IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante «Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti» ed in particolare l'art. 7; Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti; Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, n. 158, concernente: «Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti»; Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2018 concernente «Recepimento della direttiva 2016/1855/UE della Commissione del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2018, n. 290; Vista la direttiva n. 2023/175/UE della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 2-metilossolano; Considerato di dover recepire nell'ordinamento nazionale la predetta direttiva 2023/175/UE; Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio superiore di sanita' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poiche' non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi rispetto a quelli fissati dalla direttiva n. 2023/175/UE che vengono integralmente recepiti;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, n. 158, e modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2018, e' modificato come segue: a) nella parte II «Solventi di estrazione e loro condizioni di impiego», dopo la voce relativa all'Esano, e' inserita la seguente voce:
+--------------------------+---------------------+------------------+ | |Produzione o | | | |frazionamento di | | | |grassi e oli e |1 mg/kg nel grasso| | |produzione di burro |o olio o nel burro| | |di cacao |di cacao | | +---------------------+------------------+ | | |10 mg/kg nei | | | |prodotti | | | |alimentari | | | |contenenti il | | |Preparazione di |prodotto a base di| |2-metilossolano |prodotti a base di |proteine sgrassate| | |proteine sgrassate e |e le farine | | |di farine sgrassate |sgrassate | | | +------------------+ | | |30 mg/kg nei | | | |prodotti sgrassati| | | |di soia venduti al| | | |consumatore finale| | +---------------------+------------------+ | | Preparazione di |5 mg/kg nei germi | | |germi di cereali |di cereali | | |sgrassati |sgrassati | +--------------------------+---------------------+------------------+ b) nella parte III «Solventi di estrazione e condizioni di utilizzazione», dopo la voce relativa all'Esano, e' inserita la seguente voce:
+-------------------------------+-----------+ |2-metilossolano |1 mg/kg | +-------------------------------+-----------+ c) dopo la parte III «Solventi di estrazione e condizioni di utilizzazione» e' aggiunta la seguente parte IV: «Parte IV - Criteri specifici di purezza per i solventi di estrazione».
+---------------------------------------------------+ |2-metilossolano | +-------------------------------+-------------------+ |Numero CAS |96 - 47 - 9 | +-------------------------------+-------------------+ | |Non meno del 99,9% | |Tenore |espresso sul secco | +-------------------------------+-------------------+ |Purezza | +-------------------------------+-------------------+ | |Non piu' di 50 | | |mg/kg (espresso sul| |Furano |secco) | +-------------------------------+-------------------+ | |Non piu' di 500 | | |mg/kg (espresso sul| |2-metilfurano |secco) | +-------------------------------+-------------------+ | |Non piu' di 450 | | |mg/kg (espresso sul| |Etanolo |secco) | +-------------------------------+-------------------+ Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2024
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2621 |