Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 ottobre 2024
Corso di formazione per formatore (Train the Trainer).


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/2.1.4 del codice STCW, relative all'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilita' sociali;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il modelo di corso 6.09 «Training course for instructors» dell'Organizzazione marittima internazionale edizione 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto direttoriale 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore»;
Visto il manuale del Sistema di gestione per la qualita' rilasciato a questo Comando generale apposito certificato di conformita' ISO 9001-2015
Considerata la necessita' di dare; piena attuazione alla sezione A-I/6 del codice STCW;
Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 17 settembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto istituisce il corso di formazione per formatore marittimo. Il corso fornisce le conoscenze e l'addestramento necessario per acquisire le competenze in materia di «formazione» per gli istruttori impiegati nella pianificazione, sviluppo ed erogazione di corsi di addestramento per il personale marittimo, in conformita' a quanto previsto nella sezione A-I/6 del codice STCW.
2. Il corso e' strutturato per fornire le competenze e le conoscenze teorico-pratiche metodi e le pratiche di valutazione.
 
Allegato A
===================================================================== | | | Lavoro| | Conoscenza, comprensione e competenza |Lezioni|pratico| +===================================================+=======+=======+ |Modulo/punto: | | | |1. Panoramica della convenzione e del codice STCW | | | |e requisiti per la formazione basata sulle | | | |competenze | | | |1.1 Comprendere la visione d'insieme e lo sviluppo | 2 | - | |di STCW Convenzione e Codice | | | |1.2 Comprendere i requisiti della convenzione | | | |e del codice STCW per una formazione basata | | | |sulle competenze | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |Modulo/punto: | | | |2. Pianificare un ambiente di apprendimento | | | |efficace | | | |2.1 Identificare i fattori che influenzano il | 5 | 4 | |processo di insegnamento e apprendimento | | | |2.2 Creare un ambiente di apprendimento efficace | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |Modulo/punto: | | | |3. Ausili per l'addestramento pratico | | | |3.1 Dimostrare l'uso di una serie di sussidi | 3 | 9 | |didattici | | | |3.2 Selezionare i sussidi didattici appropriati | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |Modulo/punto: | | | |4. Utilizzare efficacemente le attivita' didattiche| | | |4.1 Dimostrare una serie di attivita' didattiche | | | |appropriate alle esigenze dei tirocinanti | 6 | 10 | |4.2 Orientare le attivita' didattiche al contesto | | | |e alle esigenze dei tirocinanti | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |Modulo/punto: | | | |5. Produrre un piano di lezione relativo | | | |alla materia | | | |5.1 Riconoscere i risultati di apprendimento | 3 | 6 | |appropriati per una lezione | | | |5.2 Riconoscere i fattori da considerare quando | | | |si pianifica una lezione | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |Modulo/punto | | | |6. Valutare l'insegnamento e l'apprendimento | | | |6.1 Comprendere lo scopo della valutazione | 2 | 4 | |6.2 Stabilire una valutazione dell'apprendimento | | | |6.3 Utilizzare i risultati della valutazione | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ |Modulo/punto: | | | |7. Progettazione del corso | | | |7.1 Riconoscere i fattori da considerare nella | 3 | 3 | |progettazione di un Programma di apprendimento | | | |7.2 Sviluppare un nuovo corso | | | +---------------------------------------------------+-------+-------+ | | 24 | 36 | +---------------------------------------------------+-------+-------| | Totale ore corso| 60 | +---------------------------------------------------+---------------+

 
Allegato B
Strutture, equipaggiamento, attrezzature e materiale didattico
richiesti per lo svolgimento del corso

1. Un'aula per lezioni teoriche - dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale, lavagne a fogli mobili, lavagne interattive, LIM, proiettore o altro sistema per la videoproiezione
2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
IMO model course 6.09
Pubblicazione sui metodi per un insegnamento efficace
Pubblicazione sull'insegnamento per un apprendimento di qualita'
Pubblicazione sull'apprendimento misto
Pubblicazione sulla valutazione delle competenze
Pubblicazione sulla valutazione dell'apprendimento
3. Prodotti di sostegno alle docenze anche attraverso filmati audio-visivi, che comprendono i seguenti temi:
Video: STCW 2010 - The Manila Amendments
Video: STCW and Flag State Implementation
4. Testi di riferimento IMO aggiornati:
a) International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW Convention), 1978, as amended;
b) IMO model course No.6.10 Train the Simulator Trainer and Assessor
c) IMO model course No. 3.12 Assessment, Examination and Certification of Seafarers
d) IMO model course No.1.30 On-board Assessment
5. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso trattati da fornire ai partecipanti.
6. Banca dati di almeno trecento domande, divise per argomenti, da utilizzare per i test.
7. Strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico richiamati nei punti precedenti devono essere presenti per ogni aula autorizzata.
I dispositivi, gli equipaggiamenti, i testi e le dispense di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere costantemente aggiornati alle norme vigenti al momento dell'erogazione di ogni singolo corso e dovra' essere aggiornato contestualmente il proprio manuale di qualita'.
 
Allegato C

Composizione del corpo istruttori e direttore del corso

1) Il corpo istruttori e' composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) Comandante/1° Uff.le di coperta con certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000 GT in corso di validita'; o, in alternativa
b) direttore/1° Uff.le di macchina con certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000 Kw in corso di validita'; o, in alternativa
c) laureato in Scienze e tecnologie della navigazione che abbia maturato almeno un anno di docenza nelle discipline nautiche; e
d) esperto in comunicazione e formazione per adulti: laureato in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno un anno di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e lavoro di gruppo:
L40 laurea in sociologia
L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche
L20 laurea in scienze della comunicazione
LM51 laurea magistrale in psicologia
L18 laurea triennale in scienze dell'economia e gestione aziendale
LM59 laurea in comunicazione pubblica e d'impresa
LM85 laurea in scienze pedagogiche
LM57 laurea in scienze dell'educazione per adulti e formazione continua
LM77 laurea magistrale in scienze economico aziendali
2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei requisiti specifici di cui sopra ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a cinque anni. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori cinque anni, dimostrando di aver maturato nei cinque anni precedenti i sottoelencati requisiti:
a) per l'istruttore di cui al comma a) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
di certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000GT in corso di validita'; oppure
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualita' di istruttore, ad almeno cinque edizioni di corsi di formazione per formatore di cui una potra' essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
b) per l'istruttore di cui al comma b) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
di certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validita'; oppure
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata domanda e aver partecipato, in qualita' di istruttore, ad almeno cinque edizioni di corsi di formazione per formatore di cui una potra' essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame;
c) per l'istruttore di cui al comma c) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata domanda; e
aver partecipato, in qualita' di istruttore, ad almeno cinque edizioni di corsi formazione per formatore.
d) per l'istruttore di cui al comma d) del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata domanda; e
aver partecipato, in qualita' di istruttore, ad almeno cinque edizioni di corsi per i quali e' stato accreditato.
3) Le disposizioni di cui al precedente punto 2) si applicano, altresi', agli istruttori gia' riconosciuti idonei e accreditati - ancorche' non in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 - per lo svolgimento del corso di formazione per formatore di cui al decreto direttoriale 17 dicembre 2015.
4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile.
5) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino simulatori per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformita' al modello di corso n 6.10 dell'IMO.
6) Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della societa' o un altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualita' e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore laddove applicabile. Sussiste la possibilita' della nomina anche di piu' sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilita' o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti.
La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovra' essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore e' accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso potra' svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
7) Gli istruttori di cui al punto 1) dovranno erogare i seguenti punti del programma:
a. Comandante/1° ufficiale di coperta, Direttore/1° ufficiale di macchina, Laureato in Scienze e tecnologie della navigazione: Punto/Modulo 1;
b. Esperto in comunicazione e formazione per adulti Punti/Moduli: 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 
Allegato D

Valutazione della prova pratica

Per la valutazione della prova pratica dovra' essere utilizzata la seguente scala tassonomica. La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno «sufficiente» che corrisponde al voto di sei nella scala numerica decimale.

Scala tassonomica per la valutazione della prova pratica
===================================================================== | | | Voto nella | | | | scala | | Descrizione  | Giudizio | decimale | +===============================+======================+============+ |A. Non comprende cio' che deve | | | |eseguire; Esegue solo in minima| | | |parte la prova; Non e' in grado| | | |di portare a termine la prova  |  Insufficiente |  1-5 | +-------------------------------+----------------------+------------+ |B. Comprende cio' che deve | | | |eseguire; Completa la prova in | | | |modo corretto; Impiega il | | | |giusto tempo  |  Sufficiente |  6 | +-------------------------------+----------------------+------------+ |C. Comprende ed esegue la prova| | | |in modo corretto e nel tempo | | | |stabilito; Dimostra abilita' | | | |personali nell'esecuzione della| | | |prova, sa fronteggiare | | | |imprevisti  |  Buono |  7 | +-------------------------------+----------------------+------------+ |D. Oltre a comprendere ed | | | |eseguire la prova in modo | | | |corretto, senza commettere | | | |errori dimostra sicurezza e | | | |prontezza nella sua esecuzione,| | | |buone abilita' manuali o | | | |corporee  |  Distinto |  8 | +-------------------------------+----------------------+------------+ |E. Oltre a comprendere ed | | | |eseguire la prova in modo | | | |corretto, senza commettere | | | |errori dimostra sicurezza e | | | |prontezza nella sua esecuzione,| | | |buone abilita' manuali o | | | |corporee; Dimostra di saper | | | |fronteggiare con padronanza | | | |anche situazioni nuove con | | | |prontezza di spirito e di | | | |riflessi  |  Ottimo |   9-10 | +-------------------------------+----------------------+------------+

 
Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai seguenti docenti:
a) direttori e vicedirettori dei corsi di addestramento;
b) istruttori dei corsi di addestramento;
c) istruttori certificati in maritime security.
2. Sono esentati parzialmente e saranno tenuti a frequentare solo il modulo 1 dell'allegato A i seguenti discenti:
a) gli istruttori che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento;
b) i docenti universitari che non erogano insegnamenti specifici nella navigazione;
c) gli istruttori accreditati da una delle regioni italiane;
d) i docenti che fanno parte delle classi di laurea previste alla lettera d) del punto 1) dell'allegato C del presente decreto.
3. Sono esentati totalmente dalla frequenza del corso i docenti laureati in scienze e tecnologie della navigazione che abbiano almeno un anno di insegnamento negli ultimi cinque anni.
 
Art. 3

Organizzazione del corso

1. Il corso formazione per formatori e' erogato - secondo il programma contenuto nell'allegato A al presente decreto - da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Il corso ha durata non inferiore alle sessanta ore e fornisce le competenze, conoscenze ed abilita' pratiche di cui alla sezione A-I/6 del codice STCW.
Lo stesso e' erogato:
a) in un'unica soluzione di sette giorni; oppure
b) in moduli da completarsi entro un mese dall'inizio del corso.
3. Al corso puo' essere ammesso un numero non superiore a venti discenti e, comunque, nei limiti della capacita' massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, il centro di addestramento, deve essere dotato di strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto.
5. La composizione del corpo istruttori del corso ed i requisiti d'idoneita' degli istruttori e del direttore del corso, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, sono stabiliti secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
6. Il programma del corso e' svolto in modo organico come da allegato A con possibilita' di rimodulare gli argomenti trattati, fermo restando la stretta competenza di ogni singolo istruttore sulle materie di specifica competenza e le necessarie, previste comunicazioni da fornire, preliminarmente all'inizio del corso, alla Capitaneria di porto competente per territorio.
 
Art. 4

Accertamento delle competenze

1. Al completamento del corso, ogni discente sostiene un esame, consistente in una prova teorica, che verra' svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione composta dal direttore/vicedirettore del corso, con funzioni di presidente, e da un istruttore accreditato per il corso formazione per formatore in qualita' di membro e membro segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test) e di una prova pratica. La prova scritta e' costituita da trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta, della durata non superiore a 60 minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). La prova pratica e' costituita da una lezione simulata di almeno 15 minuti. Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Per la somministrazione dei test il centro di addestramento utilizza una banca dati predisposta dal Comando generale e composta da almeno trecento domande a scelta multipla, divisa per argomento, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova teorica e pratica.
4. Ai discenti di cui all'art. 2, comma 2, al completamento del modulo 1 dell'allegato A, e' rilasciato senza esami, l'attestato di cui all'allegato E.
 
Art. 5
Rilascio dell'attestato di superamento del corso «Formazione per
formatori» e mantenimento delle competenze

1. Ai discenti che superano l'esame di cui all'art. 4, e' rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell'allegato F del presente decreto.
2. Gli attestati di fine corso sono firmati direttore/vicedirettore del corso e dal discente.
3. Gli attestati rilasciati ai sensi del presente decreto - per effetti di norma internazionale - non hanno scadenza e non sono, pertanto, soggetti a rinnovo periodico, salvo modifiche e/o integrazioni ai programmi.
 
Art. 6

Norme di qualita'

1. I soggetti di cui all'art. 3 devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita' certificato, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 nella sua versione aggiornata, che identifichi, tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
2. Devono, inoltre, essere costantemente aggiornati alle norme vigenti - al momento dell'erogazione del corso - i punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato B del presente decreto.
 
Art. 7

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Dall'entrata in vigore del presente decreto i centri di addestramento devono essere adeguati a quanto stabilito dal presente decreto dandone dichiarazione/comunicazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed alla Capitaneria di porto competente per territorio.
3. La Capitaneria di porto competente per territorio verifica l'adeguamento come da dichiarazione/comunicazione del centro di addestramento alla prima ispezione trimestrale utile successiva alla comunicazione di adeguamento a cura del centro.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il d.d. 17 dicembre 2015.

Roma, 21 ottobre 2024

Il Comandante generale: Carlone