Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2024 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
DELIBERA 1 agosto 2024 |
Assegnazione di risorse per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95). (Delibera n. 55/2024). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
nella seduta del 1° agosto 2024
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 33 che, nelle disposizioni contenute nei commi 11 e seguenti, prevede che: considerate le condizioni di estremo degrado ambientale, le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli sono dichiarate aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi (art. 33, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014); il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, e' individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli (art. 33, comma 11-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014); il soggetto attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in house dello Stato (art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014); al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della cultura, nonche' da un rappresentante, rispettivamente, della Regione Campania e del Comune di Napoli (art. 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014); Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro; Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione pro tempore disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera; Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che: le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020); la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste dal PNRR, secondo principi di complementarita' e di addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020); con una o piu' delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020); sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020); con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020); a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020); le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020); Visto, inoltre, l'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio; Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante »Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione«, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'art. 14, commi 1 e 2, che ha disposto, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023, lo stanziamento di complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, come individuati, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, in un apposito protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario del Governo; Considerato che il predetto art. 14, ha stabilito, altresi', che all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma di interventi si provveda mediante deliberazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo, di cui al comma 11-bis dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, recante l'individuazione degli interventi finanziabili con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari; Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale e' stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, di cui 582.186.243,46 euro a favore della Regione Campania; Vista la citata delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alla Regione Campania un importo lordo di 6.569.722.029,63 euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027, comprensivo delle anticipazioni pari a 582.186.243,46 euro assegnate con delibera CIPESS n. 79 del 2021 come rideterminata dalla delibera CIPESS n. 16 del 2023; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale e' stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 7655-A del 19 luglio 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla successiva nota acquisita al prot. DIPE n. 8078-A del 30 luglio 2024, concernente la proposta di assegnazione in favore della Regione Campania, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 60 del 2024, di un importo complessivamente pari a 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la medesima Regione dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014; Visto il «Protocollo di intesa per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio», sottoscritto, in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 60 del 2024, tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio in data 15 luglio 2024; Considerato che nell'ambito del Protocollo d'Intesa, in esito ad un processo di concertazione in seno alla Cabina di Regia di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014 e, tenuto conto delle specifiche esigenze espresse dal Commissario straordinario, sono individuati n. 8 interventi strategici di importo complessivo pari a 1.218 milioni di euro, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari; la conclusione degli interventi e' prevista entro il 2031, con rilasci graduali di lotti in fase di definizione a partire gia' dal 2028; Considerato che il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014, e' l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, che e' anche proprietario delle aree; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Vista la nota DIPE prot. 8187 del 1° agosto 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato; Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Delibera:
1. Assegnazione di risorse per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 60 del 2024) 1.1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, il CIPESS dispone in favore del Commissario straordinario del Governo per Bagnoli-Coroglio l'assegnazione dell'importo complessivo pari a 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi per il risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, come individuati con il Protocollo d'Intesa per il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio sottoscritto, in attuazione all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario in data 15 luglio 2024. 1.2. L'importo di cui al punto 1.1 e' posto a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023. 2. Modalita' di trasferimento delle risorse FSC E monitoraggio 2.1. Fermi restando la coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio e i limiti delle disponibilita' annuali di cassa del FSC, le risorse sono trasferite dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, su richiesta del Commissario straordinario di Governo, sull'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario medesimo, secondo le seguenti modalita' e con riferimento al valore della presente assegnazione: anticipazione fino al dieci per cento; successivi pagamenti intermedi in ragione di quote del cinque per cento in relazione alle spese liquidate dagli enti attuatori, cosiddetto «costo realizzato», da richiedere con apposita domanda di pagamento al Dipartimento. Il primo pagamento intermedio successivo all'anticipazione puo' essere richiesto allorquando il costo realizzato sia almeno pari al cinque per cento; i pagamenti successivi, allorquando si realizzi un ulteriore «costo realizzato» almeno pari al cinque per cento; saldo, per una quota non superiore al cinque per cento, fino a concorrenza del valore complessivo, a seguito di domanda finale di pagamento inviata al Dipartimento che attesti un costo realizzato pari all'intero importo assegnato. 2.2. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023. 2.3. Il trasferimento delle risorse del FSC e' subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale. 3. Disposizioni finali 3.1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, nell'Accordo per la coesione, da definire tra la Regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, sara' data evidenza delle risorse assegnate ai sensi della presente delibera. 3.2. Il Commissario straordinario, assegnatario delle risorse di cui alla presente delibera, e' autorizzato ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo. 3.3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020, e delle procedure di trasferimento delle risorse previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, nonche' dalla presente delibera, le risorse del FSC assegnate con la presente delibera, in quanto contributi a rendicontazione, erogati dalle amministrazioni centrali che non adottano la competenza potenziata, sono accertate, sulla base dei piani finanziari e dei programmi di riferimento, dalla regione nel rispetto del principio dell'Allegato n. 4/2, paragrafo 3.6, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 3.4. Ai sensi della delibera CIPESS n. 25 del 2023, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.
Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1382 |
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