Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 18 ottobre 2024 |
Modalita' di concessione dei contributi per la copertura dei costi, sostenuti dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario, comparto ovi-caprino, per gli interessi sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine, per l'anno 2023. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e, in particolare, l'art. 48-bis «Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e, in particolare, l'art. 13 «Albo», l'art. 106 «Albo degli intermediari finanziari» e l'art. 153 «Disposizioni relative a particolari operazioni di credito»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 6 rubricato «Disposizioni relative a enti particolari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e, in particolare l'art. 2 «Organizzazioni di produttori», e l'art. 5 «Forme associate delle organizzazioni di produttori»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, l'art. 3, rubricato «Tracciabilita' dei flussi finanziari»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visti gli articoli 107 e 108, sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'art. 152 «Organizzazioni di produttori», l'art. 156 «Associazioni di organizzazioni di produttori», l'art. 159 «Riconoscimento obbligatorio», l'art. 160 «Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo», l'art. 161 «Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il regolamento (UE) n. 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare l'art. 1, comma 659; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto lo statuto di Ismea, adottato ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dal Ministro dell'economia e delle finanze, recante prot. 703995 del 27 dicembre 2023; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280; Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale» e, in particolare l'art. 1, comma 4-bis che prevede che «Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e di rilancio della produttivita' e della competitivita', e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA»; Ritenuta la necessita' di dare attuazione all'art. 1, comma 4-ter del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita' di concessione, tramite Ismea, dei contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti dalle organizzazioni di produttori riconosciute, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. 2. Il decreto si attua mediante l'utilizzo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati al comma 1, come da previsione del comma 4-quater dell'art. 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. |
| Art. 2
Requisiti di accesso alla concessione dei contributi
1. Le organizzazioni di produttori riconosciute, ed i consorzi di organizzazioni di produttori, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, possono presentare domanda di rimborso per gli interessi dovuti e corrisposti, per l'anno 2023, sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine. 2. L'importo complessivo, riconosciuto a ciascuno dei soggetti del comma 1, e' assoggettato alla normativa, ed alle conseguenti verifiche, del regime «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 2013/1408, e del regolamento (UE) n. 2023/2831. |
| Art. 3
Piattaforma informatica per la procedura di concessione dei contributi
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, Ismea garantisce la funzionalita' della piattaforma informatica per la presentazione delle domande, informandone il Ministero. 2. Con successivo avviso pubblicato sulla pagina del Ministero dedicata alla misura di concessione dei contributi, e sul sito Ismea, e' reso noto il termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale i soggetti di cui all'art. 2 possono procedere alla presentazione delle domande. |
| Art. 4
Modalita' di presentazione delle domande di concessione dei contributi
1. I soggetti di cui all'art. 2, per accedere alla concessione dei contributi, presentano domanda attraverso la piattaforma informatica dell'art. 3, previa registrazione sulla stessa, secondo le seguenti modalita': a) rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione: a).1. al riconoscimento come organizzazione o consorzio di organizzazioni, ai sensi del regolamento (UE) n. 2013/1308 - a).2. all'iscrizione presso la CCIAA - a).3. al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e relativi ai premi assicurativi (ai fini del rilascio del DURC) - a).4. alla corretta posizione rispetto agli adempimenti nei confronti di Agenzia entrate riscossione - a).5. agli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni - a).6. al conto corrente dedicato al versamento dell'importo richiesto, unitamente all'elenco dei soggetti legittimati ad operare sullo stesso, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; b) allegando, ai fini dell'ammissibilita' della domanda: b).1. visura rilasciata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, alla data contabile precedente di non oltre tre mesi quella di presentazione della domanda - b).2. piano di ammortamento del contratto di prestito - b).3. documentazione attestante l'importo degli interessi corrisposti per l'anno 2023, in relazione al contratto bancario di prestito, a medio o lungo termine, sottoscritto. 2. La ricevuta di presentazione, rilasciata dalla piattaforma informatica, attesta la data e l'ora di presentazione della domanda. 3. Fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande, individuato ai sensi dell'art. 3, comma 2, ciascun soggetto puo' annullare e ripresentare la propria domanda. 4. Nel caso di presentazione di piu' domande da parte di un medesimo soggetto, e' considerata validamente acquisita l'ultima registrata dalla piattaforma informatica, entro il termine di scadenza. |
| Art. 5
Attivita' istruttoria di Ismea
1. Ismea verifica l'ammissibilita', la regolarita' e la completezza delle domande, ai sensi degli articoli 2 e 4 e, previo eventuale contraddittorio con i soggetti richiedenti, comunica agli stessi l'ammissione o l'esclusione alla procedura di concessione dei contributi, tramite gli indirizzi pec indicati nella domanda. 2. Ismea istruisce le domande in ordine cronologico, rispetto alla data e all'ora di convalida delle stesse, come risultante ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, nei limiti della disponibilita' delle risorse di cui all'art. 1, comma 2. 3. Ismea, nel caso di esito positivo dell'istruttoria, eroga il contributo effettuando il versamento sul conto corrente indicato dal soggetto richiedente, ed aggiornando l'elenco dei contributi per singolo settore di intervento. 4. Ismea, nel caso di esito negativo dell'istruttoria, comunica al soggetto richiedente le motivazioni del diniego di concessione del contributo. |
| Art. 6
Modalita' di attribuzione dei contributi
1. L'importo riconoscibile a ciascun soggetto, nei limiti dell'art. 2, comma 2, e' pari all'importo degli interessi complessivamente corrisposti per l'anno 2023, in relazione a ciascun contratto, come risultante dalla documentazione di cui alla lettera b).3. del comma 1, dell'art. 4. 2. Le risorse sono ripartite, fermo il limite del precedente comma, in ordine cronologico, rispetto alla data e all'ora di presentazione delle domande, come risultante dalla ricevuta di presentazione, rilasciata dalla piattaforma ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4. |
| Art. 7
Convenzione tra il Ministero ed Ismea
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ed Ismea, procedono alla sottoscrizione di una apposita convenzione, per disciplinare le modalita' di svolgimento delle reciproche prestazioni, come individuate dagli articoli 3 e 5, e il meccanismo di funzionamento della Commissione ministeriale di verifica sull'attivita' istruttoria di Ismea. 2. Nella convenzione di cui al comma 1, sono disciplinate: a) le modalita' di rendicontazione delle somme utilizzate da Ismea, per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, mediante la predisposizione di distinti elenchi definitivi per i singoli settori di intervento, da trasmettere alla competente Direzione generale del Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, come individuato ai sensi dell'art. 3, comma 2; b) le modalita' di restituzione delle risorse non utilizzate, e stabiliti gli accantonamenti per le eventuali procedure contenziose, in relazione ai soggetti non ammessi alla procedura di concessione dei contributi. 3. Sono riconosciute ad Ismea le spese amministrative - connesse alla gestione della piattaforma informatica per la presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse ed alla liquidazione degli importi riconosciuti - che gravano, nella misura dell'1%, su ciascuno dei settori di cui all'art. 1, comma 1, e sui relativi oneri di cui al comma 4-quater dell'art. 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 18 ottobre 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1548 |
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