Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2024 (vai al sommario) |
CAMERA DEI DEPUTATI |
DELIBERA 22 ottobre 2024 |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019 (Doc. XXII, n. 31). |
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Art. 1
Istituzione e durata della commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di' prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, di seguito denominata «Commissione», con il compito di approfondire i fatti e i fenomeni connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione, alle implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamita' nonche' alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici. |
| Art. 2
Compiti della commissione
1. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, in riferimento agli eventi di cui all'art. 1, ha il compito di: a) individuare le eventuali responsabilita' nella mancata o carente attuazione dell'attivita' di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, di gestione dell'emergenza e di ricostruzione, nonche' gli ostacoli alla piena operativita' degli organi amministrativi e tecnici preposti alle materie della difesa del suolo, della mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e sismico e alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo; b) accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a livello di controllo e di capacita' d'intervento e di prevenzione, con l'obiettivo di superare l'approccio emergenziale; e) effettuare una ricognizione completa delle risorse effettivamente disponibili per la difesa del suolo e per le connesse infrastrutture idriche; d) verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza; e) verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonche' l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in relazione ai tempi di intervento, anche attraverso il monitoraggio degli interventi finanziati che consenta di compiere una puntuale valutazione ex-post dell'efficacia delle linee di finanziamento e delle scelte politiche di investimento nel medio e lungo periodo, e verificare iniziative per garantire l'indennizzo dei danni direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali; f) valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui tempi e sull'efficacia della gestione delle fasi di emergenza e delle operazioni di ricostruzione; g) valutare l'impatto degli eventi calamitosi sui parametri demografici, socioeconomici e occupazionali delle aree interessate, con particolare riferimento alle isole, alle aree interne, alle zone montuose e alla dorsale appenninica e ai territori limitrofi; h) verificare l'adeguatezza della vigente disciplina, nazionale e sovranazionale, in materia di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico nonche' in materia di regolamentazione antisismica, sicurezza del territorio, protezione civile, gestione dell'emergenza e ricostruzione dopo le calamita', valutando altresi' gli effetti indotti dal cambiamento climatico e dai rischi climatici correlati. 2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori. |
| Art. 3
Composizione della commissione
1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. 2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 3. L'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente e' necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto o accede al ballottaggio il piu' anziano per eta'. 4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano per eta'. |
| Art. 4
Poteri e limiti della commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagna mento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. 3. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni svolte nella forma testimoniale davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 4. La Commissione, per le finalita' dell'inchiesta di cui all'art. 1, ha facolta' di acquisire, anche in deroga al divieto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione con decreto motivato, che ha efficacia di sei mesi e puo' essere rinnovato solo per ragioni attinenti alle indagini in corso. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. 5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e sui documenti acquisiti in copia ai sensi del comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto. 6. Per il segreto di Stato nonche' per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 7. La Commissione puo' ottenere altresi', da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, nelle materie attinenti all'inchiesta. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. |
| Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto ri guarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, commi 5 e 8; 2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonche' la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti. |
| Art. 6
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati costituiti secondo il regolamento interno di cui al comma 1. 3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta. 4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonche' di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministri competenti. La Commissione puo' avvalersi di esperti nelle materie relative ai compiti di cui all'art. 2. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione puo' avvalersi. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, la Commissione puo' avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'Istituto nazionale di statistica, dalle Forze di poli zia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati puo' autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. 6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attivita'. Roma, 22 ottobre 2024
Il Presidente: Fontana |
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