Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 ottobre 2024
Riduzione da attivita' economica sostanziale (SBIE).


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui e' stato delegato il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresi' l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 301 del 28 dicembre 2023, che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario alle regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e successive modificazioni, e delle guide amministrative previste nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 301 del 28 dicembre 2023, che prevede la riduzione dell'imposizione integrativa collegata allo svolgimento di un'attivita' economica sostanziale;
Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;
Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante disposizioni in materia di principi contabili internazionali;
Considerata la necessita' di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (Secondo pilastro);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) datore di lavoro: identifica l'impresa o l'entita' a controllo congiunto a favore della quale i dipendenti ammissibili prestano i propri servizi;
b) decreto legislativo: identifica il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati;
c) dipendenti ammissibili: identifica i dipendenti di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;
d) diritto di utilizzo: identifica il diritto del locatario di utilizzare l'immobilizzazione materiale ammissibile per la durata del leasing;
e) immobilizzazioni materiali ammissibili: identifica le immobilizzazioni di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo;
f) leasing: identifica un contratto o parte di un contratto che, in cambio di un corrispettivo, trasferisce il diritto di utilizzo di un'immobilizzazione materiale ammissibile per un periodo di tempo;
g) leasing finanziario: identifica un contratto di leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprieta' dell'immobilizzazione materiale ammissibile;
h) leasing frazionato: identifica un contratto di leasing in cui il locatore trasferisce a favore del locatario il diritto di utilizzo relativo ad una parte sostanziale di una immobilizzazione materiale ammissibile trattenendo la disponibilita' della rimanente porzione;
i) leasing operativo: identifica un contratto di leasing che non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprieta' dell'immobilizzazione materiale ammissibile;
j) locatore: identifica in un contratto di leasing l'entita' che, in cambio di un corrispettivo, concede il diritto di utilizzo dell'immobilizzazione materiale ammissibile per un periodo di tempo;
k) locatario: identifica in un contratto di leasing l'entita' che, in cambio di un corrispettivo, ottiene il diritto di utilizzo di una immobilizzazione materiale ammissibile per un periodo di tempo;
l) pagamenti basati su azioni: identifica i trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale di una entita' da parte dei propri azionisti a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all'entita' (compresi i dipendenti), a meno che il trasferimento non abbia motivi diversi dal pagamento di beni o servizi forniti all'entita'. Cio' si applica anche ai trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale della controllante dell'entita', o di un'altra entita' appartenente allo stesso gruppo, a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all'entita';
m) periodo di possesso: identifica, per il proprietario, il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'esercizio o, se posteriore, la data di acquisto di una immobilizzazione materiale ammissibile e il termine dell'esercizio o, se anteriore, la data della cessione o dismissione della immobilizzazione materiale ammissibile o della concessione del suo diritto di utilizzo; per il locatario, identifica il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'esercizio o, se posteriore, di acquisto del diritto di utilizzo di una immobilizzazione materiale ammissibile e il termine dell'esercizio o, se anteriore, la data di estinzione del suo diritto di utilizzo;
n) riduzione per spese salariali: indica la riduzione di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo;
o) riduzione per immobilizzazioni materiali: indica la riduzione di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo;
p) spese salariali ammissibili: indica le spese di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo;
q) valore contabile netto: indica il valore contabile dell'immobilizzazione materiale ammissibile ridotto di svalutazioni, ammortamenti, perdite per riduzioni di valore accumulate e incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali ammissibili.
2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate e applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto legislativo e in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.
 
Art. 2

Riduzione del reddito per attivita' economica sostanziale

1. Ai fini della determinazione dell'imposizione integrativa, il reddito netto rilevante di un gruppo multinazionale o nazionale in un dato Paese per un dato esercizio e' ridotto del reddito derivante dallo svolgimento di un'attivita' economica sostanziale. Quest'ultimo e' pari alla somma della riduzione per spese salariali e della riduzione per immobilizzazioni materiali calcolate, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, in relazione a ciascuna impresa ed entita' a controllo congiunto del gruppo localizzata nel paese o in relazione a ciascuna entita' apolide.
2. Ai fini della determinazione della riduzione del reddito derivante dallo svolgimento di un'attivita' economica sostanziale, i dati da considerare sono quelli rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo. In deroga al periodo precedente, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo, si tiene conto dei dati contabilizzati nei bilanci o rendiconti ivi indicati.
3. La riduzione di cui al comma 1 e' calcolata, in ciascun esercizio, autonomamente rispetto alle altre imprese localizzate nel medesimo Paese per:
a) ciascuna entita' a controllo congiunto che non e' membro di un gruppo a controllo congiunto;
b) le entita' appartenenti al medesimo gruppo a controllo congiunto;
c) le entita' di investimento;
d) le entita' assicurative di investimento;
e) le imprese appartenenti al medesimo sottogruppo di minoranza;
f) ciascuna impresa partecipata in misura minoritaria che non e' membro di un sottogruppo di minoranza;
g) ciascuna entita' apolide.
4. Se in un esercizio, in relazione ad un dato Paese, la riduzione di cui al comma 1 e' superiore al reddito netto rilevante, l'eccedenza di tale riduzione non puo' essere utilizzata in diminuzione del reddito netto rilevante di esercizi precedenti o successivi.
5. Con riferimento a un Paese, un gruppo multinazionale o nazionale puo' applicare in misura parziale la riduzione per spese salariali e la riduzione per immobilizzazioni materiali.
6. Il comma 1 non si applica se, nella comunicazione rilevante di cui all'art. 51 del decreto legislativo, l'impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale esercita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo, l'opzione per non applicare la riduzione del reddito derivante dallo svolgimento di un'attivita' economica sostanziale in relazione a un esercizio e per un dato Paese.
 
Art. 3

Riduzione per spese salariali

1. La riduzione per spese salariali di un'impresa o di entita' a controllo congiunto localizzata in un Paese, o di un'entita' apolide, e' pari al 5 per cento delle spese salariali ammissibili relative ai dipendenti ammissibili che esercitano la loro attivita' per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese o per tale entita' apolide. In deroga a quanto indicato nel precedente periodo, l'aliquota del 5 per cento e' sostituita da quella indicata nell'allegato B del decreto legislativo, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato.
2. Ai fini della riduzione per spese salariali relativa a un'impresa o entita' a controllo congiunto, rilevano:
a) le spese salariali ammissibili capitalizzate sul valore contabile di immobilizzazioni materiali, incluse le rimanenze, diverse dalle immobilizzazioni materiali ammissibili;
b) le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili in proporzione alla loro attivita' lavorativa svolta nel Paese in cui e' localizzato il loro datore di lavoro;
c) integralmente, in deroga a quanto indicato alla lettera b), le spese salariali ammissibili relative ad un dipendente ammissibile che, in un esercizio, svolge l'attivita' lavorativa per piu' del 50 per cento del suo orario lavorativo nel Paese in cui e' localizzato il datore di lavoro;
d) le spese salariali ammissibili relative all'eccedenza del reddito determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo. Ai fini del periodo precedente, l'importo delle spese salariali ammissibili attribuibili all'utile da trasporto marittimo internazionale e all'utile da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale deve essere determinato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo.
3. Le spese salariali ammissibili di una controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile di cui all'art. 46 del decreto legislativo sono ridotte in misura pari al rapporto tra il reddito escluso ai sensi dell'art. 46, commi 2 e 3, del citato decreto ed il reddito rilevante della controllante capogruppo determinato prima di tale esclusione. Le spese salariali ammissibili di imprese diverse dalla controllante capogruppo localizzate nel Paese di quest'ultima sono ridotte in proporzione all'esclusione del loro reddito rilevante determinata ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto legislativo.
 
Art. 4

Pagamenti basati su azioni
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, le spese salariali ammissibili comprendono i pagamenti basati su azioni corrisposti a favore dei dipendenti ammissibili.
2. I pagamenti basati su azioni di cui al comma 1 sono gli importi contabilizzati nei bilanci di cui all'art. 2, comma 2, senza considerare gli effetti dell'opzione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo.
 
