IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; Visto l'art. 115 del codice delle assicurazioni private, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e, in particolare il comma 3, secondo periodo, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 11, come modificato dal decreto ministeriale 3 febbraio 2015, n. 25, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e' determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare ai sensi del citato art. 115, comma 3, del codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 ottobre 2023, con il quale il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di che trattasi, per l'anno 2023, e' stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2022; Vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento, prot. MT n. 0008176 del 23 luglio 2024, con cui e' stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2024, in misura pari al contributo per l'anno 2023; Vista la nota della Direzione generale consumatori e mercato prot. MT n. 0008412 del 25 luglio 2024, diretta ad acquisire il parere di competenza dell'IVASS sulla citata proposta del Presidente del Comitato di fissare per l'anno 2024 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2023; Considerato che anche l'IVASS, con nota prot. MT n. 0012908 del 9 ottobre 2024, in esito all'esame del rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2023, ha ritenuto di aderire alla soluzione prospettata dal predetto Comitato con la citata nota; Ritenuto di condividere i predetti pareri e di fissare, per l'anno 2024, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2023;
Decreta:
Art. 1
1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2024, e' fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2023. 2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2024. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2023. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2024
Il Ministro: Urso |