IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 9 luglio 2024
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione; Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o piu' assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonche' i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 242 che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi; Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50, recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale e' stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020; Vista, altresi', la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilita' del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione territoriale, e che tali interventi concorrono al perseguimento delle finalita' strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014-2020, anche attraverso la tecnica dell'overbooking, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPESS n. 10 del 2015, ha previsto la possibilita' per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013; Vista la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 6, con la quale e' stato approvato il Programma operativo complementare di azione e coesione al PON «Legalita' 2014-2020», con un valore complessivo pari a 81,016 milioni di euro, cosi' come modificata dalla delibera CIPE 17 marzo 2020, n. 5, che ha rideterminato l'importo del programma in 78,989 milioni di euro; Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dal gia' citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalita' ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementato - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020; Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresi', che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento; Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'incremento del Programma operativo complementare di azione e coesione al PON «Legalita' 2014-2020» per un importo indicativo programmatico pari a 188,00 milioni di euro; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 6002-A del 12 giugno 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri - cui e' a sua volta allegata la proposta di rimodulazione del Ministero dell'interno, in qualita' di Autorita' di gestione del programma - come integrata dalle successive note acquisite rispettivamente al prot. DIPE n. 6628-A del 26 giugno 2024 e n. 6967-A del 5 luglio 2024 - concernente la proposta di modifica del Programma operativo complementare (POC) al PON «Legalita' 2014-2020»; Considerato che nella citata nota informativa per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato rappresentato che, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 242, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, le risorse a rifinanziamento del Programma sono risultate pari ad euro 276.959.344,38, di cui: euro 136.061.065,71 di risorse derivanti dalla quota Ue rimborsata per le spese anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020); euro 140.898.278,67 derivanti dalla quota nazionale di cofinanziamento liberata per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento europeo al 100 per cento (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020); Tenuto conto che la nuova dotazione finanziaria del POC, pari a 412,266 milioni di euro, e' destinata per 355,949 milioni di euro a massimizzare la strategia del PON e per 56,317 milioni di euro al completamento dei progetti ammessi al finanziamento a valere sul Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza» 2007-2013 e non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), articolata secondo il seguente cronoprogramma di spesa: ===================================================================== | PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE | | | LEGALITA' 2014-2020 | | +============================================+ | | Tutto il territorio nazionale (totale) | | +--------------------------------------------+----------------------+ | 2020 | 1.000.000,00 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2021 | 4.300.000,00 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2022 | 5.300.000,00 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2023 | 5.600.000,00 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2024 | 117.636.920,00 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2025 | 229.673.841,51 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2026 | 341.710.762,26 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | AT | 14.237.948,43 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | TOTALE PIANO/PROGRAMMA | 355.948.710,69 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | Completamento progetti avviati nella | | | programmazione 2007-2013 | 56.317.078,77 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ Tenuto conto che tale incremento di risorse risulta in linea con quanto previsto dall'art. 25-bis del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotto dal citato regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 e modificato dal citato regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, nonche' in linea con quanto previsto dal citato art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dalla citata delibera CIPESS n. 41 del 2021, secondo cui i POC beneficiano delle nuove risorse e si adeguano le rispettive dotazioni finanziarie secondo le procedure di cui alla citata delibera CIPESS n. 10 del 2015; Considerato che nella citata nota informativa e nell'allegata proposta di rimodulazione del Ministero dell'interno e' presente apposita tavola che riporta la dotazione finanziaria e le allocazioni per Asse, Categoria di regione e Linea d'Azione (LdA) e le relative modifiche rispetto al precedente piano finanziario di cui alla citata delibera CIPE n. 5 del 2020 e vengono altresi' illustrate, con specifica analisi motivazionale, le modifiche apportate al testo del programma che riguardano gli indicatori di risultato (risultati attesi), gli indicatori di coerenza (realizzazioni), la descrizione dell'incremento degli Assi e delle relative azioni e viene allegata una versione aggiornata del testo del programma, ove sono inoltre definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonche' la governance e le modalita' attuative, il Piano finanziario ed il cronoprogramma; Rilevato