Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 settembre 2024
Modalita' di attuazione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e, in particolare, il Capo III, che, agli articoli 9 e seguenti, disciplina le misure per la «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»;
Visto l'art. 16-bis, del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale: «Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022 - 2027, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.»;
Visto il comma 3, dell'art. 16-bis del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di accesso al beneficio nonche' dei criteri e delle modalita' di applicazione e di fruizione del credito d' imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa fissato;
Viste le decisioni della Commissione europea del 2 dicembre 2021, C (2021) 8655 final, del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, recanti la «Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027)»;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» (2022/C 485/01);
Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 final);
Vista la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora, Ministero delle imprese e del made in Italy) ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo e della pesca continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN e SIPA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e in particolare, l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;
Vista la comunicazione alla Commissione europea del 5 giugno 2024 n. SA.114421, effettuata a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) 2022/2472 e dell'art. 11 del regolamento (UE) 2473/2022, contenente le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto, in particolare relativamente alle agevolazioni concesse in applicazione del Capo II, articoli 8, 10, e 11, in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria agricola e del settore forestale, e la comunicazione alla Commissione europea del 6 giugno 2024 n. SA 114428, effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473, relativa alle agevolazioni concesse in applicazione del Capo III del presente decreto alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di accesso al beneficio nonche', i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e alle imprese attive nel settore forestale, e alle microimprese, alle piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese, di cui all'art. 2, del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Gli immobili oggetto di investimento devono effettivamente essere utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento. Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni previste dalle disposizioni del Capo II del presente decreto.
3. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
4. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
 
Art. 2

Beneficiari

1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto sono:
a) le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) le imprese attive nel settore forestale;
c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
2. Possono accedere al contributo le imprese di cui al comma 1, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, gia' operative o che si insedieranno nella ZES unica, in relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, e ai Capi II e III del presente decreto, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia 2022-2027.
3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente all'art. 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472;
b) le imprese in difficolta', ai sensi dell'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472;
c) le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
d) le imprese specificamente individuate all'art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473;
 
Art. 3

Investimenti ammissibili

1. Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.
2. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 4, il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nell'art. 1, comma 2. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
3. Gli investimenti agevolabili di cui al presente articolo sono quelli effettuati nel periodo indicato all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
4. Ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l'imposta sul valore aggiunto non costituisce una componente del costo, tranne nei casi in cui risulta indetraibile, ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 4

Procedura di accesso

1. Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalita' di trasmissione.
3. Nello stesso periodo entro il quale si effettuano le comunicazioni all'Agenzia delle entrate previste dal comma 1, e' possibile:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalita' di cui al comma 2.
4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile e' pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al cento per cento.
5. Con le comunicazioni di cui al comma 1, le imprese devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensita' di aiuto piu' elevata, o dell'importo di aiuto piu' elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.
 
Art. 5

Modalita' di fruizione

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito e' utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso e' maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
4. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto stanziate sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente decreto.
5. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
6. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
7. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
8. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.
9. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni dei commi da 1 a 8 del presente articolo e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
10. L'impresa beneficiaria decade, altresi', dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
12. La copia della dichiarazione di cui al comma precedente e' trasmessa al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 4, laddove l'investimento sia stato completato, ovvero, successivamente, nel rispetto del comma 8 del presente articolo. La documentazione e' trasmessa all'Agenzia delle entrate con le modalita' definite d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e l'Agenzia delle entrate.
 
