Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2024 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del partito politico «Patto per l'Autonomia» |
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Art. 1. Denominazione e simbolo
Il partito politico si costituisce con il nome di «Patto per l'autonomia», qui di seguito denominato «il Partito». Il partito e' contraddistinto dal seguente simbolo: cerchio suddiviso orizzontalmente in due parti, con circa un terzo, posto nella parte inferiore, di colore blu all'interno del quale possono essere inseriti nomi di candidati e definizioni di identificazione del partito, i restanti due terzi contenenti un segmento circolare bianco o di altro colore. Nel segmento circolare superiore sono inseriti quattro rettangoli gialli sovrapposti e ruotati, bordati di blu. Il tutto come risultante dalle rappresentazioni grafiche che si trovano in calce al presente statuto e che ne diventano parte integrante. Il segretario e' titolare del simbolo e della denominazione del partito, rilascia le autorizzazioni per il loro uso e ha il diritto di revocare le medesime. L'utilizzazione del simbolo e/o della denominazione del partito da parte o comunque nell'ambito dei mezzi di comunicazione web-based e' disciplinata dalle regole dinanzi esposte. |
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Art. 2. Sede
Il partito Patto per l'autonomia ha sede a Cividale del Friuli (UD), in via Scipione di Manzano n. 36. |
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Art. 3. Carattere, scopo e finalita'
Il partito ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere iniziative politiche e amministrative per tutelare l'autonomia e la specialita' della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle lingue e delle identita' presenti sul territorio regionale, nonche' della sua storia, della cultura, dell'economia con particolare riguardo alle risorse locali, in ambito regionale, interregionale, statale ed europeo. Il partito si propone di perseguire il decentramento e l'autogoverno delle comunita' e dei territori come strumenti per raggiungere gli obiettivi della giustizia ambientale e sociale e il rispetto dei diritti individuali e collettivi, nel rispetto della Costituzione italiana e dell'ordinamento dell'Unione europea. Il partito utilizzera' a tal fine tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di progetti di revisione ed ampliamento delle competenze statutarie e delle politiche regionali in tutto il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Tale obiettivo potra' essere perseguito anche attraverso la presentazione di liste elettorali ad ogni grado di elezioni. Nel perseguire i propri obiettivi autonomistici e federativi, il partito potra' stringere alleanze ed operare con altri movimenti, a livello locale, statale ed europeo. |
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Art. 4. Finanziamento
Il finanziamento del partito e' costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali di soci e/o sostenitori e/o provenienti dalle campagne di autofinanziamento, da manifestazioni o altre iniziative e dai beni mobili e immobili comunque acquisiti. |
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Art. 5. Soci
Soci del partito sono coloro che ne condividono le finalita' e i principi e ne facciano richiesta secondo le modalita' previste dal presente statuto. La richiesta di iscrizione vale come riconoscimento dei principi, degli scopi e delle finalita' presenti in questo statuto e nel rispetto dello stesso. Il numero dei soci e' illimitato ed essi si distinguono in: a) soci fondatori; b) soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo del partito. Sono soci ordinari coloro i quali condividono gli scopi del movimento e si impegnano a contribuire all'attuazione dei principi statutari mediante la propria personale e gratuita collaborazione. L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati. L'accettazione della domanda di ammissione e' deliberata a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo e ha effetto dalla data di deliberazione. I soci fondatori e ordinari sono tenuti a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dal consiglio direttivo. Potranno assumere la qualifica di soci ordinari anche persone che siano tesserate in altre formazioni politiche, purche' appartenenti a partiti e movimenti territoriali con caratteristiche e finalita' simili a quelle del Patto per l'autonomia. L'iscrizione ha valore annuale ed e' individuale. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede del partito, che si impegna al rispetto delle norme in materia di privacy, fatte salve le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei partiti. La qualita' di iscritto, sia per i soci fondatori che per i soci ordinari, si perde nei seguenti casi: a) recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC al consiglio direttivo; b) in caso di morte; c) per decadenza automatica a seguito di mancato rinnovo dell'iscrizione al partito; in caso di mancato versamento della quota di iscrizione annuale si verifichera' l'automatica decadenza dell'iscrizione medesima; d) per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l'iscritto non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del partito o qualora l'iscritto svolga o tenti di svolgere attivita' contrarie agli interessi del partito o comunque in tutti i casi in cui il comportamento dell'iscritto sia incompatibile con la sua permanenza nel partito. La perdita della qualita' di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata. |
