Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 settembre 2024
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Sondrio, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;
Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;
Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;
Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;
Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/13567/DGPS-PF-DT del 15 maggio 2014, prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2015/21939/DGP del 9.12.2015, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;
Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Sondrio (SO):
prot. n. 2014/1146 del 28 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1831 del 27 novembre 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Bormio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «lungo argine sinistro del torrente Fradolfo - tratto tra il ponte Eden e quello di Combo»;
prot. n. 2014/376 del 10 aprile 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Chiavenna, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreno adibito a campo sportivo»;
prot. n. 2014/1305 dell'11 settembre 2014 e prot. n. 2014/1255 del 3 settembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Chiuro, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «fabbricato ex caserma della Guardia di Finanza» e «terreno occupato dalla sede stradale posto a tergo dell'argine destro del torrente Fontana»;
prot. n. 2014/378 del 10 aprile 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Grosio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «fabbricato ex casotto della Guardia di finanza»;
prot. n. 2014/322 del 1º aprile 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Livigno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreni ex alvei dei torrenti Federia e Spol»;
prot. n. 2014/468 del 29 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1649 del 1º agosto 2022, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Montagna in Valtellina, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «capannone artigianale con relativa area di pertinenza»;
prot. n. 2014/129 del 19 febbraio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1832 del 27 novembre 2020, e prot. n. 2014/130 del 19 febbraio 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Morbegno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex casermetta di avvistamento» e «compendio ex poligono di tiro a segno»;
prot. n. 2014/1321 del 12 settembre 2014 e prot. n. 2014/1322 del 12 settembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Samolaco, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «terreni nei pressi della via Nazionale e del lago di Mezzola» e «terreni in frazione San Pietro»;
prot. n. 2014/1725 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1728 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1733 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1724 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1727 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1730 del 21 novembre 2014 e prot. n. 2014/1737 del 21.11.2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Teglio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «castagneto da frutto», «vigneto», «seminativo», «prato», «vigneto», «vigneto» e «seminativo»;
prot. n. 2014/533 del 9 maggio 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Villa di Tirano, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «terreni posti lungo la sponda del fiume Adda»;
Visti gli articoli 2, 3 e 5 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;
Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Bormio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bormio (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «lungo argine sinistro del torrente Fradolfo - tratto tra il ponte Eden e quello di Combo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1146 del 28 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1831 del 27 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.539,86 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Bormio.
4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 23.951,23, sino all'anno 2023 compreso.
5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.661,25.
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.661,25 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.539,86.
 
Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Chiavenna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Chiavenna (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno adibito a campo sportivo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/376 del 10 aprile 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.038,74 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Chiavenna.
4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 19.834,43, sino all'anno 2023 compreso.
5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.203,83.
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.203,83 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.038,74.
 
Art. 3

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Chiuro

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Chiuro (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «fabbricato ex caserma della Guardia di finanza» e «terreno occupato dalla sede stradale posto a tergo dell'argine destro del torrente Fontana», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1305 dell'11 settembre 2014 e prot. n. 2014/1255 del 3 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.760,81 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Chiuro.
4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 16.395,05, sino all'anno 2023 compreso.
5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.821,67.
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.821,67 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.760,81.
 
Art. 4

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Grosio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Grosio (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «fabbricato ex casotto della Guardia di finanza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/378 del 10 aprile 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.137,89 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Grosio.
4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 30.527,80, sino all'anno 2023 compreso.
5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.391,98.
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.391,98 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 3.137,89.
 
Art. 5

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Livigno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Livigno (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreni ex alvei dei torrenti Federia e Spol», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/322 del 1º aprile 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 5.000,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Livigno.
4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 48.767,12, sino all'anno 2023 compreso.
5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 5.418,57.
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 5.418,57 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 5.000,00.
 
Art. 6

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Montagna in Valtellina

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Montagna in Valtellina (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «capannone artigianale con relativa area di pertinenza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/468 del 29 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1649 del 1º agosto 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 8.024,50 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Montagna in Valtellina.
4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 77.650,78, sino all'anno 2023 compreso.
5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 8.627,86.
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 8.627,86 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 8.024,50.
 
Art. 7

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Morbegno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Morbegno (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «ex casermetta di avvistamento» e «compendio ex poligono di tiro a segno», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/129 del 19 febbraio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1832 del 27 novembre 2020, e prot. n. 2014/130 del 19 febbraio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 7.374,08 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Morbegno.
4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 72.750,86, sino all'anno 2023 compreso.
5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 8.083,43.
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 8.083,43 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 7.374,08.
 
Art. 8

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Samolaco

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Samolaco (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «terreni nei pressi della via Nazionale e del lago di Mezzola» e «terreni in frazione San Pietro», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1321 del 12 settembre 2014 e prot. n. 2014/1322 del 12 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.195,84 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Samolaco.
4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 29.734,45, sino all'anno 2023 compreso.
5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.303,83.
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.303,83 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 3.195,84.
 
Art. 9

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Teglio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Teglio (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «castagneto da frutto», «vigneto», «seminativo», «prato», «vigneto», «vigneto» e «seminativo», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1725 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1728 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1733 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1724 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1727 del 21 novembre 2014, prot. n. 2014/1730 del 21 novembre 2014 e prot. n. 2014/1737 del 21 novembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.328,55 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Teglio.
4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 12.106,18, sino all'anno 2023 compreso.
5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.345,13.
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.345,13 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.328,55.
 
Art. 10

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Villa di Tirano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Villa di Tirano (SO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «terreni posti lungo la sponda del fiume Adda», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, prot. n. 2014/533 del 9 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 335,76 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Villa di Tirano.
4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 3.239,85, sino all'anno 2023 compreso.
5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 359,98.
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 359,98 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 335,76.
 
Art. 11

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Bormio, di Chiavenna, di Chiuro, di Grosio, di Livigno, di Montagna in Valtellina, di Morbegno, di Samolaco, di Teglio e di Villa di Tirano della Provincia di Sondrio.
2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.
3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualita' pregresse e' ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualita' intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1387