Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 6 novembre 2024 |
Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e sottoposizione di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa e Finass VMG 1857 S.p.a., in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private (di seguito codice); Visto l'art. 231, comma 1, lettera a), del codice, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'impresa; Visto l'art. 231, comma 5, del codice, secondo cui l'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che l'IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata, e che la procedura puo' essere prorogata, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi; Visto l'art. 275, comma 2, lettera a), del codice, ai sensi del quale l'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'art. 231, puo' essere disposta quando una delle societa' del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonche' quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo; Visto l'art. 275, comma 3, secondo cui l'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1 dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, salvo che sia prescritto un termine piu' breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno; Visto l'art. 282 del codice, ai sensi del quale le disposizioni degli articoli di cui al Capo VIII si applicano anche nei confronti delle societa' per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'art. 210-ter; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Vista la nota n. 0209917/24 del 17 settembre 2024, con la quale l'IVASS, ai sensi degli articoli 231, comma 1, lettera a), 275, comma 2, lettera b), e 282 del codice, e di seguito a quanto deliberato dal direttorio integrato di IVASS nella seduta del 17 settembre 2024, ha proposto al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione del decreto con cui si dispone lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa (di seguito ARA) e FINASS VMG 1857 S.p.a. (di seguito FINASS) e l'amministrazione straordinaria delle citate imprese; Ritenuto di condividere le valutazioni contenute nella predetta proposta ed in particolare le circostanze di seguito esposte: 1) ARA e' stata piu' volte oggetto di interventi di vigilanza da parte dell'IVASS, in considerazione delle carenze nel sistema di governance e di gestione e controllo dei rischi aziendali, rilevate sia attraverso le attivita' di vigilanza a distanza sia a seguito di accertamenti ispettivi. Con nota prot. n. 0234342/21 del 15 dicembre 2021, l'IVASS ha pertanto adottato nei confronti della societa' misure preventive e correttive, chiedendo il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio - divieto tutt'ora vigente - ed il rafforzamento dei sistemi di Governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi, ai sensi dell'art. 188, comma 3-bis, lettere c) e d), del codice; 2) il piano di rimedio inizialmente presentato da ARA ed i riscontri di volta in volta forniti dalla societa' sono risultati inadeguati ed incompleti, rendendo necessari numerosi interventi di vigilanza ad esito dei quali ARA, pur avendo integrato il piano inizialmente presentato, non ha tuttavia posto in essere le iniziative necessarie per rimuovere le carenze rilevate: non e' stato infatti effettuato il richiesto rafforzamento del sistema di governo societario mediante un profondo ricambio degli esponenti aziendali, non realizzando la discontinuita' gestionale richiesta gia' con la citata nota del 15 dicembre 2021; il piano di rimedio e' stato poi avviato con ritardo e molte azioni sono risultate incomplete, ovvero eseguite in modo non adeguato; 3) gli ulteriori accessi ispettivi, avviati ad aprile 2024, hanno evidenziato il permanere di un quadro complessivo, di governance e tecnico, che si discosta ampiamente dai canoni di sana e prudente gestione, con chiari segnali di una dinamica negativa e possibili ricadute, anche in tempi rapidi, sulla stessa continuita' aziendale: l'organo amministrativo di ARA esercita in modo del tutto insufficiente i propri compiti di indirizzo e di supervisione ed il collegio sindacale di ARA ha svolto in modo inadeguato il compito di verificare la corretta implementazione delle azioni correttive richieste dall'IVASS; 4) la coincidenza dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di ARA e FINASS - alcuni dei quali detengono, unitamente ai loro familiari, tramite un patto di sindacato di voto e di blocco, percentuali rilevanti del capitale sociale di FINASS - ha determinato la totale inerzia della controllante circa le azioni di rimedio che ARA avrebbe dovuto porre in essere per rimuovere le criticita' rilevate dagli accertamenti ispettivi e dalle successive attivita' di vigilanza; 5) le rilevanti perdite patrimoniali registrate da ARA nell'esercizio 2023 hanno determinato una riduzione del coefficiente di solvibilita' della compagnia che, in violazione dell'art. 45-bis del codice, al 31 dicembre 2023 e' risultato pari all'87,5% rispetto al valore del 109,6% oggetto di comunicazione con le segnalazioni di vigilanza, evidenziando una carenza dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita'. Tali risultati evidenziano che l'obiettivo di solvibilita' del 140% - target che la stessa ARA si era impegnata a raggiungere entro dicembre 2022 e poi a fine esercizio 2024 - non e' attualmente piu' in grado di assicurare un livello di patrimonializzazione sufficiente per operare entro i limiti di legge, garantendo l'assorbimento degli shock inattesi, tenuto conto dei rischi agricoli assunti dalla compagnia e della crescente volatilita' della sinistrosita' di tali rischi anche per effetto degli eventi climatici; 6) dalle verifiche svolte in sede di accertamenti ispettivi, e' emerso che FINASS possiede i requisiti dell'impresa di partecipazione assicurativa da sottoporre alla vigilanza dell'IVASS a livello di gruppo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento IVASS n. 22/2016 e, pertanto, in data 26 agosto 2024 e' stata trasmessa all'Istituto istanza per l'iscrizione della societa' nell'albo delle societa' capogruppo, ai sensi dell'art. 210-ter del codice. Nel corso dell'esame della suddetta istanza sono emerse carenze documentali che hanno determinato il mancato avvio dei termini procedimentali. Ritenuto che le descritte circostanze, secondo quanto accertato e valutato dall'IVASS, configurano gli estremi di cui agli articoli 231, comma 1 lettera a), 275, comma 2, lettera b), e 282 del codice per l'adozione del decreto di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a. e l'amministrazione straordinaria delle citate imprese;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 1, lettera a), 275, comma 2, lettera b), e 282 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, e' disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano, e l'amministrazione straordinaria delle citate imprese per una durata massima di uno anno dalla data di emanazione del presente decreto. Roma, 6 novembre 2024
Il Ministro: Urso |
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