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Art. 6. Sostenitori
Il consiglio direttivo puo' accogliere l'adesione di sostenitori che forniscano sostegno in qualsiasi forma alle attivita' del partito e ne condividano i principi ispiratori. I sostenitori hanno diritto di essere informati sulle attivita' del partito e partecipare alle sue iniziative. Su iniziativa del consiglio direttivo possono essere invitati alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto. |
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Art. 7. Misure disciplinari
Le misure disciplinari sono: a) il richiamo scritto; b) la sospensione; c) l'espulsione. Le misure disciplinari sono comminate dal consiglio direttivo con facolta' di ricorso al collegio dei probiviri. Il richiamo e' una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed e' inflitta per lievi trasgressioni ai doveri morali e politici. La sospensione e' applicata per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. Essa non puo' superare la durata di dodici mesi. Essa, qualora confermata in seconda istanza, comporta la decadenza dalle eventuali cariche di partito. L'espulsione e' inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al partito o per il mancato versamento dei contributi dovuti al partito. Essa, qualora confermata in seconda istanza, comporta la decadenza dalle eventuali cariche di partito. Le domande di riammissione al partito degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione. Sulle domande devono esprimere parere favorevole gli organi che hanno comminato l'espulsione. L'aderente riammesso non potra' ricoprire cariche nel partito se non dopo dodici mesi dalla riammissione. |
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Art. 8. Procedimento disciplinare
La segnalazione scritta da parte di un socio regolarmente iscritto o d'ufficio da parte del consiglio direttivo dara' avvio al procedimento disciplinare entro trenta giorni dalla data di commissione e/o di conoscenza dell'illecito. La contestazione viene notificata dal segretario ai soci interessati con lettera raccomandata o P.E.C., contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, il diritto di accedere agli atti del procedimento e il diritto di farsi assistere nel giudizio disciplinare da un soggetto dal medesimo designato. Ogni eventuale osservazione deve essere fatta pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione. Il consiglio direttivo emette la decisione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione o delle osservazioni. L'impugnazione delle decisioni di prima istanza va proposta al collegio dei probiviri, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, tramite raccomandata a/r o P.E.C. Il collegio dei probiviri decide entro sessanta giorni dal ricevimento dell'impugnazione. Il mancato ricorso contro la decisione del consiglio direttivo rende esecutiva la decisione. |
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Art. 9. Organi del partito
Gli organi del partito sono: 1. l'assemblea dei soci; 2. il consiglio direttivo; 3. il segretario politico; 4. il presidente; 5. il tesoriere; 6. l'organo di controllo; 7. il collegio dei probiviri. |
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Art. 10. Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci e' l'organo supremo del partito ed e' composta da tutti i membri iscritti regolarmente al partito, promuove e coordina l'azione politica del partito e ne definisce le linee strategiche e organizzative. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza, nonche' sulla programmazione delle attivita' e sulle proposte del consiglio direttivo e dei soci. Il segretario convoca l'assemblea ordinaria con comunicazione inviata attraverso posta elettronica o ordinaria e in ogni caso, con modalita' idonee a portarla a conoscenza degli aventi diritto alla partecipazione, almeno dieci giorni prima dell'assemblea stessa. Partecipano all'assemblea, con diritto di parola e di voto solo coloro che sono soci ordinari da almeno centottanta giorni e in regola con il pagamento della quota associativa prima della data fissata per la riunione dell'assemblea. Non esistono quindi distinzioni nel diritto di partecipazione tra soci fondatori e soci ordinari. E' ammesso lo svolgimento dell'assemblea anche in videoconferenza mediante idonea piattaforma. Le modalita' di accesso, di verifica dei partecipanti e di esercizio del diritto di voto verranno indicate nella convocazione dell'assemblea stessa. L'assemblea si riunisce in via straordinaria convocata da almeno tre quarti degli aderenti regolarmente iscritti o dal segretario. |
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Art. 11. Deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti purche' essi siano, in prima convocazione, almeno la meta' degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione e' valida a maggioranza di voti dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, relative alle modifiche dello statuto, della denominazione e del simbolo, dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio, sono valide con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilita' i componenti del direttivo non hanno diritto di voto. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato avente diritto di voto puo' farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni associato non puo' essere portatore di piu' di una delega. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deliberazioni sono assunte normalmente con votazione per alzata di mano, salvo che venga richiesta la votazione a scrutinio segreto da almeno quindici soci. L'assemblea e' presieduta dal presidente del partito o, in sua assenza da un associato eletto dall'assemblea. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale. |
