Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 giugno 2024
Decreto recante indicazioni per l'attuazione della misura M2C1 - Investimento 3.4 - Fondo rotativo contratti di filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e in particolare l'art. 8, comma 3 ai sensi del quale e' previsto che fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale, in attuazione dell'art. 7, comma 3, sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2024, al n. 337 con il quale la dott.ssa Eleonora Iacovoni e' stata nominata direttore generale della Direzione per la qualita' agroalimentare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 6 ottobre 2023 al n. 1358, con il quale la dott.ssa Alessandra Stefani e' stata nominata direttore generale della Direzione generale delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 13 aprile 2023, con il quale il dott. Francesco Saverio Abate e' stato nominato direttore generale della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - n. 571410 del 2 novembre 2021, concernente l'istituzione dell'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art. 17 «Danno significativo agli obiettivi ambientali», nonche' la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita';
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014 n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visti in particolare gli articoli 107, paragrafo 3, lettera c), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2023/C 107/01);
Visto il regolamento adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante la «Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali», ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo e pesca continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN e SIPA;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final del 24 novembre 2023 della Commissione europea, che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, nonche' la valutazione positiva del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente modifiche alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» registrato dalla Corte dei conti il 30 maggio 2024 n. 779;
Vista la misura del PNRR M2C1 Investimento 3.4 «Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», che mira ad incentivare gli investimenti privati e a migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, gli sprechi alimentari e l'uso di pesticidi e antimicrobici, migliorando l'efficienza energetica e aumentando la produzione e l'uso delle energie rinnovabili con una dotazione pari a 2 miliardi di euro, comprese le spese di gestione da versare ad ISMEA, soggetto attuatore della Misura;
Visti il principio «do no significant harm» e gli altri principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
Atteso che il presente intervento fornisce un contributo al clima, come da allegato VI del regolamento UE 2021/241, e che nell'ambito della misura saranno selezionati Programmi coerenti con i campi di intervento 010 (Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico l'e-business e i processi aziendali in rete i poli di innovazione digitale i laboratori viventi gli imprenditori del web le start-up nel settore delle TIC e il B2B), 022 (Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici), 029 (Energia rinnovabile: solare) e 047 (Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI) ovvero con i diversi campi e principi che verranno indicati dalla Commissione europea anche in fase di sottoscrizione degli Operational Arrangements;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Viste le circolari RGS-MEF in materia di selezione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti finanziati con risorse PNRR, e tra queste quelle emanate nel 2021 (nn. 21, 25, 32 e 33), nel 2022 (nn. 4, 6, 9, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 e 41), nel 2023 (nn. 1, 10, 11, 16 e 19) e nel 2024 (nn. 2, 13);
Visto il regime di aiuti di Stato SA.57975 (2020/N) di cui all'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, DG Concorrenza, con la decisione C(2020) 5920 del 7 settembre 2020, gia' autorizzato con decisione C(2015) 9742 del 6 gennaio 2016, regime di aiuto SA.42821;
Visto il decreto del Ministro del 22 dicembre 2021, n. 673777 recante la definizione dei criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto previsti dal fondo complementare al PNRR. Registrato dalla Corte dei conti al n. 149 il 23 febbraio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 61 del 14 marzo 2022 (da ultimo, decreto ministeriale del 19 marzo 2024, prot. n. 131169);
Visto l'avviso del 22 aprile 2022, n. 182458, recante le caratteristiche, le modalita' e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalita' di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021, e successive modifiche e integrazione (da ultimo, decreto direttoriale del 21 luglio 2022, prot. n. 324845);
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2023, n. 342515, di approvazione della graduatoria provvisoria, relativa ai Programmi presentati a valere sull'avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022;
Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2023, n. 633056, di approvazione della graduatoria definitiva relativa ai Programmi presentati a valere sull'avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022;
Visto il regime di aiuti di Stato SA.109663 (2023/N) di cui all'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, DG Concorrenza, con la decisione C(2024) 2071 del 26 marzo 2024;
Visto il decreto del 20 maggio 2022, n. 229127 Contratti di filiera settore della pesca e dell'acquacoltura - Definizione criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi - registrato dalla Corte dei conti al n. 758 in data 15 giugno 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2022;
Visto il decreto del 6 luglio 2022, n. 300946 che approva l'allegato avviso pubblico, con i relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalita' e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera per il settore della pesca e dell'acquacoltura e le modalita' di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto direttoriale prot. n. 0229127 del 20 maggio 2022;
Visto il decreto direttoriale del 18 aprile 2024 n. 179045 di modifica del decreto direttoriale prot. n. 229127 del 20 maggio 2022;
Visto il decreto direttoriale del 27 giugno 2023, n. 333701 con cui e' stata adottata la graduatoria dei Programmi i cui Progetti richiedono aiuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto direttoriale del 20 maggio 2022, prot. n. 229127;
