Con decreto ministeriale n. 33138/2024 del 29 ottobre 2024, agli esplosivi di seguito elencati, gia' classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo Regio decreto con i relativi provvedimenti ministeriali di seguito indicati, sono attribuite le nuove denominazioni alternative, in accordo ai certificati rilasciati dall'organismo notificato LOM (Spagna): nome commerciale: RIOCORD 6, denominazione variata in RIOCORD PV 6 o RIOCORD PE 6 o RIOCORD XX6: nuova denominazione alternativa Shockcord 6; Certificato UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3030, supplemento n. 6 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004-2009 CE (26) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 68 del 23 marzo 2010; nome commerciale: RIOCORD 10, denominazione variata in RIOCORD PV 10 o RIOCORD PE 10 o RIOCORD XX10; nuova denominazione alternativa Shockcord 10; Certificato UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3031, supplemento n. 6 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004-2009 CE (26) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 68 del 23 marzo 2010; nome commerciale: RIOCORD 12, denominazione variata in RIOCORD PV 12 o RIOCORD PE 12; nuova denominazione alternativa Shockcord 12; Certificato UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3032 supplemento n. 4 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004-2009 CE (26) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 68 del 23 marzo 2010; nome commerciale: RIOCORD 15 g/m; nuova denominazione alternativa Shockcord 15; Certificato UE del tipo: LOM 16EXP8297 supplemento n. 2 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/PAS/E/006809/XVJ/CE/C del 6 ottobre 2017, Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 252 del 27 ottobre 2017; nome commerciale: RIOCORD 20, denominazione variata in RIOCORD PV 20 o RIOCORD PE 20; nuova denominazione alternativa Shockcord 20; Certificato UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3033 supplemento n. 4 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004-2009 CE (26) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 68 del 23 marzo 2010; nome commerciale: RIOCORD PV 80; nuova denominazione alternativa Shockcord 80; Certificato UE del tipo: LOM 97EXP3040 supplemento n. 6 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/PAS/E/002988/XVJ/CE/C in data 11 maggio 2017, Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 121 del 26 maggio 2017; nomi commerciali: RIOCORD 40 g/m, SAPCORD 40 g/m, RIOCORD PV 40, RIOCORD PE 40; nuova denominazione alternativa Shockcord 40; Certificato UE del tipo: LOM 97EXP3041 supplemento n. 5 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004; nome commerciale: RIOCORD 100, denominazione variata in RIOCORD PV 100 o RIOCORD PE 100; nuova denominazione alternativa Shockcord 100; Certificato UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3034 supplemento n. 5 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/PAS.5431-XV.J(25/2004) CE (6/1) del 6 ottobre 2004, Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004. Gli esplosivi in argomento possono essere fabbricati presso lo stabilimento della Pravisani S.p.a. sito in Sequals (PN), come riportato nel modulo D rilasciato dal BAM (Germania) in data 19 settembre 2024. In ordine ai citati esplosivi il sig. Ferrari Simone, titolare in nome e per conto della societa' «Pravisani S.p.a.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Sequals (PN), ha prodotto la documentazione sopra indicata. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |