Gazzetta n. 251 del 25 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 17 settembre 2024, n. 159
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.»
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e, in particolare, l'articolo 4, comma 6, secondo periodo, che ha attribuito al Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni interessate, il potere di individuare, tramite un decreto ai sensi l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo principi di gradualita' e sostenibilita', i termini e le modalita' operative di attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, concernenti il fascicolo informatico dell'impresa, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nonche' le modalita' e i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 18, 19, 19-bis e 20;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera b);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli» e, in particolare, l'articolo 9, comma 5;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e in particolare l'articolo 25;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'articolo 9, comma 4;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (CE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile», e in particolare l'articolo 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)» e, in particolare, l'articolo 43-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, recante «Individuazione delle regole tecniche per le modalita' di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 152 del 3 luglio 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e, in particolare gli articoli 2, 4, commi 8 e 9, 5, 6 e 7, nonche' l'articolo 5, commi 3, 4 e 5 e l'articolo 10 dell'allegato tecnico, come sostituiti, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 dello stesso d.P.R., dal decreto dei Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021;
Visto il decreto dei Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, recante «Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attivita' produttive (SUAP)» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 288 del 3 dicembre 2021;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 novembre 2011, recante «Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 267 del 16 novembre 2011;
Sentita Unioncamere, che con nota prot. n. 16342/U del 3 luglio 2023 ha espresso il proprio parere favorevole;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il proprio favorevole parere nella seduta del 6 luglio 2023 (iscritto nel Registro dei provvedimenti al n. 282);
Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, che con nota prot. n. 151 del 26 settembre 2023 ha espresso il proprio assenso;
Sentito il Ministro per la Pubblica Amministrazione, che con nota prot. n. 544P del 23 giugno 2023 ha espresso parere favorevole;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, che ha trasmesso il proprio parere con nota prot. n. 15571 del 21 novembre 2023;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 maggio 2024;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 852/2024, rilasciato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 0016443 del 1 agosto 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «fascicolo»: il fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
b) «SUAP»: lo sportello unico per le attivita' produttive, unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
c) «camera di commercio territorialmente competente»: la Camera di commercio presso cui e' iscritta o annotata la sede principale dell'impresa o del soggetto economico; nel caso di societa' o soggetto straniero quella presso cui e' iscritta la sede secondaria o l'unita' locale; nel caso abbia piu' sedi secondarie o piu' unita' locali, e' quella presso cui e' iscritta la sede secondaria o l'unita' locale designata come principale;
d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) «d.P.R. 160/2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
f) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
g) «portale»: il sito web www.impresainungiorno.gov.it di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli enti coinvolti nelle diverse fasi delle attivita' produttive e della prestazione di servizi, anche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita';
h) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
i) «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, richiamato dall'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 160/2010, e di cui all' articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
l) «attivita'»: attivita' economica o professionale, anche agricola, esercitata da un soggetto iscritto nel registro delle imprese oppure nel repertorio economico amministrativo (REA);
m) «REA»: il repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
n) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
o) «documenti»: i provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attivita' d'impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; i provvedimenti, gli atti e i documenti di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: quelli di cui all'articolo 2, comma 2 del d.P.R. 160/2010, quelli relativi alle verifiche e ai verbali concernenti i controlli effettuati ai sensi dei decreti legislativi di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonche', ai sensi della legislazione vigente, in relazione alla competenza delle singole Amministrazioni interessate, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attivita' di impresa e, ove previsto, i relativi elaborati tecnici e allegati e i documenti attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualita' o ambientali e le verifiche eventualmente effettuate sull'attivita' e sui locali ad essa adibiti;
p) «metadati»: i dati associati a un documento informatico, a un fascicolo informatico o a un'aggregazione documentale, di cui alle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, Glossario Allegato 1, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (d'ora in poi AgId);
q) «documento informatico»: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del CAD, formato secondo le modalita' previste dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ivi inclusa la modalita' di formazione tramite «generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati» e compresi i metadati;
r) «duplicato informatico»: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del CAD;
s) «soggetti pubblici»: le amministrazioni di cui alla lettera f), l'Autorita' giudiziaria e tributaria, i gestori e concessionari di pubblici servizi;
t) «impresa»: i soggetti che esercitano attivita' economicamente rilevanti, iscritti al REA, diversi dal soggetto economico di cui alla lettera z);
u) «soggetti privati»: tutti i soggetti diversi dall'impresa di cui alla lettera t), dal soggetto economico di cui alla lettera z) e dai soggetti pubblici di cui alla lettera s);
v) «piattaforme o portali interoperabili»: tutti i portali e le piattaforme informatiche diversi da quello di cui alla lettera g), che danno seguito all'interscambio e all'interazione con il fascicolo, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle specifiche tecniche per l'interoperabilita' definite dall'Agenzia per l'Italia digitale;
z) «soggetto economico»: i soggetti esercitanti attivita' economicamente rilevanti, non costituiti in forma di impresa, iscritti al REA;
aa) «decreto interministeriale 12 novembre 2021»: il decreto interministeriale di cui in preambolo;
bb) «regolamento GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di cui al preambolo;
cc) «codice in materia di protezione dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di cui al preambolo;
dd) «Ministero»: Ministero delle imprese e del Made in Italy, come definito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204;
ee) «Ministro»: Ministro delle imprese e del Made in Italy, come definito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione
della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto
2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», e' il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). -
Omissis.
6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di
procedimenti amministrativi concernenti attivita' d'impresa
adottati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e' inviata, con modalita' informatica
ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali
procedimenti, alla camera di commercio nella cui
circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento
nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata
in vigore del presente decreto, sentite le amministrazioni
interessate, sono individuati, secondo principi di
gradualita' e sostenibilita', i termini e le modalita'
operative di attuazione della disposizione di cui al primo
periodo, nonche' le modalita' ed i limiti con cui le
relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti
pubblici e privati interessati.»
- Il testo degli articoli 18, 19, 19-bis e 20, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' il seguente:
«Art. 18 (Autocertificazione). - 1. Le
amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a
garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente puo'
richiedere agli interessati i soli elementi necessari per
la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal
responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.
3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte,
che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici
comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali
e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2
e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante
tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.»
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di
cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta
comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in
presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il
termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative
alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle
responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle
leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»
«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi
amministrativi). - 1. Sul sito istituzionale di ciascuna
amministrazione e' indicato lo sportello unico, di regola
telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di
procedimenti connessi di competenza di altre
amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite
piu' sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la
pluralita' dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a
SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni,
attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato
presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1.
L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate al
fine di consentire, per quanto di loro competenza, il
controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione,
almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di
cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte
motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA e'
condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni,
ovvero all'esecuzione di verifiche preventive,
l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la
relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata
ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il
termine per la convocazione della conferenza di cui
all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione
dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al
rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da'
comunicazione all'interessato.»
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento
della domanda del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
2-bis. Nei casi in cui il silenzio
dell'amministrazione equivale a provvedimento di
accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli
effetti comunque intervenuti del silenzio assenso,
l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a
rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento e pertanto
dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del
presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, l'attestazione e' sostituita da una
dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.».
- Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura», e' il seguente:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - Omissis.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, svolgono le funzioni relative a:
Omissis
b) formazione e gestione del fascicolo informatico
di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla
costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attivita'
dell'impresa, nonche' funzioni di punto unico di accesso
telematico in relazione alle vicende amministrative
riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su
base legale o convenzionale;
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», e'
il seguente:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto informatico
la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al
presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini
previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il
decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonche' per
l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese
contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce
titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e
da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta
presentazione della comunicazione unica.
4. Le amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si
applica anche in caso di modifiche o cessazione
dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1
del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.»
- Il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», e' il
seguente:
«Art. 25 (Sportello unico). - 1. Il regolamento di
cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via
telematica di tutte le procedure necessarie per poter
svolgere le attivita' di servizi attraverso lo sportello
unico per le attivita' produttive.
2. I prestatori presentano le domande necessarie per
l'accesso alle attivita' di servizi e per il loro esercizio
presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le
medesime finalita', i prestatori possono rivolgersi a
soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38,
comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
3. Le domande, se contestuali alla comunicazione
unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo
sportello unico.
4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello
unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai
requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e
a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, l'esercizio delle relative funzioni e' delegato,
anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Per le attivita' che non richiedono iscrizione al
registro delle imprese, il portale "impresainungiorno", di
cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di
contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con
le autorita' competenti di cui all'articolo 8, lettera i),
del presente decreto.
6. Le Autorita' competenti sono tenute a garantire
che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare
tutte le ulteriori formalita' richieste, ivi incluse
dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il
titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorita'
competenti, nonche' le domande di inserimento in registri,
ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e
collegi e a altri organismi.
7. Il prestatore informa lo sportello unico dei
seguenti cambiamenti:
a) l'apertura di filiali le cui attivita' rientrano
nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che
comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle
condizioni di autorizzazione.
8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e'
rilasciato in forma espressa, ferma restando la
presentazione telematica dell'istanza e dei relativi
documenti, l'Amministrazione puo', per motivi imperativi di
interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria
di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine
di valutarne l'integrita' personale e l'idoneita' a
svolgere la richiesta attivita' di servizi, ovvero
verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il
procedimento puo' essere espletato in modalita' non
interamente telematica.»
- Il testo dell'articolo 9, comma 4, della legge 11
novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», e' il seguente:
«Art. 9 (Rapporti con la pubblica amministrazione e
modifica dell'articolo 2630 del codice civile). - Omissis.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, le certificazioni relative
all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al
registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche
per il tramite delle agenzie per le imprese di cui
all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle camere
di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA).
Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo, alle quali le imprese comunicano il
proprio codice di iscrizione nel registro delle imprese, e'
garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle
imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non
possono richiedere alle imprese copie di documentazione
gia' presente nello stesso registro.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante
«Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile», e' il
seguente:
«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580, presso l'ufficio e'
istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero
che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4
gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche
nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro.»
- Il testo dell'articolo 43-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)», e' il seguente:
«Art. 43-bis (Certificazione e documentazione
d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attivita'
produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti
attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche'
gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso
o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso
sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti da
altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o
dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le
certificazioni di qualita' o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai
fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta
e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna
impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le
attivita' produttive, le amministrazioni pubbliche, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
le imprese e le agenzie per le imprese avvengono
esclusivamente in modalita' telematica secondo le
disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai
soggetti interessati la produzione dei documenti da
acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
- Il testo degli articoli 2, 4, commi 8 e 9, 5, 6 e 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, recante «Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e'
il seguente:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1.
Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico soggetto
pubblico di riferimento territoriale per tutti i
procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di
attivita' produttive e di prestazione di servizi, e quelli
relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o
riattivazione delle suddette attivita', ivi compresi quelli
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le
comunicazioni concernenti le attivita' di cui al comma 1 ed
i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati
esclusivamente in modalita' telematica, secondo quanto
disciplinato nei successivi articoli e con le modalita' di
cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il
territorio in cui si svolge l'attivita' o e' situato
l'impianto.
3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo
12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico
della documentazione alle altre amministrazioni che
intervengono nel procedimento, le quali adottano modalita'
telematiche di ricevimento e di trasmissione.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente regolamento gli impianti e le infrastrutture
energetiche, le attivita' connesse all'impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli
impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,
le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche e gli
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
«Art. 4 (Funzioni e organizzazione del SUAP). -
Omissis.
8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese
avviene attraverso modalita' di comunicazione telematica
conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui
all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul
portale, nonche' nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
9. Il collegamento di cui al comma 8:
a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del
responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti,
documentazione o dati gia' acquisiti dal registro imprese;
b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25,
comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59,
che il registro imprese renda accessibile al SUAP
competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle
misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B,
l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle
imprese, nonche' le informazioni relative alle segnalazioni
certificate di inizio attivita' ed alle comunicazioni
provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle
attivita' non soggette a SCIA, funzionali al procedimento
in corso;
c) assicura lo scambio di informazioni tra il
registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema
INA-SAIA;
d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle
notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre
1995, n. 581, con gli estremi relativi al rilascio delle
SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque
denominati rilasciati dal SUAP.
Omissis.»
«Art. 5 (Presentazione ed effetti delle segnalazioni
e delle istanze). - 1. Nei casi in cui le attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina
della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la
segnalazione e' presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla
comunicazione unica, e' presentata presso il registro
imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale
rilascia la ricevuta con modalita' ed effetti equivalenti a
quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione e' corredata da tutte le
dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonche'
dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della
SCIA, verifica, con modalita' informatica, la completezza
formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso
di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta
e trasmette immediatamente in via telematica la
segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e
agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico
di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, puo' avviare immediatamente l'intervento o
l'attivita'.
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni
e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalita'
telematica al soggetto interessato le eventuali richieste
istruttorie.
7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f),
del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4,
costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli
ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela
dell'amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio
assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della
medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i
diversi termini previsti dalle specifiche discipline
regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del
rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le
medesime modalita' del comma 4, equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda senza necessita' di ulteriori
istanze o diffide.»
«Art. 6 (Funzioni dell'agenzia e avvio immediato
dell'attivita' d'impresa). - 1. Nei casi di cui
all'articolo 5, il soggetto interessato puo' avvalersi
dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma
3, lettera c), del decreto-legge.
2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in
modalita' telematica, al SUAP una dichiarazione di
conformita', comprensiva della SCIA o della domanda
presentata dal soggetto interessato corredata dalle
certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce
titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' e per
l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche
valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP
provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del
portale, accessibile da parte delle amministrazioni
pubbliche ai fini dell'attivita' di monitoraggio di cui al
comma 1 dell'articolo 11.
3. L'Agenzia, in modalita' telematica, puo'
presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle
imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente
alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al
comma 2 dell'articolo 5.
4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici
messi a disposizione dall'Agenzia e puo', mediante apposita
procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo
conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano
in possesso di un'amministrazione pubblica.»
«Art. 7 (Procedimento unico). - 1. Fuori dei casi
disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate
al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i
termini piu' brevi previsti dalla disciplina regionale,
puo' richiedere all'interessato la documentazione
integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende
correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il
SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta
giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i
termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale.
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta,
concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il
responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai
sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero
dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di cui
al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla
conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3,
lettera h), del decreto-legge.
4.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su
richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita'
istruttoria ai sensi dell'articolo 38 comma 3, lettera c),
del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione,
in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia
fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti
da attivare in relazione all'esercizio delle attivita'
produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi,
nonche' per la redazione in formato elettronico delle
domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi
elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo'
fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza
di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento,
assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e', ad ogni
effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento
e per lo svolgimento delle attivita' richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del
procedimento costituisce elemento di valutazione del
responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici
partecipanti alla conferenza di servizi.».
- Il testo degli articoli 5 e 10 dell'allegato tecnico
al citato decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, e' il seguente:
«Art. 5 (Definizione, approvazione e pubblicazione
delle specifiche tecniche). - 1. Le specifiche tecniche,
definite nel rispetto delle Linee Guida AgID
sull'interoperabilita' tecnica delle Pubbliche
Amministrazioni e Linee Guida AgID per la formazione
gestione e conservazione dei documenti informatici, e
pubblicate come richiamato al comma 6, individuano le
modalita' telematiche per la comunicazione e il
trasferimento dei dati tra il SUAP, gli Enti terzi
coinvolti nel procedimento per il tramite delle componenti
informatiche di cui all'articolo 3.
2. I SUAP, gli altri uffici comunali, le Piattaforme
Regionali che offrono servizi ai SUAP e le amministrazioni
pubbliche diverse dai Comuni coinvolte nel procedimento si
dotano di sistemi informatici conformi alle specifiche
tecniche di cui al comma 1. Le Regioni possono integrare le
specifiche tecniche, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12
del Regolamento, ferme restando le modalita' telematiche
per la comunicazione e il trasferimento dei dati definiti
dalle specifiche di cui al comma 1.
3. Ai fini della definizione delle specifiche
tecniche di cui al comma 1 e dei tempi della loro
attuazione, il Ministero e il Dipartimento istituiscono un
gruppo tecnico composto da sette membri di cui uno per
AgID, con funzioni di coordinamento, uno per il
Dipartimento per la trasformazione digitale, due per ANCI,
due la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome e uno per Unioncamere.
4. Il gruppo tecnico per la realizzazione delle
proprie attivita' si avvale di tavoli operativi costituiti
da tecnici indicati da AgID, ANCI, Regioni, Province
Autonome ed Unioncamere e, ove necessario, dalle altre
pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti.
5. Il gruppo tecnico puo' dare luogo a forme di
consultazione con i portatori di interesse, per un periodo
comunque non inferiore a trenta giorni, prevedendo la
possibilita' di fornire commenti da parte dei soggetti
interessati attraverso repository pubblici ad accesso
libero.
6. Le specifiche tecniche e i relativi aggiornamenti
sono pubblicati nella sezione "Regole tecniche approvate"
del Portale attraverso repository pubblici ad accesso
libero.»
«Art. 10 (Componente informatica Enti terzi). - 1. La
componente informatica Ente terzi assicura:
a) la ricezione dell'istanza inoltrata dal
Back-office SUAP;
b) l'eventuale inoltro al Back-office SUAP della
richiesta di integrazioni dell'istanza;
c) la ricezione delle integrazioni dell'istanza
inoltrata dal Back-office SUAP;
d) la trasmissione dei pareri di competenza al
Back-office SUAP;
e) la realizzazione del servizio, conforme alle
specifiche tecniche di cui all'articolo 5, per dichiarare i
pagamenti spettanti;
f) la ricezione della comunicazione dell'indizione
della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) ove necessario, la realizzazione di servizi per
migliorare le interazioni con il richiedente conformemente
alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5.
2. Gli uffici comunali e le altre pubbliche
amministrazioni interessate dal procedimento aderiscono al
Sistema Informatico degli Sportelli Unici dotandosi di un
sistema informatico la cui componente informatica Enti
terzi, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui
all'articolo 5:
a) realizza modalita' di comunicazione verso le
altre componenti informatiche del Sistema Informatico degli
Sportelli Unici conformemente alle specifiche tecniche di
cui all'articolo 5;
b) utilizza i dati presenti nel Catalogo Sistema
Sportelli Unici di cui all'articolo 11 per l'individuazione
dei servizi offerti dalle altre componenti informatiche del
Sistema Informatico degli Sportelli Unici.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera b),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si vedano le note
alle premesse.
- Il testo dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria», e' il seguente:
«Art. 38 (Impresa in un giorno). - Omissis.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa , di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, si procede alla
semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello unico per le attivita' produttive di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive
modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e
20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo
quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera
c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto
di accesso per il richiedente in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti la sua attivita'
produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni
comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per
l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i
prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sia per la realizzazione e la modifica di impianti
produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le
imprese").
In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello
unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai
requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni
relative allo sportello unico, delegandole alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali
mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume
la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme
di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della
presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti per la realizzazione
dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo
autorizzatorio;
g) per i progetti di impianto produttivo
eventualmente contrastanti con le previsioni degli
strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta
giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni
ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di
servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
Omissis.»
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 50-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale», e' il seguente:
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le
banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri
di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari,
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle
materie indicate al periodo precedente.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma
Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di
politiche pubbliche basate sui dati, separata
dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al
comma 2. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato
alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i
dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
alla titolarita' del trattamento, ferme restando le
specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore
della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti
accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari
autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' attivi.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
- Per il testo degli articoli 19 e 19-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 2188 del codice civile,
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e' il
seguente:
«Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito
il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico.»
- Il testo dell'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura», e' il
seguente:
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la
relativa vigilanza.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente
articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati
scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate
in materia di impresa, e nominati dal presidente del
Tribunale competente per territorio e presso cui e'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa,
su indicazione del presidente della medesima sezione.
4. Gli uffici delle Camere di commercio della
circoscrizione territoriale su cui ha competenza il
tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore
nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di
commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,
tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei
requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5
dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare parte dei
propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio
della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di tutte
le camere di commercio interessate e del Ministero dello
sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o
integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito
dalla camere di commercio di appartenenza.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e
la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro
delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono
realizzati in modo da assicurare completezza ed
organicita', pubblicita' per tutte le imprese soggette ad
iscrizione attraverso un unico sistema informativo
nazionale, garantendo la tempestivita' dell'informazione su
tutto il territorio nazionale.
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono
disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e
successive modificazioni.»
- Per il testo dell'articolo 43-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022,
n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021», e' il seguente:
«Art. 27 (Delega al Governo in materia di
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche).
- 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli
adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo
l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di
favorire la ripresa e il rilancio delle attivita'
economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu'
decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu'
efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle
attivita' economiche, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari
alla tutela degli interessi pubblici, nonche' delle
corrispondenti attivita' di controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
necessari sulla base del principio di proporzionalita'
rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e
sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale
esercizio delle attivita' dell'impresa, assicurando
l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i principi
di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto
delle informazioni in possesso delle amministrazioni
competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza dei
controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del possesso
di certificazioni del sistema di gestione per la qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
operatori economici di adeguati sistemi e modelli per
l'identificazione e la gestione dei rischi;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di
promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di
interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
come strumento di governo del sistema, in un'ottica non
solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno
all'adempimento e di indirizzo;
f) promozione della collaborazione tra le
amministrazioni e i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarita', anche
introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei
comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da
parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai
fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
anche attraverso l'interoperabilita' delle banche dati,
secondo la disciplina recata dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' attraverso
l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo
43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o
inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilita'
degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative,
nonche' dei processi e metodi relativi ai controlli, per
mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida
e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti
dell'attivita' di controllo in termini di efficacia,
efficienza e sostenibilita';
l) divieto per le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei controlli sulle attivita' economiche, di
richiedere la produzione di documenti e informazioni gia'
in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
caso di inadempienze;
l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali,
nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
settore del commercio e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali
specifiche o tradizionali dei centri storici o di
delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli
operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in
talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e
valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato
e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo
storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale,
ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di
dette attivita';
m) individuazione di specifiche categorie per i
creatori di contenuti digitali, tenendo conto
dell'attivita' economica svolta;
n) previsione di meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie tra creatori di contenuti
digitali e relative piattaforme.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle
finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le
associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del
sistema camerale e le organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
3.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 1.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura e dei
principi e criteri direttivi di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai
decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
i-quinquies, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
Omissis.
i-quinquies) duplicato informatico: il documento
informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario;
Omissis.»
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita' e accesso al fascicolo informatico d'impresa

1. Il fascicolo e' l'aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera o), di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico.
2. Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA, e' tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed e' a questo informaticamente collegato.
3. Per le loro finalita' istituzionali i soggetti pubblici hanno accesso al fascicolo informatico e acquisiscono, direttamente e senza oneri economici, tutti i dati e documenti relativi all'attivita' dell'impresa. Non richiedono all'impresa l'attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l'esibizione di documenti conservati nello stesso. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti pubblici possono richiedere alle imprese e ai soggetti economici i soli elementi necessari per la ricerca dei dati e documenti.
4. L'acquisizione dei dati e dei documenti contenuti nel fascicolo da parte delle amministrazioni avviene attraverso l'interoperabilita' tra sistemi informatici e fascicolo mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD.
5. L'impresa o il soggetto economico ha diritto di accesso gratuito e senza limiti alla consultazione del proprio fascicolo.
6. I soggetti privati diversi dai soggetti di cui al comma 5 possono acquisire, tramite interrogazione puntuale del fascicolo, i dati e i documenti relativi all'esercizio dell'attivita' di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, o di ciascun soggetto economico iscritto nel REA, con le limitazioni e previa corresponsione dei diritti di segreteria di cui all'articolo 7.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 18 della legge 7 agosto
1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note
all'articolo 1.
 
Art. 3

Alimentazione del fascicolo informatico d'impresa

1. Il fascicolo e' alimentato, per quanto di rispettiva competenza, dal SUAP e dai responsabili del procedimento delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. f) nonche' dalle amministrazioni che effettuano i controlli ai sensi dei decreti legislativi di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla camera di commercio territorialmente competente il duplicato informatico dei documenti relativi all'attivita' di impresa, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera o), ai fini dell'inserimento nel fascicolo, con le modalita' di cui all'articolo 4.
3. I documenti di cui al comma 2 sono acquisiti nel fascicolo in ordine cronologico e sono integrati d'ufficio dal REA con tutte le informazioni e i documenti da questo a qualunque titolo detenuti, rilevanti ai fini dell'attivita' d'impresa.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 27 della legge 5 agosto
2022, n. 118, si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 4

Tempi e modalita' di trasmissione

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la trasmissione con modalita' informatiche di cui all'articolo 3, comma 2, avviene entro cinque giorni decorrenti:
a) dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato al soggetto interessato, ovvero ha acquisito efficacia secondo la normativa ad esso applicabile;
b) nei casi di SCIA, dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) per i procedimenti per i quali e' previsto un silenzio significativo, dalla scadenza del termine previsto all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, oppure di quello stabilito dalla normativa ad esso applicabile;
d) per i rimanenti documenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), dalla data di ricezione di ciascuno degli stessi da parte del SUAP.
2. I provvedimenti finali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasmessi con modalita' informatica, alla camera di commercio territorialmente competente per il loro inserimento nel fascicolo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 che siano gia' stati trasmessi al REA competente sono inseriti d'ufficio nel fascicolo, entro lo stesso termine e con le medesime modalita'.
4. La trasmissione di cui al presente articolo avviene in conformita' alle specifiche tecniche adottate con i decreti di cui all'articolo 9, sulla base della tassonomia di cui all'articolo 5.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 20, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 5

Tassonomia dei documenti

1. I documenti, trasmessi in duplicato informatico al fascicolo, sono classificati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base della tassonomia di cui all'allegato A al presente regolamento.
2. Le camere di commercio verificano costantemente l'adeguatezza della tassonomia e la sua rispondenza alle esigenze dei soggetti che conferiscono informazioni o consultano il fascicolo e per il tramite dell'Unioncamere trasmettono con cadenza almeno annuale una relazione al Ministero proponendo eventuali adeguamenti.
3. Le modifiche alla tassonomia di cui al comma 1 sono introdotte con decreto del Ministro, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Unificata.
 
Art. 6

Conservazione dei documenti

1. Al fine di garantire la rappresentazione della situazione vigente, e la conservazione della memoria dello stato storico, i documenti trasmessi in duplicato informatico sono conservati nel fascicolo dalla camera di commercio territorialmente competente, a norma delle disposizioni sulla conservazione dei documenti contenute nel CAD e delle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate dall'AgId. Dopo il decorso del tempo necessario al conseguimento delle finalita' per le quali essi sono trattati nel fascicolo informatico, sulla base del termine di cui all'articolo 7, comma 2, i documenti presenti nel fascicolo relativo ad una impresa individuale sono cancellati, mentre nei restanti casi i dati personali in essi presenti sono anonimizzati.
 
Art. 7

Consultazione dei privati

1. I privati di cui all'articolo 2, comma 6, consultano e acquisiscono i documenti presenti nel fascicolo, nel rispetto del regolamento GDPR e del codice in materia di protezione dei dati personali. Salve le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e fermo restando lo specifico regime di ostensibilita' di ciascuno dei documenti presenti nel fascicolo, si applicano le esclusioni di all'articolo 5-bis, comma 1, lettere f) e g), e comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La consultazione di cui al comma 1 e' consentita nel rispetto del termine individuato nella tassonomia di cui all'articolo 5 e comunque di quello eventualmente all'uopo indicato al momento della trasmissione del documento o del dato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
3. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati con le modalita' di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli da 22 a 28, della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 22 (Definizioni e principi in materia di
accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attivita' di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti
di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le
sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1,
2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso
di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da
parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella
previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a
quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere
i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.»
«Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di
accesso). - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22
si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e
dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si
esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.»
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano
le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato
delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in
corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e
gli atti interni connessi all'espletamento del relativo
mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.»
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di
accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente
puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza
e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli
atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso
l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il difensore civico o la Commissione per
l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all'autorita' disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.
5-bis. - 6.»
«Art. 26 (Obbligo di pubblicazione). - 1.
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27
e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa
sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati
nel predetto comma 1 s'intende realizzata.»
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dieci membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i
professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di
diritto della Commissione il capo della struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di
esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei
presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute
consecutive ne determina la decadenza.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7.»
«Art. 28 (Modifica dell'articolo 15 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio). - 1.
L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve
mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi
non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti
od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero
notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue
funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito
delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un
ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di
ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".».
- Il testo dell'articolo 5-bis, comma 1, lettere f) e
g), e comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e' il seguente:
«Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico).
- 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e'
rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a:
Omissis.
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e'
altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti
interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita'
con la disciplina legislativa in materia;
Omissis
c) gli interessi economici e commerciali di una
persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta'
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura», e' il
seguente:
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita'
e dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c);
d) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate derivanti da prestazioni e
controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle
disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe
predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti
interessati ove cio' non risulti in contrasto con la
disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono
determinate sulla base del costo effettivo del servizio
reso.
2.
3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla
lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi
obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,
incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,
sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
costi standard di gestione e di fornitura dei relativi
servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni
singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi
compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli
importi del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi
standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di
intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali
di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato
indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le
esigenze dello sviluppo economico con quelle di
contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti
annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le
imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e
mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'
mediante la determinazione di diritti annuali per le
relative unita' locali.
5. Qualora si verifichino variazioni significative
del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono,
altresi', disciplinate le modalita' di applicazione delle
sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del
diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita
l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i
criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di
commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'
agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.
10. Per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalla camere di commercio, condivisi con le
Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il
Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del
programma o del progetto nel quadro delle politiche
strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli
esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale
fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
all'articolo 4-bis.».
 
Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. La camera di commercio territorialmente competente e' titolare del trattamento dei dati personali conservati nel fascicolo ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. I SUAP e le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato per le operazioni di alimentazione del fascicolo ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e i privati di cui all'articolo 2, comma 6, questi ultimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, sono titolari del trattamento dei dati personali acquisiti dal fascicolo ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 6.
4. I trattamenti dei dati di cui al presente articolo sono effettuati in conformita' e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento GDPR e al codice in materia di protezione dei dati personali e hanno per oggetto i dati personali presenti nei documenti di cui all'articolo 2, comma 1.
5. I titolari del trattamento operano, anche con specifico riferimento alla gestione del fascicolo, adottando le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica, al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati, in conformita' al regolamento GDPR e secondo quanto ivi stabilito all'articolo 32.

Note all'art. 8:
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE 4
maggio 2016, n. L 119.
 
Art. 9

Cronoprogramma per l'applicazione delle disposizioni regolamentari

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai SUAP conformi ai requisiti e alle prescrizioni di cui all'allegato tecnico al d.P.R. 160/2010, come modificato dal decreto interministeriale 12 novembre 2021, e sono attuate, con decreto del Ministro, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, e la Conferenza Unificata, entro il 26 novembre 2025. I SUAP si rendono interoperabili con il fascicolo, mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD, entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di cui al primo periodo.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresi' alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e sono attuate con decreto del Ministro, da adottarsi, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Unificata, entro centoventi giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 1, con il quale sono individuate le modalita' di alimentazione. Le amministrazioni destinatarie del decreto di cui al presente comma si conformano ad esso entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo.
3. Nel rispetto del principio della gradualita' e proporzionalita', sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni coinvolte, con uno o piu' decreti del Ministro puo' essere esteso il novero dei soggetti abilitati al deposito nel fascicolo di dati, atti e documenti inerenti l'attivita' d'impresa, nel rispetto delle specifiche tecniche adottate con il decreto di cui al comma 1.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note
all'articolo 1.
 
Art. 10

Invarianza di spesa

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: Urso Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1469