Gazzetta n. 267 del 14 novembre 2024 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131
Testo del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 217 del 16 settembre 2024), coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e
sportive-Procedura di infrazione n. 2020/4118

1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalita' stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027». Gli effetti (( della disposizione di cui al presente numero )) non pregiudicano la validita' delle procedure selettive nonche' la decorrenza del rapporto concessorio, (( deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027 )) con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente (( alla data di entrata in vigore )) del presente decreto, delle modalita' e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni sportive iscritte (( nel Registro nazionale )) delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, (( e quelle gestite dagli )) enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;
2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2027»;
3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»;
3-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
(( 3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalita' turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attivita' turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. ))»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico - ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), (( e) e f) )), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, (( fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, )) si svolge nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di liberta' di stabilimento, di pubblicita', di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parita' di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
(( 1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette attivita' sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e societa' sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalita' sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attivita' non economiche in base al diritto dell'Unione europea. ))
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il bando e' pubblicato (( per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio )) on-line del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, nonche', per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (( italiana e, per )) le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente (( concedente )) non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, (( tranne che nel caso )) in cui abbia gia' avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni caso entro il 30 giugno 2027.
4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" (( del sito internet istituzionale )) dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati:
a) l'oggetto e la finalita' della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonche' gli obblighi di cui al comma 9;
c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonche' i termini e le modalita' di corresponsione dello stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario ((, anche ai fini di quanto previsto dal comma 9, quarto periodo ));
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacita' tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
i) le modalita' e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilita' economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
m) le modalita' di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalita' e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
5. La durata della concessione non e' inferiore (( a )) cinque anni e non e' superiore (( a )) venti anni ed e' pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto (( dei principi )) di parita' di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalita':
a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e);
b) la qualita' e le condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi (( indicato )) dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilita', nonche' l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
c) la qualita' degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le specificita' culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa ((, anche con riguardo all'offerta di servizi specifici per l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilita' ));
f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
g) l'impegno ad assumere, (( preferibilmente )) in misura prevalente o totalitaria, per le attivita' oggetto della concessione, personale di eta' inferiore a trentasei anni;
h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attivita' turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione;
i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare;
l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero delle concessioni di cui e' gia' titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente;
m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attivita' la prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio e' stipulato entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente puo' ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorita' competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonche' pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, da adottare )) entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, e' determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilita' da parte (( di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati )) dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo e' motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2.
10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al (( numero )) 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e di pregio naturale e ad alta redditivita'";
b) al (( numero )) 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "o destinati ad attivita' sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro".
11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresi', all'aggiornamento dell'entita' degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonche' dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12 (( del presente articolo )).
12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle aree demaniali da affidare in concessione, nonche' dell'utilizzo di tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalita' di interesse pubblico. Una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, e' destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non e' comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente (( alla data di entrata in vigore )) della presente disposizione e ai relativi atti concessori.».
2. L'articolo 10-quater del decreto-legge (( 29 dicembre 2022, n. 198 )), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 5
agosto 2022, n. 118, recante: "Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2021", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 agosto 2022, n. 188, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disposizioni sull'efficacia delle
concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per
finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. Al fine di
consentire l'ordinata programmazione delle procedure di
affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel
rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le
modalita' stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad
avere efficacia fino al 30 settembre 2027 ovvero fino al
termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge sulla
base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali per l'esercizio delle attivita'
turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni
sportive iscritte nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 39, e quelle gestite dagli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di
strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti
nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti
successivi all'inizio dell'utilizzazione.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le
concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e
b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come
affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con
adeguate garanzie di imparzialita' e di trasparenza e, in
particolare, con adeguata pubblicita' dell'avvio della
procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano
ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo
titolo e comunque fino al 30 settembre 2027 se il termine
previsto e' anteriore a tale data.
3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono
la conclusione della procedura selettiva, secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre
2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di
un contenzioso o a difficolta' oggettive legate
all'espletamento della procedura stessa, l'autorita'
competente, con atto motivato, puo' differire il termine di
scadenza delle concessioni in essere per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura e,
comunque, non oltre il 31 marzo 2028. Fino a tale data
l'occupazione dell'area demaniale da parte del
concessionario uscente e' comunque legittima anche in
relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.
3-bis. I titolari delle concessioni demaniali
marittime per l'esercizio delle attivita'
turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalita'
turistico-ricreative in cui sono installati manufatti
amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1
dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma
restando la corresponsione del relativo canone, fino alla
data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1),
secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n.
131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel
periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle
attivita' turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali
provvedimenti di demolizione adottati prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una
relazione concernente lo stato delle procedure selettive al
30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle
procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni
che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il
medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il
30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla
conclusione delle procedure selettive sul territorio
nazionale.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e
683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«Art. 3 (Motivazione del provvedimento). - 1. Ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro
atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve
essere indicato e reso disponibile, a norma della presente
legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono
essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile
ricorrere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 01 del
decreto-legge 05 ottobre 1993, n. 400, recante:
«Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre
1993:
«Art. 01. - 1. La concessione dei beni demaniali
marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi
pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive,
per l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita'
ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di
strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze
di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di
utilizzazione.
2.
2-bis. Le concessioni di cui al comma 1 che siano di
competenza statale sono rilasciate dal capo del
compartimento marittimo con licenza.
2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate
qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, responsabile di
gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento
agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39,
recante: «Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto
2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti
relativi agli organismi sportivi», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021.
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179
del 2 agosto 2017, n. 179, S.O. n. 43:
«Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti del
Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione
del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione
della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'
sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di
quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio
1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 5, nonche' delle eventuali attivita' diverse
di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attivita'
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente
previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e
della finalita' di tali enti, recepisca le norme del
presente Codice e sia depositato nel Registro unico
nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali
attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e
devono essere tenute separatamente le scritture contabili
di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio
destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto
distinto ad esso allegato.
Per le obbligazioni contratte in relazione alle
attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi
civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui
all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri
creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o
della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di
cui ai citati articoli 5 e 6.».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del
6 giugno 2001, n. 380 recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 20 ottobre 2001, S.O., n. 239:
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). - 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d'uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti
degli edifici legittimamente realizzati necessarie per
mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio ovvero per
l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti
conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e
non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli
edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice,
nonche', fatte salve le previsioni legislative e degli
strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee
A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai piani urbanistici
comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e
architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.».
«Art. 7 (Atto costitutivo e statuto). - 1. Le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro
essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere
espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento
all'esercizio in via stabile e principale
dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,
la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva
dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi
dell'articolo 8;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che
assumono la forma societaria per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118 recante:
«Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2022:
«Art. 3 (Disposizioni sull'efficacia delle
concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per
finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. Al fine di
consentire l'ordinata programmazione delle procedure di
affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel
rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le
modalita' stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad
avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al
termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge sulla
base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali per l'esercizio delle attivita'
turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni
sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla
sua operativita', al Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di
strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti
nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti
successivi all'inizio dell'utilizzazione.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le
concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e
b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come
affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con
adeguate garanzie di imparzialita' e di trasparenza e, in
particolare, con adeguata pubblicita' dell'avvio della
procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano
ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo
titolo e comunque fino al 30 settembre 2027 se il termine
previsto e' anteriore a tale data.
3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono
la conclusione della procedura selettiva, secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre
2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di
un contenzioso o a difficolta' oggettive legate
all'espletamento della procedura stessa, l'autorita'
competente, con atto motivato, puo' differire il termine di
scadenza delle concessioni in essere per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura e,
comunque, non oltre il 31 marzo 2028. Fino a tale data
l'occupazione dell'area demaniale da parte del
concessionario uscente e' comunque legittima anche in
relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una
relazione concernente lo stato delle procedure selettive al
30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle
procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni
che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il
medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il
30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla
conclusione delle procedure selettive sul territorio
nazionale.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e
683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 5 aprile 2013.
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
degli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31
marzo 2023, S.O. n. 77:
«Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E'
causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale,
in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza,
con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al
controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del
medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo'
subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se
la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi
indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore
tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice;
e) dei membri del Consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di
cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica
l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti
degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresi' esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato
la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato
dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo
requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e
dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori
economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
prodotto, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto
redatto, con attestazione della sua conformita' a quello
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi
del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita';
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia
in corso un procedimento per l'accesso a una di tali
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95
del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.
L'esclusione non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non
intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione.
6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate
nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di
aggiudicare non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato oppure quando e' intervenuta la
riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della
condanna medesima.».
«Art. 95 (Cause di esclusione non automatica). - 1.
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla
procedura un operatore economico qualora accerti:
a) sussistere gravi infrazioni, debitamente
accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonche' agli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) che la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse di cui
all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
c) sussistere una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto che
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere
che le offerte degli operatori economici siano imputabili
ad un unico centro decisionale a cagione di accordi
intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla
stessa gara;
e) che l'offerente abbia commesso un illecito
professionale grave, tale da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita', dimostrato dalla stazione
appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono
indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti
professionali, nonche' i mezzi adeguati a dimostrare i
medesimi.
2. La stazione appaltante esclude altresi' un
operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha
commesso gravi violazioni non definitivamente accertate
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o
contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni
non definitivamente accertate in materia fiscale quelle
indicate nell'allegato II.10. La gravita' va in ogni caso
valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
sanzioni, oppure quando il debito tributario o
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche'
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di
presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui
l'operatore economico abbia compensato il debito tributario
con crediti certificati vantati nei confronti della
pubblica amministrazione.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma
3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non e'
disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
a) il reato e' stato depenalizzato;
b) e' intervenuta la riabilitazione;
c) nei casi di condanna a una pena accessoria
perpetua, questa e' stata dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
d) il reato e' stato dichiarato estinto dopo la
condanna;
e) la condanna e' stata revocata.».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
degli articoli 49 e 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, recante: «Codice della navigazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942:
«Art. 49 (Devoluzione delle opere non amovibili). -
Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di
concessione, quando venga a cessare la concessione, le
opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale,
restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o
rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di
ordinarne la demolizione con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo'
provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.».
«Art. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e
inosservanza di limiti alla proprieta' privata). - Chiunque
arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o
aeronautico o delle zone portuali della navigazione
interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni
non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui e'
assoggettata la proprieta' privata nelle zone prossime al
demanio marittimo od agli aeroporti, e' punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,
sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato.
Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata
con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; in tal caso
si puo' procedere alla immediata rimozione forzata del
veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.».
- Si riporta il testo dell'articolo 03, comma 1, del
citato decreto-legge n. 400 del 1993, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni
rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei
per i quali si applicano le disposizioni relative alle
utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio
2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei
nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e
specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni
ad uso pubblico ad alta valenza turistica e di pregio
naturale e ad alta redditivita';
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e
specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione
ad uso pubblico a normale valenza turistica o destinati ad
attivita' sportive, ricreative, sociali e legate a
tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro.
L'accertamento dei requisiti di alta e normale
valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per
territorio con proprio provvedimento. Nelle more
dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di
riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per
cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni
di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze
e specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta
alle regioni competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi
ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e non operano lo
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal
1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato
per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la
categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile
rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A;
euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile
rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A;
euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del
testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi
tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300
metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati
per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle
navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero
1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze
demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita'
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni
e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto
1.39);
2.2) per le aree ricomprese nella concessione,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi
21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a
decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui
alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b)
nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale
gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni
oggetto della concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime
assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali
adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b)
nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate
al secondo comma dell'articolo 39 del codice della
navigazione e all'articolo 37 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di
consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive
all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25
per cento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 04 del citato
decreto-legge n. 400 del 1993:
«Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle
concessioni demaniali marittime sono aggiornati
annualmente, con decreto del Ministro della marina
mercantile, sulla base della media degli indici determinati
dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il
mercato all'ingrosso.
2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato
emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo
delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni
precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito
dell'emanazione del suddetto decreto.».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 14 agosto 2020, S.O. n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 12 ottobre
2020, S.O. n. 37:
«Art. 100 (Concessioni del demanio marittimo, lacuale
e fluviale). - 1.
2. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il
comma 1, lettera b), punto 2.1) e' sostituito dal seguente:
«2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali,
terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il
canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)». Fermo
restando quanto previsto al successivo comma 4, sono
comunque fatti salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni.
3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e
di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla
nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere
dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del
presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei
beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del
rapporto concessorio, nonche' delle modifiche
successivamente intervenute a cura e spese
dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni
relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo
periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a
decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a
decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso
titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali
costanti per la residua durata della concessione. Gli enti
gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai
concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1°
gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i
relativi conguagli, con applicazione delle modalita' di
compensazione di cui al secondo periodo.
4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e
pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore a
euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e
pertinenze demaniali marittime per attivita' sportive,
ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma
singola o associata senza scopo di lucro, e per finalita'
di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti
locali territorialmente competenti non puo' essere
inferiore a euro 500.
5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento
dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1,
comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti
amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal
presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti
gia' adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento
dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di
riscossione coattiva, nonche' di sospensione, revoca o
decadenza della concessione per mancato versamento del
canone, concernenti:
a) le concessioni demaniali marittime per finalita'
turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle
inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali,
laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi
all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di
cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui
all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) le concessioni demaniali marittime per la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla
nautica da diporto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10
non si applicano quando siano in corso procedimenti penali
inerenti alla concessione nonche' quando il concessionario
o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di
prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle
procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle
concessioni demaniali marittime per finalita'
turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione
di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante
dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai
sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1),
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel
testo vigente fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i procedimenti giudiziari o
amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi
canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente
gestore e all'Agenzia del demanio da parte del
concessionario, mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30
per cento delle somme richieste dedotte le somme
eventualmente gia' versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualita',
di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste
dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo.
8. La domanda per accedere alla definizione di cui al
comma 7 e' presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il
30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se
in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
9. La liquidazione e il pagamento nei termini
assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del
comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei
canoni dovuti per le annualita' considerate.
10. La presentazione della domanda nel termine di cui
al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o
amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di
riscossione coattiva nonche' i procedimenti di decadenza
della concessione demaniale marittima per mancato pagamento
del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi
o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero
importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima
rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro
sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la
decadenza dal beneficio.
10-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti"
e' sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi
resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo
stazionamento".
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.».
- Il decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
2022, n. 303), e' stato convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023).
 
Allegato 1

(articolo 8, comma 1, lettera e), recante modifiche
al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari -
Procedura d'infrazione n. 2016/4081

1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalita' dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:
a) assicurazione per l'invalidita' ((, la vecchiaia e i superstiti ));
b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144
del 22 giugno 2023, n. 144 convertito con modificazioni
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023:
«Art. 15-bis (Disposizioni riguardanti i magistrati
onorari). - 1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e ai
magistrati onorari del contingente ad esaurimento
confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116".
2. I magistrati onorari del contingente ad
esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno
optato per il regime esclusivo sono iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i
magistrati onorari del contingente ad esaurimento
confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le
funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per
l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la
medesima Cassa.
4. Le modalita' di applicazione del comma 3 sono
disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense.
5. I magistrati onorari del contingente ad
esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano
le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al
comma 5 e' stabilita nella misura di un terzo a carico del
magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero
della giustizia.
7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno
optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono
pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gia' rilasciate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante: «Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017:
«Art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati
onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere confermati a domanda sino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non accedano
alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione
della domanda, quanto in quella di mancato superamento
della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno
diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita'
pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso
del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per
almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
corso del quale il magistrato sia stato impegnato in
udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle
ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi
superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad
ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente
al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i
magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3
consistono in un colloquio orale, della durata massima di
30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto
civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale
sostanziale e processuale, in base al settore in cui i
candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le
procedure valutative si svolgono su base circondariale. La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del
tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia
conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da
un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo in
servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche'
in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono
designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito
del cui distretto insistono i circondari ove sono
costituite le commissioni e individuati tra il personale
che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
domande di conferma superano il numero di novantanove sono
costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione
al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione
possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure
organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
valutative sono determinate con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale
decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di
presentazione delle domande, alla data di inizio delle
procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai
componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure
valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni
ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al
rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata
conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine
di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della
procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per
il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie. In tale
ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto un
compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima
mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del
numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con
esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai
contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al
triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita'
giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennita' di
amministrazione spettante al personale amministrativo
giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute
le voci retributive accessorie connesse al lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento
economico di cui al presente comma non e' cumulabile con i
redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai
magistrati onorari confermati che optano per il regime di
esclusivita' delle funzioni onorarie non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente
decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non
esercitano l'opzione di cui al comma 6 e' corrisposto un
compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima
mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del
numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi
previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali
di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre
corrisposta un'indennita' giudiziaria in misura pari
all'indennita' di amministrazione spettante al personale
amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e
non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al
lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento
allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il
contestuale espletamento di ulteriori attivita' lavorative
o professionali.
8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono
pasto nella misura spettante al personale
dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si
protragga per un numero di ore superiore a sei, come
risultante da specifica attestazione del dirigente
dell'ufficio giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
qualora non presentino domanda di partecipazione alla
procedura valutativa di cui al comma 3.».
 
Art. 3
Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa
al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e
nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al
diritto di informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita'
consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/2006

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;
b) all'articolo 350, comma 5, dopo la parola: «assumere», sono inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «quando cio' e' imposto dalla necessita' di evitare un imminente pericolo per la liberta', l'integrita' fisica o la vita di una (( persona oppure )) dalla necessita' di compiere attivita' indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini»;
c) all'articolo 386, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;
d) all'articolo 387, comma 1, le parole: «ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata».

Riferimenti normativi

- Si riportano i testi degli articoli 293, 350, 386 e
387 del codice di procedura penale, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente
incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la
custodia cautelare consegna all'imputato copia del
provvedimento unitamente a una comunicazione scritta,
redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non
conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui
comprensibile, con cui lo informa:
a) della facolta' di nominare un difensore di
fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito
all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non
rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si
fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorita' consolari
e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di
fiducia;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti
all'autorita' giudiziaria non oltre cinque giorni
dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e'
quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre
dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per
rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che
dispone la misura cautelare e di richiederne la
sostituzione o la revoca;
i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al
comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua
comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite
oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo,
comunicazione scritta all'imputato.
1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le
operazioni compiute, facendo menzione della consegna della
comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale
fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e'
immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso
l'ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla
custodia cautelare sono notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la
loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella
cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla
richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore.
Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia
dei verbali delle comunicazioni e conversazioni
intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni
caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla
riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura
interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente
competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia
cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di
minore eta' e' comunicata al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione
della misura.».
«Art. 350 (Sommarie informazioni dalla persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini). - 1. Gli
ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalita'
previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per
le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o
di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui
all'articolo 384-bis.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la
polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini a nominare un difensore di
fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97
comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la
necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia
giudiziaria da' tempestivo avviso. Il difensore ha
l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
4. Se il difensore non e' stato reperito o non e'
comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico
ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.
4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e
il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su
richiesta della polizia giudiziaria, puo' autorizzare lo
svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter.
5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la
presenza del difensore, assumere notizie e indicazioni
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,
anche se arrestata in flagranza o fermata a norma
dell'articolo 384, quando cio' e' imposto dalla necessita'
di evitare un imminente pericolo per la liberta',
l'integrita' fisica o la vita di una persona oppure dalla
necessita' di compiere attivita' indispensabili al fine di
evitare una grave compromissione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza
l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza
del fatto a norma del comma 5 e' vietata ogni
documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria puo' altresi' ricevere
dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini, ma di esse non e' consentita
l'utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto
dall'articolo 503 comma 3.».
«Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso
di arresto o di fermo). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo
o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata
notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al
fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara
e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana,
tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo
informano:
a) della facolta' di nominare un difensore di
fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito
all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non
rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si
fonda l'arresto o il fermo;
f) del diritto di informare le autorita' consolari
e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di
fiducia;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti
all'autorita' giudiziaria per la convalida entro novantasei
ore dall'avvenuto arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per
rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per
cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida
dell'arresto o del fermo;
i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al
comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua
comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni
sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque,
senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al
fermato.
1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1
viene allegata agli atti in forma di documento informatico.
Se l'originale e' redatto in forma di documento analogico,
si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e
111-ter, comma 3.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il
difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello
di ufficio designato dal pubblico ministero a norma
dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista
dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a
disposizione del pubblico ministero al piu' presto e
comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal
fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo
verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico
ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale
contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia,
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione
delle ragioni che lo hanno determinato nonche' la menzione
dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o
dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del
pubblico ministero mediante la conduzione nella casa
circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito [c.p.p. 566], salvo quanto previsto
dall'articolo 558.
5. Il pubblico ministero puo' disporre che
l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi
indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa
derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra
casa circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero
che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma
1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non
sono osservati i termini previsti dal comma 3.».
«Art. 387 (Avviso dell'arresto o del fermo ai
familiari). - 1. La polizia giudiziaria, con il consenso
dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare
notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari
dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi
indicata.».
 
Art. 4
Misure per il rafforzamento della capacita' (( amministrativo-contabile )) del Ministero della giustizia - Procedura
d'infrazione n. 2021/4037

1. Ai fini del rafforzamento della capacita' (( amministrativo-contabile )) e per garantire la piena operativita' degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nonche' di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria e' aumentata di 250 unita' di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 (( unita' dell'area dei funzionari )) e 189 (( unita' dell'area degli assistenti )). Per le medesime finalita', il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 61 unita' appartenenti (( all'area dei funzionari )) e 189 unita' appartenenti (( all'area degli assistenti )), mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per l'anno 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonche' di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede ((, quanto a euro 2.000.000 )) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Art. 36,
commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17
giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla
legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del
1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett.
aa) del D.Lgs n. 267 del 2000)
Omissis
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75:
«Art. 16 (Disposizioni concernenti la Scuola
superiore della magistratura). - 1. All'articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le
parole: "e' a carico dalla Scuola" sono sostituite dalle
seguenti: "e' a carico della Scuola e, in attesa di
specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' costituito da un'indennita' di funzione in quota fissa,
da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da
corrispondersi annualmente, all'esito del processo di
valutazione della performance individuale, da considerarsi
integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori
attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonche' le
modalita' di erogazione della predetta indennita', nel
rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione
vigente in materia di trattamento economico accessorio dei
dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili
nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse
decentrate del Ministero della giustizia e'
proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unita'
di personale assegnate alla Scuola".
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 269.355 annui a
decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di
riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi
istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di
previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con
uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o piu' decreti
ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005,
n. 150.».
 
Art. 5
Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8
della (( direttiva (UE) 2016/800 )) del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i
minori indagati o imputati nei procedimenti penali - Procedura
d'infrazione 2023/2090

1. (( Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla (( direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, )) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilita' genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»;
c) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della liberta' personale). - 1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 ((,)) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonche' dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della liberta' personale e' sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.
2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorita' giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della liberta' personale.»;
d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il minorenne e' assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneita' o di mancata indicazione, in presenza (( di una o piu' )) delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne;
b) nonostante le ricerche compiute, non e' stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale;
c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi e' motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilita' genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.»;
e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Diritto all'informazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 (( del presente decreto )) e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 (( del presente articolo )).
2. Quando e' informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne e' informato altresi' del diritto:
a) a che vengano informati l'esercente la responsabilita' genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;
b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilita' genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;
c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;
d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;
e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.
3. Quando e' comunque sottoposto a privazione della liberta' personale, il minorenne e' informato altresi' del diritto:
a) a che la privazione della liberta' personale sia limitata al piu' breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura e' ritenuta inadeguata;
b) a che la decisione sulla liberta' personale sia rivalutata dall'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;
c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalita' e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute (( sia fisica sia )) psichica e il rispetto della liberta' di religione e di credo, e altresi' ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalita' adeguate alla natura ed alla durata della privazione della liberta'.
4. Quando e' sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne e' altresi' informato che:
a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;
b) la durata della misura cautelare e' soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;
c) la privazione della liberta' personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'.
5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato (( all'eta' e alle capacita' )) del minorenne.
Art. 12-ter (Informazioni all'esercente la responsabilita' genitoriale). - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al piu' presto comunicate anche all'esercente la responsabilita' genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorita' giudiziaria che procede.
2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilita' genitoriale.».
2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ((, dell'11 maggio 2016, )) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita' deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»;
b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis (Informazioni relative alla detenzione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando e' disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne e' altresi' informato che:
a) ha diritto a che la privazione della liberta' personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di eta';
b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;
c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunita' e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;
d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorita' giudiziaria circa le modalita' di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunita' e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva e' disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.».

Riferimenti normativi

- Si riportano il testo degli articoli 1, 7 e 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante: «Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988, S.O.
n. 92, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi generali del processo minorile). -
1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le
disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non
previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali
disposizioni sono applicate in modo adeguato alla
personalita' e alle esigenze educative del minorenne,
assicurando il rispetto dei diritti fondamentali
riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del
Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti
riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie
procedurali per i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali.
2. Il giudice illustra all'imputato il significato
delle attivita' processuali che si svolgono in sua presenza
nonche' il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle
decisioni.».
«Art. 7 (Notifiche all'esercente la responsabilita'
genitoriale). - 1. L'informazione di garanzia e il decreto
di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena
di nullita', anche all'esercente la responsabilita'
genitoriale o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e
12-ter.".
«Art. 12 (Assistenza all'imputato minorenne). - 1.
L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne
e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento,
dalla presenza dei genitori odegli altri esercenti la
responsabilita' genitoriale.
1-bis. Il minorenne e' assistito da altra persona
idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorita'
giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso
di inidoneita' o di mancata indicazione in presenza di una
di una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione degli esercenti la
responsabilita' genitoriale e' contraria all'interesse
superiore del minorenne;
b) nonostante le ricerche compiute, non e' stato
possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la
responsabilita' genitoriale;
c) sulla base di circostanze oggettive e concrete,
vi e' motivo di ritenere che l'informazione o la
partecipazione degli esercenti la responsabilita'
genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il
procedimento penale.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone
i presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa
prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per
l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. In ogni caso al minorenne e' assicurata
l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono
procedere al compimento di atti per i quali e' richiesta la
partecipazione del minorenne senza la presenza delle
persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del
minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze
processuali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante:
«Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei
condannati minorenni, in attuazione della delega di cui
all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23
giugno 2017, n. 103», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del26 ottobre 2018, S.O. n. 50:
«Art. 1 (Regole e finalita' dell'esecuzione). - 1.
Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e
delle misure penali di comunita' a carico di minorenni,
nonche' per l'applicazione di queste ultime, si osservano
le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse
non previsto, quelle del codice di procedura penale, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di
attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e
relative norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272, assicurando il rispetto dei diritti
fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e
dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche'
dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,
sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati
nei procedimenti penali.
2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure
penali di comunita' deve favorire i programmi di giustizia
riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150. Tende altresi' a favorire la
responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo
psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita
libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione
di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi
di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e
formazione professionale, di educazione alla cittadinanza
attiva e responsabile, e ad attivita' di utilita' sociale,
culturali, sportive e di tempo libero.».
 
Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in materia
di controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, (( n. 144, dopo il comma 1 )) e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente e' autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entita', prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Cio' non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante: «Attuazione
della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n.
165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
17 settembre 2008, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Controlli su strada). - 1. I controlli su
strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche
nazionali di controllo definite dall'Organismo di
coordinamento di cui all'articolo 2. I controlli su strada
sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una
parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo
da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le
relative operazioni sono condotte in modo che siano
verificati almeno i punti elencati nella Parte A
dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il
controllo puo' essere concentrato su un punto della Parte A
dell'Allegato I.
1-bis. Nel corso del controllo su strada, il
conducente e' autorizzato ad acquisire, anche tramite la
sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra
persona o entita', prima della conclusione del controllo su
strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a
documentare l'uso corretto delle apparecchiature
tachigrafiche. Cio' non pregiudica gli obblighi del
conducente di garantire l'uso corretto delle
apparecchiature tachigrafiche.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i
controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In
particolare, nessuna discriminazione puo' essere operata in
relazione al Paese di immatricolazione del veicolo, al
Paese di residenza del conducente, al Paese di stabilimento
dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del
viaggio, al tipo di tachigrafo.
3. I controlli vengono effettuati seguendo un
criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio
geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle
strade, presso le stazioni di servizio o le aree di
parcheggio; quando e' necessario a tutelare l'incolumita'
delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli
da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri
situati nelle loro vicinanze.
4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada
sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di
strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o
secondaria, al Paese in cui e' stato immatricolato il
veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se
analogico, digitale o intelligente.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano
per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di
controllo, i protocolli dei risultati e altri dati
pertinenti relativi ai controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le
operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli
organi di controllo si attengono al modello di lista di
controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di
coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo
tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.
6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento
per la mobilita' sostenibile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti raccoglie, con modalita'
telematiche, le informazioni relative alle infrazioni di
cui all'Allegato III al presente decreto accertate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, su
strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle
imprese di trasporto, al fine della loro registrazione
nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale
delle imprese che esercitano la professione di
trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 1071/2009.
6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di
cui al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita'
definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.».
 
Art. 7
Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai
regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 - Procedure di
infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui (( all'articolo 3 del )) regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 4 luglio 2018 )), all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) (( n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, )) e all'articolo 2 del regolamento (CE) (( n. 551/2004 )) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004.
2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'Autorita' nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ((; in particolare, nella determinazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 del presente articolo, si ha riguardo ai criteri dettati dall'articolo 11 della medesima legge n. 689 del 1981 nonche' al numero di funzionalita' non sviluppate )).
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC):
a) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori «en-route» associati, che non attuano la sottofunzionalita' di gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi (sottofunzionalita' AMAN) estesa all'orizzonte di 180 miglia nautiche entro il 31 dicembre 2024;
b) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuano la sottofunzionalita' di gestione del traffico aereo (sottofunzionalita' ATM) sull'integrazione fra gestione degli arrivi e gestione integrata degli arrivi e gestione delle partenze (integrazione AMAN/DMAN) entro il 31 dicembre 2027.
4. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino che non attuano la sottofunzionalita' estesa sul piano operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano la funzionalita' sulle reti di sicurezza degli aeroporti entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
6. Ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalita' ATM sulle operazioni sullo spazio aereo a rotte libere (FRA) transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilita' di connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai soggetti operativi che forniscono servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano, entro il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalita' ATM integrazione fra piano operativo aeroportuale e piano operativo della rete (integrazione AOP/NOP), nonche', entro il 31 dicembre 2025, le seguenti ulteriori funzionalita' relative alla gestione delle informazioni a livello di sistema:
a) sottofunzionalita' ATM sulle specifiche e infrastruttura tecnica del profilo di gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM) giallo per lo scambio di dati ATM per tutte le altre funzionalita' ATM;
b) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni aeronautiche;
c) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni meteorologiche;
d) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni tra reti cooperative;
e) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni di volo (profilo giallo).
8. Ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le chiavi pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il 31 dicembre 2024 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
9. Ai fornitori di ATS e agli operatori aerei italiani che non attuano la sottofunzionalita' ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo 285 entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
(( 9-bis. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano se le misure attuative assicurano i medesimi livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi. ))
10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:
a) non applicano ((, ove prevista, )) la modulazione delle tariffe di navigazione aerea, secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
b) utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare proprie attivita' commerciali;
c) omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le misure individuate, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, (( dall'autorita' nazionale di vigilanza )), ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni;
d) omettono di fornire all'autorita' nazionale di vigilanza ((, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317: ))
1) le informazioni sulle condizioni locali pertinenti per la fissazione di obiettivi prestazionali nazionali o di obiettivi prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo;
2) i dati necessari per stabilire il tasso di rendimento del capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea;
3) le informazioni circa gli investimenti previsti nei cinque anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il profilo delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante e dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti contribuiscono alle prestazioni in ogni settore essenziale di prestazione;
4) il piano aziendale di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione;
5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione del dispositivo di ripartizione del rischio di costo, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
6) i dati sulle basi di calcolo e le informazioni sulla ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e presso i terminali, nonche' i dati sui proventi da attivita' commerciali e sui fondi pubblici ricevuti;
e) omettono di fornire all'autorita' nazionale di vigilanza i documenti, i dati, (( le informazioni e i chiarimenti )) richiesti per monitorare il raggiungimento degli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni;
f) non consentono all'autorita' nazionale di vigilanza l'accesso a locali, terreni o veicoli pertinenti, secondo quanto previsto all'articolo 4, (( paragrafo 2, )) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
g) omettono di fornire alle autorita' competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea che sono compresi nella base di calcolo delle tariffe, cosi' come individuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
h) omettono di fornire alle autorita' competenti per la determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi alle altre entrate di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
11. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro ai fornitori di ATS, agli operatori aeroportuali italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei italiani che:
a) omettono di trasmettere alla Commissione europea gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, ovvero omettono di adottare le misure necessarie per garantirne la qualita', la convalida e la trasmissione tempestiva;
b) omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni da essa richieste sui loro controlli di qualita' e sulle procedure di convalida adottate in relazione a tali dati.
12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il successivo trasferimento (( all'E.N.A.C. )) ai fini del miglioramento della sicurezza del volo.