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Art. 12. Compiti dell'assemblea
L'assemblea ha i seguenti compiti: a) discutere e deliberare sul bilancio preventivo, sul rendiconto e sulle relazioni del consiglio direttivo; b) eleggere il consiglio direttivo, deliberandone anche il numero dei componenti, tenendo conto della rappresentativita' di genere; c) deliberare sulle linee di politica generale; d) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto o del simbolo; e) deliberare sullo scioglimento; f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo. |
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Art. 13. Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo e' un organo composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, eletti dall'assemblea dei soci, previa determinazione da parte dell'assemblea stessa del numero dei componenti. Alla prima convocazione del consiglio direttivo provvede il consigliere piu' anziano in termini di eta', che e' chiamato a presiederne la prima riunione. Nella prima riunione, il consiglio direttivo procede, tenendo in considerazione il principio della rappresentativita' di genere, alla nomina del segretario politico del partito, del presidente e del vice segretario politico. I componenti del consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il segretario o in seguito a richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della meta' piu' uno dei membri del consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' e' determinante il voto del segretario. |
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Art. 14. Poteri del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo e' investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del partito e in particolare, deve: a) assicurare il conseguimento degli scopi del Patto per l'autonomia; b) convocare le assemblee; c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari; d) redigere il preventivo e il rendiconto consuntivo; e) redigere regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento del partito; f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili e fornire garanzie reali o personali; accettare eredita' e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione del partito; g) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali; h) nominare tra i soci, su proposta del segretario politico, il tesoriere; i) sottoporre all'assemblea modifiche statutarie; l) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi. Delle riunioni consiliari viene redatto verbale, firmato dal segretario politico e dal verbalizzante. |
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Art. 15. Segretario politico
Il segretario politico e' eletto dal direttivo a maggioranza ed e' il rappresentante legale e politico del partito. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto. Il segretario coordina le attivita' del consiglio direttivo e lo presiede. Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea dei soci, nonche' di dare attuazione agli indirizzi programmatici che tale organo ha espresso. Dispone dell'uso del simbolo del partito (anche in tutte le varianti parziali del contrassegno o con l'aggiunta di altre denominazioni) e del suo deposito in occasione di tutte le elezioni a cui il partito intenda partecipare. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del segretario politico le sue funzioni sono assunte, in via temporanea, dal presidente. Il consiglio direttivo provvede alla nomina del nuovo segretario politico non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica. |
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Art. 16. Presidente
Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza dei voti espressi. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del consiglio direttivo. Puo' essere riconfermato. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verra' dichiarato decaduto dal consiglio direttivo che provvedera' alla elezione di un nuovo presidente. Il presidente e' simbolo dell'unita' del partito e solamente in caso di dimissioni contemporanee di almeno due terzi dei membri del consiglio direttivo e contestuale impedimento o dimissioni del segretario politico ne assume i poteri (di segretario politico e consiglio direttivo) e le competenze sino alla convocazione e conclusione dell'assemblea straordinaria da convocarsi entro un mese dall'accadimento. |
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Art. 17. Tesoriere
Il tesoriere e' nominato dal consiglio direttivo tra gli associati, su proposta del segretario politico Tiene la contabilita' e sovraintende alle questioni economico-finanziarie, riferendo al consiglio direttivo. Partecipa al consiglio direttivo, senza diritto di voto, per le questioni di sua competenza. Al tesoriere e' conferito altresi' il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste. |
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Art. 18. Organo di controllo
L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, con compiti analoghi a quelli stabiliti dall'art. 2403 del codice civile o altrimenti per legge. L'organo di controllo, ove collegiale, dovra' avere un terzo dei componenti di genere diverso; I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili. |
