Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 29 luglio 2024 |
Riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nella Regione Sicilia e modifica degli allegati ai decreti 30 settembre 2020 e 27 settembre 2023. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005, e in particolare gli articoli 28, 29, 33 e 34; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013, continuando comunque i regolamenti abrogati ad applicarsi alle condizioni previste dall'art. 154 dello stesso regolamento (UE) 2021/2115; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, continuando comunque il regolamento abrogato ad applicarsi alle condizioni previste dall'art. 104 dello stesso regolamento (UE) 2021/2116; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune; Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Visto il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, concernente la «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», e in particolare l'art. 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, prot. n. 9194017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 49 del 27 febbraio 2021, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 36 del 13 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura.»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 del 5 aprile 2023, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 15 maggio 2023, come modificato dal decreto del 29 febbraio 2024, n. 101344, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 142 del 19 giugno 2024, recante «Disciplina del regime di condizionalita' e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 125 del 30 maggio 2023 recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, prot. n. 525633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 270 del 18 novembre 2023, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori «ortofrutticoli» e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 28 giugno 2024, prot. n. 289235, in corso di registrazione «Attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024»; Vista la deliberazione di g.r. n. 37 del 9 febbraio 2024 con la quale la giunta di governo della Regione Sicilia ha dichiarato lo stato di calamita' naturale da siccita' severa nell'intero territorio regionale; Vista la deliberazione di g.r. n. 51 del 20 febbraio 2024, con cui e' stato dichiarato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e di emergenza regionale per interventi d'aiuto agli allevatori colpiti dalla siccita' e per la salvaguardia della zootecnia, in coerenza con le attivita' da svolgere nell'intero territorio regionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 113 del 16 maggio 2024, che ha dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico nel territorio della Regione Sicilia; Vista la deliberazione di g.r. n. 226 del 17 giugno 2024 recante «Riconoscimento, ai sensi del regolamento UE 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal 1° luglio 2023 al maggio 2024, hanno interessato il territorio della Regione Siciliana; Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio COM(2024) 225 final del 30 maggio 2024 «sulla forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune» che fornisce chiarimenti in merito all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente l'applicazione della clausola di forza maggiore e di circostanze eccezionali sulla base di una zona anziche' di una valutazione caso per caso; Ravvisata la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, per considerare l'intera zona gravemente colpita in conseguenza degli eventi metereologici che hanno interessato i territori della Regione Sicilia; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2024;
Decreta:
Art. 1 Individuazione territoriale ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116
1. Sono riconosciute le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, nell'intero territorio della Regione Sicilia, nel caso in cui l'inosservanza, anche in parte, di obblighi o di requisiti di ammissibilita' sia determinata dalla siccita', durante il periodo in cui le sue conseguenze impediscono il rispetto dell'obbligo o del requisito di ammissibilita' in questione. |
| MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252
Oneri eliminati L'art. 1 riconosce, alle aziende agricole con sede legale o con superfici aziendali ubicate nei territori della Regione Sicilia, le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali senza necessita' di documentarne la sussistenza. Oneri introdotti Il presente decreto non introduce oneri informativi. |
| Art. 2
Deroghe alle condizioni di ammissibilita' ed impegni
1. Nell'anno 2024, il beneficiario continua a godere dei pagamenti diretti previsti dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e dei pagamenti relativi agli interventi previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) 2021/2115, per gli animali e le superfici ubicate nel territorio dell'art. 1 e ammissibili nel momento in cui sono insorte le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali. 2. L'organismo pagatore riconosce il diritto al sostegno accoppiato alle colture seminate o trapiantate prima del verificarsi delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, ove le condizioni di ammissibilita' non siano rispettate in ragione della siccita'. 3. Le disposizioni relative al rispetto delle condizioni di carico minimo di bestiame al pascolo non si applicano sulle superfici a prato permanente e sulle superfici destinate a pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT), nel caso in cui i provvedimenti dell'autorita' competente impediscano, nel periodo dalla primavera all'autunno, per oltre trenta giorni consecutivi, l'accesso del bestiame nelle PLT. 4. Il pagamento degli interventi previsti dagli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per gli anni successivi al 2024, e' proporzionalmente ridotto ai beneficiari che non hanno potuto adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. 5. La riduzione del comma 4 interessa le sole parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188. 6. Per le misure e gli interventi di sostegno allo sviluppo rurale diversi da quelli indicati nel comma 4, non si richiedono restituzioni di aiuti, ne' parziali ne' integrali. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non e' richiesta la restituzione del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformita' con la sua durata iniziale. 7. Nel territorio dell'art. 1, gli investimenti realizzati nell'ambito dello sviluppo rurale prima della dichiarazione dello stato di emergenza e che abbiano subito danni a causa della siccita' sono rendicontati a condizione che il beneficiario dimostri che l'investimento e' stato realizzato e la relativa spesa e' stata regolarmente sostenuta, anche se i controlli non consentono di verificarne la effettiva realizzazione. L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione della domanda di pagamento corredata dalla idonea documentazione. 8. Per le misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, la localizzazione della sede legale dei beneficiari o delle superfici aziendali nei territori dell'art. 1 fornisce valore probante dell'intervenuta causa di forza maggiore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 640/2014. La conferma dei casi di forza maggiore, prevista dal citato paragrafo 2, deve essere comunque fornita per iscritto nei termini indicati dall'art. 4 soprarichiamato. 9. In caso di mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle norme di buone condizioni agricole e ambientali di condizionalita', nel territorio dell'art. 1 del presente decreto, non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, le sanzioni amministrative previste nel Capo III del medesimo decreto legislativo. 10. Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non completati o non realizzati entro il periodo previsto nella domanda di aiuto, il termine stabilito all'art. 2, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022 e' prorogato di un anno e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non puo' essere successiva alla validita' dell'autorizzazione al reimpianto. 11. Per i programmi operativi del 2024, non si applica alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e alle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli aventi sede o soci nel territorio dell'art. 1, il limite del 70% per singolo obiettivo del fondo di esercizio approvato, di cui all'allegato II, del decreto 27 settembre 2023, prot. 525633, Sezione 1, Punto II e di cui all'allegato al decreto ministeriale del 27 settembre 2018, prot. 9286, Sezione 1, paragrafo 3.1. 12. Nel territorio dell'art. 1, i beneficiari del settore ortofrutta, che ricadono nei casi previsti dall'art. 11, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2022/126, e dall'art. 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/891, sono esentati dall'obbligo del recupero dell'investimento o del suo valore residuo. 13. Nel territorio dell'art. 1, per il settore ortofrutta, in caso di sostituzione degli investimenti, salvo la deroga dell'art. 11, paragrafo 10 del regolamento delegato (UE) 2022/126, e dell'art. 31, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/891, si applica quanto stabilito dai medesimi regolamenti. 14. In ottemperanza dell'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, concernente gli interventi a favore del settore dell'apicoltura, l'obbligo di mantenimento in azienda, per un periodo minimo di un anno, del materiale biologico finanziato prima del verificarsi delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali non si applica. Roma, 29 luglio 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1285 |
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