Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 ottobre 2024
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini. (Ordinanza n. 1106).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto del 18 settembre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna e in particolare le Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini»;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;
Tenuto conto che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 presenta le necessarie disponibilita' di cassa nell'esercizio corrente;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1
Prima misura economica di immediato sostegno per la popolazione
colpita, ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c), del decreto
legislativo n. 1 del 2018

1) In considerazione dell'esigenza di semplificare e accelerare, in via di somma urgenza, le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione per fronteggiare le piu' urgenti necessita' previste dall'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione dell'eccezionale impatto degli eventi alluvionali di cui in premessa, il Commissario delegato, per il tramite dei sindaci dei comuni interessati, e' autorizzato a riconoscere ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un'unita' abitativa che e' risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile, un contributo fino a un massimo di 5.000,00 euro per:
a) il ripristino, anche parziale, dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa;
b) il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o piu' pertinenze dell'abitazione di cui alla lettera a) solo nel caso in cui l'abitazione sia stata danneggiata;
c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze;
d) gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall'abitazione di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;
e) la sostituzione, o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati ubicati all'interno della abitazione di cui alla lettera a) e/o delle sue pertinenze (solo nel caso di cui alla lettera b), allo scopo di mitigare i piu' gravi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana;
f) la sostituzione o il ripristino degli impianti di erogazione di servizi essenziali per l'abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o impianti idrici e fognari) presenti all'interno delle pertinenze dell'abitazione principale, abituale e continuativa, anche se l'abitazione non ha subito direttamente danni.
2) Il contributo di cui al comma 1 puo' essere riconosciuto, altresi', per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale in cui e' presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa, qualora tali danni non consentano la fruibilita' dell'edificio. In tal caso il contributo e' richiesto dall'amministratore del condominio, ove costituito, ovvero da uno dei proprietari a tal fine delegato. In un edificio possono verificarsi, contestualmente, le fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo.
3) Nel caso di immobile concesso in locazione ovvero gravato da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) potra' essere presentata una sola domanda per unita' immobiliare da:
proprietario per i danni strutturali all'unita' immobiliare (ad eventuali beni mobili di sua proprieta');
ovvero:
inquilino per i danni ai beni mobili di sua proprieta' (es. arredi, elettrodomestici, materiale didattico, stoviglie e utensili di uso comune, abbigliamento);
ovvero:
inquilino per i danni ai beni mobili di sua proprieta', oltreche' per i danni all'unita' immobiliare del proprietario previa delega di quest'ultimo.
4) Per richiedere la concessione della misura di immediato sostegno devono essere utilizzati i moduli allegati alla presente ordinanza e relativi:
a) alla domanda di acconto (allegato 1 - modulo a1);
b) alla delega in caso di comproprieta' (allegato 2 - modulo a2);
c) alla delega all'esecuzione degli interventi e alla percezione del contributo da parte del proprietario nei confronti del locatario residente (allegato 3 - modulo a3);
d) alla delega a favore di uno dei condomini per l'esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile, in caso di assenza dell'amministratore (allegato 4 - modulo a4);
e) alla titolarita' dell'amministratore per l'esecuzione degli interventi e la percezione del contributo relativo alle parti comuni di un immobile (allegato 5 - modulo a5);
f) alla procura speciale, in caso di necessita' (allegato 6 - modulo a6);
g) alla domanda di saldo e per la trasmissione dei giustificativi di spesa (allegato 7 - modulo b1).
5) Il contributo e' erogato in due tranche: un acconto di 3.000,00 euro e un successivo saldo fino all'importo massimo di ulteriori euro 2.000,00.
6) Per l'erogazione dell'acconto, il comune svolge le verifiche istruttorie in relazione:
a) alla composizione del nucleo familiare che vive, alla data dell'evento calamitoso, in forma abituale e continuativa nell'unita' immobiliare interessata, allo scopo di assicurarsi che il contributo sia riconosciuto ad un unico componente del medesimo nucleo;
b) al requisito dell'uso dell'unita' immobiliare di cui trattasi quale abitazione principale, abituale e continuativa;
c) al fatto che l'unita' immobiliare sia risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile in conseguenza degli eventi alluvionali di cui in premessa.
7) Per l'erogazione del saldo il comune verifica la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell'elenco annesso al modulo A1 e determina l'ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 5.000,00 euro.
8) E' possibile presentare, contestualmente, domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga gia' di tutta la documentazione giustificativa necessaria. In tali circostanze, allo scopo di non aggravare il procedimento di riconoscimento del contributo, all'interessato viene comunque erogato, con immediatezza, l'acconto previsto, mentre all'erogazione del saldo si provvede all'esito delle verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa.
9) Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all'acconto percepito. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario dell'acconto e' comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente il citato acconto entro il termine del 31 maggio 2025, anche per le finalita' previste dal comma 17.
10) I comuni conservano gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo al fine di poterne tenere conto nel quadro delle ulteriori provvidenze che potranno essere previste a fronte dei danni subiti dagli interessati, nell'ambito delle quali si potra' tenere, altresi', conto di eventuali risarcimenti assicurativi dovuti o riscossi per talune delle tipologie di interventi di cui al comma 1.
11) Il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna, acquisisce dai comuni interessati l'esito delle istruttorie delle domande di acconto il 15 novembre 2024 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che e' fissato al 31 marzo 2025.
12) Il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna, acquisisce da comuni interessati l'esito delle istruttorie delle domande di saldo il 15 dicembre 2024 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, che e' fissato al 31 maggio 2025.
13) Il Commissario delegato, per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna, assembla i dati provenienti dai comuni interessati alle date stabilite e provvede, senza indugio, a trasmetterli al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, sulla base delle istruttorie eseguite dai comuni, impartisce le necessarie disposizioni di pagamento al soggetto affidatario del servizio individuato con le modalita' di cui all'art. 4.
14) I soggetti aventi i requisiti per beneficiare della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda, utilizzando la modulistica allegata, a partire dal giorno successivo all'adozione della presente ordinanza ed entro i termini previsti, rispettivamente, per l'acconto e il saldo, dai commi 10 e 11, presso il comune dove e' ubicato l'edificio residenziale o l'abitazione principale, abituale e continuativa allagata o interessata da movimenti franosi mediante trasmissione via PEC, raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegna a mano.
15) I comuni e il Commissario delegato, per il tramite della gia' citata agenzia, assicurano lo scambio e la trasmissione delle informazioni tra loro e con il Dipartimento della protezione civile anche ricorrendo alla piattaforma informatica gia' in uso ai sensi dell'OCDPC n. 999/2023.
16) Il Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ove necessario, adotta le eventuali ulteriori disposizioni per la disciplina delle modalita' di presentazione delle domande, di rendicontazione e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerita' del procedimento, attesa l'urgenza delle esigenze presupposte.
17) I comuni, oltre a quanto previsto dai commi 5 e 6, procedono allo svolgimento di controlli successivi a campione, nella misura minima del 15% delle domande ricevute, sui contributi concessi ai sensi del presente articolo, relativamente alle cause di esclusione previste nell'elenco riportato in calce ai moduli a1 e b1, allegati alla presente ordinanza, e alla veridicita' della documentazione giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo.
18) I comuni pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei contributi erogati, assicurandone l'aggiornamento. Il Commissario delegato e il Dipartimento della protezione civile pubblicano sui rispettivi siti istituzionali una reportistica sintetica, progressivamente aggiornata, sull'attuazione della misura di cui al presente articolo.
19) Agli oneri derivanti dalla concessione della prima misura economica di immediato sostegno di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione del presente contesto emergenziale. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e', altresi', autorizzato ad anticipare le risorse finanziarie stimate necessarie per l'erogazione dell'acconto a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nelle more del versamento al medesimo fondo delle risorse straordinarie che sono rese disponibili fronteggiare le conseguenze del presente contesto emergenziale.
 