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Art. 19. Collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri e' composto da tre membri, eletti dall'assemblea dei soci, scelti fra persone di provato rigore morale esterne o interne al partito, tenendo conto della rappresentativita' di genere. La carica e' incompatibile con qualsiasi altra carica interna al partito. Oltre alla tutela del simbolo, il collegio dei probiviri e' responsabile di garantire il rispetto dello statuto e dei principi fondamentali del partito. Si occupa della risoluzione delle controversie interne e della disciplina dei membri. |
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Art. 20. Rappresentanza di genere
Il partito promuove, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parita' tra i sessi. Al fine di garantire una adeguata partecipazione dei soggetti di genere diverso alla vita del partito, il consiglio direttivo dovra' essere composto, nei limiti delle candidature presentate, da almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso. Il vice segretario dovra' essere di genere diverso dal segretario politico o dal presidente. |
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Art. 21. Rappresentanza delle minoranze
Il partito adotta un sistema proporzionale di elezione per tutti gli organi non esecutivi, assicurando cosi' la rappresentanza delle minoranze, qualora presenti. |
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Art. 22. Selezione dei candidati alle elezioni
Su proposta del segretario politico, il consiglio direttivo effettua la selezione delle candidature alle elezioni tenendo conto dei principi della rappresentativita' di genere, della tutela delle minoranze linguistiche e delle competenze dei candidati. Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni: a) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalita' di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravita'; b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia. Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico. Nel caso in cui questo non avvenga, il consiglio direttivo provvede alle misure disciplinari di cui all'art. 7. |
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Art. 23. Rendiconto e bilancio
L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilita' del partito politico sono affidate al tesoriere nel pieno rispetto della normativa speciale sulla contabilita' dei partiti politici. Il tesoriere deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, previa approvazione del consiglio direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, in ogni caso rispettando i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza. Al bilancio del partito si applicano gli stessi principi di chiarezza e verita' applicabili alle societa' di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet del partito deve essere pubblicato lo statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del segretario politico e la relazione della societa' di revisione o del revisore unico. |
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Art. 24. Divieto di distribuzione utili o riserve
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. |
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Art. 25. Regole per la trasparenza
Sul sito del partito vengono pubblicate le erogazioni liberali e i finanziamenti ricevuti dal partito, nonche' i curricula e i certificati penali dei candidati alle elezioni secondo le norme di legge. Il rendiconto del partito viene pubblicato sul sito entro il 15 luglio di ogni anno o entro diverso termine indicato dalla legge. Il partito tiene l'anagrafe degli iscritti nel rispetto delle normative vigenti in tema di privacy a tutela della riservatezza dei dati personali. Il collegio dei probiviri vigila sulla corretta applicazione, nonche' sul rispetto da parte degli iscritti e degli organi previsti dal presente statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere. |
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Art. 26. Scioglimento del partito
Lo scioglimento del partito e' deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento del partito, l'assemblea stabilira' le modalita' della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
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Art. 27. Giurisdizione esclusiva
I soci del Patto per l'autonomia e tutti i rappresentanti di tutti gli organi sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la loro attivita' nei confronti del partito e l'applicazione dello statuto. |
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Art. 28. Doveri degli eletti
Gli iscritti al partito che vengono eletti ad ogni livello devono: a) conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito; b) versare al partito una quota dell'indennita' di carica e di ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtu' del loro mandato; c) collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti del partito per attuare la linea politica dello stesso. |
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Art. 29. Norma transitoria
Le cariche in essere al momento dell'approvazione del presente statuto rimango vigenti fino alla scadenza prevista in precedenza. |
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Art. 30. Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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