Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, ai sensi del quale il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Visto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante «Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore» e, in particolare, l'articolo 82 in materia di obbligo di elezione di domicilio per gli avvocati;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Approvazione del codice di procedura civile»;
Visto il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del codice civile»;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie»;
Vista la legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio»;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia»;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;
Vista la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, la sezione VI in materia di giustizia digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 26 novembre 2021, n. 206;
Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, sesto periodo, della legge 26 novembre 2021, n. 206;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice civile

1. Al libro primo del codice civile, il titolo IX-bis e' abrogato.
2. All'articolo 2690, primo comma, numero 6-bis), secondo periodo, le parole: «prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 26
novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza
del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata):
«Art. 1. - 1. (Omissis).
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale. I medesimi schemi sono trasmessi alle
Camere perche' su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari entro il termine di sessanta giorni
dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i
decreti possono essere emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni
antecedenti alla scadenza del termine previsto per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I
pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia
e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono essere comunque emanati.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2,
entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega
di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, puo' adottare
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi medesimi.
4. - 44. (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L.
27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della
professione di avvocato e di procuratore):
«Art. 82. - I procuratori, i quali esercitano il
proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della
circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati,
devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso,
eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorita'
giudiziaria presso la quale il giudizio e' in corso.
In mancanza della elezione di domicilio, questo si
intende eletto presso la cancelleria della stessa autorita'
giudiziaria.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2690 del codice civile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2690 (Domande relative ad atti soggetti a
trascrizione). - Devono essere trascritte, qualora si
riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684:
1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5
dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei
contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la
domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullita' o
a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita'
della trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona
fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda medesima, se questa e'
stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della
trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero' la domanda
e' diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa
diversa dall'incapacita' legale, la sentenza che l'accoglie
non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda, anche se questa e' stata
trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data
della trascrizione dell'atto impugnato, purche' in questo
caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;
4) le domande con le quali si contesta il fondamento
di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo
comma dell'articolo 534, se la domanda e' trascritta dopo
tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato,
la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona
fede che, in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a
qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o
legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle
disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni
dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a
titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di
opposizione di terzo contro le sentenze soggette a
trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6
dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal
secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.
Se la domanda e' trascritta dopo tre anni dalla
trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda;
6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis
dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.
La trascrizione della sentenza che accoglie la
domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda.
Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto
notificato con il quale la parte, in presenza di
compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all'altra la propria intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per
quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.».
 
Art. 2

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie

1. All'articolo 38, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «per i procedimenti previsti dagli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile»;
b) al secondo periodo, le parole «autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 38 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i
minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90,
250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332,
333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono
di competenza del tribunale ordinario i procedimenti
previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice
civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico
ministero, quando e' gia' pendente o e' instaurato
successivamente, tra le stesse parti, giudizio di
separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli
250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del
codice civile, procedimento per la modifica delle
condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del
minore. In questi casi il tribunale per i minorenni,
d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta
tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti
nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale
ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa
riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale
per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando
sono confermati, modificati o revocati con provvedimento
emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della
procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal
tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede
alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero
della procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario.
Il tribunale per i minorenni e' competente per i
procedimenti previsti dagli articoli 473-bis.38 e
473-bis.39 del codice di procedura civile, quando e' gia'
pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse
parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332,
333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui e' gia'
pendente o viene instaurato autonomo procedimento ai sensi
degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di
procedura civile davanti al tribunale ordinario,
quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza
indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla
richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti
temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette
gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il
procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti
adottati dal tribunale ordinario conservano la loro
efficacia fino a quando sono confermati, modificati o
revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i
minorenni.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti
relativi ai minori per i quali non e' espressamente
stabilita la competenza di una diversa autorita'
giudiziaria.
Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi
dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il
reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello
per i minorenni.».
 
Art. 3

Modifiche al codice di procedura civile

1. Al libro primo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, terzo comma, le parole «non oltre l'udienza di cui all'articolo 183» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza»;
b) all'articolo 47, quinto comma, la parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «quaranta»;
c) all'articolo 50-bis, primo comma, il numero 7-bis) e' soppresso;
d) all'articolo 52, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
e) all'articolo 70, primo comma, dopo il numero 3) e' inserito il seguente:
«3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;»;
f) all'articolo 101, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
g) all'articolo 123, le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 193»;
h) all'articolo 125, primo comma, le parole «Il difensore deve altresi' indicare il proprio numero di fax.» sono soppresse;
i) all'articolo 127-ter:
1) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'udienza non puo' essere sostituita quando la presenza personale delle parti e' prescritta dalla legge o disposta dal giudice.»;
2) al secondo comma, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica.»;
3) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.»;
l) all'articolo 128, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice puo' altresi' disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.»;
m) l'articolo 133 e' sostituito dal seguente:
«Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). - La sentenza e' resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il cancelliere da' immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.»;
n) all'articolo 134, primo comma, le parole «scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato» sono sostituite dalle seguenti: «redatta su documento separato»;
o) all'articolo 135, il secondo comma e' abrogato;
p) all'articolo 136:
1) al primo comma, le parole «, con biglietto di cancelleria,» e la parola «abbreviata» sono soppresse;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La comunicazione e' effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa e' trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalita' previste dall'articolo 149-bis.»;
q) all'articolo 149-bis:
1) al secondo comma, dopo le parole «l'ufficiale giudiziario trasmette» sono inserite le seguenti: «il duplicato informatico o»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare e' consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.»;
3) dopo il sesto comma e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa e' eseguita con le altre modalita' previste dalla presente sezione. Se la notificazione non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.».
2. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 163, terzo comma, numero 2), dopo le parole «o la dimora» sono inserite le seguenti: «nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi»;
b) all'articolo 163-bis, terzo comma:
1) al secondo periodo, le parole «almeno cinque giorni liberi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno novanta giorni liberi»;
2) all'ultimo periodo, le parole «decorrono dall'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «decorrono rispetto all'udienza»;
c) all'articolo 165, primo comma:
1) le parole «depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale» sono sostituite dalle seguenti: «iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale»;
2) dopo le parole «o indicare l'indirizzo» sono inserite le seguenti: «di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
d) all'articolo 168:
1) al primo comma, le parole «su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo» sono soppresse;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.»;
e) all'articolo 169:
1) al primo comma, le parole «il proprio fascicolo» sono soppresse, e dopo le parole «dalla cancelleria» sono inserite le seguenti: «il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato»;
2) al secondo comma, dopo le parole «il fascicolo» e' inserita la seguente: «cartaceo»;
f) all'articolo 170:
1) al terzo comma, dopo le parole «si fanno» sono inserite le seguenti: «all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.»;
3) dopo il quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilita' di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.»;
g) all'articolo 171, terzo comma, le parole «con ordinanza del giudice istruttore» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis»;
h) l'articolo 171-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis (Verifiche preliminari). - Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio.
Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.
Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilita' della domanda.
Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonche' il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Il giudice istruttore provvede con decreto, che e' comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando e' pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.»;
i) all'articolo 171-ter, primo comma, numero 2), dopo le parole «conseguenza delle domande» sono inserite le seguenti: «o delle eccezioni»;
l) all'articolo 178, quinto comma, secondo periodo, le parole «con decreto, in calce, del giudice istruttore,» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del giudice istruttore»;
m) all'articolo 183, quarto comma, le parole «sino a quella» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa quella»;
n) l'articolo 183-bis e' abrogato;
o) all'articolo 183-ter, quarto comma, le parole «definisce il giudizio e non e' ulteriormente impugnabile» sono sostituite dalle seguenti: «definisce il giudizio, non e' ulteriormente impugnabile e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale»;
p) all'articolo 186-quater, quarto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
q) all'articolo 192, secondo comma, le parole «nella cancelleria» sono soppresse;
r) all'articolo 195, terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
s) all'articolo 200, primo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
t) all'articolo 201, primo comma, le parole «possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico»;
u) all'articolo 250:
1) al secondo comma, dopo le parole «servizio postale» sono inserite le seguenti: «o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi»;
2) al terzo comma, le parole «o a mezzo telefax» sono sostituite dalle seguenti: «all'indirizzo risultante da pubblici elenchi»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.»;
v) all'articolo 257-bis:
1) al quarto comma, le parole «, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio»;
2) al sesto comma, le parole «non spedisce o non consegna» sono sostituite dalle seguenti: «non trasmette»;
z) all'articolo 263, primo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
aa) all'articolo 271, le parole «ai sensi del terzo comma dell'articolo 269» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo»;
bb) all'articolo 275, quarto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
cc) all'articolo 275-bis, terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
dd) all'articolo 279, quinto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
ee) all'articolo 281-sexies, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
ff) all'articolo 281-decies:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio puo' essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.»;
2) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.»;
gg) all'articolo 281-undecies:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;
2) al secondo comma, dopo le parole «Il giudice» e' inserita la seguente: «istruttore»;
hh) all'articolo 281-duodecies:
1) al terzo comma, dopo le parole «le parti possono proporre» sono inserite le seguenti: «le domande e»;
2) al quarto comma, le parole: «Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice puo' concedere» sono sostituite dalle seguenti: «Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede»;
ii) all'articolo 281-terdecies, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a se' e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza e' depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275-bis.»;
ll) all'articolo 290, dopo le parole «se il convenuto ne fa richiesta» sono inserite le seguenti: «nella comparsa di risposta»;
mm) all'articolo 291, secondo comma, dopo le parole «171-bis, secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo»;
nn) all'articolo 292:
1) al primo comma, le parole «con ordinanza» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale» sono soppresse;
oo) all'articolo 293:
1) al primo comma, le parole «fino all'udienza di precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»;
2) al secondo comma, le parole «puo' avvenire» sono sostituite dalla seguente: «avviene» e le parole «in cancelleria o mediante comparizione all'udienza» sono soppresse;
pp) all'articolo 299, le parole «in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore,» sono soppresse.
3. Al libro secondo, titolo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 318, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.»;
b) all'articolo 319:
1) al primo comma:
1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «la procura» sono sostituite dalle seguenti: «della procura»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.»;
c) all'articolo 321:
1) al primo comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 281-sexies» sono aggiunte le seguenti: «, ma se non da' lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione»;
2) il secondo comma e' abrogato.
4. Al libro secondo, titolo III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 330 e' sostituito dal seguente:
«Art. 330 (Notificazione dell'impugnazione). - Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
L'impugnazione puo' essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell'atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l'impugnazione puo' essere notificata, ai sensi dell'articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.
Quando mancano la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.»;
b) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilita', l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
c) all'articolo 343, primo comma, le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 347»;
d) all'articolo 347, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.»;
e) all'articolo 348, secondo comma, le parole «il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice»;
f) all'articolo 350 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'estinzione del processo e' dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio.»;
g) all'articolo 351, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l'appello e' proposto al tribunale, il giudice fissa l'udienza davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' essere provvisoriamente disposta l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto.»;
h) all'articolo 352, primo comma, le parole «l'istruttore» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice»;
i) all'articolo 371, quarto comma, le parole «a norma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma»;
l) all'articolo 371-bis, le parole «nella cancelleria della Corte stessa» sono soppresse;
m) all'articolo 373, secondo comma, le parole «in calce al ricorso» sono soppresse;
n) all'articolo 380-bis, secondo comma, le parole «munito di una nuova procura speciale» sono soppresse;
o) all'articolo 384, terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
p) all'articolo 391-quater, secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa.»;
q) all'articolo 399:
1) al primo comma, le parole «nella cancelleria del giudice adito» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse.
5. Al libro secondo, titolo IV, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 414, primo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del convenuto;»;
b) all'articolo 415, primo comma, le parole «nella cancelleria del giudice competente» sono soppresse;
c) all'articolo 416:
1) al primo comma, le parole «, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
d) all'articolo 417, secondo comma, dopo le parole «con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica» sono aggiunte le seguenti: «e puo' indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
e) all'articolo 420, sesto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
f) all'articolo 420-bis, terzo comma, le parole «presso la cancelleria del giudice che ha emesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo d'ufficio contenente»;
g) all'articolo 426, primo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
h) all'articolo 434:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilita', l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
2) al secondo comma, le parole «nella cancelleria della corte di appello» sono soppresse;
i) all'articolo 436, secondo comma, le parole «in cancelleria del fascicolo e» sono soppresse;
l) all'articolo 445-bis, quarto comma, le parole «devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria» sono soppresse, e dopo le parole «del consulente tecnico dell'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «, devono depositare la relativa dichiarazione».
6. Al libro secondo, titolo IV-bis, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 473-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonche' alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilita', quelli di adozione di minori di eta' e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.»;
2) dopo il secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma e' promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti.
Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto.
I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ambito di applicazione. Mutamento del rito»;
b) all'articolo 473-bis.14:
1) al secondo comma, secondo periodo, le parole «quando il convenuto e' malato di mente» sono sostituite dalle seguenti: «quando il convenuto e' persona con disabilita' psichica»;
2) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
«Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice puo' abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-bis.17.»;
c) all'articolo 473-bis.15:
1) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole «fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza» sono inserite le seguenti: «davanti a se'»;
2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma e' reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22.»;
d) all'articolo 473-bis.19, primo comma, dopo le parole «articoli 473-bis.14» sono inserite le seguenti: «, 473-bis.16»;
e) all'articolo 473-bis.24:
1) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
«Si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:
1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22;
2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilita' genitoriale, nonche' quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.»;
2) al quinto comma, le parole «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, n. 2,»;
f) all'articolo 473-bis.34, quarto comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il reclamo previsto dall'articolo 473-bis.24 si propone alla stessa corte di appello, che decide in diversa composizione. Ove non sia possibile comporre altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la corte trasmette senza indugio gli atti alla corte di appello piu' vicina, individuata tenuto conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi dei distretti.»;
g) all'articolo 473-bis.38:
1) al primo comma, dopo le parole «responsabilita' genitoriale» sono inserite le seguenti: «, se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarita' o l'esercizio della stessa»;
2) al settimo comma, dopo le parole «nelle forme dell'articolo 473-bis.12» sono inserite le seguenti: «entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;
h) all'articolo 473-bis.39:
1) al primo comma, dopo le parole «il giudice» sono inserite le seguenti: «del procedimento in corso»;
2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Se non pende un procedimento la domanda si propone nelle forme dell'articolo 473-bis.12.»;
i) all'articolo 473-bis.47:
1) al primo comma, dopo le parole «luogo di residenza», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «o di domicilio» e le parole «nel caso in cui l'attore sia residente all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui questo sia residente all'estero»;
2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Il pubblico ministero puo' proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero»;
l) all'articolo 473-bis.48, primo comma, la parola «Nei» e' sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 473-bis.51, nei»;
m) all'articolo 473-bis.51, secondo comma:
1) al primo periodo, le parole «primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo e secondo comma»;
2) al terzo periodo, le parole «473-bis.13, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «473-bis.12, terzo comma»;
n) all'articolo 473-bis.65, primo comma, le parole «della stessa pretura» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso tribunale»;
o) la sezione VI del capo III e' abrogata;
p) all'articolo 473-bis.71, dopo il quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Quando la condotta pregiudizievole e' tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale e' stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che puo' assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 473-bis.70.»;
q) dopo l'articolo 473-bis.71 e' inserito il seguente:
«Art. 473-bis.72 (Pericolo determinato da altri familiari). - Le norme di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. In tal caso l'istanza e' proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale e' tenuta la condotta pregiudizievole.».
7. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 475, dopo le parole «conforme all'originale» sono inserite le seguenti: «o in duplicato informatico»;
b) all'articolo 479, le parole «del titolo in copia» sono sostituite dalle seguenti: «del duplicato informatico del titolo o di sua copia»;
c) all'articolo 480, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se e' sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e' stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.»;
d) all'articolo 486, le parole «da depositarsi in cancelleria» sono soppresse;
e) all'articolo 488:
1) al primo comma, le parole «fascicolo telematico» sono sostituite dalle seguenti: «fascicolo informatico»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il creditore e' obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilita', il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice.»;
f) l'articolo 489 e' sostituito dal seguente:
«Art. 489 (Notificazioni e comunicazioni). - Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito.»;
g) all'articolo 492:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.»;
2) al terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse e le parole «non inferiore ad un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;
h) all'articolo 492-bis, decimo comma, le parole «con la nota d'iscrizione a ruolo,» sono soppresse, e le parole «il creditore deposita» sono sostituite dalle seguenti: «il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando,»;
i) all'articolo 518, sesto comma:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.»;
2) il sesto periodo e' soppresso;
l) all'articolo 521-bis:
1) al quinto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.»;
2) al sesto comma, il secondo periodo e' soppresso;
3) al settimo comma, le parole «dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla iscrizione a ruolo del processo esecutivo ad opera del creditore»;
m) all'articolo 524, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
n) all'articolo 543:
1) al secondo comma, numero 3), le parole «o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente» sono soppresse;
2) al quarto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.» e il quinto periodo e' soppresso;
3) al quinto comma, al primo periodo, le parole «al debitore e» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.»;
4) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.»;
o) all'articolo 557:
1) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.»;
2) al terzo comma, il secondo periodo e' soppresso;
p) all'articolo 582:
1) al primo periodo, dopo le parole «che ha proceduto alla vendita» sono inserite le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
2) dopo le parole «giudice stesso» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario»;
q) all'articolo 587, primo comma, le parole «Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Se nel termine stabilito non e' depositato il prezzo o non e' resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma»;
r) all'articolo 614-bis, secondo comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.»;
s) all'articolo 616 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il giudizio di merito e' introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della meta' anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.»;
t) all'articolo 618, secondo comma, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Quando il giudizio di merito e' introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della meta' anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.».
8. Al libro quarto del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 634, secondo comma:
1) le parole «, purche' bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche' gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purche' tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.»;
b) all'articolo 638:
1) al primo comma, dopo le parole «dove ha sede il giudice adito» sono aggiunte le seguenti: «o l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale»;
2) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.
Il ricorso e' depositato insieme con i documenti che si allegano.»;
c) l'articolo 645 e' sostituito dal seguente:
«Art. 645 (Opposizione). - L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo e' notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinche' il cancelliere ne prenda nota.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.»;
d) all'articolo 648, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita puo' chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.»;
e) all'articolo 654, primo comma, le parole «scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione» sono soppresse;
f) all'articolo 658, primo comma, dopo le parole «al conduttore» sono inserite le seguenti: «, all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono»;
g) all'articolo 660:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il locatore puo' indicare nell'atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito.»;
2) al terzo comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 663» sono aggiunte le seguenti: «e che sussistendo i presupposti di legge la parte puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;
3) al quinto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
h) all'articolo 664, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il decreto e' conservato nel fascicolo d'ufficio unitamente a una copia dell'atto di intimazione.»;
i) all'articolo 669-bis, le parole «depositato nella cancelleria del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;
l) all'articolo 669-octies, ottavo comma, dopo le parole «associazioni, fondazioni» sono inserite le seguenti: «, comitati, consorzi»;
m) all'articolo 669-nonies, secondo comma, le parole «in calce al ricorso» sono soppresse;
n) all'articolo 738, secondo comma, le parole «stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «deposita le sue conclusioni»;
o) all'articolo 753, secondo comma, dopo le parole «in cui ha sede il tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
p) all'articolo 769, secondo comma, dopo le parole «in cui ha sede il tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
q) all'articolo 770, primo comma, numero 3), dopo le parole «da essi eletto» sono aggiunte le seguenti: «o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto»;
r) all'articolo 789, primo comma, le parole «che deposita in cancelleria» sono soppresse;
s) all'articolo 791-bis:
1) al quarto comma:
1.1.) le parole «Libro quarto, Titolo I, Capo III-bis» sono sostituite dalle seguenti: «libro secondo, titolo I, capo III-quater»;
1.2.) le parole «di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma dell'articolo 281-duodecies»;
2) al quinto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
t) all'articolo 792, secondo comma, le parole «e presentare nella cancelleria» sono sostituite dalla seguente: «nonche'»;
u) all'articolo 825, primo comma, le parole «nella cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale»;
v) all'articolo 840-ter, terzo comma, le parole «dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti»;
z) all'articolo 840-undecies:
1) al primo comma, le parole «la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale»;
2) al terzo comma, lettera b), dopo le parole «in cui ha sede il giudice adito» sono inserite le seguenti: «o il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale».