Art. 2
Ulteriori misure economiche di immediato sostegno per la popolazione
colpita gia' danneggiata dagli eventi di maggio 2023

1. Per i soggetti gia' danneggiati dagli eventi calamitosi di maggio 2023, che hanno beneficiato del contributo di cui all'OCDPC n. 999/2023, il Commissario delegato di cui all'OCPDC n. 1100/2024 e' autorizzato a riconoscere il contributo di cui all'art. 1, ferme restando le tempistiche e procedure ivi previste, fino a un importo massimo di 10.000,00 euro. Il contributo e' erogato in due tranche: un acconto di 5.000,00 euro (allegato 8 - modulo c1) e un successivo saldo fino all'importo massimo di ulteriori euro 5.000,00 (allegato 9 - modulo d1).
2. Il contributo nella misura massima di 10.000,00 euro di cui al comma 1 e' riconoscibile ai soggetti che, alla data di presentazione della nuova domanda di cui alla presente ordinanza, soddisfino contestualmente le presenti condizioni:
a) abbiano ultimato la procedura relativa al contributo di cui all'OCDPC n. 999/2023 con la presentazione della domanda di saldo ovvero di rendicontazione dell'acconto;
b) non abbiano presentato domanda di ricostruzione sulla piattaforma al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023 mediante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale Sfinge.
3. In assenza delle condizioni di cui al comma precedente, il contributo e' riconoscibile con le modalita' e nel limite degli gli importi di cui all'art. 1 della presente ordinanza.
4. Laddove all'esito della verifica istruttoria sulle spese rendicontate ai sensi della predetta OCDPC n. 999/2023 emergano somme non ammissibili da restituire, le stesse potranno essere compensate nell'ambito della procedura di cui al presente articolo.
 
Art. 3
Prima misura economica di immediato sostegno per le attivita'
economiche e produttive ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c),
del decreto legislativo n. 1 del 2018

1. In considerazione dell'esigenza di semplificare e accelerare, in via di somma urgenza, le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti delle attivita' economiche e produttive per fronteggiare le piu' urgenti necessita' previste dall'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione dell'eccezionale impatto degli eventi alluvionali e franosi di cui in premessa, il Commissario delegato, e' autorizzato a riconoscere a:
imprese, singole o associate titolari delle attivita' economiche e produttive, con sede legale, sede operativa o unita' locali, o che esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei territori della Regione Emilia-Romagna, operanti nei seguenti settori: commercio, pubblici esercizi, servizi, industria, artigianato, turismo, edilizia, sportivo, culturale/ricreativo;
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali», che svolgono attivita' diverse - industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
cooperative miste, ancorche' svolgano anche attivita' di cui all'art. 1 della citata legge n. 381/1991, ad esclusione di quelle agricole e zootecniche;
interessate dagli eventi alluvionali o franosi verificatisi a far data dal 17 settembre 2024, che sono risultate allagate o direttamente interessate da movimenti franosi o smottamenti un contributo fino a un massimo di 20.000,00 euro per:
a. il ripristino, anche parziale, dei danni alla sede legale o alle singole unita' locali ove si svolge l'attivita';
b. il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o piu' pertinenze della sede di cui alla lettera a), funzionali alla ripresa dell'attivita';
c. il ripristino di aree e fondi esterni, compresa la viabilita', necessari per l'accesso e fruizione della sede di cui alla lettera a) o delle sue pertinenze, funzionali alla ripresa dell'attivita';
d. gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dalla sede di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;
e. la delocalizzazione temporanea dell'attivita' in altra sede, allo scopo di consentire la piu' rapida ripresa dell'attivita' medesima;
f. la sostituzione, o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili, arredi macchinari o attrezzature distrutti o danneggiati ubicati all'interno della sede di cui alla lettera a), strettamente connessi con la ripresa dell'attivita';
g. l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati ubicati all'interno della sede di cui alla lettera a), e non piu' utilizzabili;
h. il ripristino o la sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati ubicati all'interno della sede di cui alla lettera a), anche se qualificati come beni immobili, ossia incorporati al suolo;
i. spese generali, riconosciute forfettariamente in misura pari al 15% delle somme delle voci di spesa di cui alle precedenti lettere, senza necessita' di rendicontazione.
2. Il Commissario delegato individua con proprio provvedimento, il soggetto attuatore per la gestione del contributo di cui al presente articolo e, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le modulistiche per richiedere la concessione della misura di immediato sostegno da parte delle attivita' economiche e produttive relative:
alla domanda di acconto;
alla domanda di saldo e alla trasmissione dei giustificativi di spesa.
3. Il contributo e' erogato in due tranche composte da un acconto di 10.000,00 euro e un successivo saldo fino all'importo massimo di ulteriori euro 10.000,00.
4. Per l'erogazione dell'acconto il richiedente deve presentare domanda tramite il modulo dedicato, dichiarando:
a. la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' stabiliti dal comma 1 - tipologia di impresa, identita' del legale rappresentante, regolarita' del titolo d'uso della sede dell'attivita' (proprieta', locazione, usufrutto, concessione, comodato d'uso) - e lo stato di regolarita' contributiva;
b. l'ubicazione della sede legale o dell'unita' locale del richiedente nell'area interessata dall'ambito di applicazione dell'ordinanza;
c. di non aver presentato domanda di contributo per gli eventi calamitosi del maggio 2023 al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale Sfinge alluvione;
d. l'operativita' dell'attivita' al momento in cui si sono verificati gli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 indicati in premessa e che l'impresa non sia sottoposta a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria;
In caso di piu' unita' dell'impresa (sede legale e/o unita' locali) va presentata una domanda distinta per ogni sede.
5. Per l'erogazione del saldo il richiedente deve presentare relativa domanda e trasmettere i giustificativi relativi a tutte le spese sostenute, anche corrispondenti all'anticipo ricevuto, e la relativa modalita' di pagamento (ad eccezione delle spese generali di cui al precedente comma 1, lettera i.), nonche' una relazione sui danni subiti, attestante il relativo valore complessivo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il soggetto attuatore verifica quindi la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell'elenco annesso al modulo di domanda, determinando infine l'ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 20.000,00 euro.
6. Sara' possibile presentare, contestualmente, domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga gia' di tutta la documentazione giustificativa necessaria. In tali circostanze, allo scopo di non aggravare il procedimento di riconoscimento del contributo, all'interessato viene comunque erogato, con immediatezza, l'acconto previsto, mentre all'erogazione del saldo si provvede all'esito delle verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa.
7. Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all'acconto percepito. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario dell'acconto e' comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente il citato acconto, ad eccezione delle spese generali di cui al precedente comma 1, lettera i, entro il termine del 31 maggio 2025, anche per le finalita' previste dal comma 15.
8. Il soggetto attuatore individuato conserva gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo al fine di poterne tenere conto nel quadro delle ulteriori provvidenze che potranno essere previste a fronte dei danni subiti dagli interessati, nell'ambito delle quali si potra' tenere, altresi', conto di eventuali risarcimenti assicurativi dovuti o riscossi per talune delle tipologie di interventi di cui al comma 1.
9. Il Commissario delegato acquisisce dal soggetto attuatore individuato l'esito delle istruttorie delle domande di acconto entro venti giorni dall'adozione della modulistica di cui al comma 2 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che e' fissato al 31 marzo 2025.
10. Il Commissario delegato acquisisce dal soggetto attuatore individuato l'esito delle istruttorie delle domande di saldo a partire da quarantacinque giorni dall'adozione della modulistica di cui al comma 2 e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, che e' fissato al 31 maggio 2025.
11. Il Commissario delegato provvede a trasmettere i dati relativi alle istruttorie al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, sulla base delle istruttorie eseguite dal soggetto attuatore individuato, impartisce le necessarie disposizioni di pagamento al soggetto affidatario del servizio individuato con le modalita' di cui all'art. 4.
12. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare della prima misura di immediato sostegno di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda, a partire dal giorno successivo all'adozione della relativa modulistica di cui al comma 2, ed entro i termini previsti, rispettivamente, per l'acconto e il saldo, dai commi 9 e 10, presso il soggetto attuatore individuato, mediante modalita' definite nella medesima modulistica, che conterranno, inoltre, specificazioni in merito alle date per l'invio contestuale delle domande.
13. Il soggetto attuatore individuato e il Commissario delegato assicurano lo scambio e la trasmissione delle informazioni tra loro e con il Dipartimento della protezione civile anche ricorrendo alla piattaforma informatica gia' in uso ai sensi dell'OCDPC n. 999/2023.
14. Il Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ove necessario, adotta le eventuali ulteriori disposizioni per la disciplina delle modalita' di presentazione delle domande, di rendicontazione e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerita' del procedimento, attesa l'urgenza delle esigenze presupposte.
15. Il soggetto attuatore individuato, oltre a quanto previsto dai commi 4 e 5, anche tramite la struttura di supporto incaricata, procede allo svolgimento di controlli successivi a campione in loco, nella misura minima del 15% delle domande ricevute, sui contributi concessi ai sensi del presente articolo, relativamente alle cause di esclusione previste nell'elenco riportato in calce ai moduli di cui al comma 2, e alla veridicita' della documentazione giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo.
16. Il soggetto attuatore individuato pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi dei contributi erogati, assicurandone l'aggiornamento. Il Commissario delegato e il Dipartimento della protezione civile pubblicano sui rispettivi siti istituzionali una reportistica sintetica, progressivamente aggiornata, sull'attuazione della misura di cui al presente articolo.
17. Con successivo provvedimento, da adottarsi d'intesa tra il Commissario delegato, il Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario di cui all'art. 20-ter, comma 1 del decreto-legge n. 61/2023, verranno definite le modalita' di raccordo con le misure di cui al presente articolo per i soggetti che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi di maggio 2023 e siano stati interessati anche dagli eventi di settembre 2024 indicati in premessa, e che abbiano presentato domanda di contributo al citato Commissario straordinario, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale Sfinge alluvione.
18. Agli oneri derivanti dalla concessione della prima misura economica di immediato sostegno di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione del presente contesto emergenziale. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e', altresi', autorizzato ad anticipare le risorse finanziarie stimate necessarie per l'erogazione dell'acconto a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nelle more del versamento al medesimo fondo delle risorse straordinarie che sono rese disponibili fronteggiare le conseguenze del presente contesto emergenziale.
19. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni».
 
Art. 4

Integrazione e potenziamento del
Servizio per l'erogazione del contributo

1) Attesa la situazione di eccezionale disagio in cui versano le comunita' interessate a causa della diffusione e persistenza dei fenomeni di cui in premessa, in ragione della necessita' di procedere tempestivamente all'attivazione e gestione della misura di cui al presente articolo, per l'affidamento dei servizi di erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad integrare la convenzione gia' in essere attivata ai sensi dall'art. 1, comma 14 dell'OCDPC n. 999/2023, allineandone la durata alla vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 citata in premessa.
2) Per le finalita' urgenti, di carattere temporaneo, strettamente connesse alla gestione delle procedure amministrative relative alle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad integrare, sino al termine dello stato di emergenza, nel limite massimo di 150.000,00 euro, il supporto tecnico-informatico in essere gia' attivato ai sensi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 999/2023.
3) Alle attivita' di cui al presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 170.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate per il contesto emergenziale in rassegna.
 
Art. 5

Recupero somme non dovute

1. Qualora sia accertato dal Commissario delegato, anche per il tramite dei comuni interessati e del soggetto attuatore individuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, che le somme corrisposte a titolo di contributo ai sensi della presente ordinanza, non siano dovute, in tutto o in parte, i soggetti beneficiati provvedono alla restituzione delle medesime entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento, con le modalita' ivi indicate. Il mancato adempimento nel termine perentorio indicato, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali, a cura dell'amministrazione procedente. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati nelle more dell'adozione della presente ordinanza.
2. La restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 1, non dovute, in tutto o in parte, avviene mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (IBAN IT49J0100003245350200022330), a tal fine indicato espressamente nel relativo provvedimento di accertamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2024

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano


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Avvertenza:
Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link: https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-t rasparente/provvedimenti-normativi