Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 3 ottobre 2024 |
Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 205). |
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Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; nonche' il successivo art. 5, comma 2, del medesimo decreto-legge; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni; Visti, in particolare: l'art. 101 del TURP rubricato «Ambito di applicazione e soggetti beneficiari» che dispone: 1. «Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettere a) e d) della legge speciale Sisma, disciplinano gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili con ordinanza sindacale, ubicati nei comuni di cui all'art. 1 della citata legge: a) edifici a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che, al momento dei suddetti eventi sismici, erano adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose; b) edifici che al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e sociosanitarie e a caserme. 2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Capo i soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli edifici di cui al comma 1.»; l'art. 102 del TURP rubricato «Criteri e modalita' per l'accesso ai contributi» che dispone: 1. «Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione sugli edifici di cui al comma 1 del precedente art. 101, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Parte II del presente testo unico. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie. 2. Per gli edifici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 101, qualora in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge speciale Sisma ai fini della determinazione del contributo e' in ogni caso assunto il livello operativo L4, con l'applicazione, qualora ne ricorrano le condizioni, degli incrementi di cui alle tabelle 7.1 e 7.2 dell'allegato 5 al presente testo unico. 3. Per gli edifici di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 101, fermi restando i criteri di determinazione del contributo concedibile stabiliti nel Capo III, Parte II, come integrata dal presente Capo, la valutazione di congruita' dell'Ufficio speciale per la ricostruzione assume quale parametro anche la media dei contributi riconosciuti a favore degli edifici pubblici aventi destinazione analoga, al fine di evitare significativi scostamenti. 4. In caso di edifici di proprieta' mista pubblica e privata, nei quali la destinazione di cui al comma 2 riguarda la sola porzione di proprieta' pubblica, l'Ufficio speciale per la ricostruzione autorizza la progettazione con l'adeguamento sismico dell'intero edificio qualora non sia possibile, attraverso soluzioni alternative, assicurare allo stesso una diversa destinazione unitaria e omogenea. 5. In tutti i casi di cui al presente articolo, sono ammissibili a contributo le opere gia' individuate per gli interventi disciplinati dalla Parte II del presente testo unico, riguardanti l'edificio, sia per la parte strutturale ed impiantistica che per le finiture, nonche' per le attrezzature particolari e gli impianti speciali. Sono parimenti ammissibili le opere necessarie per il ripristino e l'allaccio ai servizi a rete, mentre sono escluse quelle relative al ripristino di arredi e recinzioni esterni. La determinazione delle opere ammissibili a finanziamento tiene conto delle indicazioni contenute nell'allegato n. 9 al presente testo unico, intitolato "Criteri per l'individuazione delle opere ammissibili a contributo". In ogni caso, l'Ufficio speciale ha facolta' di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.»; l'art. 103 del TURP rubricato «Disciplina generale del mutamento di destinazione d'uso» che dispone: 1. «Ai fini dell'ammissione al contributo nella ricostruzione privata, si considera la destinazione d'uso che l'immobile danneggiato possedeva al verificarsi dell'evento sismico. 2. I mutamenti di destinazione d'uso degli immobili ammissibili a contributo, sono disciplinati dagli articoli 23-ter e 23-quater del testo unico dell'edilizia. Le eventuali nuove opere aggiuntive, funzionali al mutamento di destinazione d'uso, sono in accollo dei privati. 3. Restano ferme le limitazioni previste dall'art. 6, comma 3 della legge speciale Sisma, in tema di locazioni, usufrutto e comodato. 4. Per gli immobili privati ad uso pubblico (ad es., scuole, cinema, teatri, caserme, presidi sanitari o edifici adibiti a funzioni sociali, religiose o culturali) e' consentito il mutamento della destinazione d'uso posseduta alla data del sisma, ai fini abitativi o produttivi, nel rispetto dei richiamati articoli 23- ter e 23-quater. 5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il contributo e' calcolato con le modalita' ordinarie previste dal Capo III della Parte II del presente testo unico ed e' esclusa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capo.»; Rilevato che per gli immobili di proprieta' privata a uso pubblico e in particolare quelli adibiti a strutture sanitarie, edifici scolastici, cinema, teatri, caserme, o edifici adibiti a funzioni sociali, religiose o culturali, si rende necessario, in ragione della diversa tipologia costruttiva dei detti edifici rispetto a quella tipica degli immobili a uso produttivo o abitativo nonche' della peculiarita' e del carattere strategico della loro destinazione, ammettere a contributo, nei limiti del costo convenzionale, le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e/o per l'adeguamento alla normativa antincendio nei casi in cui permanga la destinazione a uso pubblico anche dopo la conclusione dei lavori; Ritenuto di operare le modifiche di cui alla presente ordinanza anche nell'esercizio dei poteri di deroga alla normativa vigente secondo quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche nella Cabina di coordinamento del 2 ottobre 2024 e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0038562-A-03/10/2024;
Dispone:
Art. 1
Integrazioni all'art. 102 del testo unico della ricostruzione privata
1. All'art. 102 del testo unico della ricostruzione privata, rubricato «Criteri e modalita' per l'accesso ai contributi», viene introdotto il seguente comma 6: «6. Nei limiti del costo convenzionale, sono ammissibili a contributo le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e/o per l'adeguamento alla normativa antincendio per l'intero edificio di proprieta' privata adibito a uso prevalentemente pubblico al momento degli eventi sismici, qualora la destinazione a uso pubblico permanga anche dopo la conclusione dei lavori. Nei limiti del costo convenzionale, sono altresi' ammissibili a contributo le medesime opere, qualora, con l'esecuzione dei lavori, siano state adibite a uso pubblico ulteriori porzioni dell'edificio di proprieta' privata e permanga la destinazione a uso pubblico anche dopo la conclusione dei lavori. Ai fini del presente comma, per destinazione a uso pubblico si intende, a titolo esemplificativo, la destinazione dell'edificio a scuola, cinema, teatro, presidio sanitario ovvero l'adibizione dello stesso a funzioni sociali, religiose o culturali.». |
| Art. 2
Modifiche e integrazioni per novellazione del testo unico della ricostruzione privata
1. Il Commissario straordinario e' delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico della ricostruzione privata, allegato all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione. |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2708 |
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