estesi pascoli nelle aree contermini. Il paesaggio rurale che il passato ci consegna e' punteggiato inoltre di numerosi manufatti rurali come masserie, poste e poderi, con funzione abitativa o produttiva-agropastorale, dislocate lungo il percorso degli antichi tracciati tratturali che detengono, nel complesso, un elevato valore storico-testimoniale in rapporto al territorio, storicamente vocato alla monocoltura cerealicola. L'armatura insediativa storica e' costituita dagli antichi tratturi, legati alla pratica millenaria della transumanza, che consentivano il transito delle greggi ed il collegamento dei pascoli estivi degli altopiani abruzzesi con quelli invernali delle pianure e delle basse colline appulo-lucane, nonche' il passaggio delle greggi dal tratturo principale alla locazione di destinazione. Detti tratturi costituiscono una componente territoriale di straordinaria importanza nel Mezzogiorno adriatico e ad essi va attribuito il valore di monumenti alla storia economica di questi territori, interessati dalle migrazioni stagionali degli armenti nonche' come testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Le componenti naturali e antropiche descritte e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato l'area in esame e conservano tutt'ora un apprezzabile livello di integrita', tale da determinare un insieme paesaggistico di notevole pregio»;
Decreta:
Il contesto «Tiati Teanum Apulum - Civitate e bassa Valle del Fortore», compreso nella proposta di dichiarazione e meglio indicato in premessa, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 comma 1, lettera c) e d), del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo. 1. All'interno dell'area definita dal presente provvedimento e' fatto divieto di: realizzare discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal decreto legislativo n. 36/2003 e dal decreto legislativo n. 152/2006, compresi gli autodemolitori; realizzare o ampliare impianti per la produzione di energia, ivi compresi gli impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaici, agro-voltaici, eolici, geotermici, impianti a biomasse-biogas e centrali termiche) e le relative opere connesse; realizzare o ampliare attivita' estrattive; realizzare nuove strade carrabili asfaltate ad alto scorrimento; eliminare o alterare le strade interpoderali e i tracciati viari secondari; distruggere o alterare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale, ivi compresi gli edifici di valore identitario, quali a titolo esemplificativo le masserie, le poste, i poderi, gli edifici tradizionali adibiti ad abitazione rurale e ad attivita' produttive con struttura portante in muratura e i manufatti dell'Ente Riforma, le architetture minori, le cisterne, i pozzi, le canalizzazioni delle acque piovane, le tradizionali recinzioni realizzate con muretti a secco o con palizzate o con siepi e filari, le piante (isolate o a gruppi) di rilevante importanza per eta', dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, le alberature stradali e poderali; rimuovere la vegetazione erbacea, arborea e arbustiva naturale, fatte salve le attivita' agro-silvopastorali e di rimozione di specie alloctone invasive; installare impianti sulle coperture e sui prospetti degli edifici esistenti, se arrecano un sensibile impatto visivo; modificare lo stato dei luoghi all'interno delle zone di interesse archeologico, individuate ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo n. 42/2004, anche mediante arature profonde, scavi o movimenti di terra per una profondita' superiore ai 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico, oppure mediante la messa a dimora di nuovi impianti colturali (vigneti, uliveti, etc) che comportino scassi o scavi di buche, se non previo parere preventivo della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004. 2. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, nel rispetto degli obiettivi di qualita', nonche' dei vigenti atti di Governo del territorio ove piu' restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' i seguenti: l'installazione di impianti su edifici esistenti, purche' collocati in modo da garantire che essi non siano percepibili dall'esterno ovvero siano integrati con l'edificio; le tradizionali attivita' agricole, l'avvicendamento delle colture, la protezione dei pascoli, la gestione delle stoppie e pulizia della vegetazione indesiderata sui terreni agricoli, la manutenzione degli oliveti e dei vigneti; gli interventi di salvaguardia o ripristino o nuova formazione di recinzioni tradizionali, siepi, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e ai margini dei campi; gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorali che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone; la realizzazione di nuove recinzioni, purche' non compromettano la continuita' visiva del paesaggio; l'adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici; manutenzione e trasformazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti con una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari purche' detti piani e/o progetti e interventi: siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilita' ecologica degli immobili; comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi; non interrompano la continuita' naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilita', fruibilita' e accessibilita' del mare nonche' percorribilita' longitudinale della costa; garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili; promuovano attivita' che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilita', ecc.) del bene paesaggio; nuove costruzioni, purche' garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili; sono escluse le aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004; la realizzazione di percorsi per la «mobilita' dolce», preferibilmente su viabilita' esistente, e relativi spazi di sosta realizzati in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi e che non comportino l'aumento di superficie impermeabile; la realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, realizzati in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi e che non comportino l'aumento di superficie impermeabile; la realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attivita' connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti; la realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superfici impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio, prevedendo altresi' la messa a dimora di piante autoctone al fine di mitigare gli impatti e di migliorare l'inserimento paesaggistico; la realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purche' la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie costruttive, ed i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento; 3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, nel rispetto degli obiettivi di qualita', nonche' dei vigenti atti di Governo del territorio ove piu' restrittivi, si auspicano piani, progetti e interventi: delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalita' rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonche' le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia forestale; di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che prevedano la rimozione di parti in contrasto con le qualita' paesaggistiche dei luoghi e siano finalizzati al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico; per la rimozione o la delocalizzazione delle attivita' e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela; per il miglioramento della percezione, percorribilita' e fruibilita' dei tratturi e delle aree di interesse che da essi si diramano, e che mirino a supportare la conoscenza della rete tratturale ed a diffondere i valori storici, culturali ed ambientali ad essa legati mediante azioni di tutela, valorizzazione e riuso degli elementi identitari del paesaggio legati alla presenza dei tratturi come, ad esempio, cippi lapidei, poste, jazzi, chiesette, fontane, mezzane etc. per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonche' di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attivita' di ricerca archeologica e tutela del patrimonio archeologico architettonico, culturale e paesaggistico. Si conferma la validita', nell'ambito considerato del corpo normativo del PPTR per quanto non modificato dal presente decreto. Le relazioni, la cartografia, le osservazioni e le controdeduzioni saranno consultabili integralmente sui siti informatici istituzionali del Ministero della cultura. La documentazione ufficiale che fa parte del presente decreto comprende: 1) Inquadramento territoriale su ortofoto; 2) Inquadramento territoriale su IGM; 3) Proiezione dell'area perimetrata sui fogli catastali; 4) Localizzazione dei Beni culturali su C.T.R.; 5) Rilievo fotografico con punti di ripresa; 6) Documentazione fotografica; 7) Disciplina d'uso; 8) Individuazione dell'area perimetrata sul PPTR Puglia -Struttura idrogeomorfologica; 9) Individuazione dell'area perimetrata sul PPTR Puglia -Struttura ecosistemica-ambientale; 10) Individuazione dell'area perimetrata sul PPTR Puglia -Struttura antropica e storico-culturale; 11) Lettera avvio di procedimento; 12) Individuazione e perimetrazione dell'area su C.T.R.; 13) Relazione generale; 14) Verbale tecnico-scientifico del 1° ottobre 2024 prot. 32123 del 4 ottobre 2024; La documentazione sopraelencata e' consultabile sui siti informatici istituzionali del MiC. La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Provincie Barletta Andria Trani e Foggia provvedera' alla notifica della dichiarazione ai proprietari, possessori e detentori, anche mediante affissione all'albo pretorio per proprietari irreperibili o troppo numerosi, al suo deposito presso il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e presso i Comuni interessati di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo Della Daunia, Lesina, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, in Provincia di Foggia, e alla sua trascrizione nei registri immobiliari. Il Segretariato regionale provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Soprintendenza curera' la trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie. Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione. Bari, 13 novembre 2024
Il Segretario regionale presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Puglia Piccarreta
__________ Avvertenza: Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e' pubblicato sul sito del Segretariato Regionale del Mic per la Puglia all'indirizzo: https://puglia.cultura.gov.it/- la documentazione e' raggiungibile navigando attraverso il menu' esteso del sito, nella sezione: Paesaggio, sottosezione: Provvedimenti emanati |