IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesta cattolica 2025
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1: al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1; al comma 425 dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022; Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», che: al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico: a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto; b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate; d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006; e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006; Visti: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 «Approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 - Progetto accoglienza»; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 recante «Approvazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, e l'integrazione del piano delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»; Visti: l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»; l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»; Vista la Convenzione di avvalimento, di cui al prot. n. RM/4610 del 26 agosto 2024, sottoscritta tra il Commissario straordinario e il Presidente della Regione Toscana, giusta delibera della Giunta regionale Toscana n. 933 del 5 agosto 2024 a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dal richiamato art. 13, con particolare riferimento all'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi e relativa realizzazione, all'autorizzazione delle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; Richiamate: la Convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. per la costituzione di una struttura commissariale in avvalimento «volta ad assicurare il tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l'avvalimento di una professionalita' dirigenziale per stabilire un raccordo funzionale diretto tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. in previsione e per il Giubileo 2025», come integrata dall'Addendum di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023; la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale; Richiamata, altresi': la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale»; Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 dell'Ufficio di supporto al Commissario, approvato con disposizione commissariale n. 2 del 31 gennaio 2024; Visti altresi': il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 53, che dispone: al comma 8 «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. [...]»; al comma 10 «L'autorizzazione [...] deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. [...]. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni.»; la legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale» e, in particolare, l'art. 15, rubricato «Rapporto di lavoro del direttore generale e dei direttori», comma 2, nella parte in cui dispone che «L'incarico di direttore generale e di direttore ha carattere di esclusivita', e' a tempo pieno ed e' compatibile con le sole attivita' indicate all'art. 32 e all'art. 33-bis, comma 2»; Considerato che: il Commissario straordinario, giusta ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ha adottato il «Piano dei rifiuti di Roma Capitale»; il Commissario straordinario, con la stipula della su richiamata Convenzione con la Regione Toscana di cui al prot. n. RM/2024/4610, per l'esercizio dei compiti al medesimo demandati dal su richiamato art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, ha inteso avvalersi del supporto della regione medesima, stanti le best practices attuate dalla stessa in materia di politiche integrate volte alla prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti ed, in particolare, della professionalita' ed esperienza maturata nel settore dall'ing. Andrea Rafanelli, direttore della Direzione tutela dell'ambiente ed energia della Regione Toscana; la disposizione commissariale n. 44 del 21 ottobre 2024 nell'apportare modifiche organizzativo-funzionali alla struttura commissariale, ha definito le attribuzioni funzionali dell'ing. Andrea Rafanelli, in coerenza con quanto stabilito dalla su richiamata Convenzione; Considerato, altresi', che: ai fini della puntuale adozione degli atti e provvedimenti propedeutici alla tempestiva attuazione delle azioni in materia di gestione dei rifiuti demandate al Commissario straordinario, e' necessario che l'ing. Andrea Rafanelli possa disporre, in relazione alle funzioni allo stesso attribuite nell'ambito della struttura commissariale, di poteri amministrativo-gestionali, in deroga al disposto di cui al su richiamato art. 15, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 1/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che comportino l'adozione di atti istruttori ed endoprocedimentali con rilevanza esterna; l'attribuzione di tali poteri e' funzionale ad assicurare il regolare svolgimento dell'«Evento Giubilare», stante il fisiologico incremento dei rifiuti dovuto all'atteso afflusso di milioni di pellegrini e turisti e la necessita' di assicurare il decoro e la vivibilita' della citta' e l'urgenza del provvedere, dato l'imminente avvio dell'Anno Santo; Dato atto che: le prestazioni svolte dall'ing. Andrea Rafanelli nell'ambito della struttura commissariale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della su richiamata Convenzione; l'ing. Andrea Rafanelli, per le prestazioni rese in avvalimento, conserva il trattamento economico in godimento a carico dell'ente di appartenenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della predetta Convenzione, fatta salva la corresponsione del trattamento di trasferta a carico della struttura commissariale e del trattamento economico accessorio di cui alle disposizioni commissariali n. 6/2024 e 13/2024, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta e della qualita' della prestazione individuale; Ritenuta acquisita da parte della Regione Toscana l'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 8, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, stante il disposto di cui all'art. 4 della gia' menzionata Convenzione con la Regione Toscana di cui al prot. n. RM/2024/4610 che, nel disciplinare il servizio di avvalimento, individua nel 20% la relativa percentuale «corrispondente di norma ad un giorno a settimana»; Richiamati: la richiesta di parere all'Avvocatura generale dello Stato, di cui alla nota prot. n. RM/2024/315, in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento, per quel che qui rileva, all'adozione delle necessarie disposizioni, anche derogatorie, per la funzionalita' delle strutture amministrative e del relativo personale, delle amministrazioni o degli enti in avvalimento, nonche' della stessa struttura commissariale; il riscontro fornito dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, laddove e' dato leggere «potrebbe, dunque, dirsi astrattamente ammissibile che la facolta' derogatoria [ndr di cui all'art. 1, comma 425 della legge n. 234/2021] si estenda anche all'adozione di misure che attengano alla funzionalita' delle strutture e del personale delle amministrazioni e degli enti di cui il Commissario si avvale [...]»; Per quanto espresso in premessa e nei considerata;
Dispone:
1) sulla base di quanto previsto dal comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione all'ing. Andrea Rafanelli, in relazione alle funzioni allo stesso attribuite nell'ambito della struttura commissariale, di poteri amministrativo-gestionali che comportino l'adozione di atti istruttori ed endoprocedimentali con rilevanza esterna, in deroga al disposto di cui al su richiamato art. 15, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 1/2009 e successive modificazioni ed integrazioni nella parte in cui dispone che «L'incarico di direttore generale e di direttore ha carattere di esclusivita', e' a tempo pieno ed e' compatibile con le sole attivita' indicate all'art. 32 e all'art. 33-bis, comma 2»; 2) che le prestazioni svolte dall'ing. Andrea Rafanelli nell'ambito della struttura commissariale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione con la Regione Toscana di cui al prot. n. RM/2024/4610; 3) che l'ing. Andrea Rafanelli, per le prestazioni rese in avvalimento, conserva il trattamento economico in godimento a carico dell'ente di appartenenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della predetta Convenzione, fatta salva la corresponsione del trattamento di trasferta a carico della struttura commissariale e del trattamento economico accessorio, di cui alle disposizioni commissariali n. 6/2024 e 13/2024, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta e della qualita' della prestazione individuale; 4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario. La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.
Roma, 22 ottobre 2024
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri |