Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2024 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
COMUNICATO
Modifica del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).


Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 24 ottobre 2024, e' stato modificato il regolmento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), come segue:

Art. 1.
Dopo l'articolo 22 e' introdotto il seguente:
Art. 22-bis (Procedimento istruttorio per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 in relazione al ciclo attuativo del Piano strutturale di Bilancio di medio termine 2025-2029):
1. Al fine di assicurare il puntuale ed esaustivo esercizio delle attribuzioni conferite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in conformita' all'articolo 99 della Costituzione e alla normativa vigente, il Presidente del CNEL, previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, convoca annualmente una o piu' Assemblee straordinarie correlate alle diverse fasi del ciclo di programmazione del bilancio previsto dalle nuove regole dell'Unione europea e volte ad esaminare in particolare lo stato di attuazione del Piano strutturale di Bilancio di medio termine 2025-2029 e a formulare di propria iniziativa, secondo le previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g) della legge 93671986, eventuali osservazioni e proposte a Parlamento e Governo.
2. Entro i sessanta giorni antecedenti le Assemblee straordinarie di cui al comma precedente, le commissioni istruttorie permanenti e la commissione speciale dell'Informazione svolgono apposite sedute, anche in forma congiunta, al fine di approfondire le tematiche di rispettiva competenza e promuovere, d'intesa con il Presidente e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, l'eventuale esercizio dell'iniziativa legislativa relativamente alle azioni di riforma da esso previste.
3. Ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali previsti dal presente articolo, presso il Segretariato generale e' costituito un comitato tecnico di supporto coordinato dal Segretario generale e composto dai Direttori generali del CNEL, dal Capo della Segreteria tecnica del Presidente, nonche' dagli esperti di cui all'articolo 38 del Regolamento.».
 
Art. 2.
Dopo l'articolo 25 sono introdotti i seguenti:
Art. 25-bis (Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17, commi 1-3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936):
1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 16 della legge n. 936/1986, la Commissione dell'informazione impartisce alla Direzione generale competente, anche attraverso l'approvazione di un apposito regolamento, gli indirizzi generali e le direttive per l'organizzazione e la gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge 936/1986.
2. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Commissione provvede ad impartire, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b) e d) della legge 936/1986, opportune direttive alla Direzione generale competente, disponendo altresi' eventuali indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro previste e applicate dai CCNL depositati presso l'Archivio.
3. L'organizzazione e la gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro sono improntati ai principi di trasparenza e accessibilita' in modo tale da fornire alle istituzioni pubbliche e agli operatori informazioni chiare e utili a contribuire a un ordinato sviluppo delle relazioni industriali e di lavoro e a monitorare le dinamiche della contrattazione collettiva. A questo fine la Commissione dell'informazione fornisce istruzioni alla Direzione generale competente in merito alla esatta collocazione nell'Archivio dei contratti collettivi da tempo scaduti e non rinnovati, nonche' dei contratti collettivi che, per numero di aziende, lavoratori coinvolti e relativa distribuzione territoriale, denotino, in base alla serie storica delle rilevazioni periodiche svolte dall'Ufficio competente, l'assenza di un effettivo radicamento nel sistema di relazioni industriali ovvero la non diffusione nel settore o sottosettore di riferimento dell'Archivio.
4. L'organizzazione e la gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro devono in ogni caso risultare coerenti con la normativa di recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 cosi' da garantire, conformemente agli articoli 10 e 11 della medesima, pubblicita' e totale trasparenza nel monitoraggio e nella raccolta dei dati.
5. La Commissione dell'informazione definisce altresi', compatibilmente con le risorse e le dotazioni tecnologiche disponibili, le procedure e le modalita' formali di invio, raccolta e deposito dei contratti collettivi di lavoro, sia di livello nazionale che di livello decentrato, aziendale e territoriale o di filiera, in modo tale da accertare i soggetti firmatari e la loro volonta' congiunta di depositare il testo contrattuale presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
6. Coerentemente alle previsioni normative e regolamentari vigente il CNEL, previo parere conforme della Commissione dell'informazione, puo' sottoscrivere accordi con altre amministrazioni pubbliche e con le stesse organizzazioni sindacali e datoriali volti ad acquisire mediante relativo deposito presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro i testi contrattuali di livello decentrato.
Art. 25-ter (Procedimento istruttorio per l'attribuzione del codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936):
1. Entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto deposito, presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL, della copia autentica degli accordi di rinnovo e dei nuovi contratti collettivi di lavoro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 936/1986 da parte dei soggetti stipulanti, la competente Direzione generale provvede ad avviare il relativo procedimento istruttorio da concludersi di regola entro i successivi novanta giorni, per l'attribuzione del codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dandone comunicazione alla competente Commissione dell'informazione e per opportuna conoscenza, al Presidente e al Segretario generale.
2. Nel corso della procedura istruttoria per l'assegnazione del codice alfanumerico unico, la Commissione dell'informazione conformemente alle previsioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b) e d) della legge 936/1986 puo' formulare alla competente Direzione generale proprie osservazioni e richieste di chiarimenti da indirizzare ai soggetti stipulanti, disponendo inoltre eventuali indagini sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro previste e applicate dai nuovi contratti collettivi nazionali di categoria per i quali si richieda l'attribuzione del codice alfanumerico unico.
3. L'esito del procedimento istruttorio viene reso noto ai soggetti stipulanti attraverso la diffusione di un prospetto informativo predisposto dalla Direzione generale competente anche sulla base dell'apposita scheda di classificazione ed approvato dal Segretario generale, previo parere conforme della Commissione dell'informazione e la relativa pubblicazione nell'home page del sito istituzionale del CNEL, nonche' nell'apposita sezione dedicata all'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro e viene trasmesso alle amministrazioni competenti.
4. La Commissione dell'Informazione puo' disporre, con proprio parere motivato, l'applicazione del procedimento istruttorio di cui al presente articolo anche ai contratti e agli accordi collettivi di lavoro gia' depositati in precedenza presso l'archivio di cui all'articolo 17 della legge 936/1986 e per i quali sia stata disposta l'attribuzione del codice alfanumerico unico, previa applicazione delle previsioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b) della citata legge.
5. Entro il mese di gennaio e il mese di luglio di ogni anno la Direzione competente predispone un quadro sinottico e un prospetto riepilogativo da sottoporre alla Commissione dell'informazione e da presentare all'Assemblea, relativamente ai contratti depositati e ai rinnovi contrattuali avvenuti nel semestre precedente e per i quali e' stata conseguentemente disposta l'assegnazione del codice alfanumerico unico, nonche' delle eventuali indagini esperite ai sensi del precedente comma 2 nel semestre di riferimento.
 
Art. 3.

