Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2024, n. 156
Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la comunita' e i paesi terzi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Visto l'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023;
Visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunita' e i paesi terzi;
Visto il regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunita' e i paesi terzi;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione, del 25 novembre 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e, in particolare, l'articolo 70;
Considerato che il regolamento (UE) n. 1259/2013 ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, la categoria 4, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea gia' oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano, introducendo l'obbligo di autorizzazione da parte dei singoli Stati membri all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
Ritenuto necessario prevedere una disciplina sanzionatoria in relazione alla predetta categoria 4, a garanzia del rispetto dell'obbligo di autorizzazione di cui sopra;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 11 marzo 2024;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 4 aprile 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309

1. All'articolo 70 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e», sono inserite le seguenti: «nelle categorie 1, 2, 3 e 4»;
1.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze stesse non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e i medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, numero 1) del regolamento (UE) 2019/6, in conformita' al richiamo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.»;
2) alla lettera b), le parole: «dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e 1277/2005,» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 111/2005,»;
b) al comma 3, le parole: «e del regolamento (CE) n. 1277/2005» sono soppresse;
c) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «e dal regolamento (CE) n. 1277/2005» sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato I al regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione del 24 aprile 2015»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato di cui all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 273/2004, e di importazione o esportazione di cui all'articolo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) 111/2005, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. Se il fatto e' commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a un anno e sei mesi, dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, o nella categoria 4 dell'Allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.»;
e) al comma 7, le parole: «273/2004, regolamento (CE) n. 111/2005, al regolamento (CE) n. 1227/2005 e al 297/2009» sono sostituite dalle seguenti: «273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005»;
f) al comma 9:
1) alla fine del primo periodo, le parole: «e dal regolamento (CE) n. 1277/2005» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «verso uno dei paesi indicati nell'allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «verso uno dei Paesi di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015,»;
3) al terzo periodo, le parole: «e dal regolamento (CE) n. 1277/2005» sono soppresse;
4) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e le esportazioni di sostanze classificate elencate nelle categorie 2 e 3 del medesimo allegato, a destinazione dei paesi di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorita' competenti del paese di destinazione, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.»;
g) al comma 10, le parole: «categorie 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005»;
h) al comma 12, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Puo' essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Puo' essere altresi' adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.»;
i) al comma 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Puo' essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Puo' essere altresi' adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.»;
l) al comma 15:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Gli operatori che svolgono attivita' commerciali» sono inserite le seguenti: «all'interno del territorio nazionale e» e le parole: «le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 nonche' le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9»;
2) al secondo periodo, le parole: «in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005, n. 1277/2005 e n. 297/2009» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005.»;
m) al comma 16, secondo periodo, le parole: «la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005»;
n) al comma 19, le parole: «e la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «e la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - legge di delegazione europea 2022-2023»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio
2024:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1,
lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per
le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee
recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in
regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.».
- Il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22
dicembre 2004 recante: «Norme per il controllo del
commercio dei precursori di droghe tra la Comunita' e i
paesi terzi» e' pubblicato nella GUUE, L 22 del 26 gennaio
2005.
- Il regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica
il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme
per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra
la Comunita' e i paesi terzi, e' pubblicato nella GUUE, L
330 del 10 dicembre del 2013.
- Il regolamento delegato (UE) 2023/196 della
Commissione del 25 novembre 2022 recante: «Modifica del
regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio
per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori
di droghe nell'elenco delle sostanze classificate», e'
pubblicato nella GUUE, L 27 del 31 gennaio 2023.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche
al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 329 del 30 novembre 1981, S.O.
- Si riporta l'articolo 70 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante: «Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre
1990, S.O. n. 67, come modificato dal presente decreto:
«Art. 70 (Precursori di droghe). - 1. Ai fini del
presente articolo si intende per:
a) sostanze suscettibili di impiego per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di
seguito denominate «sostanze classificate o precursori di
droghe»: tutte le sostanze individuate e classificate nelle
categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e nelle categorie 1, 2, 3 e 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti
naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi le miscele
e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate,
composti in modo che le sostanze stesse non possano essere
facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile
applicazione o economici, i medicinali quali definiti
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e i medicinali
veterinari quali definiti all'articolo 4, numero 1) del
regolamento (UE) 2019/6, in conformita' al richiamo di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n.
218 ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari
elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
b) operatore: una persona fisica o giuridica che
operi nell'attivita' di immissione sul mercato di sostanze
classificate, nonche' una persona fisica o giuridica che
operi, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.
111/2005, nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione
di sostanze classificate nei confronti di paesi non
comunitari o svolga attivita' di intermediazione ad esse
relative, comprese le persone la cui attivita' autonoma
consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia
a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto ad
un'altra attivita';
c) immissione sul mercato: l'attivita' di fornire,
a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate nella
Comunita' ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di
produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o
di intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella
Comunita'.
