Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 21 ottobre 2024 |
Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. |
|
|
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2022, n. 250), con cui la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante il regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, per come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza («PNRR») valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2023, n. 47) recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2023, n. 94); Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100), recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2022, n. 150), con particolare riguardo all'art. 14, comma 6-decies, il quale al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1. della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha riformato l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato; Visto in particolare, il comma 5 del citato articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del contratto, l'universita' valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita' nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia»; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344, recante «Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato»; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2023, n. 998, recante "Linee guida per la valutazione della qualita' della ricerca (VQR) 2020-2024; Ravvisata la necessita' di dare attuazione al citato art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, pertanto, di definire i criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia; Tenuto conto delle conclusioni 10126/22 sulla valutazione della ricerca e sull'attuazione della scienza aperta, adottate dal Consiglio dell'Unione europea nella 3877ª sessione tenutasi il 10 giugno 2022, nonche' degli obiettivi fissati dalla Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) con l'Agreement on Reforming Research Assessment del 20 luglio 2022; Tenuto altresi' conto della raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio del 2 dicembre 2022 sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 317, del 9 dicembre 2022); Considerato che la valutazione di cui al citato art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' limitata ai ricercatori a tempo determinato che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di seconda fascia; Ritenuto che le universita', per la valutazione delle attivita' di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze dei ricercatori a tempo determinato, possano, nel rispetto dei criteri fissati nel presente decreto, declinare gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, qualificandoli anche in modo maggiormente selettivo;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa i criteri nell'ambito dei quali gli atenei, mediante l'adozione di apposito regolamento, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, con cui svolgere, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la valutazione dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professore di seconda fascia. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione ai contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia successiva alla pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 2
Oggetto della valutazione
1. Il ricercatore e' valutato con riguardo all'attivita' di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso: del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; dei rapporti in virtu' dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. 2. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa. |
| Art. 3
Valutazione dell'attivita' didattica e di servizio agli studenti
1. Gli atenei, con il regolamento di cui all'art. 1 del presente decreto, disciplinano la valutazione dell'attivita' didattica e di servizio agli studenti, avendo riguardo ai seguenti criteri: a) impegno e livello di continuita' dell'attivita' didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione; b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo; c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonche' agli organi e alle attivita' dell'ateneo posti a servizio degli studenti; d) quantita' e qualita' dell'attivita' di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo; e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di universita', in una delle seguenti qualita': componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilita' e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attivita' di educazione transnazionale. |
| Art. 4
Valutazione dell'attivita' di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze
1. Gli atenei, con il regolamento di cui all'art. 1 del presente decreto, disciplinano la valutazione dell'attivita' di ricerca e produzione scientifica e di valorizzazione delle conoscenze, in coerenza con i criteri di seguito elencati. 2. Nell'ambito della valutazione delle attivita' di ricerca scientifica si prendono in considerazione: a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonche' ad attivita', nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano nazionale della scienza aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268; b) la direzione o la partecipazione alle attivita' di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013; c) la responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private; d) la partecipazione, in qualita' di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919; e) la responsabilita' scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR; h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali; i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attivita' scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui e' incardinato il ricercatore; j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui e' incardinato il ricercatore. 3. Nell'ambito della valutazione delle attivita' di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione: a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico; b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici; c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement; d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute; e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilita' ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze. 4. Gli atenei valutano la consistenza e la qualita' della produzione scientifica del ricercatore, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attivita' di ricerca. Tale valutazione e' svolta sulla base dei seguenti criteri: a) originalita', intesa come la capacita' del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline; b) metodologia, intesa come la capacita' del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresi', ove applicabile, la riproducibilita' dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca; c) impatto, inteso come la capacita' del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunita' scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale; d) coerenza dell'attivita' e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresi' conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate; e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione. 5. Gli atenei, tenuto conto delle specifiche esigenze di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze, nel rispetto dei criteri sopra elencati, possono declinare gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ed individuati con il proprio regolamento, qualificandoli anche in modo maggiormente selettivo. |
| Art. 5
Disposizioni finali e transitorie
1. Gli atenei adottano gli atti necessari all'attuazione del presente decreto entro 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 2. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 continua ad applicarsi in relazione ai contratti in qualsiasi momento stipulati ai sensi del combinato disposto di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, commi 6-terdecies e 6-sexiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, anche a valere sui piani straordinari, per i quali e' espressamente prevista l'applicazione delle previgenti disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 si applica, altresi', ai contratti di cui al vigente art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia antecedente alla pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 21 ottobre 2024
Il Ministro: Bernini |
|
|
|