Visto il decreto direttoriale del 28 luglio 2023, n. 399082 con cui e' stata adottata la graduatoria definitiva dei programmi i cui progetti richiedono aiuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto direttoriale prot. n. 229127 del 20 maggio 2022 e individuati i Programmi finanziabili;
Visto il regime di aiuti di Stato SA.104682 autorizzato con decisione C(2022)9322 - Final del 12 dicembre 2022;
Visto il decreto del 31 gennaio 2023, n. 48567 recante disciplina dei criteri, delle modalita' e delle procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR Contratti filiera settore forestale;
Visto l'avviso pubblico del 26 aprile 2023, n. 221150 recante le caratteristiche, le modalita' e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera nel settore forestale e le modalita' di erogazione delle agevolazioni, che costituisce provvedimento di attuazione del decreto del ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 48567 del 31 gennaio 2023;
Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 2023, n. 516172 di approvazione della graduatoria delle domande presentate a valere sul Bando «Contratti di filiera settore forestale» n. 221150 del 26 aprile 2023;
Tenuto conto che i decreti ministeriali n. 633056 del 15 novembre 2023, n. 399082 del 28 luglio 2023 e n. 516172 del 28 settembre 2023 hanno ritenuto idonei per il finanziamento programmi per un importo superiore alle risorse disponibili a valere sul Piano nazionale complementare (PNC);
Ritenuto, pertanto, di procedere all'attuazione della misura PNRR M2C1 I3.4, consistente nell'investimento pubblico nello strumento del Fondo rotativo - Contratti di filiera (FCF), al fine di incentivare gli investimenti privati e di migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in Italia, con una dotazione complessiva pari a 2 miliardi di euro, compresi gli oneri di gestione da versare ad ISMEA, in qualita' di soggetto attuatore della misura;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare per la misura M2C1 I3.4.;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto persegue le medesime finalita' di cui al decreto ministeriale prot. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che si intende integralmente richiamato.
2. Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il presente decreto fornisce le direttive necessarie all'attuazione della misura M2C1-3.4 «Fondo rotativo contratti di filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», tramite l'investimento pubblico nello strumento «Fondo rotativo contratti di filiera (FCF)».
3. Il presente decreto assegna, inoltre, le risorse a valere sulla citata misura M2C1-3.4 «Fondo rotativo contratti di filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo».
4. La misura mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, gli sprechi alimentari e l'uso di pesticidi e antimicrobici, migliorando l'efficienza energetica e aumentando la produzione e l'uso delle energie rinnovabili.
5. Il Fondo rotativo contratti di filiera, attraverso l'erogazione di sovvenzioni e prestiti incentiva gli investimenti privati e migliora l'accesso ai finanziamenti nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in Italia, e sostiene le imprese, i gruppi di imprese o associazioni di produttori agricoli, nonche' organizzazioni di ricerca e di diffusione della conoscenza, che abbiano le caratteristiche indicati negli avvisi menzionati in premessa.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni del presente decreto, anche nella forma del contributo a fondo perduto, sono gli stessi indicati negli avvisi n. 182458 del 22 aprile 2022, n. 300946 del 6 luglio 2022, e n. 221150 del 26 aprile 2023 (congiuntamente, gli «Avvisi»), ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) dell'avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, all'art. 3, comma 1, lettera c) dell'avviso n. 300946 del 6 luglio 2022, all'art. 4, comma 1, lettera c) dell'avviso n. 221150 del 26 aprile 2023 e «i comuni e i loro consorzi» di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) dell'avviso n. 221150 del 26 aprile 2023.
7. A titolo non esaustivo, i Programmi ammessi alle agevolazioni dovranno rispettare:
a) i criteri di ammissibilita' delle spese;
b) il principio «non arrecare un danno significativo». Gli interventi non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonche' al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH), di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come declinato anche nella Comunicazione della Commissione C/2023/111;
c) il principio del contributo al cambiamento climatico e/o digitale, ove applicabile. In particolare, in conformita' con quanto previsto dall'Allegato VI del regolamento 241/2021, gli investimenti del Fondo rotativo contratti di filiera devono contribuire, per un importo pari ad almeno 924 000 000,00 di euro, agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici;
d) le specifiche discipline e procedure previste per i controlli sugli investimenti effettuati, ivi incluse quelle tese a garantire la corretta e sana gestione finanziaria e il rispetto dell'art. 22 del regolamento 241/2021.
8. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni Programmi che prevedano le seguenti attivita' e attivi nel rispetto di quanto previsto dalla sopramenzionata COM 765 final: i) attivita' e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (1) ; ii) attivita' e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (2) ; iii) attivita' e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (3) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (4) .
9. Tutti i Programmi ammessi a finanziamento devono essere economicamente sostenibili e non potranno ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo.
10. In riferimento al campo di intervento di cui all'Allegato VI del regolamento n. 241/2021, i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire una giustificazione del campo d'intervento associato per ciascun progetto sostenuto, unitamente a una descrizione del progetto, ai fini del calcolo del contributo climatico. Per i medesimi fini, ove previsti strumenti rappresentativi di equity, quasi-equity, obbligazioni societarie o strumenti equivalenti non destinati a progetti specifici, i soggetti beneficiari forniscono una giustificazione per il campo o i campi d'intervento selezionati.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

