Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 1 ottobre 2024
Attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visti gli obiettivi di cui all'art. 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea laddove e' previsto che «Le finalita' della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttivita' dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b) assicurare cosi' un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori»;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e, in particolare, l'art. 1, commi da 139 a 142»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 15, comma 3-ter che recita «Il termine di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, e' prorogato al 1° gennaio 2025. Il termine di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022 e' prorogato al 31 dicembre 2024»;
Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022), convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, con il quale e' stato adottato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 novembre 2009;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico e, in particolare, l'art. 4-bis che recita: «All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 139 a 142 sono sostituiti dai seguenti:
"139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantita' del singolo cereale e' superiore a: a) trenta tonnellate annue per il frumento duro; b) quaranta tonnellate annue per frumento tenero; c) ottanta tonnellate annue per il mais; d) quaranta tonnellate annue per l'orzo; e) sessanta tonnellate annue per il sorgo; f) trenta tonnellate annue per l'avena; g) trenta tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonche' le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attivita' di allevamento e le aziende che producono mangimi. 140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 141. Le modalita' di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 142. Fermo restando quanto previsto all'art. 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalita' e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalita' di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141". 2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
Considerato l'impegno sottoscritto dall'Italia in ambito G20, riguardo alle informazioni concernenti le giacenze delle derrate alimentari strategiche da comunicare all'Organismo internazionale denominato «AMIS» (Agricultural Market Information System) per il rafforzamento della collaborazione tra i paesi maggiori produttori, esportatori, importatori di derrate alimentari;
Considerato l'impegno a comunicare alla Commissione UE i dati nazionali inerenti alle produzioni, ai consumi ed alle giacenze di cereali, al fine di permettere il monitoraggio dell'andamento dei mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari;
Considerato l'obiettivo fissato nell'ambito del Piano di settore cerealicolo, per quanto riguarda la trasparenza del mercato e le relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la rete di rilevazione dei dati di mercato su tutto il territorio nazionale;
Ritenuto necessario monitorare i quantitativi di cereali che sono detenuti a qualsiasi titolo e sono venduti, quali dati complementari per l'analisi dell'andamento dei mercati;
Ritenuto fondamentale, ai fini della semplificazione amministrativa, istituire una procedura informatizzata per le registrazioni da parte degli operatori nazionali del settore, attraverso il sistema informatico agricolo nazionale (SIAN);
Ritenuto pertanto di dover dare attuazione ai commi 139, 140 e 142 dell'art. 4-ter del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, al fine di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, di attivare un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ove registrare le operazioni di cui ai citati commi 139 e 140, nonche' di garantire l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 142;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «Ministero», il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) «prodotti», i prodotti di cui all'art. 2, detenuti, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale da un operatore delle filiere;
c) «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, in seguito alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o piu' prodotti;
d) «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasformazione, trasferimento di uno o piu' prodotti;
e) «operatori», le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono uno o piu' prodotti. Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attivita' commerciali;
f) «Registro»: il registro telematico dei cereali di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101;
g) «registrazioni», annotazioni nel registro delle operazioni di carico o scarico, come definite alle lettere c) e d), dei quantitativi dei prodotti movimentati secondo le modalita' riportate nell'allegato;
h) «reimpiego aziendale», il quantitativo di prodotto raccolto nella propria azienda agricola che non e' posto in commercio, destinato ad essere utilizzato nella stessa azienda anche per usi zootecnici;
i) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale;
l) «portale Mipaaf-Sian»: il sito http://mipaaf.sian.it sezione Agricoltura.
 
Allegato

Modalita' di tenuta del registro telematico dei cereali

Sommario

1. Disposizioni generali
2. Modalita' di registrazione
3. Il sistema on-line
4. Il sistema interscambio
5. Prodotti
6. Codici operazione
7. Attributi dei prodotti
8. Anagrafica soggetti
9. Registrazione delle operazioni 1. Disposizioni generali
Il registro telematico dei cereali (di seguito registro) non e' soggetto ad alcuna vidimazione preventiva ne' ad una stampa periodica obbligatoria.
Il registro telematico e' riferito alla struttura identificata dal codice ICQRF attribuito dagli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dove avvengono materialmente le movimentazioni. Qualora una medesima impresa abbia piu' strutture dislocate sul territorio, ognuna identificata da un codice ICQRF attribuito dall'ufficio dell'ICQRF competente per territorio, puo' istituire un unico registro nel quale annotare le operazioni per tutte le strutture. Le operazioni annotate sono distinte per ogni struttura individuata dal codice ICQRF.
Di seguito si riportano le specifiche tecniche del registro, denominato sul SIAN «registro delle produzioni cerealicole» che consente un accurato monitoraggio e tracciabilita' delle produzioni cerealicole.
I soggetti obbligati alla tenuta del registro, i prodotti e le operazioni per i quali sussiste l'obbligo di registrazione sono esclusivamente quelli indicati negli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto. 2. Modalita' di registrazione
1. Il registro consente la registrazione dei prodotti riportati nella tabella 1 per le operazioni indicate nella tabella 2.
2. Per ogni entrata ed uscita dalla struttura deve essere annotato il «mittente» o il «destinatario» (nome, ragione sociale, identificativo fiscale e indirizzo/Paese del luogo di partenza o di consegna). L'identificativo fiscale non e' obbligatorio per gli operatori esteri.
3. L'unita' di misura utilizzata per la compilazione del registro e' la tonnellata.
4. Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro e' tenuto da chi materialmente detiene il prodotto o ne effettua la lavorazione.
5. I prodotti sono registrati separatamente in base ai seguenti attributi:
origine/provenienza (intesa come luogo di coltivazione del cereale);
denominazione di origine protetta o indicazione di origine protetta per i prodotti inseriti nel relativo sistema di controllo;
biologico/biologico in conversione/sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (per i prodotti inseriti nel relativo sistema di controllo).
6. Per la registrazione delle operazioni e' possibile utilizzare una duplice modalita':
a) il sistema on-line per la registrazione diretta delle operazioni;
b) il sistema di interscambio di dati.
A tal fine sul portale -Sian e' pubblicata la documentazione tecnica riportante le modalita' di tenuta del registro di cui ai punti a) e b), l'indicazione dei campi obbligatori e facoltativi ed i controlli effettuati dal sistema informativo.
7. Eventuali aggiornamenti, integrazioni e modifiche delle specifiche tecniche, dei codici e delle tabelle riportati nel presente allegato sono segnalati nel portale -Sian ed integrati nella documentazione tecnica pubblicata nel medesimo portale. 3. Il sistema on-line
Il sistema on-line dedicato al registro e' accessibile dal portale Sian all'operatore previa autenticazione con la propria identita' digitale e rende disponibile un insieme di funzionalita' per la registrazione direttamente (on-line) sul SIAN delle operazioni, la consultazione e stampa del registro, nonche' la gestione dell'anagrafica fornitori/destinatari. 4. Il sistema interscambio
1. La registrazione delle operazioni avviene tramite un colloquio diretto ed automatico tra il sistema informatico gestionale aziendale dell'operatore ed il SIAN. In particolare, il sistema di interscambio e' un'applicazione informatica (sistema software) che consente a due o piu' sistemi informativi di scambiarsi delle informazioni e attivare processi di cooperazione.
2. Per poter realizzare questa modalita' di interscambio e' necessario che il sistema informatico gestionale aziendale che coopera con il SIAN realizzi le componenti software dedicate alla trasmissione delle informazioni previste dal registro rispettando le relative specifiche tecniche. 5. Prodotti

===================================
| | Tabella 1 - |
| CODICE | PRODOTTO |
+=============+===================+
| A |Frumento duro |
+-------------+-------------------+
| |Frumento tenero e |
| B |frumento segalato |
+-------------+-------------------+
| C |Granturco |
+-------------+-------------------+
| D |Orzo |
+-------------+-------------------+
| E |Farro |
+-------------+-------------------+
| F |Segale |
+-------------+-------------------+
| G |Sorgo |
+-------------+-------------------+
| H |Avena |
+-------------+-------------------+
| I |Miglio e scagliola |
+-------------+-------------------+
6. Codici operazione
Ad ogni operazione e' assegnato un codice per ognuno dei quali si prevede la compilazione di specifici campi che, a seconda dei casi, possono essere obbligatori o facoltativi (vedasi tabella 7).


=====================================
| TABELLA 2 - CODICI OPERAZIONE |
=====================================
| CODICE | TIPO OPERAZIONE |
+=============+=====================+
| |Carico prodotti per |
| GICF |giacenza iniziale |
+-------------+---------------------+
| |Carico di cereale |
| |dalla raccolta (da |
| PRCE |produzione in campo) |
+-------------+---------------------+


=============================================================
| TABELLA 2 - CODICI OPERAZIONE |
=============================================================
| CODICE | TIPO OPERAZIONE |
+=============+=============================================+
| GICF |Carico prodotti per giacenza iniziale |
+-------------+---------------------------------------------+
| |Carico di cereale dalla raccolta (da |
| PRCE |produzione in campo) |
+-------------+---------------------------------------------+
| |Carico in strutture private o associative di |
| |cereale dalla raccolta e trasferito all'atto |
| PRDE |della trebbiatura (da produzione in campo) |
+-------------+---------------------------------------------+
| |Carico di prodotti (acquisti, trasferimenti, |
| |resi) provenienti da altro |
| |deposito/stabilimento situato in Italia (casi|
| CAIT |diversi dal PRCE e PRDE). |
+-------------+---------------------------------------------+
| |Carico di prodotti provenienti/importati da |
| IMUE |altri Paesi UE o Extra UE |
+-------------+---------------------------------------------+
| |Uscita di prodotti dallo |
| |stabilimento/deposito verso altro |
| USIT |deposito/stabilimento situato in Italia |
+-------------+---------------------------------------------+
| |Uscita di prodotti dallo |
| |stabilimento/deposito verso altri Paesi UE o |
| EXUE |Extra UE |
+-------------+---------------------------------------------+
| MAMI |Modifica attributi/miscelazione |
+-------------+---------------------------------------------+
| |Scarico di prodotti per utilizzazioni diverse|
| UTIL |dalla molitura |
+-------------+---------------------------------------------+
| PECL |Perdite o cali di lavorazione |
+-------------+---------------------------------------------+
| |Operazione generica (utilizzabile solo per |
| |operazioni non ricomprese tra quelle sopra |
| OPGE |indicate) |
+-------------+---------------------------------------------+
7. Attributi dei prodotti


=========================================
| TABELLA 3 - ORIGINE/PROVENIENZA |
=========================================
| CODICE | Origine |
+=================+=====================+
| IT |Cereale italiano |
| +---------------------+
| | |
+-----------------+---------------------+
| UE |Cereale UE |
| +---------------------+
| | |
+-----------------+---------------------+
| EX |Cereale extra UE |
| +---------------------+
| | |
+-----------------+---------------------+
| |Miscela di cereali |
| |UE, UE/extra UE, |
| MI |extra UE |
| +---------------------+
| | |
+-----------------+---------------------+
| |Paese o lista di |
| Codici numerici |Paesi di origine del |
| ISO |prodotto |
+-----------------+---------------------+
| |Origine non |
| ND |dichiarata |
+-----------------+---------------------+


=================================
| TABELLA 4 - BIOLOGICO/SQNPI |
+===============================+
|BIOLOGICO |
+-------------------------------+
|BIOLOGICO IN CONVERSIONE |
+-------------------------------+
|SQNPI (Sistema di Qualita' |
|Nazionale di Produzione |
|Integrata) |
+-------------------------------+
8. Anagrafica soggetti
L'anagrafica soggetti consente di comunicare al SIAN i dati relativi ai mittenti/destinatari/committenti interessati da una o piu' operazioni, identificati da un «codice soggetto» assegnato dall'operatore tenutario del registro.
Per uno stesso soggetto identificato da un codice fiscale/P.IVA possono sussistere piu' «codici soggetto» se il mittente/destinatario/committente e' in possesso di piu' aziende agricole, depositi o stabilimenti da cui proviene o e' destinata la merce. Per il committente, se non in possesso di deposito/stabilimento, puo' essere indicata la sede legale.

