Gazzetta n. 269 del 16 novembre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 31 ottobre 2024, n. 168
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «unita' di personale coinvolte,» sono inserite le seguenti: «anche in modalita' interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica,»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo puo' altresi' individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unita' di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilita' complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della presente legge e all'articolo 620-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo e' deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione e' trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione. Entro novanta giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai commi 2 e 2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto del comma 2-bis»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;
5) al comma 4-bis:
5.1) le parole: «all'emanazione dei decreti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;
5.2) dopo le parole: «tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono aggiunte le seguenti: «e delle anticipazioni gia' concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis»;
6) il comma 5 e' abrogato;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio» e le parole: «per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno in corso»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «nell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»;
1.3) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «La relazione analitica riferisce altresi' in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri»;
2) al comma 1-bis, le parole: «missioni in corso per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «missioni per l'anno in corso»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, la parola: «annualmente» e' soppressa e la parola: «stabilita'» e' sostituita dalla seguente: «bilancio»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare la tempestivita' dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo non supera il 25 per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;
b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata nell'anno precedente alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;
c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformita' alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6»;
5) al comma 4-bis, le parole da: «comma 3» fino a: «tali deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1» e le parole da: «spese quantificate» fino a: «comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni gia' concesse ai sensi del comma 3-bis»;
6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalita' di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «dei Paesi interessati» sono inserite le seguenti: «ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranita' di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1,»;
2) al comma 3, le parole: «i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1» e dopo le parole: «dello stesso continente» sono aggiunte le seguenti: «o di continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla sovranita' di alcuno Stato»;
e) agli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, le parole: «i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1»;
f) all'articolo 21:
1) al comma 2, dopo le parole: «biologica e chimica» sono aggiunte le seguenti: «, vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti, nonche' di servizio dei trasporti di personale e materiali»;
2) il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 22, il comma 2 e' abrogato.
2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera d), si provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 18, 21
e 22 della legge 21 luglio 2016, n.145, recante:
«Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia
alle missioni internazionali», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2016, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Deliberazione e autorizzazione della
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali). -
1. La partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali e' deliberata dal Consiglio dei ministri,
previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se
ne ravvisi la necessita', puo' essere convocato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, il Consiglio supremo di difesa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse
dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono
e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali,
eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne
negano l'autorizzazione. Nel trasmettere alle Camere le
deliberazioni di cui al comma 1, il Governo indica, per
ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli
obiettivi, la base giuridica di riferimento, la
composizione degli assetti da inviare, compreso il numero
massimo delle unita' di personale coinvolte, anche in
modalita' interoperabile con altre missioni nella medesima
area geografica, nonche' la durata programmata e il
fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede
a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Qualora
il Governo intenda avvalersi della facolta' di cui
all'articolo 19, comma 2, per prevedere l'applicazione ad
una specifica missione delle norme del codice penale
militare di guerra, presenta al Parlamento un apposito
disegno di legge.
2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo
puo' altresi' individuare forze ad alta e altissima
prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi
di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero
massimo delle unita' di personale e il limite massimo del
fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilita'
complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della presente
legge e all'articolo 620-bis del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo
e' deliberato dal Consiglio dei ministri, previa
comunicazione al Presidente della Repubblica. La
deliberazione e' trasmessa dal Governo alle Camere, le
quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo,
secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l'impiego
o ne negano l'autorizzazione. Entro novanta giorni
dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo
riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di
crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo
impiego delle forze di cui al primo periodo.
2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle
Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione
tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri,
verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni
contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai
commi 2 e 2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio
dei ministri, nel rispetto del comma 2-bis.
4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma
2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a
sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle
risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale
scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono
autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da
estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle
risorse con i decreti di cui all'articolo 4, comma 6.
4-bis. Fino all'adozione dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 6, per assicurare l'avvio delle
missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data
di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni
annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75
per cento delle somme iscritte sul fondo di cui
all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle
relazioni tecniche e delle anticipazioni gia' concesse ai
sensi dell'articolo 4, comma 3-bis.
5. (abrogato)
6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data
di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini
del finanziamento e della prosecuzione delle missioni
stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonche'
ai fini dell'eventuale modifica di uno o piu' caratteri
delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo
3.».
«Art. 3 (Sessione parlamentare sull'andamento delle
missioni autorizzate). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni
anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per
la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, presenta alle Camere, per la discussione e
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro
prosecuzione per l'anno in corso, ivi inclusa la proroga
della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2,
nonche' ai fini dell'eventuale modifica di uno o piu'
caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili nel fondo di cui all'articolo 4,
comma 1. Tale relazione, anche con riferimento alle
missioni concluse nell'anno precedente, precisa l'andamento
di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con
riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e
all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse
iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e
le risoluzioni successive, nonche' i Piani d'azione
nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La
relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, deve essere accompagnata da un documento di sintesi
operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i
seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede,
personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza,
nonche' i dettagli attualizzati della missione.