Riferimenti normativi

- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 della
Commissione, del 1° febbraio 2021, relativo all'istituzione
del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del
piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di
cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento
di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 2
febbraio 2021, n. L 36.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317 della
Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un
sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico
europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n.
390/2013 e (UE) n. 391/2013 (testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella GUUE 25 febbraio 2019, n. L 56.
- Il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni
nel settore dell'aviazione civile, che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che
modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n.
1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le
direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e
(CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE 22
agosto 2018, n. L 212.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della
Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione
di progetti comuni, all'assetto di governance e
all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del
piano generale di gestione del traffico aereo in Europa
(testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE
4 maggio 2013, n. L 123.
- Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce
i principi generali per l'istituzione del cielo unico
europeo («regolamento quadro») (testo rilevante ai fini del
SEE) - Dichiarazione degli Stati membri sulle questioni
militari connesse con il cielo unico europeo, e' pubblicato
nella GUUE 31 marzo 2004, n. L 96.
- Il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,
sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo
unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (testo
rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della
Commissione, e' pubblicato nella GUUE 31 marzo 2004, n. L
96.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema
penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30
novembre 1981, S.O. n. 59:
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della
Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti
comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico
aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete
di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza,
che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti
di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE)
2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011
(testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE
8 marzo 2017, n. L 62.
 
Art. 8
Disposizioni urgenti (( in materia di sicurezza )) per le gallerie della rete stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n.
2019/2279

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis:
1) al comma 3:
1.1) all'alinea, le parole: «definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite dalla seguente: «deve»;
1.2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4.»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le gallerie individuate nell'allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 e' presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato. La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non puo' in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.
5-ter. La trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita di un terzo.»;
3) al comma 6:
3.1) le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
3.2) la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta»;
4) al comma 7, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
5) al comma 8, la lettera c) e' abrogata;
6) al comma 9, secondo periodo, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
b) all'articolo 10-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il Gestore (( adotta e mantiene )), per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui efficacia e' asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza.»;
c) all'articolo 16:
1) al comma 1-bis:
1.1) le parole: «centomila euro a trecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «trecentomila euro a cinquecentomila euro»;
1.2) le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 5-bis»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.»;
3) al comma 2, alinea, le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;
4) dopo il comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento delle modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.»;
d) all'Allegato 4, punto 3.4:
1) la parola: «inoltra» e' sostituita dalle seguenti: «trasmette gli elaborati progettuali e»;
2) dopo le parole: «di sicurezza alla Commissione» sono inserite le seguenti: «, asseverata da parte di organismi di controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonche' all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio»;
e) dopo l'Allegato 4-ter e' aggiunto l'Allegato 4-quater di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 10-bis, 10-ter, 16
e dell'Allegato 4, punto 3.4, del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264 recante: «Attuazione della direttiva
2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della
rete stradale transeuropea», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2006, S.O. n. 195, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Disciplina del processo di adeguamento
delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di
sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Al fine di
assicurare un tempestivo ed efficiente processo di
adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui
all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le
quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non e' stata richiesta la messa in servizio
secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori,
entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna
galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione,
corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei
lavori.
2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione
della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come
definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori
trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro
il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato
del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
3. Il livello di definizione tecnica degli interventi
strutturali e impiantistici previsti dal progetto della
sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello
di un progetto di fattibilita' tecnico-economica ai sensi
dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e comunque
deve:
a) individuare gli aspetti qualitativi e
quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti
geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e
impianti;
b) consentire la valutazione dell'idoneita' delle
specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai
requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2;
b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione
di cui all'allegato 4.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte
del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione
procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione,
anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.
5. In relazione al progetto della sicurezza
approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento,
trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la
procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre
2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro
il 30 giugno 2027.
5-bis. Per le gallerie individuate nell'allegato
4-quater, la richiesta di messa in servizio di cui al comma
5 e' presentata entro i termini indicati per ciascuna
galleria nel medesimo allegato. La richiesta di messa in
servizio di cui al primo periodo non puo' in ogni caso
essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.
5-ter. La trasmissione incompleta della
documentazione a corredo della richiesta di messa in
servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, qualora non sanata
entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da
parte della Commissione, comporta l'applicazione della
sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita
di un terzo.
6. In relazione alla richiesta di messa in servizio
di cui ai commi 5 e 5-bis, la Commissione, previa visita di
sopralluogo alla galleria, entro centottanta giorni dalla
presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in
servizio della galleria impartendo, ove necessario,
specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante
eventuali limitazioni all'esercizio.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e fino alla richiesta di messa in
servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, i Gestori, allo scopo
di consentire alla Commissione e al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili il controllo
delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di
cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di
sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter,
trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il
31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.
8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:
a) lo stato di avanzamento delle attivita' relative
al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di
sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento
effettivo delle attivita' rispetto a quello programmato nel
progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo;
b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle
gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo,
anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza
temporanee minime di cui all'articolo 10-ter
c) (abrogata)
d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal
Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di
cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta
adozione e alla perdurante idoneita', sotto il profilo
della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee
minime di cui all'articolo 10-ter.
9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento
delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la
Commissione puo' proporre alle prefetture - uffici
territoriali del Governo competenti di adottare le
necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata
presentazione della richiesta di messa in servizio di cui
ai commi 5 e 5-bis, le prefetture - uffici territoriali del
Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con
indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori
limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente
disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.
10. Le informazioni concernenti, in particolare, il
cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento
fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte
dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229.».
«Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di
adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti
minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Fino al
rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui
all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino
all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite
dalla Commissione, il Gestore adotta e mantiene, per
ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di
sicurezza temporanee minime, la cui efficacia e'
asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della
sicurezza.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma
10, la Commissione puo' disporre ulteriori limitazioni
dell'esercizio nei casi di:
a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee
minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli
articoli 11 e 12;
b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta
delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di
sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni
relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui
all'articolo 10-bis, comma 8.».
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. E' soggetto al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila
euro a centocinquantamila euro il Gestore il quale:
a) non adotti le misure di sicurezza di cui
all'articolo 3, commi 1 e 2;
b) ometta di nominare il responsabile della
sicurezza ed il suo sostituto.
1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da trecentomila euro a
cinquecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere
agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, commi 5 e 5-bis,
entro i termini ivi previsti.
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
10-bis, commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei
termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori
ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, lettera a), dal
quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi
non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive
condivise dalla Commissione, il Gestore e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquantamila euro a centocinquantamila euro.
2. E' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila
euro il Gestore il quale:
a) ometta di redigere o trasmettere il rapporto di
cui all'articolo 5, comma 3;
b) ometta di trasmettere la relazione tecnica di
cui all'articolo 5, comma 4;
c) ometta di curare gli adempimenti di cui
all'articolo 10, commi 1, 3 e 5.
3. E' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
venticinquemila euro il responsabile della sicurezza il
quale ometta di esercitare le funzioni e le mansioni di cui
all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Alla stessa
sanzione e' soggetto il sostituto del responsabile della
sicurezza il quale, nei casi di indisponibilita' del
responsabile della sicurezza, ometta di svolgere i compiti
di quest'ultimo.
4. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore del
Provveditorato regionale ed interregionale per le opere
pubbliche competente per territorio.
5. Al procedimento sanzionatorio si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definite le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3.
5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, si provvede all'individuazione e
all'aggiornamento delle modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla
data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le
sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali sulla base delle risultanze istruttorie
fornite dalla Commissione.».
«Allegato 4 (previsto dall'art. 4, comma 6)
APPROVAZIONE DEL PROGETTO, DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA,
MESSA IN ESERCIZIO DI UNA GALLERIA, MODIFICHE ED
ESERCITAZIONI PERIODICHE
Omissis
3.4 Il Gestore della galleria trasmette gli elaborati
progettuali e la documentazione di sicurezza alla
Commissione, asseverata da parte di organismi di controllo
terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei requisiti
minimi nonche' all'effettiva realizzazione degli interventi
di sicurezza necessari alla messa in servizio, corredandola
del parere del Responsabile della sicurezza. La Commissione
decide se autorizzare l'apertura della galleria al pubblico
o imporre restrizioni all'apertura, e lo notifica al
Gestore della galleria. Una copia della decisione viene
inviata ai servizi di pronto intervento.
Omissis.».
 
Art. 9
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia
di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n.
2023/2022

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
«15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneita' alloggiativa o a un canone (( eccessivo rispetto )) alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e' sempre eccessivo quando e' superiore ad un terzo della retribuzione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante: «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
18 agosto 1998, S.O. n. 139, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 24 (Lavoro stagionale) (Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 22). - 1. Il datore di lavoro o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendono
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale nei settori agricolo e
turistico/alberghiero con uno straniero, devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
eccezione dei commi 11 e 11-bis.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro. Si applica quanto
previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis.
3. Ai fini della presentazione di idonea
documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b),
se il datore di lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al
momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un
titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilita', nel
quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e'
fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle
disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non
puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio
e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni
caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
medesimo canone non puo' essere decurtato automaticamente
dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene
rilasciato secondo le modalita' previste agli articoli
30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto
del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori
di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti
temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su
richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro,
presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di
essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia'
autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal
datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
precedente permesso di soggiorno.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo
svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio
nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di
dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi,
il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello
Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da
parte dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di
cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro
stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare
in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare
attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno
tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo'
chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la
conversione del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'
richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il
rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma
3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di cui
al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale
al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita'
consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede a
trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione
competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel
territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca
presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il
contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per
le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata
da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha
ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il
rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti
delle quote di ingresso per lavoro stagionale.
12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi
5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo'
essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato,
puo' essere revocato quando:
a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni
a causa di lavoro irregolare;
b) l'impresa del datore di lavoro e' stata
liquidata per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita'
economica;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri
obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la
data della richiesta di assunzione dello straniero, il
datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di
creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro
cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione.
13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il
permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato quando:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo;
c) nei casi di cui al comma 12.
14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro
stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
c), il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore
un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto
delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
nazionale e non corrisposte.
15. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu'
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12,
12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai
commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.
15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del
comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un
alloggio privo di idoneita' alloggiativa o a un canone
eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla
retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone
direttamente dalla retribuzione del lavoratore, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500
euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e' sempre
eccessivo quando e' superiore ad un terzo della
retribuzione.
16. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel
territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attivita' per conto di imprese
stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi
compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da
un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione
nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a
prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra
l'Unione e Paesi terzi.
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del
presente articolo reca un riferimento che ne indica il
rilascio per motivi di lavoro stagionale.».
 
Art. 10
Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di
periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali
- Caso EU Pilot (2021) 10047/Empl

1. All'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati (( aderenti all'Accordo )) sullo Spazio economico europeo, della Confederazione (( Svizzera e di Paesi )) terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, e' data facolta' di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati (( aderenti all'Accordo )) sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera.»;
b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «periodi di assicurazione» sono inserite le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1-bis», e le parole: «maturati presso l'organizzazione internazionale» sono soppresse;
d) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati (( aderenti all'Accordo )) sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati (( aderenti all'Accordo )) sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 (( annui a decorrere dall'anno 2034 )) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dal 1° gennaio 2025.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 29
luglio 2015, n. 115, recante: «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto
2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Disposizioni in materia di cumulo dei
periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni
internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168). -
1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini
dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai
beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato
nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione
svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali,
iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e
superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni
speciali della medesima assicurazione per i lavoratori
autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' nei
regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata
assicurazione generale obbligatoria e nelle forme
obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti
gestite da persone giuridiche private, e' data facolta' di
cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate
assicurazioni con quelli maturati presso le medesime
organizzazioni internazionali.
1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,
della Confederazione Svizzera e di Paesi terzi regolarmente
soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di
protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio
dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della
Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni
internazionali, e' data facolta' di cumulare i periodi
assicurativi maturati presso le citate organizzazioni
internazionali con i periodi assicurativi maturati in
Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea,
altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo e la Confederazione Svizzera.
2. Il cumulo di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere
richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto
alla pensione di vecchiaia, invalidita' e superstiti o alla
pensione anticipata, purche' la durata totale dei periodi
di assicurazione maturati ai sensi della legislazione
italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a
condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.
3. Il cumulo dei periodi di assicurazione e'
conseguibile a domanda dell'interessato da presentare
all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo
stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in
cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale
acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla
normativa italiana senza che sia necessario cumulare i
periodi di assicurazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis,
l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione
esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel
sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi in cui un ex
dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca
il diritto alle prestazioni previste dalla normativa
italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi
assicurativi maturati presso l'organizzazione
internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende
in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel
regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, ad
eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso,
come se fossero stati effettuati ai sensi della
legislazione italiana, e calcola l'ammontare della
prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi
compiuti ai sensi della legislazione italiana. Nell'ipotesi
in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale
acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla
normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi
assicurativi maturati presso l'organizzazione
internazionale e maturati presso altri Stati membri
dell'Unione europea, altri Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera,
l'istituzione previdenziale italiana prende in
considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime
pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli
altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della
Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che sono
stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati
ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare
della prestazione esclusivamente in base ai periodi
assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.
4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi
del presente articolo sono da considerare pensioni per
tutto quanto concerne gli effetti derivanti
dall'applicazione della legislazione italiana.
5. I periodi di lavoro presso un'organizzazione
internazionale, in quanto non possono dare diritto a una
prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico
della medesima organizzazione internazionale, possono
essere riscattati nel sistema pensionistico italiano
secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di
lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto e'
esercitato, anche dai superstiti del dipendente
dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti
dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana
alla quale e' chiesto il riscatto.
6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda di pensione in regime di
cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del
decesso del dante causa.
7. Lo scambio di informazioni e di notizie con le
organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento
delle procedure previste dal presente articolo, puo'
avvenire anche attraverso modalita' informatiche.
8. I dati personali trasmessi sono tenuti riservati e
possono essere utilizzati esclusivamente al fine di
applicare il presente articolo, nel rispetto della
normativa in vigore sulla protezione dei dati.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, euro
456.000 per l'anno 2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro
695.000 per l'anno 2019, euro 895.000 per l'anno 2020, euro
1.260.000 per l'anno 2021, euro 1.655.000 per l'anno 2022,
euro 2.085.000 per l'anno 2023, euro 2.610.000 per l'anno
2024, euro 3.260.000 per l'anno 2025 ed euro 4.070.000
annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per un
ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000
euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni
2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente
comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l),
della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio
decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, in via prioritaria del
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle
cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui
al periodo precedente.
10. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del
comma 9 del presente articolo, pari a 3.614.000 euro per
l'anno 2017, a 3.480.000 euro per l'anno 2018, a 3.375.000
euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno 2020, a
2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno
2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro
per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, sono
destinate al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, in materia di indennita' risarcitoria onnicomprensiva prevista
per gli abusi pregressi per il settore privato - Procedura di ((
infrazione n. 2014/4231 ))


1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita' in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.»;
b) il comma 3 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, S.O. n.
34, come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Decadenza e tutele). - 1. L'impugnazione
del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le
modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni
dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi'
applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a
favore del lavoratore stabilendo un'indennita'
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo
8 della legge n. 604 del 1966.Resta ferma la possibilita'
per il giudice di stabilire l'indennita' in misura
superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un
maggior danno. La predetta indennita' ristora per intero il
pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive relative al periodo compreso tra
la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il
giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di
lavoro.
3. (abrogato).».
 
(( Art. 11 - bis
Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103,
e ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e per
assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco - Procedura di infrazione n. 2014/4231

1. L'assunzione straordinaria di 200 unita' di personale nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, non puo' essere effettuata prima del 15 novembre 2024.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' autorizzata la spesa di 3.872.000 euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.872.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.
4. Ai fini del completamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e per consentire l'ottimale definizione del nuovo assetto operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'articolo 13, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2023, le parole: «30 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69,
recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di
infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 13 giugno 2023 convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 103, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023:
«Art. 12 (Potenziamento delle dotazioni organiche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di
infrazione n. 2014/4231). - 1. Al fine di garantire gli
attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed
efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal
territorio nazionale, le dotazioni organiche delle
qualifiche di vigile del fuoco e di operatore sono
incrementate rispettivamente di 350 e di 200 unita'.
Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella
A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
e' rideterminata secondo i suddetti incrementi.
2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e'
autorizzata, in deroga alle ordinarie facolta'
assunzionali, l'assunzione straordinaria di un
corrispondente numero di unita' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le
medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le
assunzioni nella qualifica di operatore, le modalita' di
svolgimento della selezione sono stabilite con apposito
bando per accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le
funzioni proprie della qualifica di operatore di cui
all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2 e' autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per
l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro
23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro
24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno
degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno
2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.
4. Per le spese di funzionamento connesse alle
assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense
e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 703.630 per
l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno
2024.
5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai
commi 3 e 4, pari complessivamente ad euro 6.070.780 per
l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro
24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro
24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno
degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno
2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032, si
provvede ai sensi dell'articolo 26.
6. L'impiego del personale volontario, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di
spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di
vigile del fuoco previste dall'articolo 1, comma 877, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alla annualita'
2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili,
mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi
pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30
per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai
sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Disposizioni per il personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di
infrazione n. 2014/4231). - 1. Al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Le assunzioni in deroga, di cui al
quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco
avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, relativa al personale volontario del Corpo
nazionale.";
b) nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12
e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis (Disposizioni per il personale
volontario). - 1. Le disposizioni di cui alla presente
sezione si applicano esclusivamente al personale volontario
iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
all'articolo 6.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di
cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano
esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco
per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.".
2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola "fuoco"
sono aggiunte le seguenti: "iscritto nell'elenco per le
necessita' dei distaccamenti volontari di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le
necessita' delle strutture centrali e periferiche, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini,
rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei
concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonche' delle
eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente
normativa.
4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo
alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma
295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza
ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte,
anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneita' o
dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale,
determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2
si applicano al compimento delle procedure assunzionali di
cui all'articolo 12 del presente decreto e comunque entro
il 31 dicembre 2024. Per assicurare la continuita' dei
servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino
all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il
personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi
dell'articolo 12 del presente decreto, nominato allievo
vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative
alle capacita' professionali acquisite come volontario.
Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione
pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto
legislativo n. 217 del 2005.
6.».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003,
n. 229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5
aprile 2006, S.O. n. 83:
«Art. 6 (Disposizioni generali (articolo 7, commi 1 e
2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1
e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)). - 1. Il personale
del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e
volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del
personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il
rapporto d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato
in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni
previste nei decreti legislativi emanati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il
personale volontario e' iscritto in appositi elenchi,
distinti in due tipologie, rispettivamente, per le
necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche
del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel
regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed e' chiamato
a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione
II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto
nell'elenco istituito per le necessita' delle strutture
centrali e periferiche puo' essere oggetto di eventuali
assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del
rapporto di servizio in rapporto di impiego con
l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le assunzioni in deroga,
di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del
fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, relativa al personale volontario del Corpo
nazionale.
2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali, il
personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi,
svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che
riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite
le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale
appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente
operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni
di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto
nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui
al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei
viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e
agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e
metropolitano.».
«Art. 9 (Richiami in servizio del personale
volontario (articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961,
n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930;
articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)). - 1.
Il personale volontario puo' essere richiamato in servizio
temporaneo in occasione di calamita' naturali o catastrofi
e destinato in qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere
richiamato in servizio:
a) in caso di necessita' delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita'
competente che opera il richiamo;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera
a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni
all'anno per le emergenze di protezione civile e per le
esigenze dei comandi nei quali il personale volontario sia
numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di
avvicendamento del personale volontario richiamato in
servizio.
4. Al personale volontario puo' essere affidata, con
provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia
dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione
ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale
antincendio.».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n. 165, )) in materia di disciplina della responsabilita' risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n.
2014/4231

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono
intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati
dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni
fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati
identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3,
anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella
specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso
nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di
lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il
lavoratore di provare il maggior danno, il giudice
stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra un
minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita'
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita'
della violazione anche in rapporto al numero dei contratti
in successione intervenuti tra le parti e alla durata
complessiva del rapporto.
5-bis.
5-ter.
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al
dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del
lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione
di risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il
comma 5, non si applica al reclutamento del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), a tempo determinato presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli
articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal
medesimo decreto.».
 
Art. 13
Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica -
Procedura di infrazione n. 2023/2187

1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.».
(( 1-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) le parole: «da euro 20 a euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 500»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione e' da euro 300 a euro 1.000»;
b) al comma 1-quater, le parole: «attivita' diverse dall'attivita' di tiro» sono sostituite dalle seguenti: «una diversa attivita' di tiro»;
c) dopo il comma 1-quater sono inseriti seguenti:
«1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non e' considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.
1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attivita' di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia». ))

(( 1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonche' le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica e con apposite tabelle le zone umide presenti nel territorio. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 19-ter e 31 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
46 del 25 febbraio 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19-ter (Piano straordinario per la gestione e
il contenimento della fauna selvatica). - 1. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di
competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, un piano straordinario per la
gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata
quinquennale.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo
strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione
dell'attivita' di gestione e contenimento numerico della
presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale
mediante abbattimento e cattura.
3. Le attivita' di contenimento disposte nell'ambito
del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di
attivita' venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate
alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane,
nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il piano di cui al comma 1 e' attuato e coordinato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto
tecnico del Comando unita' per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei
cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei
comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti
dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza
per l'esercizio venatorio nonche' dei proprietari o dei
conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione,
purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
5. Le attivita' previste dal presente articolo sono
svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina
di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici.».
«Art. 31 (Sanzioni amministrative). - 1. Per le
violazioni delle disposizioni della presente legge e delle
leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire
2.400.000 (da euro 206 euro 1.239) per chi esercita la
caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi
dell'art. 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la
caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione;
se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da
lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita la
caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di
concessione governativa o regionale; se la violazione e'
nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire
3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita senza
autorizzazione la caccia all'interno delle aziende
faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di
riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla
caccia programmata; se la violazione e' nuovamente
commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000
(da euro 258 a euro 1.549); in caso di ulteriore violazione
la sanzione e' da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da euro
361 a euro 2.169). Le sanzioni previste dalla presente
lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e' commesso
mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito
territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la
caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se
la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da
lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la
caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle
disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle
coltivazioni agricole; se la violazione e' nuovamente
commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000
(da euro 258 a euro 1.549);
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire
1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la
caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte,
cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a
cinque; se la violazione e' nuovamente commessa, la
sanzione e' da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a
euro 1.239);
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire
1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi si avvale di
richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle
disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'art. 5,
comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la
sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a
euro 1.549);
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire
900.000 (da euro 77 a euro 464) per chi non esegue le
prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire
900.000 (da euro 77 a euro 464) per ciascun capo, per chi
importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui
all'art. 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di
eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20
per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire
300.000 (da euro 25 a euro 154) per chi, pur essendone
munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la
licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino
regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se
l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150 a euro 900 (da euro 150 a euro 900) per chi non esegue
sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal
provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis.
1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di
tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a
rientrare dopo aver svolto tale attivita', detiene
munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa
in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso,
all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla
stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata
violazione, la sanzione e' da euro 300 a euro 1.000.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis,
sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale
riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione
relativa alle zone umide d'importanza internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse
comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve
naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale
e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto
dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma
1-bis al fine di svolgere una diversa attivita' di tiro.
1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma
1-bis, non e' considerato percorso all'interno di una zona
umida quello effettuato attraverso strade classificate come
autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie,
urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.
1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attivita' di
tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da
caccia.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli
abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito
tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari
infrazioni o violazioni delle norme regionali
sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e
di regolamento per la disciplina delle armi e in materia
fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si
applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente
legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni.».
 
Art. 14
Misure finalizzate al miglioramento della qualita' dell'aria -
Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299

1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, (( relativa alla causa )) C-573/19, e del 10 novembre 2020, (( relativa alla causa )) C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato uno specifico programma ((, in coerenza con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di 60 mesi )), finalizzato a promuovere la mobilita' sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del (( Fondo )) previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti annualita': 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo ((, individuati ai sensi del comma 3, possono concorrere all'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia di mobilita' )).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle citta' metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, (( in zone nelle quali e' intervenuto il superamento )) dei valori limite di qualita' dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, (( relativa alla causa C-573/19, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (NO2), )) ovvero dalla lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024 relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai superamenti continui e di lungo periodo, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attivita' sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma 3.
3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le modalita' di gestione e di monitoraggio del programma (( di cui al medesimo comma 1 )), i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, (( che sono gli enti proponenti gli interventi nonche' l'ANCI )) per il supporto indicato dal comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai fini della gestione del programma di finanziamento, il medesimo decreto puo' prevedere l'attribuzione di attivita' a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della (( legge 30 dicembre 2021, n. 234 )), nei quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui al primo periodo, con indicazione del cronoprogramma procedurale e di realizzazione, nei limiti delle risorse indicate al comma 1. Gli interventi sono identificati attraverso il Codice Unico di progetto ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, (( relativa alla causa )) C-644/2018, pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024, adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai superamenti ((,)) in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10, nonche' della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, (( relativa alla causa )) C-573/2019, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (( NO₂ )), e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualita' dell'aria, comprensivo di cronoprogramma, (( di seguito denominato «Piano» )).
5. La cabina di regia di cui al comma 4 e' presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione (( e il PNRR )) nonche' da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo modalita' definite con apposito decreto adottato (( dai capi dei predetti dipartimenti, d'intesa tra loro )), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia e' approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Piano contiene, altresi', (( l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui e' demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle competenze delle amministrazioni interessate )).
7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi (( decorrenti )) dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri, adottata secondo le modalita' di cui al comma 6, primo periodo, (( la durata del Piano puo' essere prorogata fino al massimo di ulteriori ventiquattro mesi e possono essere disposti la revisione o l'aggiornamento del Piano stesso )), anche sulla base delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 9.
8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, (( finanziario )) volte ad assicurare il rispetto dei valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto (( NO₂ )9, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, (( relativa alla causa )) C-573/2019.
9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al monitoraggio dell'attuazione (( del Piano )) e delle relative misure, verificandone gli effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita deliberazione adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro (( dell'ambiente e della sicurezza energetica )), puo' anche autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'esercizio dei poteri sostitutivi (( di cui al secondo periodo )) puo' essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della lettera di costituzione in mora della Commissione europea di cui al comma 4.
10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita senza oneri a carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non da' diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016,
concernente la riduzione delle emissioni nazionali di
determinati inquinanti atmosferici, che modifica la
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio
2018.
- Si riporta il comma 498 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49:
«498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del
programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018,
n. 81, nonche' di rispettare gli impegni di riduzione delle
emissioni assunti dall'Italia, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica, un
apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle
misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo
e' assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150
milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi
decreti del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico, delle politiche agricole
alimentari e forestali, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e della salute per gli aspetti di
competenza, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle
risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche
attraverso bandi e programmi di finanziamento delle
attivita' necessarie ad attuare le misure del programma
nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Con i
medesimi decreti di cui al terzo periodo puo' essere
altresi' previsto che la gestione del Fondo di cui al primo
periodo sia affidata direttamente a societa' in house del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che
i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse
del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle
risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel
limite dell'uno per cento per gli anni successivi.».
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 recante:
«Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del
15 settembre 2010, S.O. n. 217.
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante: «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio
2003, S.O. n. 217.
- Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del
10 giugno 2003:
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si
renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione
della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
 
(( Art. 14 - bis
Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime
critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche-Procedure d'infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097

1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 10.1 e' inserito il seguente:
«10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis»;
b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi "uno contro uno" e "uno contro zero"). - 1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attivita' di ritiro gratuito di cui al primo periodo puo' essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.
2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attivita' di ritiro gratuito ai sensi del primo periodo puo' essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.
3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresi' tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.
4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformita' a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento puo' avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalita' di cui all'articolo 34, comma 2.
5. Il deposito preliminare alla raccolta e' effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonche' raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformita' all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'integrita' delle apparecchiature e' garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformita' alle disposizioni del presente decreto.
6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne' all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso.
7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresi' al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attivita'.
10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n.121 sono abrogati.»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si e' verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclaggio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 10 e 38 del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante:
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo
2014, S.O. n. 30, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (I sistemi collettivi). - 1. I produttori
che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema
individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono
partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i
raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i
recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.
L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti non
puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un
consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del
principio di libera concorrenza.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma
consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma
personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine
di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo
approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il
ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il
territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di
coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma
scritta a pena di nullita'.
4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima
dell'inizio dell'attivita' o entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione in
caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al
Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire.
5. I consorzi esistenti e quelli di nuova
costituzione conformano la loro attivita' ai criteri
direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro
statuto allo statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai
commi 6, 7 e 8.
5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi
collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo,
quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
societa' di revisione indipendente, al fine di verificare
periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio
statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello
statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione
trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro 15 giorni
dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto e' approvato nei successivi 90 giorni
alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate
osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto e'
condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro
nazionale.
8-bis. Fermi restando gli obblighi di cui
all'articolo 8 per i singoli produttori di AEE, nelle more
dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di
nuova costituzione possono avviare le attivita', ivi
inclusa l'iscrizione al Registro nazionale di cui
all'articolo 29, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi
novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai
fini dell'approvazione. I Ministeri competenti possono nei
successivi 180 giorni verificare la conformita' dello
statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attivita'
avviate e, in caso di difformita', formulano motivate
osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei
successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini
dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico. Il mancato adeguamento
nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro
nazionale e la cessazione dell'attivita'.
9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle
risorse economiche che verranno impiegate e di una copia
del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente con
l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun
sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'
fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei
dati raccolti ai sensi del presente comma.
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli
eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.
I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle
certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro
sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto
ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed
il monitoraggio interno all'azienda.
10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attivita'
di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che
gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di
riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.A.
10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche
attraverso il Centro di coordinamento, a progettare,
realizzare e finanziare i programmi di comunicazione,
informazione e sensibilizzazione dei cittadini
sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui
benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai
fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in
ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del
totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30
aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una
relazione dettagliata che descrive i programmi di
comunicazione realizzati nell'esercizio precedente,
allegando la documentazione contabile che attesta i costi
sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi
collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione
integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni
del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica applica al sistema collettivo
interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma
6-bis.
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare
una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul
mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo
costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in almeno
un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante
dalla somma delle percentuali in ogni singolo
raggruppamento, ovvero una quota almeno pari all'1 per
cento degli impianti incentivati installati in potenza
rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai
sensi dell'articolo 24-bis, comma 1.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione si adeguano
alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31
dicembre dell'anno solare successivo a quello
dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema
collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione
dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma
10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza
e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente
periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da
parte del medesimo sistema collettivo, della quota di
mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato
di vigilanza e controllo in conformita' all'articolo 35.».
«Art. 38 (Sanzioni). - 1. Il distributore che,
nell'ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3,
indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un RAEE e'
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per
ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il
produttore:
a) che non provvede ad organizzare il sistema di
raccolta separata dei RAEE professionali di cui
all'articolo 13, ed i sistemi di ritiro ed invio, di
trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18,
comma 2, e 19, comma 1, ed a finanziare le relative
operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalita' di cui
agli articoli 23 e 24, fatti salvi, per tali ultime
operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
b) che, nel momento in cui immette una
apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non
provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui
all'articolo 25, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna
apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la
sanzionabilita' delle identiche condotte commesse dopo il
10 luglio 2010;
c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di
AEE, le informazioni di cui all'articolo 26, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad
euro 5.000;
d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato
di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli
impianti di trattamento le informazioni di cui all'articolo
27, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 ad euro 30.000;
e) che, dopo il termine di cui all'articolo 40,
comma 4, immette sul mercato AEE prive del marchio di cui
all'articolo 28, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna
apparecchiatura immessa sul mercato;
f) che, immette sul mercato AEE prive del simbolo
di cui all'articolo 28, comma 5, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per
ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma
la sanzionabilita' delle identiche condotte commesse dopo
il 31 dicembre 2010;
g) che, senza avere provveduto all'iscrizione
presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 29,
comma 8, immette sul mercato AEE, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
h) che, entro il termine stabilito dall'articolo
29, comma 2, non effettua l'iscrizione al Registro
nazionale o non effettua le comunicazioni delle
informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo
incompleto o inesatto, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
3. La mancata iscrizione degli impianti di
trattamento al registro predisposto dal Centro di
Coordinamento ai sensi dell'articolo 33, comma 2, comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione
ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir
meno dei requisiti per l'iscrizione, l'autorita' diffida a
provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente
i quali l'autorizzazione e' revocata.
4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui
all'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro
20.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi
dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni
amministrative ridotte alla meta'. La violazione
dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte
dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche
non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione
d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'articolo 29. Le
persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione
dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte
al Registro nazionale di cui all'articolo 29 per i due anni
successivi.
5. Il mancato adempimento all'obbligo di cui
all'articolo 30, comma 2, comporta l'irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro
1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato
estero.
6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21, qualora la
spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE avvenga
in difformita' dalle prescrizioni di cui all'Allegato VI,
si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6-bis. La violazione degli obblighi di cui
all'articolo 10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per
cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi
realizzati dal sistema collettivo inadempiente
nell'esercizio precedente a quello in cui si e' verificata
la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di
comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei
cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE
e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto
riciclaggio.
7. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
previste dal presente decreto legislativo, nonche' per la
destinazione dei proventi delle stesse si applicano le
disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». ))
 