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 38, 47, 50-bis, 52, 70,
101, 123, 125, 127-ter, 128, 134, 135, 136 e 149-bis del
codice di procedura civile, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 38 (Incompetenza). - L'incompetenza per materia,
quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a
pena di decadenza, nella comparsa di risposta
tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per
territorio si ha per non proposta se non contiene
l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le
parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice
competente per territorio, la competenza del giudice
indicato rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre
mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella
per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono
rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo
171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica
l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai
soli fini della competenza, in base a quello che risulta
dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del
convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie
informazioni.».
«Art. 47 (Procedimento di regolamento di competenza). -
L'istanza di regolamento di competenza si propone alla
Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal
procuratore o dalla parte, se questa si e' costituita
personalmente.
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi
hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza che abbia pronunciato
sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione
ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma.
L'adesione delle parti puo' risultare anche dalla
sottoscrizione del ricorso.
La parte che propone l'istanza deve depositare il
ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio
di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.
Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal
giudice.
Le parti alle quali e' notificato il ricorso o
comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei quaranta
giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione
scritture difensive e documenti.».
«Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in
composizione collegiale). - Il tribunale giudica in
composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio
l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia
altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione,
revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive
di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione
coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato
fallimentare e del concordato preventivo;
5);
6);
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n.
117;
7-bis) (soppresso)
Il tribunale giudica altresi' in composizione
collegiale nei procedimenti in camera di consiglio
disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia
altrimenti disposto.».
«Art. 52 (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui
e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle
parti puo' proporre la ricusazione mediante ricorso
contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,
deve essere depositato due giorni prima dell'udienza, se al
ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a
trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della
trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.».
«Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero).
- Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullita'
rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di
separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita'
delle persone;
3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi
provvedimenti relativi ai figli minori;
4);
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di
cassazione nei casi stabiliti dalla legge.
Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui
ravvisa un pubblico interesse.».
«Art. 101 (Principio del contraddittorio). - Il
giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo'
statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale
e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e'
comparsa.
Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e,
quando accerta che dalla sua violazione e' derivata una
lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti
opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione
una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la
decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita', un
termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a
quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di
memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.».
«Art. 123 (Nomina del traduttore). - Quando occorre
procedere all'esame di documenti che non sono scritti in
lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il
quale presta giuramento a norma dell'articolo 193.».
«Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte). - Salvo che la legge disponga altrimenti, la
citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il
precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore
che indica il proprio codice fiscale.
La procura al difensore dell'attore puo' essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purche' anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta
dal difensore munito di mandato speciale.».
«Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione
dell'udienza). - L'udienza, anche se precedentemente
fissata, puo' essere sostituita dal deposito di note
scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non
richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori,
dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del
giudice. Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal
deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le
parti costituite. L'udienza non puo' essere sostituita
quando la presenza personale delle parti e' prescritta
dalla legge o disposta dal giudice.
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il
giudice assegna un termine perentorio non inferiore a
quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte
costituita puo' opporsi entro cinque giorni dalla
comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni
successivi con decreto non impugnabile e, in caso di
istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone
in conformita'. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una
delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e
fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni
di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel
provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo
possono essere abbreviati.
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine
assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio
per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se
nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o
compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia
cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il
deposito delle note di cui al presente articolo e'
considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il
provvedimento depositato entro il giorno successivo alla
scadenza del termine si considera letto in udienza.».
«Art. 128 (Udienza pubblica). - L'udienza in cui si
discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il
giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte
chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di
ordine pubblico o di buon costume. Il giudice puo' altresi'
disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi
dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si
opponga.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il
mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare
chi contravviene alle sue prescrizioni.».
«Art. 134 (Forma, contenuto e comunicazione
dell'ordinanza). - L'ordinanza e' succintamente motivata.
Se e' pronunciata in udienza e' inserita nel processo
verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' redatta
su documento separato, munito della data e della
sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale,
del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza
pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne
prescrive la notificazione.».
«Art. 135 (Forma e contenuto del decreto). - Il decreto
e' pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della
parte.
Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige
processo verbale e il decreto e' inserito nello stesso.
Il decreto non e' motivato salvo che la motivazione sia
prescritta espressamente dalla legge; e' datato ed e'
sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale,
dal presidente.».
«Art. 136 (Comunicazioni). - Il cancelliere fa le
comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli
altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia
di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge
tale forma di comunicazione.
La comunicazione e' effettuata dal cancelliere a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai
pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai
sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Salvo che la legge disponga diversamente, quando la
comunicazione non puo' essere eseguita o non ha esito
positivo per causa non imputabile al destinatario, essa e'
trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non
puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa
imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue
mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi
telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le
modalita' previste dall'articolo 149-bis.».
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica
certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario). -
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo
posta elettronica certificata o servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, anche previa estrazione
di copia informatica del documento cartaceo, quando il
destinatario e' un soggetto per il quale la legge prevede
l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata o servizio elettronico di recapito certificato
qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando
il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale
giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia
informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale
all'indirizzo di posta elettronica certificata del
destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque
accessibili alle pubbliche amministrazioni.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante,
nel momento in cui il documento informatico da notificare
e' consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il
destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta
elettronica o del servizio di recapito elettronico
certificato qualificato.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui
all'articolo 148, primo comma, su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il
quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia
informatica del documento cartaceo sono allegate, con le
modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario
restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
Se la notificazione nei modi di cui al primo e al
secondo comma non puo' essere eseguita o non ha esito
positivo per causa non imputabile al destinatario, essa e'
eseguita con le altre modalita' previste dalla presente
sezione. Se la notificazione non puo' essere eseguita o non
ha esito positivo per causa imputabile al destinatario,
l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento
dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici
gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una
dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per
l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata
al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e
accessibile al destinatario. La notificazione si ha per
eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo
a quello in cui e' compiuto l'inserimento o, se anteriore,
nella data in cui egli accede all'area riservata.».
- Si riportano gli articoli 163, 163-bis, 165, 168,
169, 170, 171, 171-ter, 178, 183, 183-bis, 183-ter,
186-quater, 192, 195, 200, 201, 250, 257-bis, 263, 271,
275, 275-bis, 279, 281-sexies, 281-decies, 281-undecies,
281-duodecies, 281-terdecies, 290, 291, 292, 293 e 299 del
codice di procedura civile, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si
propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della corte di appello, i giorni della settimana
e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda e' proposta;
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice
fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice
fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora nonche'
l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
pubblici elenchi del convenuto e delle persone che
rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore
o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non
riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la
denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o
ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda e'
soggetta a condizione di procedibilita', dell'assolvimento
degli oneri previsti per il suo superamento;
4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti
e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda, con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l'attore intende valersi e in particolare dei
documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e
l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia'
rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel
termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a
comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la
difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i
giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi
previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la
parte, sussistendone i presupposti di legge, puo'
presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo
125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore
all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma
degli articoli 137 e seguenti.».
«Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno
della notificazione della citazione e quello dell'udienza
di comparizione debbono intercorrere termini liberi non
minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione
si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova
all'estero.
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo
indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al
presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle
parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata
dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve
essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno
novanta giorni liberi prima dell'udienza fissata dal
presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo
171-ter decorrono rispetto all'udienza cosi' fissata.».
«Art. 165 (Costituzione dell'attore). - L'attore, entro
dieci giorni dalla notificazione della citazione al
convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del
procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla
legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando
l'originale della citazione, la procura e i documenti
offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente,
deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel
comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo di
posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso
cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in
forma telematica.
Se la citazione e' notificata a piu' persone,
l'originale della citazione deve essere inserito nel
fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».
«Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione
del fascicolo d'ufficio). - All'atto della costituzione
dell'attore, o, se questi non si e' costituito, all'atto
della costituzione del convenuto, il cancelliere iscrive la
causa nel ruolo generale.
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo
informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di
citazione, le ricevute di pagamento del contributo
unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i
processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice,
gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.».
«Art. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte). - Ciascuna
parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione
di ritirare dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa
eventualmente depositato; ma il fascicolo deve essere di
nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo
cartaceo all'atto della rimessione della causa al collegio
a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al piu'
tardi al momento del deposito della comparsa
conclusionale.».
«Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento). - Dopo la costituzione in giudizio tutte le
notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto
anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si
e' costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al
domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella
residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si
comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale
speciale.
Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136,
terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis,
settimo comma, o le disposizioni, contenute nelle leggi
speciali, disciplinanti l'impossibilita' di esecuzione e
l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli
avvocati.».
«Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti). - Se
nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti,
si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e
secondo comma.
Se una delle parti si e' costituita entro il termine
rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte puo'
costituirsi successivamente ma restano ferme per il
convenuto le decadenze di cui all'art. 167.
La parte che non si costituisce entro il termine di cui
all'articolo 166 e' dichiarata contumace dal giudice
istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis,
salva la disposizione dell'articolo 291.».
«Art. 171-ter (Memorie integrative). - Le parti, a pena
di decadenza, con memorie integrative possono:
1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui
all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che
sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle
eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonche'
precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni
gia' proposte. Con la stessa memoria l'attore puo' chiedere
di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se
l'esigenza e' sorta a seguito delle difese svolte dal
convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare
alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle
altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza
delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate
nella memoria di cui al numero 1), nonche' indicare i mezzi
di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare
alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.».
«Art. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze). -
Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono
proporre al collegio, quando la causa e' rimessa a questo a
norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolute dal
giudice istruttore con ordinanza revocabile.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in
funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del
processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato
al collegio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza
se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla
comunicazione dell'ordinanza medesima.
Il reclamo e' presentato con semplice dichiarazione nel
verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
Se il reclamo e' presentato in udienza, il giudice
assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano,
il termine per la comunicazione di una memoria, e quello
successivo per la comunicazione di una replica. Se il
reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a
mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con il
decreto del giudice istruttore che assegna un termine per
la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.
Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici
giorni successivi.».
«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione
della causa). - All'udienza fissata per la prima
comparizione e la trattazione le parti devono comparire
personalmente. La mancata comparizione delle parti senza
giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai
sensi dell'articolo 116, secondo comma.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se
autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una
nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.
Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo,
sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e
tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185.
Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice
provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della
natura, dell'urgenza e della complessita' della causa,
predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze
successive inclusa quella di rimessione della causa in
decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati
in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi
di prova ammessi e' fissata entro novanta giorni. Se
l'ordinanza di cui al primo periodo e' emanata fuori
udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono
disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo'
dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice
con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono
necessari in relazione ai primi, nonche' depositare memoria
di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti
assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma
del quarto comma ultimo periodo.».
«Art. 183-ter (Ordinanza di accoglimento della
domanda). - Nelle controversie di competenza del tribunale
aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su
istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado
puo' pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda
quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della
controparte appaiono manifestamente infondate.
In caso di pluralita' di domande l'ordinanza puo'
essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per
tutte.
L'ordinanza di accoglimento e' provvisoriamente
esecutiva, e' reclamabile ai sensi dell'articolo
669-terde-cies e non acquista efficacia di giudicato ai
sensi dell'articolo 2909 del codice civile, ne' la sua
autorita' puo' essere invocata in altri processi. Con la
stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non e'
reclamata o se il reclamo e' respinto, definisce il
giudizio, non e' ulteriormente impugnabile e costituisce
titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio
prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha
emesso l'ordinanza reclamata.».
«Art. 186-quater (Ordinanza successiva alla chiusura
dell'istruzione). - Esaurita l'istruzione, il giudice
istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda
di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al
rilascio di beni, puo' disporre con ordinanza il pagamento
ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui
ritiene gia' raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice
provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza e' titolo esecutivo. Essa e' revocabile con
la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si
estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza
impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza
impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata
non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in
udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato
all'altra parte e depositato, la volonta' che sia
pronunciata la sentenza.».
«Art. 192 (Astensione e ricusazione del consulente). -
L'ordinanza e' notificata al consulente tecnico a cura del
cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal
giudice.
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o
quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende
astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che
l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di
comparizione; nello stesso termine le parti debbono
proporre le loro istanze di ricusazione, depositando
ricorso al giudice istruttore.
Questi provvede con ordinanza non impugnabile.».
«Art. 195 (Processo verbale e relazione). - Delle
indagini del consulente si forma processo verbale, quando
sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma
questi puo' anche disporre che il consulente rediga
relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del
giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale
inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle
parti costituite nel termine stabilito dal giudice con
ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la
medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il
quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie
osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla
successiva udienza, entro il quale il consulente deve
depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una
sintetica valutazione sulle stesse.».
«Art. 200 (Mancata conciliazione). - Se la
conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone
i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una
relazione, che deposita nel termine fissato dal giudice
istruttore.
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente
nella relazione, possono essere valutate dal giudice a
norma dell'articolo 116 secondo comma.».
«Art. 201 (Consulente tecnico di parte). - Il giudice
istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente,
assegna alle parti un termine entro il quale possono
depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente
tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma
dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del
giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio
ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per
chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente,
le sue osservazioni sui risultati delle indagini
tecniche.».
«Art. 250 (Intimazione ai testimoni). - L'ufficiale
giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima
ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire
nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il
giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono
essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio
postale o posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, e' effettuata in busta
chiusa e sigillata.
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle
parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata
dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi.
Il difensore deposita copia dell'atto inviato e
dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta
consegna.».
«Art. 257-bis (Testimonianza scritta). - Il giudice, su
accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa
e di ogni altra circostanza, puo' disporre di assumere la
deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di
cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel
termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve
essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma,
dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione
predisponga il modello di testimonianza in conformita' agli
articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello
di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a
ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non
e' in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la
propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del
foglio di testimonianza o apponendo al documento
informatico la propria firma digitale e la trasmette al
difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio.
Quando il testimone si avvale della facolta'
d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di
compilare il modello di testimonianza, indicando le
complete generalita' e i motivi di astensione.
Quando il testimone non trasmette le risposte scritte
nel termine stabilito, il giudice puo' condannarlo alla
pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di
spesa gia' depositati dalle parti, essa puo' essere resa
mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e
trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la
prova e' stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui
al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni,
puo' sempre disporre che il testimone sia chiamato a
deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.».
«Art. 263 (Presentazione e accettazione del conto). -
Se il giudice ordina la presentazione di un conto questo
deve essere depositato con i documenti giustificativi,
almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la
discussione di esso.
Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne
da' atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle
somme che risultano dovute. L'ordinanza non e' impugnabile
e costituisce titolo esecutivo.».
«Art. 271 (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo
si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e'
citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo
comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in causa
un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza
nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal
giudice ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e
269, terzo comma, secondo periodo.».
«Art. 275 (Decisione del collegio). - Rimessa la causa
al collegio, la sentenza e' depositata entro sessanta
giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.
Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle
conclusioni, puo' chiedere al presidente del tribunale che
la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal
caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati
nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse
conclusionali.
Il presidente provvede sulla richiesta revocando
l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la
data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da
tenersi entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione
orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette
le parti alla discussione e la sentenza e' depositata entro
i sessanta giorni successivi.».
«Art. 275-bis (Decisione a seguito di discussione orale
davanti al collegio). - Il giudice istruttore, quando
ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di
discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e
assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non
superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate
alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine
non superiore a quindici giorni per note conclusionali.
All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale
della causa e il presidente ammette le parti alla
discussione. All'esito della discussione il collegio
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio
deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.».
«Art. 279 (Forma dei provvedimenti del collegio). - Il
collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su
questioni relative all'istruzione della causa, senza
definire il giudizio, nonche' quando decide soltanto
questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il
giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i
provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.
Il collegio pronuncia sentenza:
1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni
di giurisdizione;
2) quando definisce il giudizio decidendo questioni
pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari
di merito;
3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente
il merito;
4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai
numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della
causa;
5) quando, valendosi della facolta' di cui agli
articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide
solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con
distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre
cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime,
ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di
sua competenza.
I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti
dai numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza.
I provvedimenti del collegio, che hanno forma di
ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare
la decisione della causa; salvo che la legge disponga
altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo
stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di
impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del
collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia,
quando sia stato proposto appello immediato contro una
delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il
giudice istruttore, su istanza concorde delle parti,
qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza
collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella
sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione
dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla
definizione del giudizio di appello.
L'ordinanza e' depositata insieme con la sentenza.».
«Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - Se non dispone a norma dell'articolo
281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni,
puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa
udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e
pronunciare sentenza al termine della discussione, dando
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata.
Al termine della discussione orale il giudice, se non
provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei
successivi trenta giorni.».
«Art. 281-decies (Ambito di applicazione). - Quando i
fatti di causa non sono controversi, oppure quando la
domanda e' fondata su prova documentale, o e' di pronta
soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il
giudizio e' introdotto nelle forme del procedimento
semplificato.
Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, il giudizio puo' essere
introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche
se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si
applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli
615, primo comma, 617, primo comma, e 645.».
«Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione
delle parti). - La domanda si propone con ricorso,
sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere
le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5),
e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione
oltre i termini di cui al secondo comma del presente
articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e
quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato e'
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta
eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi
speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di
legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla
designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione
delle parti assegnando il termine per la costituzione del
convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima
dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato al
convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della
notificazione del ricorso e quello dell'udienza di
comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori
di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova
in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.
Il convenuto si costituisce mediante deposito della
comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue
difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui
fatti posti dall'attore a fondamento della domanda,
indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i
documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare le
conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali
domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di
merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena
di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di
costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il
giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti
costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un
termine perentorio per la citazione del terzo. La
costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del
terzo comma.».
«Art. 281-duodecies (Procedimento). - Alla prima
udienza il giudice se rileva che per la domanda principale
o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i
presupposti di cui al primo comma dell'articolo
281-de-cies, dispone con ordinanza non impugnabile la
prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario
fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla
quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter.
Nello stesso modo procede quando, valutata la complessita'
della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la
causa debba essere trattata con il rito ordinario.
Entro la stessa udienza l'attore puo' chiedere di
essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se
l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Il giudice,
se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza
assegnando un termine perentorio per la citazione del
terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice
provvede altresi' sulla autorizzazione alla chiamata del
terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a
norma del terzo comma dell'articolo 281-undecies.
Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti
possono proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni
proposte dalle altre parti.
Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte,
il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine
perentorio non superiore a venti giorni per precisare e
modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per
indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un
ulteriore termine non superiore a dieci giorni per
replicare e dedurre prova contraria.
Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma
e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice
ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e
procede alla loro assunzione.».
«Art. 281-terdecies (Decisione). - Quando ritiene che
la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a
norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il
tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore
dispone la discussione orale della causa davanti a se' e
all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza
e' depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle
parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo
275-bis.
La sentenza e' impugnabile nei modi ordinari.».
«Art. 290 (Contumacia dell'attore). - Nel dichiarare la
contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo
comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa
richiesta nella comparsa di risposta, ordina che sia
proseguito il giudizio e da' le disposizioni previste
nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia
cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.».
«Art. 291 (Contumacia del convenuto). - Se il convenuto
non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio
che importi nullita' nella notificazione della citazione
fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La
rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure
anteriormente alla pronuncia del decreto di cui
all'articolo 171-bis, secondo e terzo comma, il giudice
provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al
primo comma non e' eseguito, il giudice ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si
estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.».
«Art. 292 (Notificazione e comunicazione di atti al
contumace). - L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il
giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o
riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate
personalmente al contumace nei termini che il giudice
istruttore fissa.
Le altre comparse si considerano comunicate con il
deposito.
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione
o comunicazione.
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.».
«Art. 293 (Costituzione del contumace). - La parte che
e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni
momento del procedimento fino al momento in cui il giudice
fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
La costituzione avviene mediante deposito di una
comparsa, della procura e dei documenti.
In ogni caso il contumace che si costituisce puo'
disconoscere, nella prima udienza o nel termine
assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di
lui prodotte.».
«Art. 299 (Morte o perdita della capacita' prima della
costituzione). - Se prima della costituzione sopravviene la
morte oppure la perdita della capacita' di stare in
giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale
o la cessazione di tale rappresentanza il processo e'
interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo
si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte
provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di
cui all'articolo 163-bis.».
- Si riportano gli articoli 318, 319, 321, 342, 343,
347, 348, 350, 351, 352, 371, 371-bis, 373, 308-bis, 384 e
399 del codice di procedura civile, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 318 (Contenuto della domanda). - La domanda si
propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo
125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice
e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del
suo oggetto.
Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla
designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione
delle parti a norma del comma secondo dell'articolo
281-undecies. Con lo stesso decreto il giudice di pace
informa il convenuto che la costituzione oltre il termine
indicato implica le decadenze di cui all'articolo
281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica
mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi il cui
valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi
previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la
parte, sussistendone i presupposti di legge, puo'
presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.».
«Art. 319 (Costituzione delle parti). - L'attore si
costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di
cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la
procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi
terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito
della comparsa di risposta e, quando occorre, della
procura.
Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non
hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto
domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice
di pace o indicato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata o eletto un domicilio digitale
speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel
processo verbale.».
«Art. 321 (Decisione). - Il giudice di pace, quando
ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi
dell'articolo 281-sexies, ma se non da' lettura della
sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla
discussione.».
«Art. 342 (Forma dell'appello). - L'appello si propone
con citazione contenente le indicazioni prescritte
nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro,
sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di
inammissibilita', l'appello deve individuare lo specifico
capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve
indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti
compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro
rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima
udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi
non minori di novanta giorni se il luogo della
notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni
se si trova all'estero.».
«Art. 343 (Modo e termine dell'appello incidentale). -
L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza,
nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto
dall'articolo 347.
Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge
dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia
l'appellante principale, tale appello si propone nella
prima udienza successiva alla proposizione
dell'impugnazione stessa.».
«Art. 347 (Forme e termini della costituzione in
appello). - L'appellante si costituisce in giudizio secondo
le forme e i termini per i procedimenti davanti al
tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello
almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto
di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo
349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al
tribunale.
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia
della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e
richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al
cancelliere del giudice di primo grado.».
«Art. 348 (Improcedibilita' dell'appello). - L'appello
e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se
l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche'
si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza
non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza,
della quale il cancelliere da' comunicazione
all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante
non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche
d'ufficio.
L'improcedibilita' dell'appello e' dichiarata con
sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se
nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e
nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi
dell'articolo 308, secondo comma.».
«Art. 350 (Trattazione). - Davanti alla corte di
appello la trattazione dell'appello e' affidata
all'istruttore, se nominato, e la decisione e' collegiale;
davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal
giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica
la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre,
ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista
dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato
oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di
appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti
contro la stessa sentenza.
Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo
348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la
discussione orale della causa ai sensi dell'articolo
350-bis. Allo stesso modo puo' provvedere quando
l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque
quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta
complessita' o dell'urgenza della causa.
Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella
stessa udienza il giudice procede al tentativo di
conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione
personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali
richieste istruttorie, dando le disposizioni per
l'assunzione davanti a se' delle prove ammesse.
L'estinzione del processo e' dichiarata nei modi e
nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono
pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi
espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309
e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio.».
«Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria).
- Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma
dell'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non
impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di
appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono
adottati con ordinanza collegiale. Se nominato,
l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la
decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio ordina con decreto la
comparizione delle parti in camera di consiglio davanti
all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando
l'appello e' proposto al tribunale, il giudice fissa
l'udienza davanti a se'. Con lo stesso decreto, se
ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' essere
provvisoriamente disposta l'immediata sospensione
dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza;
in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata
all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o
il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se
ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere
ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla corte di
appello, se l'udienza e' stata tenuta dall'istruttore il
collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a se'
per la precisazione delle conclusioni e la discussione
orale e assegna alle parti un termine per note
conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione e'
stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice
fissa apposita udienza per la decisione della causa nel
rispetto dei termini a comparire.».
«Art. 352 (Decisione). - Esaurita l'attivita' prevista
negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non ritiene di
procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a
se' l'udienza di rimessione della causa in decisione e
assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i
seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima
dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la
sola precisazione delle conclusioni;
2) un termine non superiore a trenta giorni prima
dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima
per il deposito delle note di replica.
All'udienza la causa e' trattenuta in decisione.
Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la
decisione al collegio. La sentenza e' depositata entro
sessanta giorni.».
«Art. 371 (Ricorso incidentale). - La parte di cui
all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente
il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la
stessa sentenza.
La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per
integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre
l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel
termine di quaranta giorni dalla notificazione.
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni
degli articoli 365, 366 e 369.
Per resistere al ricorso incidentale puo' essere
depositato un controricorso entro quaranta giorni dal
deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma.
Se il ricorrente principale deposita la copia della
sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che
la depositi anche il ricorrente per incidente.».
«Art. 371-bis (Deposito dell'atto di integrazione del
contraddittorio). - Qualora la Corte abbia ordinato
l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti
un termine perentorio per provvedervi, il ricorso
notificato, contenente nell'intestazione le parole «atto di
integrazione del contraddittorio», deve essere depositato,
a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla
scadenza del termine assegnato.».
«Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso
per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata puo', su istanza di parte e qualora
dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno,
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al
tribunale in composizione monocratica o al presidente del
collegio, il quale, con decreto, ordina la comparizione
delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in
camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono
notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla
parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza
ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio
definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto,
in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.».
«Art. 380-bis (Procedimento per la decisione accelerata
dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente
infondati). - Se non e' stata ancora fissata la data della
decisione, il presidente della sezione o un consigliere da
questo delegato puo' formulare una sintetica proposta di
definizione del giudizio, quando ravvisa la
inammissibilita', improcedibilita' o manifesta infondatezza
del ricorso principale e di quello incidentale
eventualmente proposto. La proposta e' comunicata ai
difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte
ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, puo'
chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende
rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte
chiede la decisione, la Corte procede ai sensi
dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in
conformita' alla proposta applica il terzo e il quarto
comma dell'articolo 96.».
«Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e
decisione della causa nel merito). - La Corte enuncia il
principio di diritto quando decide il ricorso proposto a
norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni
altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso,
risolve una questione di diritto di particolare importanza.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza
rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve
uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto
statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito
qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di
fatto.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione
una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la
decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e
alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore
a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito di
osservazioni sulla medesima questione.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente
motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al
diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la
motivazione.».
«Art. 391-quater (Revocazione per contrarieta' alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo). - Le decisioni
passate in giudicato il cui contenuto e' stato dichiarato
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e
delle Liberta' fondamentali ovvero ad uno dei suoi
Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se
concorrono le seguenti condizioni:
1) la violazione accertata dalla Corte europea ha
pregiudicato un diritto di stato della persona;
2) l'equa indennita' eventualmente accordata dalla
Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione
non e' idonea a compensare le conseguenze della violazione.
Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte
europea ai sensi del regolamento della Corte stessa.
L'accoglimento della revocazione non pregiudica i
diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno
partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte
europea.».
«Art. 399 (Deposito della citazione e della risposta).
- Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla
corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena
di improcedibilita', entro venti giorni dalla
notificazione, insieme con la copia autentica della
sentenza impugnata.
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine
mediante deposito di una comparsa contenente le loro
conclusioni.
Se la revocazione e' proposta davanti al giudice di
pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi
precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.».
- Si riportano gli articoli 414, 415, 416, 417, 420,
420-bis, 426, 434, 436 e 445-bis del codice di procedura
civile, come modificati dal presente decreto:
«Art. 414 (Forma della domanda). - La domanda si
propone con ricorso, il quale deve contenere:
1. l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la
residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il
cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o
la dimora nonche' l'indirizzo di posta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto;
se ricorrente o convenuto e' una persona giuridica,
un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso
deve indicare la denominazione o ditta nonche' la sede del
ricorrente o del convenuto;
3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si fonda la domanda con le relative
conclusioni;
5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui
il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei
documenti che si offrono in comunicazione.».
«Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione
dell'udienza). - Il ricorso e' depositato insieme con i
documenti in esso indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del
ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione, alla
quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non devono decorrere piu' di sessanta giorni.
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura
dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del
decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella
dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine
non minore di trenta giorni.
Il termine di cui al comma precedente e' elevato a
quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e' elevato a
ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista
dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto
comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato
direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi
dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni
statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza
e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle
leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli
uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per
territorio.».
«Art. 416 (Costituzione del convenuto). - Il convenuto
deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.
La costituzione del convenuto si effettua mediante
deposito di una memoria difensiva, nella quale devono
essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande
in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere
posizione, in maniera precisa e non limitata ad una
generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore
a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in
fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di
decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed
in particolare i documenti che deve contestualmente
depositare.».
«Art. 417 (Costituzione e difesa personali delle
parti). - In primo grado la parte puo' stare in giudizio
personalmente quando il valore della causa non eccede euro
129,11.
La parte che sta in giudizio personalmente propone la
domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si
costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con
elezione di domicilio nell'ambito del territorio della
Repubblica e puo' indicare un indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o
eleggere un domicilio digitale speciale.
Puo' proporre la domanda anche verbalmente davanti al
giudice che ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di
fissazione dell'udienza devono essere notificati al
convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria
entro i termini di cui all'articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni
ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla
cancelleria.».
«Art. 420 (Udienza di discussione della causa). -
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il
giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la
conciliazione della lite e formula alle parti una proposta
transattiva o conciliativa. La mancata comparizione
personale delle parti, o il rifiuto della proposta
transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato
motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice
ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi
motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia'
formulate previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza
gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata dal giudice ai fini della
decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo
esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la
causa matura per la decisione, o se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali la cui decisione puo' definire il giudizio,
il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia
sentenza anche non definitiva dando lettura del
dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia'
proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano
potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti,
disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro
immediata assunzione.
Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza,
non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti,
ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non
superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per
il deposito di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a
norma del quinto comma, la controparte puo' dedurre i mezzi
di prova che si rendano necessari in relazione a quelli
ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di
cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente
comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di
prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro
assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella
stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da
tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli
102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano
notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso
introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto,
osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto
dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve
tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci
giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria
memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti
provvede l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate.».
«Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale
sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti
e accordi collettivi). - Quando per la definizione di una
controversia di cui all'articolo 409 e' necessario
risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle
clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il
giudice decide con sentenza tale questione, impartendo
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o,
comunque, per la prosecuzione della causa fissando una
successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso
immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni
dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di
inammissibilita' del ricorso, essere depositata nel
fascicolo d'ufficio contenente la sentenza impugnata entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre
parti; il processo e' sospeso dalla data del deposito.».
«Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito
speciale). - Il giudice, quando rileva che una causa
promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti
previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza
di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il
quale le parti dovranno provvedere all'eventuale
integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di
memorie e documenti.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli
articoli che precedono.».
«Art. 434 (Deposito del ricorso in appello). - Il
ricorso deve contenere le indicazioni prescritte
dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro,
sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di
inammissibilita', l'appello deve individuare lo specifico
capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve
indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti
compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro
rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta
giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto
effettuarsi all'estero.».
«Art. 436 (Costituzione dell'appellato e appello
incidentale). - L'appellato deve costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza.
La costituzione dell'appellato si effettua mediante
deposito di una memoria difensiva, nella quale deve essere
contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
Se propone appello incidentale, l'appellato deve
esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui
fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere
proposto, a pena di decadenza nella memoria di
costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla
controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata
a norma dell'articolo precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'articolo 416.».
«Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo
obbligatorio). - Nelle controversie in materia di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e
di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio
domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta
con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui
circondario risiede l'attore, istanza di accertamento
tecnico per la verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice
procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura
civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni
inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10,
comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo
costituisce condizione di procedibilita' della domanda di
cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita
dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi
che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato
espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso,
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero
di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico
interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con
decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio
non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime
se intendono contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa
dichiarazione.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede
ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori
udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine
previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del
requisito sanitario secondo le risultanze probatorie
indicate nella relazione del consulente tecnico
dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non
impugnabile ne' modificabile, e' notificato agli enti
competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica
di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120
giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia
dichiarato di contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di
cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso,
il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena
di inammissibilita', i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal
comma precedente e' inappellabile.».