La relazione e' integrata dai pertinenti elementi di
valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali
competenti con particolare riferimento ai risultati
raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai
contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo
riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo
sviluppo a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione. La relazione analitica riferisce altresi'
in ordine all'andamento, alla durata, al personale
impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e
altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai
sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti
per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con
deliberazione del Consiglio dei ministri.
1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni per
l'anno in corso, la relazione di cui al comma 1 e'
corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei
relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231;
b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130;
c) l'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 13;
d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre
2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2013, n. 135;
e) l'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio
2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
marzo 2014, n. 28.».
«Art. 4 (Fondo per il finanziamento delle missioni
internazionali). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito fondo, destinato al finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo
2, la cui dotazione e' stabilita dalla legge di bilancio
ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati
alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono
impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui
all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n.
125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della
medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.
3. (abrogato)
3-bis. Al fine di assicurare la tempestivita' dei
pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del
Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni
per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo non supera il 25 per cento
della dotazione del fondo di cui al comma 1;
b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a)
attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota
assegnata nell'anno precedente alla medesima
amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;
c) si applicano i parametri di quantificazione
previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di
cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma
1-bis.
4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse
da assegnare a ciascuna missione in conformita' alla
relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta
delle amministrazioni competenti, sono autorizzate
anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro
trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al
comma 6.
4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma
6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto,
entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della
relazione di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una
somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte
sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese
quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni
gia' concesse ai sensi del comma 3-bis.
5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo
di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma
1 del presente articolo per le finalita' di cui agli
articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al
medesimo articolo 2.».
«Art. 5 (Indennita' di missione). - 1. Con decorrenza
dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati
ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranita'
di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui
all'articolo 3, comma 1, e fino alla data di uscita dagli
stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine
della missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali e' corrisposta, nell'ambito delle risorse
del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la
durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga,
agli assegni e alle indennita' a carattere fisso e
continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma
2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo
eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso
titolo agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali.
2. L'indennita' di missione di cui al comma 1 e'
calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la
localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento o
nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il
personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e
alloggio gratuiti.
3. Con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1,
nell'ambito delle risorse ivi previste, puo' essere
stabilito per quali teatri operativi, in ragione del
disagio ambientale, l'indennita' di cui al comma 1 e'
calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria
giornaliera prevista per una localita' diversa da quella di
destinazione, facente parte dello stesso continente o di
continente prospiciente all'area di operazione non soggetta
alla sovranita' di alcuno Stato.
4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale e'
corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di
missione estera percepita.
5. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in
ferma prefissata sono equiparati alla categoria dei
graduati.
6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
7. Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito
delle missioni internazionali con contratto individuale
conserva il trattamento economico fisso e continuativo e
percepisce l'indennita' di missione di cui al presente
articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico
dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o
altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo
stesso titolo, con esclusione di indennita' e di rimborsi
per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione
della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza
dell'importo corrispondente alla somma del trattamento
economico fisso e continuativo e dell'indennita' di
missione di cui al presente articolo, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.».
«Art. 18 (Consigliere per la cooperazione civile). - 1.
Con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con
la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito
delle risorse ivi determinate, puo' essere previsto il
conferimento dell'incarico di consigliere per la
cooperazione civile del comandante militare italiano del
contingente internazionale. Il predetto incarico e'
conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro della difesa.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35,
secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati
dal presente articolo.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonche', se ritenuta
opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione
finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»;
b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole:
«articolo 35» sono inserite le seguenti: «nonche' ai
consiglieri per la cooperazione civile.».
«Art. 21 (Disposizioni in materia contabile). - 1. Per
soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operativita' dei
contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli
stati maggiori di Forza armata, il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale
della Guardia di finanza, accertata l'impossibilita' di
provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili,
possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza
previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni
e di servizi.
2. I Ministeri della difesa, dell'interno e
dell'economia e delle finanze, nei casi di necessita' e
urgenza, possono ricorrere ad acquisti e a lavori da
eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di
contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri,
entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a
valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui
all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze,
connesse con le missioni internazionali, di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative, di acquisizione di materiali d'armamento,
equipaggiamenti individuali, materiali informatici,
apparati di comunicazione e per la difesa nucleare,
biologica e chimica, vettovagliamento, materiale sanitario,
materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti,
nonche' di servizio dei trasporti di personale e materiali.
3. (abrogato).».
«Art. 22 (Interventi urgenti). - 1. Nei casi di
necessita' e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di
prima necessita' della popolazione locale, compreso il
ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei
contingenti militari che partecipano alle missioni
internazionali possono essere autorizzati a disporre
interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con le
deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la
relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nei limiti delle
risorse ivi previste.
2. (abrogato)».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio