Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 settembre 2024
Regolamentazione per la concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonche' alle procedure per l'uso dei fondi europei.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), istitutivo del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 61 del 9 marzo 2020), e, in particolare, l'art. 4, comma 1, dello stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 2023), recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 29 dicembre 2023, n. 1668, recante «Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2024»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalita' di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorita' di gestione, autorita' di certificazione, autorita' di audit e organismi intermedi;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visti i regolamenti (UE) n. 972/2020 del 2 luglio 2020, n. 1237/2021 del 23 luglio 2021 e n. 1315/2023 del 23 giugno 2023 della Commissione, che modificano il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
Vista la comunicazione della Commissione «Nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» (GU C 262 del 19 luglio 2016);
Vista la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», da ultimo rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 final «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine»;
Vista la comunicazione della Commissione C(2022)7388 final pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 ottobre 2022 recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»;
Vista la comunicazione della Commissione sulle Sinergie tra Orizzonte Europa e i programmi FESR (GU C 421 del 4 novembre 2022);
Visto il regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2088/2019;
Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare l'art. 52 e seguenti;
Visti i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica nazionale della ricerca, quali il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020, la Strategia nazionale di specializzazione intelligente («SNSI») e il Programma nazionale per la ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore, nonche' le specifiche disposizioni attuative;
Visto il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 74/2020 del 15 dicembre 2020;
Tenuto conto dell'esigenza di garantire la necessaria coerenza e complementarieta' tra le iniziative sostenute dal PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, le iniziative in favore della ricerca previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (trasmesso dal Governo al Parlamento in data 25 aprile 2021 e in seguito alla Commissione europea a norma dell'art. 18 par. 3 del reg. 2021/241) e le iniziative a favore della ricerca da attivare per il periodo di programmazione comunitaria dei fondi strutturali 2021-2027;
Visti il Programma quadro europeo Horizon 2020 e il Programma quadro europeo Horizon Europe, mediante i quali vengono finanziati i progetti per la ricerca e l'innovazione;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1, commi 870-874 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007» - istituzione del Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica FIRST e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE;
Visto il decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222 del 29 novembre 2007, «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
Visto il decreto-legge n. 5/2012, convertito con legge n. 35/2012, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» - c.d. «Decreto Semplifica Italia»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese» - c.d. «Decreto Sviluppo»;
Visto il decreto-legge n. 69/2013, convertito con legge n. 98/2013, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» - c.d. «Decreto del Fare»;
Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 122 del 27 maggio 2013), recante le modalita' di utilizzo e gestione del FIRST nonche' disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del regolamento (CE) n. 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013;
Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 23 agosto 2016), «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» e, in particolare, l'art. 18 che disciplina la fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 «Piano di investimenti straordinario nell'attivita' di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», emanato dal MUR in attuazione della riforma 1.1. della M4C2 del PNRR, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021 al n. 3142, successivamente rettificato con decreto ministeriale n. 1368 del 24 dicembre 2021, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021 al n. 3143; e, in particolare l'art. 18, che disciplina la fattispecie dei progetti internazionali;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Vista l'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, nonche' con i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca, n. 564/2021 e n. 615/2021;
Visto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 12;
Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Ritenuta la necessita' di procedere alla emanazione delle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel regolamento n. 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di istituire un nuovo regime di aiuti in esenzione;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
i. Aiuti di Stato: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
ii. Bando internazionale: Bando per la presentazione di proposte progettuali emanato da una Iniziativa di cooperazione internazionale che definisce le condizioni generali di partecipazione valide per tutti i proponenti di tutte le nazioni partecipanti al bando;
iii. Avviso integrativo nazionale o Avviso integrativo: Avviso pubblicato dal Ministero che individua le condizioni per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte dei soggetti italiani ad integrazione del bando internazionale, con elementi di esclusiva pertinenza nazionale;
iv. CNVR: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
v. Codice unico di progetto (di seguito anche solo CUP): codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
vi. Conto IGRUE: conto di contabilita' speciale, aperto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, sul quale transitano i fondi dell'Unione europea;
vii. Enti pubblici di ricerca (EPR): gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016;
viii. Esperto tecnico-scientifico: esperto nominato dal Ministero, di nazionalita' italiana o estera, individuato dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali;
ix. Istituto convenzionato: soggetto incaricato dal Ministero di verificare i requisiti di partecipazione e la valutazione degli aspetti economico-finanziari di un progetto. Per tali verifiche, il Ministero puo' avvalersi, mediante convenzione in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di banche e societa' finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalita' e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile;
x. Fase ex ante: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del capofila all'accettazione del decreto di concessione del Ministero;
xi. Fase in itinere: il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del capofila alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
xii. Fase ex post: il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere;
xiii. FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni;
xiv. Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca;
xv. Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
xvi. PNR 2021-2027: programma nazionale per la ricerca, documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua priorita', obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;
xvii. Iniziative di cooperazione internazionale: accordi o programmi transnazionali congiuntamente definiti e gestiti da due o piu' Stati e, eventualmente, la Commissione europea, miranti a favorire la collaborazione internazionale in tema di ricerca e a supportare Progetti internazionali di ricerca, sviluppo e innovazione;
xviii. Progetti internazionali: progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, presentati nell'ambito di bandi transnazionali inseriti nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale e finanziati dal Ministero nel quale risultino coinvolti, come beneficiari delle agevolazioni, soggetti aventi stabile organizzazione in Italia, di natura giuridica pubblica e privata;
xix. Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
xx. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
xxi. Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
xxii. Soggetto beneficiario: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata destinatario di agevolazioni su Progetti internazionali finanziati dal Ministero;
xxiii. Partenariato di progetto o Partenariato: l'insieme dei partner italiani partecipanti ad un progetto internazionale che presentano congiuntamente, per il tramite del soggetto capofila, richiesta di finanziamento al Ministero;
xxiv. Soggetto capofila: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che presenta una domanda di finanziamento in forma partenariale o in forma individuale nel caso di progetti con un unico beneficiario italiano. Il soggetto capofila rappresenta tutti i partner italiani nei confronti del Ministero e non deve necessariamente coincidere con il coordinatore del progetto internazionale;
xxv. Struttura di gestione internazionale o struttura di gestione: organismo nominato dagli Stati partecipanti ed eventualmente dalla Commissione europea, incaricato di tutti gli aspetti legati alla presentazione dei progetti internazionali, che cura la valutazione scientifica degli stessi, svolta da un panel di esperti di diretta emanazione della Struttura stessa e degli Stati aderenti;
xxvi. TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
xxvii. Universita': le istituzioni universitarie statali e non statali legalmente riconosciute ammesse al finanziamento statale ex legge 29 luglio 1991, n. 243, ivi compresi istituti e scuole universitarie ad ordinamento speciale e le universita' telematiche.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano, ove non espressamente richiamate, le definizioni previste dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla comunicazione UE C(2022)7388 final.
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto regolamenta la concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonche' alle procedure per l'uso dei fondi europei di cui al successivo Capo II del presente decreto.
2. Le iniziative di cooperazione internazionale sono promosse e gestite da Stati che manifestano la volonta' di aderire ad attivita' transnazionali dirette al finanziamento congiunto di progetti proposti da raggruppamenti costituiti da universita', enti, organismi di ricerca, imprese ed altri soggetti ritenuti ammissibili dai bandi transnazionali. Tali iniziative sono gestite da una Struttura di gestione internazionale, di cui alla lettera xxiv dell'art. 1.
3. Gli interventi di sostegno, di cui al presente decreto, sono realizzati a valere sulle complessive disponibilita' del FIRST, dei fondi dell'Unione europea a valere sul conto IGRUE, Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), nonche' a valere sulle risorse stanziate nelle forme di cofinanziamento su Fondi gestiti dal Ministero e sulle disponibilita' delle risorse derivanti da altri Fondi nazionali e internazionali. I suddetti interventi sono diretti al sostegno delle attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di formazione del capitale umano nonche' di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei, bilaterali o internazionali. Sono altresi' comprese le attivita' finalizzate a supportare la collaborazione scientifica nazionale ed internazionale e la creazione di reti di ricercatori, finalizzate allo sviluppo di buone pratiche, allo scambio di dati e metodologie anche con l'obiettivo di supportare i processi decisionali su specifiche tematiche.
4. Le modalita' di gestione di interventi di sostegno a valere sui fondi di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 saranno definite con un successivo decreto.
5. Il Ministero puo' procedere, con onere a carico del FIRST o di altri fondi utili allo scopo, a specifiche attivita' di studio, analisi e monitoraggio dei risultati e dell'impatto dei bandi e dei progetti finanziati ai sensi del presente decreto, per le quali puo' avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.
 