(( Art. 14 - ter
Disposizioni urgenti in materia di responsabilita' estesa del
produttore nel settore del commercio elettronico

1. Dopo l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 178-quater (Modalita' per adempiere agli obblighi della responsabilita' estesa del produttore nel settore del commercio elettronico). - 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale e' istituito un regime di responsabilita' estesa del produttore e' soggetto alla responsabilita' medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonche' del presente articolo.
2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.
3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilita' estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalita' semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.
4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalita' di adempimento degli obblighi di:
a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;
b) raccolta e invio delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione;
c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4;
d) comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e), da parte dei gestori delle piattaforme di commercio elettronico ai soggetti indicati dalla medesima lettera e).
5. Gli accordi di cui al comma 3 fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori delle piattaforme di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al medesimo comma 3.
6. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-bis o dalla data di avvio dell'attivita' di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 trasmettono gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che, entro i successivi sessanta giorni, puo' chiederne la modifica ovvero l'integrazione. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. L'accordo acquista efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.
8. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, e' istituita un'apposita sezione in cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico che stipulano gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo e, con modalita' semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme.
9. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 8 del presente articolo, i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237 comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo.
10. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 riguardano esclusivamente l'immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori del territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.
11. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, se non e' tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo». ))

 
Art. 15

Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore
- Procedura di infrazione n. 2017/4092

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni
a) all'articolo 15-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi fra la Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti»;
2) al comma 2-ter, terzo periodo, la (( parola )): «e» e' sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «gestione collettiva», sono inserite le seguenti: «e le entita' di gestione indipendenti»;
b) all'articolo 180:
(( 1) al primo comma, le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti»; ))
2) al secondo comma, (( numero 1) )), primo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e ciascuna entita' di gestione indipendente», e al secondo periodo, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e delle entita' di gestione indipendenti»;
3) al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme stabilite dal regolamento», sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,»;
4) al sesto comma, dopo le parole: «e' conferito», le parole: «alla Societa' italiana degli autori ed editori ( (( SIAE )) )» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari, come individuato ai sensi del comma 2, (( numero 1), ))»;
5) al settimo comma, le parole: «riscossi dalla Societa' italiana degli autori ed editori (( (SIAE), ))» sono soppresse.
2. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e le entita' di gestione indipendenti», e, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «nonche' per gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,».
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: «agli articoli» fino a: «27,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, ad eccezione del comma 3, primo periodo, 13, comma 1,14, commi 1 e 2, 17, 19, 22, 23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4,»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attivita' di intermediazione di diritti d'autore» sono soppresse;
2) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna condizione» sono inserite le seguenti: «che ne renda gravoso l'esercizio»;
3) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di entita' di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresi':
a) lo scopo lucrativo dell'entita' di gestione indipendente;
b) le modalita' di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entita' di gestione indipendente;
c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entita' di gestione indipendente di attivita' potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attivita' di intermediazione.»;
c) all'articolo 8:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi»;
2) al comma 1, alinea, dopo la parola: «intermediazione» sono inserite le seguenti: «del diritto d'autore o»;
d) all'articolo 14, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le entita' di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attivita' di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attivita'. Gli investimenti delle entita' di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme (( e devono essere diversificati )) in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.»;
e) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le entita' di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, (( entro i novanta giorni successivi )) alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, (( comma 2, )) le entita' di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:
a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell'editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.»;
f) all'articolo 26, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il (( registro delle imprese, di cui al capo II della legge )) 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresi', (( nel proprio sito internet )) il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una societa' iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo periodo si applicano altresi' alla Societa' italiana autori ed editori, che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica (( nel proprio sito internet )) e presso il (( predetto registro delle imprese )). Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.».
(( 3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati. ))
(( 3-ter. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 171-bis:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della presente legge»;
2) al comma 2, primo periodo, la parola: «SIAE» e' sostituita dalle seguenti: «ai sensi della presente legge»;
b) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), le parole: «, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge»;
c) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: «di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o provvisti di contrassegno»;
d) all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
e) all'articolo 181-bis:
1) al comma 1, la parola: «appone» e' sostituita dalle seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati,» e dopo le parole: «accordi tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti»;
2) al comma 2, le parole: «la SIAE verifica» sono sostituite dalle seguenti: «la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti verificano»;
3) al comma 3, dopo le parole: «tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti», le parole: «, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti»;
4) al comma 4:
4.1) dopo le parole: «I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno» sono inserite le seguenti: «nonche' le modalita' di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie»;
4.2) le parole: «sentite la SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entita' di gestione indipendenti»;
4.3) dopo le parole: «tra la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti»;
5) al comma 6, dopo le parole: «trimestralmente la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti», dopo le parole: «e la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti» e dopo le parole: «alla SIAE» sono inserite le seguenti: «, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entita' di gestione indipendenti»;
6) al comma 7, dopo le parole: «la SIAE» sono inserite le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entita' di gestione indipendenti». ))

(( 3-quater. Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 15-bis e 180 della
legge 22 aprile 1941, n. 633 recante: «Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del
16 luglio 194, come modificato dalla presente legge:
«Art. 15-bis. - 1. Agli autori spetta un compenso
ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti
di assistenza, formalmente istituiti nonche' delle
associazioni di volontariato, purche' destinate ai soli
soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri
organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione
indipendenti e le associazioni di categoria interessate, la
misura del compenso sara' determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito
il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per l'individuazione delle circostanze soggettive
ed oggettive che devono dar luogo all'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In
particolare, occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due
anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti
dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalita' per l'identificazione della sede
dei soggetti e per l'accertamento della quantita' dei soci
ed invitati, da contenere in un numero limitato e
predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in
forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data
della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo
avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli
artisti interpreti o esecutori, ed a soli fini di
solidarieta' nell'esplicazione di finalita' di
volontariato.
2-bis. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo
allestiti in luoghi con capienza massima di cento
partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di
giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni,
titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore,
sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla
corresponsione dei diritti d'autore.
2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme
di esenzione o di riduzione di cui al comma 2-bis,
prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche
attraverso forme di responsabilizzazione degli
organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni
che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il decreto
di cui al presente comma possono altresi' essere
individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che
permettano l'applicazione di forme di esenzione o di
riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il
decreto di cui al presente comma prevede misure atte a
garantire che, nelle fattispecie previste, la Societa'
italiana degli autori ed editori, gli altri organismi di
gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti,
in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in
forma compensativa i titolari dei diritti d'autore. Il
decreto di cui al presente comma puo' essere sottoposto a
revisione triennale.».
«Art. 180. - L'attivita' di intermediario, comunque
attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di
intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di
cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione,
di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi
compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di
riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate,
e' riservata in via esclusiva alla Societa' italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.) ed, agli altri organismi di
gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
Tale attivita' e' esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli
aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per
l'utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni
economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico
dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla
rappresentativita' di ciascun organismo di gestione
collettiva e ciascuna entita' di gestione indipendente. Con
regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione
della rappresentativita' degli organismi di gestione
collettiva e delle entita' di gestione indipendenti per
ciascuna categoria di diritti intermediati;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette
licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli
aventi diritto.
L'attivita' della Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.) si esercita altresi' secondo le norme
stabilite dal regolamento e dal decreto legislativo 15
marzo 2017, n. 35, in quei paesi stranieri nei quali essa
ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusivita' di poteri non pregiudica la
facolta' spettante all'autore, ai suoi successori o agli
aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro
riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del
secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso
riservata all'autore. I limiti e le modalita' della
ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, pero', i diritti di utilizzazione economica
dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in
paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati
o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti
non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei
proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilita', e'
conferito all'organismo di gestione collettiva maggiormente
rappresentativo per ciascuna categoria di titolari, come
individuato ai sensi del comma 2, numero 1, il potere di
esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse
dell'autore e dei suoi successori o aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma, detratte le
spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli
aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso
questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi
diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale
professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle
categorie degli autori, scrittori e musicisti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante:
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242
del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Liberalizzazione in materia di collecting
diritti d'autore). - 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo,
dopo le parole: "Societa' italiana degli autori e degli
editori" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri organismi
di gestione collettiva", e la parola "remuneri" e'
sostituita dalla seguente: "remunerino";
b) all'articolo 180:
1) al primo comma, dopo le parole: "Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)", sono aggiunte
le seguenti: "ed agli altri organismi di gestione
collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.
35";
2) al terzo comma, le parole: "dell'ente" sono
sostituite dalle seguenti: "della Societa' italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.)" e la parola: "esso" e'
sostituita dalla seguente: "essa".
2. Per gli organismi di gestione collettiva e le
entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 180,
comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in
Italia, nonche' per gli organismi di gestione collettiva e
le entita' di gestione indipendenti stabilite nel
territorio dell'Unione europea operanti in Italia,
l'esercizio dell'attivita' di intermediazione e' in ogni
caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti
da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo
2017, n. 35.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole:
"Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni" sono
aggiunte le seguenti: "definisce con proprio
provvedimento";
b) all'articolo 20, comma 2, le parole: "organismi
di gestione collettiva ed" sono soppresse.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 8, 14, 18 e
26 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante:
«Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato
interno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
marzo 2017, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Agli organismi
di gestione collettiva si applicano i Capi I, II, IV, V e
VI e, nel caso in cui concedano licenze multiterritoriali
per i diritti su opere musicali online, anche il Capo III.
2. Le entita' di gestione indipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, devono soddisfare i requisiti
previsti dall'articolo 8, ad eccezione del comma 1, lettera
c), del medesimo articolo, e sono soggette alle
disposizioni di cui agli articoli 4, ad eccezione del comma
3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22,
23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f),
g) e l), 27 e 28, commi 1, 2 e 4, nonche' al Capo IV del
presente decreto.».
«Art. 4 (Principi generali e diritti dei titolari dei
diritti). - 1. Gli organismi di gestione collettiva
agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti da essi
rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia
oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti
e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.
2. I titolari dei diritti possono affidare ad un
organismo di gestione collettiva o ad un'entita' di
gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro
diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e
degli altri materiali protetti per i territori da essi
indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea
di nazionalita', di residenza o di stabilimento
dell'organismo di gestione collettiva, dell'entita' di
gestione indipendente o del titolare dei diritti.
3. L'organismo di gestione collettiva scelto e'
obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa
rientra nel proprio ambito di attivita' e non sussistono
ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla.
L'organismo di gestione collettiva o l'entita' di gestione
indipendente, prima di assumere la gestione, forniscono ai
titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 5,
6 e 7, nonche' quelle relative alle spese di gestione e
alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da
eventuali introiti provenienti dall'investimento dei
proventi stessi. L'organismo di gestione collettiva o
l'entita' di gestione indipendente forniscono le stesse
informazioni ai titolari dei diritti che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, li hanno gia'
autorizzati a gestire i loro diritti, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I titolari dei diritti, qualora affidino ad un
organismo di gestione collettiva o ad un'entita' di
gestione indipendente la gestione dei propri diritti,
specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di
diritti o tipo di opere e altri materiali protetti,
affidano alla loro gestione.
5. Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari
dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale
di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri
materiali protetti di loro scelta.
6. I titolari dei diritti hanno il diritto di
revocare l'affidamento dell'attivita' di intermediazione da
loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro
scelta, con un preavviso non inferiore a quattro mesi e non
superiore a sei mesi. Tale diritto non puo' essere
subordinato ad alcuna condizione che ne renda gravoso
l'esercizio. L'organismo di gestione collettiva o l'entita'
di gestione indipendente possono decidere che tale revoca
produca effetti soltanto alla fine dell'esercizio
finanziario.
7. In caso di somme dovute ai titolari dei diritti
per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al
ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che
si producano gli effetti di un'eventuale revoca
intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di
cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38.
8. I diritti di cui ai commi da 1 a 7 sono indicati
nello statuto o nelle condizioni di adesione dell'organismo
di gestione collettiva e dell'entita' di gestione
indipendente. Nel caso di entita' di gestione indipendenti,
le condizioni di adesione specificano altresi':
a) lo scopo lucrativo dell'entita' di gestione
indipendente;
b) le modalita' di ripartizione della remunerazione
del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale
esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli
aderenti alla entita' di gestione indipendente;
c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entita' di
gestione indipendente di attivita' potenzialmente in
conflitto di interessi rispetto all'attivita' di
intermediazione.».
«Art. 8 (Requisiti degli organismi di gestione
collettiva e delle entita' di gestione indipendente che
svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione
del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi). - 1.
Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Societa'
italiana degli autori e degli editori e le entita' di
gestione indipendente che svolgono attivita' di
amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore o
dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre
dei seguenti requisiti:
a) costituzione in una forma giuridica prevista
dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro
dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli
organismi di gestione collettiva, l'effettiva
partecipazione e controllo da parte dei titolari dei
diritti;
b) il rispetto della normativa vigente in relazione
alla forma giuridica prescelta;
c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito
dalla Sezione II del presente Capo;
d) previsione espressa nello statuto,
indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei
seguenti elementi:
1) l'attivita' di amministrazione e
intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di
cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto
sociale esclusivo o, comunque, prevalente;
2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre
scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo
III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile;
3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro
V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c)
e d), numero 3), si applicano anche alla Societa' italiana
autori ed editori.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a
segnalare l'inizio dell'attivita' secondo le modalita'
previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai
sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta
amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, attestante il possesso dei requisiti
previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del
proprio statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni definisce con proprio provvedimento le
modalita' per accertare il possesso dei requisiti di cui al
presente articolo.
4. La distribuzione del compenso per la riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli
71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi,
opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attivita'
di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi
al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di cui al
presente articolo.».
«Art. 14 (Riscossione e impiego dei proventi dei
diritti). - 1. Gli organismi di gestione collettiva
riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in base a
criteri di diligenza.
2. I proventi dei diritti e le entrate derivanti dal
loro investimento devono essere tenuti separati sotto il
profilo contabile da eventuali attivita' proprie degli
organismi e dai relativi proventi, nonche' dalle spese di
gestione o da altre attivita'.
3. I proventi dei diritti o le entrate derivanti dal
loro investimento, non possono essere impiegati per fini
diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con
l'eccezione per la detrazione o compensazione delle spese
di gestione in conformita' ad una decisione adottata a
norma dell'articolo 10, comma 4, lettera d), o per
l'impiego dei proventi dei diritti o delle altre entrate
derivanti dall'investimento in conformita' con una
decisione adottata dall'assemblea a norma dell'articolo 10,
comma 4.
4. Nei casi in cui gli organismi di gestione
collettiva investono i proventi dei diritti o le entrate
derivanti dall'investimento di tali proventi, essi agiscono
nel migliore interesse dei titolari dei diritti, in
conformita' con la politica generale di investimento e
gestione dei rischi di cui all'articolo 10, comma 4,
lettere c) e f).
5. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati
nell'esclusivo e migliore interesse dei titolari dei
diritti, devono garantire la sicurezza, la qualita', la
liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo
insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da
evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare
attivita' e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel
suo insieme.
5-bis. Le entita' di gestione indipendenti tengono
separata contabilmente l'attivita' di intermediazione dei
diritti rispetto alle altre attivita'. Gli investimenti
delle entita' di gestione indipendenti devono garantire la
sicurezza, la qualita', la liquidita' e la redditivita' del
portafoglio nel suo insieme e devono essere diversificati
in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una
particolare attivita' e l'accumulazione di rischi nel
portafoglio nel suo insieme.».
«Art. 18 (Identificazione dei titolari dei diritti).
- 1. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le
misure necessarie per identificare e localizzare i titolari
dei diritti. In particolare, al piu' tardi entro novanta
giorni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17,
gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione
le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per
i quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati
identificati o localizzati:
a) ai titolari di diritti che rappresentano o ai
soggetti che rappresentano titolari di diritti, qualora
tali soggetti siano membri di un organismo di gestione
collettiva;
b) a tutti gli organismi di gestione collettiva con
cui hanno concluso accordi di rappresentanza;
2. Le informazioni di cui al comma 1 includono,
qualora disponibili:
a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell'editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante
disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione
del titolare dei diritti.
3. Gli organismi di gestione collettiva verificano
altresi' i registri dei propri membri di cui all'articolo
6, comma 2, e altri registri reperibili. Se le misure di
cui sopra non producono risultati, gli organismi di
gestione collettiva mettono tali informazioni a
disposizione del pubblico al piu' tardi entro un anno dalla
scadenza del periodo di novanta giorni, di cui al comma 1.
3-bis. Le entita' di gestione indipendenti adottano
tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i
titolari dei diritti. In particolare, al piu' tardi entro
novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui
all'articolo 17, comma 2, le entita' di gestione
indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei
diritti che rappresentano e degli altri soggetti
legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le
informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i
quali uno o piu' titolari dei diritti non sono stati
identificati o localizzati, con particolare riguardo ai
seguenti dati, se disponibili:
a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell'editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante
disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione
del titolare dei diritti.».
«Art. 26 (Divulgazione delle informazioni). - 1. Gli
organismi di gestione collettiva rendono pubbliche,
mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno
le seguenti informazioni:
a) lo statuto;
b) le condizioni di adesione e le condizioni di
ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non
specificate nello statuto;
c) i contratti standard per la concessione di
licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le
riduzioni;
d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12;
e) la politica generale di distribuzione degli
importi dovuti ai titolari dei diritti;
f) la politica generale relativa alle spese di
gestione;
g) la politica generale in materia di detrazioni,
diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione,
ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante
dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla
prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;
h) un elenco degli accordi di rappresentanza
sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione
collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono
stati conclusi;
i) la politica generale sull'utilizzo di importi
non distribuibili;
l) le procedure di trattamento dei reclami e di
risoluzione delle controversie disponibili a norma degli
articoli 38 e 39.
1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le
entita' di gestione indipendenti, che non siano tenuti a
farlo presso il registro delle imprese, di cui al capo II
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicano, altresi',
nel proprio sito internet il bilancio o rendiconto annuale
approvato e affidano la revisione legale ad una societa'
iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al
primo periodo si applicano altresi' alla Societa' italiana
autori ed editori (SIAE), che approva il proprio bilancio
entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo
pubblica nel proprio sito internet e presso il predetto
registro delle imprese. Resta fermo quanto stabilito
dall'articolo 13.».
- Si riporta il testo degli articoli degli articoli
171-bis, 171-ter, 171-sexies, 171-septies e 181-bis della
legge n. 633 del 1941 recante: «Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio
1941:
«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica,
per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi
della presente legge, e' soggetto alla pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro
2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta
milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare
la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni
di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta
milioni) se il fatto e' di rilevante gravita'.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti
non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca
di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis
e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in
locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro
2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta
milioni). La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni)
se il fatto e' di rilevante gravita'.».
«Art. 171-ter. - E' punito, se il fatto e' commesso
per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque
a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o
diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in
commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone
in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale e' prescritta l'apposizione di
contrassegno ai sensi della presente legge, privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto
o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo
distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad
accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende,
concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di
eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra
le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o
che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i
beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorita' amministrativa o
giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse;
h-bis) abusivamente, anche con le modalita'
indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto
digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte,
di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale
ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la
comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente
eseguita.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta
milioni di lire) chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di
lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di
reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere,
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita'
di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal
diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di
cui al comma 1.
3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare
tenuita'.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi
dell'articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.».
«Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale
sequestrato e', per entita', di difficile custodia,
l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e
dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di
cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l'illecito
amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonche' delle
videocassette, degli altri supporti audiovisivi o
fonografici o informatici o multimediali abusivamente
duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o
introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti
di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove
richiesto, o provvisti di contrassegno contraffatto o
alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e'
ordinata anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto
giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei
partecipanti al reato.».
«Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo
171-ter, comma 1, si applica anche:
a) (abrogata);
b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave
reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto
assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis,
comma 2, della presente legge.».
«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli
effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri
organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione
indipendenti possono apporre, su richiesta degli
interessati, un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonche' su ogni
supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento,
che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra
quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad
essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a
qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico
per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68
potra' essere adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE,
gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di
gestione indipendenti e le associazioni delle categorie
interessate.
2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al
comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del
richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE, gli altri
organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione
indipendenti verificano, anche successivamente, circostanze
ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi
relativi ai diritti di cui alla presente legge, il
contrassegno, secondo modalita' e nelle ipotesi previste
nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di
apposite convenzioni stipulate tra la SIAE, gli altri
organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione
indipendenti e le categorie interessate, puo' non essere
apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore
disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.
518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore
elettronico, sempre che tali programmi non contengano
suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o
audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti
eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali
ipotesi la legittimita' dei prodotti e' comprovata da
apposite dichiarazioni identificative che produttori e
importatori preventivamente rendono alla SIAE, agli altri
organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione
indipendenti.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
contrassegno nonche' le modalita' di apposizione dello
stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie sono
individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentiti la SIAE, gli altri organismi
di gestione collettiva, le entita' di gestione indipendenti
e le associazioni di categoria interessate, nei termini
piu' idonei a consentirne la agevole applicabilita', la
facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la
falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema
di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
collocazione del contrassegno determinatosi sotto la
disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il
controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura,
in assenza di accordo tra la SIAE, gli altri organismi di
gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti e
le categorie interessate, e' determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque,
caratteristiche tali da non poter essere trasferito su
altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
la identificazione del titolo dell'opera per la quale e'
stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del
titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi'
l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonche' della sua
destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno puo'
essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo
da questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la SIAE, gli altri
organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione
indipendenti circa l'attivita' svolta e lo stadio di
utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista
apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, gli altri
organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione
indipendenti, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE,
agli altri organismi di gestione collettiva o alle entita'
di gestione indipendenti preventiva notizia dell'ingresso
nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le
disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE, gli altri
organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione
indipendenti e il richiedente possono concordare che
l'apposizione del contrassegno sia sostituita da
attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2,
corredata dalla presa d'atto della SIAE, degli altri
organismi di gestione collettiva o delle entita' di
gestione indipendenti.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale,
il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera
dell'ingegno.».
 
