Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 4 novembre 2024, n. 169
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilita' del reato di surrogazione di maternita' commesso all'estero da cittadino italiano.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternita', sono commessi all'estero, il cittadino italiano e' punito secondo la legge italiana».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 19
febbraio 2004, n. 40 recante: «Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Divieti generali e sanzioni). - 1. Chiunque a
qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000
euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione
dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano
entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne
ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o
non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2
il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai
soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si
applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso
secondo le modalita' di cui all'articolo 6 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da
quelle di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o
pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni
o la surrogazione di maternita' e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un
milione di euro. Se i fatti di cui al periodo precedente,
con riferimento alla surrogazione di maternita', sono
commessi all'estero, il cittadino italiano e' punito
secondo la legge italiana.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un
essere umano discendente da un'unica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico
nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, e'
punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la
multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico e' punito,
altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della
professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente
una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti
di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal
comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10
alla struttura al cui interno e' eseguita una delle
pratiche vietate ai sensi del presente articolo e' sospesa
per un anno. Nell'ipotesi di piu' violazioni dei divieti di
cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione
puo' essere revocata.».