- Si riportano gli articoli 473-bis, 473-bis.14,
473-bis.15, 473-bis.19, 473-bis.24, 473-bis.34, 473-bis.38,
473-bis.39, 473-bis.47, 473-bis.48, 473-bis.51, 473-bis.65
e 473-bis.71 del codice di procedura civile, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 473-bis (Ambito di applicazione. Mutamento del
rito). - Le disposizioni del presente titolo si applicano
ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai
minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del
tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale
per i minorenni nonche' alle domande di risarcimento del
danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo
che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso
esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione
legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilita',
quelli di adozione di minori di eta' e quelli attribuiti
alla competenza delle sezioni specializzate in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i
procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle
norme previste dai titoli I e III del libro secondo.
Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal
primo comma e' promosso in forme diverse da quelle previste
dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del
rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21
assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale
integrazione degli atti.
Quando rileva che una causa promossa nelle forme
stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento
diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se
la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il
mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore
corso del processo, altrimenti dichiara la propria
incompetenza e fissa un termine perentorio per la
riassunzione della causa con il rito per essa previsto.
I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono
pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e
restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.».
«Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di
fissazione dell'udienza). - Il ricorso e' depositato al
giudice competente insieme con i documenti in esso
indicati.
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del
ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la
trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima
comparizione delle parti assegnando il termine per la
costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta
giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore
speciale quando il convenuto e' persona con disabilita'
psichica o legalmente incapace.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non
devono intercorrere piu' di novanta giorni.
Con lo stesso decreto il presidente informa il
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la
difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria e che la
parte, sussistendone i presupposti di legge, puo'
presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilita' di
avvalersi della mediazione familiare.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica
del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un
termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto
e' inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della
cancelleria.
Il termine di cui al terzo comma e' elevato a
centoventi giorni e quello di cui al quinto comma e'
elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione
debba essere effettuata all'estero.
Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice puo'
abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente
articolo e dall'articolo 473-bis.17.».
«Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili). - In
caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la
convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione
dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui
delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta
con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti
necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle
domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo
decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza
davanti a se' per la conferma, modifica o revoca dei
provvedimenti adottati con il decreto, assegnando
all'istante un termine perentorio per la notifica.
L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o
revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma e'
reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo
473-bis.22.».
«Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuovi mezzi di
prova). - Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14,
473-bis.16 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle
domande aventi a oggetto diritti disponibili.
Le parti possono sempre introdurre nuove domande e
nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al
mantenimento dei figli minori. Possono altresi' proporre,
nella prima difesa utile successiva e fino al momento della
precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo
economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non
indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di
prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a
seguito di nuovi accertamenti istruttori.».
«Art. 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei
e urgenti). - Si puo' proporre reclamo con ricorso alla
corte d'appello:
1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui
al primo comma dell'articolo 473-bis.22;
2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso
di causa che sospendono o introducono sostanziali
limitazioni alla responsabilita' genitoriale, nonche'
quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento
e della collocazione dei minori o ne dispongono
l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del
provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o
dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze
sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.
Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le
parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso
pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o
revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese.
Ove indispensabile ai fini della decisione, puo' assumere
sommarie informazioni. L'ordinanza e' immediatamente
esecutiva.
Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi
di cui al primo comma, n.2, e' ammesso ricorso per
cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.».
«Art. 473-bis.34 (Udienza di discussione). - La
trattazione dell'appello e' collegiale.
All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale
della causa, e all'esito della discussione il collegio
trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti,
puo' assegnare loro un termine per note difensive e
rinviare la causa ad altra udienza.
La sentenza e' depositata nei sessanta giorni
successivi all'udienza.
Il giudice dell'appello puo' adottare i provvedimenti
di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Il reclamo
previsto dall'articolo 473-bis.24 si propone alla stessa
corte di appello, che decide in diversa composizione. Ove
non sia possibile comporre altro collegio specializzato in
materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la
corte trasmette senza indugio gli atti alla corte di
appello piu' vicina, individuata tenuto conto della
distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima,
tra i capoluoghi dei distretti. Se ammette nuove prove, da'
con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per
la quale puo' delegare il relatore.».
«Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provvedimenti
sull'affidamento). - Per l'attuazione dei provvedimenti
sull'affidamento del minore e per la soluzione delle
controversie in ordine all'esercizio della responsabilita'
genitoriale, se pende un procedimento avente ad oggetto la
titolarita' o l'esercizio della stessa e' competente il
giudice del procedimento in corso, che provvede in
composizione monocratica.
Se non pende un procedimento e' competente, in
composizione monocratica, il giudice che ha emesso il
provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del
minore, quello individuato ai sensi dell'articolo
473-bis.11, primo comma. Quando e' instaurato
successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad
oggetto la titolarita' o l'esercizio della responsabilita'
genitoriale, il giudice dell'attuazione, anche d'ufficio,
senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i
provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell'interesse
del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I
provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a
quando sono confermati, modificati o revocati con
provvedimento emesso dal giudice del merito.
A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori,
coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, il
curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico
ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto
pronuncia ordinanza con cui determina le modalita'
dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo
riguardo all'interesse superiore del minore.
Se nel corso dell'attuazione sorgono difficolta' che
non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari
incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente,
che adotti i necessari provvedimenti temporanei.
Il giudice puo' autorizzare l'uso della forza pubblica,
con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente
indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela
della salute psicofisica del minore. L'intervento e' posto
in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di
personale specializzato, anche sociale e sanitario, il
quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.
Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto,
desunto da circostanze specifiche e oggettive, di
sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice
determina le modalita' di attuazione con decreto motivato,
senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso
decreto dispone la comparizione delle parti davanti a se'
nei quindici giorni successivi, e all'udienza provvede con
ordinanza.
Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi
del presente articolo e' possibile proporre opposizione
nelle forme dell'articolo 473-bis.12 entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del
provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.».
«Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze
o violazioni). - In caso di gravi inadempienze, anche di
natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al
minore od ostacolino il corretto svolgimento delle
modalita' dell'affidamento e dell'esercizio della
responsabilita' genitoriale, il giudice del procedimento in
corso puo' d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e
puo', anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la
somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o
inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di
75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa
delle ammende.
Nei casi di cui al primo comma, il giudice puo' inoltre
condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei
danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del
minore.
Se non pende un procedimento la domanda si propone
nelle forme dell'articolo 473-bis.12.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento
sono impugnabili nei modi ordinari.».
«Art. 473-bis.47 (Competenza per territorio. Poteri del
pubblico ministero). - Per le domande di separazione
personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione
civile e regolamentazione dell'esercizio della
responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli nati
fuori dal matrimonio, nonche' per quelle di modifica delle
relative condizioni, e' competente il tribunale individuato
ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza
di figli minori, e' competente il tribunale del luogo di
residenza o di domicilio del convenuto. In caso di
irreperibilita' o residenza all'estero del convenuto, e'
competente il tribunale del luogo di residenza o di
domicilio dell'attore o, nel caso in cui questo sia
residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.
Il pubblico ministero puo' proporre impugnazione
avverso la sentenza che definisce il giudizio,
limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori
o legalmente incapaci.».
«Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali). - Salvo
quanto previsto dall'articolo 473-bis.51, nei procedimenti
di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di
costituzione e risposta e' sempre allegata la
documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo
comma.».
«Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta). -
La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui
all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale
del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra
parte.
Il ricorso e' sottoscritto anche dalle parti e contiene
le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo e
secondo comma, e quelle relative alle disponibilita'
reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli
oneri a carico delle parti, nonche' le condizioni inerenti
alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti
possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro
rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della
facolta' di sostituire l'udienza con il deposito di note
scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di
non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui
all'articolo 473-bis.12, terzo comma.
A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza
per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore
e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero,
il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima
della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le
parti e preso atto della loro volonta' di non
riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice
puo' sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le
parti a depositare la documentazione di cui all'articolo
473-bis.12, terzo comma.
Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se
gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli,
convoca le parti indicando loro le modificazioni da
adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo
stato la domanda.
In caso di domanda congiunta di modifica delle
condizioni inerenti all'esercizio della responsabilita'
genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi
economici in favore di questi o delle parti, il presidente
designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico
ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice
dispone la comparizione personale delle parti quando queste
ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti
in merito alle nuove condizioni proposte.».
«Art. 473-bis.65 (Vendita di beni). - Se,
nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o
inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai
pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale
giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i
beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o
un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L'ufficiale designato per la vendita procede
all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534
e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di
pubblicita' ordinate dal tribunale.».
«Art. 473-bis.71 (Provvedimenti di adozione degli
ordini di protezione contro gli abusi familiari). -
L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con
ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dell'istante, che provvede in camera di consiglio in
composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui e'
affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le
parti, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli
atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra,
anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui
redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e
comune delle parti, e provvede con decreto motivato
immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra
sommarie informazioni, puo' adottare immediatamente
l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione
delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a
quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non
superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e
del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o
revoca l'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di
protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo
comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di
protezione precedentemente adottato nel caso di cui al
terzo comma, e' ammesso reclamo al tribunale entro i
termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il
reclamo non sospende l'esecutivita' dell'ordine di
protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio,
in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto
motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli
articoli 737 e seguenti.
Quando la condotta pregiudizievole e' tenuta dalla
parte che ha introdotto o nei confronti della quale e'
stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo
III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone
al giudice davanti a cui pende la causa, che puo' assumere
provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo
473-bis.70.».
- Si riportano gli articoli 475, 479, 480, 486, 488,
492, 492-bis, 518, 521-bis, 524, 543, 557, 582, 587,
614-bis, 616 e 618 del codice di procedura civile, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del
titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). -
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti
dell'autorita' giudiziaria, nonche' gli atti ricevuti da
notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come
titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo
474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il
provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi
successori, devono essere rilasciati in copia attestata
conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo
che la legge disponga altrimenti.».
«Art. 479 (Notificazione del titolo esecutivo e del
precetto). - Se la legge non dispone altrimenti,
l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla
notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua
copia attestata conforme all'originale e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta
alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e
seguenti.
Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo
esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purche'
la notificazione sia fatta alla parte personalmente.».
«Art. 480 (Forma del precetto). - Il precetto consiste
nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci
giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con
l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' a esecuzione
forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullita'
l'indicazione delle parti, della data di notificazione del
titolo esecutivo, se questa e' fatta separatamente, o la
trascrizione integrale del titolo stesso, quando e'
richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale
giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve
certificare di aver riscontrato che la trascrizione
corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto
deve altresi' contenere l'avvertimento che il debitore
puo', con l'ausilio di un organismo di composizione della
crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre
rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo
con i creditori un accordo di composizione della crisi o
proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del
giudice competente per l'esecuzione e, se e' sottoscritto
dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in
cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo
di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In
mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti
al giudice del luogo in cui e' stato notificato e le
notificazioni alla parte istante si fanno presso la
cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto
dall'articolo 149-bis.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma
dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a
norma degli articoli 137 e seguenti.».
«Art. 486 (Forma delle domande e delle istanze). - Le
domande e le istanze che si propongono al giudice
dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono
proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con
ricorso negli altri casi.».
«Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione). - Il cancelliere
forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo
informatico, nel quale sono inseriti tutti gli atti
compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale
giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti
e dagli eventuali interessati.
Il creditore e' obbligato a presentare l'originale del
titolo esecutivo nella sua disponibilita', il duplicato
informatico o la copia attestata conforme all'originale a
ogni richiesta del giudice.».
«Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme
particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento
consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa
al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i
beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di
essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito
rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario
in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale,
con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di
irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notificazioni o
comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la
cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto
dall'articolo 149-bis.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che
il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli
interessi e delle spese, oltre che delle spese di
esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia da
lui depositata, prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la
relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un
sesto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il
pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti
indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i
versamenti effettuati di cui deve essere data prova
documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento
che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo
periodo, l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo
che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma
degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su
fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non
aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non
imputabile.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i
beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti
ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della
liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad
indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in
cui si trovano ovvero le generalita' dei terzi debitori,
avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa
dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo
verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose
mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono
considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388,
terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario
provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli
adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale
luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del
verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente
competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono
in possesso di terzi il pignoramento si considera
perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal
momento della dichiarazione e questi e' costituito custode
della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo
388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima
che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543,
effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono
indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli
articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il
creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai
fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 499,
quarto comma.
Se il debitore e' un imprenditore commerciale
l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore
procedente, con spese a carico di questi, invita il
debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture
contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero
un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter
delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per
il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti
pignorabili. Il professionista nominato puo' richiedere
informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta
nonche' sulle modalita' di conservazione, anche
informatiche o telematiche, delle scritture contabili
indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi
accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre
l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente
competente. Il professionista trasmette apposita relazione
con i risultati della verifica al creditore istante e
all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede
alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla
relazione risultano cose o crediti non oggetto della
dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle
scritture contabili e della relazione sono liquidate con
provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il
debitore.
Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo
492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere
l'indicazione della data di deposito dell'istanza di
ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del
presidente del tribunale quando e' prevista, l'indicazione
della data di comunicazione del processo verbale di cui al
quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di
comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo
comma dello stesso articolo, o del provvedimento del
presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.».
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare). - Su istanza del creditore munito del
titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario
addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla
ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare.
L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini
dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica
certificata o servizio elettronico di recapito certificato
qualificato. L'istanza non puo' essere proposta prima che
sia decorso il termine di cui all'articolo 482.
Prima della notificazione del precetto ovvero prima che
sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi e'
pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo
in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora
o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca
telematica dei beni da pignorare.
Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al
secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo
comma, e' sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale
giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza
dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del
tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del
processo verbale di cui al quarto comma.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di
accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario
accede mediante collegamento telematico diretto ai dati
contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni
e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso
l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni
rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai
rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito
e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze e ne da' comunicazione al creditore
istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento
munito del titolo esecutivo e del precetto, anche
acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di
cui al secondo comma, il precetto e' consegnato o trasmesso
all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al
pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i
luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al primo periodo, copia autentica del verbale e'
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al
quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici
giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa
o la falsa comunicazione e' punita a norma dell'articolo
388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
debitore o cose di quest'ultimo che sono nella
disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica
d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al
debitore e al terzo il verbale, che dovra' anche contenere
l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo
esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta
elettronica certificata o servizio elettronico di recapito
certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in
cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di
essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e
dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492,
primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione al
terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei
limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al
presente comma e' notificato al terzo per estratto,
contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu'
crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono
nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose
di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo
comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i
beni scelti dal creditore.
Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo
comma, al fine della verifica del rispetto dei termini di
cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia
del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo
esecutivo depositando, con le modalita' e nei termini
previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto
comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del
presidente del tribunale, quando e' prevista, nonche' la
comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la
comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo
comma o il provvedimento del presidente del tribunale di
rigetto dell'istanza.».
«Art. 518 (Forma del pignoramento). - L'ufficiale
giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale
nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492
e descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato,
mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di
ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il
presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se
ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto
stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti
non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale
giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e
l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di
stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di
pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il
termine perentorio di trenta giorni alla definitiva
individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento
sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e'
consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si
trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il
compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di
effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque
altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa
relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario
rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo
139, secondo comma, e consegna loro un avviso
dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di
dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in
cui ha eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il
titolo esecutivo e il precetto. Il creditore iscrive a
ruolo il processo presso il tribunale competente per
l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui
al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna,
a pena di inefficacia del pignoramento. La conformita' di
tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli
fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del
processo verbale e' conservata dall'ufficiale giudiziario a
disposizione del debitore.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il
termine per il deposito dell'istanza di vendita, il
giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno,
ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il
presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia
inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso
l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le
operazioni di ricerca dei beni.».
«Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi). - Oltre che con le forme previste
dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi puo' essere eseguito anche mediante
notificazione al debitore e successiva trascrizione di un
atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi
richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei
pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono
sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione
prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene
altresi' l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i
beni pignorati, nonche' i titoli e i documenti relativi
alla proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto
vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio
del circondario nel quale e' compreso il luogo in cui il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede
o, in mancanza, a quello piu' vicino.
Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei
beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le
pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite
giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da'
immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo
posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di
polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o
comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di
circolazione nonche', ove possibile, dei titoli e dei
documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni
pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto
vendite giudiziarie piu' vicino al luogo in cui il bene
pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di
pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici
registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
terzo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il
creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale
competente per l'esecuzione depositando copie conformi del
titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e
della nota di trascrizione. La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 497,
l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve
essere depositata entro quarantacinque giorni dalla
iscrizione a ruolo del processo esecutivo ad opera del
creditore a norma del presente articolo ovvero dal deposito
da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a
norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
presente capo.».
«Art. 524 (Pignoramento successivo). - L'ufficiale
giudiziario, che trova un pignoramento gia' compiuto, ne
da' atto nel processo verbale descrivendo i mobili
precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento
degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non
ve ne sono.
Il processo verbale e' depositato e inserito nel
fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello
successivo e' compiuto anteriormente all'udienza prevista
nell'articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione
del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni
pignorati nell'ipotesi prevista nel secondo comma
dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne da'
notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si
svolge in unico processo.
Il pignoramento successivo, se e' compiuto dopo
l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del
ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo
rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se
colpisce altri beni, per questi ha luogo separato
processo.».
«Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento
di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore
che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto
notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli
137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al
debitore di cui all'articolo 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede,
del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle
somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza nonche'
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del creditore procedente;
4. la citazione del debitore a comparire davanti al
giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la
dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore
procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a
mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento
al terzo che in caso di mancata comunicazione della
dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non
compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il
credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal
creditore, si considereranno non contestati ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve
rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il
processo presso il tribunale competente per l'esecuzione
depositando copie conformi dell'atto di citazione, del
titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla
consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La
conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del
creditore ai soli fini del presente articolo. Il
cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione.
Il creditore, entro la data dell'udienza di
comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica
al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con
indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita
l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La
mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel
fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del
pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei
confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei
confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o
depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica
dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata,
gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza
indicata nell'atto di pignoramento.
Se il creditore riceve il pagamento prima della
scadenza del termine per il deposito della nota di
iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore
e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla
data di ricezione della comunicazione.
Quando procede a norma dell'articolo 492-bis,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso
il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante
e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita
delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.
Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa
l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e
provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con
cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente e'
notificato a cura del creditore procedente e deve contenere
l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del
secondo comma.».
«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). -
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento
e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore
dei registri immobiliari.
Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il
tribunale competente per l'esecuzione depositando copie
conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici
giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di
inefficacia del pignoramento stesso. La conformita' di tali
copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini
del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo
555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di
trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei
registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.».
«Art. 582 (Dichiarazione di residenza, elezione di
domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario). -
L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o
eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che
ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In
mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli
fatte presso la cancelleria del giudice stesso,salvo quanto
previsto dall'articolo 149-bis.».
«Art. 587 (Inadempienza dell'aggiudicatario). - Se nel
termine stabilito non e' depositato il prezzo o non e' resa
la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma,
il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la
decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della
cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo
incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non
ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla
scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la
perdita a titolo di multa anche delle rate gia' versate.
Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il
giudice ordina altresi' all'aggiudicatario che sia stato
immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode;
il decreto e' attuato dal custode a norma dell'articolo
560, quarto comma.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli
576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla
cauzione confiscata, risulta inferiore a quello
dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente e'
tenuto al pagamento della differenza.».
«Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). - Con
il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi
diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo
che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di
parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni
violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni
ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone
la decorrenza. Il giudice puo' fissare un termine di durata
della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e
di ogni circostanza utile.
Se non e' stata richiesta nel processo di cognizione,
ovvero il titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento
di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per
ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione
del provvedimento e' determinata dal giudice
dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la
notificazione del precetto. Il provvedimento perde
efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui
all'articolo 612.
Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto
conto del valore della controversia, della natura della
prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante
dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e
di ogni altra circostanza utile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione,
inosservanza o ritardo.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico
o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 409.».
«Art. 616 (Provvedimenti sul giudizio di cognizione
introdotto dall'opposizione). - Se competente per la causa
e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice
dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita'
previste in ragione della materia e del rito, previa
iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata,
osservati i termini a comparire di cui all'articolo
163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta';
altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario
competente assegnando un termine perentorio per la
riassunzione della causa. Quando il giudizio di merito e'
introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione,
sono ridotti della meta' anche i termini di cui agli
articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.».
«Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione).
- Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se' e il termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto,
e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che
ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In
ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione
del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura
della parte interessata, osservati i termini a comparire di
cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti
della meta'. Quando il giudizio di merito e' introdotto
nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti
della meta' anche i termini di cui agli articoli 165, 166,
171-bis e 171-ter. La causa e' decisa con sentenza non
impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a
norma dell'articolo precedente primo comma.».
- Si riportano gli articoli 634, 638, 648, 654, 658,
660, 664, 669-bis, 669-octies, 669-nonies, 738, 753, 769,
770, 789, 791-bis, 792, 825, 840-ter e 840-undecies del
codice di procedura civile, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 634 (Prova scritta). - Sono prove scritte idonee
a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e
promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi,
anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice
civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di
danaro nonche' per prestazioni di servizi fatte da
imprenditori che esercitano una attivita' commerciale e da
lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale
attivita', sono altresi' prove scritte idonee gli estratti
autentici delle scritture contabili di cui agli articoli
2214 e seguenti del codice civile nonche' di quelle
prescritte dalle leggi tributarie, purche' tenute, anche
con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme
stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente
comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture
elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di
interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle
finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.».
«Art. 638 (Forma della domanda e deposito). - La
domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente,
oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione
delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere
altresi' l'indicazione del procuratore del ricorrente
oppure, quando e' ammessa la costituzione di persona, la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel
comune dove ha sede il giudice adito o l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale
speciale.
Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le
notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la
cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.
Il ricorso e' depositato insieme con i documenti che si
allegano.».
«Art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione). - Il giudice istruttore, se l'opposizione non
e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo'
concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non
impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora
non sia gia' stata concessa a norma dell'articolo 642. Il
giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale
del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non
contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi
procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha
chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali
restituzioni, spese e danni.
Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate
nell'istanza, la parte costituita puo' chiedere che la
decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione
sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il
giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non
impugnabile.».
«Art. 654 (Dichiarazione di esecutorieta' ed
esecuzione). - L'esecutorieta' non disposta con la sentenza
o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente e'
conferita con decreto del giudice che ha pronunciato
l'ingiunzione.
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova
notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve
farsi menzione del provvedimento che ha disposto
l'esecutorieta'.».
«Art. 658 (Intimazione di sfratto per morosita'). - Il
locatore puo' intimare al conduttore, all'affittuario di
azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o
al colono lo sfratto con le modalita' stabilite
nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento
del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello
stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni
scaduti.
Se il canone consiste in derrate, il locatore deve
dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che e'
disposto ad accettare in sostituzione.».
«Art. 660 (Forma dell'intimazione). - Le intimazioni di
licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti
debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e
seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.
Il locatore puo' indicare nell'atto un indirizzo di
posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale,
altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e
qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati
presso il procuratore costituito.
La citazione per la convalida, redatta a norma
dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento
al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma,
numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire
nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce
o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la
licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663 e che
sussistendo i presupposti di legge la parte puo' presentare
istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e
quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non
minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta
spedizione il giudice puo', su istanza dell'intimante, con
decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle
copie dell'intimazione, abbreviare fino alla meta' i
termini di comparizione.
Le parti si costituiscono depositando l'intimazione con
la relazione di notificazione o la comparsa di risposta,
oppure presentando tali atti al giudice in udienza.
Ai fini dell'opposizione e del compimento delle
attivita' previste negli articoli da 663 a 666, e'
sufficiente la comparizione personale dell'intimato.
Se l'intimazione non e' stata notificata in mani
proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso
all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di
lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la
ricevuta di spedizione.».
«Art. 664 (Pagamento di canoni). - Nel caso previsto
nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato
decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e
da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le
spese relative all'intimazione.
Il decreto e' conservato nel fascicolo d'ufficio
unitamente a una copia dell'atto di intimazione.
Il decreto e' immediatamente esecutivo, ma contro di
esso puo' essere proposta opposizione a norma del capo
precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta
risoluzione del contratto.».
«Art. 669-bis (Forma della domanda). - La domanda si
propone con ricorso al giudice competente.».
«Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). -
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva
l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del
giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la
domanda giudiziale e' divenuta procedibile o, in caso di
mancata presentazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di
compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare
all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo
comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700
e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice
civile o da leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi
a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai
sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione
dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi
dell'articolo 1137, quarto comma, del codice civile, ma
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.
Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui
al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito,
provvede sulle spese del procedimento cautelare.
L'estinzione del giudizio di merito non determina
l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, ne'
dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia
delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di
associazioni, fondazioni, comitati, consorzi o societa',
anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso
di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e'
invocabile in un diverso processo.».
«Art. 669-nonies (Inefficacia del provvedimento
cautelare). - Se il procedimento di merito non e' iniziato
nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies,
ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il
provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il
provvedimento, su ricorso della parte interessata,
convocate le parti con decreto, dichiara con ordinanza
avente efficacia esecutiva, che il provvedimento e'
divenuto inefficace e da' le disposizioni necessarie per
ripristinare la situazione precedente.
Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se
non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo
669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in
giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti
di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa
sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso
al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il
provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel
primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta
domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera
o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti
a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni
internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non
passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino
inesistente il diritto per il quale il provvedimento era
stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del
provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
si applica il secondo comma del presente articolo.».
«Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra i
componenti del collegio un relatore, che riferisce in
camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti
sono a lui previamente comunicati ed egli deposita le sue
conclusioni.
Il giudice puo' assumere informazioni.».
«Art. 753 (Persone che possono chiedere l'apposizione).
- Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:
1. l'esecutore testamentario;
2. coloro che possono avere diritto alla successione;
3. le persone che coabitavano col defunto, o che al
momento della morte erano addette al suo servizio, se il
coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4. i creditori.
L'istanza si propone mediante ricorso, nel quale il
proponente deve dichiarare la residenza o eleggere
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio
digitale speciale.».
«Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto
al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la
rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del
tribunale o da un notaio designato dal defunto con
testamento o nominato dal tribunale.
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il
richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio
digitale speciale.
Il tribunale provvede con decreto.
Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario
puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa
direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento
ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla
stessa parte.».
«Art. 770 (Inventario da eseguirsi dal notaio). -
Quando all'inventario deve procedere un notaio, il
cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1. le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo
756;
2. copia del processo verbale di apposizione dei
sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;
3. una nota delle opposizioni che sono state proposte
con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della
loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro
indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto.
La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel
numero 3 sono unite all'inventario.».
«Art. 789 (Progetto di divisione e contestazioni su di
esso). - Il giudice istruttore predispone un progetto di
divisione e fissa con decreto l'udienza di discussione del
progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei
creditori intervenuti.
Il decreto e' comunicato alle parti.
Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore,
con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il
progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
In ogni caso il giudice istruttore da' con ordinanza le
disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei
lotti.».
«Art. 791-bis (Divisione a domanda congiunta). - Quando
non sussiste controversia sul diritto alla divisione ne'
sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o
condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che
hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione
possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per
territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un
avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le
operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce
al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo
richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni
immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma
dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma
degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il
giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato
eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di
quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo
comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista
incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto,
dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione
della relativa trascrizione. Il decreto e' reclamabile a
norma dell'articolo 739.
Il professionista incaricato, sentite le parti e gli
eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei
partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a
norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine
assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di
divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente
divisibili e da' avviso alle parti e agli altri interessati
del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo
II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis. Entro trenta giorni dal
versamento del prezzo il professionista incaricato
predispone il progetto di divisione e ne da' avviso alle
parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo'
ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta
giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita
di beni o contestare il progetto di divisione.
Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni
di cui al libro secondo, titolo I, capo III-quater; non si
applicano quelle di cui al primo comma dell'articolo
281-duodecies. Se l'opposizione e' accolta il giudice da'
le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle
operazioni divisionali e rimette le parti avanti al
professionista incaricato.
Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia
stata proposta opposizione, il professionista incaricato
deposita il progetto con la prova degli avvisi effettuati.
Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e
rimette gli atti al professionista incaricato per gli
adempimenti successivi.».
«Art. 792 (Deposito del prezzo). - L'acquirente che ha
dichiarato al precedente proprietario e ai creditori
iscritti di volere liberare l'immobile acquistato dalle
ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del
tribunale competente per la espropriazione, la
determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto.
Il presidente provvede con decreto.
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei
quaranta giorni successivi alla notificazione della
dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori
iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi
prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto
nonche' il certificato del deposito, il titolo d'acquisto
col certificato di trascrizione, un estratto autentico
dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato
al precedente proprietario e ai creditori iscritti.».
«Art. 825 (Deposito del lodo). - La parte che intende
fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne
propone istanza depositando il lodo in originale, o in
copia conforme, insieme con l'atto contenente la
convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme,
presso il tribunale nel cui circondario e' la sede
dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita'
formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione o
annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a
trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo
contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data
notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti
dell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta'
del lodo, e' ammesso reclamo mediante ricorso alla corte
d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la
corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio
con ordinanza.».
«Art. 840-ter (Forma e ammissibilita' della domanda). -
La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso
esclusivamente davanti alla sezione specializzata in
materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la
parte resistente.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, e' pubblicato, a cura della cancelleria ed
entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area
pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole
reperibilita' delle informazioni in esso contenute.
Il procedimento e' regolato dal rito semplificato di
cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti ed e'
definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni
successivi alla discussione orale della causa. Non puo'
essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di
trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con
ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo'
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a
un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del
decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
La domanda e' dichiarata inammissibile:
a) quando e' manifestamente infondata;
b) quando il tribunale non ravvisa omogeneita' dei
diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo
840-bis;
c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto
di interessi nei confronti del resistente;
d) quando il ricorrente non appare in grado di curare
adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere
in giudizio.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' e'
pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica
del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma,
entro quindici giorni dalla pronuncia.
Quando l'inammissibilita' e' dichiarata a norma del
quarto comma, lettera a), il ricorrente puo' riproporre
l'azione di classe quando si siano verificati mutamenti
delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto
o di diritto.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilita' dell'azione
di classe e' reclamabile dalle parti davanti alla corte di
appello nel termine di trenta giorni dalla sua
comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul
reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio,
con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso
introduttivo del reclamo. In caso di accertamento
dell'ammissibilita' della domanda, la corte di appello
trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione
della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non
sospende il procedimento davanti al tribunale.
Con l'ordinanza di inammissibilita' e con quella che,
in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di
inammissibilita', il giudice regola le spese.».
«Art. 840-undecies (Impugnazione del decreto). - Contro
il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma,
puo' essere proposta opposizione con ricorso depositato
presso il tribunale.
Il ricorso puo' essere proposto dal resistente, dal
rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di
cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Gli avvocati di cui al periodo precedente
possono proporre motivi di opposizione relativi
esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il
decreto impugnato.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta
salva la facolta' del tribunale di disporre diversamente su
istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi.
Esso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale competente;
b) le generalita' del ricorrente e l'elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito o il
suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale
speciale;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative
conclusioni.
Il presidente del tribunale, nei cinque giorni
successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e
fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta
giorni dal deposito. Il giudice delegato non puo' far parte
del collegio.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati
entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente
deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza,
depositando una memoria contenente l'esposizione delle
difese in fatto e in diritto.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della
parte resistente, con le modalita' per questa previste.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono
essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte
dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per
causa ad essa non imputabile.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle
parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento
impugnato.
L'aderente puo' proporre azione individuale a
condizione che la domanda di adesione sia stata revocata
prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi
confronti.».
 
Art. 4

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

1. All'articolo 3 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comparsa da depositare telematicamente o intervenendo»;
b) al secondo comma, le parole «inserite nel ruolo di udienza» sono sostituite dalle seguenti: «riportate a verbale».
2. Al titolo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12-bis, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«L'elenco e' tenuto con modalita' informatiche in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
b) all'articolo 12-quinquies, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Gli stati, le qualita' personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all'articolo 12-ter effettua i controlli previsti dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 17.»;
c) all'articolo 13:
1) il terzo comma e' abrogato;
2) al quarto comma, la parola «ulteriori» e' soppressa;
d) all'articolo 16, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Gli stati, le qualita' personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
e) all'articolo 21, terzo comma, le parole «ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;
f) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Forma delle comunicazioni del cancelliere). - La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell'articolo 136 del codice contiene l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa e' assegnata, dell'istruttore se e' nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare e' iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.»;
g) all'articolo 46, sesto comma, dopo le parole: «nel rispetto dei criteri», sono inserite le seguenti: «e dei limiti».
3. Al titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.»;
2) il secondo comma e' abrogato;
b) all'articolo 58, dopo le parole «elezione di domicilio» sono inserite le seguenti: «o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata» e dopo le parole «contrarie disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice»;
c) all'articolo 70, secondo comma, le parole «, scritto in calce al ricorso,» sono soppresse;
d) l'articolo 70-ter e' abrogato;
e) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:
«Art. 71 (Iscrizione a ruolo della causa). - La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalita' e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonche' l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonche' gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
f) gli articoli 72 e 73 sono abrogati;
g) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Fascicolo d'ufficio e fascicoli di parte). - Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonche' una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto. Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso e' stato depositato.
Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma un fascicolo cartaceo d'ufficio in cui e' inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.»;
h) all'articolo 75, le parole «deve unire al fascicolo di parte» sono sostituite dalle seguenti: «deposita»;
i) all'articolo 76:
1) dopo le parole «gli atti e i documenti» sono inserite le seguenti: «prodotti su supporto cartaceo e», e le parole «le leggi sul bollo» sono sostituite dalle seguenti: «le leggi sui diritti di copia»;
2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalita' previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.»;
l) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente:
«Art. 77 (Ritiro del fascicolo cartaceo di parte). - Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.»;
m) all'articolo 103-bis:
1) al primo comma, dopo le parole «sottoscritto in ogni suo foglio» sono inserite le seguenti: «o firmato digitalmente»;
2) al secondo comma, le parole «Al termine» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il modulo e' compilato su supporto cartaceo, al termine»;
3) al terzo comma, dopo le parole «Le sottoscrizioni» sono inserite le seguenti: «apposte sul modulo redatto su supporto cartaceo»;
n) all'articolo 119:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente.»;
2) il secondo comma e' abrogato;
o) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente:
«Art. 123 (Avviso d'impugnazione alla cancelleria). - L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell'impugnazione.».
4. Al titolo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 156, primo comma, le parole «nella cancelleria del» sono sostituite dalle seguenti: «presso il»;
b) l'articolo 159-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 159-bis (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). - La parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalita' e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonche' gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
c) all'articolo 159-ter, primo comma:
1) le parole «abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli»;
2) le parole «deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia» sono sostituite dalle seguenti: «iscrive a ruolo il processo depositando una copia»;
3) le parole «Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede» sono sostituite dalle seguenti: «Quando all'iscrizione a ruolo procede»;
d) all'articolo 164-ter:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Quando il pignoramento e' divenuto inefficace perche' il processo esecutivo non e' stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non e' stata effettuata nei termini di legge.»;
2) al secondo comma, le parole «per mancato deposito della nota di» sono sostituite dalle seguenti: «per mancata»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo»;
e) all'articolo 174:
1) dopo le parole «nel quale ha sede il tribunale» sono inserite le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
2) dopo le parole «presso la cancelleria» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente»;
f) all'articolo 179-ter:
1) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. Nella domanda l'aspirante, a pena di inammissibilita', indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) data e luogo di nascita;
2) domicilio professionale nel circondario del tribunale;
3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;
5) di essere iscritto all'ordine professionale.»;
2) al quinto comma, al primo periodo e' anteposto il seguente: «Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente.»;
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
«I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri 3) e 4), e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.»;
4) al nono comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro i provvedimenti del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.»;
5) il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:
«Il giudice dell'esecuzione puo' delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione.»;
g) all'articolo 181, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-undecies e seguenti del codice.».
5. Al titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 196-quater:
1) al primo comma, le parole «, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo,» sono soppresse e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando e' necessario ai fini della decisione, il giudice puo' ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale e' pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento e' comunicato con le medesime modalita'.»;
b) all'articolo 196-quinquies:
1) al primo comma, dopo le parole «L'atto del processo» e' inserita la seguente: «e'» e dopo le parole «esecuzioni e protesti» e' inserita la seguente: «ed»;
2) al secondo comma, le parole «anche dal presidente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Se l'atto del processo e' in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico. Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all'articolo 133 del codice, quando e' effettuato il deposito nel fascicolo informatico.»;
c) all'articolo 196-nonies, secondo comma, le parole «la nota di iscrizione a ruolo e» sono soppresse;
d) all'articolo 196-duodecies, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«In presenza di gravi motivi il giudice puo' autorizzare, su istanza dei difensori formulata anche all'udienza, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi. I difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessita' di rispettare le previsioni del presente articolo e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.».