Art. 16
Disposizioni in materia di obblighi di pubblicita' dei centri dati -
attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 settembre 2023

1. Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, (( del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, come modificato dal regolamento (UE) 2024/264 della Commissione )), del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono pubbliche le seguenti informazioni:
a) denominazione del centro dati, (( nome e cognome )) del titolare e dei gestori del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui e' ubicato il centro dati;
b) superficie coperta del centro dati, potenza installata, traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantita' di dati conservati e trattati nel centro dati;
c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024.
(( 1-bis. I gestori di centri dati di cui al comma 1 aggiornano le informazioni rese pubbliche ai sensi del medesimo comma entro il 15 maggio di ciascun anno. ))
2. (( I commi 1 e 1-bis non si applicano )) ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette (( alle norme nazionali e dell'Unione europea volte alla tutela )) dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

Riferimenti normativi

- La direttiva (UE) n. 2023/1791 del Parlamento europeo
e del Consiglio, sull'efficienza energetica e che modifica
il regolamento (UE) 2023/955 del 13 settembre 2023 e'
pubblicata nella GUUE del 20 settembre 2023, n. L 231.
- Il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle
statistiche dell'energia (Testo rilevante ai fini del SEE),
e' pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2008, L 304.
- Il regolamento (UE) n. 2024/264, della Commissione
del 17 gennaio 2024 che modifica il regolamento (CE) n.
1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche dell'energia per quanto riguarda
l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche
dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella GUUE
18 gennaio 2024, L.
- Il regolamento (UE) n. 2024/1364, della Commissione
europea, del 14 marzo 2024 sulla prima fase
dell'istituzione di un sistema comune di classificazione
dell'Unione per i centri dati, e' pubblicato nella GUUE 17
maggio 2024, L.
 
(( Art. 16 - bis
Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle
cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della
Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalita' di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni. La dichiarazione e' unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per la determinazione dell'ICI oggetto del recupero di cui al presente comma, si applica la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell'ICI, applicabili nell'anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l'aliquota effettiva non e' individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.
2. Il versamento non e' effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato. Non si fa luogo, altresi', al versamento se l'ammontare dell'aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il versamento delle somme relative all'aiuto, detratti gli importi eventualmente gia' corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, e' effettuato in favore dei comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.
4. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta della rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonche' la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto e' individuata la struttura che svolge le attivita' di coordinamento nella gestione delle operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. La struttura, individuata ai sensi del comma 5, adempie ai compiti derivanti dalla decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei comuni destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attivita' di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, nonche' quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8.
7. Le attivita' di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti nonche' quelle di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l'ente stesso ha affidato la riscossione delle proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 5.
8. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione e' infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

- La decisione della Commissione europea del 19
dicembre 2012 riguardante l'esenzione dall'ICI per gli
immobili utilizzati da enti non commerciali per fini
specifici cui l'Italia ha dato esecuzione [notificata con
il numero C(2012) 9461] (Testo rilevante ai fini del SEE)
e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 166.
- La decisione della Commissione europea del 3 marzo
2023, riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili
utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui
l'Italia ha dato esecuzione [notificata con il numero
C(2023) 1287] (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 6 ottobre 2023, L.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal
quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del
termine mensile per la trasmissione in via telematica dei
dati retributivi e delle informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal
quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se
tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di
rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la
contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola
a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo
alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito
emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali degli artigiani ed esercenti attivita' commerciali
e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata
la verifica sulla correttezza sostanziale del credito
compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende
committenti per i compensi assoggettati a contribuzione
alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998, S.O. n. 4:
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
venticinque per cento di ogni importo non versato, anche
quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di
calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione
annuale, risulti una maggiore imposta o una minore
eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui
al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi
di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si
considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti
rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere
g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non
spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la
sanzione pari al venticinque per cento del credito
utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo
periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non
previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non
sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma
4-ter.
4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta
euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in
difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di
carattere strumentale, sempre che siano rispettante
entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di
decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della
violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro
un anno dalla commissione della violazione medesima.
5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero
1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
applica la sanzione pari al settanta per cento del credito
utilizzato in compensazione.
5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater),
numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la
sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al
doppio.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 292 del 23 dicembre 1997, S.O. n. 252:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7.».
 
(( Art. 16 - ter

Trattamento del prestito o distacco di personale
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

1. Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformita' alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformita' all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 11
marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
61 del 14 marzo 1988, S.O, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8. - 1. Le tasse sulle concessioni governative
previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con
esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima
tariffa nonche' dell'imposta sulle concessioni governative
di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le
disposizioni del secondo e del terzo periodo del
ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso.
Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale puo'
essere corrisposta anche con le normali marche di
concessione governativa da annullarsi a cura del
contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle
concessioni governative il cui termine di pagamento decorre
dal 1° gennaio 1988.
2. La tassa erariale automobilistica, nella misura
risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata del 25
per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale
automobilistica.
3. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e
gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose azionati con motori diesel, di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e
successive modificazioni, e' stabilita in lire 33.750 per
ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti
autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua
e' stabilita in lire 375.000.
4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della
legge 21 luglio 1984, n. 362, e' elevata a lire 18.000 per
CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione
a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV
per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas
metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15
CV la tassa speciale annua e' stabilita in lire 198.000 se
alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas
metano.
5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1988. Se anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge sono
stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi
2, 3 e 4 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in
misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione
deve essere corrisposta nei termini e con le modalita'
determinati con decreto del Ministro delle finanze.
6. L'imposta di fabbricazione sulla birra e'
aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per ettolitro e per
ogni grado di saccarometrico del mosto, misurato con
saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del
termometro centesimale.
7. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra
misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento
dell'imposta, a un decimo di grado.
8. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi
sono computate per un decimo di grado.
9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il
limite massimo dei gradi saccarometrici e' fissato a gradi
16 ed il limite minimo a gradi 11.
10. Sulla birra importata dall'estero e' riscossa una
sovrimposta di confine equivalente all'imposta di
fabbricazione da commisurare al volume della birra stessa
ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante
analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico
delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati
all'atto dell'importazione.
11. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e
della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati
come birra anche i suoi succedanei.
12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine
stabiliti con i commi da 6 a 11 si applicano anche al
prodotto che abbia assolto il tributo vigente
precedentemente e che alla data del 16 gennaio 1988 si
trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene
esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche
produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e
dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e
degli imbottigliatori. A tal uopo il possessore del
prodotto a norma del presente comma deve fare denuncia
delle quantita' possedute entro il mese successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge all'ufficio
tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana,
secondo la rispettiva competenza.
13. Agli effetti della liquidazione della differenza
di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche
produttrici o comunque e dovunque in possesso dei
fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul
volume effettivo accertato:
a) 10 per cento per il mosto di birra in caso di
accertamento;
b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di
fermentazioni primaria;
c) 7,50 per cento sulla birra in fase di
fermentazione secondaria;
d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di
deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della
filtrazione e decantazione;
e) 4,50 per cento sulla birra gia' filtrata o
decantata ma non messa in fusti o bottiglie per il consumo;
f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o
bottiglie per il consumo.
14. I maggiori tributi dovuti in base alle
disposizioni dei commi da 6 a 13 debbono essere versati
alla competente sezione provinciale di tesoreria entro
venti giorni dalla data di notificazione della
liquidazione.
15. Sulle somme non versate tempestivamente si
applica l'indennita' di mora del 6 per cento. Detta
indennita' e' ridotta al 2 per cento quando il pagamento
avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
termine.
16. Sulle somme non versate tempestivamente si
applica, inoltre, l'interesse nella misura stabilita
dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 1982, n.
688, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1982, n. 873.
17. Nel caso di tardiva presentazione della denuncia
di cui all'ultimo periodo del comma 12 o di presentazione
di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal
doppio al decuplo del tributo dovuto.
18. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del
minimo di cui al comma 17 quando sia stata presentata
denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni
successivi alla scadenza dei termini stabiliti nell'ultimo
periodo del comma 12.
19. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di
fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine
sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire
420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla temperatura di
20 gradi centigradi.
20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota
ridotta dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti
indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15
giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 luglio 1984, n. 408, e' aumentata da lire 340.000
a lire 442.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi
centigradi e si applica fino al 31 dicembre 1992.
21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e
20 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei
prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o
comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 16
gennaio 1988, non hanno ancora assolto l'imposta di
fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine
nonche' alle acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta.
22. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal
quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o
semilavorati:
a) liquori;
b) acquaviti;
c) estratti alcolici;
d) profumerie alcoliche;
e) vermut, marsala, vini aromatizzati e vini
liquorosi, che abbiano gia' assolto il tributo nella
precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o
viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire
102.000 ad ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento
alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in
quantita' complessiva non superiore a 3.000 litri anidri.
Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico
e scarico previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge
26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e' elevato a litri
8.000 anidri.
23. Per l'applicazione delle disposizioni contenute
nel comma 22 valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10
della legge 11 maggio 1981, n. 213, ad eccezione del
termine di effettuazione del versamento della differenza
d'imposta sulle giacenze e del termine per la denuncia
delle quantita' possedute, che vengono fissati nell'ultimo
giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge.
24. A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione
di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per
gli alcoli contenuti nei prodotti esportati e' effettuata
nelle misure di lire 442.000 ad ettanidro fino al 31
dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal 1° gennaio
1993.
25. Per le profumerie alcoliche condizionate a norma
del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito
dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, l'obbligo della
circolazione con bolletta di legittimazione si intende
assolto qualora il prodotto risulti scortato dal documento
di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura del
mittente, con l'indicazione della quantita' idrata e di
quella anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere
effettuati con le modalita' previste per le operazioni
senza obbligo di emissione di bolletta di legittimazione,
mediante annotazione sul registro C. 38.
26. I depositi soggetti all'obbligo della tenuta del
registro di carico e scarico possono ricevere profumerie
alcoliche scortate dal documento di accompagnamento
indicato nel comma 25 ed integrato secondo quanto previsto
nel comma medesimo, in tali casi, la presa in carico nel
registro si effettua sulla base di detto documento.
27. Nei casi di impiego di alcoli denaturati in
lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388,
l'eventuale superamento dei limiti quantitativi annualmente
autorizzati, sempreche' l'eccedenza risulti effettivamente
impiegata sotto il controllo dell'Amministrazione nelle
lavorazioni anzidette, non puo' intendersi come fatto che
comporti il recupero di tributi, salvo quello del diritto
erariale speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2,
secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415.
28. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11
maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime
fiscale degli spiriti, e' sostituito dal seguente:
"Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di
frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'articolo 2
del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e
dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16
settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, e' concesso
l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della
corrispondente sovrimposta di confine sui cali
effettivamente accertati di spirito impiegato, purche' non
superino le seguenti misure:
a) per cento per tutte le operazioni di
preparazione, di trasformazione e di confezionamento;
b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4
per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o
dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi
successivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento
annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono
frazionabili per mese".
29. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di
consumo sul gas metano usato come combustibile e' aumentata
da lire 30 a lire 40 al metro cubo.
30. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni
di oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per
il riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella B
allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive
modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
e' stabilita nella misura del 18 per cento.
31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni
di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rate
urbana ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad
uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda
si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
nella misura del 18 per cento. Per le cessioni effettuate
nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per
cento.
32. Le disposizioni di cui alle lettere c e d) del
secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo
sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del
decreto-legge, 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1990.
33. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2
per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e
bevande deve intendersi applicabile anche se le
somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di
contratti di appalto.
34. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per
l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale, non devono
intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
quali corrispettivi di prestazioni di servizi ne' devono
intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.
35. (abrogato).
36. Le cessioni e importazioni effettuate dal 1°
gennaio 1973 di gas petroliferi liquefatti contenuti in
bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso
domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non
si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di
cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.».
 
(( Art. 16 - quater
Disposizioni per il completo adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11
marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento
europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a
disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei
flussi transfrontalieri di energia elettrica

1. Al fine del completo adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' designata quale autorita' competente per l'esecuzione dei compiti ivi previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento medesimo.
2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio».
3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: «migliori tecniche disponibili di cyber-sicurezza» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza,»;
b) all'articolo 22, comma 1, capoverso 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorita' competente provvede all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))


Riferimenti normativi

- Il regolamento delegato (UE) della Commissione
europea 11 marzo 2024, n. 2024/1366/UE, che integra il
regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio istituendo un codice di rete relativo a
disposizioni settoriali per gli aspetti di cibersicurezza
dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 maggio 2024, Serie L.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7. - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e,
in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre
amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del
Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in
materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la
sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo
della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e
delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il
conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea,
riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza
strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici
attinenti alla gestione delle informazioni classificate
restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge
n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima
legge n. 124 del 2007;
b) predispone la strategia nazionale di
cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui
all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente NIS e Punto di
contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita'
giuridica dell'ordinamento;
d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione delle
crisi informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo NIS;
d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo NIS;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di
certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al
Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento
vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello
svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del
Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali
organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di
rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo
6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il
Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate di cui al numero 1) della presente legge, al
rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei
compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366
della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il
regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
f) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti
al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle
relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai
relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni
attribuite al Centro di valutazione e certificazione
nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le
attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle
relative all'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3
del regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle
comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al
gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti
di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al
decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti
attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del
decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve
quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal
decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti
attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei
ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del
decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di
competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui
all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione
e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti
dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia
digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo
33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia
digitale;
m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita
sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera b),
allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e
raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei
sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei
sistemi crittografici nonche' all'organizzazione e alla
gestione di attivita' di divulgazione finalizzate a
promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio
della tecnologia blockchain, come strumento di
cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento
dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia,
promuove altresi' la collaborazione con centri universitari
e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi
algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di
nuove capacita' crittografiche nazionali nonche' la
collaborazione internazionale con gli organismi esteri che
svolgono analoghe funzioni. A tale fine, e' istituito
presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il
cui funzionamento e' disciplinato con provvedimento del
direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale
di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza
nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in
ambito non classificato, ferme restando le competenze
dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui
all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con
riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonche' le
competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della medesima legge;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi
cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui
all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per
prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica
e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT
Italia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative
di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali
capacita';
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo
periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta
all'analisi e al supporto per il contenimento e il
ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con
la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi
informatici. La mancata collaborazione di cui al primo
periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del
decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, i
soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo NIS, del decreto
legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea,
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
gli organi dello Stato preposti alla prevenzione,
all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di
informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e
alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di
incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti in
osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi
pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo
14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli
attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei
settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo
della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla
presente lettera si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e
internazionali che riguardano la simulazione di eventi di
natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del
Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il
mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e
coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche
conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito
internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non
vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari
concernenti la cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, la
cooperazione internazionale nella materia della
cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti
organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle
competenti sedi istituzionali le tematiche di
cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la
legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il
raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni
nazionali unitarie e coerenti con le politiche di
cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del
sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del
sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali
fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare
specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore.
L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla
ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo
dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello
sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la
realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali,
anche mediante il coinvolgimento del settore privato e
industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri
Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di
cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione
italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e
internazionali, anche mediante il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della
cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il
necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la
legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza
e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli
aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione
con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione
della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine
di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in
materia;
v) promuove la formazione, la crescita
tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse
umane nel campo della cybersicurezza, in particolare
favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari
in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di
studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di
apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
delle strutture formative e delle capacita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e
modalita' da definire con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione
specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti,
riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo,
puo' costituire e partecipare a partenariati
pubblico-privato sul territorio nazionale, nonche', previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a
consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e
privati, italiani e stranieri;
aa) e' designata quale Centro nazionale di
coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa),
presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto
dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un
dirigente da lui delegato, e composto da personale della
stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti
dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e
delle associazioni del settore della sicurezza, designati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
composizione e l'organizzazione del Comitato
tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita'
e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
comma 1.
Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico
non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi
di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il
rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
di direzione del Centro europeo di competenza per la
cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2021/887.
3.
4. Il Centro di valutazione e certificazione
nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, e' trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la
protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita'
di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano
violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante
possono stipulare appositi protocolli d'intenti che
definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 22, comma 1,
capoverso 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 210, recante: «Attuazione della direttiva UE 2019/944,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche'
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE
941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2005/89/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del
11 dicembre 2021, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Sistemi di misurazione intelligenti e
diritto al contatore intelligente). - 1. L'ARERA fissa i
requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di
misurazione intelligenti, assicurandone la piena
interoperabilita', in particolare con i sistemi di gestione
dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti,
nonche' la capacita' di fornire informazioni per i sistemi
di gestione energetica dei clienti finali. Tali requisiti
si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche
in tema di interoperabilita', e alle migliori prassi e,
comunque, rispettano le seguenti condizioni:
a) il consumo effettivo di energia elettrica deve
essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai
clienti informazioni sul tempo effettivo d'uso assicurando
la coerenza delle modalita' di rilevazione tra le due
grandezze dell'energia elettrica immessa in rete e
prelevata dalla rete e prevedendo la medesima granularita'
e frequenza. I dati rilevati sull'energia elettrica immessa
in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri
e per il medesimo arco temporale previsti per i dati
relativi all'energia elettrica prelevata. I dati sui
consumi storici convalidati devono essere resi accessibili
e visualizzabili ai clienti finali, in modo facile e
sicuro, su loro richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati
sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono resi
accessibili ai clienti finali in modo facile e sicuro e
senza costi aggiuntivi, attraverso un'interfaccia
standardizzata o mediante accesso a distanza, a sostegno
dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della
gestione della domanda e di altri servizi;
b) la sicurezza dei sistemi di misurazione e della
comunicazione dei dati deve essere conforme alla pertinente
normativa europea, tenendo conto delle migliori tecniche
disponibili di cyber-sicurezza, d'intesa con l'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza,
e dei costi, alla luce del principio di proporzionalita';
c) la riservatezza dei clienti finali e la
protezione dei loro dati devono risultare conformi alla
normativa nazionale ed europea sulla protezione e il
trattamento dei dati personali;
d) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo
dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e per le
finalita' consentite dalla legge e dai provvedimenti
dell'ARERA avviene in maniera non discriminatoria;
e) gli operatori assicurano che i contatori dei
clienti attivi che immettono energia elettrica nella rete
siano in grado di registrare l'energia immessa nella rete;
f) se il cliente finale lo richiede, i dati
sull'energia elettrica immessa nella rete e sul consumo
sono messi a disposizione, in conformita' agli atti di
esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 24 della direttiva 2019/944/Ue, attraverso
un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero
mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un
soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono
messi a disposizione in un formato facilmente
comprensibile, cosi' da consentire il raffronto tra offerte
comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilita'
dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e
trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi;
g) l'operatore, prima ovvero, al piu' tardi, al
momento dell'installazione del contatore intelligente,
fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate,
con particolare riferimento al pieno potenziale del
dispositivo in termini di gestione della lettura e di
monitoraggio del consumo di energia elettrica e al
trattamento dei suoi dati personali;
h) la misurazione e il pagamento debbono essere
assicurati ai clienti finali con la stessa risoluzione
temporale utilizzata per il periodo di regolazione degli
sbilanciamenti nel mercato interno.
2. L'ARERA fissa altresi' le modalita' di
contribuzione dei clienti finali ai costi connessi
all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti
conformi ai requisiti indicati al comma 1, in modo
trasparente e non discriminatorio, nonche' tenendo conto
dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. La
medesima Autorita' verifica con cadenza regolare gli
eventuali benefici conseguiti dai clienti finali a seguito
dell'introduzione dei descritti sistemi di misurazione
intelligenti.
3. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti
di cui ai due commi precedenti si applicano unicamente agli
impianti futuri e a quelli che sostituiscono gli impianti
esistenti. I sistemi di misurazione intelligenti gia'
installati o i cui lavori siano stati avviati prima del 4
luglio 2019 restano in funzione per l'intera durata del
loro ciclo di vita, salvo che non soddisfino i requisiti e
le norme tecniche di cui al comma 1 del presente articolo.
In tal caso, restano operativi entro e non oltre la data
del 5 luglio 2031.
L'avvio dei lavori coincide con la data di inizio dei
lavori di costruzione richiesti dall'investimento ovvero,
se antecedente, con la data del primo fermo impegno a
ordinare le attrezzature necessarie ovvero ancora con la
data in cui sia stato assunto qualsiasi altro impegno tale
da rendere irreversibile l'investimento. In caso di
acquisizione, l'avvio dei lavori coincide con la data di
acquisizione degli attivi direttamente collegati allo
stabilimento acquistato.
L'acquisto di un terreno e le attivita' preparatorie,
quali la richiesta di permessi o autorizzazioni e la
realizzazione di studi di fattibilita' non integrano
l'avvio dei lavori.
4. L'ARERA elabora e pubblica un calendario degli
interventi di realizzazione e di sostituzione e
ammodernamento dei sistemi di misurazione intelligenti,
considerando un arco temporale di dieci anni dall'entrata
in vigore del presente decreto. Il calendario cosi'
predisposto deve assicurare che entro il 31 dicembre 2024
l'ottanta per cento dei clienti finali disponga di
contatori intelligenti.
5. Nelle more dell'attuazione degli interventi
pianificati ai sensi dei commi precedenti, i clienti finali
hanno comunque diritto a richiedere l'installazione o
l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti,
a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci, anche sul piano
dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal cliente
finale presenta gli stessi requisiti di cui al comma 1 del
presente articolo e assicura l'interoperabilita'. Il
cliente finale che abbia richiesto l'installazione o
l'adattamento di un contatore intelligente ha diritto a
ricevere un'offerta che espliciti, in forma chiara, le
funzioni, anche in chiave di interoperabilita', e i
realistici vantaggi del contatore, nonche' i costi a suo
carico. Il contatore intelligente deve essere installato o
adattato entro un termine ragionevole dalla richiesta,
comunque non superiore a quattro mesi.
6. I clienti che ancora non dispongano di contatori
intelligenti hanno comunque diritto ad avere contatori
convenzionali individuali in grado di misurare con
precisione i propri consumi effettivi e facilmente
leggibili, direttamente ovvero mediante un'interfaccia
online o un'altra interfaccia idonea.».
«Art. 22 (Funzioni e responsabilita' del Gestore
della rete di trasmissione). - 1. All'articolo 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 2,
sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale fornisce ai gestori di altri sistemi
interconnessi con il proprio le informazioni sufficienti a
garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo
sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del sistema
interconnesso, assicura che non vi siano discriminazioni
tra utenti e categorie di utenti, specialmente a favore
delle proprie societa' e imprese collegate, fornisce a
tutti gli utenti, in condizioni di parita', le informazioni
necessarie per un efficiente accesso al sistema, riscuote
le rendite da congestione e i pagamenti dovuti nell'ambito
del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di
trasmissione, in conformita' all'articolo 49 del
regolamento (UE) 2019/943, acquista i servizi ancillari
volti a garantire la sicurezza del sistema, partecipa alle
valutazioni di adeguatezza del sistema, a livello nazionale
ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri sistemi
di trasmissione e provvede alla gestione dei dati, anche
attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla
cybersicurezza e alla protezione dei dati, sotto la
vigilanza e il controllo dell'ARERA e sentita l'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla
cybersicurezza.
Omissis."».
 
