Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2024
Approvazione della convenzione stipulata il 31 gennaio 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e RAI Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

e

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che disciplinano gli obblighi, in capo alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, relativi ai servizi aggiuntivi a quelli in concessione e dispongono che tali servizi siano regolati mediante apposite convenzioni fra la stessa societa' concessionaria e la competente amministrazione dello Stato;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, gia' previste dall'art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MIMIT e MIPAAF, reg.ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale e' concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;
Visto il Contratto nazionale di servizio, relativo agli anni 2018 - 2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'art. 12 secondo cui «la RAI e' tenuta a garantire la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione e la diffusione delle piu' significative produzioni audiovisive nazionali, nonche' di programmi specifici»;
Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri generati dalle convenzioni con la RAI per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero sono a valere sul «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» istituito dall'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2023, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2023, al n. 2045, emanato in attuazione del comma 6 dell'art. 1 della sopra citata legge n. 198 del 26 ottobre 2016, con il quale sono state ripartite per l'anno 2023 le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto in particolare l'art. 1 del decreto sopra citato, che per l'anno 2023 ha destinato la somma di euro 8.500.000 all'intervento denominato «Stipula della nuova convenzione, per il periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024, per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in convenzione finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero»;
Considerato che la precedente convenzione per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero, stipulata in data 31 marzo 2022 per la durata di un anno, e' stata oggetto di due successivi rinnovi per complessivi ulteriori dieci mesi ed e' scaduta il 31 gennaio 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2024, n. 14/BIL, con il quale e' stata disposta la variazione compensativa nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione 2023, della somma di euro 9.885.636,44 sul capitolo 470 del Centro di responsabilita' 9;
Valutata la nuova offerta editoriale per il canale RAI Italia e RAI Italy, inviata da RAI Com S.p.a. in data 31 gennaio 2024 e ritenuto opportuno incrementare l'offerta televisiva e multimediale per l'estero;
Vista la Convenzione stipulata in data 31 gennaio 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e RAI Com, per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero, per la durata di un anno con decorrenza dal 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2025, per un importo di euro 9.500.000,00, comprensivo di IVA;
Visto l'art. 5 della sopra citata Convenzione, il quale prevede al comma 1 l'istituzione di una «Commissione permanente di monitoraggio», al comma 6 l'istituzione, per la durata della Convenzione, di una «Segreteria tecnica» di supporto a tale Commissione, composta da funzionari del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e al comma 7 la facolta' per la Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi di un apposito «Comitato» per valutare, fra l'altro, le segnalazioni degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi di RAI Italia;
Considerato che ai componenti della Commissione permanente ex comma 1, della Segreteria tecnica ex comma 6 e del Comitato ex comma 7 dell'art. 5 della Convenzione non spettano compensi, indennita', rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;
Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti e' stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze, il sen. Adolfo Urso e' stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy e l'on. Antonio Tajani e' stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alberto Barachini e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 25 novembre 2022, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alberto Barachini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1

E' approvata l'annessa convenzione stipulata in data 31 gennaio 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e RAI Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2024

p. il Presidente
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
con delega in materia
di informazione ed editoria
Barachini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti delle Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2773
 
CONVENZIONE PER L'OFFERTA TELEVISIVA
E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO

tra

la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del Cons. Luigi Fiorentino, nella sua qualita' di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

e

RAI Com S.p.a., societa' con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento esercitata dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito anche «RAI», con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, codice fiscale e partita IVA n. 06382641006) di seguito anche «RAI Com», nella persona del dott. Giuseppe Sergio Santo, nella sua qualita' di amministratore delegato e legale rappresentante, di seguito denominate anche «parti».
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI quale concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tra l'altro, per la predisposizione di programmi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolati attraverso apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio;
Premesso che RAI Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero delle imprese e del made in Italy ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «convenzione»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e visto in particolare l'art. 30, comma 2, che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo;
Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'allegato, che dispone che «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni» e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma dell'art. 20 della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri;
Visto il nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208, che ha confermato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 63 del testo unico che prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' affidata, fino al 30 aprile 2027 alla RAI;
Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al quinquennio 2018/2022, tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MIMIT e MIPAAF - il 21 febbraio 2018, n. 1-118, che prevede all'art. 12 «Offerta per l'estero e in lingua inglese» che la RAI e' tenuta a garantire la produzione, distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana, nonche' l'impegno di RAI a sviluppare uno specifico canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana;
Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

tutto cio' premesso
si conviene quanto segue

Art. 1.

Oggetto e finalita' della convenzione

1. La convenzione ha ad oggetto:
a) RAI Italia: l'offerta di programmazione televisiva e multimediale, nonche' i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilita' per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalita' di fruizione dell'offerta dedicata alla promozione e valorizzazione del sistema Paese all'estero;
b) RAI Italy: l'offerta di una specifica piattaforma web con fruizione streaming on demand di contenuti audiovisivi in lingua inglese o sottotitolati in lingua inglese. I contenuti saranno di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, anche mediante la produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonche' volti alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identita' del Paese all'estero.
2. Con riferimento al dimensionamento quantitativo dell'offerta di RAI Italia e RAI Italy di cui al successivo art. 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, RAI Com, per conto di RAI, si impegna a:
promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero sull'evoluzione della societa' italiana nonche' consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle d'interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);
realizzare un'offerta in grado di rappresentare la complessiva realta' del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonche' realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un piu' vasto pubblico internazionale;
realizzare nuove ed originali offerte per l'estero, anche d'intesa con la Presidenza del Consiglio, rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale;
affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema Italia all'estero;
informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali;
con particolare riferimento a RAI Italia, a:
i. assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva, con riferimento al target individuato nel successivo comma 3, per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocita', tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»;
ii. garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento;
iii. effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero nonche' della distribuzione del segnale secondo quanto previsto al successivo art. 4.
3. RAI Com si impegna a considerare come target di riferimento dell'offerta internazionale di RAI, le comunita' italiane residenti all'estero, gli italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine italiana, cui vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creativita' e prodotti.
4. La Presidenza del Consiglio, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalita' esplicitate nei precedenti commi 2 e 3, concede a RAI Com, a titolo gratuito, licenza non esclusiva di utilizzazione dei contenuti della library nella propria disponibilita', aventi ad oggetto documentazione di natura istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilita', formazione e promozione culturale, per le finalita' istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo proprie della RAI.
5. RAI Com, in caso di utilizzo dei materiali di cui al comma 4, sara' tenuta ad inserire nei titoli di testa e/o di coda dei programmi e/o rubriche televisive e/o radiofoniche che saranno realizzati in virtu' della presente convenzione un'apposita dicitura che evidenzi la collaborazione con la Presidenza del Consiglio.
 
Art. 2.

L'offerta televisiva e multimediale

1. Alla luce delle premesse e delle finalita' di cui all'art. 1, RAI Com riconosce come tratto distintivo della missione di servizio pubblico della RAI la qualita' dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si impegna ad una programmazione televisiva e multimediale destinata all'estero in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi e dei differenti pubblici di riferimento. A tal proposito, RAI Com evidenzia fin d'ora che parte della programmazione potra' essere diffusa e/o pubblicata su entrambe le offerte (RAI Italia e RAI Italy) in un'ottica di arricchimento e complementarita' dell'offerta complessiva.
2. RAI Com si impegna ad alimentare la programmazione oggetto della presente convenzione anche sulla base delle specifiche iniziative editoriali attivate a seguito di accordi definiti con enti, istituzioni o altri soggetti per la valorizzazione del Sistema Paese all'estero.
3. Nello specifico, con riferimento all'offerta RAI Italia di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la programmazione, per il periodo di un anno solare a decorrere dal 1° febbraio 2024, deve prevedere n. 8.760 ore complessive annue di programmazione, di cui ore 1.400 di programmazione originale, il cui maggiore dettaglio e' descritto nel «Quadro di riferimento editoriale» di cui all'allegato 1 che forma parte integrante della presente convenzione, dedicate ai seguenti generi:
a) informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;
b) approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, talk show, reportage, attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualita'; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute;
c) sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, d'interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali anche relative agli sport dilettantistici e minori;
d) lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilita', turismo e qualita' del territorio, promozione culturale, scuola e formazione, spettacolo, minori, promozione del1'audiovisivo e insegnamento della lingua italiana;
e) cinema.
4. Con riferimento a RAI Italia, RAI Com si impegna a:
a) consolidare e diffondere la distribuzione del canale nei Paesi europei;
b) potenziare e qualificare l'offerta di RAI Italy;
c) assicurare la diffusione via internet delle produzioni originali di cui abbia la disponibilita' dei diritti:
d) presidiare con maggiore puntualita' la stagionalita' nella programmazione in coerenza dei diversi fusi orari/bacini di utenti;
e) presidiare con una struttura di monitoraggio il controllo della qualita' della messa in onda del canale;
f) istituire un presidio delle comunicazioni social.
5. Con riferimento all'offerta RAI Italy, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), la programmazione per il periodo della presente convenzione deve prevedere la pubblicazione di n. 460 ore complessive di programmazione in lingua inglese o con sottotitolazione in lingua inglese (il medesimo numero di ore di nuova programmazione su base annuale e' previsto in caso di rinnovo della convenzione). Resta inteso che nell'ambito dell'offerta RAI Italy saranno condivisi e pubblicati contenuti audiovisivi che potranno avere e/o avranno avuto una diffusione anche su RAI Italia.
 
Art. 3.

Palinsesto dell'offerta
televisiva e multimediale

1. RAI Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di stipula della presente convenzione, uno schema di palinsesto annuale descrittivo dell'offerta di cui all'art. 2, comma 3 e comma 5, recante l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, corredato da un prospetto complessivo relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in convenzione, nonche', relativamente a RAI Italia, la suddivisione per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale.
2. La Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema di palinsesto, comunichera' a RAI Com le sue eventuali osservazioni.
3. Eventuali variazioni del palinsesto/del numero delle ore di trasmissione devono essere preventivamente concordate tra le parti che dovranno comunque motivare tale variazione.
4. In caso di rinnovo della presente convenzione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, RAI Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di firma del rinnovo, lo schema di palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale di cui al comma 1, riferito al periodo del rinnovo e la Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema, comunichera' a RAI Com le sue eventuali osservazioni.
 
Art. 4.

Monitoraggio e verifica

1. Il monitoraggio della presente convenzione e' svolto da RAI Com con cadenza quadrimestrale nonche' a fine periodo di vigenza, e le relative risultanze - comprensive delle informative e dei rapporti di cui al successivo comma 2 del presente articolo - sono trasmesse, non oltre il mese successivo al quadrimestre cui si riferiscono, alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'esame da parte della Commissione di monitoraggio di cui al successivo art. 5 e per l'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione in coerenza alle finalita' della presente convenzione.
2. Il monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa della programmazione televisiva e dei programmi resi disponibili sulla piattaforma RAI Italy, trasmessa da RAI Com, raggruppata secondo i generi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento all'allegato 1, nonche' attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, sulla produzione originale per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed i mezzi tecnici nonche' le modalita' di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e pay). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari RAI trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione, nonche' sulla qualita' tecnica del segnale.
3. Ai fini della verifica dei risultati di cui alla presente convenzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fa pervenire, entro tre mesi dalla fine dell'intero periodo di vigenza della presente convenzione, alla Presidenza del Consiglio sulla base delle indicazioni acquisite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, una nota informativa in merito alla qualita', diffusione, ricezione del segnale nonche' al gradimento dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente convenzione. In caso di sottoscrizione di eventuali proroghe, la predetta nota dovra' pervenire, in riferimento al periodo della proroga, entro tre mesi dalla conclusione della stessa.
 
Art. 5.

Commissione permanente di monitoraggio

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, con decreto del Sottosegretario delegato all'informazione e all'editoria, sara' istituita una Commissione permanente di monitoraggio cosi' composta: Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio, un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quattro rappresentanti indicati da RAI Com. La Commissione e' presieduta dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che, in caso di impedimento, puo' designare un proprio delegato.
2. Le rispettive componenti della Commissione possono definire eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati.
3. La Commissione, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della RAI, avra' il compito di procedere con cadenza quadrimestrale, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle piu' efficaci modalita' operative di applicazione e di sviluppo delle attivita' e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonche' di valutare e verificare al termine del periodo di riferimento i risultati raggiunti dalla presente convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'art. 4 nonche' della nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al medesimo articolo.
4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresi', le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla presente convenzione alle parti, ed eventualmente anche al Comitato di cui al comma 7 del presente articolo, per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della convenzione stessa.
5. Per la validita' delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parita' di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.
6. E' istituita inoltre, per la durata della presente convenzione, la segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione permanente di monitoraggio si avvale per l'assolvimento dei propri compiti.
7. La Presidenza del Consiglio, per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione, potra' avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti del Gruppo RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attivita' previste in convenzione. Tale Comitato valutera', tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi di RAI Italia ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.
 
Art. 6.

Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio ai sensi di quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5, corrisponde a RAI Com, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00), compresa IVA di legge.
2. Il suddetto corrispettivo si intende comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonche' le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti.
3. RAI Com emettera' alla Presidenza del Consiglio una fattura elettronica posticipata contestualmente all'invio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, e - con riferimento a RAI Italia - suddivise per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonche' l'effettivo livello tecnico del segnale.
4. Il pagamento del corrispettivo e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessita' della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata riferita all'intero periodo oggetto della presente convenzione, emessa da RAI Com alla Presidenza del Consiglio.
5. La fattura non potra' essere emessa da RAI Com in momento antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni erogate, effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni.
6. L'importo della fattura e' corretto per il valore delle eventuali penali e riduzioni di cui al successivo art. 7.
 
Art. 7.

Penalita'

1. In caso di inadempienza di RAI Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore e/o di esigenze indifferibili, saranno applicate le seguenti penali per ciascuna ora di riduzione di programmazione:
euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna ora di riduzione.
2. Il pagamento della suddetta penale non esonera RAI Com da eventuale responsabilita' verso i terzi.
3. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da cause di forza maggiore e/o esigenze indifferibili, nessuna responsabilita' potra' essere attribuita a RAI Com, ma soltanto una proporzionale riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 6.
4. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, puo' disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.
 
Art. 8.

Tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
2. In particolare, RAI Com utilizza, a tal fine, uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.a.
3. RAI Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. RAI Com si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
4. RAI Com, in relazione alle attivita' oggetto della presente convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi, relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, cosi' come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
5. Le parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
6. La presente convenzione si intendera' risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita' dei pagamenti.
7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti, RAI Com si impegna altresi' ad emettere la fattura di cui al precedente art. 6 della presente convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante 'misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale.
 
Art. 9.

Responsabile gestione
della convenzione/comunicazioni

1. Ciascuna delle parti designa il responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nella presente convenzione e le prestazioni effettivamente rese. Per RAI Com e' designato l'avv. Federica Tanzilli. Per la Presidenza del Consiglio, il responsabile della gestione della convenzione e' individuato nel direttore dell'Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale.
2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata:
a RAI Com:
PEC: raicom@postacertificata.rai.it
alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'informazione e l'editoria:
PEC: die.convenzioni@pec.governo.it
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potra' comunicare all'altra, con le suddette modalita', successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione.
I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.
 
Art. 10.

Foro competente

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validita', l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sara' competente il Foro di Roma.
 
Art. 11.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonche' alla normativa sulla contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 12.

Spese

1. La presente convenzione e' soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico di RAI Com.
 
Art. 13.

Durata

1. La presente convenzione ha durata dalla data del 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2025.
2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo della stessa, alle medesime condizioni e modalita', mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC con le modalita' di cui al precedente art. 9.2.
3. A seguito dell'eventuale approvazione di un nuovo contratto di servizio, le parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente convenzione prima della sua scadenza naturale e potranno stipulare una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto del citato contratto, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente.
4. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione.
 
Art. 14.

Esecutivita'

1. Ai sensi del citato punto 131 dell'allegato alla legge n. 286/2006, la presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. La presente convenzione e' immediatamente esecutiva per RAI Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
 
Art. 15.

Privacy/Trattamento dati

1. Le parti dichiarano di agire in qualita' di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attivita' oggetto della presente convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.
2. Ciascuna delle parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di RAI Com e' altresi' consultabile al seguente link: https://www.raicom.rai.it/privacy-policy ._Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attivita' per la conclusione del presente accordo) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.
3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento, rispondera' direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorita', in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.
4. Ciascuna parte potra' in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).
 
Art. 16.

Anticorruzione

1. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano espressamente a rispettare i principi etici generali di onesta', imparzialita', trasparenza, lealta' e buona fede; in particolare, le parti si impegnano espressamente a rispettare le disposizioni contenute nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione della PCM» e quanto previsto dal codice etico RAI, dal modello di organizzazione, gestione e controllo di RAI Com e dal PTPC adottato ai sensi della legge n. 190/2012, disponibili sul sito di RAI Com al seguente link: https://www.raicom.rai.it/statuto-e-normative/ Le parti si impegnano inoltre a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.
 
Art. 17.

Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente convenzione e' regolata dalla legge italiana.
2. Le parti riconoscono che la convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.