che, sulla base della citata proposta di rimodulazione del Ministero dell'interno: le piu' significative variazioni incrementative si propongono in corrispondenza degli Assi 2 e 3 del POC e risultano correlate all'overbooking tecnico dell'Asse 2 del PON, cosi' come contemplato dalla gia' richiamata delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10; il maggior fabbisogno sull'Asse 3 del POC - destinato al recupero infrastrutturale degli immobili pubblici, parte del quale afferente ad interventi in ritardo di attuazione rispetto ai tempi e alle regole sulla chiusura del PON - e' inoltre destinato alla copertura dell'overbooking degli Assi 3 e 7 del PON; limitatamente agli Assi 1 e 3 del POC, per cio' che concerne il fenomeno migratorio in termini di finanziamento di soluzioni tecnologiche per migliorare la gestione, nonche' di accoglienza e integrazione, si registra che l'assorbimento dell'overbooking dell'Asse 7 del PON ha determinato l'estensione della programmazione complementare a tutte e tre le Categorie di regione (meno sviluppate, in transizione e piu' sviluppate); Tenuto conto che qualora, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PON «Legalita' 2014-2020», dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilita' finanziaria del programma, l'Autorita' di gestione del medesimo inoltrera' apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvedera' alle conseguenti operazioni contabili e che, all'esito delle suddette operazioni contabili ovvero a seguito della chiusura definitiva del PON, la dotazione finanziaria del POC sara' rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987; Considerato che in relazione alla citata proposta la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 27 giugno 2024; Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 27315 del 20 giugno 2024 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato; Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice Presidente del Comitato stesso»; Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Delibera: 1. Approvazione della riprogrammazione del Programma operativo complementare (POC) al PON «Legalita' 2014-2020» del Ministero dell'interno e assegnazione di risorse
1.1 E' approvata la riprogrammazione del Programma operativo complementare al PON «Legalita' 2014-2020» di competenza del Ministero dell'interno, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. Nel Programma sono definiti le strategie, gli obiettivi, gli Assi, le Azioni e gli indicatori, nonche' la governance e le modalita' attuative del Programma, il Piano finanziario ed il cronoprogramma di spesa. 1.2 La dotazione del programma e' incrementata di euro 276.959.344,38, di cui: euro 136.061.065,71 di risorse derivanti dalla quota Ue rimborsata per le spese anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020); euro 140.898.278,67 derivanti dalla quota nazionale di cofinanziamento liberata per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento europeo al 100 per cento (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020); e, pertanto, il valore complessivo aggiornato del Programma operativo complementare e' pari ad euro 412.265.789,46 - destinati per 355.948.710,69 euro a massimizzare la strategia del PON e per 56.317.078,77 euro al completamento dei progetti ammessi al finanziamento a valere sul Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza» 2007-2013 e non conclusi alla data del 31 dicembre - articolato secondo il seguente cronoprogramma di spesa: ===================================================================== | PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE | | | LEGALITA' 2014-2020 | | +============================================+ | | Tutto il territorio nazionale (totale) | | +--------------------------------------------+----------------------+ | 2020 | 1.000.000,00 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2021 | 4.300.000,00 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2022 | 5.300.000,00 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2023 | 5.600.000,00 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2024 | 117.636.920,00 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2025 | 229.673.841,51 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | 2026 | 341.710.762,26 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | AT | 14.237.948,43 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | TOTALE PIANO/PROGRAMMA | 355.948.710,69 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ | Completamento progetti avviati nella | | | programmazione 2007-2013 | 56.317.078,77 euro| +--------------------------------------------+----------------------+ 1.3 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PON 2014-2020 «Legalita'» emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilita' finanziaria, l'Autorita' di gestione inoltra apposita richiesta al MEF IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili. 1.4 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del PON, la dotazione finanziaria del POC sara' rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento. 1.5 L'ammontare delle risorse previste per l'Asse assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'amministrazione titolare del Programma avra' cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma. 1.6 Il Ministero dell'interno, in linea con gli adempimenti previsti dalla citata delibera CIPESS n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera: il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarita' delle spese; la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE. 1.7 Il Ministero dell'interno assicura, altresi', la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarita'. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione e' responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi. 1.8 La data di scadenza dei Programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del citato art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, e' fissata al 31 dicembre 2026. 1.9 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle previste dalla citata delibera CIPESS n. 41 del 2021. 1.10 Il Ministero dell'interno, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmettera' una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1367 |