Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 11 settembre 2024 |
Modifica ordinanza n. 17 PNC del 14 aprile 2022: Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma. (Ordinanza n. 104). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visti, in particolare: (i) l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «I presidenti delle regioni interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»; (ii) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.»; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER); Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e: in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR; e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare: (i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali: «1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»; «1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»; (ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui: «1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009. 2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023; Viste l'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; e l'ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»; Vista l'ordinanza n. 6-PNC del 30 dicembre 2021 «per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, «Infrastrutture e mobilita'», Linea di intervento 5, intitolata «Investimenti sulla rete stradale comunale», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108»; Vista l'ordinanza n. 7-PNC del 30 dicembre 2021 «per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, «Rigenerazione urbana e territoriale», Linea di intervento 1, intitolata «Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di citta'», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108»; Vista l'ordinanza n. 17-PNC del 14 aprile 2022, recante «Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108»; Vista l'ordinanza n. 43-PNC del 23 marzo 2023, recante «Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 - Macro-misura A. Disposizioni attuative delle ordinanze nn. 1 e 2 del 17 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilita' 2023. Rigenerazione viaria dei territori appenninici»; Visto, in particolare, l'art. 3 (rubricato «Modifiche e integrazioni all'ordinanza PNC n. 17 del 2022») della richiamata ordinanza n. 43-PNC del 2023 ai sensi del quale: «1. L'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 17 del 2022 e' sostituito dal seguente: «Le economie rinvenibili nel quadro economico dell'intervento, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, restano nella disponibilita' del responsabile dell'intervento fino al collaudo dell'opera e possono essere destinate dallo stesso a necessita' strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento assegnato, ivi compreso l'eventuale adeguamenti prezzi, e la redazione di perizie di variante suppletive, nella misura e con le modalita' previste dalla legge. Gli USR provvedono a rimettere al soggetto attuatore l'elenco delle economie risultanti dai collaudi e le eventuali proposte di revoca per i responsabili inadempienti. Le relative risorse verranno rese di nuovo disponibili per il soggetto attuatore che provvedera' a riallocarle.» 2. L'art. 5, comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 17 del 2022 e' integrato dal seguente periodo: «Qualora, a seguito della suddetta ripartizione, risultino soddisfatte le necessita' dei comuni e delle province, e dovessero ancora risultare economie, l'USR potra' destinarle al reperimento di personale a supporto dell'attuazione delle ordinanze speciali e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR.»; Viste e considerate tutte le ordinanze del Commissario straordinario attuative del Fondo PNC area sisma con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle Macro-Misura A, tra cui: ordinanze nn. 8-PNC, 9-PNC, 10-PNC, 11-PNC del 30 dicembre 2021; Considerato che - per quanto concerne le sole Sub-misure A3 (Linee di Intervento 1) e A4 (Linea di Intervento 5) - la ripartizione delle risorse disponibili e' avvenuta sulla base di una distribuzione ponderata per singolo comune assumendo come parametri oggettivi quelli della popolazione residente e della superficie urbanizzata di ciascuno; Ritenuto che, per le ragioni espresse, appare ragionevole che le economie eventualmente rinvenute nella realizzazione di interventi finanziati nell'ambito delle Sub-misure A3 (Linea di Intervento 1) e A4 (Linea di intervento 5) possano essere utilizzate dai medesimi responsabili degli interventi per il finanziamento di ulteriori interventi di cui gli stessi sono responsabili all'interno della Macro-Misura A, previa istruttoria condotta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio e autorizzazione con decreto del Commissario straordinario; Considerato che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire il piu' efficiente ed efficace utilizzo delle economie eventualmente rinvenibili nel corso dell'implementazione e dei progetti finanziati con il fondo PNC sisma; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 10 settembre 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009;
Dispone:
Art. 1 Utilizzo delle economie rinvenibili nella realizzazione di interventi di «Rigenerazione urbana e territoriale - Sub-misura A3» e «Infrastrutture e mobilita' - Sub-misura A4». Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 17-PNC del 2022.
1. All'ordinanza n. 17-PNC del 14 aprile 2022, dopo l'art. 1 e' inserito il seguente articolo: «Articolo 1-bis (Utilizzo delle economie rinvenibili nella realizzazione di interventi di «Rigenerazione urbana e territoriale - Sub-misura A3 - Linea di intervento 1» e «Infrastrutture e mobilita' - Sub-misura A4 - Linea di intervento 5). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 2, nell'ambito degli interventi di «Rigenerazione urbana e territoriale - Sub-misura A3 - Linea di intervento 1», di cui all'ordinanza n. 7-PNC del 2021 e di «Infrastrutture e mobilita' - Sub-misura A4 - Linea di intervento 5» di cui all'ordinanza n. 6-PNC del 2021, qualora siano rinvenibili economie nei singoli quadri economici, ivi comprese quelle risultanti dal ribasso d'asta, le stesse possono restare nella disponibilita' del comune responsabile degli interventi in cui sono rinvenute ed essere destinate alla realizzazione o al completamento di altri interventi oggetto di finanziamento nell'ambito della Macro-misura A del PNC Sisma di cui il medesimo comune risulti essere responsabile. 2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'intervento presenta una motivata istanza all'Ufficio speciale per la ricostruzione - USR competente per territorio e al Commissario straordinario indicando: (a) intervento nel cui quadro economico sia stata rivenuta l'economia; (b) quantificazione dell'economia; (c) diverso progetto per la realizzazione del quale si domanda l'utilizzo delle economie. 3. L'USR comunica l'esito positivo dell'istruttoria al Commissario straordinario, il quale provvede con decreto, verificato l'interesse pubblico». |
| Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sara' altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Roma, 11 settembre 2024
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2539 |
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