L'articolo 28 e' cosi' modificato:
Art. 28 (Concessione del patrocinio non oneroso e dell'utilizzo dei locali):
1. Le richieste di utilizzo di locali del CNEL per lo svolgimento di eventi da parte di enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni, debbono essere inoltrate alla Segreteria generale che ne cura la registrazione in apposito prospetto da cui risulti il soggetto richiedente, la data di richiesta, la data e l'ora di svolgimento, la durata, l'oggetto specifico dell'evento, la stima del numero dei partecipanti ovvero degli invitati, i relatori, l'oggetto degli interventi, l'eventuale richiesta di patrocinio gratuito e la specificazione della vigenza attuale di una convenzione con il CNEL.
2. Con il visto del Segretario generale, le richieste e le informazioni sintetiche suddette sono trasmesse all'Ufficio di Presidenza per l'acquisizione del parere di competenza anche con riferimento alla eventuale concessione del patrocinio gratuito ed all'utilizzo del logo istituzionale.
3. In esito all'espressione del suddetto parere, il Segretario generale, per il tramite dei suoi uffici, provvede agli adempimenti di competenza, comunicando in forma scritta agli interessati l'avvenuta concessione del patrocinio, dell'utilizzo del logo istituzionale e dell'utilizzo dei locali o l'eventuale motivato diniego.
4. Costituiscono requisiti soggettivi di ammissibilita' delle richieste sopra definite l'essere, il soggetto richiedente:
rappresentato nella consiliatura in carica;
pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
parte di una specifica convenzione con il CNEL;
soggetto privato per il quale ricorrano i requisiti oggettivi di seguito riportati.
5. Costituiscono requisiti oggettivi di ammissibilita' delle richieste:
la stretta attinenza o la compartecipazione istituzionale dell'oggetto dell'evento con le funzioni del CNEL, previste dalla legge o, comunque, oggetto di programmazione approvata dall'Assemblea;
l'assenza di finalita' diretta o indiretta di lucro.
6. Sono fatte salve deroghe ai criteri sopra esposti quando il Presidente del CNEL, acquisito il conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, lo reputi opportuno, fatta salva in ogni caso l'adeguata motivazione risultante da atto scritto comunicata al Segretario generale.
7. In casi di necessita' ed urgenza, il Segretario generale provvede ad avvisare per le vie brevi il Presidente ed i Vice Presidenti, acquisendone l'orientamento, cui seguira', alla prima riunione utile dell'Ufficio di Presidenza, la ratifica dell'atto segretariale.
8. Sul sito istituzionale del CNEL, opportunamente collocato nell'area «eventi» verra' inserito un riferimento telefonico e telematico, per «info», alla Segreteria generale.
9. Gli adempimenti conseguenti alla approvazione definitiva dello svolgimento di ciascun evento verranno posti in essere dalla competente struttura del Segretariato generale e dalle altre strutture (comunicazione e stampa, webmaster, accoglienza, sicurezza), coordinate dalla Segreteria generale.
 
Art. 4.

L'articolo 34 e' cosi' modificato:
Art. 34 (Struttura di diretta collaborazione del Presidente):
1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il Presidente del CNEL puo' avvalersi di una struttura di diretta collaborazione sino ad un massimo di quattordici unita', avente competenze di supporto del Presidente e di raccordo con il Segretariato generale e con gli organi collegiali.
2. Fermi restando i limiti dello stanziamento di bilancio di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1999, n. 440, le unita' del contingente della struttura di cui al comma precedente, nel cui ambito non e' computato il personale di ruolo del CNEL e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 eventualmente ad essa assegnato, sono scelte dal Presidente del CNEL intuitu personae, per una durata massima non superiore a quella del mandato presidenziale.
3. Funzioni e trattamento economico di detto personale sono stabilite con determinazione del Presidente, su parere conforme dell'ufficio di presidenza. Il trattamento economico e' in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti.
4. Nell'ambito della struttura di diretta collaborazione, fermo restando modalita', termini e procedure di cui al precedente comma, possono altresi' essere conferiti dal Presidente del CNEL a persone in possesso di comprovata e pluriennale esperienza in materia economica, sociale e del lavoro e al di fuori del contingente massimo delle unita' previste, fino a tre incarichi fiduciari a titolo onorifico e senza oneri per il CNEL, anche in posizione di distacco da altre amministrazioni o societa' a prevalente capitale pubblico.
 
Art. 5.

L'articolo 35 e' cosi' modificato:
Art. 35 (Attivita' di supporto agli organi collegiali):
1. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per le necessarie attivita' di raccordo con la struttura di diretta collaborazione del Presidente, con la Segreteria degli organi collegiali e con gli Uffici del Segretariato generale, i Vice Presidenti, i coordinatori delle Commissioni, nonche' i Presidenti e coordinatori degli altri organismi di cui all'art. 8, comma 3 del regolamento, si avvalgono della competente struttura organizzativa costituita nell'ambito del Segretariato generale e conformemente all'articolo 38 del Regolamento di eventuali esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, nonche' - senza oneri finanziari per il CNEL e previa comunicazione al Segretario generale - del supporto di una o piu' unita' tecniche di personale appartenente all'organizzazione da loro rappresentata.