Art. 3

Strumenti di sostegno, forme, misure
e modalita' di assegnazione, durata

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa, sono strumenti a sostegno degli interventi, di cui al successivo art. 4, i contributi a fondo perduto.
2. Qualora i finanziamenti ai soggetti beneficiari dovessero configurare, in tutto o in parte, un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del TFUE, le intensita' delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa di cui al precedente comma, le spese ammissibili e ogni altra disposizione in merito sono definite nei singoli bandi/avvisi secondo modalita' compatibili con i limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente decreto si applica agli aiuti trasparenti, intesi come quelli per i quali e' possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La durata dei progetti e' definita nei singoli Avvisi integrativi o, quando non presenti, nei bandi internazionali.
5. E' possibile concedere la proroga per la realizzazione delle attivita' progettuali, la cui conclusione deve, tuttavia, avvenire entro la data di chiusura del progetto internazionale. L'istanza di proroga deve essere inoltrata alla Struttura di gestione internazionale e al Ministero. Istanze di proroga per una durata inferiore o uguale a dodici mesi possono essere autorizzate dal Ministero solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione o, in assenza di tale struttura, se previamente approvate, in via preliminare, da tutti gli enti finanziatori nazionali che sovvenzionano il progetto. Per l'autorizzazione di istanze di proroga superiori a dodici mesi, oltre all'approvazione internazionale, prima descritta, il Ministero deve richiedere una preventiva verifica all'esperto tecnico-scientifico, ove presente.
 
Art. 4

Linee di intervento e modalita'
procedurali di carattere generale

1. Le linee di intervento sono articolate in:
a. linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere b) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni;
b. linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera f) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, gli specifici interventi di cui al precedente comma 1 sono realizzati secondo modalita' procedurali di carattere valutativo e negoziale, in conformita' alle previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati e comunque nel rispetto delle modalita' procedurali disciplinate dal presente decreto e dai singoli avvisi integrativi.
 