2. Gli operatori che intendono effettuare, in
relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento n. 111/2005, taluna delle
attivita' di immissione sul mercato indicate nel comma 1,
devono nominare un responsabile della commercializzazione,
in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 273/2004, notificando al Ministero
della salute le generalita' della persona nominata.
L'operatore che viola tale obbligo e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600
euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato il provvedimento di
sospensione della licenza ad operare con sostanze
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, nonche' l'attivita' svolta dall'operatore
con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie
2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a un anno.
3. Gli operatori che, in relazione a taluna delle
sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, intendano compiere taluna delle attivita'
indicate nel comma 1, o comunque intendano detenere tali
sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal
Ministero della salute in conformita' e nel limiti di
quanto disposto dai regolamento (CE) n. 273/2004, del
regolamento (CE) n. 111/2005. Sono escluse dall'obbligo di
licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di
sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la
cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento.
La licenza ha validita' triennale ed e' soggetta alla tassa
di concessione governativa ed al pagamento della tariffa
individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le
licenze sono comunicate al Dipartimento della Pubblica
sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del
Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza
ed all'Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti
organi periferici le istruzioni necessarie per la
vigilanza. Il Ministero della salute puo' rilasciare
licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorita'
competenti.
4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul
mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1,
ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver
conseguito la licenza di cui al comma 3, e' punito con la
reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da
15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' commesso da
soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a
sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della
detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del
comma 5, la pena e' della reclusione da sei a venti anni e
della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi
alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il
divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei
anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone
inoltre la sospensione dell'attivita' svolta
dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle
categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un
periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non
superiore ad un anno e sei mesi.
5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano
o esportano sostanze classificate di cui alla categoria 2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento n. 111/2005, eccetto gli
spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente
in tale qualita', devono registrarsi presso il Ministero
della salute, in conformita' e nei limiti di quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004, dal n.
regolamento (CE) 111/2005. Sono esclusi da detto obbligo
gli operatori che effettuano transazioni nel corso
dell'intero anno solare per quantita' di sostanze
classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia
di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004.
All'obbligo di registrazione sono altresi' tenuti gli
operatori che esercitano attivita' di esportazione
riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla
categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con
esclusione degli operatori che esportano nel corso
dell'intero anno solare, quantita' di sostanze classificate
in categoria 3 non superiori ai valori soglia di cui
all'allegato I al regolamento delegato (UE) 2015/1011 della
Commissione del 24 aprile 2015. Sono altresi' escluse
dall'obbligo di registrazione le farmacie, per quanto
riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria
2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e
forma di medicamento, nonche' le strutture o istituzioni,
quali universita', laboratori di tossicologia forense,
laboratori di sanita' pubblica, laboratori di ricerca
scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di
polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e
forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di
sostanze classificate in categoria 2. La registrazione di
cui al presente comma ha validita' triennale, e' soggetta
al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita'
di cui al comma 21. Le modalita' di registrazione sono rese
pubbliche sul sito del Ministero della salute.
6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di
registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle
operazioni di immissione sul mercato di cui all'articolo 2,
lettera c) del regolamento (CE) n. 273/2004, e di
importazione o esportazione di cui all'articolo 2, lettere
c) e d), del regolamento (CE) 111/2005, e' punito con la
reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro
a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a
sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005 e con la reclusione fino a quattro anni e
la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di
esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. Se il
fatto e' commesso da soggetto titolare della licenza di cui
al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o
registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto
dell'operazione, la pena e' della reclusione da quattro a
dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro
qualora si tratti di operazioni relative a sostanze
classificate nella categoria 2, dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005 e della reclusione fino a cinque anni e
della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di
esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. In tali
casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze
classificate nella categoria 2, dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della
licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per
la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il
giudice dispone inoltre la sospensione, per un periodo non
inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a un anno
e sei mesi, dell'attivita' svolta dall'operatore con
riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e
3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche'
dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005. Qualora si tratti di
esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, o
nella categoria 4 dell'Allegato al regolamento (CE) n.
111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza,
nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata
di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice
dispone inoltre, per un periodo non inferiore ad un mese e
non superiore ad un anno, la sospensione dell'attivita'
svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, nonche' dell'attivita' svolta
dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate
nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.
111/2005.
7. In caso di operazioni di immissione sul mercato,
importazione o esportazione di sostanze classificate
compiute in violazione degli obblighi di cui al regolamento
(CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005, il
Ministero della salute puo' sospendere la licenza o la
registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno. Il provvedimento di sospensione e'
notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato
all'autorita' sanitaria locale, alla questura competente
per territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento politiche antidroga, al Dipartimento della
Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi
antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della
Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane.
8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1,
limitatamente a quelle di cui alla categoria 1, e'
effettuata nel rispetto delle disposizioni, in quanto
compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e 25-bis.
9. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle
categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esportazione
da parte del Ministero della salute, in conformita' e nei
limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.