Art. 5

Riduzione per immobilizzazioni materiali

1. La riduzione per immobilizzazioni materiali di un'impresa o di un'entita' a controllo congiunto localizzata in un Paese, o di un'entita' apolide, e' pari al 5 per cento del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili che corrisponde alla media del loro valore contabile netto all'inizio e alla fine dell'esercizio. In deroga a quanto indicato nel periodo precedente, l'aliquota del 5 per cento e' sostituita da quella indicata nell'allegato B del decreto legislativo, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato.
2. Ai fini del calcolo delle immobilizzazioni materiali ammissibili non rilevano le immobilizzazioni materiali possedute per la vendita, la locazione o l'investimento e le immobilizzazioni materiali situate in un Paese diverso da quello in cui e' localizzata l'impresa o l'entita' a controllo congiunto che ne detiene il diritto di proprieta' o il diritto di utilizzo.
3. Ai fini della riduzione per immobilizzazioni materiali:
a) il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili rileva in misura corrispondente al periodo in cui le stesse sono situate nel Paese in cui e' localizzata l'impresa o l'entita' a controllo congiunto che ne detiene il diritto di proprieta' o il diritto di utilizzo rispetto al periodo di possesso;
b) in deroga a quanto indicato alla lettera a), il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili rileva integralmente se le stesse sono situate, per piu' del 50 per cento del periodo di possesso, nel Paese in cui e' localizzata l'impresa o l'entita' a controllo congiunto che ne detiene il diritto di proprieta' o il diritto d'utilizzo;
c) se una immobilizzazione materiale ammissibile e' acquisita, alienata o dismessa durante l'esercizio, il suo valore contabile netto calcolato rispettivamente all'inizio o alla fine dell'esercizio e' da considerarsi pari a zero;
d) se il diritto d'utilizzo di una immobilizzazione materiale ammissibile e' acquisito o si estingue durante l'esercizio, il suo valore contabile netto calcolato rispettivamente all'inizio o alla fine dell'esercizio e' da considerarsi pari a zero;
e) la svalutazione di una immobilizzazione materiale ammissibile riduce il suo valore contabile a fine esercizio;
f) la rivalutazione di una immobilizzazione materiale ammissibile aumenta il suo valore contabile a fine esercizio fino a concorrenza della differenza tra la svalutazione contabilizzata in precedenti esercizi e gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati sulla porzione di valore oggetto di svalutazione;
g) rileva il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili relative all'eccedenza del reddito determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo. Ai fini del periodo precedente, l'importo delle Immobilizzazioni materiali ammissibili attribuibili all'utile da trasporto marittimo internazionale e all'utile da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale deve essere determinato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo.
4. Il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili di una controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile di cui all'art. 46 del decreto legislativo e' ridotto in misura pari al rapporto tra il reddito escluso ai sensi dell'art. 46, commi 2 e 3, del citato decreto e il reddito rilevante della controllante capogruppo determinato prima di tale esclusione. Il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili di imprese diverse dalla controllante capogruppo localizzate nel Paese di localizzazione di quest'ultima e' ridotto in proporzione all'esclusione del loro reddito rilevante determinata ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto legislativo.
 
