Gazzetta n. 263 del 9 novembre 2024 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2024
Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ai soggetti affidatari, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli atti relativi alla riscossione delle entrate locali.


IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto l'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale, con riferimento alla riscossione di tributi ed altre entrate locali, prevede la legittimazione diretta dell'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero l'affidamento a terzi;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ed in particolare gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies aggiunti dall'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;
Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;
Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, Supplemento ordinario n. 232, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;
Visto il provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ad altri pubblici ufficiali;
Visto il provvedimento interdirigenziale 18 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, agli agenti della riscossione;
Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale e' stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari;
Visto l'art. 7, comma 2, lettere da gg-quater) a gg-septies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale dispone che la riscossione coattiva delle entrate, anche tributarie, dei comuni, e' effettuata sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'estensione a tutto il territorio nazionale del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
Visto l'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in forza del quale e' stata fissata al 30 giugno 2017 la data di operativita' delle disposizioni introdotte dalla lettera gg-quater dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, in materia di riscossione coattiva delle entrate anche tributarie dei comuni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 (in Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014,) - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
Visto il provvedimento interdirigenziale 10 marzo 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014 emanato dal direttore dell'Agenzie delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante l'estensione ad altri soggetti del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e la restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalita';
Visto il provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016, emanato dal direttore dell'Agenzie delle entrate, di concerto con il Ministero della giustizia, recante l'approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di voltura catastale;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «Regolamento UE»);
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° dicembre 2016, n. 225, contenente, tra l'altro, disposizioni in materia di riscossione;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ed in particolare l'art. 1, comma 792, il quale alla lettera f) dispone che gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
Vista la determinazione n. 407 del 9 settembre 2020, con la quale l'Agenzia per l'Italia Digitale ha adottato le «Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici», nonche' la determinazione n. 371 del 17 maggio 2021 che ha posticipato la data di entrata in vigore delle Linee guida e relativi allegati al 1° gennaio 2022;
Visto il provvedimento interdirigenziale 23 gennaio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2024, emanato dal direttore dell'Agenzie delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ad atti e provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto opportuno estendere le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ivi compreso il regime di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, ai soggetti ai quali e' affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate proprie delle province e dei comuni (di seguito anche «Soggetti affidatari»);

Dispongono:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le procedure telematiche, di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese, in regime di facoltativita', a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai soggetti affidatari, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per tutte le formalita' da essi richieste relativamente alla riscossione delle entrate locali, anche tributarie.
2. In regime transitorio di facoltativita', i soggetti di cui al comma 1 possono trasmettere per via telematica, utilizzando le medesime procedure, il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, secondo le modalita' di cui al provvedimento interdirigenziale del 21 dicembre 2010, in quanto compatibile.
 
Art. 2

Abilitazione al servizio telematico

1. Per l'abilitazione al servizio telematico di trasmissione dei soggetti di cui all'art. 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del provvedimento 18 dicembre 2009 relativo all'estensione delle procedure telematiche agli agenti della riscossione.
2. Ulteriori e specifiche indicazioni relative all'abilitazione al servizio telematico vengono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.
 
Art. 3

Restituzione per via telematica
del certificato di eseguita formalita'

1. Per tutte le formalita' trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalita' e' sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.
 
Art. 4

Specifiche tecniche

1. Per la trasmissione telematica delle formalita' e dei titoli di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016.
 
Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali necessario a consentire l'espletamento di tutte le formalita' trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 avviene ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento UE, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di interesse pubblico e di esercitare i pubblici poteri di cui agli articoli 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato dagli enti locali e dai soggetti affidatari per le finalita' di cui al presente provvedimento e' da intendersi autonomo rispetto alle operazioni di trattamento effettuate dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attivita' di sua competenza.
Gli enti locali e i soggetti affidatari sono pertanto tenuti, nell'ambito della ripartizione dei rispettivi ruoli tra essi stabiliti, all'assolvimento degli obblighi di correttezza e legittimita' del trattamento dei dati personali per tutto quanto attiene alla predisposizione degli atti relativi a diritti sugli immobili ed ai conseguenti adempimenti di trascrizione, iscrizione, annotazione degli stessi, nonche' alla trasmissione dei titoli per via telematica all'Agenzia.
3. L'Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE.
4. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dal Modello unico telematico e dagli atti ad esso allegati trasmessi telematicamente dagli enti, riguardano le parti che intervengono nell'atto immobiliare o nel provvedimento, e possono, in taluni casi, comprendere anche categorie particolari di dati personali (art. 9 del regolamento UE) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del regolamento UE) ove questi dati siano indispensabili ai fini della formalita'.
I dati personali dei responsabili del servizio e degli utenti verranno trattati dall'Agenzia delle entrate esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all'utilizzo del servizio telematico e degli obblighi legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
5. Gli enti locali ed i soggetti affidatari sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno, tra l'altro, trasmettere all'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento telematico unicamente informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione degli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.
6. L'Agenzia delle entrate tratta i dati personali ad essa trasmessi in conformita' a quanto indicato dal regolamento UE 679/2016 e dal Codice della protezione dei dati personali, nonche' dall'eventuale ulteriore disciplina applicabile al trattamento.
Nel rispetto del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento UE, l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione, nonche' di tenuta dei registri di pubblicita' immobiliare.
7. Nel rispetto del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera f) del regolamento UE, la trasmissione del Modello unico telematico e degli atti ad esso allegati viene effettuata direttamente a cura degli Enti che operano avvalendosi di responsabili preventivamente abilitati, mediante il servizio predisposto da Agenzia delle entrate.
8. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati e' pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato e' stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento UE.
 
Art. 6

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2024

Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
Ruffini
Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Birritteri