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 3, 12-bis, 12-quinquies,
13, 16, 21, 46, 56, 58, 70, 75, 76, 103-bis, 119, 156,
159-ter, 164-ter, 174, 179-ter, 181, 196-quater,
196-quinquies, 196-nonies e 196-duodecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 3 (Intervento davanti al collegio). - Il pubblico
ministero puo' spiegare il suo intervento anche quando la
causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da
depositare telematicamente o intervenendo all'udienza.
Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende
oralmente le sue conclusioni, che sono riportate a verbale.
Se il pubblico ministero che interviene davanti al
collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una
delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce
documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su
istanza di parte, puo' rimettere con ordinanza la causa al
giudice istruttore per l'integrazione della istruzione.».
«Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). - Presso ogni
tribunale e' istituito un elenco di mediatori familiari.
L'elenco e' tenuto con modalita' informatiche in
conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal
direttore dei sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
«Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione). - Coloro
che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare
domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti
documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di
data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del
tribunale;
4) attestazione rilasciata dall'associazione
professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14
gennaio 2013, n. 4;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende
allegare per dimostrare la sua formazione e specifica
competenza.
Gli stati, le qualita' personali e i fatti di cui al
primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati
con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi
dell'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui
all'articolo 12- ter effettua i controlli previsti
dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede
in ogni caso ai sensi dell'articolo 17.».
«Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo e' diviso in categorie.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, sono stabilite le categorie
dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna
categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti
per l'iscrizione all'albo nonche' i contenuti e le
modalita' della comunicazione ai fini della formazione,
della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di
cui all'articolo 24-bis.».
«Art. 16 (Domande d'iscrizione). - Coloro che aspirano
all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al
presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti
documenti:
1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di
data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del
tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione
professionale;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di
esibire per dimostrare la sua speciale capacita' tecnica;
5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del
decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma.
Gli stati, le qualita' personali e i fatti di cui al
secondo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati
con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi
dell'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
«Art. 21 (Procedimento disciplinare). - Prima di
promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del
tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie
la risposta scritta.
Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di
dovere continuare il procedimento, fa invitare il
consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al
comitato disciplinare.
Il comitato decide sentito il consulente. Contro il
provvedimento e' ammesso reclamo a norma dell'articolo
quinto comma.».
«Art. 46 (Forma e criteri di redazione degli atti
giudiziari). - I processi verbali e gli altri atti
giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e
facilmente leggibile.
Quando sono redatti in forma di documento informatico,
rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente
la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici.
Negli altri casi debbono essere scritti in
continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o
abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni
eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota
di richiamo senza cancellare la parte soppressa o
modificata.
Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio
superiore della magistratura e il Consiglio nazionale
forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli
atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari
per l'inserimento delle informazioni nei registri del
processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti
degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del
valore, della complessita' della controversia, del numero
delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella
determinazione dei limiti non si tiene conto
dell'intestazione e delle altre indicazioni formali
dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e
una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il
decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale.
Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla
forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di
redazione dell'atto non comporta invalidita', ma puo'
essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle
spese del processo.
Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel
rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente
articolo.».
«Art. 56 (Designazione del giudice per ciascuna causa).
- Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a
norma dell'articolo 319 del codice, il capo dell'ufficio
del giudice di pace designa il magistrato che viene
incaricato dell'istruzione della causa.».
«Art. 58 (Mancanza di dichiarazione di residenza o di
elezione di domicilio). - Alla parte, che non ha fatto
dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o non ha
indicato un indirizzo di posta elettronica certificata a
norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le
comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte
presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di
legge e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del
codice.».
«Art. 70 (Istanza di abbreviazione dei termini di
comparizione). - L'istanza di abbreviazione dei termini di
comparizione, prevista nell'articolo 163-bis ultimo comma
del codice, e' proposta con ricorso diretto al presidente
del tribunale, ovvero, se la causa e' stata gia' assegnata
ad una sezione, al presidente di questa.
Il decreto del presidente fissa l'udienza di prima
comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso
stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque
giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.
Alle parti non costituite il decreto e il ricorso devono
essere notificati personalmente in un congruo termine
stabilito dal presidente.
Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono
tutte le parti alle quali deve essere fatta la
comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore
verifica la regolarita' della comunicazione o della
notificazione, e ne ordina, quando occorre, la
rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima
comparizione. In tal caso deve essere osservato per la
comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma
precedente; per la notificazione alle parti non costituite
il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine
congruo.».
«Art. 75 (Nota delle spese). - Il difensore al momento
del passaggio in decisione della causa deposita la nota
delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli
onorari e le spese, con riferimento all'articolo della
tariffa dal quale si desume ciascuna partita.».
«Art. 76 (Potere delle parti sui fascicoli). - Le parti
o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli
atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e inseriti
nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e
farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le
leggi sui diritti di copia.
Le parti e i loro difensori muniti di procura possono
accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in
esso contenute, nei limiti e secondo le modalita' previste
dalla normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e l'adozione nel processo civile
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
«Art. 103-bis (Modello di testimonianza). - La
testimonianza scritta e' resa su di un modulo conforme al
modello approvato con decreto del Ministro della giustizia,
che individua anche le istruzioni per la sua compilazione,
da notificare unitamente al modello. Il modello,
sottoscritto in ogni suo foglio o firmato digitalmente
dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve
contenere, oltre all'indicazione del procedimento e
dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice
procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete
generalita' del testimone, dell'indicazione della sua
residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo
recapito telefonico. Deve altresi' contenere l'ammonimento
del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la
formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre
all'avviso in ordine alla facolta' di astenersi ai sensi
degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura
penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria
del testimone, nonche' le richieste di cui all'articolo
252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di
eventuali rapporti personali con le parti, e la
trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il
testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a
ciascuna domanda e deve altresi' precisare se ha avuto
conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo
diretto o indiretto.
Quando il modulo e' compilato su supporto cartaceo, al
termine di ogni risposta e' apposta, di seguito e senza
lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del
testimone.
Le sottoscrizioni apposte sul modulo redatto su
supporto cartaceo devono essere autenticate da un
segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio
giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni e' in ogni
caso gratuita nonche' esente dall'imposta di bollo e da
ogni diritto.».
«Art. 119 (Redazione della sentenza). - L'estensore
trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui
redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del
tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la
minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la
sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita
telematicamente.
Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la
qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
Quando la sentenza e' pronunziata secondo equita' se ne
deve dare atto nel dispositivo.».
«Art. 156 (Esecuzione sui beni sequestrati). - Il
sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna
esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve
depositarne copia presso il giudice competente per
l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle
notificazioni previste nell'articolo 498 del codice.
Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il
sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio
di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di
condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista
nell'articolo 679 del Codice.».
«Art. 159-ter (Iscrizione a ruolo del processo
esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal
creditore). - Colui che, prima che il creditore abbia
iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli
articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per
primo un atto o un'istanza iscrive a ruolo il processo
depositando una copia dell'atto di pignoramento. Quando
all'iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso
dal creditore, il deposito puo' aver luogo con modalita'
non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento puo'
essere priva dell'attestazione di conformita'. Quando
l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel
caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice,
all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere.
Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente
articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli
518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di
inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie
conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e
si applica l'articolo 164-ter delle presenti
disposizioni.».
«Art. 164-ter (Inefficacia del pignoramento per mancata
iscrizione a ruolo). - Quando il pignoramento e' divenuto
inefficace perche' il processo esecutivo non e' stato
iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro
cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa
dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante
atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e
del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non e' stata
effettuata nei termini di legge.
La cancellazione della trascrizione del pignoramento si
esegue quando e' ordinata giudizialmente ovvero quando il
creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla
legge, che il pignoramento e' divenuto inefficace per
mancata iscrizione a ruolo nel termine stabilito.».
«Art. 174 (Dichiarazione di residenza e domicilio
digitale dell'offerente). - Chi offre un prezzo per
l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve
dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune
nel quale ha sede il tribunale o indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata risultante da
pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale.
In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la
cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis
del codice.».
«Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono
alle operazioni di vendita). - Presso ogni tribunale e'
istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle
operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e
591-bis del codice.
L'elenco e' tenuto dal presidente del tribunale ed e'
formato da un comitato presieduto da questi o da un suo
delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni
immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo
professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui
appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le
funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal
cancelliere del tribunale.
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati,
i commercialisti e i notai che hanno una specifica
competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata,
sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai
rispettivi ordini professionali.
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono
farne domanda al presidente del tribunale. Nella domanda
l'aspirante, a pena di inammissibilita', indica mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
1) data e luogo di nascita;
2) domicilio professionale nel circondario del
tribunale;
3) indirizzo di posta elettronica certificata
risultante dai pubblici elenchi;
4) di non aver riportato condanne passate in
giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;
5) di essere iscritto all'ordine professionale.
Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti
idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del
richiedente. I requisiti per la dimostrazione della
specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione
nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:
a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno
di dieci incarichi di professionista delegato alle
operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata
revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o
delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
b) essere in possesso del titolo di avvocato
specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del
decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n.
144;
c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo
a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche
delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale
forense o dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio
nazionale del notariato ovvero organizzati dalle
associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico
settore della delega delle operazioni di vendita nelle
esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova
finale di esame al termine della scuola o del corso. La
specifica formazione di cui alla presente lettera puo'
essere acquisita anche mediante la partecipazione ad
analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con
profitto di una prova finale di esame, organizzati da
universita' pubbliche o private.
I professionisti che aspirano alla conferma
dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al
presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve
essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al
quarto comma, numeri 3) e 4), e dai titoli e documenti
idonei a dimostrare il mantenimento della specifica
competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo
comma.
Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco,
devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti
requisiti:
a) essere in possesso del titolo di avvocato
specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del
decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n.
144;
b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo
a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche
delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale
forense o dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio
nazionale del notariato ovvero organizzati dalle
associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , nello specifico
settore della delega delle operazioni di vendita nelle
esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non
inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a
15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla
presente lettera puo' essere acquisita anche mediante la
partecipazione ad analoghi corsi da universita' pubbliche o
private.
La Scuola superiore della magistratura elabora con
cadenza triennale le linee guida generali per la
definizione dei programmi dei corsi di formazione e di
aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa
decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni
il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per
eliminare i professionisti per i quali e' venuto meno o non
e' stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il
mantenimento dell'iscrizione o e' sorto un impedimento a
esercitare l'ufficio. Contro i provvedimenti del comitato
e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla
notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
Al termine di ciascun semestre, previa audizione
dell'interessato, il comitato dispone la sospensione fino a
un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la
cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in
una o piu' procedure esecutive sia stata revocata la delega
in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le
attivita' delegate, delle direttive stabilite dal giudice
dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi
ricevuti. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito
di revoca della delega non possono essere reinseriti nel
triennio in corso e nel triennio successivo.
Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un elenco.
Il giudice dell'esecuzione puo' delegare le operazioni
di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un
altro circondario del distretto di corte di appello di
appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione.
Il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il
professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato
dall'elenco.».
«Art. 181 (Disposizioni sulla divisione). - Il giudice
dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione
del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a
norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli
interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600,
secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se'
per la comparizione delle parti, concedendo termine alla
parte piu' diligente fino a sessanta giorni prima per
l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica
dell'ordinanza. Al procedimento si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 281-undecies e seguenti
del codice.».
«Art. 196-quater (Obbligatorieta' del deposito
telematico di atti e di provvedimenti). - Il deposito degli
atti processuali e dei documenti da parte del pubblico
ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche. Con le stesse modalita' le parti
depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati. Quando e' necessario ai fini della
decisione, il giudice puo' ordinare il deposito di singoli
atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone
specificamente la ragione.
Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con
modalita' non telematiche quando sussiste una situazione di
urgenza e il direttore generale per i servizi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti. La certificazione del direttore generale e'
pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero
della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento
e' comunicato con le medesime modalita'.
Il deposito con modalita' telematiche e' effettuato nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con
modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il
sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di
pubblicita' provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione
del sistema.».
«Art. 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in
formato elettronico). - L'atto del processo e' redatto in
formato elettronico dal magistrato o dal personale degli
uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni
e protesti ed e' depositato telematicamente nel fascicolo
informatico.
In caso di atto formato da organo collegiale
l'originale del provvedimento e' sottoscritto con firma
digitale secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo
comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice.
Quando l'atto e' redatto dal cancelliere o dal
segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la
propria firma digitale e ne effettua il deposito nel
fascicolo informatico.
Se l'atto del processo e' in formato cartaceo il
cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della
normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo
informatico. Il provvedimento del magistrato si intende
depositato, anche agli effetti di cui all'articolo 133 del
codice, quando e' effettuato il deposito nel fascicolo
informatico.
Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo
288 del codice e' redatto in formato elettronico, il
cancelliere forma un documento informatico contenente la
copia del provvedimento corretto e del provvedimento di
correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel
fascicolo informatico.».
«Art. 196-nonies (Potere di certificazione di
conformita' di copie di atti e di provvedimenti). - Il
difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il
consulente tecnico, il professionista delegato, il
curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore
giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la
copia informatica, anche per immagine, di un atto
processuale di parte o di un provvedimento del giudice
formato su supporto analogico e detenuto in originale o in
copia conforme, attestano la conformita' della copia al
predetto atto. La copia munita dell'attestazione di
conformita' equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento.
Il difensore, quando deposita nei procedimenti di
espropriazione forzata le copie informatiche degli atti
indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto
comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la
conformita' delle copie agli originali.».
«Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti
audiovisivi a distanza). - L'udienza di cui all'articolo
127-bis del codice e' tenuta con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare
l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non
e' pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.
Nel verbale si da' atto della dichiarazione di
identita' dei presenti, i quali assicurano che non sono in
atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non
sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui
sono in collegamento.
I presenti mantengono attiva la funzione video per
tutta la durata dell'udienza. Agli stessi e' vietata la
registrazione dell'udienza.
Il luogo dal quale il giudice si collega e' considerato
aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera
tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale e'
pendente il procedimento.
In presenza di gravi motivi il giudice puo'
autorizzare, su istanza dei difensori formulata anche
all'udienza, il collegamento audiovisivo delle parti da un
luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori
stessi. I difensori attestano che le parti sono state rese
edotte della necessita' di rispettare le previsioni del
presente articolo e sono in possesso di strumenti
informatici idonei a garantire il collegamento necessario
per lo svolgimento dell'udienza.
Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia
sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a
distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalita'
attraverso le quali e' garantita la pubblicita'
dell'udienza in cui si discute la causa.».
 
Art. 5

Modifiche al codice penale

1. All'articolo 387-bis, secondo comma, del codice penale, le parole «previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 387-bis del codice penale, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
- Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli
obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che
applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e
282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui
all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di
protezione previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma,
del codice di procedura civile, o un provvedimento di
eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione
personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio.».
 
Art. 6

Modifiche a leggi speciali

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
b) l'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
2. All'articolo 50.5, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo» sono sostituite dalle seguenti: «le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente».
3. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, dopo le parole «il giudice» e' inserita la seguente: «tutelare»;
b) all'articolo 5-bis:
1) al comma 2, lettera e), le parole «ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile»;
2) al comma 3, le parole «del curatore e del curatore speciale» sono sostituite dalle seguenti: «del curatore, del curatore speciale e del collocatario».
4. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-ter, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Se la notificazione di cui al comma 1 non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.
3. Se la notificazione di cui al comma 1 non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa e' eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non e' risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.»;
b) all'articolo 9, comma 1, le parole «sull'originale del provvedimento» sono soppresse e le parole «presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinche' il cancelliere effettui le annotazioni dovute.».
5. Alla legge 4 aprile 2001, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 e' abrogato;
b) all'articolo 7, le parole «dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «dal secondo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile».
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui e' parte il pubblico ministero). - 1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo e' parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.
2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.»;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 1, lettera a), le parole «i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti su domanda congiunta di cui all'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile»;
2) al comma 1, lettera b), le parole «nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' per i procedimenti contenziosi di cui all'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice»;
3) al comma 1-quinquies, le parole «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
4) al comma 3-bis, le parole «il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e» sono soppresse;
d) all'articolo 30, alla rubrica, le parole «dai privati» sono soppresse;
e) all'articolo 131:
1) il comma 3 e' abrogato;
2) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;
a-ter) l'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro;»;
f) alla parte IV, dopo il titolo V e' aggiunto il seguente:
«Titolo V-bis
Procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati
Art. 159-bis (Disposizioni speciali per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati). - 1. I procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2.».
7. All'articolo 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile e' aumentato a cento giorni.».
8. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31:
1) al comma 1, le parole «rito ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie»;
2) al comma 3, le parole «L'atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso»;
3) al comma 4-bis, le parole «precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione»;
b) la rubrica del capo IV e' sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione e dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie».
9. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 17-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel processo civile, esse si applicano fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione.»;
b) all'articolo 16-sexies, comma 1, le parole «Quando la legge prevede» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione, quando la legge prevede».
10. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 12, lettera a), dopo le parole «dopo il numero 9» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 3, le parole «determina le cautele necessarie per il reimpiego» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce il modo di reimpiego»;
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancelleria da' immediata comunicazione al notaio dell'impugnazione proposta e del provvedimento che definisce il giudizio.»;
3) al comma 6 le parole «dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle comunicazioni previste dal comma 4» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento del giudice tutelare e' comunicato al notaio che ha rilasciato l'autorizzazione, a cura della cancelleria.»;
c) all'articolo 29, comma 5, le parole «al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo periodo».

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), come modificato dal presente decreto:
«Art. 5. - Il Tribunale adito, in contraddittorio delle
parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui
all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina
all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne
trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione
della sentenza.
La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio
a seguito del matrimonio.
Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, puo' autorizzare la donna che ne faccia
richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al
proprio quando sussista un interesse suo o dei figli
meritevole di tutela.
La decisione di cui al comma precedente puo' essere
modificata con successiva sentenza, per motivi di
particolare gravita', su istanza di una delle parti.
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non
puo' procurarseli per ragioni oggettive.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di
adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento
agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale puo',
in caso di palese iniquita', escludere la previsione con
motivata decisione.
Su accordo delle parti la corresponsione puo' avvenire
in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal
Tribunale. In tal caso non puo' essere proposta alcuna
successiva domanda di contenuto economico.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il
coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
nozze.
Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria
per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti
dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro
coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove
nozze.».
- Si riporta l'articolo 50.5 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 50.5 (Ripartizione degli affari tra la sezione
distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Presso la
sezione circondariale del tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti
previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251,
317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371,
secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e
I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall'articolo 31
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'
tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la
capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le
convivenze e i minori, le domande di risarcimento del danno
conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la
legge disponga diversamente, e i procedimenti di competenza
del giudice tutelare.
Presso la sezione distrettuale del tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati,
nella materia civile, i procedimenti di primo grado
attribuiti alla competenza del tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli
indicati al primo comma, nonche' i giudizi di reclamo e di
impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla
sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la
sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
nella materia penale e nelle altre materie previste dalla
legge.
La ripartizione degli affari tra la sezione
distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse
sezioni circondariali dello stesso tribunale non da' luogo
a questioni di competenza.».
- Si riportano gli articoli 4 e 5-bis della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),
come modificati dal presente decreto:
«Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e' disposto dal
servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la
responsabilita' genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova
il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano l'articolo 5-bis e
gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono
essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri
riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi'
essere indicato il servizio sociale locale cui e'
attribuita la responsabilita' del programma di assistenza,
nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
tenere costantemente informati il giudice tutelare o il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del
programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante
l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice
tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza,
sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione
delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso
di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.
Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro
mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su
richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio
delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi
grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso
del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale
segnala al pubblico ministero l'opportunita' di richiederne
la proroga.
5. L'affidamento familiare cessa con il decorso del
termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa
autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del
minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolta'
temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato,
ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi
pregiudizio al minore.
5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di
affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi
delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora,
sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la
famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il
tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione,
tiene conto dei legami affettivi significativi e del
rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e
la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,
il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia
dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da
altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente
all'interesse del minore, la continuita' delle positive
relazioni socio-affettive consolidatesi durante
l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai
commi 4, 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni
documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha
compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se
capace di discernimento.
5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un
ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore,
cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente
separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,
anche se l'unione civile e' cessata, dal convivente o da
persona legata al genitore stesso, anche in passato, da
relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i
necessari accertamenti, provvede privilegiando la
continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra il
minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in
cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede
assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva
tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i
servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma
5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso
alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo
studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata
previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento, richiede, se necessario, al competente
tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti
presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di
assistenza pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il
giudice tutelare verifica nel contraddittorio delle parti
l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle
condizioni di difficolta' del nucleo familiare di
provenienza e l'opportunita' della prosecuzione
dell'inserimento.».
«Art. 5-bis. - 1. Il minore puo' essere affidato al
servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si
trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del
codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi
2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno
collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 2, comma 3.
2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione
della responsabilita' genitoriale e affida il minore al
servizio sociale, il tribunale indica:
a) il soggetto presso il quale il minore e'
collocato;
b) gli atti che devono essere compiuti direttamente
dal servizio sociale dell'ente locale, anche in
collaborazione con il servizio sanitario, in base agli
interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;
c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto
collocatario del minore;
d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore
nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma,
del codice di procedura civile;
f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
g) la durata dell'affidamento, non superiore a
ventiquattro mesi;
h) la periodicita', non superiore a sei mesi, con la
quale il servizio sociale riferisce all'autorita'
giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice
tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti
mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del
progetto predisposto dal tribunale.
3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a
lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate,
tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano
stati dichiarati decaduti dalla responsabilita' genitoriale
e del minore nonche', ove vi siano, del curatore, del
curatore speciale e del collocatario.
4. Entro quindici giorni dalla notifica del
provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo
del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai
genitori, agli esercenti la responsabilita' genitoriale, al
curatore se nominato e al soggetto collocatario.
5. Se l'affidamento al servizio sociale e' disposto con
il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione e'
comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza
abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.
6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza
del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni
nell'interesse del minore.
7. Si applicano le disposizioni in materia di
inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui
all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.».
- Si riportano gli articoli 3-ter e 9 della legge 21
gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e
procuratori legali), come modificati dal presente decreto:
«Art. 3-ter. - 1. L'avvocato esegue la notificazione
degli atti giudiziali in materia civile e degli atti
stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o
servizio elettronico di recapito certificato qualificato
quando il destinatario:
a) e' un soggetto per il quale la legge prevede
l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante
dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico
elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli
altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in
albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.
2. Se la notificazione di cui al comma 1 non puo'
essere eseguita o non ha esito positivo per causa
imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante
inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi
telematici gestito dal Ministero della giustizia,
unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei
presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area
riservata collegata al codice fiscale del destinatario e
generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita,
per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello
in cui e' compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore,
nella data in cui egli accede all'area riservata.
3. Se la notificazione di cui al comma 1 non puo'
essere eseguita o non ha esito positivo per causa non
imputabile al destinatario, essa e' eseguita dall'avvocato
a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario
ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara
all'ufficiale giudiziario che il destinatario della
notificazione non dispone di un indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi
ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica
certificata non e' risultata possibile o non ha avuto esito
positivo per la causa non imputabile al destinatario
specificamente indicata.».
«Art. 9. - 1. Nei casi in cui il cancelliere deve
prendere nota dell'avvenuta notificazione di un atto di
opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del
codice di procedura civile e dell'art. 123 delle
disposizioni per l'attuazione, transitorie e di
coordinamento del codice di procedura civile, il
notificante provvede, contestualmente alla notifica, a
depositare copia dell'atto notificato nel fascicolo
d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinche'
il cancelliere effettui le annotazioni dovute.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con
modalita' telematiche dell'atto notificato a norma
dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata,
dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di
avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire
prova della notificazione e non sia possibile fornirla con
modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.».
- Si riporta l'articolo 7 della legge 4 aprile 2001,
n.154 (Misure contro la violenza nelle relazioni
familiari), come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Disposizioni fiscali). - 1. Tutti gli atti, i
documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile
contro la violenza nelle relazioni familiari, nonche' i
procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere
la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal
comma 3 dell' articolo 282-bis del codice di procedura
penale e dal secondo comma dell' articolo 473-bis.70 del
codice di procedura civile, sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di
notifica, di cancelleria e di copia nonche' dall'obbligo
della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.».
- Si riportano gli articoli 10, 13, 30 e 131 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), come
modificati dal presente decreto:
«Art. 10 (Esenzioni). - 1. Non e' soggetto al
contributo unificato il processo gia' esente, secondo
previsione legislativa e senza limiti di competenza o di
valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo
di rettificazione di stato civile, il processo in materia
tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24
marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione
scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la
garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o
sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo,
anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di
assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque
riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi
di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III,
IV e V, del codice di procedura civile.
4.
5.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento
del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate
secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente
testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso
articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato.».
«Art. 13 (Importi). - 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100
euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza
e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti su domanda
congiunta di cui all'articolo 473-bis.51 del codice di
procedura civile;
b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i procedimenti contenziosi di
cui all'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile
e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II,
capo VI, del medesimo codice;
c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di
valore indeterminabile;
e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a
euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato
della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma
1-bis.
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e'
respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater
non si applicano quando il ricorso per cassazione viene
dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo
comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile.
1-quinquies. Per il procedimento introdotto con
l'istanza di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del
codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad
euro 43 e non si applica l'articolo 30.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 168.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
processi di sfratto per morosita' si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei processi di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi
dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di
indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del
giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il
contributo unificato e' aumentato della meta'.
[4.]
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 851.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di
pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo
dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto
e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a
euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a
euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie
tributarie di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a
euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a
euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000.
6-quinquies. Per le controversie di cui al regolamento
(UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per
l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti
bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero
dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:
a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1,
lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli
articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3,
per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1,
per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma
1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14
del regolamento (UE) n. 655/2014.».
«Art. 30 (Anticipazioni forfettarie all'erario nel
processo civile). - 1. La parte che per prima si
costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di
espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la
vendita di beni pignorati, anticipa con le modalita' di cui
all'articolo 197, comma 1-bis i diritti, le indennita' di
trasferta e le spese di spedizione per la notificazione
eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio,
in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che
nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2
aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in
quelli in cui si applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine
stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive
modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto;
il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione
mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e
relative norme transitorie, in solido nei confronti
dell'impugnante e del difensore.».
«Art. 131 (Effetti dell'ammissione al patrocinio). - 1.
Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente
alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono
prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17,
decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n.
642, nel processo contabile;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a
richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e
amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. (abrogato)
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di
parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di
notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal
magistrato nei casi previsti dalla legge;
a-ter) l'indennita' di custodia del bene sottoposto a
sequestro;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai
magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali
giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti
del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel
processo civile;
c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a
testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e
ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale
dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita
o per la distruzione di quella compiuta nel processo
civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta
d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi
dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o
le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di
parte.».
- Si riporta l'articolo 126 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), come modificato dal presente decreto:
«Art. 126 (Ufficio centrale italiano). - 1. L'Ufficio
centrale italiano e' abilitato all'esercizio delle funzioni
di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento
degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario
e dal presente codice a seguito di riconoscimento del
Ministro dello sviluppo economico.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui
all'articolo 125, svolge le seguenti attivita':
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle
imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata
nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal
Ministro dello sviluppo economico e provvede alla
liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera
b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo
125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la
qualita' di domiciliatario dell'assicurato, del
responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi
di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4
dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese
aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati
dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
immatricolati o registrati all'estero possono esercitare
direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto
agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche
nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le
disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa
di assicurazione del responsabile civile secondo quanto
previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di
risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano
il termine per comparire di cui all'articolo 163-bis, primo
comma, del codice di procedura civile e' aumentato a
duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo
281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di
procedura civile e' aumentato a cento giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere
le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di
veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei
confronti dei corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali
certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di
assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso
stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni
causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore
immatricolati in Italia non coperti da assicurazione,
l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei
confronti del proprietario o del conducente del veicolo per
le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della
Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti
immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale
italiano puo' richiedere ai competenti organi di polizia le
informazioni acquisite relativamente alle modalita'
dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e
alla targa di immatricolazione o altro analogo segno
distintivo.».
- Si riporta l'articolo 31 del decreto legislativo
1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al
codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai
sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69),
come modificati dal presente decreto:
«Art. 31 (Delle controversie in materia di
rettificazione di attribuzione di sesso). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto la rettificazione di
attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge
14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei
procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione
collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. Il ricorso e' notificato al coniuge e ai figli
dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento
medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza
passata in giudicato. Il procedimento e' regolato dai commi
1, 2 e 3.
4-bis Fino alla fissazione dell'udienza di rimessione
della causa in decisione la persona che ha proposto domanda
di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge
possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in
udienza, esprimere la volonta', in caso di accoglimento
della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando
le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del
cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la
sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale
dello stato civile del comune di celebrazione del
matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di
iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili
e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti
relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di
rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina
all'ufficiale di stato civile del comune dove e' stato
compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione
nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di
sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo
scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio
celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 16-sexies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica). - 1. All'articolo 136,
primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in
carta non bollata» sono soppresse.
2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono
inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni».
3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:
«Quando viene redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono
sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle
parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti
ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal
messaggio di posta elettronica certificata, formato ed
inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.».
4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al
Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le
comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria
sono effettuate esclusivamente per via telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si
procede per le notificazioni da eseguire a norma
dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale.
La relazione di notificazione e' redatta in forma
automatica dai sistemi informatici in dotazione alla
cancelleria. (150)
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati
sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale
messa a disposizione, sul sito internet individuato
dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il
destinatario accede mediante gli strumenti di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi
dall'imputato per i quali la legge prevede l'obbligo di
munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata,
che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il
predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante
deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio
personalmente la parte il cui indirizzo di posta
elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la
stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e
notificazioni relative al procedimento. In tale caso le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e
8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche
amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti sono effettuate
esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica
comunicati a norma del comma 12.
7-bis. Nei procedimenti penali quando l'imputato o le
altre parti private dichiarano domicilio presso un
indirizzo di posta elettronica certificata non risultante
da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a
cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai
sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei
messaggi di posta elettronica certificata per cause non
imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le
disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice
di procedura penale e per le altre parti private le
disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma
4 per causa non imputabile al destinatario, nei
procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo
comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile e, nei procedimenti penali, le
disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del codice di
procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano
efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a
cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori,
nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e
alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia'
stati individuati dai decreti ministeriali previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto per le comunicazioni e le
notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di
appello che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto per le comunicazioni e le
notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari
diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del
codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai
tribunali e alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli
uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti
d'appello.
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato,
il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e
dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le
disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse
disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e
notificazioni per via telematica alle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta
elettronica certificata conforme a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le
comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente
dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni,
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime
modalita', le amministrazioni pubbliche possono comunicare
altresi' gli indirizzi di posta elettronica certificata di
propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso
cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via
telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi
l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio
in relazione a specifiche materie ovvero in caso di
autonoma capacita' o legittimazione processuale. Per il
caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti,
le amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare
ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata,
riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di
cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree
organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai
fini del giudizio.
13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma
12, le comunicazioni e notificazioni a cura della
cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le
notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi
dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.
14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e'
aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del
diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per
gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in
cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non
si e' resa possibile per causa a lui imputabile.».
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware
e software presso gli uffici giudiziari nonche' per la
manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi
alla formazione del personale amministrativo e' autorizzata
la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge
12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente
iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in
quello del Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12
e 13 si applicano anche nel processo amministrativo. Nel
processo civile, esse si applicano fatto salvo quanto
previsto dal codice di procedura civile e dalle relative
disposizioni per l'attuazione.".
«Art. 16-sexies (Domicilio digitale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle
relative disposizioni per l'attuazione, quando la legge
prevede che le notificazioni degli atti in materia civile
al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la
cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione
con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente
quando non sia possibile, per causa imputabile al
destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui
all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, nonche' dal registro generale degli indirizzi
elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.».
- Si riportano gli articoli 1, comma 12, 21 e 29, comma
5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
(Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante
delega al Governo per l'efficienza del processo civile e
per la revisione della disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti
di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata), come modificati dal presente decreto:
"Art. 1 (Modifiche al codice civile). - 1. - 11.
(Omissis).
12. Al Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2652, primo comma, dopo il numero 9,
secondo periodo e' inserito il seguente:
«9-bis) le domande di revocazione contro le
sentenze soggette a trascrizione per le cause previste
dall'articolo 391-quater del codice di procedura civile.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda.»;
b) all'articolo 2658, secondo comma, e' inserito, in
fine, il seguente periodo: «Quando la domanda giudiziale si
propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione
presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di
attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio
giudiziario.».
13. (Omissis)."
«Art. 21 (Attribuzione ai notai della competenza in
materia di autorizzazioni relative agli affari di
volontaria giurisdizione). - 1. Le autorizzazioni per la
stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate
nei quali interviene un minore, un interdetto, un
inabilitato o un soggetto beneficiario della misura
dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto
beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta
scritta delle parti, personalmente o per il tramite di
procuratore legale, dal notaio rogante.
2. Il notaio puo' farsi assistere da consulenti, ed
assumere informazioni, senza formalita', presso il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il
secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di
protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri
chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se
redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto
comma, del codice di procedura civile deve essere sentito
il legatario.
3. Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere
riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un
soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio,
nell'atto di autorizzazione, stabilisce il modo di
reimpiego del medesimo.
4. L'autorizzazione e' comunicata, a cura del notaio,
anche ai fini dell'assolvimento delle formalita'
pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe
stato competente al rilascio della corrispondente
autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il
medesimo tribunale.
5. L'autorizzazione puo' essere impugnata innanzi
all'autorita' giudiziaria secondo le norme del codice di
procedura civile applicabili al corrispondente
provvedimento giudiziale. La cancelleria da' immediata
comunicazione al notaio dell'impugnazione proposta e del
provvedimento che definisce il giudizio.
6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti
giorni dalle comunicazioni previste dal comma 4 senza che
sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni
tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma
restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi
in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla
revoca. Il provvedimento del giudice tutelare e' comunicato
al notaio che ha rilasciato l'autorizzazione, a cura della
cancelleria.
7. Restano riservate in via esclusiva all'autorita'
giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare,
transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonche' per
la continuazione dell'impresa commerciale.».
"Art. 29 (Altre modifiche alle leggi speciali in
materia di persone, minorenni e famiglie). - 1. - 4.
(Omissis).
5. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, articolo 6, comma 2, al terzo periodo, dopo le
parole «Quando ritiene che l'accordo non risponde
all'interesse dei figli» sono inserite le seguenti: «o che
e' opportuno procedere al loro ascolto».
6. (Omissis).".
 
Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, primo comma, numero 7-bis) del codice di procedura civile continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31.
3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.
5. Le specifiche tecniche previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a) sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, per i profili di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater, e di cui all'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data 28 febbraio 2023.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 1° gennaio 2023.

Note all'art. 7:
- Per l'articolo 50-bis del codice di procedura civile,
si veda nelle note all'articolo 3.
- La legge 12 aprile 2019, n. 31, recante «Disposizioni
in materia di azione di classe», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92.
- Si riporta l'articolo 35, commi 1 e 8, del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149:
«Art. 35 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni
del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a
tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28
febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente
vigenti.
2. - 7. (Omissis).
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34,
lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di
precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
9. - 11. (Omissis).».
- Per gli articoli 183-ter e 281-sexies del codice di
procedura civile, si veda nelle note all'articolo 3.
- Si riportano gli articoli 183-quater, 474 e 478 del
codice di procedura civile:
«Art. 183-quater (Ordinanza di rigetto della domanda).
- Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno
ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di
parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito
dell'udienza di cui all'articolo 183, puo' pronunciare
ordinanza di rigetto della domanda quando questa e'
manifestamente infondata, ovvero se e' omesso o risulta
assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163,
terzo comma, n. 3), e la nullita' non e' stata sanata o se,
emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di
integrazione della domanda, persiste la mancanza
dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma
del predetto articolo 163. In caso di pluralita' di domande
l'ordinanza puo' essere pronunciata solo se tali
presupposti ricorrano per tutte.
L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo
comma e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e
non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo
2909 del codice civile, ne' la sua autorita' puo' essere
invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il
giudice liquida le spese di lite.
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non e'
reclamata o se il reclamo e' respinto, definisce il
giudizio e non e' ulteriormente impugnabile.
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio
prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha
emesso l'ordinanza reclamata.».
«Art. 474 (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata
non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo
per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai
quali la legge attribuisce espressamente efficacia
esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente
alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le
cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la
legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo'
aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai
numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve
contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo
480, secondo comma, delle scritture private autenticate di
cui al numero 2) del secondo comma.
Il titolo e' messo in esecuzione da tutti gli ufficiali
giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con
l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti
gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano
legalmente richiesti.».
«Art. 478 (Prestazione della cauzione). - Se
l'efficacia del titolo esecutivo e' subordinata a cauzione,
non si puo' iniziare l'esecuzione forzata finche' quella
non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare
con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato
ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve
essere unito al titolo.».
- Per gli articoli 475 e 479 del codice di procedura
civile, si veda nelle note all'articolo 3.
- Per gli articoli 4 e 5-bis della legge 4 maggio 1983,
n. 184 e per l'articolo 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si veda
nelle note all'articolo 6.
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio