Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2024 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di solifenacina e tamsulosin, «Solifenacina e Tamsulosin Mylan». |
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Estratto determina AAM/PPA n. 843/2024 del 25 ottobre 2024
E' autorizzata la variazione di tipo IB - B.II.e.1.b.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale SOLIFENACINA E TAMSULOSIN MYLAN nella confezione di seguito indicata. Confezione: «6 mg/0,4 mg compresse a rilascio modificato» 200 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050653082 base 32 1J9TWU. Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato. Principio attivo: «Solifenacina e Tamsulosin». Codice pratica: C1B/2024/793. Codice di procedura europea: NL/H/5409/001/IB/005. Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per la nuova confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
Per la nuova confezione sopracitata e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.
Stampati
La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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