Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 11 settembre 2024 |
Disposizioni relative ai contratti di subappalto negli interventi di ricostruzione pubblica e privata. Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 203). |
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Il Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visti, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; nonche' gli articoli 30 e 31 che stabiliscono una serie di norme in materia legalita' e trasparenza nella gestione delle attivita' di ricostruzione, ivi inclusi nell'ambito dei rapporti di subappalto; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visti l'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nonche' l'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ove applicabile ratione temporis), che disciplinano i subappalti nei contratti pubblici; Vista l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 127 del TURP rubricato «Contratti di appalto» che dispone: «1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo pubblicato sul sito della struttura commissariale. Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono di comune accordo introdurre deroghe o pattuizioni ulteriori, ove ritenute necessarie ad adeguare il regolamento contrattuale alle peculiarita' del caso concreto, nel rispetto delle clausole di natura cogente e nei limiti della compatibilita' con l'impianto generale, che non potra' essere alterato nel suo assetto complessivo. 2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le clausole relative alla tracciabilita' dei flussi finanziari come stabilito agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, della legge speciale Sisma. In caso di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 31 della legge speciale Sisma. 3. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono essere iscritte all'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 della legge speciale Sisma ed essere in possesso di idonea qualificazione, come previsto dal successivo articolo 129. 4. Il contratto di subappalto deve prevedere l'obbligo dell'impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale. 5. Si applica ai subappalti della ricostruzione privata la disciplina prevista dall'articolo 105 del codice dei contratti pubblici cosi' come modificato e integrato dall'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". Per i subappalti della ricostruzione privata non e' consentito il cosiddetto "subappalto a cascata"»; Rilevata, pertanto, in coerenza con le richiamate disposizioni della legge e con i principi di trasparenza e contrasto al lavoro irregolare e alle infiltrazioni della criminalita' organizzata nelle attivita' della ricostruzione, l'esigenza di prevedere, per ogni tipologia di intervento di ricostruzione pubblica e privata, l'obbligo di comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione - USR di riferimento della avvenuta sottoscrizione di contratti di subappalto e dei dati identificativi delle imprese subappaltatrici; Ritenuto di aggiornare i riferimenti normativi contenuti nel comma 5 dell'art. 127 del TURP in quanto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e' stato abrogato dal decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto di operare le modifiche di cui alla presente ordinanza anche nell'esercizio dei poteri di deroga alla normativa vigente secondo quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella cabina di coordinamento del 10 settembre 2024;
Dispone:
Art. 1
Obbligo di comunicazione delle imprese subappaltatrici nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica
1. Per ogni tipologia di intervento di ricostruzione pubblica, il soggetto attuatore o la stazione appaltante devono comunicare all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio l'avvenuta sottoscrizione di contratti di subappalto e i dati identificativi delle imprese subappaltatrici. 2. La comunicazione di cui al precedente comma deve avvenire entro la data di avvio dei lavori oggetto di subappalto. Qualora si tratti di contratti di subappalto in essere alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. |
| Art. 2 Obbligo di comunicazione delle imprese subappaltatrici nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata. Modifiche e integrazioni all'art. 127 del testo unico della ricostruzione privata
1. Il comma 5 dell'articolo 127 del testo unico della ricostruzione privata e' sostituito dai seguenti commi: «5. Si applica ai subappalti della ricostruzione privata la disciplina prevista dall'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. E' vietato il subappalto a cascata. 6. L'avvenuta sottoscrizione di un contratto di subappalto e i dati identificativi dell'impresa subappaltatrice devono essere comunicati entro la data di avvio dei lavori oggetto di subappalto all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, secondo le modalita' previste dalla piattaforma informatica predisposta dalla struttura commissariale.» 2. Qualora il termine per la comunicazione stabilito dal precedente comma sia gia' decorso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la comunicazione e' effettuata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 3. Il Commissario straordinario e' delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui al presente articolo nel testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione. |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2575 |
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