Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 15 ottobre 2024 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021; Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti giuridici; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, con sede in San Gimignano (SI), via di Fugnano n. 19, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 9 agosto 2024, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «San Gimignano»; conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica; Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «San Gimignano» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «San Gimignano», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «San Gimignano», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto. |
| Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SAN GIMIGNANO»
Art. 1.
Denominazione e vini
1.1 La denominazione di origine controllata «San Gimignano» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: «San Gimignano» rosso, anche con la menzione Riserva; «San Gimignano» Sangiovese, anche con la menzione Riserva; «San Gimignano» Cabernet sauvignon, anche con la menzione Riserva; «San Gimignano» Merlot, anche con la menzione Riserva; «San Gimignano» Syrah, anche con la menzione Riserva; «San Gimignano» Pinot nero, anche con la menzione Riserva; «San Gimignano» rosato; «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo; «San Gimignano» Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice. |
| Allegato B
DOCUMENTO UNICO 1. Denominazione/denominazioni San Gimignano 2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta 3. Categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino 3.1 Codice della nomenclatura combinata 22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti 2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 4. Descrizione dei vini: 1. «San Gimignano» Rosso anche con la menzione Riserva Breve descrizione testuale Colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento. Odore: vinoso, delicato. Sapore: secco, armonico, di buon corpo, giustamente tannico. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la tipologia menzione Riserva 12,50 % vol. Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20,00 tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): - 2. «San Gimignano» Sangiovese anche con la menzione Riserva Breve descrizione testuale Colore: rosso rubino piu' o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento. Odore: vinoso, intenso ed elegante. Sapore: secco ed armonico. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la tipologia menzione Riserva 12,50 % vol. Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20,0 tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): - 3. «San Gimignano» Merlot anche con la menzione Riserva Breve descrizione testuale Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento. Odore: vinoso con sentore di piccoli frutti. Sapore: secco, armonico e pieno. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la tipologia menzione Riserva 12,50 % vol. Estratto non riduttore minimo 23,0 g/l. Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20,00 tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): - 4. «San Gimignano» Cabernet Sauvignon anche con la menzione Riserva Breve descrizione testuale Colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento. Odore: intenso, caratteristico, speziato. Sapore: secco, pieno ed armonico. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la tipologia menzione Riserva 12,50 % vol. Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20,00 Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): - 5. «San Gimignano» Pinot Nero anche con la menzione Riserva Breve descrizione testuale Colore: rosso rubino. Odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi. Sapore: secco, pieno, caratteristico. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la tipologia menzione Riserva 12,50 % vol. Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 2,00 tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): - 6. «San Gimignano» Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice Breve descrizione testuale Colore: dal rosa tenue al rosa intenso, fino all'aranciato. Odore: delicato, caldo, caratteristico. Sapore: morbido, rotondo, vellutato. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol. svolti. Estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - acidita' totale minima: 4,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 30,00 tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): - 7. «San Gimignano» Rosato Breve descrizione testuale Colore: rosato piu' o meno carico, brillante. Odore: delicato, fresco, fruttato. Sapore: secco, fresco, armonico, fruttato. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 18,00 tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): - 8. «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo Breve descrizione testuale Colore: dal giallo intenso al dorato. Odore: etereo, intenso, caratteristico. Sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato, persistente. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti. Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - acidita' totale minima: 4,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 30,00 tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): - 9. «San Gimignano» Syrah anche con la menzione Riserva Breve descrizione testuale Colore: rosso vermiglio. Odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco. Sapore: secco ed armonico. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; per la tipologia menzione Riserva 12,50 % vol. Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. Caratteristiche analitiche generali: titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): - titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): - acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 20,00 tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): - 5. Pratiche di vinificazione 5.1 Pratiche enologiche specifiche 1. San Gimignano - Vinificazione, invecchiamento, affinamento e imbottigliamento Pratica enologica specifica Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle Provincie di Siena e Firenze. I vini «San Gimignano» rosso, «San Gimignano» Sangiovese, «San Gimignano» Cabernet Sauvignon, «San Gimignano» Merlot, «San Gimignano» Syrah e «San Gimignano» Pinot Nero possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno ventiquattro mesi di cui almeno sette in fusti di legno. 5.2 Rese massime: 1. «San Gimignano» Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Nero 56 ettolitri per ettaro 2. «San Gimignano» Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Nero 8,000 chilogrammi di uve per ettaro 3. «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice o Vinsanto Occhio di Pernice 35 ettolitri per ettaro 4. «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice o Vinsanto Occhio di Pernice 10,000 chilogrammi di uve per ettaro 5. «San Gimignano» Rosato 70 ettolitri per ettaro 6. «San Gimignano» Rosato 10,000 chilogrammi di uve per ettaro 6. Zona geografica delimitata La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» ricade nell'ambito della Regione Toscana ed in particolare nella Provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio amministrativo del Comune di San Gimignano. 7. Varieta' di uve da vino Cabernet sauvignon N. - Cabernet Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisier Merlot N. Pinot nero N. - Pinot Sangiovese N. - Sangioveto Syrah N. - Shiraz Trebbiano toscano B. - Procanico 8. Descrizione del legame/dei legami 8.1 A) Informazioni sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame Il territorio di produzione ricade interamente all'interno del Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della Provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a meta' strada tra la costa tirrenica e la dorsale appenninica. E' un territorio collinare collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine pliocenica, risalenti a 6,8 - 1,8 milioni di anni fa. I terreni destinati alla produzione della DO San Gimignano, in tutte le tipologie, sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille piu' compatte e presenti in profondita'. Inoltre sono terreni fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti argillose, la cui combinazione crea condizioni favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante. Sono generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei secoli. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli e' l'elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidita' e capacita' di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano. L'altitudine dei vigneti e' compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m, con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti collinari dove gli stessi sono ubicati. E' un'area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosita' concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine inverno-inizio primavera. Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai 700 mm, mediamente distribuite in ottantatre' giorni di pioggia e presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La zona beneficia in tutti i periodi dell'anno di una buona ventilazione. Rari gli episodi di nebbia. 2) Fattori umani rilevanti per il legame Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere vini rossi a San Gimignano: infatti la presenza della viticoltura nell'area di San Gimignano risale all'epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimonianze archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino ha rappresentato la principale attivita' agricola ed economica, e non solo della famosa Vernaccia di San Gimignano ma anche dei vini rossi e anzi, la produzione di vino rosso e' sempre stata superiore a quella del bianco. Tra il Medioevo e il Rinascimento le vigne di San Gimignano producevano sia vino bianco che «vermiglio», un rosso corposo gia' molto stimato. Antica anche la tradizione della produzione del vinsanto a San Gimignano: si hanno le prime testimonianze nel 1348, quando un frate francescano cerco' di placare le agonie dei malati di peste con del vino dolce che prese cosi' il nome di «Vinsanto». Le fattorie di San Gimignano da sempre sono note ai commercianti di vini per la qualita' ed il carattere dei vini rossi prodotti. Nel XX secolo l'impegno dei vignaiuoli e il loro spirito di ricerca hanno dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l'utilizzo di contenitori in legno di diverse capacita'. Partendo da questa realta', nel 1996 e' stato formulato un primo disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilita' e specificita' ai vini rossi e al vinsanto prodotti nell'area aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realta' odierna descritta dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di qualita' sempre superiore. Il disciplinare prevede ampia liberta' nell'utilizzo delle forme di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di allevamento espanse perche' incompatibili in ambiente collinare con clima sub mediterraneo. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso, rosato e vinsanto, adeguatamente differenziate per tipologia. 8.2 B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico La denominazione San Gimignano e' riferita a sei tipologie di vino rosso (anche con la menzione riserva), una tipologia di vino rosato e due tipologie di vino vinsanto che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all'art. 6 del disciplinare che ne permettono una chiara individuazione legata all'ambiente geografico. In particolare il colore: per i vini rossi rosso rubino piu' o meno intenso con tendenza al granato con l'invecchiamento; per il vino rosato colore rosato piu' o meno carico, per le tipologia San Gimignano vinsanto dal giallo intenso al dorato, per la tipologia «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice dal rosa tenue al rosa intenso, fino all'aranciato. A livello olfattivo si riscontano aromi delicati, intensi e varietali a seconda della tipologia. Al gusto tutti i vini hanno sapore asciutto e armonico, e per le tipologie vinsanto morbido e vellutato. 8.3 C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B). Gli uvaggi impiegati sia per la produzione di vino rosso sia di vinsanto e le tecniche di vinificazione sono state nel tempo gli stessi impiegati nella gran parte delle colline toscane, tuttavia l'ambiente pedoclimatico particolare di San Gimignano permette la produzione di uve con specifiche diverse rispetto a quelle dei territori limitrofi, caratteristiche peculiari, come componente fenolica per i vini rossi e sapidita' che vengono poi trasmesse ai vini e che rendono questi unici e riconoscibili all'interno del panorama dei vini toscani. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli e' l'elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidita' e capacita' di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano. Le fattorie di San Gimignano sono per questo da sempre note ai commercianti di vini per la qualita' ed il carattere dei vini prodotti, sempre in evoluzione tanto che nel XX secolo lo spirito di ricerca dei vignaiuoli ha dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l'utilizzo di contenitori in legno di diverse capacita'. Da questa realta', nel 1996 e' stato formulato un primo disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilita' e specificita' ai vini rossi e al Vin Santo prodotti nell'area aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realta' odierna descritta dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di qualita' sempre superiore e riconoscibili nell'ambito del panorama dei vini toscani. 9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti) Obbligo di riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale. Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura. Descrizione della condizione: e' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «San Gimignano» deve sempre essere scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata: San Gimignano; Denominazione di origine controllata (o l'acronimo DOC); Tipologia (menzione Riserva se prevista); Toscana. Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «San Gimignano». Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «San Gimignano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonche' deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 rispetto a quella utilizzata per la scritta «San Gimignano». L'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle etichette per il confezionamento delle partite di prodotto derivanti dalle vendemmie 2024 e precedenti, non riportanti il termine Toscana, detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione della modifica del presente disciplinare, che potranno essere utilizzate fino ad esaurimento delle scorte. Link al disciplinare del prodotto http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/I T/IDPagina/22156 |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2025/2026. 4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2024
Il dirigente: Gasparri |
| Art. 2.
Base ampelografica
2.1 I vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «San Gimignano» rosso e «San Gimignano» rosato: Sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o congiuntamente: massimo 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. «San Gimignano» Sangiovese: Sangiovese min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. «San Gimignano» Cabernet sauvignon: Cabernet sauvignon min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. «San Gimignano» Merlot: Merlot min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. «San Gimignano» Syrah: Syrah min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. «San Gimignano» Pinot nero: Pinot nero min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo: Trebbiano toscano min: 30%; puo' concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%; puo' concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%. «San Gimignano» Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese min: 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%. |
| Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» ricade nella Provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio amministrativo del Comune di San Gimignano. |
| Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati. 4.2 Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a quattromila. 4.3 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata la forma di allevamento a «tendone». 4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.5 La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico, naturale, minimo sono le seguenti:
================================================================= | | | Titolo alcolometrico vol. | | |Tonn. Uva/Ha | nat. minimo | +=====================+=============+===========================+ |«San Gimignano» | | | |rosato | 10 | 11,00% | +---------------------+-------------+---------------------------+ |«San Gimignano» rosso| 8 | 11,50% | +---------------------+-------------+---------------------------+ |«San Gimignano» | | | |Sangiovese | 8 | 11,50% | +---------------------+-------------+---------------------------+ |«San Gimignano» | | | |Cabernet sauvignon | 8 | 11,50% | +---------------------+-------------+---------------------------+ |«San Gimignano» | | | |Merlot | 8 | 11,50% | +---------------------+-------------+---------------------------+ |«San Gimignano» Syrah| 8 | 11,50% | +---------------------+-------------+---------------------------+ |«San Gimignano» Pinot| | | |nero | 8 | 11,50% | +---------------------+-------------+---------------------------+ |«San Gimignano» | | | |Vinsanto | 10 | 10,00% | +---------------------+-------------+---------------------------+ |«San Gimignano» | | | |Vinsanto Occhio di | | | |Pernice | 10 | 10,00% | +---------------------+-------------+---------------------------+
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. 4.6 L'entrata in piena produzione dei nuovi impianti, e' fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo e' comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista. |
| Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle Provincie di Siena e Firenze. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' e garantire l'origine. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area sopra delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, lettera c) della legge n. 238/2016. 5.2 Rispettando le percentuali previste per i vigneti all'art. 2, le uve ed i vini «San Gimignano» sangiovese, «San Gimignano» Cabernet sauvignon, «San Gimignano» Merlot, «San Gimignano» Syrah e «San Gimignano» Pinot nero, ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l'ottenimento della tipologia «San Gimignano» rosso. Tale facolta', riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, e' consentita alle seguenti condizioni: a) l'assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica; b) l'assemblaggio deve essere realizzato prima dell'estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore; c) l'operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti. 5.3 I vini «San Gimignano» rosso, «San Gimignano» Sangiovese, «San Gimignano» Cabernet sauvignon, «San Gimignano» Merlot, «San Gimignano» Syrah e «San Gimignano» Pinot nero possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno ventiquattro mesi di cui almeno sette in fusti di legno. 5.4 E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle normative nazionali e comunitarie. 5.5 Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Le tipologie «San Gimignano» vinsanto e «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 27%. E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie «San Gimignano» vinsanto e «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice e' consentito dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacita' massima di 250 litri. 5.6 Per le tipologie «San Gimignano» rosato, «San Gimignano» rosso, «San Gimignano» Sangiovese, «San Gimignano» Cabernet sauvignon, «San Gimignano» Merlot, «San Gimignano» Syrah e «San Gimignano» Pinot nero la resa uva/vino consentita e' del 70%. Qualora la resa superi tale limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita. Per le tipologie «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo e «San Gimignano» Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice la resa uva/vino consentita e' del 35% riferita al vino giunto al terzo anno di invecchiamento. Qualora la resa superi tale limite ma non il 38%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita. 5.7 L'immissione al consumo della tipologia «San Gimignano» rosato e' consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. L'immissione al consumo delle tipologie «San Gimignano» rosso, «San Gimignano» Sangiovese, «San Gimignano» Cabernet sauvignon, «San Gimignano» Merlot, «San Gimignano» Syrah, «San Gimignano» Pinot nero e' consentita dal 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia. L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, e' consentita dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi. L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo e «San Gimignano» Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice, non puo' avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. |
| Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
6.1 I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «San Gimignano» rosato: colore: rosato piu' o meno carico, brillante; odore: delicato, fresco, fruttato; sapore: secco, fresco, armonico, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; «San Gimignano» rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, delicato; sapore: secco, armonico, di buon corpo, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; «San Gimignano» Sangiovese: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento; odore: vinoso, intenso ed elegante; sapore: secco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; «San Gimignano» Cabernet sauvignon: colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico, speziato; sapore: secco, pieno ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; «San Gimignano» Merlot: colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso con sentore di piccoli frutti; sapore: secco, armonico e pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; «San Gimignano» Pinot nero: colore: rosso rubino; odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi; sapore: secco, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; «San Gimignano» Syrah: colore: rosso vermiglio; odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco; sapore: secco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; «San Gimignano» Vinsanto o Vin Santo: colore: dal giallo intenso al dorato; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; acidita' volatile massima: 30,0 meq/l; «San Gimignano» Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice: colore: dal rosa tenue al rosa intenso fino all'aranciato; odore: delicato, caldo, caratteristico; sapore: morbido, rotondo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; acidita' volatile massima: 30,0 meq/l. 6.2 In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. |
| Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico «Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «San Gimignano» deve sempre essere scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata: San Gimignano; Denominazione di origine controllata (o l'acronimo DOC); Tipologia (menzione Riserva se prevista); Toscana. Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «San Gimignano». Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «San Gimignano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonche' deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 rispetto a quella utilizzata per la scritta «San Gimignano». L'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle etichette per il confezionamento delle partite di prodotto derivanti dalle vendemmie 2024 e precedenti, non riportanti il termine Toscana, detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione della modifica del presente disciplinare, che potranno essere utilizzate fino ad esaurimento delle scorte. 7.3 Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016. 7.5 Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. |
| Art. 8.
