Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 ottobre 2024
Costituzione del Comitato tecnico-scientifico per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, ai sensi della legge 21 febbraio 2024, n. 16.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020), recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca» (di seguito, anche solo MUR) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2023), concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021), recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 16, recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 26 febbraio 2024);
Vista la legge 30 marzo 2004, n. 92 «Istituzione del Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati», come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 16 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 13 aprile 2004), con particolare riguardo all'art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della predetta legge, il Ministero dell'universita' e della ricerca deve indire, con cadenza annuale, un concorso nazionale, in collaborazione con le universita' italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per la realizzazione di un'installazione temporanea da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno, e che a tal fine e' autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, della predetta legge, il Ministero dell'universita' e della ricerca deve dare corso, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico per l'elaborazione del suddetto bando di concorso e per l'individuazione dei relativi criteri di valutazione delle opere, con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonche' delle universita' e delle istituzioni dell'AFAM, e con la consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte;
Ritenuto di dover definire la costituzione del predetto Comitato tecnico-scientifico, nonche' i principi relativi alle modalita' del suo funzionamento, rinviando ad un decreto direttoriale la nomina dei componenti;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della cultura, rispettivamente resi con nota prot. MEF-GAB n. 24886 del 5 giugno 2024 - U, acquisita al prot. GABMUR n. 10277 del 17 settembre 2024 e con nota prot. MIC-GABINETTO n. 23885 - P del 3 ottobre 2024, acquisita al prot. GABMUR n. 11155 dell'8 ottobre 2024;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, della legge 21 febbraio 2024, n. 16, con il presente decreto si costituisce il Comitato tecnico-scientifico per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, e se ne definisce la composizione.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro e Ministero: il Ministro ed il Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) Comitato tecnico-scientifico o Comitato: il Comitato tecnico-scientifico per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni;
c) FederEsuli: la Federazione delle associazioni degli esuli istriani fiumani e dalmati, che riunisce le realta' associative nate in seno alla diaspora giuliano-dalmata del secondo dopoguerra;
d) universita': le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
e) istituzioni dell'AFAM: le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
f) storici dell'arte: professionisti iscritti nell'elenco nazionale istituito a norma dell'art. 2 della legge 22 luglio 2014, n. 110.
 
Art. 2

Composizione del Comitato tecnico-scientifico

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2-ter, della legge 30 marzo 2004, n. 92, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 16, e nel rispetto di quanto stabilito nel presente decreto ministeriale, e' costituito il Comitato tecnico-scientifico, i cui componenti sono identificati con decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. Il Comitato e' composto da un numero complessivo pari a nove componenti, cosi' ripartiti:
tre rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati;
tre rappresentanti delle universita' e delle istituzioni dell'AFAM;
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'universita' e della ricerca, della cultura e dell'economia e delle finanze, per un numero complessivo pari a tre.
Il Comitato tecnico-scientifico puo' accogliere ulteriori componenti in qualita' di uditori, ove rappresentino profili o professionalita' di interesse per le funzioni che il Comitato svolge.
3. Per la definizione dei bandi di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 30 marzo 2004, n. 92, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 16, il Comitato si avvale della consulenza di un numero non superiore a tre storici dell'arte, come definiti all'art. 1 del presente decreto, individuati in collaborazione con il Ministero della cultura, nell'ambito del citato elenco nazionale.
 
Art. 3

Durata del Comitato e compenso

1. Il Comitato dura in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata di un componente del Comitato, il componente che viene nominato in sua sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato, come determinata ai sensi del presente articolo.
2. L'incarico di Componente del comitato non e' rinnovabile.
3. Ai membri del Comitato ed agli storici dell'arte che prestano consulenza per le finalita' del presente decreto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 4

Funzioni del Comitato

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, della legge 30 marzo 2004, n. 92, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 16, il Comitato esercita le seguenti funzioni:
1. predispone il bando di concorso nazionale che il Ministero indice, con cadenza annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», rivolto ai laureandi dei corsi triennale e magistrali delle facolta' di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonche' dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM, e ai dottorandi afferenti alle scuole di dottorato di ricerca in materie affini;
1. individua i criteri di valutazione delle opere sottoposte alla valutazione;
2. stabilisce l'eventuale premialita' da riconoscere al progetto piu' meritevole, per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione;
3. indica la citta' che dovra' ospitare annualmente l'installazione artistica vincitrice, nel limite della spesa autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 21 febbraio 2024, n. 16.
 
Art. 5

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto, definisce i dettagli delle proprie regole di organizzazione ed elegge, al proprio interno, il Presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nonche', con le medesime modalita', il vicepresidente, con funzioni sostitutive.
2. Il Presidente (o, in caso di impedimento di quest'ultimo, il vicepresidente) convoca le riunioni del comitato in forma scritta, dandone comunicazione al Ministero, con le modalita' che saranno individuate nel decreto direttoriale di costituzione del Comitato.
3. Le riunioni del Comitato non sono da intendere come pubbliche e possono avere luogo presso la sede del Ministero o tramite l'utilizzo di piattaforme telematiche.
4. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato vengono svolte da un ufficio che verra' individuato nel decreto direttoriale di identificazione dei componenti il Comitato stesso.
6. La segreteria del Comitato redige il verbale di ogni riunione e ne cura la conservazione agli atti.
7. Le funzioni di Presidente e di vicepresidente del Comitato non danno luogo ad alcun compenso.
 
Art. 6

Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Nel quadro del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, come integrato e modificato (Gazzetta Ufficiale L 127/3 del 23 maggio 2018 e Gazzetta Ufficiale L 74/35 del 4 marzo 2021), fatta salva la titolarita' dei dati in capo al MUR, con il presente decreto si individua nella persona del Presidente del Comitato il responsabile del trattamento dei dati personali di cui il Comitato viene in possesso nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
2. Il responsabile, all'atto dell'accettazione dell'incarico di cui all'art. 5, comma 2, conferma di conoscere gli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonche' di ulteriori istruzioni che il Ministero si riserva di impartire.
 
Art. 7

Conflitto di interessi

1. All'atto del conferimento dell'incarico di cui al presente decreto, il Ministero acquisisce, dai componenti del Comitato individuati, le rispettive dichiarazioni di assenza di incompatibilita'.
2. Per l'intera durata dell'incarico, ai componenti del Comitato e' interdetta la presentazione di domande di finanziamento, direttamente o per interposta persona, con riferimento ai fondi di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 21 febbraio 2024, n. 16.
 
Art. 8

Norme di comportamento

1. La condotta dei componenti del Comitato deve garantire il rispetto dei principi etici improntati all'integrita', alla correttezza, alla buona fede, all'obiettivita', alla riservatezza ed all'imparzialita'.
2. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti del Comitato prendono atto del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in conformita' alla delibera ANAC 19 febbraio 2020, n. 177, e si impegnano a rispettarlo.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2024

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2713