Parte di provvedimento in formato grafico
9. Registrazione delle operazioni
Nella tabella 6 si riportano tutte le informazioni previste dalle diverse operazioni di carico e scarico tenuto conto che i dati da registrare dipendono dal codice operazione utilizzato, come specificato nella tabella 7 dove sono riportati i campi obbligatori e facoltativi e quelli da non specificare per ciascun codice operazione.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Campo di applicazione

1. Sono oggetto di registrazione i seguenti prodotti:
A. frumento duro;
B. frumento tenero e frumento segalato;
C. granturco;
D. orzo;
E. farro;
F. segale;
G. sorgo;
H. avena;
I. miglio e scagliola.
 
Art. 3

Registro

1. Il registro e' realizzato in ambito SIAN.
2. Gli operatori si iscrivono al SIAN, secondo le modalita' descritte nei documenti pubblicati sul portale Mipaaf-Sian.
3. Le modalita' per la tenuta del registro sono indicate nell'allegato al presente decreto.
4. Le regole tecniche per l'accesso al servizio in «cooperazione applicativa», tramite tecnologia web-service per la tenuta del registro, sono definite nelle istruzioni tecniche pubblicate sul portale Mipaaf-Sian.
5. L'allegato al presente decreto puo' essere modificato o sostituito con provvedimento direttoriale adottato di concerto dai Dipartimenti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e delle politica agricola comune e dello sviluppo rurale del Ministero.
 
Art. 4

Registrazione delle operazioni di carico e scarico

1. Gli operatori effettuano la registrazione dei prodotti di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da paesi terzi, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.
2. Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, operazioni di carico e scarico che nel precedente trimestre abbiano avuto ad oggetti una quantita' di singolo prodotto superiore a:
a) trenta tonnellate annue per il frumento duro;
b) quaranta tonnellate annue per il frumento tenero;
c) ottanta tonnellate annue per il mais
d) quaranta tonnellate annue per l'orzo;
e) sessanta tonnellate annue per il sorgo;
f) trenta tonnellate annue per l'avena;
g) trenta tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, gli operatori hanno facolta' di registrare le operazioni di carico e scarico a trimestre in corso, a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodo temporali non superiori al mese solare.
4. Le societa' cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto conferito dai soci o dagli associati registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo interessato.
5. Gli operatori, nel caso di prodotto detenuto in strutture dislocate sul territorio e gestite dalla stessa impresa, possono registrare, nella sede amministrativa prescelta, i dati relativi ai prodotti acquisiti o ceduti presso le altre sedi.
6. Gli operatori possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni per effettuare le operazioni di registrazione previste dal presente articolo.
 
Art. 5

Esclusioni e deroghe

1. Non sono tenute all'obbligo di registrazione le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attivita' di allevamento e di produzione di mangimi.
2. Gli operatori che utilizzano le quantita' di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici, non sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4 del presente decreto.
3. Sono escluse dall'obbligo di registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati.
4. I cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda non sono oggetto di registrazione.
5. I prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
 
Art. 6

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il Ministero e' il titolare del trattamento dei dati conservati nel registro ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
2. I dati contenuti nel registro sono trattati in modo riservato e sono resi pubblici solo in forma aggregata.
3. Il Ministero adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
4. Il Ministero consente l'accesso al registro alle amministrazioni pubbliche per fini istituzionali. L'accesso e' consentito anche agli organismi di controllo autorizzati alla certificazione delle produzioni di qualita' regolamentata, limitatamente ai dati di competenza.
 
Art. 7

Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare, nelle modalita' e nei tempi previsti dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.
2. A chiunque non rispetti le modalita' di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con il presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000.
3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste e' designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.
4. Le violazioni per l'irregolare tenuta del registro, nei casi di anomalie tecniche di servizio dovute a malfunzionamento del portale SIAN e comunicate agli utenti, non sono in capo alla responsabilita' degli operatori.
 
Art. 8

Clausola di salvaguardia

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti si provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e' pubblicato sul sito internet del Ministero ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1517