(( Art. 16 - quinquies

Disposizioni urgenti in materia di aiuti di Stato

1. Il comma 24-bis dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e' abrogato. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19-ter del
decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n.166, come modificato dalla presente legge.
«Art. 19-ter (Disposizioni di adeguamento comunitario
in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). - 1.
Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi
comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di
liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' trasferito a titolo gratuito, da
Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del
capitale sociale della:
a) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Campania;
b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Sardegna;
c) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. alla
regione Toscana.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono posti
in essere gli atti di perfezionamento del trasferimento
delle societa' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Entro i novanta giorni successivi al completamento
degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2,
la regione Campania cede, per il tramite della societa'
Caremar, alla regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo
d'azienda di tale societa' costituito dal complesso delle
attivita', passivita' e risorse umane utilizzate per
l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino.
4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con le attivita' e
passivita' connesse.
5. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, sotto
l'aspetto contabile, non determinano sui bilanci
rispettivamente della societa' Tirrenia di navigazione e
della societa' Caremar riflessi di carattere economico ma
solo patrimoniale.
6. Al fine di assicurare le condizioni per la
migliore valorizzazione delle societa' esercenti i servizi
di collegamento ritenuti essenziali per le finalita' di cui
all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, nelle
more della completa liberalizzazione del settore del
cabotaggio marittimo attraverso il completamento del
processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, le
convenzioni attualmente in vigore sono prorogate fino a
tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai
commi da 16 a 18. (3)
7. A decorrere dal 10 gennaio 2010, le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla
stessa regione. Per le regioni a statuto speciale il
conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel
rispetto dei relativi statuti. Per le regioni di cui ai
commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei servizi
di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo
quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, in quanto applicabili al settore.
8. La Tirrenia di navigazione S.p.a. e la
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., nonche' la
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a., la
Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e la
Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. sono
privatizzate, in conformita' alle disposizioni nazionali e
comunitarie vigenti in materia, attraverso procedure di
gara aperte, non discriminatorie, atte a determinare un
prezzo di mercato, le quali, relativamente alle
privatizzazioni realizzate dalle regioni Campania, Lazio,
Sardegna e Toscana, possono riguardare sia l'affidamento
dei servizi marittimi sia l'apertura del capitale ad un
socio privato.
9. Ai fini di cui al comma 8:
a) entro il 31 dicembre 2009:
1) e' pubblicato il bando di gara per la
privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche',
per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7,
della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.;
2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno
schema di nuova convenzione di durata non superiore a otto
anni con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno
degli atti della gara di cui al numero 1);
3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi
della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di
durata non superiore a dodici anni con la Siremar-Sicilia
Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti
della gara di cui al numero 1);
4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e
Toscana i bandi di gara per la privatizzazione,
rispettivamente, di Saremar-Sardegna Regionale Marittima
S.p.a. e di Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a.;
5) sono approvati dalle regioni Sardegna e
Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto
del mantenimento del servizio universale e della
continuita' territoriale con le isole, gli schemi di
contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni
con le societa', rispettivamente, Saremar e Toremar,
costituenti altresi' atti delle gare di cui al numero 4);
b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di
quanto disposto dal comma 3:
1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio
i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. e della
societa' della regione Lazio derivante dalla cessione del
ramo d'azienda di cui al comma 3;
2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio,
secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del
mantenimento del servizio universale e della continuita'
territoriale con le isole, gli schemi di contratti di
servizio di durata non superiore a dodici anni con le
societa', rispettivamente, Caremar e quella della regione
Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al
comma 3, costituenti altresi' atti delle gare di cui al
numero l).
10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui
al comma 9 sono stipulati all'atto del completamento delle
procedure di gara di cui al medesimo comma 9.
11. Le nuove convenzioni di cui al comma 9, stipulate
sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e comunque nei
limiti degli stanziamenti di cui ai commi da 16 a 18,
determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di
liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico,
introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre
i costi del servizio per l'utenza, nonche' forme di
flessibilita' tariffaria non distorsive della concorrenza.
I contratti di servizio di cui al comma 9 sono stipulati
nel rispetto del mantenimento del servizio universale e
della continuita' territoriale con le isole.
12. Le nuove convenzioni e i contratti di servizio di
cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale
delle singole societa' esercenti i servizi oggetto di
convenzione o contratto di servizio di due rappresentanti
designati, rispettivamente, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le societa' Siremar
S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a. il rappresentante
designato dal Ministero dell'economia e delle finanze
assume le funzioni di presidente.
13. Per la privatizzazione dell'intero capitale della
Tirrenia di navigazione S.p.a., che, a seguito dei
trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, comporta altresi'
la cessione dell'intero capitale sociale della
Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a., si applicano,
in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1 a
7, nonche' dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
2009.
14. Qualora, ai fini delle procedure di
privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, si renda
necessario l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 16
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine per il
relativo esercizio e' di trenta giorni dall'avvio del
procedimento.
15. All'articolo 2, comma 192, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il
secondo periodo e' soppresso.
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai
commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per
ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e
dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
55.694.895;
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. -
regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. -
regione Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. -
regione Campania: euro 29.869.832.
17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio
del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con
l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di
cui al comma 16, lettera e), sono cosi' ripartite: ramo
Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.
18. Il contributo dello Stato alle regioni a
copertura degli oneri di servizio pubblico sui contratti di
servizio di cui ai commi da 8 a 15 e' incrementato, senza
maggiori oneri per lo Stato, per la durata dei contratti
medesimi in misura parametrata al maggiore onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' dell'articolo 9, comma 4,
della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
19. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto
residui, non ancora impegnate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo
di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, e' finalizzato
all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza marittima della
flotta del gruppo Tirrenia.
20. Previa richiesta delle regioni interessate al
processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il
CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai
programmi di interesse strategico regionale di cui alla
delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare
fronte a specifiche criticita' nel settore del cabotaggio
marittimo.
21. Al fine di garantire la continuita' territoriale
con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico
sono riconosciuti alle societa' oggetto del processo di
privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15 il mantenimento
degli accosti gia' assegnati e la priorita'
nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle
procedure di competenza delle Autorita' portuali e
marittime e dei principi sanciti dalla legge 28 gennaio
1994, n. 84, nonche' dal codice della navigazione.
22. All'articolo 7-sexies, comma 3, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "Nel limite massimo complessivo di
spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle
societa' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste
derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o
affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere per
dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale
straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per
il nucleo familiare ove spettanti".
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a
184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte
mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo
finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a
3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere
sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la
conseguente riassegnazione alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro
a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia
delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 e' subordinata
all'emanazione, ove occorrente, di apposite norme di
attuazione.
24-bis. (abrogato).
25. L'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' l'articolo 1, comma 999, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
26. Il primo e il secondo periodo del comma 1
dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, sono soppressi.
27. Una quota, pari a 5,6 milioni di euro, delle
risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del citato decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
trasferita nell'anno 2010 alla contabilita' speciale
istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. E'
altresi' trasferito alla citata contabilita' speciale di
cui al periodo precedente, con le medesime modalita',
l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, intendendosi
corrispondentemente ridotta la predetta autorizzazione di
spesa.».
 
(( Art. 16 - sexies

Valutazione degli atti normativi che limitano
l'accesso alle professioni regolamentate

1. Al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In relazione ai progetti di legge di iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, la valutazione di proporzionalita' di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dall'amministrazione competente in relazione alla professione regolamentata nell'ambito dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli emendamenti. Limitatamente alla valutazione di proporzionalita' degli emendamenti, non si procede all'acquisizione del parere di cui al comma 3.»;
b) all'articolo 4, comma 8, alinea, dopo la parola: «altresi',» sono inserite le seguenti: «nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero». ))


Riferimenti normativi

- Si riportano i testi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante: «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e
monitoraggio). - 1. I soggetti regolatori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti
normativi o dell'istruttoria degli atti amministrativi con
cui si introducono nuove disposizioni che limitano
l'accesso alle professioni regolamentate o il loro
esercizio ovvero modificano quelle esistenti, procedono
alla valutazione di proporzionalita' ai sensi del presente
decreto, utilizzando il questionario riportato nella
tabella di cui all'Allegato I. Nella tabella deve essere
fornita, per ciascun quesito, una motivazione specifica e
sufficientemente dettagliata per consentire di valutare il
rispetto del principio di proporzionalita'. La tabella,
debitamente compilata, e' parte integrante della
documentazione che accompagna gli atti di cui al primo
periodo. I motivi per considerare che una disposizione e'
giustificata e proporzionata sono suffragati da elementi
qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi.
2. La portata della valutazione e' proporzionata alla
natura, al contenuto e all'impatto della disposizione e
deve essere condotta in modo obiettivo e indipendente.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, prima della definitiva
adozione di una disposizione normativa o di un atto
amministrativo generale che limita l'accesso ad una
professione regolamentata o il suo esercizio, i soggetti
regolatori trasmettono lo schema di provvedimento corredato
della tabella di cui al comma 1 all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, che esprime il relativo parere.
3-bis. In relazione ai progetti di legge di
iniziativa diversa da quella governativa ovvero agli
emendamenti parlamentari con cui si introducono nuove
disposizioni che limitano l'accesso alle professioni
regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle
esistenti, la valutazione di proporzionalita' di cui ai
commi 1 e 2 e' effettuata dall'amministrazione competente
in relazione alla professione regolamentata nell'ambito
dell'istruttoria finalizzata a esprimere l'orientamento del
Governo sul progetto di legge e il suo parere sugli
emendamenti. Limitatamente alla valutazione di
proporzionalita' degli emendamenti, non si procede
all'acquisizione del parere di cui al comma 3.
4. Quando gli atti di cui al comma 1 sono adottati
dagli ordini professionali, il parere di cui al comma 3 e'
espresso dalle amministrazioni vigilanti.
5. I soggetti regolatori monitorano, dopo l'adozione,
la conformita' con il principio di proporzionalita' delle
disposizioni legislative o regolamentari, nuove o
modificate, che limitano l'accesso alle professioni
regolamentate o il loro esercizio, avendo riguardo agli
eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente
all'adozione delle disposizioni medesime.».
«Art. 4 (Non discriminazione, giustificazione sulla
base di motivi di interesse generale, proporzionalita'). -
1. Le nuove disposizioni legislative o regolamentari che
limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro
esercizio o le disposizioni che modificano quelle esistenti
non possono introdurre discriminazioni, ne' in via diretta,
ne' in via indiretta, sulla base della nazionalita' o della
residenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere
giustificate da motivi di interesse generale. Le
disposizioni sono obiettivamente giustificate, tra gli
altri, da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica
o di sanita' pubblica, o da motivi imperativi di interesse
pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario
del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei
consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori;
la salvaguardia della buona amministrazione della
giustizia; la garanzia dell'equita' delle transazioni
commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione
dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonche' la
salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la
sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente, inclusi
l'ambiente urbano e il paesaggio; la salute degli animali;
la proprieta' intellettuale; la salvaguardia e la
conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale;
gli obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di
politica culturale.
3. L'accesso alle professioni regolamentate o il loro
esercizio non puo' essere limitato da motivi di natura
esclusivamente economica o amministrativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere
idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito
e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a
quanto strettamente necessario per il raggiungimento di
tale scopo.
5. Ai fini di cui al comma 4, prima dell'adozione
delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti regolatori
valutano i seguenti elementi:
a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di
interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per
i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i
professionisti o terzi;
b) se le vigenti norme di natura specifica o
generale, quali quelle contenute nella normativa sulla
sicurezza dei prodotti o nel diritto inteso alla protezione
dei consumatori, siano insufficienti ai fini del
conseguimento dello scopo perseguito;
c) l'idoneita' della disposizione per quanto
attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo
perseguito e se essa rispecchia realmente tale scopo in
modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi
individuati in modo analogo a quanto avviene per attivita'
comparabili;
d) l'impatto sulla libera circolazione delle
persone e dei servizi all'interno dell'Unione europea,
sulle opportunita' di scelta dei consumatori e sulla
qualita' del servizio prestato;
e) la possibilita' di ricorrere a mezzi meno
restrittivi per conseguire l'obiettivo di interesse
pubblico; ai fini della presente lettera, allorche' le
disposizioni sono giustificate soltanto dalla tutela dei
consumatori e i rischi individuati sono limitati alla
relazione tra il professionista e il consumatore senza
incidere pertanto negativamente su terzi, i soggetti
regolatori valutano in particolare se l'obiettivo possa
essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto
all'opzione di riserva delle attivita';
f) l'effetto di disposizioni nuove o modificate
quando sono combinate con altre disposizioni che limitano
l'accesso alla professione o il suo esercizio e, in
particolare, il modo in cui le disposizioni nuove o
modificate, combinate con altri requisiti, contribuiscono
al conseguimento, e se siano necessarie al conseguimento,
dello stesso obiettivo di interesse pubblico.
6. I soggetti regolatori considerano inoltre, ove
pertinenti alla natura e al contenuto della nuova
disposizione o della disposizione oggetto di modifica, i
seguenti elementi:
a) il collegamento tra l'ambito delle attivita'
esercitate nell'ambito di una professione o a essa
riservate e la qualifica professionale richiesta;
b) il collegamento tra la complessita' delle
mansioni interessate e la necessita' per coloro che le
esercitano di possedere determinate qualifiche
professionali, in particolare per quanto riguarda il
livello, la natura e la durata della formazione o
dell'esperienza richieste;
c) la possibilita' di ottenere la qualifica
professionale attraverso percorsi alternativi;
d) se le attivita' riservate a determinate
professioni possono o meno essere condivise con altre
professioni e le ragioni giustificative;
e) il grado di autonomia nell'esercizio di una
professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni
organizzative e di supervisione sul conseguimento dello
scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le
attivita' relative a una professione regolamentata siano
esercitate sotto il controllo e la responsabilita' di un
professionista debitamente qualificato;
f) gli sviluppi scientifici e tecnologici che
possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra i
professionisti e i consumatori;
7. Ai fini di cui al comma 5, lettera f), i soggetti
regolatori valutano gli effetti, sia positivi che negativi,
della nuova disposizione o della disposizione oggetto di
modifica in combinazione con uno o piu' requisiti e, in
particolare, i seguenti:
a) attivita' riservate, titolo professionale
protetto o qualsiasi altra forma di regolamentazione ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) obbligo di aggiornamento professionale continuo;
c) norme relative all'organizzazione della
professione, alla deontologia e alla supervisione;
d) affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o
a un ordine professionale, regimi di registrazione o di
autorizzazione, in particolare quando tali requisiti
implicano il possesso di una qualifica professionale
specifica;
e) restrizioni quantitative, segnatamente i
requisiti che limitano il numero di autorizzazioni
all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo
o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in
possesso di qualifiche professionali specifiche;
f) requisiti circa una forma giuridica specifica o
in materia di assetto proprietario o di gestione di una
societa', nella misura in cui tali requisiti sono
direttamente connessi all'esercizio della professione
regolamentata;
g) restrizioni territoriali, anche quando la
professione e' regolamentata nelle varie parti del
territorio nazionale in modo diverso rispetto al modo in
cui e' regolamentata in altre parti;
h) requisiti che limitano l'esercizio di una
professione regolamentata svolta congiuntamente o in
associazione, nonche' norme di incompatibilita';
i) requisiti in materia di copertura assicurativa o
altri mezzi di protezione personale o collettiva della
responsabilita' professionale;
l) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche,
nella misura necessaria all'esercizio della professione;
m) requisiti tariffari minimi o massimi
prestabiliti;
n) requisiti in materia di pubblicita'.
8. I soggetti regolatori valutano altresi'
nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma
3-bis, ovvero, prima di introdurre nuove disposizioni o
disposizioni che modificano quelle esistenti, il rispetto
del principio di proporzionalita' dei requisiti specifici
relativi alla prestazione temporanea od occasionale di
servizi prestati a norma del titolo II del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, compresi:
a) la registrazione temporanea e automatica o
un'affiliazione pro forma presso un'organizzazione o un
ordine professionale di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) una dichiarazione preventiva in conformita'
dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, i documenti richiesti a norma del
comma 2 del medesimo articolo o altro requisito
equivalente;
c) il pagamento di una tassa, o di altri costi
necessari per le procedure amministrative concernenti
l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro
esercizio, sostenuti dal prestatore del servizio.
9. Il comma 8 non si applica alle misure intese a
garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di
lavoro applicabili in conformita' del diritto dell'Unione
europea.
10. Qualora le disposizioni di cui al presente
articolo riguardino la regolamentazione delle professioni
sanitarie e abbiano ripercussioni sulla sicurezza dei
pazienti, le competenti autorita' tengono conto
dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela
della salute umana.».
 
(( Art. 16 - septies

Disposizioni per la prevenzione e la definizione
delle procedure d'infrazione e pre-infrazione

1. Al fine di rafforzare l'attivita' di coordinamento di cui all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento alla prevenzione e alla definizione delle procedure d'infrazione e di pre-infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzata a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° maggio 2025, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di 10 unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di 10 unita' di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 809.877 euro per l'anno 2025 e di 839.815 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 19.767 euro per l'anno 2025 e di 29.650 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi dovuti al personale di cui al medesimo comma 1 per le prestazioni di lavoro straordinario.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 829.644 euro per l'anno 2025 e a 869.465 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 18 (Dipartimento per le politiche europee). -
1. Le attivita' di coordinamento delle politiche derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di
adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui
all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume
la denominazione di "Dipartimento per le politiche
europee".».
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Fatto salvo quanto previsto dagli (( articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies )), dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorita' (( competenti )) provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.