Confezionamento
8.1 I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione della tipologia «Rosato» e delle due tipologie di «Vinsanto o Vin Santo» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro. 8.2 I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge. Per le tipologie «Vinsanto o Vin Santo» e per i vini con la menzione riserva e' comunque obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e dei vini con menzione riserva, e' ammessa la chiusura con tappo a vite. |
| Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame Il territorio di produzione ricade interamente all'interno del Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della Provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a meta' strada tra la costa tirrenica e la dorsale appenninica. E' un territorio collinare collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine pliocenica, risalenti a 6,8 - 1,8 milioni di anni fa. I terreni destinati alla produzione della DO San Gimignano, in tutte le tipologie, sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille piu' compatte e presenti in profondita'. Inoltre sono terreni fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti argillose, la cui combinazione crea condizioni favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante. Sono generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei secoli. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli e' l'elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidita' e capacita' di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano. L'altitudine dei vigneti e' compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m, con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti collinari dove gli stessi sono ubicati. E' un'area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosita' concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine inverno-inizio primavera. Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai 700 mm, mediamente distribuite in ottantatre' giorni di pioggia e presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La zona beneficia in tutti i periodi dell'anno di una buona ventilazione. Rari gli episodi di nebbia. 2) Fattori umani rilevanti per il legame Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere vini rossi a San Gimignano: infatti la presenza della viticoltura nell'area di San Gimignano risale all'epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimonianze archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino ha rappresentato la principale attivita' agricola ed economica, e non solo della famosa Vernaccia di San Gimignano ma anche dei vini rossi e anzi, la produzione di vino rosso e' sempre stata superiore a quella del bianco. Tra il Medioevo e il Rinascimento le vigne di San Gimignano producevano sia vino bianco che «vermiglio», un rosso corposo gia' molto stimato. Antica anche la tradizione della produzione del vinsanto a San Gimignano: si hanno le prime testimonianze nel 1348, quando un frate francescano cerco' di placare le agonie dei malati di peste con del vino dolce che prese cosi' il nome di «Vinsanto». Le fattorie di San Gimignano da sempre sono note ai commercianti di vini per la qualita' ed il carattere dei vini rossi prodotti. Nel XX secolo l'impegno dei vignaiuoli e il loro spirito di ricerca hanno dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l'utilizzo di contenitori in legno di diverse capacita'. Partendo da questa realta', nel 1996 e' stato formulato un primo disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilita' e specificita' ai vini rossi e al vinsanto prodotti nell'area aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realta' odierna descritta dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di qualita' sempre superiore. Il disciplinare prevede ampia liberta' nell'utilizzo delle forme di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di allevamento espanse perche' incompatibili in ambiente collinare con clima sub mediterraneo. Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso, rosato e vinsanto, adeguatamente differenziate per tipologia. B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico La denominazione San Gimignano e' riferita a sei tipologie di vino rosso (anche con la menzione riserva), una tipologia di vino rosato e due tipologie di vino vinsanto che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all'art. 6 del disciplinare che ne permettono una chiara individuazione legata all'ambiente geografico. In particolare il colore: per i vini rossi rosso rubino piu' o meno intenso con tendenza al granato con l'invecchiamento; per il vino rosato colore rosato piu' o meno carico, per le tipologia San Gimignano vinsanto dal giallo intenso al dorato, per la tipologia «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice dal rosa tenue al rosa intenso, fino all'aranciato. A livello olfattivo si riscontano aromi delicati, intensi e varietali a seconda della tipologia. Al gusto tutti i vini hanno sapore asciutto e armonico, e per le tipologie vinsanto morbido e vellutato. C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B). Gli uvaggi impiegati sia per la produzione di vino rosso sia di vinsanto e le tecniche di vinificazione sono state nel tempo gli stessi impiegati nella gran parte delle colline toscane, tuttavia l'ambiente pedoclimatico particolare di San Gimignano permette la produzione di uve con specifiche diverse rispetto a quelle dei territori limitrofi, caratteristiche peculiari, come componente fenolica per i vini rossi e sapidita' che vengono poi trasmesse ai vini e che rendono questi unici e riconoscibili all'interno del panorama dei vini toscani. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli e' l'elemento pedologico determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidita' e capacita' di invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano. Le fattorie di San Gimignano sono per questo da sempre note ai commercianti di vini per la qualita' ed il carattere dei vini prodotti, sempre in evoluzione tanto che nel XX secolo lo spirito di ricerca dei vignaiuoli ha dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l'utilizzo di contenitori in legno di diverse capacita'. Da questa realta', nel 1996 e' stato formulato un primo disciplinare di produzione con l'intento di dare visibilita' e specificita' ai vini rossi e al Vin Santo prodotti nell'area aggiornando, quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l'utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realta' odierna descritta dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di qualita' sempre superiore e riconoscibili nell'ambito del panorama dei vini toscani. |
| Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo: Valoritalia S.r.l. - societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane - via XX Settembre n. 98/G - 00187 Roma, tel.: +39 06 45437975 - fax: +39 06 45438908 - e-mail: info@valoritalia.it 10.2 La societa' Valoritalia S.r.l. - societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane - e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. 10.3 In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018. |
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