Art. 6

Controlli

1. Ai fini delle attivita' di controllo in relazione agli investimenti effettuati, l'amministrazione finanziaria applica gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il credito d'imposta sia in tutto o in parte fruito indebitamente, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti. Per il recupero del credito d'imposta indebito l'Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Qualora nell'ambito delle attivita' di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di specifiche attivita' o progetti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste assicura, per l'ambito di sua competenza, il supporto necessario all'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 7

Cumulabilita'

1. Il credito d'imposta non e' cumulabile con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta al superamento dell'intensita' di aiuto indicate nei Capi II e III del presente decreto.
2. Il credito d'imposta e' cumulabile:
a) con altri aiuti di Stato, purche' le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del presente decreto;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto indicate nei Capi II e III del presente decreto;
c) nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
 
Art. 8
Requisiti per beneficiare dell'aiuto e investimenti ammissibili per
le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e
per le imprese attive nel settore forestale

1. Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti possono essere concessi solo agli agricoltori attivi. Sono considerati agricoltori in attivita' gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) agricoltori che nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro;
b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o societa' risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da «attivo», che pregiudica lo svolgimento dell'attivita' d'impresa agricola, non e' riconosciuto il requisito di agricoltore in attivita';
c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attivita' agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonche' per gli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola nell'anno di domanda, e' sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
2. Sono agevolabili gli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto per le microimprese, le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli conformemente all'art. 14 del regolamento (UE) 2022/2472 e per le imprese attive nel settore forestale conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472.
3. Sono agevolabili gli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli conformemente alla sezione 1.1.1.1. degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).
 
Art. 9

Costi ammissibili per le microimprese, piccole e medie imprese
attive nella produzione primaria di prodotti agricoli

1. Gli aiuti destinati alle microimprese, le piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2022/2472, coprono i seguenti costi ammissibili:
a) costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprieta' privata situata al di fuori dell'edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'investimento agevolato;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
2. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
a) acquisto di diritti all'aiuto;
b) acquisto e impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) acquisto di animali;
e) cablaggi per reti di dati al di fuori della proprieta' privata;
f) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore;
g) i costi, diversi da quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
h) capitale circolante.
 
Art. 10

Costi ammissibili per grandi imprese attive
nella produzione primaria di prodotti agricoli

1. Gli aiuti destinati alle grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, di cui alla sezione 1.1.1.1., punto (153) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), coprono i seguenti costi ammissibili:
a) costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprieta' privata situata al di fuori dell'edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'investimento agevolato;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
2. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
a) acquisto di diritti all'aiuto;
b) acquisto e impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) acquisto di animali;
e) cablaggi per reti di dati al di fuori della proprieta' privata;
f) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore;
g) i costi, diversi da quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
h) capitale circolante.
 
Art. 11
Costi ammissibili relativi agli aiuti alla forestazione e
all'imboschimento in favore delle imprese attive nel settore
forestale

1. Gli aiuti ai rimboschimenti, di cui all'art. 41 del regolamento (UE) 2022/2472, connessi allo investimento possono essere concessi per i seguenti costi ammissibili:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento agevolato;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
2. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
3. Gli aiuti non possono essere concessi per l'impianto delle specie descritte al comma 7, dell'art. 41 del regolamento (UE) 2022/2472.
4. Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.
5. Nel quadro degli aiuti per le misure di rimboschimento si applicano i requisiti ambientali minimi descritti al comma 12, dell'art. 41 del regolamento (UE) 2022/2472.
6. Il capitale circolante non e' considerato un costo ammissibile.
 
Art. 12

Costi ammissibili relativi agli aiuti ai sistemi agroforestali
in favore delle imprese attive nel settore forestale

1. Gli aiuti ai sistemi agroforestali, di cui all'art. 42 del regolamento (UE) 2022/2472, sono concessi a copertura dei costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e possono ricomprendere anche le operazioni di investimento.
2. Gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
3. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
5. Gli Stati membri determinano la struttura e la composizione del sistema agroforestale tenendo conto dei seguenti fattori, elencati al comma 8, dell'art. 42 del regolamento (UE) 2022/2472:
a) condizioni pedoclimatiche e ambientali locali;
b) specie forestali;
c) la necessita' di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo.
6. Il capitale circolante non e' considerato un costo ammissibile.
 
Art. 13

Misura del credito d'imposta

1. La determinazione della percentuale del credito d'imposta per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e' effettuata, fatto salvo quanto previsto al comma 3, nella misura del 65% dei costi ammissibili in conformita' all'art. 14, comma 11, del regolamento (UE) 2022/2472 e al punto (159) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01). L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata fino all'80% per i seguenti investimenti:
(a) investimenti legati a uno o piu' obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali;
(b) investimenti da parte di giovani agricoltori cosi' come individuati all'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023.
2. La determinazione della percentuale del credito d'imposta per le imprese attive nel settore forestalee' effettuata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nella misura del 100% dei costi ammissibili in conformita' all'art. 41, comma 11, e all'art. 42, comma 9, del regolamento (UE) 2022/2472. Resta salva la possibilita' di riduzione.
3. Resta fermo che con la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4, puo' essere disposta la riduzione proporzionale delle percentuali indicate ai commi 1 e 2, nella misura necessaria a garantire il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 4.
 
Art. 14

Investimenti ammissibili per le piccole-medie imprese
attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura

1. Sono ammissibili al credito di imposta, gli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto conformemente all'art. 21 del regolamento (UE) 2473/2022, volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie e che soddisfano le condizioni di cui al capo I del regolamento 2473/2022. Gli stessi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso, purche' gli investimenti siano destinati a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Sono agevolabili:
a) investimenti in attrezzature che migliorano la selettivita' degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;
b) investimenti a bordo o in attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c) investimenti in attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino;
d) investimenti in attrezzature che proteggono gli attrezzi da pesca e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che cio' non pregiudichi la selettivita' degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.
3. L'agevolazione puo' essere applicata esclusivamente qualora possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al comma 2 del presente articolo presentano una migliore selettivita' con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel contesto della regionalizzazione di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.
 
Art. 15

Investimenti per la promozione della salute, della sicurezza
e delle condizioni di lavoro dei pescatori

1. Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto sulla base dell'art. 24 del regolamento (UE) n. 2473/2022, per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I del regolamento n. 2473 del 2022, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso, purche':
a) gli investimenti siano a bordo o in singole attrezzature e vadano al di la' dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione; e
b) gli investimenti non siano a favore di operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio.
2. Per gli investimenti che sono destinati a migliorare la sicurezza per i pescatori, sono ammissibili all'agevolazione l'acquisto e, se del caso, l'installazione degli elementi indicati all'art. 21, comma 2 del regolamento n. 2473/2022.
 
Art. 16

Investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica
e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici

1. Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto sulla base dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 2473/2022, volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione di quelli per la sostituzione o l'ammodernamento dei motori, che soddisfano le condizioni di cui al capo I del regolamento n. 2473/2022.
2. L'agevolazione puo' essere concessa a norma del presente articolo solo per sostenere gli investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresi' ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettivita'.
3. I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti per le operazioni in questione.
Ai fini del presente articolo i costi ammissibili sono:
a) i costi destinati a migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione possono riguardare solo:
- investimenti in meccanismi di stabilita', come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilita';
- impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
- sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attivita' di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
b) i costi destinati al miglioramento del sistema di propulsione dell'imbarcazione possono includere solo i costi relativi all'acquisto e, se del caso, all'installazione degli elementi seguenti:
- eliche a efficienza energetica, assi compresi;
- catalizzatori;
- generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
- elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;
- eliche di prua;
- econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio; o
- investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
c) i costi relativi ad investimenti in attrezzi da pesca e in altre attrezzature possono includere solo i costi relativi alle seguenti misure:
- sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;
- modifiche degli attrezzi da traino; o
- investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino;
d) i costi relativi a investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica o elettrica possono includere solo:
- investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; o
- investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.
4. Non sono ammissibili i costi della manutenzione di base dello scafo.
 
Art. 17

Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco,
le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca

1. Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, sulla base dell'art. 29 del regolamento (UE) 2473/2022, per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che soddisfano le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 2473 del 2022 purche':
a) gli aiuti siano destinati a migliorare la qualita', il controllo e la tracciabilita' dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
b) gli aiuti coprano i seguenti costi di investimento ammissibili che:
i) migliorano le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca, ivi compresi gli investimenti effettuati in adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;
ii) facilitano l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'art. 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 o di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato; o
iii) migliorano la sicurezza dei pescatori attraverso la costruzione o l'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.
 
Art. 18

Aiuti agli investimenti che aumentano la produttivita'
o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura

1. Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto sulla base dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2473/2022, che aumentano la produttivita' o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso, purche' sostengano:
a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
b) la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
c) l'ammodernamento delle unita' di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacultura;
d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonche' l'uso piu' efficiente delle risorse;
f) investimenti destinati a migliorare la qualita' o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
g) il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;
h) la diversificazione del reddito delle imprese dell'acquacoltura tramite lo sviluppo di attivita' complementari;
i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualita' delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualita' delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;
l) la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti dell'acquacoltura avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua; o
m) l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese dell'acquacoltura verso fonti rinnovabili di energia.
2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera h), sono concessi alle imprese dell'acquacoltura se le attivita' complementari rappresentano attivita' di acquacoltura chiave dell'impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attivita' pedagogiche relative all'acquacoltura.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi per gli investimenti che aumentano la produzione e/o promuovono l'ammodernamento delle imprese dell'acquacoltura esistenti o per la costruzione di nuove capacita' produttive a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano per lo sviluppo delle attivita' di acquacoltura di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
4. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), comprendono quelli relativi all'uso di mangimi piu' sostenibili, alla riduzione e alla gestione del rilascio di nutrienti e degli effluenti, alla riduzione delle fuoriuscite, all'uso di sostanze chimiche e medicinali con un impatto minore sull'ambiente, all'adozione di un approccio circolare nella gestione dei rifiuti, allo smaltimento degli attrezzi da acquacoltura o all'uso di attrezzi da acquacoltura biodegradabili per evitare i rifiuti marini, alla gestione dei predatori e a quelli che contribuiscono in modo misurabile al ripristino della biodiversita' o alla continuita' ecologica.
 
Art. 19

Investimenti intesi ad aumentare il potenziale
dei siti di acquacoltura

1. Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto sulla base dell'art. 36 del regolamento (UE) 2473/2022 intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I del regolamento 2473 del 2022, purche':
a) gli investimenti contribuiscano positivamente allo sviluppo di siti e infrastrutture di acquacoltura e riducano l'impatto ambientale delle operazioni;
b) gli investimenti sostengano il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti di acquacoltura nonche' ridurre l'impatto ambientale negativo dell'acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque.
2. I costi ammissibili risultanti direttamente dal progetto possono essere quelli relativi agli investimenti materiali.
 
Art. 20

Pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it) con le informazioni previste nell'allegato II e III al regolamento (UE) 2022/2472 e nell'allegato II e III al regolamento (UE) 2022/2473.
2. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso, nella consultazione della trasparenza del SIAN e/o del registro SIPA.
 
Art. 21

Decorrenza degli effetti per le grandi imprese e pubblicazione

1. Le grandi imprese attive nel settore dell'agricoltura primaria di cui al Capo II art. 10 possono beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 10 del presente decreto solamente a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale e' notificato ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2. Dopo la notifica della decisione, la pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it) e' completata con le seguenti informazioni previste alla sezione 3.2.4 punto (112) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali: i) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o un link che vi dia accesso; ii) il nome dell'autorita' che concede gli aiuti; iii) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge la sua attivita' (a livello di gruppo NACE). Si puo' derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi: 10.000 euro per beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; 100.000 euro per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli
3. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni nella consultazione della trasparenza del SIAN come previsto nella sezione 3.2.4, punto (114) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
 
Art. 22

Registrazione degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione del regime di aiuti nei Registri SIAN e SIPA e' effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. L'Agenzia delle entrate, provvede alla registrazione degli aiuti individuali nei Registri SIAN e SIPA, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2024

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1498