(1) Ad eccezione di: a) attivi e attivita' nella produzione di
energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come
pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e
distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui
all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01); e
b) attivita' e attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di
combustibili fossili e' temporaneo e tecnicamente inevitabile per
una transizione tempestiva verso il funzionamento senza
combustibili fossili.

(2) Se l'attivita' che beneficia del sostegno genera emissioni di gas
a effetto serra previste che non sono significativamente
inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre
spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per
l'assegnazione gratuita di quote per le attivita' che rientrano
nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di
emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE)
2021/447 della Commissione.

(3) L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente
misura negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di
rifiuti pericolosi non riciclabili ne' agli impianti esistenti
quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza
energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o
l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione,
purche' tali azioni nell'ambito della presente misura non
determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti
dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono
fornite prove a livello di impianto.

(4) L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente
misura negli impianti di trattamento meccanico biologico
esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare
l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio
dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio
e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purche' tali
azioni nell'ambito della presente misura non determinino un
aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto
o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a
livello di impianto.
 
Art. 2

Risorse, avviso di adesione e valutazione dei Programmi

1. La dotazione finanziaria complessiva, integralmente a valere sul PNRR, ammonta a 1.960 milioni di euro, al netto degli oneri di gestione, ed e' cosi' ripartita:
(i) una quota pari a 1830 milioni di euro per il finanziamento dei Programmi presentati ai sensi dell'avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni e ammessi a valutazione dal decreto ministeriale n. 633056 del 15 novembre 2023;
(ii) una quota pari a 80 milioni di euro per il finanziamento dei Programmi presentati ai sensi dell'avviso n. 300946 del 6 luglio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;
(iii) una quota pari a 50 milioni di euro per il finanziamento dei Programmi presentati ai sensi dell'avviso n. 221150 del 26 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni ed ammessi a valutazione dal decreto ministeriale n. 516172 del 28 settembre 2023.
2. Le quote indicate al precedente comma 1 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura con successivi Provvedimenti del Ministero, anche attraverso la rimodulazione tra i diversi settori di intervento, in relazione all'andamento della stessa.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse indicate al precedente comma 1 e' destinato al finanziamento di programmi localizzati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
4. Le risorse ripartite con il precedente comma 1 sono destinate al finanziamento di Programmi che si trovano in posizione utile a seguito di scorrimento nelle graduatorie degli avvisi, fino al completo utilizzo delle risorse.
5. I soggetti proponenti del Programma dovranno presentare manifestazione di interesse ad essere ammessi al finanziamento con le risorse di cui al presente articolo, secondo le modalita' di cui al successivo provvedimento della Direzione generale competente.
6. L'ammissibilita' a finanziamento dei Programmi e' valutata da un Comitato, costituito presso il soggetto attuatore e composto da esperti nominati secondo le modalita' individuate nell'accordo attuativo di cui al successivo art. 3, ed approvata a maggioranza del medesimo, previa apposita istruttoria svolta dal soggetto attuatore tesa a verificare il rispetto di tutte le condizionalita' PNRR della misura M2C1-I.3.4, come meglio dettagliate nei successivi provvedimenti del Ministero.
7. Con successivi provvedimenti delle competenti Direzioni generali, il Ministero, in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, fornira' ulteriori indicazioni finalizzate a garantire il pieno rispetto della normativa e delle condizionalita' PNRR e della sana gestione finanziaria.
 
Art. 3

Soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore e' l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, come stabilito nella decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final del 24 novembre 2023.
2. Il soggetto attuatore deve assicurare l'adozione di procedure in materia di monitoraggio, audit e controllo in linea con gli standard previsti nel PNRR, che garantiscano la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi.
3. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di verificare l'ammissibilita' di ciascun Programma rispetto ai requisiti indicati nel presente decreto e nel PNRR, di effettuare audit ex post basati sul rischio e di reinvestire eventuali rientri conformemente alla politica di investimento del dispositivo.
4. Il soggetto attuatore fornisce al Ministero una relazione semestrale sull'attuazione di ciascun progetto, anche ai fini del calcolo del contributo climatico e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 10.
5. Ulteriori compiti attribuiti al soggetto attuatore saranno indicati nell'accordo attuativo da sottoscriversi tra il Ministero ed il soggetto attuatore.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Gli aiuti di cui al presente decreto compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, saranno avviate le attivita' per lo scorrimento delle graduatorie ed emanati i relativi provvedimenti.
2. Gli effetti del presente atto sono subordinati all'autorizzazione della Commissione europea in applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.
3. Le agevolazioni concesse a valere sul GBER in conformita' agli avvisi sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e sue successive modificazioni.
4. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui al precedente comma 3, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.
 
Art. 5

Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it) ai sensi della sezione 3.2.4., punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1 del GBER. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.2.4., punto (112) degli orientamenti e all'art. 9, comma 4 del GBER. In particolare, e' garantita la pubblicazione delle informazioni seguenti sul sito internet del Ministero: (a) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome dell'autorita' che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si trova il beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attivita'.
2. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1253