Gazzetta n. 274 del 22 novembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 agosto 2024 |
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2023/2026 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2023/2024. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»; Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, ed entro il 30 aprile del terzo anno, il fabbisogno di medici specialisti da formare sulla base del quale, entro il 30 giugno del terzo anno, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2015 - S.O. n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - S.O. n. 38, recante «Standard, requisiti e indicatori di attivita' formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»; Visto l'art. 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che dispone l'ammissione del personale medico con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 della medesima legge, alla partecipazione per l'accesso in sovrannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalita' previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368; Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' stato fissato il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, e' pari a euro 25.000,00 lordi per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e a euro euro 26.000,00 lordi per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica; Vista la nota prot. 4261 del 22 gennaio 2024 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'universita' e della ricerca di conoscere l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di formazione medico specialistica per l'anno accademico 2023/2024, ivi compreso il valore di eventuali residui di finanziamento rinvenienti dalla mancata assegnazione dei contratti da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, nel precedente anno accademico. Vista la nota n. 28679 del 2 febbraio 2024 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2023/2024, stanziato sul fondo sanitario nazionale - cap. 2700 ai sensi della legislazione vigente e' pari a euro 1.444.496.876, di cui euro 173.013.061 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; euro 300.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005; euro 50.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; euro 90.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 100.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del 2018; euro 24.995.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 271 della legge n. 160 del 2019; euro 26.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 859, della legge n. 160 del 2019; euro 109.200.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, commi 421-422, della legge n. 178 del 2020; euro 109.200.000 stanziati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77/2020; euro 26.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020; euro 347.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021; Vista la nota prot. n. 12762 del 5 luglio 2024 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la richiamata nota n. 28679 del 2 febbraio 2024, per un importo complessivo di euro 1.444.496.876, ha comunicato, tra l'altro, che: - le risorse residue derivanti dall'anno accademico 2021/2022 e riportabili all'anno 2023 sono pari a euro 484.964.070,01; - la stima del fabbisogno necessario a coprire i costi dei contratti statali finanziati con fondi nazionali nell'anno accademico 2022/2023 e', in via previsionale, pari a euro 1.179.231.392,74; da tale conteggio e' emersa una stima del margine di disponibilita' riportabile all'anno accademico 2023/2024 di euro 718.368.553,55; - tale somma si aggiunge all'importo complessivo indicato nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 28679 del 2 febbraio 2024, pari a euro 1.444.496.876, per un ammontare totale di finanziamento statale, comunque stimato, di euro 2.162.865.429,83, disponibile per l'anno accademico 2023/2024; - gli oneri calcolati in via previsionale dei contratti a finanziamento statale delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti (ossia quelli dal II al V anno dell'anno accademico 2023/2024), sommati agli ulteriori costi presunti (quali sospensioni, posti intaccati, ecc.), risultano pari complessivamente a euro 958.215.120,00, che, sottratti alla disponibilita' complessiva dei fondi statali per l'anno accademico 2023/2024 stimata in euro 2.162.865.429,83, porta ad una stima della disponibilita' residua per l'anno accademico 2023/2024 pari a euro 1.204.650.309,83 da poter eventualmente impiegare per il finanziamento dei contratti del I anno dell'anno accademico 2023/2024; Vista la nota del 9 maggio 2024, prot. n. 224250, con la quale la Regione del Veneto, in qualita' di coordinamento del tavolo tecnico interregionale della Commissione salute, ha trasmesso al Ministero della salute la rimodulazione o la conferma dei dati di fabbisogno dei medici specialisti da formare per il triennio 2023/2026 - gia' trasmessi con nota prot. n. 484259 del 7 settembre 2023 - quantificato in 14.576 unita' per l'anno accademico 2023/2024, in 14.615 unita' per l'anno accademico 2024/2025 ed in 14.575 unita' per l'anno accademico 2025/2026, pari a complessive 43.766 unita' nel triennio accademico 