Art. 6

Leasing

1. Nel leasing finanziario la riduzione per immobilizzazioni materiali spetta esclusivamente al locatario con riferimento al diritto di utilizzo della immobilizzazione materiale ammissibile, secondo le disposizioni di cui all'art. 5.
2. Nel leasing operativo la riduzione per immobilizzazioni materiali spetta al locatario in relazione al diritto di utilizzo dell'immobilizzazione materiale ammissibile, secondo le disposizioni di cui all'art. 5. ai fini del precedente periodo, in caso di leasing operativo tra imprese o tra entita' a controllo congiunto ed entita' sussidiarie a controllo congiunto dello stesso gruppo, il diritto di utilizzo e' pari al valore contabile netto dell'immobilizzazione materiale ammissibile rilevata dal locatore.
3. In deroga al comma 2, primo periodo, la riduzione per immobilizzazioni materiali spetta anche al locatore, in relazione all'immobilizzazione materiale ammissibile oggetto di leasing operativo, per un importo pari alla differenza tra il suo valore contabile netto rilevato dal locatore ed il valore contabile netto del diritto di utilizzo rilevato dal locatario, entrambi calcolati ai sensi dell'art. 5.
4. Ai fini del comma 3:
a) se il locatario non e' una impresa o un'entita' a controllo congiunto, il diritto di utilizzo e' pari all'importo non attualizzato dei pagamenti ancora dovuti in base al contratto di leasing operativo, comprese le eventuali proroghe che dovrebbero essere considerate per determinare il suo valore contabile netto in conformita' ai principi contabili utilizzati per determinare l'utile o la perdita contabile netta del locatore;
b) se l'immobilizzazione materiale ammissibile e' abitualmente oggetto di leasing operativo a favore di differenti locatari nel corso di un esercizio e il periodo medio di durata del contratto, includendo eventuali suoi rinnovi ed estensioni, non e' superiore a trenta giorni, il diritto di utilizzo del locatario e' pari a zero.
5. Nel caso di leasing frazionato, il valore contabile netto dell'immobilizzazione materiale ammissibile deve essere allocato tra il locatario e il locatore utilizzando un criterio oggettivo. la riduzione per immobilizzazione materiale relativa alla porzione locata dell'immobilizzazione materiale ammissibile e' calcolata dal locatore ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
 
Art. 7

Stabile organizzazione

1. Le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di una stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa contabilita' separata di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo e non rilevano ai fini del calcolo della riduzione del reddito derivante dallo svolgimento di un'attivita' economica sostanziale della casa madre.
2. Ai fini della riduzione per spese salariali, non rilevano le spese salariali ammissibili di cui al comma 1 sostenute per l'attivita' lavorativa svolta dai dipendenti ammissibili in un paese diverso da quello in cui e' localizzata la stabile organizzazione. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste agli articoli 3 e 4.
3. Ai fini della riduzione per immobilizzazioni materiali, non rilevano le immobilizzazioni materiali ammissibili di cui al comma 1 situate in un paese diverso da quello in cui e' localizzata la stabile organizzazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste agli articoli 5 e 6.
4. Alle stabili organizzazione di cui al numero 52, lettera d) dell'allegato A al decreto legislativo non possono essere attribuiti dipendenti ammissibili e immobilizzazioni materiali ammissibili.
5. Le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili attribuite alla stabile organizzazione secondo quanto indicato ai commi da 1 a 4 non rilevano ai fini della riduzione di cui all'art. 2 nella medesima proporzione in cui e' ridotto il valore dell'utile o perdita contabile netta di esercizio ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo e il reddito rilevante ai sensi dell'art. 45, comma 5, del citato decreto.
 
Art. 8

Entita' trasparente

1. Le spese salariali ammissibili ed il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili rilevati da un'entita' trasparente sono ripartiti tra le sue imprese proprietarie al netto di quanto attribuito, ai sensi dell'art. 7, alla stabile organizzazione attraverso cui l'entita' trasparente esercita, in tutto o in parte, un'attivita' d'impresa.
2. Le spese salariali ammissibili ed il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili di cui al comma 1 di pertinenza di una entita' fiscalmente trasparente, diversa dalla controllante capogruppo, sono attribuiti alle imprese proprietarie nella stessa proporzione in cui e' allocato tra queste l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo, a condizione che le imprese proprietarie, i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono localizzate nello stesso paese.
3. Le spese salariali ammissibili ed il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili di cui al comma 1 di pertinenza di una entita' trasparente che e' la controllante capogruppo, inclusi i valori a questa attribuiti ai sensi dell'art. 35, comma 7, lettera a) del decreto legislativo, sono ridotti in misura pari al rapporto tra il suo reddito rilevante escluso ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo ed il reddito rilevante dell'entita' trasparente determinato prima di tale esclusione.
4. Le spese salariali ammissibili ed il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili di cui al comma 1 non allocati ai sensi dei commi 2 e 3 sono esclusi dal calcolo della riduzione del reddito derivante dallo svolgimento di un'attivita' economica sostanziale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2024

Il Vice Ministro: Leo