Gazzetta n. 267 del 14 novembre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO 16 settembre 2024
Criteri di riparto e modalita' di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita' in favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2024, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita' della scuola secondaria di secondo grado e con disabilita' sensoriale di ogni grado di istruzione.


IL MINISTRO
PER LE DISABILITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che stabilisce che le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
Visto l'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e, in particolare, gli articoli 3 e 7;
Visto l'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto l'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove si statuisce che, salvo quanto previsto dall'art. 137 dello stesso decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le Regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;
Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), come modificato dall'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data gia' prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»;
Visto il decreto 24 agosto 2023, recante «Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita', e piano di riparto per l'anno 2023», della cui pubblicazione e' stato dato avviso con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 13 ottobre 2023, n. 240;
Visto il decreto 10 agosto 2023 recante «Riparto del contributo di 100 milioni di euro di cui al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita' per l'anno 2023 in favore delle Regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle citta' metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 ottobre 2023, n. 232;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'art. 1:
comma 210 che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita' con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025;
il comma 214 che dispone che l'utilizzo del Fondo di cui al comma 210, per le finalita' di cui alle lettere da a) a h) del comma 213, e' disposto con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalita' di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalita' di cui alla lettera a) del citato comma 213;
comma 213, lettera a), che individua tra le finalita' del Fondo di cui al comma 210 il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilita' della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
comma 215 che, a decorrere dall'anno 2025, sottopone gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio;
comma 212 che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tra gli altri abroga i commi 179 e 180 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;
Ritenuto di dover procedere al riparto della somma da destinare in favore delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, delle province e delle citta' metropolitane, per l'anno 2024, per la finalita' di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della citata legge n. 213 del 2023, nell'ambito del Fondo di cui al comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilita' della scuola secondaria di secondo grado, in base al numero degli studenti con disabilita' fisiche o sensoriali presenti nelle scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2023/2024;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, prot. n. 1770 del 29 marzo 2024, con la quale sono stati comunicati i dati relativi agli alunni con disabilita' iscritti nell'anno scolastico 2023/2024, distinti per grado di istruzione, per provincia e per comune della scuola;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, in base al quale le Province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal riparto delle leggi di settore a decorrere dall'anno 2010 a eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle medesime province, dei rapporti giuridici gia' definiti entro il 31 dicembre 2009, delle risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a interventi comunitari, comunque denominati;
Visto l'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarieta' dell'azione di Governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Ritenuto di assicurare anche per l'anno scolastico 2024-2025 il livello di spesa per ogni alunno, pari a 1.340,806 euro, gia' garantito per l'anno scolastico 2023-2024, per uno stanziamento complessivo di 120.829.422,63 euro;
Acquisito il parere reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del 19 giugno 2024;
Dato atto che le regioni assicurano il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione anche agli studenti dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, quando con disabilita' sensoriale, qualora previsto da specifiche normative applicabili a livello regionale;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 25 luglio 2024;
Su proposta del Ministro per le disabilita' e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'interno;

Decretano:

Art. 1

Criteri di ripartizione

1. Il contributo di 120.829.422,63 euro, per l'anno 2024, per la finalita' di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che individua tra le finalita' del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', istituito ai sensi del comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilita' della scuola secondaria di secondo grado e con disabilita' sensoriale di ogni grado di istruzione, qualora previsto da specifiche normative applicabili a livello regionale, e' erogato a favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle citta' metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e citta' metropolitane, e' ripartito secondo l'allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento.
3. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle citta' metropolitane, la quota del contributo e' attribuita alla regione, che stabilira' le modalita' di riparto tra gli enti interessati.
 
Allegato A
Riparto fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione
degli alunni con disabilita'

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di monitoraggio

1. Le regioni beneficiarie delle risorse di cui all'art. 1 sono sottoposte a monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, e' pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le regioni sono tenute a trasmettere la scheda di monitoraggio e rendicontazione a Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a. entro il termine indicato nelle istruzioni di cui al comma 1, in modalita' esclusivamente telematica. In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 16 settembre 2024

Il Ministro per le disabilita'
Locatelli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro
per gli affari regionali
e le autonomie
Calderoli

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara

Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2677