Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2024 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 31 ottobre 2024
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Ciltacabtagene autoleucel «Carvykti». (Determina n. 650/2024).


IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, cosi' come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n.189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2022 al 31 maggio 2022 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 luglio 2022;
Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 25 settembre 2024 (Prot.n. 0124447/P-25/09/2024-AIFA_UMGR-P), con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Carvykti» (Ciltacabtagene autoleucel);
Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:
CARVYKTI
descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verra' data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sara' applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).
4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2024

Il Presidente: Nistico'
 
Allegato

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.
Farmaco di nuova registrazione.
CARVYKTI.
Codice ATC - Principio attivo: L01XL05 Ciltacabtagene autoleucel.
Titolare: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.
Cod. procedura EMEA/H/C/005095/0000.
GUUE: 30 giugno 2022.
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.
Indicazioni terapeutiche.
«Carvykti» e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno tre precedenti terapie, inclusi un agente immunomodulante, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e nei quali si e' verificata progressione della malattia durante l'ultima terapia.
Modo di somministrazione.
«Carvykti» deve essere somministrato in un centro di trattamento qualificato.
La terapia deve essere avviata sotto la direzione e la supervisione di un operatore sanitario esperto nel trattamento di neoplasie ematologiche maligne e istruito a somministrare e a gestire pazienti trattati con «Carvykti».
Prima dell'infusione, il centro di trattamento qualificato deve disporre di almeno una dose di tocilizumab da utilizzare in caso di sindrome da rilascio di citochine (CRS), e deve avere accesso a una dose aggiuntiva entro otto ore da ciascuna dose precedente (vedere paragrafo 4.4). Nel caso eccezionale in cui tocilizumab non fosse disponibile a causa di una carenza riportata nell'elenco dei farmaci carenti dell'Agenzia europea dei medicinali, prima dell'infusione devono essere disponibili idonee misure alternative per il trattamento della CRS in sostituzione di tocilizumab.
Prima dell'infusione e durante il periodo di recupero del paziente devono essere disponibili dispositivi di emergenza.
«Carvykti» e' solo per uso endovenoso.
Non utilizzare un filtro per leucodeplezione.
Preparazione di «Carvykti» per l'infusione
Assicurarsi che prima dell'infusione e durante il periodo di recupero, siano disponibili tocilizumab o alternative adeguate, nel caso eccezionale in cui tocilizumab non fosse disponibile a causa di una carenza riportata nell'elenco dei farmaci carenti dell'Agenzia europea dei medicinali, nonche' dispositivi di emergenza.
Prima dell'infusione e' necessario confermare che l'identita' del paziente corrisponda alle informazioni univoche dello stesso riportate sul contenitore criogenico di «Carvykti», sulla sacca per infusione e sul foglio informativo del lotto (vedere paragrafo 4.4).
Il medicinale non deve essere scongelato finche' non si e' pronti per l'uso. Le tempistiche di scongelamento e di infusione di «Carvykti» devono essere coordinate; l'orario dell'infusione deve essere confermato in anticipo e l'ora di inizio dello scongelamento deve essere stabilita in maniera tale che, quando il paziente e' pronto, «Carvykti»sia disponibile per l'infusione. Il medicinale deve essere somministrato immediatamente dopo lo scongelamento e l'infusione deve essere completata entro 2,5 ore dallo scongelamento.
Per le istruzioni dettagliate sulla preparazione, somministrazione, misure da mettere in atto in caso di esposizione accidentale e smaltimento di «Carvykti», vedere paragrafo 6.6.
Confezioni autorizzate:
EU/1/22/1648/001 - A.I.C.: 050128014 /E In base 32: 1HTT4G - 3,2 × 10 alla sesta - 1,0 × 10 alla ottava cellule - Dispersione per infusione - Uso endovenoso - Sacca (EVA) 30 ml o 70 ml - 1 sacca.
Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 10-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.
Programma di distribuzione controllata e disponibilita' di tocilizumab
Per ridurre al minimo i rischi di CRS (compresa HLH) e neurotossicita' (compresa ICANS e altre neurotossicita') associati al trattamento con «Carvykti», il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' assicurare che i centri che dispensano «Carvykti» siano qualificati in conformita' al programma di distribuzione controllata concordato:
garantendo un immediato accesso in loco a una dose di tocilizumab per paziente prima dell'infusione di «Carvykti». Il centro di trattamento deve avere accesso a una dose aggiuntiva di tocilizumab entro otto ore da ciascuna dose precedente. Nel caso eccezionale in cui tocilizumab non sia disponibile a causa di una carenza riportata nell'elenco dei farmaci carenti dell'Agenzia europea dei medicinali, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' assicurarsi che siano disponibili all'interno del centro misure alternative adeguate per il trattamento della CRS in sostituzione di tocilizumab.
«Carvykti» sara' fornito esclusivamente ai centri che sono qualificati e solo se l'operatore sanitario (HCP) coinvolto nel trattamento di un paziente ha completato il programma educazionale per gli operatori sanitari.
Programma educazionale: prima del lancio di CARVYKTI in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e il formato del materiale educazionale con l'autorita' nazionale competente.
Programma educazionale per gli operatori sanitari.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che, in ogni Stato membro in cui viene commercializzato «Carvykti», a tutti gli operatori sanitari che dovranno prescrivere, dispensare e somministrare «Carvykti» sia fornita una guida:
per aumentare la consapevolezza della CRS (compresa l'HLH) e della neurotossicita' (compresa ICANS e altra neurotossicita') nonche' l'idoneo monitoraggio, prevenzione e gestione, compresa l'importanza della disponibilita' di tocilizumab presso il centro, prima di trattare un paziente;
per facilitare la comunicazione di informazioni pertinenti al paziente;
sulla segnalazione di reazioni avverse gravi associate a «Carvykti»;
per assicurarsi che, prima di trattare il paziente, tocilizumab sia disponibile in loco per ogni paziente; nel caso eccezionale in cui tocilizumab non sia disponibile a causa di una carenza riportata nell'elenco dei farmaci carenti dell'Agenzia europea dei medicinali, assicurarsi che siano disponibili all'interno del centro misure alternative adeguate per il trattamento della CRS in loco.
Formazione sulla manipolazione del medicinale.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che a tutti gli operatori sanitari e al personale coinvolto nel trasporto, nella conservazione, nello scongelamento, nella preparazione o nella manipolazione di «Carvykti» sia fornita formazione:
per aumentare la consapevolezza dell'importante rischio potenziale di diminuzione della vitalita' cellulare a causa di una manipolazione o preparazione inadeguate del medicinale;
per fornire una guida sulle precauzioni da adottare prima della manipolazione o della somministrazione di «Carvykti» (per es., come controllare il medicinale prima della somministrazione, come scongelarlo e come somministrarlo).
Programma educazionale per il paziente.
Per informare e spiegare ai pazienti:
i rischi della CRS (compresa l'HLH) e della neurotossicita' (compresa ICANS e altra neurotossicita') associati a «Carvykti» e aumentare la consapevolezza dei sintomi che richiedono cure mediche immediate;
la necessita' di portare sempre con se' la scheda di allerta per il paziente e di presentarla a qualsiasi operatore sanitario che presta le cure (anche di emergenza) in modo tale che questi possa contattare l'operatore sanitario addetto al trattamento CAR-T.
Obbligo di condurre attivita' post-autorizzative.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':

Parte di provvedimento in formato grafico

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).