2023/2026; Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 luglio 2024 (rep. atti n. 142/CSR) concernente la «Determinazione triennale del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2023/2026, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/1999» che risulta essere per l'anno accademico 2023/2024 pari a complessive 14.576 unita', per l'anno accademico 2024/2025 pari a complessive 14.615 unita', per l'anno accademico 2025/2026 pari a complessive 14.575 unita'; Vista la nota n. 191743 del 30 luglio 2024 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello complessivo di finanziamento gia' comunicato con nota n. 28679 del 2 febbraio 2024, nonche' degli ulteriori elementi informativi forniti dal Ministero dell'universita' e della ricerca con la nota sopra citata del 5 luglio 2024, ha rappresentato, tra l'altro, che: in sede di determinazione del numero di medici ammissibili alla formazione e' necessario valutare non solo la sostenibilita' finanziaria sul singolo anno accademico di riferimento (tenuto conto dei medici gia' in formazione), ma anche la sostenibilita' prospettica, allo scopo di non compromettere il numero di ammissibili negli anni successivi; la legislazione vigente prevede un finanziamento a regime, a decorrere dall'anno 2026, stabile e pari a 1.396 milioni di euro che, non considerando il finanziamento residuo proveniente dagli anni accademici precedenti, consente di ammettere alla formazione specialistica stabilmente 12.000 medici/anno nell'ipotesi che il 55% dei medici ammessi frequenti corsi da cinque anni e che il restante numero di medici frequenti corsi di durata quadriennale; si puo' considerare ammissibile nell'anno accademico 2023/2024, anche tenuto conto delle necessita' formative rappresentate dalle regioni e province autonome con l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2024, un numero di medici non superiore a 16.000 unita'; negli anni successivi (a partire dal 2028) la sostenibilita' di un numero di accessi di 12.000 medici/anno dipende dall'effettiva sussistenza delle economie derivanti dall'anno accademico 2022/2023; Ritenuto opportuno assegnare complessivamente per l'anno accademico 2023/2024 i predetti 14.576 contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato, pari al fabbisogno espresso dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2024; Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 678 del 24 maggio 2024 con il quale e' stato bandito il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2023/2024 che, all'art. 2, prevede che «Con uno o piu' provvedimenti successivi e integrativi del presente atto [...] sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il decreto del Ministero della salute di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'anno accademico 2023/2024 [...]» la cui prova di ammissione a livello nazionale si e' svolta il 23 luglio;
Decreta:
Art. 1
1. Per il triennio accademico 2023/2026, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2024 (rep. atti n. 142/CSR) richiamato nelle premesse, il fabbisogno dei medici specialisti da formare e' determinato in 14.576 unita' per l'anno accademico 2023/2024, in 14.615 unita' per l'anno accademico 2024/2025 ed in 14.575 unita' per l'anno accademico 2025/2026, cosi' come indicato nelle allegate Tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del predetto Accordo. |
| TABELLA 1 - CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA A CARICO DELLO STATO - A.A. 2023-2024
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Per l'anno accademico 2023/2024 il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato e' pari a 14.576 unita' per il primo anno di corso ed e' determinato, per ciascuna tipologia di specializzazione, secondo quanto indicato nella allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto. 2. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli Atenei, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute. |
| Art. 3
1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle universita' possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato. 2. Le regioni e le province autonome, nel cui territorio non insistano atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale. |
| Art. 4
1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola, nonche', ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nel personale medico, dipendente a tempo determinato di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o di un Istituto zooprofilattico sperimentale di cui al comma 422 e seguenti della medesima legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il personale medico di cui al presente comma perde il diritto alla frequenza della scuola di specializzazione nel caso di cessazione - durante il corso di specializzazione medesimo - del rapporto di lavoro a suo tempo instaurato con uno dei sopraindicati enti. 2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente. |
| Art. 5
1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico scientifica tra le universita' italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2024
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2855 |
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