Art. 5

Soggetti ammissibili e modalita' di partecipazione

1. I soggetti ammissibili al finanziamento sono i soggetti indicati all'art. 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. La domanda di finanziamento deve essere presentata dal soggetto capofila. Nel caso in cui vi sia un unico soggetto richiedente italiano, questo assumera' il ruolo di soggetto capofila.
3. Oltre al soggetto capofila, un Partenariato puo' includere altri soggetti ammissibili cosi' come definiti nell'Avviso integrativo nazionale, di cui al successivo art. 7. L'Avviso integrativo nazionale puo', altresi', prevedere ulteriori specifici requisiti per l'individuazione del capofila e per la composizione del Partenariato, nonche' stabilire il numero massimo di proposte a cui un soggetto puo' partecipare.
4. Il Partenariato di cui al precedente comma dovra' essere formalizzato secondo quanto segue:
a. nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al Partenariato siano soggetti pubblici, la stipula di un accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Accordi fra pubbliche amministrazioni»;
b. nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato vi siano soggetti privati, la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica.
5. Gli accordi di cui al precedente comma 5 sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire ruoli e responsabilita' di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, tali accordi dovranno prevedere almeno:
a. la responsabilita' nei confronti del Ministero del soggetto capofila, in ordine al coordinamento delle attivita' progettuali e all'attuazione del progetto, nonche' a tutte le responsabilita' finanziarie a questo connesse;
b. la ripartizione delle attivita' e delle responsabilita' tra il soggetto capofila ed il/i membro/i del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;
c. la ripartizione finanziaria, nonche' modalita' e tempi necessari al trasferimento delle risorse, erogate dal Ministero, dal soggetto capofila agli altri soggetti beneficiari che compongono il Partenariato;
d. le responsabilita' finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attivita' di progetto, in relazione alle quote di attivita' spettanti.
6. Salvo diversamente stabilito nell'Avviso integrativo nazionale, il soggetto capofila deve assolvere, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) rappresentare i soggetti nei rapporti con il Ministero, agendo in proprio e per loro conto;
b) presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti mandanti, la proposta o progetto di ricerca;
c) sottoscrivere, in nome e per conto dei soggetti mandanti, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero;
d) effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del Progetto di ricerca;
e) richiedere, in nome proprio e per conto degli altri soggetti, l'erogazione finale;
f) ricevere i finanziamenti erogati dal Ministero e trasferirli agli altri componenti del Partenariato;
7. Gli accordi di cui al precedente comma 4 devono essere firmati dai legali rappresentanti del soggetto capofila e del/i membro/i del Partenariato, o da procuratore munito di procura speciale.
8. Gli accordi di cui al precedente comma 4 devono avere una durata temporale pari ad almeno la durata del progetto.
9. I soggetti privati possono ricevere finanziamenti nel rispetto ed entro i limiti della normativa sugli aiuti di Stato, disciplinati dal regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni che individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
10. Ove applicabile, l'individuazione di soggetti privati con cui presentare la proposta e realizzare l'intervento e' effettuata dai soggetti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione.
 
Art. 6

Costi ammissibili

1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto, sono considerati ammissibili i costi effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto beneficiario che rientrano nelle categorie indicate nel regolamento n. 651/2014, cosi' come specificato nell'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01 e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilita' pubblica generale.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati nei singoli bandi/avvisi.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
4. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purche' direttamente afferente all'intervento finanziato.
5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della proposta.
 
Art. 7

Avviso integrativo

1. La Struttura di gestione internazionale predispone e pubblica il Bando internazionale che definisce le condizioni generali di partecipazione valide per tutti i proponenti di tutte le nazioni partecipanti. Il testo di ciascun Bando internazionale contiene, di norma, un allegato in cui sono riassunte le principali norme nazionali (National annex), che devono essere rispettate dai singoli partecipanti. Il Ministero pubblica, laddove necessario, un Avviso integrativo di cui forma parte integrante lo schema di disciplinare (ovvero schema di altro atto negoziale tra le parti) contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali.
2. L'Avviso integrativo stabilisce tutte le disposizioni per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte dei soggetti italiani, specificando, tra l'altro:
a. attivita', soggetti e costi ammissibili;
b. disponibilita' finanziarie;
c. forme e intensita' delle agevolazioni;
d. modalita' e termini di presentazione domande;
e. erogazione dei finanziamenti;
f. variazioni;
g. informazioni.
 
Art. 8

Modalita' di presentazione della domanda

1. Contestualmente alla presentazione dei progetti a livello internazionale, i soggetti italiani che compongono i raggruppamenti transnazionali devono presentare domanda di finanziamento al Ministero in risposta alla pubblicazione dell'Avviso integrativo e/o del National annex allegato al bando internazionale.
2. Le modalita' di presentazione della domanda e dei documenti ad essa allegati sono definite in coerenza con le corrispondenti modalita' previste dai bandi internazionali. In ragione di quanto innanzi, nei bandi internazionali che prevedano la presentazione delle proposte in due fasi successive - c.d. pre-proposal e full proposal - anche la documentazione nazionale sara' similmente richiesta in due fasi successive. In tal caso, alla scadenza della prima fase il capofila dovra' presentare una domanda preliminare da completare entro la scadenza della seconda fase.
3. Le domande di partecipazione devono essere corredate dalla documentazione in allegato al presente decreto.
4. Le domande e, ove richiesto, i documenti allegati di cui al precedente comma, devono essere firmati dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila o da procuratore munito di procura speciale, allegando copia della procura speciale o altri atti che autorizzino il firmatario a sottoscrivere i documenti.
5. Salvo diversamente stabilito nell'Avviso integrativo nazionale, la documentazione prima indicata deve essere trasmessa al Ministero tramite un'apposita piattaforma informatica entro le scadenze indicate dell'Avviso integrativo nazionale.
6. Sono escluse le domande trasmesse oltre i termini stabiliti da ciascun Avviso integrativo e con modalita' difformi rispetto a quelle dallo stesso indicate.
7. Fatti salvi i motivi di esclusione indicati nel precedente comma, nel caso in cui la documentazione per la richiesta di finanziamento sia compilata difformemente da come previsto dall'Avviso integrativo, il Ministero si riserva di richiedere al soggetto capofila tutti i chiarimenti e le integrazioni ritenuti necessari.
 
Art. 9

Verifica di eleggibilita'

1. Il Ministero procede alla verifica di eleggibilita' finalizzata ad accertare:
a. l'ammissibilita' dei soggetti richiedenti ai sensi del presente decreto e delle normative vigenti in materia, anche regolamentari, oltre che dei singoli Avvisi integrativi nazionali;
b. il rispetto della procedura di presentazione della documentazione per la richiesta di finanziamento;
c. la relativa completezza e correttezza formale e sostanziale.
2. L'amministrazione pubblica i risultati delle verifiche svolte ai fini dell'eleggibilita' sul proprio sito web e li trasmette alla Struttura di gestione internazionale per l'avvio della valutazione scientifica dei progetti ammissibili.
 
Art. 10

Valutazione e selezione dei progetti effettuata
dalla struttura di gestione internazionale

1. La Struttura di gestione internazionale effettua la valutazione tecnico-scientifica dei progetti ammissibili e, anche all'esito di eventuali negoziazioni e/o riconfigurazioni dei progetti, definisce e comunica al Ministero la graduatoria di merito (c.d. Ranking List) e l'elenco dei progetti selezionati per il finanziamento in base ai criteri di valutazione e selezione prestabiliti dalla call.
2. Il Ministero, preso atto della Ranking List, dell'elenco dei progetti selezionati per il finanziamento e dei risultati nella negoziazione e/o riconfigurazione dei progetti comunicati dalla Struttura di gestione internazionale, avvia le procedure nazionali di ammissione al finanziamento.
3. Al fine di finanziare il maggior numero di progetti ritenuti ammissibili dai bandi transnazionali, il Ministero ha facolta' di finanziare ulteriori progetti in esubero pervenuti ad altri Ministeri e/o amministrazioni regionali e da questi non finanziabili per mancanza di coperture, previa verifica dei requisiti di ammissibilita' previsti dal presente decreto.
4. Nei casi in cui il bando internazionale preveda una valutazione scientifica ex ante a livello nazionale, le procedure di valutazione saranno regolamentate tramite l'Avviso integrativo nazionale.
5. Nel caso in cui le risorse residue non soddisfino completamente la richiesta di finanziamento dell'ultimo progetto finanziabile, il Ministero comunica al soggetto capofila la disponibilita' di una quota parziale del finanziamento richiesto. Il soggetto capofila e gli eventuali membri del Partenariato italiano possono ricevere il finanziamento solo se garantiscono la copertura finanziaria con fondi propri anche della quota di finanziamento non concessa dal Ministero e assicurano lo svolgimento delle attivita' progettuali di competenza previste nel Progetto internazionale e della specifica parte relativa all'intervento nazionale.
 
Art. 11

Modalita' di gestione degli interventi

1. Il Ministero, in esito alle risultanze delle attivita' di valutazione descritte nel precedente articolo, procede nei confronti dei soggetti assegnatari di risorse all'adozione del decreto di concessione. Formano parte integrante dello stesso il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'Avviso integrativo, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento.
2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1, e' trasmesso al Soggetto proponente o capofila per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.
 
Art. 12

Modalita' di erogazione del contributo

1. Il trasferimento delle risorse al soggetto capofila sara' disposto in due soluzioni: la prima a titolo di anticipazione e la seconda a titolo di saldo.
2. All'esito della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, il Ministero procede all'erogazione al soggetto capofila dell'anticipazione nella misura massima indicata nell'Avviso integrativo nazionale e, comunque, sino ad un massimo pari al 90% dell'importo agevolato.
3. Con riferimento alla erogazione a titolo di saldo, il soggetto capofila dovra' trasmettere entro trenta giorni dalla chiusura delle attivita' progettuali, una relazione in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero e la documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute.
4. Nei casi in cui la Struttura di gestione internazionale effettui una propria attivita' di monitoraggio sull'andamento dei progetti, il Ministero acquisisce, dalla Struttura di gestione, il rapporto finale sul progetto redatto dai partecipanti e l'eventuale rapporto di monitoraggio finale redatto dalla Struttura di gestione stessa.
5. La documentazione, di cui ai commi 4 e 5, viene sottoposta alla valutazione amministrativo-contabile dell'Istituto convenzionato, di cui alla lettera viii dell'art. 1, e alla valutazione tecnico-scientifica da parte di un esperto tecnico-scientifico, che verifica la congruita' dei costi sostenuti e il conseguimento degli obiettivi connessi all'esecuzione del progetto, anche tenendo conto delle eventuali rettifiche e variazioni intervenute.
6. In esito alle verifiche di cui al comma precedente, il Ministero procedera' alla erogazione del saldo finale spettante o al recupero della quota di anticipazione non dovuta.
7. Il contributo verra' erogato esclusivamente al soggetto capofila, che dovra' impegnarsi a trasferire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione del contributo da parte del Ministero, agli altri componenti del Partenariato le somme di rispettiva competenza.
 
Art. 13

Variazioni progettuali

1. Le variazioni progettuali di natura soggettiva e oggettiva, possono intervenire soltanto nella fase di valutazione in itinere, salvo diverse indicazioni riportate nell'Avviso integrativo nazionale
2. Le richieste di variazione devono essere comunicate alla Struttura di gestione internazionale e al Ministero. Le variazioni possono essere autorizzate dal Ministero con idoneo provvedimento solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione.
3. Resta inteso che qualsiasi variazione richiesta deve preservare il progetto nei suoi requisiti sostanziali rispetto ai criteri di accesso al finanziamento, salvaguardandone la validita' e le finalita' sottese all'intervento dell'amministrazione.
 
Art. 14

Morosita', revoca e interruzione

1. Il bando/avviso prevede specificamente i casi di revoca del sostegno concesso, disposto con provvedimento del Ministero sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate ai sensi degli articoli precedenti.
2. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte in caso di:
a. morosita' e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti;
b. mancata realizzazione dell'intervento o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
c. grave inadempienza contrattuale, secondo quanto specificato nel bando/avviso;
d. assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita' non sanabili ed imputabile al soggetto beneficiario;
e. fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatta salva la possibilita' per il Ministero di valutare la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto e nei limiti di cui ai commi successivi;
f. provvedimenti definitivi di altre Autorita' vigilanti che comportino la perdita dei benefici concessi;
g. altri casi previsti dal bando/avviso e atti collegati.
3. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il Ministero procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme gia' erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge e per contratto.
4. In caso di revoca parziale, il Ministero dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui agli articoli precedenti, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi previsti e della autonoma funzionalita' della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il Ministero determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto beneficiario, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge e per contratto.
5. Nei casi di procedure fallimentari e altre procedure concorsuali, fatte salve le previsioni di dettaglio di cui ai commi successivi, nel caso di intervento concluso, il Ministero puo' disporre, previo parere degli esperti di cui agli articoli precedenti, la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Nel caso di Progetto in corso, il Ministero procede con le valutazioni di cui al comma 4, ai fini delle occorrenti determinazioni da assumere.
6. In caso di azienda in concordato preventivo o amministrazione straordinaria le cui attivita' progettuali si siano concluse positivamente prima della data di avvio della procedura - da intendersi coincidente con quella dei provvedimenti adottati dagli organi competenti ai sensi della normativa di riferimento - se il piano di ristrutturazione/concordatario prevede l'oggettiva continuazione delle attivita' imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento dei posti di lavoro, non si procede alla revoca del contributo. Il credito vantato, oggetto della dichiarazione del credito, sara' riferito al solo debito residuo, oltre interessi contrattualmente previsti. Nei casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attivita' si siano concluse positivamente, si puo' procedere chiedendo l'estinzione anticipata del finanziamento entro trenta giorni e, in caso di mancato pagamento, adottando il provvedimento di revoca, limitatamente alla parte di agevolazione concessa sotto forma di credito agevolato, prevedendo il contestuale recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca individuati nei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari. Restano salvi i casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attivita' non si sono ancora concluse. Nei casi di concordato in bianco non viene meno, durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il requisito di qualificazione.
7. In presenza di interruzione della ricerca per motivi tecnici, l'amministrazione si avvarra' della valutazione dell'esperto tecnico-scientifico che dovra' esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volonta' del soggetto beneficiario. In tale caso il soggetto beneficiario avra' diritto al valore della ricerca eseguito per la parte correttamente realizzata, cosi' come valutato all'esito delle verifiche previste, sino al momento dell'interruzione.
 
Art. 15

Affidamento della fase in itinere
alla struttura di gestione

1. Quando previsto dalle regole gestionali dell'Iniziativa di cooperazione internazionale, il Ministero puo' decidere di affidare alla Struttura di gestione internazionale la gestione della fase in itinere e trasferire ad essa i fondi necessari per l'erogazione dei contributi ai beneficiari italiani.
2. A tal fine, il Ministero stipula con la Struttura di gestione un'apposita convenzione nella quale siano disciplinate le modalita' di gestione della fase in itinere, anche al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa nazionale.
 
Art. 16

Depositi conto IGRUE

1. I fondi erogati al Ministero dalla Commissione europea, dal coordinatore o da un soggetto attuatore di una azione europea, in ragione della partecipazione del Ministero ad azioni europee quali, ad esempio, European Partnership, Eranet, Programmi ex art. 185 e 187 TFUE, Coordination and Support Action (d'ora in poi CSA), sono versati su appositi interventi aperti presso il Conto di contabilita' speciale istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 (d'ora in poi Conto IGRUE).
 
Art. 17

Utilizzo fondi

1. Nel caso in cui il Ministero rivesta il ruolo di coordinatore di una European Partnership, un progetto Eranet o di una CSA e, in forza di tale ruolo, sia chiamato a gestire la contabilita' generale del progetto e i flussi finanziari tra la Commissione europea e tutti i partner dell'iniziativa di cooperazione internazionale, l'apposito intervento aperto presso il conto IGRUE sara' utilizzato sia per gestire tutte le operazioni correlate al coordinamento del progetto, inclusi i trasferimenti da e per la Commissione europea e i trasferimenti da e per i partner dell'iniziativa di cooperazione internazionale, sia per il finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti di ricerca vincitori del bando.
2. Nel caso in cui il Ministero sia uno dei partner di una European Partnership, un progetto Eranet o di una CSA, l'apposito intervento aperto presso il conto IGRUE sara' utilizzato per gestire tutte le operazioni correlate alla partecipazione del Ministero al progetto stesso, inclusi i trasferimenti di fondi da e per il coordinatore del progetto, da e per eventuali partner affiliati al Ministero e il finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti di ricerca vincitori del bando.
 
Art. 18

Programmi europei co-finanziati per il supporto
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

1. I fondi erogati al Ministero dal coordinatore di un Programma europeo co-finanziato devono essere utilizzati per:
a. finanziare o co-finanziare i partecipanti italiani ai progetti di ricerca risultati vincitori dei bandi cofinanziati pubblicati dallo stesso Programma;
b. coprire i costi di partecipazione alle attivita' del Programma in questione, ovvero compensi per collaboratori esterni che coadiuvano il personale interno nella gestione del Programma, esecuzione di audit previsti dal Programma o da autorita' di controllo europee, missioni, organizzazione di eventi, spese generali ed ogni altra attivita' prevista dal programma di lavoro e dal Grant Agreement con la Commissione europea;
c. finanziare o co-finanziare ulteriori bandi pubblicati dallo stesso Programma o programmi affini tematicamente;
d. finanziare o co-finanziare i costi di valutazione dei progetti;
e. co-finanziare, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia possibile utilizzare detti fondi nei modi previsti dalle precedenti lettere da a. a d., altri bandi pubblicati da ulteriori programmi;
f. incentivare il personale del Ministero funzionale all'espletamento dei programmi europei co-finanziati, ove la propria attivita' venga rendicontata fra le spese sostenute dal Ministero.
2. L'utilizzo dei fondi presenti sul conto IGRUE e' subordinato al preventivo accertamento della disponibilita' degli stessi secondo le regole di rendicontazione previste dal Grant Agreement europeo, sulla base del quale sono erogate al Ministero.
 
Art. 19

Azioni di coordinamento e supporto

1. Considerato che le Azioni di coordinamento e supporto (CSA) prevedono soltanto l'esecuzione di determinate attivita' a supporto della ricerca ovvero, ad esempio, studi, seminari, conferenze, attivita' di coordinamento e/o allineamento di programmi nazionali e regionali per il supporto della ricerca, incluse anche le attivita' delle Iniziative di programmazione congiunta, i fondi erogati al Ministero dal coordinatore di una CSA devono essere utilizzati per:
a. coprire i costi di partecipazione alle attivita' del progetto in questione, comprendenti i compensi per collaboratori esterni che coadiuvano il personale interno nell'esecuzione delle attivita' previste dal progetto, le missioni, l'organizzazione di eventi, le spese generali ed ogni altra attivita' prevista dal programma di lavoro della CSA, nonche', ove venga rendicontata l'attivita' di personale di ruolo del Ministero, funzionale all'espletamento delle azioni di coordinamento e supporto, la creazione di un fondo, da ripartire, per l'incentivazione del personale del Ministero;
b. nel caso in cui il programma di lavoro della CSA preveda anche attivita' di supporto alle iniziative di Programmazione congiunta, i fondi erogati al MUR dal coordinatore di una CSA possono essere utilizzati anche per coprire i costi di partecipazione del Ministero alle iniziative di programmazione congiunta di cui alle conclusioni del Consiglio n. 17226/09 del 3 dicembre 2009, n. 14976/10 del 12 ottobre 2021 e n. 18345/11 del 6 dicembre 2011.
 
Art. 20

Gestione conto IGRUE

1. L'ufficio competente redige, nel mese di gennaio di ciascun anno solare, un rapporto a consuntivo sull'utilizzo dei fondi presenti nel conto IGRUE durante l'anno precedente. Il rapporto a consuntivo dell'anno precedente deve essere sottoposto all'approvazione del direttore generale.
 
Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalita' procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.
2. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione e' subordinata alla vigenza del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione.
Roma, 6 settembre 2024

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2550