Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 novembre 2024 |
Contingente, modalita' di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione fior di conio, millesimo 2024. |
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IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ECONOMIA
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»; Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, e' stato trasformato in societa' per azioni; Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103; Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione; Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 10 ottobre 2024, prot. n. 92187/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 246 del 19 ottobre 2024, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026», in versione fior di conio, millesimo 2024; Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 10 ottobre 2024, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'argento; Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 10 ottobre 2024, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 4 novembre 2024; Vista la nota del 7 novembre 2024 con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2024, su proposta della commissione dei prezzi del 10 ottobre 2024, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita suddetta moneta d'argento da 3 euro; Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta da 3 euro, in versione fior di conio, millesimo 2024; Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;
Decreta:
Art. 1
La moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione fior di conio, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 10 ottobre 2024, prot. n. 92187/2024, indicato nelle premesse, sara' disponibile dal 21 novembre 2024. |
| Art. 2
Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 3 euro, in versione fior di conio, millesimo 2024, e' stabilito in euro 18.000,00, pari a 6.000 esemplari, di cui: 3.000 monete con capsula e confezione; 3.000 monete con capsula senza confezione. |
| Art. 3
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 21 maggio 2025. Le modalita' di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte: on-line su www.shop.ipzs.it; direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS; presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore; mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle societa', pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonche' a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le societa' ad essi collegati, cui la moneta e' dedicata; il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui e' dedicata la moneta - dovra' essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura; mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it Qualora le richieste eccedano le disponibilita', si procedera' al riparto proporzionale. Il Poligrafico puo' riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessita' della pubblica amminsitrazione. Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti: numero verde IPZS: 800864035; e-mail: informazioni@ipzs.it internet: www.shop.ipzs.it/contact Le monete in capsula con confezione sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 500 unita'. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete in capsula con confezione, sono cosi' distinti:
da 1 a 499 unita' euro 66,11 da 500 a unita' euro 60,87
Le monete in capsula senza confezione sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, del 28% per ordini a partire da 900 unita'. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete in capsula senza confezione, sono cosi' distinti:
da 1 a 899 unita' euro 63,89 da 900 a unita' euro 46,16
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| Art. 4
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52 - Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'argento da 3 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione fior di conio, millesimo 2024, i seguenti importi: la royalty di euro 1,32 per ogni moneta confezionata, per l'intero contingente di 3.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 3.960,00; la royalty di euro 1,28 per ogni moneta senza confezione, per l'intero contingente di 3.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 3.840,00; il valore nominale, pari ad euro 3,00, per ogni moneta venduta; il valore dell'argento puro in essa contenuto, pari ad euro 28,90, per ogni moneta venduta. I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2025. |
| Art. 5
Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di controllore capo, prelevera', dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sara' versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382. Il presente decreto sara' trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio. |
| Art. 6
La Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2024
Il direttore generale: Sala |
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