E' altresi' subordinata al rilascio dell'autorizzazione del
Ministero della salute l'esportazione delle sostanze
appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
n. 111/2005 verso uno dei Paesi di cui all'articolo 10 del
regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del
24 aprile 2015. L'importazione delle sostanze appartenenti
alla categoria 1 e' subordinata al rilascio
dell'autorizzazione di importazione da parte del Ministero
della salute in conformita' e nei limiti di quanto disposto
dal regolamento (CE) n. 111/2005. Le autorizzazioni di cui
sopra hanno validita' semestrale, sono soggette alla tassa
di concessione governativa e al pagamento della tariffa
individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Tutte
le esportazioni di sostanze classificate elencate alle
categorie 1 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.
111/2005 e le esportazioni di sostanze classificate
elencate nelle categorie 2 e 3 del medesimo allegato, a
destinazione dei paesi di cui all'articolo 10 del
regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del
24 aprile 2015, sono precedute da una notificazione
preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorita'
competenti del paese di destinazione, in conformita' e nei
limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.
Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di
importazione o di esportazione, ne da' tempestivo avviso
alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere
effettuata l'operazione.
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o
importazione di sostanze classificate nella categoria 1
senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9,
e' punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze
classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005 senza aver conseguito
l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del
comma 6.
11. All'interno del territorio dell'Unione europea le
sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite
unicamente agli operatori in possesso di licenza per
l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte
salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore e'
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300
euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna,
puo' disporre la revoca della licenza con divieto di
ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la
sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di
cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese
e non superiore ad un anno.
12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle
categorie 1 e 2 devono rilasciare apposita dichiarazione
all'operatore, che la certifica ed utilizza in conformita'
e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
273/2004. L'operatore che viola tale obbligo e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato, per un periodo
non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il
provvedimento di sospensione della licenza ad operare con
sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005. Puo' essere altresi' adottato, per un
periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno,
il provvedimento di sospensione dell'attivita' svolta
dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate
nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.
111/2005, nonche' il provvedimento di sospensione
dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005.
13. Gli operatori sono tenuti a documentare le
transazioni che portano alla immissione sul mercato di
sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I
al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, secondo le modalita' indicate
nell'allegato III, in conformita' e nei limiti di quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. Essi devono
inoltre documentare le operazioni di importazione ed
esportazione concernenti sostanze classificate, e le
relative attivita' di intermediazione, in conformita' e nei
limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.
Gli operatori devono altresi' accertarsi, prima della
fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2,
della presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze,
come indicati nell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.
Analoga verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni
di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni di
importazione, esportazione o intermediazione, in
conformita' di quanto previsto nel regolamento (CE) n.
111/2005.
14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato,
per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un
anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad
operare con sostanze classificate nella categoria 1
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Puo' essere
altresi' adottato, per un periodo non inferiore a un mese e
non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione
dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I
al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' il provvedimento di
sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con
riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.
15. Gli operatori che svolgono attivita' commerciali
all'interno del territorio nazionale e tra l'Italia e paesi
dell'Unione europea, nonche' attivita' di importazione,
esportazione e transito tra l'Italia e Paesi
extracomunitari, hanno l'obbligo di comunicare al
Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale
per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al piu'
tardi al momento della loro effettuazione, le singole
operazioni commerciali relative alle sostanze classificate
nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.
111/2005, le esportazioni delle sostanze appartenenti alla
categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
nonche' le esportazioni delle sostanze appartenenti alla
categoria 3 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una
volta l'anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute
una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di
sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno
precedente, secondo le modalita' indicate nell'allegato
III, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005.
16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15
e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a
3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo'
disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore
rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione,
per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un
anno, dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento
alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle
sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.
17. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare
in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica
sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del
Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni
informazione eventualmente richiesta, nonche' segnalando
immediatamente ogni fatto od elemento che, per
caratteristiche, entita', natura o per qualsiasi altra
circostanza conosciuta in ragione dell'attivita'
esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate
possono essere in qualsiasi modo impiegate per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il
trasgressore e' punito, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, ai sensi del comma 14.
18. La vigilanza nei confronti degli operatori e'
esercitata dal Ministero della salute, in conformita' di
quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n.
111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante
ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione
il predetto Ministero puo' avvalersi della collaborazione
degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di
accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le
attivita' previste dal presente articolo. Ai fini della
vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono
tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute
ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i
documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla
registrazione.
19. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo
svolgimento delle attivita' di vigilanza, controllo ed
ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la
sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza
con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro
anni, e la sospensione, per un periodo non inferiore a un
mese e non superiore a un anno, dell'attivita' svolta
dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate
nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2,
3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.
20. L'allegato III puo' essere modificato con decreto
del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento politiche antidroga, in conformita'
a nuove disposizioni di modifica della disciplina
comunitaria.
21. Alle attivita' di rilascio della licenza, di
registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9,
il Ministero della salute provvede mediante tariffe a
carico degli operatori, da determinarsi ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente
comma e le relative modalita' di versamento. Le tariffe
sono aggiornate almeno ogni due anni.».

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 70 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Schillaci, Ministro della salute

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio